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Circolare n° 134
Oggetto: Legge 22 giugno 2000, n° 193. Benefici contributivi per l’impiego intra moenia di persone detenute o internate. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Sommario: Disposizioni operative per la fruizione dei benefici previsti dal D.M. 9 novembre 2001 a favore delle cooperative sociali e/o delle azienda pubbliche e private che, all’interno delle carceri, impiegano persone detenute o internate.
Premessa
Nella G.U. n° 119 del 23 maggio 2002 è stato pubblicato il Decreto interministeriale Giustizia - Finanze 9 novembre 2001, contenente disposizioni attuative per la concessione delle agevolazioni contributive previste dalla legge 22 giugno 2000, n° 193 a beneficio delle cooperative sociali e delle aziende, pubbliche e private, che, organizzando attività di servizio o produttive all’interno degli istituti penitenziari, impiegano persone detenute o internate.
1. Quadro di riferimento
La legge n° 193/2000 si inserisce nell’ambito delle politiche atte a promuovere lo svolgimento di attività di lavoro da parte di detenuti. Il provvedimento legislativo, infatti, oltre a concretizzare la disposizione dell’articolo 27 della Costituzione - che prescrive una funzione anche rieducativa e di reinserimento sociale della pena - prevede la concessione di sgravi contributivi e fiscali per le imprese che affidano ai detenuti prestazioni lavorative. La determinazione dei predetti benefici era, tuttavia, subordinata all’emanazione di un apposito decreto interministeriale che ne stabilisse le misure (art. 1, c. 3-bis). Il decreto 9 novembre 2001, attua le agevolazioni previste nel citato intervento legislativo.
2. Cenni sul lavoro in carcere
Prima di soffermarsi sulle agevolazioni previste dalla legge n° 193/2000, occorre preliminarmente considerare che, in ambito carcerario, il lavoro può essere svolto sia all’interno che all’esterno degli stabilimenti penitenziari. In particolare si definisce lavoro all’esterno quello che, svolgendosi fuori dalla cinta muraria anche presso imprese pubbliche o private, comporta l’uscita del detenuto dal complesso penitenziario. La distinzione assume rilievo ai fini della concessione delle agevolazioni previste dalla legge. Mentre, infatti, per le Cooperative sociali i benefici trovano applicazione a prescindere dal luogo nel quale le persone detenute o internate svolgono l’attività lavorativa, le aziende pubbliche e private che organizzano attività di servizio o produttive intra moenia, sono ammesse alle agevolazioni limitatamente alle persone impegnate nelle attività lavorative che si svolgono all’interno degli istituti penitenziari.
3. Contenuto della norma e beneficiari
3.1. Cooperative sociali
L’articolo 1 della legge n. 193/2000 si propone di incentivare le offerte di lavoro provenienti dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n° 381. Il comma 1, infatti, ampliando le previsioni dell’articolo 4 della legge n° 381 del 1991 - che individua i soggetti svantaggiati destinatari delle agevolazioni previste dalla legge stessa - vi include gli ex-degenti di istituti psichiatrici giudiziari e i detenuti e internati negli istituti penitenziari. Il secondo comma, inoltre, modifica il comma 3 del già citato articolo 4, aggiungendovi il comma 3-bis, in forza del quale le aliquote contributive dovute sulle retribuzioni corrisposte dalle cooperative sociali alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n° 354, e successive modificazioni, vengano corrisposte in misura ridotta, determinata, ogni due anni, con apposito decreto. Il medesimo comma prevede altresì che il beneficio si applichi anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione. Si rammenta da ultimo che le cooperative sociali, qualora impieghino persone ammesse alle misure alternative che in precedenza siano stati occupati come detenuti, internati o ammessi al lavoro esterno ex art. 21 della legge n° 354/1975, usufruiranno dell’abbattimento totale delle aliquote contributive, assistenziali e previdenziali previsto per le "persone svantaggiate" dall’art. 4, c. 3, della citata legge n° 381/1991 (circolare n° 296 del 29 dicembre 1992).
3.2 Aziende pubbliche e private
Le agevolazioni contributive, introdotte dall’articolo 1 della legge n° 193/2000, sono estese anche alle aziende pubbliche e private che, organizzando attività intramurarie di servizio o di produzione, impieghino persone detenute o internate (articolo 2). In particolare la norma prevede che tra aziende ed amministrazione penitenziaria siano stipulate delle convenzioni (vedi punto successivo) le quali prevedano la definizione del trattamento retributivo da corrispondere al personale impiegato nelle attività lavorative. Si osserva, infine, che anche nei riguardi delle aziende pubbliche e private opera l’estensione del beneficio nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.
4. Destinatari
Le agevolazioni si rivolgono alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n° 354, e successive modificazioni. Al fine di fornire a detenuti o internati opportunità di lavoro, soccorre l’articolo 5 della legge n° 193/2000, il quale, modificando l’articolo 20 della sopraccitata legge n° 354/1975, prevede che le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulino apposite convenzioni con cooperative sociali o soggetti pubblici o privati interessati. Nelle convenzioni sono disciplinati l’oggetto, le condizioni di svolgimento dell’attività lavorativa, la formazione ed il trattamento retributivo. Quest’ultimo, peraltro, è stabilito in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario. Il secondo comma dell’articolo 5 prevede, infine, per la costituzione e lo svolgimento dei rapporti di lavoro, nonché per favorire l’associazione in cooperative sociali ex legge n° 381/1991, l’inapplicabilità delle incapacità derivanti da condanne penali e civili.
5. Oggetto del beneficio
L’agevolazione è costituita da una riduzione delle aliquote contributive dovute dalle cooperative e/o dalle aziende pubbliche o private, relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 del decreto 9 novembre 2001, lo sgravio è stabilito, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nella misura dell’80% della contribuzione complessivamente dovuta (quota a carico del datore di lavoro e quota lavoratore). Per il finanziamento del beneficio contributivo sono destinati complessivamente 5 miliardi di lire (€ 2.582.284,50).
6. Condizioni per l’accesso al beneficio
Le cooperative e/o le aziende pubbliche e private destinatarie delle agevolazioni provvederanno a presentare alla competente Sede dell’Istituto copia della convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 20 della legge n° 354/1975, come modificato dall’articolo 5 della legge n° 193/2000. Le Cooperative sociali che non intrattengono rapporti con l’Istituto, ai fini della costituzione della posizione contributiva, produrranno la citata convenzione unitamente alla documentazione prevista al punto 4 della circolare n° 296 del 29 dicembre 1992. Le aziende pubbliche e private che, per l’esercizio di attività produttive o di servizi all’interno degli istituti penitenziari, impiegano personale detenuto o internato produrranno copia della dichiarazione di assunzione fornita loro dalla Direzione penitenziaria. Stante la particolare delicatezza della materia, si sottolinea la necessità che, sia a livello centrale che periferico, venga realizzata ogni possibile sinergia con le competenti strutture del Ministero della Giustizia, nel rispetto della vigente normativa posta a tutela della privacy.
7. Codifica aziende. Modalità operative
Le posizioni contributive relative alle Cooperative sociali e/o alle imprese pubbliche e private ammesse ai benefici in questione, dovranno essere contrassegnate con il codice di autorizzazione "4 V" che, a decorrere dal "luglio 2000" (periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge), assume il nuovo significato di "Azienda ammessa ai benefici ex legge n° 193/2000". Stante l’arco temporale di spettanza del beneficio che, come sopra precisato, può trovare applicazione anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione, il suddetto codice dovrà essere gestito con l’utilizzo dell’apposito scadenzario di Sede. Ai fini della compilazione delle denunce contributive di modello DM 10/2, le aziende si atterranno alle seguenti modalità:
7.1. Regolarizzazione dei periodi pregressi
Le cooperative sociali e/o le imprese pubbliche e private ammesse ai benefici in questione da "luglio 2000" (periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge n° 193/2000) in poi, potranno recuperare le agevolazioni contributive relative ai periodi già scaduti. A tal fine, le stesse si atterranno alle seguenti modalità:
Il beneficio, come più volte precisato, si estende anche alla contribuzione a carico del lavoratore. All’atto del recupero delle agevolazioni relative a periodi pregressi, pertanto, le aziende avranno cura di restituire ai lavoratori la quota di contribuzione oggetto dello sgravio e precedentemente trattenuta. Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della presente circolare.
8. Modalità di compilazione dei modelli CUD e 770
Ai fini della compilazione dei modd. CUD e 770 (Parte C - Dati previdenziali e assistenziali I.N.P.S.), i datori di lavoro, ferme restando le modalità previste per la generalità dei lavoratori, dovranno riportare nel punto "tipo rapporto" il codice "79" (lavoratori ammessi ai benefici ex legge n° 193/2000).
9. Istruzioni contabili
Gli sgravi contributivi in argomento, evidenziati dai datori di lavoro nei modelli DM 10/2 con i codici "L 240" e "L 250" secondo le modalità previste ai precedenti punti 7 e 7.1. dovranno essere imputati al conto GA W 37/24, se afferenti a periodi di competenza degli anni precedenti, ovvero al conto GA W 37/64, se relativi a periodi di competenza dell’anno in corso. Per la movimentabilità dei suddetti conti, nei casi di acquisizione manuale delle registrazioni contabili, si richiamano le disposizioni contenute nel messaggio n° 00543 del 4.5.1994 (utilizzazione del codice utente "1" e del codice documento "95". Variazioni al piano dei conti
Tipo variazione: 1
Codice conto: GAW 37/24
Denominazione completa: Sgravi di oneri contributivi a favore di cooperative sociali e aziende pubbliche o private che assumono persone detenute o internate ai sensi della legge n° 193/2000, di competenza degli anni precedenti
Denominazione abbreviata: Sgr. Ctr. a Coop. e Az. per detenuti L. 193/2000 - A.P.
Tipo variazione: 1
Codice conto: GAW 37/64
Denominazione completa: Sgravi di oneri contributivi a favore di cooperative sociali e aziende pubbliche o private che assumono persone detenute o internate ai sensi della legge n° 193/2000, di competenza dell’anno in corso
Denominazione abbreviata: Sgr. Ctr. a Coop. e Az. per detenuti L. 193/2000 - A.C.
Roma, 25 luglio 2002
Il Direttore Generale Trizzino
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