Decreto
Legislativo 9 luglio 1997, n° 241
Norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del
sistema di gestione delle dichiarazioni
Articolo
17
(Oggetto)
[1]
I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti
previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo,
nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle
denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di
presentazione della dichiarazione successiva.
(Comma così modificato, dall’art 2, primo comma, lett. a), n° 1), del D. Lgs.
19 novembre 1998, n° 422 - G.U. n° 287, serie generale, del 9 dicembre 1998 -
a decorrere dal 1° gennaio 1999)
[2]
Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti
relativi:
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alle
imposte sui redditi alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte
riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell’art 3, del D.P.R 29
settembre 1973, n° 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato
articolo 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è
ammessa la compensazione. (Lettera dapprima modificata dall’art. 1,
decimo comma. lett. A), del D.Lgs. 28 settembre 1998, n° 360 e
successivamente modificata dall’art. 2, primo comma, lett. a) n° 2) del
D.Lgs 19 novembre 1998 n. 422 – G.U. n° 287, serie generale del 9
dicembre 1998); |
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all’imposta
sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli artt. 27 e 33 del D.P.R. 26
ottobre 1972, n° 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all’art. 74; |
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alle
imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore
aggiunto; |
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all’imposta
prevista dall’art 3, centoquarantatreesimo comma, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n° 662; |
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ai
contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una
delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative; |
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ai
contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai
committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all’art 49, secondo comma, lettera a), del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n° 917; |
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ai
premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno
1965, n° 1124; |
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agli
interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell’art. 20
h-bis) al saldo per il 1997 dell’imposta sul patrimonio netto de!le
imprese, istituita con D.L. 30 settembre 1992, n° 394, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n° 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all’art 31 de!la legge 28 febbraio
1986, n° 41, come da ultimo modificato dall’art 4 del D.L. 23 febbraio
1995, n° 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n°
85. |
[2bis]
Non sono ammessi a!la compensazione di cui al comma 2 i crediti ed i debiti
relativi all’imposta sul valore aggiunto da parte de!le società e degli enti
che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma
dell’ultimo comma dell’art. 73 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 633.
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