Ordin. Penit. e lavoro

 

Legge n° 354 del 1975

(Ordinamento Penitenziario)

 

 

Art. 20

(Lavoro)

 

  1. Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private e possono essere istituiti corsi di formazione professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate con la regione.

  2. Il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è r enumerato.

  3. Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.

  4. I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e dell’ospedale psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a finalità terapeutiche.

  5. L’organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale.

  6. Nell’assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tenere conto esclusivamente dell’anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione o di internamento, dei carichi familiari, della professionalità, nonché delle precedenti o documentate attività svolte e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione, con l’esclusione dei detenuti e internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all’art. 14 bis della presente legge.

  7. Il collocamento al lavoro da svolgersi all’interno dell’istituto avviene nel rispetto di graduatorie fissate in due apposite liste, delle quali una generica e l’altra per qualifica o mestiere.

  8. Per la formazione delle graduatorie all’interno delle liste per il nulla-osta agli organismi competenti per il collocamento, è istituita, presso ogni istituto, una commissione composta dal direttore, da un’appartenente al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria e da un rappresentante del personale educativo, eletti all’interno della categoria di appartenenza, da un rappresentante unitamente designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, da un rappresentante designato dalla commissione circoscrizionale per l’impiego territorialmente competente e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali.

  9. Alle riunioni della commissione partecipa senza potere deliberativo un rappresentante dei detenuti e degli internati, disegnato per sorteggio secondo le modalità indicate nel regolamento interno dell’istituto.

  10. Per ogni componente viene indicato un supplente eletto o designato secondo i criteri in precedenza indicati.

  11. Al lavoro all’esterno si applicano la disciplina generale sul collocamento ordinario ed agricolo, nonché l’art. 19 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

  12. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina generale sul collocamento.

  13. Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e di quelle di contabilità speciale, possono, previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all’ingrosso della zona in cui è sistemato l’istituto.

  14. I detenuti e gli internati che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi ad esercitare, per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche.

  15. I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un tirocinio retribuito.

  16. La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale di cui al comma primo è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni di vigenti in ordine a tali corsi.

  17. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro di grazia e giustizia trasmette al Parlamento una analitica relazione circa lo stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti nell’anno precedente.

 

Art. 20 bis

(Modalità di organizzazione del lavoro)

 

  1. Il provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria può affidare, con contratto d’opera, la direzione tecnica delle lavorazioni a persone estranee all’Amministrazione penitenziaria, le quali curano anche la specifica formazione dei responsabili delle lavorazioni e concorrono alla qualificazione professionale dei detenuti, d’intesa con la regione. Possono essere inoltre istituite, a titolo sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se necessario, dei servizi prestati da imprese pubbliche o private ed acquistando le relative progettazioni.

  2. L’Amministrazione penitenziaria, inoltre, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’undicesimo comma dell’art. 20, promuove la vendita dei prodotti delle lavorazioni penitenziarie anche mediante apposite convenzioni da stipulare con imprese pubbliche o private, che abbiano una propria rete di distribuzione commerciale.

  3. Previo assenso della direzione dell’istituto, i privati che commissionano forniture all’amministrazione penitenziaria possono, in deroga alle norme di contabilità speciale, effettuare pagamenti differiti, secondo gli usi e le consuetudini vigenti.

  4. Sono abrogati l’art. 1 della legge 3 luglio 1942, n. 971, e l’art. 611 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 maggio 1920, n. 296.

 

Art. 21

(Lavoro all’esterno)

 

  1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all’esterno in condizioni idonee a garantire l’attuazione positiva degli scopi previsti dall’art. 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena di reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell’art. 4 bis l’assegnazione al lavoro all’esterno può essere disposta dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre i cinque anni. Nei confronti dei condannati all’ergastolo l’assegnazione può avvenire dopo l’espiazione di almeno dieci anni.

  2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all’esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all’esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.

  3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell’istituto a cui il detenuto o internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.

  4. Per ciascun detenuto o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all’esterno diviene esecutivo dopo l’approvazione del magistrato di sorveglianza.

  5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo dell’art. 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all’esterno degli istituti penitenziari.

 

Art. 22

(Determinazione delle mercedi)

 

  1. Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell’ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del lavoro del tesoro, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza e della previdenza sociale e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

  2. L’ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena funge da segretario della commissione.

  3. La medesima commissione stabilisce il trattamento economico dei tirocinanti.

  4. La commissione stabilisce, altresì, il numero massimo di ore di permesso di assenza dal lavoro retribuite e le condizioni e modalità di fruizione delle stesse da parte dei detenuti e degli internati addetti alle lavorazioni, interne o esterne, o ai servizi di istituto, i quali frequentino i corsi della scuola d’obbligo o delle scuole d’istruzione secondaria di secondo grado, o i corsi si svolgano, negli istituti penitenziari, durante l’orario di lavoro ordinario.

 

Art. 23

(Remunerazione e assegni familiari)

 

  1. Ai detenuti e agli internati che lavorano sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari nella misura e secondo le modalità di legge. Gli assegni familiari sono versati direttamente alle persone a carico con le modalità fissate dal regolamento 2.

   

Art. 24

(Pignorabilità e sequestrabilità della enumerazione)

 

  1.  Sulla enumerazione spettante ai condannati sono prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento. Sulla enumerazione spettante ai condannati e agli internati sono altresì prelevate le somme dovute ai sensi del secondo e del terzo comma dell’art. 2.

  2. In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati una quota pari a tre quarti. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno alle cose mobili o immobili dell’amministrazione.

  3.   La remunerazione dovuta agli internati e agli imputati non è soggetta  a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento arrecato a cose mobili o immobili dell’amministrazione.

 

Art. 25

(Peculio)

 

  1. Il peculio dei detenuti e degli internati è costituito dalla parte della remunerazione ad essi riservata ai sensi del precedente articolo, dal denaro posseduto all’atto dell’ingresso in istituto, da quello ricavato dalla vendita di oggetti di loro proprietà o inviato dalla famiglia e da altri o ricevuto a titolo di premio o di sussidio.

  2. Le somme costituite in peculio producono a favore dei titolari interessi legali.

  3. Il peculio è tenuto in deposito dalla direzione dell’istituto.

  4. Il regolamento deve prevedere le modalità di deposito e stabilire la parte di peculio disponibile da parte dei detenuti e dagli internati per acquisti autorizzati di oggetto personali o invii ai familiari o conviventi, e la parte da consegnare agli stessi all’atto della dimissione dagli istituti.

 

 

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