Legge
n° 354 del 1975
(Ordinamento
Penitenziario)
Art.
20
(Lavoro)
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Negli
istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione
dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere istituite
lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o
private e possono essere istituiti corsi di formazione professionale
organizzati e svolti da aziende pubbliche, o anche da aziende private
convenzionate con la regione.
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Il
lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è r enumerato.
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Il
lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di
sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.
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I
sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e dell’ospedale
psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro quando questo
risponda a finalità terapeutiche.
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L’organizzazione
e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro
nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione
professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il
reinserimento sociale.
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Nell’assegnazione
dei soggetti al lavoro si deve tenere conto esclusivamente dell’anzianità
di disoccupazione durante lo stato di detenzione o di internamento, dei
carichi familiari, della professionalità, nonché delle precedenti o
documentate attività svolte e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo
la dimissione, con l’esclusione dei detenuti e internati sottoposti al
regime di sorveglianza particolare di cui all’art. 14 bis della presente
legge.
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Il
collocamento al lavoro da svolgersi all’interno dell’istituto avviene
nel rispetto di graduatorie fissate in due apposite liste, delle quali una
generica e l’altra per qualifica o mestiere.
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Per
la formazione delle graduatorie all’interno delle liste per il nulla-osta
agli organismi competenti per il collocamento, è istituita, presso ogni
istituto, una commissione composta dal direttore, da un’appartenente al
ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti del Corpo di polizia
penitenziaria e da un rappresentante del personale educativo, eletti all’interno
della categoria di appartenenza, da un rappresentante unitamente designato
dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, da
un rappresentante designato dalla commissione circoscrizionale per l’impiego
territorialmente competente e da un rappresentante delle organizzazioni
sindacali territoriali.
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Alle
riunioni della commissione partecipa senza potere deliberativo un
rappresentante dei detenuti e degli internati, disegnato per sorteggio
secondo le modalità indicate nel regolamento interno dell’istituto.
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Per
ogni componente viene indicato un supplente eletto o designato secondo i
criteri in precedenza indicati.
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Al
lavoro all’esterno si applicano la disciplina generale sul collocamento
ordinario ed agricolo, nonché l’art. 19 della legge 28 febbraio 1987, n.
56.
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Per
tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina
generale sul collocamento.
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Le
direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilità
generale dello Stato e di quelle di contabilità speciale, possono, previa
autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, vendere prodotti delle
lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo,
tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti
corrispondenti nel mercato all’ingrosso della zona in cui è sistemato l’istituto.
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I
detenuti e gli internati che mostrino attitudini artigianali, culturali o
artistiche possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi
ad esercitare, per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o
artistiche.
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I
soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere
ammessi a un tirocinio retribuito.
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La
durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti
dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono
garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai
detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione
professionale di cui al comma primo è garantita, nei limiti degli
stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista
dalle disposizioni di vigenti in ordine a tali corsi.
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Entro
il 31 marzo di ogni anno il Ministro di grazia e giustizia trasmette al
Parlamento una analitica relazione circa lo stato di attuazione delle
disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti nell’anno
precedente.
Art.
20 bis
(Modalità di organizzazione del lavoro)
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Il
provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria può affidare,
con contratto d’opera, la direzione tecnica delle lavorazioni a persone
estranee all’Amministrazione penitenziaria, le quali curano anche la
specifica formazione dei responsabili delle lavorazioni e concorrono alla
qualificazione professionale dei detenuti, d’intesa con la regione.
Possono essere inoltre istituite, a titolo sperimentale, nuove lavorazioni,
avvalendosi, se necessario, dei servizi prestati da imprese pubbliche o
private ed acquistando le relative progettazioni.
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L’Amministrazione
penitenziaria, inoltre, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui all’undicesimo comma dell’art. 20, promuove la vendita dei
prodotti delle lavorazioni penitenziarie anche mediante apposite convenzioni
da stipulare con imprese pubbliche o private, che abbiano una propria rete
di distribuzione commerciale.
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Previo
assenso della direzione dell’istituto, i privati che commissionano
forniture all’amministrazione penitenziaria possono, in deroga alle norme
di contabilità speciale, effettuare pagamenti differiti, secondo gli usi e
le consuetudini vigenti.
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Sono
abrogati l’art. 1 della legge 3 luglio 1942, n. 971, e l’art. 611 delle
disposizioni approvate con regio decreto 16 maggio 1920, n. 296.
Art.
21
(Lavoro all’esterno)
-
I
detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all’esterno in
condizioni idonee a garantire l’attuazione positiva degli scopi previsti
dall’art. 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena di
reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell’art. 4 bis l’assegnazione
al lavoro all’esterno può essere disposta dopo l’espiazione di almeno
un terzo della pena e, comunque, di non oltre i cinque anni. Nei confronti
dei condannati all’ergastolo l’assegnazione può avvenire dopo l’espiazione
di almeno dieci anni.
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I
detenuti e gli internati assegnati al lavoro all’esterno sono avviati a
prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria
per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all’esterno
previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.
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Quando
si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto
controllo della direzione dell’istituto a cui il detenuto o internato è
assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del
servizio sociale.
-
Per
ciascun detenuto o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all’esterno
diviene esecutivo dopo l’approvazione del magistrato di sorveglianza.
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Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui
al secondo periodo del comma sedicesimo dell’art. 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di
formazione professionale all’esterno degli istituti penitenziari.
Art.
22
(Determinazione delle mercedi)
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Le
mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite
in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato
alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non
inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti
collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal
direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede,
dal direttore dell’ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della
direzione per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore
generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del
Ministero del lavoro del tesoro, da un rappresentante del Ministero del
lavoro e della previdenza e della previdenza sociale e da un delegato per
ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano
nazionale.
-
L’ispettore
generale degli istituti di prevenzione e di pena funge da segretario della
commissione.
-
La
medesima commissione stabilisce il trattamento economico dei tirocinanti.
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La
commissione stabilisce, altresì, il numero massimo di ore di permesso di
assenza dal lavoro retribuite e le condizioni e modalità di fruizione delle
stesse da parte dei detenuti e degli internati addetti alle lavorazioni,
interne o esterne, o ai servizi di istituto, i quali frequentino i corsi
della scuola d’obbligo o delle scuole d’istruzione secondaria di secondo
grado, o i corsi si svolgano, negli istituti penitenziari, durante l’orario
di lavoro ordinario.
Art.
23
(Remunerazione e assegni familiari)
-
Ai
detenuti e agli internati che lavorano sono dovuti, per le persone a carico,
gli assegni familiari nella misura e secondo le modalità di legge. Gli
assegni familiari sono versati direttamente alle persone a carico con le
modalità fissate dal regolamento 2.
Art.
24
(Pignorabilità e sequestrabilità della enumerazione)
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Sulla
enumerazione spettante ai condannati sono prelevate le somme dovute a titolo
di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento. Sulla
enumerazione spettante ai condannati e agli internati sono altresì
prelevate le somme dovute ai sensi del secondo e del terzo comma dell’art.
2.
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In
ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati una quota pari a tre
quarti. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che
per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del
danno alle cose mobili o immobili dell’amministrazione.
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La remunerazione dovuta agli
internati e agli imputati non è soggetta
a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da
alimenti, o a prelievo per il risarcimento arrecato a cose mobili o immobili
dell’amministrazione.
Art.
25
(Peculio)
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Il
peculio dei detenuti e degli internati è costituito dalla parte della remunerazione
ad essi riservata ai sensi del precedente articolo, dal denaro posseduto
all’atto dell’ingresso in istituto, da quello ricavato dalla vendita di
oggetti di loro proprietà o inviato dalla famiglia e da altri o ricevuto a
titolo di premio o di sussidio.
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Le
somme costituite in peculio producono a favore dei titolari interessi
legali.
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Il
peculio è tenuto in deposito dalla direzione dell’istituto.
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Il
regolamento deve prevedere le modalità di deposito e stabilire la parte di
peculio disponibile da parte dei detenuti e dagli internati per acquisti
autorizzati di oggetto personali o invii ai familiari o conviventi, e la
parte da consegnare agli stessi all’atto della dimissione dagli istituti.
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