D.P.R.
30 giugno 2000
(Regolamento
Penitenziario)
Art.
42
(Corsi di formazione professionale)
-
Le
direzioni degli istituti favoriscono la partecipazione dei detenuti a corsi
di formazione professionale, in base alle esigenze della popolazione
detenuta, italiana e straniera, e alle richieste del mercato del lavoro. A
tal fine promuovono accordi con la regione e gli enti locali competenti. Ai
sensi dell’ultimo comma dell’articolo 21 della legge, i corsi possono
svolgersi in tutto o in parte, con particolare riferimento alle
esercitazioni pratiche, all’esterno degli istituti.
-
L’Amministrazione
penitenziaria promuove protocolli d’intesa con gli enti locali che
garantiscano al detenuto o internato la continuità della frequenza e la
possibilità di conseguire il titolo di qualificazione anche dopo la
dimissione.
-
Le
direzioni degli istituti possono fornire locali e attrezzature adeguate e
possono progettare, d’intesa con il provveditorato regionale, attività
formative rispondenti a esigenze particolari dei detenuti e degli internati
e tali da sviluppare il lavoro penitenziario.
-
Le
direzioni degli istituti curano che venga data adeguata informazione ai
detenuti ed agli internati dello svolgimento dei corsi e ne favoriscono la
più ampia partecipazione. Le direzioni curano che gli orari di svolgimento
dei corsi siano compatibili con la partecipazione di persone già impegnate
in attività lavorativa o in altre attività organizzate in istituto. Sono
evitati, in quanto possibile, i trasferimenti ad altri istituti dei detenuti
ed internati impegnati nei corsi, anche se motivati da esigenze di
sfollamento, e qualunque intervento che possa interrompere la partecipazione
a tali attività. Le direzioni, quando il trasferimento di detenuti o
internati che frequentano i corsi derivi da motivi di opportunità,
acquisiscono in proposito il parere degli operatori dell’osservazione e
trattamento e quello degli insegnanti, pareri che sono uniti alla proposta
di trasferimento trasmessa agli organi competenti a decidere. Se viene
deciso il trasferimento, lo stesso è attuato, in quanto possibile, in un
istituto che assicuri alla persona trasferita la continuità didattica.
-
Per
lo svolgimento dei programmi e per le attività integrative di essi, può
essere utilizzato d’intesa con le direzioni degli istituti, il contributo
volontario di persone qualificate, le quali operano sotto la responsabilità
del personale degli enti locali.
Art.
46
(Esclusione dai corsi di istruzione e di formazione professionale)
-
Il
detenuto o l’internato che, nei corsi di istruzione, anche individuale, o
in quello di formazione professionale, tenga un comportamento che configuri
sostanziale inadempimento dei suoi compiti è escluso dal corso.
-
Il
provvedimento di esclusione dal corso è adottato dal direttore
dell’istituto sentito il parere del gruppo di osservazione e trattamento e
delle autorità scolastiche e deve essere motivato, particolarmente nel caso
in cui l’esclusione sia disposta in difformità dal parere espresso dalle
autorità predette. Il provvedimento può essere sempre revocato ove il
complessivo comportamento del detenuto o dell’internato ne consenta la
riammissione ai corsi.
Art.
47
(Organizzazione del lavoro)
-
Le
lavorazioni penitenziarie, sia all’interno sia all’esterno dell’istituto,
possono essere organizzate e gestite dalle direzioni degli istituti secondo
le linee programmatiche determinate dai provveditorati. Allo stesso modo
possono essere organizzate e gestite da imprese pubbliche e private e, in
particolare, da imprese cooperative sociali, in locali concessi in comodato
dalle direzioni. I rapporti fra la direzione e le imprese sono definiti con
convenzioni che regolano anche l’eventuale utilizzazione, eventualmente in
comodato, dei locali e delle attrezzature già esistenti negli istituti,
nonché le modalità di addebito all’impresa delle spese sostenute per lo
svolgimento della attività produttiva. I detenuti e internati che prestano
la propria opera in tali lavorazioni dipendono, quanto al rapporto di
lavoro, direttamente dalle imprese che le gestiscono. I datori di lavoro
sono tenuti a versare alla direzione dell’istituto la retribuzione dovuta
al lavoratore, al netto delle ritenute previste dalla legge, e l’importo
degli eventuali assegni per il nucleo familiare sulla base della
documentazione inviata dalla direzione. I datori di lavoro devono dimostrare
alla direzione l’adempimento degli obblighi relativi alla tutela
assicurativa e previdenziale.
-
Le
lavorazioni interne dell’istituto sono organizzate, in quanto possibile,
in locali esterni alle sezioni detentive, attrezzati con spazi per la
consumazione dei pasti durante l’orario di lavoro.
-
Le
convenzioni di cui al comma 1, particolarmente con cooperative sociali,
possono anche avere ad oggetto servizi interni, come quello di
somministrazione del vitto, di pulizia e di manutenzione dei fabbricati.
-
L’Amministrazione
penitenziaria deve, di regola, utilizzare le lavorazioni penitenziarie per
le forniture di vestiario e corredo, nonché per le forniture di arredi e
quant’altro necessario negli istituti. Gli ordinativi di lavoro fra gli
istituti non implicano alcun rapporto economico fra gli stessi, dovendosi
solo accertare da parte del Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria o del provveditorato regionale, secondo la rispettiva
competenza, la fondatezza della richiesta e la possibilità di produzione
dei beni necessari presso l’istituto al quale l’ordinativo viene
indirizzato. Il ricorso per le forniture suindicate a imprese esterne si
giustifica soltanto quando vi sia una significativa convenienza economica,
per la valutazione della quale si deve tenere conto anche della funzione
essenziale di attuazione del trattamento penitenziario alla quale devono
assolvere le lavorazioni penitenziarie.
-
La
produzione è destinata a soddisfare, nell’ordine, le commesse dell’Amministrazione
penitenziaria, delle altre amministrazioni statali, di enti pubblici e di
privati.
-
Le
commesse di lavoro delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici
sono distribuite dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria che a
tal fine tiene gli opportuni contatti anche con i Provveditorati dello
Stato. Le direzioni possono accogliere direttamente le commesse di lavoro
provenienti dai privati.
-
Quando
le commesse provengono da imprese pubbliche o private può essere convenuto
che il committente fornisca materie prime e accessorie, attrezzature e
personale tecnico. Del valore di queste prestazioni si tiene conto al fine
di determinare le incidenze sui costi e il conseguente prezzo dei prodotti.
-
Se
le commesse non sono sufficienti ad assorbire la capacità di mano d’opera
delle lavorazioni penitenziarie, l’Amministrazione, previa analisi delle
possibilità di assorbimento del mercato, può organizzare e gestire
lavorazioni dirette alla produzione di determinati beni che vengono offerti
in libera vendita anche a mezzo di imprese pubbliche.
-
Le
direzioni degli istituti penitenziari, quando, per favorire la destinazione
dei detenuti e degli internati al lavoro, ritengono opportuno vendere i
prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al
loro costo ai sensi del tredicesimo comma dell’articolo 20 della legge,
richiedono informazioni sui prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel
mercato all’ingrosso della zona in cui è situato l’istituto alla camera
di commercio, industria, artigianato, agricoltura, o all’ufficio tecnico
erariale o all’autorità comunale, al fine di stabilire i prezzi di
vendita dei prodotti .
-
I
posti di lavoro a disposizione della popolazione detenuta di ciascun
istituto sono fissati in un’apposita tabella predisposta dalla direzione e
distinta tra lavorazioni interne, lavorazioni esterne, servizi di istituto.
Nella tabella sono, altresì, indicati i posti di lavoro disponibili all’interno
per il lavoro a domicilio, nonché i posti di lavoro disponibili all’esterno.
La tabella è modificata secondo il variare della situazione ed è approvata
dal provveditore regionale.
-
Negli
istituti per minorenni particolare cura è esplicata nell’organizzazione
delle attività lavorative per la formazione professionale.
Art.
48
(Lavoro esterno)
-
L’ammissione
dei condannati e degli internati al lavoro all’esterno è disposta dalle
direzioni solo quando ne è prevista la possibilità nel programma di
trattamento e diviene esecutiva solo quando il provvedimento sia stato
approvato dal magistrato di sorveglianza ai sensi del quarto comma dell’articolo
21 della legge.
-
L’ammissione
degli imputati al lavoro all’esterno, disposta dalle direzioni su
autorizzazione della competente autorità giudiziaria ai sensi del secondo
comma dell’articolo 21 della legge, è comunicata al magistrato di
sorveglianza.
-
La
direzione dell’istituto deve motivare la richiesta di approvazione del
provvedimento o la richiesta di autorizzazione all’ammissione al lavoro
all’esterno, anche con riguardo all’opportunità della previsione della
scorta, corredandola di tutta la necessaria documentazione.
-
Il
magistrato di sorveglianza o l’autorità giudiziaria procedente, a seconda
dei casi, nell’approvare il provvedimento di ammissione al lavoro all’esterno
del condannato o internato o nell’autorizzare l’ammissione al lavoro all’esterno
dell’imputato, deve tenere conto del tipo di reato, della durata,
effettiva o prevista, della misura privativa della libertà e della residua
parte di essa, nonché dell’esigenza di prevenire il pericolo che l’ammesso
al lavoro all’esterno commetta altri reati.
-
I
detenuti e gli internati ammessi al lavoro all’esterno indossano abiti
civili; ad essi non possono essere imposte manette.
-
La
scorta dei detenuti e degli internati ammessi al lavoro all’esterno,
qualora sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza, è effettuata dal
personale del Corpo di polizia penitenziaria con le modalità stabilite
dalla direzione dell’istituto. Il personale del Corpo di polizia
penitenziaria specificamente comandato, nonché il personale della Polizia
di Stato e dell’Arma dei carabinieri possono effettuare controlli del
detenuto durante il lavoro all’esterno.
-
L’accompagnamento
dei minori ai luoghi di lavoro esterno, qualora sia ritenuto necessario per
motivi di sicurezza, può essere effettuato da personale dell’Amministrazione
penitenziaria appartenente a ogni qualifica.
-
Al
fine di consentire l’assegnazione dei detenuti e degli internati al lavoro
all’esterno il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ricerca,
nell’ambito della disciplina vigente, forme di collaborazione con le
autorità competenti.
-
Il
provveditore regionale impartisce disposizioni alle direzioni degli istituti
dipendenti per favorire la piena occupazione dei posti di lavoro disponibili
all’esterno.
-
I
datori di lavoro dei detenuti o internati sono tenuti a versare alla
direzione dell’istituto la retribuzione, al netto delle ritenute previste
dalle leggi vigenti, dovuta al lavoratore e l’importo degli eventuali
assegni per il nucleo familiare sulla base della documentazione inviata alla
direzione. I datori di lavoro devono dimostrare alla stessa direzione l’adempimento
degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.
-
I
detenuti e gli internati ammessi al lavoro all’esterno esercitano i
diritti riconosciuti ai lavoratori liberi, con le sole limitazioni che
conseguono agli obblighi inerenti alla esecuzione della misura privata della
libertà.
-
L’ammissione
al lavoro all’esterno per lo svolgimento di lavoro autonomo può essere
disposta, ove sussistano le condizioni di cui al primo comma dell’articolo
21 della legge, solo se trattasi di attività regolarmente autorizzata dagli
organi competenti ed il detenuto o l’internato dimostri di possedere le
attitudini necessarie e si possa dedicare ad essa con impegno professionale.
Il detenuto o l’internato è tenuto a versare alla direzione dell’istituto
l’utile finanziario derivante dal lavoro autonomo svolto e su di esso
vengono effettuati i prelievi ai sensi del primo comma dell’articolo 24
della legge.
-
Nel
provvedimento di assegnazione al lavoro all’esterno senza scorta devono
essere indicate le prescrizioni che il detenuto o internato deve impegnarsi
per iscritto a rispettare durante il tempo da trascorrere fuori dall’istituto,
nonché quelle relative agli orari di uscita e di rientro, tenuto anche
conto della esigenza di consumazione dei pasti e del mantenimento dei
rapporti con la famiglia, secondo le indicazioni del programma di
trattamento. Inoltre, l’orario di rientro deve essere fissato all’interno
di una fascia oraria che preveda l’ipotesi di ritardo per forza maggiore.
Scaduto il termine previsto da tale fascia oraria, viene inoltrato a carico
del detenuto rapporto per il reato previsto dall’articolo 385 del codice
penale.
-
La
direzione dell’istituto provvede a consegnare al detenuto o internato ed a
trasmettere al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, al
provveditore regionale ed al direttore del centro di servizio sociale copia
del provvedimento di ammissione al lavoro all’esterno, dandone notizia all’autorità
di pubblica sicurezza del luogo in cui si dovrà svolgere il lavoro all’esterno.
-
Le
eventuali modifiche delle prescrizioni e la revoca del provvedimento di
ammissione al lavoro all’esterno sono comunicate al Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria, al provveditore regionale e al magistrato di sorveglianza,
per i condannati e gli internati, o alla autorità giudiziaria procedente,
per gli imputati. La revoca del provvedimento di ammissione al lavoro
esterno diviene esecutiva dopo l’approvazione del magistrato di
sorveglianza. Il direttore dell’istituto può disporre con provvedimento
motivato la sospensione dell’efficacia dell’ammissione al lavoro all’esterno
in attesa della approvazione da parte del magistrato di sorveglianza del
provvedimento di revoca.
-
I
controlli di cui al terzo comma dell’articolo 21 della legge sono diretti
a verificare che il detenuto o l’internato osservi le prescrizioni
dettategli e che il lavoro si svolga nel pieno rispetto dei diritti e della
dignità.
-
La
disposizione di cui al terzo comma dell’articolo 21 della legge si applica
anche nel caso di ammissione al lavoro all’esterno per svolgere un lavoro
autonomo.
-
Quando
il lavoro si svolge presso imprese pubbliche, il direttore dell’istituto
cura l’adozione di precisi accordi con i responsabili di dette imprese per
l’immediata segnalazione alla direzione stessa di eventuali comportamenti
del detenuto o internato lavoratore che richiedano interventi di controllo.
Art.
49
(Criteri
di priorità per l’assegnazione al lavoro all’interno degli istituti)
-
Nella
determinazione delle priorità per l’assegnazione dei detenuti e degli
internati al lavoro si ha riguardo agli elementi indicati nel sesto comma
dell’articolo 20 della legge.
-
Il
direttore dell’istituto assicura imparzialità e trasparenza nelle
assegnazioni al lavoro avvalendosi anche del gruppo di osservazione e
trattamento.
Art.
50
(Obbligo del lavoro)
-
I
condannati e i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e
della casa di lavoro, che non siano stati ammessi al regime di semilibertà
o al lavoro all’esterno o non siano stati autorizzati a svolgere attività
artigianali, intellettuali o artistiche o lavoro a domicilio, per i quali
non sia disponibile un lavoro rispondente ai criteri indicati nel sesto
comma dell’articolo 20 della legge, sono tenuti a svolgere un’altra
attività lavorativa tra quelle organizzate nell’istituto.
Art.
51
(Attività
artigianali, intellettuali o artistiche)
-
Le
attività artigianali, intellettuali e artistiche si svolgono, fuori delle
ore destinate al lavoro ordinario, in appositi locali o, in casi
particolari, nelle camere, se ciò non comporti l’uso di attrezzi
ingombranti o pericolosi o non arrechi molestia.
-
Gli
imputati possono essere ammessi ad esercitare tali attività, a loro
richiesta, anche nelle ore dedicate al lavoro.
-
I
condannati e gli internati che richiedono di svolgere attività artigianali,
intellettuali o artistiche durante le ore di lavoro, possono esservi
autorizzati ed esonerati dal lavoro ordinario, quando dimostrino di
possedere le attitudini previste dal quattordicesimo comma dell’articolo
20 della legge e si dedichino ad esse con impegno professionale.
-
Le
autorizzazioni, sentito il gruppo di osservazione e trattamento, sono date
dal direttore dell’istituto che determina le prescrizioni da osservare
anche in relazione al rimborso delle spese eventualmente sostenute
dall’Amministrazione.
-
Può
essere consentito l’invio dei beni prodotti a destinatari fuori
dall’istituto, senza spese per l’Amministrazione.
-
Sull’utile
finanziario derivante dall’attività artigianale, intellettuale o
artistica, percepito dal condannato o dall’internato, anche in semilibertà
o al lavoro all’esterno, vengono effettuati i prelievi ai sensi
dell’articolo 24, primo comma, della legge.
Art.
52
(Lavoro
a domicilio)
-
Il
lavoro a domicilio all’interno dell’istituto penitenziario può essere
svolto, nel rispetto della normativa in materia, anche durante le ore
destinate al lavoro ordinario, con l’osservanza delle modalità e
condizioni di cui all’articolo 51.
Art.
53
(Esclusione
dalle attività lavorative)
-
L’esclusione
dall’attività lavorativa è adottata dal direttore dell’istituto,
sentito il parere dei componenti del gruppo di osservazione, nonché, se del
caso, del preposto alle lavorazioni e del datore di lavoro, nei casi in cui
il detenuto o l’internato manifesti un sostanziale rifiuto
nell’adempimento dei suoi compiti e doveri lavorativi.
Art.54
(Lavoro
in semilibertà)
-
I
datori di lavoro dei condannati e degli internati in regime di semilibertà
sono tenuti a versare alla direzione dell’istituto la retribuzione al
netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti e l’importo degli
eventuali assegni per il nucleo familiare dovuti al lavoratore. I datori di
lavoro devono anche dimostrare alla stessa direzione l’adempimento degli
obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.
-
I
condannati e gli internati ammessi al lavoro in semilibertà esercitano i
diritti riconosciuti ai lavoratori liberi con le sole limitazioni che
conseguono agli obblighi inerenti alla esecuzione della misura privativa
della libertà.
-
I
condannati e gli internati ammessi al lavoro autonomo in semilibertà
versano alla direzione dell’istituto i corrispettivi al netto delle
ritenute non appena percepiti.
Art. 55
(Assegni
per il nucleo familiare)
-
I
detenuti e gli internati lavoratori devono fornire alla direzione
dell’istituto la documentazione, per essi prescritta, intesa a dimostrare
il diritto agli assegni per il nucleo familiare per le persone a carico.
-
Qualora
il detenuto o l’internato non provveda a fornire la documentazione, la
direzione ne informa le persone a carico, invitandole a provvedervi.
-
Ove
i soggetti o le persone a carico incontrino difficoltà nella produzione dei
documenti richiesti, la direzione provvede direttamente all’acquisizione,
chiedendo agli uffici competenti le certificazioni necessarie.
-
Gli
importi sono consegnati direttamente alle persone a carico o spediti alle
stesse.
-
Se
la persona a carico è incapace, gli assegni sono versati al suo legale
rappresentante o, se questi è lo stesso detenuto o internato, alla persona
a cui l’incapace è affidato.
Art. 56
(Prelievi
sulla remunerazione)
-
Il
prelievo della quota di remunerazione a titolo di rimborso delle spese di
mantenimento e i prelievi previsti dal secondo comma, numeri 1) e 3),
dell’articolo 145 del codice penale nei confronti dei condannati si
effettuano in occasione di ogni liquidazione della remunerazione.
-
Ferma
restando la competenza del giudice dell’esecuzione per le controversie
relative all’attribuzione e alla liquidazione delle spese di mantenimento,
sui reclami relativi all’ordine seguito nei prelievi di cui all’articolo
145 del codice penale decide il magistrato di sorveglianza.
Art.
57
(Peculio)
-
Il
peculio dei condannati e degli internati si distingue in fondo vincolato e
fondo disponibile.
-
E’
destinata al fondo vincolato la quota di un quinto della mercede. La
rimanente parte del peculio costituisce il fondo disponibile, che non può
superare il limite di due milioni di lire. L’eventuale eccedenza non fa
parte del peculio e, salvo che non debba essere immediatamente utilizzata
per spese inerenti alla difesa legale, al pagamento di multe o ammende,
nonché al pagamento di debiti, viene inviata ai familiari o conviventi
secondo le indicazioni dell’interessato, o depositata a suo nome presso un
istituto bancario o un ufficio postale.
-
Il
fondo vincolato non può essere utilizzato nel corso della esecuzione delle
misure privative della libertà. Tuttavia, in considerazione di particolari
motivi, il direttore dell’istituto può autorizzare l’utilizzazione di
parte del fondo vincolato.
-
Il
fondo disponibile può essere usato per invii ai familiari o conviventi, per
acquisti autorizzati, per la corrispondenza, per spese inerenti alla difesa
legale, al pagamento di multe, ammende o debiti e per tutti gli altri usi
rispondenti a finalità trattamentali. Il pagamento delle spese inerenti
alla difesa legale avviene su presentazione della parcella o della richiesta
scritta di anticipo sulla medesima, recante l’indicazione degli estremi
del procedimento, se questo è in corso; una copia della parcella o della
richiesta di anticipo viene conservata dalla direzione dell’istituto.
-
Il
peculio degli imputati è interamente disponibile e non può superare il
limite di quattro milioni.
-
Il
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria stabilisce, all’inizio
di ciascun anno, l’ammontare delle somme che possono essere spese per gli
acquisti e la corrispondenza e di quelle che possono essere inviate ai
familiari o conviventi.
-
La
disposizione del comma 6 è derogabile su autorizzazione del direttore
dell’istituto solo per acquisti di strumenti, oggetti e libri occorrenti
per attività di studio e di lavoro.
-
La
direzione dell’istituto, alla fine di ciascun anno finanziario, procede
alla determinazione e all’accredito degli interessi legali maturati sul
peculio di ciascun detenuto o internato presente nell’istituto.
-
Gli
interessi si calcolano sui saldi di fine mese.
-
Al
detenuto o all’internato dimesso la direzione dell’istituto corrisponde
la somma costituente il peculio e l’importo degli interessi maturati. Il
fondo dei detenuti e degli internati eccedente gli ordinari bisogni della
cassa dell’istituto per il servizio relativo al fondo stesso è versato
alla Cassa depositi e prestiti. L’ammontare degli interessi corrisposti
dalla Cassa depositi e prestiti è versato all’erario.
-
Al
condannato o all’internato ammesso al regime di semilibertà sono
consegnate somme in contanti prelevate dal fondo disponibile, in relazione
alle spese che egli deve sostenere, anche in eccesso al limite fissato nel
comma 6.
-
Al
detenuto o all’internato in permesso o in licenza è consegnata una somma
in contanti prelevata dal peculio disponibile, nella misura richiesta dalle
circostanze.
-
I
limiti di somme determinati nel presente articolo possono essere variati con
decreto del Ministro della giustizia.
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