Cooperative sociali

 

Legge 8 novembre 1991, n° 381

"Disciplina delle cooperative sociali"

(Pubblicata nella G.U. 3 dicembre 1991, n° 283)

 

Articolo 1

(Definizione)

 

  1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a. la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

b. lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

  1. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.

  2. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l’indicazione di "cooperativa sociale".

 

Articolo 2

(Soci volontari)

 

  1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

  2. I soci volontari sono iscritti in un’apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

  3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l’importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.

  4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

  5. Nella gestione dei servizi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all’applicazione dei commi 3 e 4.

 

Articolo 3

(Obblighi e divieti)

 

  1. Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all’articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n° 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n° 302, e successive modificazioni.

  2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal secondo comma dell’articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall’articolo 6, comma 1, lettera c), della presente legge, non che la cancellazione dall’albo regionale di cui all’articolo 9, comma 1, della presente legge.

  3. Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall’articolo 2 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n° 1577, debbono aver luogo almeno una volta all’anno.

 

Articolo 4

(Persone svantaggiate)

 

  1. [I] Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n° 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell’interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall’articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n° 1577, e successive modificazioni.

  2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

  3. [II] Le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l’eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero.

3-bis [III] Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n° 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione.

 

[I] Comma così modificato dall’articolo 1 della legge 22 giugno 2000, n° 193 (Legge "Smuraglia")

[II] Comma così modificato dall’articolo 1 della legge 22 giugno 2000, n° 193 (Legge "Smuraglia")

[III] Comma aggiunto dall’articolo 5 della legge 22 giugno 2000, n° 193 (Legge "Smuraglia")

 

 

Articolo 5

(Convenzioni)

 

  1. Gli enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1.

  2. Per la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all’albo regionale di cui all’articolo 9, comma 1.

 

Articolo 6

Modifiche al d. lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n° 1577

 

  1. Al citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n° 1577, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. all’articolo 10, è aggiunto in fine, il seguente comma: "Se l’ispezione riguarda cooperative sociali, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale";

b. all’articolo 11, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere dell’organo competente in materia di cooperazione della regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale".

c. al secondo comma dell’articolo 13, sono aggiunte, in fine, le parole: "Sezione cooperazione sociale".

d. all’articolo 13, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l’attività da esse svolta".

 

Articolo 7

(Regime tributario)

 

  1. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le disposizioni dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n° 637.

  2. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all’esercizio dell’attività sociale.

  3. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n° 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero: "41 bis - prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale, o in comunità e simili, o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale".

 

Articolo 8

(Consorzi)

 

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.

 

Articolo 9

(Normativa regionale)

 

  1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono l’albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo con l’attività dei servizi socio-sanitari, nonchè con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione.

  2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell’ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l’applicazione delle norme contrattuali vigenti.

  3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime.

 

Articolo 10

(Partecipazione delle persone esercenti attività d’assistenza e di consulenza)

 

  1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n° 1815.

 

Articolo 11

(Partecipazione delle persone giuridiche)

 

  1. Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

 

Articolo 12

(Disciplina transitoria)

 

  1. Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste.

  2. Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza dell’assemblea ordinaria stabilite dall’atto costitutivo.

 

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