Legge
8 novembre 1991, n° 381
"Disciplina
delle cooperative sociali"
(Pubblicata
nella G.U. 3 dicembre 1991, n° 283)
Articolo
1
(Definizione)
-
Le
cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale
della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei
cittadini attraverso:
a.
la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b.
lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di
servizi - finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
-
Si
applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente
legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.
-
La
denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l’indicazione di
"cooperativa sociale".
Articolo
2
(Soci
volontari)
-
Oltre
ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative
sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro
attività gratuitamente.
-
I
soci volontari sono iscritti in un’apposita sezione del libro dei soci. Il
loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.
-
Ai
soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge
in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in
materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con
proprio decreto, determina l’importo della retribuzione da assumere a base
del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.
-
Ai
soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti
dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.
-
Nella
gestione dei servizi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), da
effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni
pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in
misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di
operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni
dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio,
fatta eccezione per gli oneri connessi all’applicazione dei commi 3 e 4.
Articolo
3
(Obblighi
e divieti)
-
Alle
cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti
mutualistici di cui all’articolo 26 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n° 1577, ratificato, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n° 302, e successive
modificazioni.
-
Ogni
modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa
sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione
sociale" prevista dal secondo comma dell’articolo 13 del citato
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, come modificato dall’articolo 6, comma 1, lettera c), della presente
legge, non che la cancellazione dall’albo regionale di cui all’articolo
9, comma 1, della presente legge.
-
Per
le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall’articolo 2 del
citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n° 1577, debbono aver luogo almeno una volta all’anno.
Articolo
4
(Persone
svantaggiate)
-
[I]
Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma
1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici,
psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche
giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli
alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà
familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i
condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e
al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio
1975, n° 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre
persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il
Ministro dell’interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la
commissione centrale per le cooperative istituita dall’articolo 18 del
citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n° 1577, e successive modificazioni.
-
Le
persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta
per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro
stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di
persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla
pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
-
[II]
Le aliquote complessive della
contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed
assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla
retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente
articolo, con l’eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono
ridotte a zero.
3-bis
[III] Le aliquote di cui al comma 3,
dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte
alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti
di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate
ammesse al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio
1975, n° 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura
percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un
ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di
detenzione.
[I]
Comma così modificato dall’articolo 1 della legge 22 giugno 2000, n°
193 (Legge "Smuraglia")
[II]
Comma così modificato dall’articolo 1 della legge 22 giugno 2000, n°
193 (Legge "Smuraglia")
[III]
Comma aggiunto dall’articolo 5 della legge 22 giugno 2000, n° 193
(Legge "Smuraglia")
Articolo
5
(Convenzioni)
-
Gli
enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di
contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con le
cooperative che svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera b), per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli
socio-sanitari ed educativi, purché finalizzate a creare opportunità di
lavoro per le persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1.
-
Per
la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative
debbono risultare iscritte all’albo regionale di cui all’articolo 9,
comma 1.
Articolo
6
Modifiche
al d. lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n°
1577
-
Al
citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n° 1577, sono apportate le seguenti modificazioni:
a.
all’articolo 10, è aggiunto in fine, il seguente comma: "Se l’ispezione
riguarda cooperative sociali, una copia del verbale deve essere trasmessa, a
cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta
giorni dalla data del verbale stesso, alla regione nel cui territorio la
cooperativa ha sede legale";
b.
all’articolo 11, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Per le
cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti
previo parere dell’organo competente in materia di cooperazione della
regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale".
c.
al secondo comma dell’articolo 13, sono aggiunte, in fine, le parole:
"Sezione cooperazione sociale".
d.
all’articolo 13, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Oltre che
nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono
iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l’attività da esse
svolta".
Articolo
7
(Regime
tributario)
-
Ai
trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative
sociali si applicano le disposizioni dell’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n° 637.
-
Le
cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte
catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di
mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all’esercizio
dell’attività sociale.
-
Alla
tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n° 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:
"41 bis - prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di
assistenza domiciliare o ambulatoriale, o in comunità e simili, o ovunque
rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e
malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti
in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro
consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di
convenzioni in generale".
Articolo
8
(Consorzi)
-
Le
disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti
come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non
inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.
Articolo
9
(Normativa
regionale)
-
Entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni
emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono l’albo regionale
delle cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo con l’attività
dei servizi socio-sanitari, nonchè con le attività di formazione
professionale e di sviluppo della occupazione.
-
Le
regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali
e le amministrazioni pubbliche che operano nell’ambito della regione,
prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori
e l’applicazione delle norme contrattuali vigenti.
-
Le
regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo
sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di
sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie
disponibilità delle regioni medesime.
Articolo
10
(Partecipazione delle persone esercenti attività d’assistenza e di
consulenza)
-
Alle
cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le
disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n° 1815.
Articolo
11
(Partecipazione
delle persone giuridiche)
-
Possono
essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche
pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo
sviluppo delle attività di tali cooperative.
Articolo
12
(Disciplina
transitoria)
-
Le
cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore della
presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle
disposizioni in essa previste.
-
Le
deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle norme della
presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli
2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le
modalità e la maggioranza dell’assemblea ordinaria stabilite dall’atto
costitutivo.
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