Decreto
Interministeriale del 9 novembre 2001
Oggetto:
Sgravi contributivi a favore delle cooperative sociali, relativamente alla
retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti
penitenziari, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudizi ari e alle
persone condannate e internate ammesse al lavoro all’esterno.
Il
ministro della giustizia di concerto con il ministro dell’economia e delle
finanze
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Visti
gli articoli 20 e 20-bis della legge 26 luglio 1975, n°
354, e successive
modificazioni; |
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Visto
l’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n°
230; |
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Considerato
il ruolo primario del lavoro nell’attuazione del trattamento penitenziario
finalizzato alla rieducazione ed al reinserimento sociale dei condannati; |
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Attesa
l’opportunità di individuare misure idonee a promuovere l’occupazione
dei detenuti; |
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Vista
la legge 22 giugno 2000, n. 193, recante norme per favorire l’attività
lavorativa dei detenuti e, in particolare, l’art. 1, che ha modificato l’art.
4 della legge 8 novembre 1991, n° 381; |
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Visto,
in particolare, il comma 3-bis dell’art. 4 della legge n° 381 del
1991,
che prescrive che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da
emanare ogni due anni, è individuata la misura percentuale della riduzione
delle aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione
obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative
sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o
internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti degli ospedali
psichiatrici giudiziari e alle persone condannate o internate ammesse al
lavoro esterno ai sensi dell’art. 21 della legge 26 luglio 1975, n°
354,
e successive modificazioni; |
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Considerata
la necessità di favorire l’organizzazione di lavorazioni all’interno
dei penitenziari; |
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Visto
l’art. 6 della legge 22 giugno 2000, n°
193; |
Decreta:
Articolo
1
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Le
aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria
previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali,
relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o
internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti degli ospedali
psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al
lavoro all’esterno ai sensi dell’art. 21 della legge 26 luglio 1975, n°
354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura dell’80 per
cento, sia per quanto attiene alla quota a carico dei datori di lavoro, sia
per quanto attiene alla quota a carico dei lavoratori, fino alla concorrenza
di 5000 milioni di lire annue (Euro 2.582.284,5), per il triennio 2000-2002.
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Il
rimborso all’istituto nazionale della previdenza sociale degli oneri
derivanti dalla riduzione di cui al comma 1, è effettuato sulla base di
apposita rendicontazione.
Roma,
9 novembre 2001
Il
Ministro della giustizia Castelli
Il
Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti
Registrato
alla Corte dei conti il 13 marzo 2002 - Ministeri istituzionali, registro n° 3
Giustizia, foglio n° 67
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