Detenuti stranieri

 

Gestione dei rapporti con le istituzioni per i detenuti stranieri

 

Il riesame della pericolosità sociale e la revoca dell’espulsione

 

Con la condanna le può essere applicata la misura di sicurezza dell’espulsione, che verrà eseguita dopo che avrà scontato la pena detentiva. In questo caso, quando sta per terminare di scontare la condanna, il Magistrato di Sorveglianza fissa un’udienza per verificare se lei è, ancora, socialmente pericoloso e se quindi si debba procedere, oppure no, all’espulsione.

Se ha concluso positivamente una misura alternativa, il Magistrato potrà valutare in suo favore la cessazione anche della pericolosità sociale.

Lei ha diritto di rimanere in Italia fino al giorno dell’udienza per il riesame e, a tal fine, può chiedere un permesso di soggiorno temporaneo "per motivi di giustizia", in modo da poter presenziare all’udienza che la riguarda; se l’udienza non avesse l’esito sperato, l’espulsione diventa esecutiva. In ogni caso se, nel suo paese di provenienza, rischia di subire persecuzioni per motivi razziali, politici, religiosi, di sesso, lingua, cittadinanza, ecc., non può essere espulso; così pure, non dovrebbero essere espulsi i minorenni, le donne incinte e quelle che hanno da poco partorito; gli stranieri sposati con italiani, o conviventi con parenti (fino al quarto grado) di nazionalità italiana (art. 19 T.U. sulla condizione dello straniero).

Se ricorrono queste situazioni è quindi opportuno farlo presente in anticipo, scrivendo alla Questura.

Ricordi, tuttavia, che l’espulsione può essere disposta anche in altre circostanze:

come sanzione alternativa a condanne inferiori ai due anni anche quando la pena sia stata patteggiata (dal Giudice);

come sanzione amministrativa, per infrazione alle leggi sull’immigrazione;

in seguito a condanne per delitti contro la personalità dello Stato (reati di terrorismo, etc.).

 

Il rinnovo del permesso di soggiorno

 

Se ha intenzione di rimanere in Italia dopo il termine della pena ed ha un permesso di soggiorno, deve chiederne il rinnovo, rivolgendosi all’ufficio Matricola o all’ufficio educatori, che forniranno l’apposito modulo da compilare e firmare. Questo sarà inoltrato dalla Direzione dell’Istituto alla Questura, assieme:

al certificato di detenzione

due fotografie in formato tessera;

una marca da bollo di lire ventimila;

la fotocopia di un documento di identità;

l’originale del permesso di soggiorno precedente e la documentazione sul reddito, che può anche essere sostituita da un’autocertificazione.

Se il permesso di soggiorno è scaduto mentre era in carcere, ne chieda comunque il rinnovo, dichiarando di non aver potuto farlo prima perché impedito da "cause di forza maggiore".

Tenga presente che i permessi di soggiorno non vengono quasi mai rinnovati a chi si trova in carcere, però, in ogni caso, è opportuno attivarsi per il rinnovo, per evitarne la scadenza. Una volta fuori, si potrà chiedere che la domanda venga riesaminata.

Chieda all’educatore una fotocopia della richiesta che ha inoltrato e la conservi: potrà esibirla alla Questura dopo la scarcerazione e provare così di essersi attivato per il rinnovo del permesso mentre questo era ancora valido.

 

Le regole penitenziarie europee (Racc. del Com. dei Ministri del Cons. d’Europa 12.2 87)

 

Tutte le regole penitenziarie devono essere applicate imparzialmente. Non vi deve essere alcuna discriminazione per razza, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altro tipo, origini sociali o nazionali, nascita, condizione economica. Le credenze religiose e i principi morali del gruppo al quale lei appartiene devono essere rispettati. Al momento dell’ingresso in Istituto, ha il diritto di ricevere informazioni relative alla vita penitenziaria, ai contatti con l’autorità giudiziaria e a tutto ciò che è necessario per conoscere i suoi diritti e doveri.

Ha il diritto di comunicare all’Ambasciata (o a un Consolato) del suo Paese che si trova in stato di detenzione.

Ha diritto ad avere un interprete per rapporti con i giudici e con gli uffici pubblici. Se il processo è in corso, tutti gli atti che le notificano devono essere tradotti nella sua lingua. Conservi con cura tutti gli atti giuridici che le vengono consegnati dall’Ufficio Matricola, o dall’Ufficiale Giudiziario: potrebbero servirle per documentare istanze, ricorsi, etc.

Deve essere autorizzato a soddisfare le esigenze della sua vita religiosa e spirituale. Se nell’Istituto vi è un numero sufficiente di detenuti che professano la stessa religione, un rappresentante qualificato di questa religione deve essere riconosciuto o nominato: egli potrà organizzare i servizi e le attività religiose ed effettuare visite ai detenuti.

 

Trasferimento all’estero delle persone condannate

 

Come chiedere il trasferimento

 

È possibile chiedere il trasferimento nel Paese di cui lei è cittadino, per scontare lì la condanna subita in Italia.

A tal fine deve fare la richiesta relativa al Ministero della Giustizia dell’Italia, oppure al Ministero della Giustizia dello Stato del Paese di cui lei è cittadino.

Il trasferimento sarà possibile se ricorrono queste condizioni:

che lei sia cittadino dello Stato nel quale chiede il trasferimento;

che la sentenza sia definitiva;

che lei debba scontare una pena superiore ai sei mesi (al momento del ricevimento della richiesta da parte del Ministero);

che il fatto per cui lei è stato condannato costituisca reato anche per la legge dello Stato in cui lei chiede di essere trasferito;

che tra l’Italia e il Paese dove chiede di essere trasferito ci sia un’apposita convenzione internazionale che preveda questa possibilità.

 

Cosa succede dopo il trasferimento

 

La condanna subita in Italia sarà convertita in una condanna prevista dal codice penale dello Stato di destinazione per lo stesso tipo di reato. Comunque la sua posizione penale non potrà essere aggravata dalla conversione (la sua condanna non sarà aumentata). Il periodo trascorso nelle carceri italiane sarà detratto per intero dalla condanna che le sarà assegnata.

Potrà avere eventuali amnistie, o provvedimenti di grazia, sia dallo Stato italiano che dal Paese in cui sarà trasferito. L’eventuale revisione del processo rimarrà di esclusiva competenza dello Stato italiano.

 

L’estradizione

 

La sua estradizione verso un altro Stato può essere concessa solo quando il fatto oggetto della richiesta di estradizione è previsto come reato sia dalla legge italiana che da quella dello Stato richiedente.

L’estradizione non può essere comunque concessa nei seguenti casi:

in relazione a reati politici (escluso il genocidio);

quando la legge dello Stato richiedente prevede la condanna a morte per il reato oggetto della richiesta (salvo che lo Stato richiedente non dia garanzie sul fatto che la condanna non verrà eseguita);

quando l’interessato alla richiesta di estradizione è già condannato a morte nello Stato richiedente, oppure rischia una analoga condanna per fatti che non sono menzionati nella richiesta di estradizione.

 

 

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