Leggi penitenziarie

 

Leggi di maggiore interesse penitenziario

 

Il Patrocinio a spese dello Stato (Gratuito Patrocinio)

 

Se lei è cittadino italiano, oppure cittadino straniero ed ha un documento che attesti la sua identità, può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato e ottenere così di non pagare il difensore e le spese riguardanti il suo processo, come quelle per consulenti tecnici ed investigatori.

Per avere il gratuito patrocinio è necessario avere un reddito inferiore a 9.296 Euro all’anno, reddito risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi.

Questo limite aumenta di 1.032 Euro di lire per ogni persona convivente, nel caso che lei risulti convivente con i suoi familiari. Sono esclusi dal gratuito patrocinio gli imputati e i condannati per il reato di evasione fiscale. Per avere il gratuito patrocinio deve presentare una richiesta tramite il Direttore del carcere, che autentica la sua firma e trasmette l’istanza al Giudice competente.

L’istanza deve contenere:

l’indicazione delle generalità del richiedente e quelle di tutti i membri della sua famiglia anagrafica;

il codice fiscale di tutti;

l’autocertificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito, con specifica indicazione del reddito complessivo del richiedente e degli eventuali altri componenti la sua famiglia anagrafica.

Il richiedente deve inoltre impegnarsi a comunicare, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla presentazione dell’istanza, e fino a che il procedimento non sia definito, eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini del beneficio.

 

Il richiedente straniero deve allegare all’autocertificazione sui redditi prodotti all’estero una certificazione dell’Autorità Consolare, che confermi le sue dichiarazioni.

Il detenuto straniero può produrre il certificato dell’Autorità Consolare anche entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza (anche tramite il difensore o un proprio familiare).

Nel caso di impossibilità a produrre tale certificato, lo stesso può essere sostituito da una autocertificazione.

Per quanto riguarda i redditi prodotti in Italia, basta la dichiarazione, anche se il Giudice può chiedere di produrre i documenti che ne comprovino la consistenza: in caso di impossibilità a produrre tale documentazione si può sostituirla con l’autocertificazione.

 

Cause giuridiche di restrizione in carcere

 

La sua restrizione può essere motivata da:

arresto in flagranza del reato

fermo di indiziato di delitto

esecuzione di un’Ordinanza di custodia cautelare del Giudice.

Nei primi due casi il Giudice la deve incontrare entro 96 ore: o convaliderà l’arresto o il fermo, oppure la rimetterà in libertà.

Nel terzo caso il Giudice dovrà interrogarla entro cinque giorni. (Se si trova in custodia cautelare, il P.M. può interrogarla solo dopo che l’abbia interrogata il G.I.P.)

La custodia cautelare può essere applicata solo nei seguenti casi ("esigenze cautelari"):

rischio di reiterazione del reato;

concreto pericolo di fuga;

rischio di inquinamento delle prove.

 

I termini massimi di durata della custodia cautelare sono di 3, 6 mesi o un anno (a seconda della gravità del reato) a partire dal giorno dell’arresto fino al rinvio a giudizio (udienza preliminare).

(Per casi complessi e reati gravi i termini possono essere sospesi, durante lo svolgimento dei processi, e prorogati, anche più volte).

Il tetto massimo della custodia cautelare, tenuto conto di tutte le fasi e le possibili proroghe e sospensioni, non può superare i 2, 4 o 6 anni, a seconda della gravità del reato, dall’arresto alla sentenza definitiva.

L’Ordinanza che dispone la custodia cautelare può essere impugnata presentando un’istanza al Tribunale della Libertà entro dieci giorni dal momento in cui le è stata notificata.

 

Il processo e le varie forme di giudizio

 

Il giudizio abbreviato

 

All’udienza preliminare, invece di rinviarla a giudizio, il G.U.P. (Giudice Udienza Preliminare) può decidere e chiudere subito il processo: in tal caso, la pena è diminuita di un terzo.

Il rito abbreviato bisogna chiederlo al G.U.P.: se il giudice ritiene di possedere abbastanza elementi per decidere immediatamente, consentirà la celebrazione del rito abbreviato. Il giudizio abbreviato può essere applicato anche ai reati che prevederebbero la pena dell’ergastolo senza isolamento diurno.

 

Il "patteggiamento" (applicazione della pena su richiesta delle parti)

 

È l’accordo, tra l’imputato e il P.M., sulla pena da infliggere. Il patteggiamento è possibile quando, tenuto conto delle attenuanti e della diminuzione per il rito, la pena non supera i due anni; deve essere richiesto all’udienza preliminare: non può proporlo al dibattimento.

 

Citazione diretta davanti al Giudice Monocratico

 

Per i reati per i quali non è prevista l’udienza preliminare, il rito abbreviato ed il patteggiamento possono essere richiesti all’udienza dibattimentale, prima che inizi il dibattimento.

 

Il giudizio direttissimo

 

Quando c’è stato l’arresto in flagranza di reato, se non sono necessarie ulteriori indagini, entro 48 ore dall’arresto il P.M. può chiedere che si proceda, oltre che alla convalida dell’arresto, anche al giudizio direttissimo. Se l’arresto è già stato convalidato, o in caso di confessione, il P.M. può procedere a giudizio direttissimo:

entro 15 giorni dall’arresto, nel primo caso;

dall’iscrizione nel registro delle notizie di reato, nel secondo caso.

Durante questa fase lei può chiedere, se ha interesse, il rito abbreviato o il patteggiamento. In ogni caso può chiedere un termine, per preparare la difesa, non superiore a dieci giorni.

 

Il giudizio immediato

 

Se la prova appare evidente il P.M. può chiedere al G.I.P. il giudizio immediato entro 90 giorni dall’iscrizione nel registro delle notizie di reato. Il decreto del G.I.P che dispone il giudizio immediato deve essere notificato almeno 30 giorni prima della data del processo.

Entro 15 giorni dalla notifica del decreto che dispone il giudizio immediato, l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento. Trascorso questo termine non è più possibile chiedere né abbreviato né patteggiamento.

 

Il giudizio ordinario (è la forma normale di celebrazione del processo)

 

Viene celebrato davanti al Tribunale, che può essere composto, a seconda dei casi, da uno o da più giudici nella data che è stata fissata dal G.U.P. alla fine dell’udienza preliminare, o a seguito di citazione diretta del P.M. per tutti quei reati nei quali non è prevista l’udienza preliminare. Iniziata l’udienza, il P.M. e i difensori chiedono l’ammissione delle prove.

Vengono interrogati prima i testimoni contro l’imputato, poi quelli a favore dell’imputato. Se vuole può chiedere di essere esaminato, o accettare il suo esame, se richiesto dal P.M.. In questo caso, dovrà rispondere alle domande dell’accusa, della difesa, ed eventualmente del Giudice. Può comunque, in qualsiasi momento del processo, anche prima che il Giudice si ritiri per decidere, fare delle dichiarazioni spontanee.

Terminata l’acquisizione delle prove inizia la discussione, che si concluderà con la sentenza. Può impugnare le sentenze del rito ordinario e di quello abbreviato presentando appello alla Corte d’Appello competente (la dichiarazione scritta di appello, a pena di inammissibilità, deve indicare il provvedimento impugnato e la sua data, il Giudice che lo ha emesso, e i motivi di impugnazione) oppure può fare ricorso alla Corte di Cassazione; quando c’è stato un patteggiamento è possibile unicamente il ricorso alla Corte di Cassazione. I termini per presentare l’impugnazione possono essere di 15, 30, 45 giorni, a seconda dei casi:

15 giorni, quando la motivazione della sentenza è stata letta immediatamente alla conclusione del giudizio;

30 giorni, quando la motivazione della sentenza è stata depositata entro 15 giorni dalla conclusione del giudizio;

45 giorni, quando la motivazione della sentenza è stata depositata oltre il quindicesimo giorno dalla conclusione del giudizio.

 

I benefici penitenziari e le misure alternative alla detenzione

 

La liberazione anticipata

 

Ogni sei mesi di detenzione, se ha:

mantenuto "regolare condotta"

"partecipato all’opera di rieducazione",

può avere una riduzione di 45 giorni sulla pena che le rimane da scontare. Può averla anche per i periodi trascorsi in custodia cautelare e agli arresti domiciliari, ma deve chiederla soltanto dopo che la pena è diventata definitiva. La richiesta, su apposito modulo, (disponibile presso la sezione) va rivolta al Magistrato di Sorveglianza. Il beneficio può esserle revocato, nel caso lei venga condannato per un delitto non colposo, commesso prima di aver terminato di scontare la pena, anche in misura alternativa.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 23.5.1995 ha stabilito che la liberazione anticipata può essere revocata solo se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, risulta incompatibile col beneficio concesso.

 

I permessi premio

 

Sui permessi decide il Magistrato di Sorveglianza. Può avere, al massimo, 45 giorni di permesso all’anno (massimo 15 giorni di seguito). Per ottenerli è importante il parere favorevole del Direttore, ed una relazione dell’equipe che li preveda nell’ipotesi trattamentale (a conclusione del documento della "sintesi"). Inoltre la sua condanna deve essere definitiva e deve averne scontata almeno un quarto, se relativa a reati non gravi. Se, invece, lei è condannato per rapina, estorsione, omicidio, etc. può avere i permessi premio solo dopo aver scontato metà della pena (ma, comunque, non oltre i dieci anni).

Per la pena non superiore ai tre anni, non è previsto un periodo minimo di pena da scontare per ottenere il permesso.

Non possono essere concessi permessi nei seguenti casi:

per due anni, a coloro che sono imputati o condannati per un reato doloso commesso mentre scontavano la pena;

per 3 anni, ai condannati ai reati gravi (rapina, estorsione, omicidio, etc.) che sono evasi o per chi ha avuto la revoca di una misura alternativa;

per 5 anni, ai condannati per reati gravi (rapina, estorsione, omicidio, etc.) nei cui confronti si proceda o sia pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso durante il lavoro esterno, un permesso premio, una misura alternativa o durante un’evasione.

 

Il lavoro esterno (art. 21 O.P.)

 

Il Direttore del Carcere può darle la possibilità di svolgere un lavoro all’esterno, se la sua condotta regolare è inserita in un percorso trattamentale molto positivo e il Gruppo di Osservazione ha formulato una proposta in tal senso.

"Lavorare all’esterno" significa essere avviati ad un’attività lavorativa fuori dell’Istituto, con la sottoposizione a una serie di obblighi precisi, mantenendo altresì a tutti gli effetti la condizione di detenuto.

Però, se lei è condannato per un reato grave (rapina, estorsione, omicidio, etc.) può avere il lavoro esterno solo dopo aver scontato un terzo della pena (comunque non oltre cinque anni e dieci anni per i condannati all’ergastolo).

 

La semilibertà

 

È la possibilità di uscire dal carcere durante la giornata per svolgere una attività lavorativa, di studio o di volontariato, rientrando poi in carcere la sera. Occorre osservare gli obblighi del programma (orario di uscita e rientro, non allontanarsi dai luoghi indicati dal programma). Per ottenere la semilibertà è necessario avere scontato metà della pena.

Nei casi in cui lei potrebbe avere l’affidamento in prova ai servizi sociali (pena da scontare non superiore ai tre anni) può essere ammesso alla semilibertà se il Tribunale ritiene che non ci siano le condizioni per l’affidamento: in questo caso, non occorre aver scontato metà della pena.

Questa possibilità non è prevista per chi è stato condannato per reati particolarmente gravi (art. 4 bis O.P.: rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico di stupefacenti aggravato, omicidio, etc.).

Inoltre per questi reati gravi la semilibertà si può ottenere solo se si è scontata la maggior parte della pena (almeno i due terzi). Anche chi è stato condannato all’ergastolo può ottenere la semilibertà, ma deve avere scontato almeno venti anni di pena. (Per calcolare quanta pena ha scontato, per richiedere la semilibertà, aggiunga anche i giorni che ha avuto di liberazione anticipata).

 

L’affidamento in prova al servizio sociale

 

Può essere richiesto mandando un’apposita istanza al Magistrato di Sorveglianza, il quale può sospendere l’esecuzione della pena e scarcerare, in attesa che il Tribunale di Sorveglianza prenda la decisione definitiva.

La sospensione della pena può essere concessa se il Magistrato ritiene che lei abbia buone probabilità di ottenere l’affidamento, che non ci sia pericolo di fuga e che la continuazione della carcerazione costituisca un grave pregiudizio. Il Tribunale di Sorveglianza dovrebbe decidere entro 45 giorni, a partire da quando gli perviene la sua istanza, trasmessa dal Magistrato, ma tale termine potrebbe non essere rispettato a causa del carico di lavoro dei Tribunali.

Anche se formalmente non è obbligatorio per la concessione dell’affidamento, però poi, di fatto, il lavoro è un elemento indispensabile per ottenere l’affidamento in prova ai Servizi Sociali: quando propone l’istanza, perciò, è opportuno che lei alleghi la documentazione relativa all’offerta di lavoro, altrimenti le possibilità di averlo sono scarse.

Se l’istanza viene respinta la sospensione della pena è revocata e lei deve tornare in carcere, senza avere più la possibilità di chiederla nuovamente, nemmeno in relazione ad una diversa misura alternativa. L’affidamento in prova al servizio sociale le permette di scontare la pena al suo domicilio o in un luogo di accoglienza, ma deve rispettare le prescrizioni che il Tribunale di Sorveglianza deciderà.

Le prescrizioni più frequenti sono:

non allontanarsi dal proprio comune o provincia, se non autorizzato dal Magistrato di Sorveglianza;

mantenere contatti quindicinali con l’Assistente sociale del Centro di Servizio Sociale Adulti (C.S.S.A.);

dedicarsi ad un lavoro stabile, oppure all’attività di volontariato o ancora ad attività scolastiche o di formazione professionale;

rispettare gli orari in cui dovrai rimanere presso la tua abitazione (di solito nelle ore notturne);

non frequentare pregiudicati;

adoperarsi a favore delle vittime del reato.

Può chiedere l’affidamento se le rimane da scontare una pena compresa entro i tre anni.

Se lei è condannato per associazione di stampo mafioso, sequestro di persona o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può ottenere l’affidamento soltanto se ha collaborato con la giustizia.

Se lei è condannato per rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico di droga aggravato o omicidio, può ottenere l’affidamento soltanto se dalle informazioni del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica non risultano elementi per far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

Ricordi, quindi, che avere una positiva relazione "di sintesi" del Gruppo di Osservazione e rientrare nel limite di pena previsto non basta per ottenere l’affidamento: deve anche corredare la sua richiesta con una documentazione che dia garanzie sull’occupazione che andrà a svolgere una volta scarcerato:

una richiesta di assunzione, fatta da un datore di lavoro in possesso della necessaria affidabilità;

oppure l’iscrizione ad una scuola, ad un corso professionale, ad una attività di volontariato, etc.

 

Ricordi che, in relazione a tutte le misure alternative (affidamento, semilibertà, detenzione domiciliare) se non rispetta le prescrizioni la misura le può essere sospesa dal Magistrato di Sorveglianza e lei dovrà ritornare (provvisoriamente) in carcere.

Il Tribunale di Sorveglianza deciderà se revocarle o meno la misura entro trenta giorni.

In caso di revoca, per tre anni non potrà più richiedere alcun beneficio, neppure i permessi premio. Infine, il Tribunale di Sorveglianza valuterà quanta parte del periodo trascorso in affidamento possa essere considerato come pena espiata.

 

 

L’affidamento in prova in "casi particolari" (per tossicodipendenti e alcooldipendenti)

 

Se la sua pena, o il residuo della pena, che le rimane da scontare è inferiore ai quattro anni ed ha in corso un programma di recupero dalla tossicodipendenza, oppure se intende sottoporsi a questo programma, può chiedere di essere affidato ai servizi sociali, per proseguirlo o intraprenderlo all’esterno.

Il programma di recupero deve essere concordato con gli operatori del Ser.T. (Servizio Tossicodipendenze dell’A.S.L.).

La richiesta di ammissione all’affidamento va rivolta alla Procura della Repubblica che ha emesso l’ordine di esecuzione della pena e deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, da una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, attestante lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza, il programma terapeutico da seguire e l’attestazione di idoneità dello stesso ai fini del recupero.

 

L’ammissione alle misure alternative per condannati affetti da A.I.D.S. conclamata o da grave deficienza immunitaria (Art. 47 quater O.P., introdotto dalla Legge n° 231/99)

 

A norma dell’art. 47 quater O.P. i condannati affetti da A.I.D.S. conclamata o da grave deficienza immunitaria, i quali intendono intraprendere un programma di cura e assistenza, possono essere ammessi all’affidamento in prova o alla detenzione domiciliare, qualsiasi sia la pena da scontare.

L’istanza deve essere corredata da certificato medico rilasciato dal servizio sanitario pubblico competente, o dal servizio sanitario penitenziario che attesti le condizioni di salute e l’attuabilità del programma di cura e assistenza presso strutture ospedaliere o altre strutture impegnate secondo i piani regionali nella assistenza ai casi di AIDS. Le prescrizioni che riguardano la misura alternativa conterranno anche quelle inerenti le modalità di esecuzione del programma di cura e assistenza.

 

La detenzione domiciliare

 

Ci sono vari "casi" di detenzione domiciliare: la può chiedere quando la sua pena residua da scontare è compresa entro i quattro anni, se si trova in una delle seguenti condizioni:

lei è una donna incinta, o madre di bambini che abbiano meno di dieci anni e convivano con lei;

lei è padre di bambini che abbiano meno di dieci anni e convivano con lei, ma solamente se la madre è morta o sia assolutamente impossibilitata ad assisterli;

lei è in condizioni di salute particolarmente gravi, tali da richiedere costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;

lei ha oltre sessanta anni ed è inabile, anche parzialmente;

lei ha meno di ventuno anni e vi sono comprovate ragioni di salute, di studio o di famiglia.

Se la sua pena residua da scontare non è superiore ai due anni, può ottenere la detenzione domiciliare se:

non ricorrono i presupposti per concedere l’affidamento in prova al servizio sociale;

il Tribunale ritiene che durante il periodo in detenzione domiciliare non commetterà altri reati;

il reato per cui è stato condannato non è tra quelli compresi nell’art. 4 bis O.P..

L’istanza va rivolta al Magistrato di Sorveglianza.

In queste due ipotesi (pena non superiore ai quattro anni nelle particolari situazioni sopra descritte e pena non superiore ai due anni) il Magistrato di Sorveglianza può applicare provvisoriamente la misura, in attesa della decisione del Tribunale di Sorveglianza.

La detenzione domiciliare può essere concessa anche quando lei è in una delle condizioni che causano:

  1. il differimento obbligatorio della pena (il giudice è tenuto a rimandare l’esecuzione della pena)

  2. donna incinta;

    madre con figlio di età inferiore ad un anno;

    malato di AIDS o qualsiasi malattia particolarmente grave ed incompatibile con lo stato di detenzione)

  3. il differimento facoltativo della pena (il giudice può, a sua discrezione, rimandare la pena)

  4. presentazione di domanda di grazia;

    persona con grave infermità fisica;

    madre con figli di età inferiore a tre anni).

    In questi casi, indipendentemente dall’entità della pena da scontare, la detenzione domiciliare può essere concessa, per un periodo determinato e prorogabile.

    La richiesta di "sospensione dell’esecuzione della pena" va rivolta al Magistrato di Sorveglianza.

    Ricordi che se si allontana dal luogo di detenzione domiciliare (abitazione privata o altra struttura) commette il reato di evasione, e ciò comporterà la revoca di questo beneficio.

 

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