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Statuto del Coordinamento "Carcere e città " di Padova
Art. 1
In data 04 marzo 2003 è costituito il Coordinamento denominato "Carcere e Città". Ne fanno parte le associazioni, le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e più in generale tutte le realtà oggi presenti che a vario titolo operano all’interno delle carceri padovane e del territorio che sottoscrivono il presente Statuto. La sede del Coordinamento verrà individuata successivamente con indicazione in calce al presente atto.
Art. 2
Il Coordinamento, che si ispira ai principi del volontariato così come sanciti nelle leggi nazionali e regionali, intende perseguire le seguenti finalità:
Per meglio realizzare i propri scopi statutari il Coordinamento potrà aderire ad altre forme associazionistiche presenti sul territorio e aventi simili finalità.
Art. 3
Sono membri del Coordinamento i fondatori e le persone giuridiche private aderenti agli scopi del Coordinamento. L’ingresso di nuovi membri, con esclusione delle persone fisiche, è subordinato alla presentazione di una richiesta scritta. Tale richiesta nel corso della prima riunione utile sarà sottoposta al gradimento dell’Assemblea, che deciderà a maggioranza assoluta con provvedimento motivato. Le domande d’ingresso dovranno contenere l’espressa dichiarazione di accettazione del presente Statuto nonché l’indicazione del rappresentante in seno al Coordinamento.
Art. 4
Il recesso dal Coordinamento, consentito in ogni momento, deve essere comunicato al Consiglio Direttivo a mezzo di lettera con effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della stessa.
Art. 5
Sono organi del Coordinamento: l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.
Art. 6
L’Assemblea, composta dalle rappresentanze di tutti i membri, si riunisce almeno due volte all’anno per deliberare su ogni argomento attinente alle finalità statutarie e sulle modificazioni dello Statuto. L’Assemblea nomina al suo interno un Consiglio Direttivo composto di sette membri rappresentativi delle diverse aree di partecipazione (associazioni, volontariato, cooperative sociali, consorzi ecc.). Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni. Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea è richiesta la presenza di due terzi dei membri. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza qualificata di tre quarti dei presenti.
Art. 7
L’Assemblea nomina al suo interno quattro portavoce rappresentativi delle diverse aree di partecipazione (associazioni, volontariato e cooperative sociali).
Art. 8
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi per dare attuazione alle decisioni dell’Assemblea. I membri assenti per due volte consecutive saranno sostituiti. Alle adunanze del Consiglio Direttivo possono partecipare con facoltà di intervento tutti i membri del Coordinamento interessati.
Art. 9
Il Consiglio Direttivo affida ogni sei mesi a uno dei soggetti membri le attività di segreteria, in base alle diverse disponibilità e seguendo in linea di massima il criterio dell’alternanza. E’ compito della segreteria, tra l’altro, redigere un verbale di ogni riunione dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e curarne la spedizione a tutti i membri via fax, e-mail o posta ordinaria.
Art. 10
Lo scioglimento del Coordinamento è deliberato dall’Assemblea a maggioranza qualificata (3/4).
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