Organizzazione giuridica

 

L’organizzazione giuridica del giornale

 

 

Per pubblicare un bollettino interno, è sufficiente essere autorizzati dalla direzione dell’Istituto o, in alcune situazioni, come nelle sezioni di Alta Sicurezza, avere il nullaosta del D.A.P.

In questo caso, il giornale può essere pubblicato anche senza assumere una veste giuridica, ma dovrà essere distribuito gratuitamente.

La denominazione di “bollettino interno”, non impedisce che il giornale possa essere diffuso liberamente anche all’esterno del carcere, attraverso i mezzi postali o tramite distribuzione diretta al pubblico durante manifestazioni culturali, incontri, feste, etc.

Però non potrà essere “venduto” per abbonamento, quindi riportare un costo stampato, e chi lo distribuisce, non potrà chiedere un “prezzo”.

Potranno essere accettate solo “offerte libere”, per una copia singola, più copie dello stesso numero, o per abbonamenti “nominali”: in quest’ultimo caso, non si tratterà di veri e propri abbonamenti, regolati da specifica normativa (che prevede, tra le altre cose, la restituzione dei prodotti difettosi da parte dell’abbonato e l’eventuale rimborso della quota non coperta con l’invio di un numero, per mancata pubblicazione): si tratterà di un accordo informale, basato sulla fiducia.

Per essere autorizzati a vendere il giornale, dentro e fuori dal carcere, a stipulare abbonamenti, contratti pubblicitari, commerciali, etc., bisogna costituirsi giuridicamente.

Questo si ottiene nominando un Direttore, che deve essere una persona iscritta all’albo professionale dei giornalisti o dei pubblicisti.

Inoltre, bisogna ottenere la registrazione della testata al registro della stampa periodica, pratica che viene svolta presso il Tribunale competente per territorio dove è ubicata la sede editoriale; questa registrazione costa circa 700.000 lire.

L’iscrizione al registro della stampa periodica vi farà entrare ufficialmente nel mondo della editoria  e questo comporterà dei vantaggi, ma pure l’obbligo di attenervi ad alcune regole di comportamento nello svolgere la professione.

In particolare, siete tenuti a rispettare le norme introdotte dalla legge sulla privacy (675/1996), che disciplina sia la diffusione delle informazioni, sia la organizzazione delle banche dati. Indicativamente, per pubblicare notizie di carattere personale, è sempre necessario il consenso scritto dell’interessato e la questione diventa molto più delicata quando si tratta di detenuti. Comunque, è necessario conosciate, a grandi linee, i contenuti di questa legge.

Dall’agosto del 1998, inoltre, è in vigore il codice deontologico dei giornalisti, che integra la legge sulla tutela della privacy: violare le regole da esso stabilite non comporta solo una responsabilità disciplinare, ma anche penale, quindi è necessario conoscere anche questo.

Infine, non va dimenticata la legge sul diritto d’autore (della quale è in discussione al Parlamento una modifica, in senso restrittivo), che disciplina l’utilizzo anche dei testi, punendo il “riciclaggio” di documenti da altre pubblicazioni. Anche in questo caso, il riutilizzo deve essere autorizzato per iscritto, dal legittimo proprietario.

Il giornale potrà avvalersi, però, di due importanti diritti: quello di cronaca e quello sul segreto professionale. Il primo rende possibile, ad esempio, ottenere gli atti prodotti dalle pubbliche amministrazioni e pubblicare notizie e commenti a riguardo.

Il secondo permette di mantenere la riservatezza sulla fonte da cui provengono determinate informazioni: ad esempio, di pubblicare lettere senza rivelare il mittente, ma sottoscrivendovi la dicitura “lettera firmata”.

L’appartenenza alla stampa periodica consente anche di stipulare un contratto con le poste, per la spedizione a tariffa agevolata del giornale (135 lire, fino a 200 grammi).

 

 

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