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L’organizzazione
giuridica del giornale Per
pubblicare un bollettino interno, è sufficiente essere autorizzati dalla
direzione dell’Istituto o, in alcune situazioni, come nelle sezioni di Alta
Sicurezza, avere il nullaosta del D.A.P. In
questo caso, il giornale può essere pubblicato anche senza assumere una veste
giuridica, ma dovrà essere distribuito gratuitamente. La
denominazione di “bollettino interno”, non impedisce che il giornale possa
essere diffuso liberamente anche all’esterno del carcere, attraverso i mezzi
postali o tramite distribuzione diretta al pubblico durante manifestazioni
culturali, incontri, feste, etc. Però
non potrà essere “venduto” per abbonamento, quindi riportare un costo
stampato, e chi lo distribuisce, non potrà chiedere un “prezzo”. Potranno
essere accettate solo “offerte libere”, per una copia singola, più copie
dello stesso numero, o per abbonamenti “nominali”: in quest’ultimo caso,
non si tratterà di veri e propri abbonamenti, regolati da specifica normativa
(che prevede, tra le altre cose, la restituzione dei prodotti difettosi da parte
dell’abbonato e l’eventuale rimborso della quota non coperta con l’invio
di un numero, per mancata pubblicazione): si tratterà di un accordo informale,
basato sulla fiducia. Per
essere autorizzati a vendere il giornale, dentro e fuori dal carcere, a
stipulare abbonamenti, contratti pubblicitari, commerciali, etc., bisogna
costituirsi giuridicamente. Questo
si ottiene nominando un Direttore, che deve essere una persona iscritta
all’albo professionale dei giornalisti o dei pubblicisti. Inoltre,
bisogna ottenere la registrazione della testata al registro
della stampa periodica, pratica che viene svolta presso il Tribunale
competente per territorio dove è ubicata la sede editoriale; questa
registrazione costa circa 700.000 lire. L’iscrizione
al registro della stampa periodica vi farà entrare ufficialmente nel mondo
della editoria e questo comporterà dei vantaggi, ma pure l’obbligo di
attenervi ad alcune regole di comportamento nello svolgere la professione. In
particolare, siete tenuti a rispettare le norme introdotte dalla legge sulla
privacy (675/1996), che disciplina sia la diffusione delle informazioni, sia la
organizzazione delle banche dati. Indicativamente, per pubblicare notizie di
carattere personale, è sempre necessario il consenso scritto dell’interessato
e la questione diventa molto più delicata quando si tratta di detenuti.
Comunque, è necessario conosciate, a grandi linee, i contenuti di questa legge. Dall’agosto
del 1998, inoltre, è in vigore il codice deontologico dei giornalisti, che
integra la legge sulla tutela della privacy:
violare le regole da esso stabilite non comporta solo una responsabilità
disciplinare, ma anche penale, quindi è necessario conoscere anche questo. Infine,
non va dimenticata la legge sul diritto d’autore (della quale è in
discussione al Parlamento una modifica, in senso restrittivo), che disciplina
l’utilizzo anche dei testi, punendo il “riciclaggio” di documenti da altre
pubblicazioni. Anche in questo caso, il riutilizzo deve essere autorizzato per
iscritto, dal legittimo proprietario. Il
giornale potrà avvalersi, però, di due importanti diritti: quello di cronaca e
quello sul segreto professionale. Il primo rende possibile, ad esempio, ottenere
gli atti prodotti dalle pubbliche amministrazioni e pubblicare notizie e
commenti a riguardo. Il
secondo permette di mantenere la riservatezza sulla fonte da cui provengono
determinate informazioni: ad esempio, di pubblicare lettere senza rivelare il
mittente, ma sottoscrivendovi la dicitura “lettera firmata”. L’appartenenza
alla stampa periodica consente anche di stipulare un contratto con le poste, per
la spedizione a tariffa agevolata del giornale (135 lire, fino a 200 grammi).
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