Norme sulle detenute madri

 

Normativa sulle detenute madri

 

Testo approvato da Commissione Giustizia della Camera il 3 aprile 2007 (pdf)

L'art. 11 della legge n. 354 del 26 luglio 1975 "Ordinamento Penitenziario" al comma 9 prevede che alle detenute madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini l'Amministrazione penitenziaria deve organizzare appositi asili nido secondo le modalità indicate dall'art. 19 del Regolamento di esecuzione - D.P.R. 30 giugno 2000.

L'art. 47 ter della citata legge prevedeva, tra le misure alternative alla detenzione, che le detenute madri di bambini di età inferiore ai tre anni conviventi potessero espiare la pena presso la propria abitazione od in altro luogo pubblico di cura o di assistenza, entro i limiti consentiti dalla legge.
L'art. 4 della legge 165/98 (Simeone - Saraceni) ha esteso la possibilità di usufruire della detenzione domiciliare alle detenute madri di bambini di età inferiore ai dieci anni, sempre che non debbano scontare pene per gravi reati di cui agli art. 90 e 94 del testo unico 309/90.
La legge 8 marzo 2001 n. 40 ha modificato il citato articolo estendendo i benefici mediante la "detenzione domiciliare speciale", prevedendo anche la possibilità di revoca.
Tale concessione è legata ad alcuni limiti previsti dalla normativa secondo i quali le detenute madri devono restare in carcere con i loro bambini.
L'Amministrazione penitenziaria, da sempre consapevole che la condizione delle madri detenute richieda una particolare attenzione, sin dall'anno 1976, al fine di dare attuazione alla normativa, ha autorizzato l'istituzione di asili nido presso gli istituti penitenziari destinati esclusivamente alle donne, situati a Pozzuoli, Roma Rebibbia, Trani, Perugia e Venezia.
Ha altresì autorizzato l'organizzazione di asili nido anche presso le sezioni femminili presenti negli istituti penitenziari destinati prevalentemente agli uomini, su richiesta delle Direzioni interessate.

 

Risorse Economiche

 

risorse finanziarie trovavano la loro fonte nel capitolo di bilancio n. 2102 destinato a garantire tutta l'assistenza sanitaria alla popolazione detenuta.
Pertanto l'Amministrazione penitenziaria ha potuto utilizzare per gli asili nido soltanto una minima parte delle risorse finanziarie.
Nell'esercizio finanziario 2000 è stato istituito apposito capitolo di bilancio n. 1830 " spese per l'organizzazione ed il funzionamento degli asili nido dei figli delle detenute" sul quale sono state stanziate £. 2.800.000.000 per ciascun anno 2000-2001- 2002.
A seguito di ciò l'Ufficio del Servizio Sanitario ha avviato una indagine conoscitiva presso tutti gli istituti penitenziari femminili o sezioni femminili istituite presso istituti maschili, tramite i Provveditorati Regionali, per rivedere l'organizzazione degli asili già funzionanti, il personale medico e paramedico addetto, nonché il numero dei bambini ospitati al fine di procedere ad una riorganizzazione più funzionale ed articolata delle strutture esistenti e dei servizi destinati ai figli delle detenute. In considerazioni delle maggiori disponibilità finanziarie l'Amministrazione ha individuato, quale ulteriore obiettivo, l'istituzione di nuovi asili nido , in ogni Regione.
Tale dislocazione territoriale regionale consente di dare completa attuazione al disposto normativo di cui al comma 2 art. 42 dell'ordinamento penitenziario, che favorisce il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie.
L'Ufficio del Servizio Sanitario ha invitato i Provveditori Regionali ad indicare gli istituti prescelti valutate le condizioni e le esigenze locali; ha altresì trasmesso uno schema di accordo individuale per l'espletamento del servizio di operatore in puericultore negli istituti con sezione femminile e nido.

 

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