La legge sulle detenute madri

 

Legge 8 marzo 2001, n° 40

"Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 8 marzo 2001


Articolo 1
 (Rinvio dell’esecuzione della pena)

 

  1. L’articolo 146 del codice penale è sostituito dal seguente:
    "Articolo 146. – (Rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena). – L’esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:
    1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;
    2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno;
    3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell’articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.
    Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell’articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempre che l’interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi".

  2. L’articolo 147, primo comma, numero 3), del codice penale è sostituito dal seguente:
    "3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni".

  3. L’articolo 147, terzo comma, del codice penale, è sostituito dal seguente:
    "Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell’articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre".

  4. All’articolo 147 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti".

 

Articolo 2
 (Modifiche all’articolo 211-bis del codice penale in materia di ricovero coatto)

 

  1. All’articolo 211-bis del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell’autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l’uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il giudice può ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia della persona".

 

Articolo 3
(Detenzione domiciliare speciale)

 

  1. Dopo l’articolo 47-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
    "Articolo 47-quinquies. – (Detenzione domiciliare speciale). – 1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 47-ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l’espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all’ergastolo.

  2. Per la condannata nei cui confronti è disposta la detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava sull’amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l’assistenza medica della condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale.

  3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa le modalità di attuazione, secondo quanto stabilito dall’articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere all’esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. Si applica l’articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale.

  4. All’atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale.
    Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.

  5. La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.

  6. La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.

  7. Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza può:
    a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l’applicazione della semilibertà di cui all’articolo 50, commi 2, 3 e 5;
    b) disporre l’ammissione all’assistenza all’esterno dei figli minori di cui all’articolo 21-bis, tenuto conto del comportamento dell’interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonché della durata della misura e dell’entità della pena residua".

  8. Dall’applicazione della disposizione di cui al comma 5 dell’articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non possono derivare maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

Articolo 4
(Allontanamento dal domicilio)

 

  1. Dopo l’articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall’articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

  2. "Articolo 47-sexies. – (Allontanamento dal domicilio senza giustificato motivo). — 1. La condannata ammessa al regime della detenzione domiciliare speciale che rimane assente dal proprio domicilio, senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, può essere proposta per la revoca della misura.

  3. Se l’assenza si protrae per un tempo maggiore la condannata è punita ai sensi dell’articolo 385, primo comma, del codice penale ed è applicabile la disposizione dell’ultimo comma dello stesso articolo.

  4. La condanna per il delitto di evasione comporta la revoca del beneficio.

  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al padre detenuto, qualora la detenzione domiciliare sia stata concessa a questi, ai sensi dell’articolo 47-quinquies, comma 7".

 

Articolo 5
(Assistenza all’esterno dei figli minori)

 

  1. Dopo l’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:
    "Articolo 21-bis. – (Assistenza all’esterno dei figli minori). — 1. Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all’assistenza all’esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci, alle condizioni previste dall’articolo 21.

  2. Si applicano tutte le disposizioni relative al lavoro all’esterno, in particolare l’articolo 21, in quanto compatibili.

  3. La misura dell’assistenza all’esterno può essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre".

 

Articolo 6
(Limiti di applicabilità)

 

  1. I benefici di cui alla presente legge non si applicano a coloro che sono stati dichiarati decaduti dalla potestà sui figli, a norma dell’articolo 330 del codice civile.

  2. Nel caso che la decadenza intervenga nel corso dell’esecuzione della misura, questa è immediatamente revocata.

 

Articolo 7
(Sospensione delle pene accessorie)

 

  1. L’applicazione di uno dei benefici previsti dalla presente legge determina, per il tempo in cui il beneficio è applicato, la sospensione della pena accessoria della decadenza dalla potestà dei genitori e della pena accessoria della sospensione dell’esercizio della potestà dei genitori.

 

Articolo 8
(Norme di coordinamento)

 

  1. All’articolo 51-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "o della detenzione domiciliare" sono inserite le seguenti: "o della detenzione domiciliare speciale" e le parole: "o al comma 1 dell’articolo 47-ter" sono sostituite dalle seguenti: "o ai commi 1 e 1-bis dell’articolo 47-ter o ai commi 1 e 2 dell’articolo 47-quinquies".

  2. All’articolo 51-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "o di detenzione domiciliare" sono inserite le seguenti: "o di detenzione domiciliare speciale".

  3. All’articolo 70, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "la detenzione domiciliare," sono inserite le seguenti: "la detenzione domiciliare speciale".

 

 

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