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Decreto
Legislativo 22 giugno 1999, n° 230 
  
Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell’articolo 5 
della
legge 30 novembre 1998, n° 419 
  
Articolo
1 
Diritto
alla salute dei detenuti e degli internati 
  
  - 
    
I
    detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di
    libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e
    riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali
    e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza
    individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali ed
    in quelli locali.  
    
  - 
    
Il
    Servizio Sanitario Nazionale assicura, in particolare, ai detenuti ed agli
    internati:  
 
  - 
    
livelli
    di prestazioni analoghi a quelli garantiti ai cittadini liberi;  
  - 
    
azioni
    di protezione, di informazione e di educazione ai fini dello sviluppo della
    responsabilità individuale e collettiva in materia di salute;  
  - 
    
informazioni
    complete sul proprio stato di salute all’atto dell’ingresso in carcere,
    durante il periodo di detenzione e all’atto della dimissione in libertà;  
  - 
    
interventi
    di prevenzione, cura e sostegno del disagio psichico e sociale;  
  - 
    
l’assistenza
    sanitaria della gravidanza e della maternità, anche attraverso il
    potenziamento dei servizi di informazione e dei consultori, nonché
    appropriate, efficaci ed essenziali prestazioni di prevenzione, diagnosi
    precoce e cura alle donne detenute o internate;  
  - 
    
l’assistenza
    pediatrica e i servizi di puericultura idonei ad evitare ogni pregiudizio,
    limite o discriminazione alla equilibrata crescita o allo sviluppo della
    personalità, in ragione dell’ambiente di vita e di relazione sociale, ai
    figli delle donne detenute o internate che durante la prima infanzia
    convivono con le madri negli istituti penitenziari.  
 
  - 
    
Ogni
    Azienda unità sanitaria locale, nel cui ambito è ubicato un istituto
    penitenziario, adotta un’apposita Carta dei servizi sanitari per i
    detenuti e gli internati. Ai fini della predisposizione della Carta dei
    servizi sanitari le Aziende unità sanitarie locali e l’amministrazione
    penitenziaria promuovono consultazioni con rappresentanze di detenuti ed
    internati e con gli organismi di volontariato per la tutela dei diritti dei
    cittadini.  
    
  - 
    
I
    detenuti e gli internati conservano l’iscrizione al Servizio sanitario
    nazionale per tutte le forme di assistenza, compresa quella medico –
    generica.  
    
  - 
    
Sono
    iscritti al Servizio sanitario nazionale gli stranieri, limitatamente al
    periodo in cui sono detenuti o internati negli istituti penitenziari. Tali
    soggetti hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti
    rispetto ai cittadini liberi, a prescindere dal regolare titolo di permesso
    di soggiorno in Italia.  
    
  - 
    
I
    detenuti e gli internati sono esclusi dal sistema di compartecipazione alla
    spesa delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale.  
 
  
  
Articolo
2 
Principi 
  
  - 
    
Lo
    Stato, le regioni, i comuni, le aziende unità sanitarie locali e gli
    istituti penitenziari uniformano le proprie azioni e concorrono
    responsabilmente alla realizzazione di condizioni di protezione della salute
    dei detenuti e degli internati, attraverso sistemi di informazione ed
    educazione sanitaria per l’attuazione di misure di prevenzione e lo
    svolgimento delle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione contenute
    nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli
    locali.  
    
  - 
    
L’assistenza
    sanitaria ai detenuti ed agli internati è organizzata secondo principi di
    globalità dell’intervento sulle cause di pregiudizio della salute, di
    unitarietà dei servizi e delle prestazioni, di integrazione della
    assistenza sociale e sanitaria e di garanzia della continuità terapeutica.  
    
  - 
    
Alla
    erogazione delle prestazioni sanitarie provvede l’Azienda sanitaria
    locale. L’amministrazione penitenziaria provvede alla sicurezza dei
    detenuti e a quella degli internati da essa assistiti.  
 
  
Articolo
3 
Competenze
in materia sanitaria 
  
  - 
    
Il
    Ministero della sanità esercita le competenze in materia di programmazione,
    indirizzo e coordinamento del Servizio sanitario nazionale negli istituti
    penitenziari.  
    
  - 
    
Le
    regioni esercitano le competenze in ordine alle funzioni di organizzazione e
    programmazione dei servizi sanitari regionali negli istituti penitenziari e
    il controllo sul funzionamento dei servizi medesimi.  
    
  - 
    
Alle
    Aziende unità sanitarie locali sono affidati la gestione e il controllo dei
    servizi sanitari negli istituti penitenziari. Il direttore generale risponde
    della mancata applicazione e dei ritardi nell’attuazione delle misure
    previste ai fini dello svolgimento dell’assistenza sanitaria nei suddetti
    istituti.  
    
  - 
    
L’amministrazione
    penitenziaria segnala alle Aziende unità sanitarie locali e, ai fini dell’esercizio
    dei poteri sostitutivi, alle regioni e al Ministero della sanità, la
    mancata osservanza delle disposizioni del presente decreto legislativo.  
 
  
Articolo
4 
Competenze
in materia di sicurezza 
  
  - 
    
Al
    Ministero di grazia e giustizia sono riservate tutte le competenze in
    materia di sicurezza all’interno delle strutture sanitarie ubicate negli
    istituti penitenziari e nell’ambito dei luoghi esterni di cura ove sono
    ricoverati i detenuti e gli internati.  
    
  - 
    
Sulla
    base degli indirizzi formulati con decreto del Ministro di grazia e
    giustizia e di concerto con il Ministro della sanità, il direttore dell’istituto
    penitenziario, sentito il direttore generale dell’Azienda unità sanitaria
    locale, disciplina il regime autorizzatorio e le modalità di accesso nell’istituto
    medesimo del personale appartenente al Servizio sanitario regionale.  
    
  - 
    
Il
    personale appartenente al servizio sanitario nazionale è tenuto all’osservanza
    delle norme previste dall’Ordinamento Penitenziario, dal relativo
    regolamento di esecuzione, dal regolamento interno dell’istituto
    penitenziario nonché delle direttive impartite dall’amministrazione
    penitenziaria e dal direttore dell’istituto medesimo in materia di
    organizzazione e sicurezza.  
    
  - 
    
In
    relazione alle esigenze dell’amministrazione penitenziaria è definito,
    senza oneri a carico del bilancio dello Stato, con provvedimento adottato
    dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro della
    sanità, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
    tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le
    organizzazioni sindacali, un contingente di personale medico e sanitario da
    destinare all’amministrazione penitenziaria. Con il medesimo provvedimento
    sono stabiliti i requisiti e i criteri per la individuazione di detto
    personale, nonché i relativi compiti, fermo restando il diritto di opzione
    per tale contingente di personale.  
 
  
Articolo
5 
Progetto
obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario 
  
  - 
    
Nell’ambito
    del Piano sanitario nazionale, di cui all’articolo 1 del decreto
    legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
    integrazioni, è previsto un apposito Progetto obiettivo per la tutela della
    salute in ambito penitenziario.  
    
  - 
    
Il
    Progetto obiettivo di cui al comma 1 ha durata triennale ed è approvato con
    decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della sanità e del
    Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del
    bilancio e della programmazione economica, d’intesa con la Conferenza
    unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
    281, in sede di prima applicazione, il Progetto obiettivo è approvato entro
    sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
    legislativo.  
    
  - 
    
Nel
    Progetto obiettivo di cui al comma 1 sono definiti gli indirizzi alle
    regioni, volti a garantire gli obiettivi di salute dei detenuti e degli
    internati. Il Progetto obiettivo indica, in particolare:  
 
  - 
    
gli
    indirizzi specifici finalizzati ad orientare il Servizio sanitario nazionale
    verso il miglioramento continuo dell’assistenza negli istituti
    penitenziari;  
  - 
    
i
    modelli organizzativi dei servizi sanitari penitenziari anche di tipo
    dipartimentale differenziati secondo la tipologia di istituto;  
  - 
    
le
    esigenze relative alla formazione specifica dell’assistenza sanitaria in
    ambito penitenziario;  
  - 
    
le
    linee – guida finalizzate a favorire all’interno degli istituti
    penitenziari lo sviluppo delle modalità sistematiche di revisione e
    valutazione dell’assistenza erogata e ad assicurare l’applicazione dei
    livelli uniformi, essenziali e appropriati di assistenza;  
  - 
    
gli
    obiettivi di salute da raggiungere nel triennio nell’ambito degli istituti
    penitenziari.  
 
  
  - 
    
Nella
    determinazione dei criteri generali di valutazione dell’attività dei
    direttori generali e le regioni tengono conto anche del raggiungimento degli
    obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi sanitari negli istituti
    penitenziari, con riferimento alle risorse disponibili e alle
    caratteristiche degli istituti penitenziari medesimi.  
    
  - 
    
Le
    regioni danno attuazione, nell’ambito dei propri piani sanitari regionali,
    agli indirizzi contenuti nel Piano sanitario nazionale, sentiti i
    provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria, anche
    prevedendo specifici progetti di intervento in materia di assistenza
    sanitaria nei confronti dei detenuti e degli internati. La mancanza del
    Piano sanitario regionale comporta l’applicazione del Progetto obiettivo
    per la tutela della salute in ambito penitenziario di cui al comma 1.  
    
  - 
    
Trascorso
    un anno dalla entrata in vigore del progetto obiettivo di cui al comma 1,
    senza che la regione abbia provveduto a dare attuazione a quanto previsto
    dal comma 5, il Ministro della sanità, sentita la regione interessata,
    fissa un termine non inferiore a tre mesi per provvedervi. Decorso tale
    termine, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità e
    del Ministro di grazia e giustizia, d’intesa con la Conferenza permanente
    per i rapporti con lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e
    di Bolzano, adotta gli atti necessari per dare attuazione nella regione al
    progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario, anche
    mediante la nomina di commissari ad acta.  
    
  - 
    
La
    Relazione sullo stato sanitario del Paese, predisposta annualmente dal
    Ministro della sanità, è integrata con un apposito capitolo sull’assistenza
    sanitaria negli istituti penitenziari, redatto d’intesa con il Ministero
    di grazia e giustizia, nel quale sono:  
 
  - 
    
illustrate
    le condizioni di salute della popolazione detenuta ed internata;  
  - 
    
descritte
    le risorse impiegate e le attività svolte dal Servizio sanitario nazionale
    negli istituti penitenziari;  
  - 
    
esposti
    i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi finali stabiliti nel Progetto
    obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario;  
  - 
    
illustrati
    i risultati conseguiti dalle regioni rispetto all’attuazione di piani
    sanitari regionali;  
  - 
    
fornite
    indicazioni per l’elaborazione delle politiche sanitarie e per la
    programmazione degli interventi in ambito penitenziario.  
 
  
Articolo
6 
Personale
e strutture 
  
  - 
    
Con
    uno o più decreti del Ministro della sanità e del Ministro di grazia e
    giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il
    Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita
    la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
    province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro trenta giorni
    dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è individuato il
    personale operante negli istituti penitenziari da trasferire al Servizio
    sanitario nazionale. Si applica l’articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n.
    59.  
  
    
  
  - 
    
In
    sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali sono
    definite le forme e le procedure per il trasferimento del personale del
    personale individuato ai sensi del comma 1, anche con la definizione di
    apposite tabelle di equivalenza.  
    
  - 
    
Con
    uno o più decreti del Ministro di grazia e giustizia e del Ministro della
    sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, da adottare
    entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
    legislativo, è disciplinato, nel rispetto dei principi contenuti nell’articolo
    7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il trasferimento delle
    attrezzature, degli arredi e degli altri beni strumentali, di proprietà
    della amministrazione penitenziaria da destinare al servizio sanitario
    nazionale.  
 
  
Articolo
7 
Trasferimento
di risorse 
  
  - 
    
Agli
    oneri derivanti dall’applicazione del presente decreto legislativo e dei
    decreti legislativi di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 30
    novembre 1998, n. 419, si provvede mediante utilizzazione delle risorse
    assegnate al Ministero di grazia e giustizia e destinate alla sanità
    penitenziaria.  
    
  - 
    
Con
    decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
    economica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
    del decreto legislativo , sono assegnate al Fondo sanitario nazionale le
    risorse finanziarie, relative alle funzioni progressivamente trasferite,
    iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e
    giustizia. Con il medesimo decreto sono definiti, altresì, i criteri e le
    modalità della loro gestione.  
    
  - 
    
Dall’applicazione
    del presente decreto legislativo non possono derivare oneri a carico del
    bilancio dello Stato superiori all’ammontare delle risorse attualmente
    assegnate al Ministero di grazia e giustizia e destinate alla sanità
    penitenziaria.  
 
  
Articolo
8 
Trasferimento
delle funzioni e fase sperimentale 
  
  - 
    
A
    decorrere dal 1° gennaio 2000 sono trasferite al Servizio sanitario
    nazionale le funzioni sanitarie svolte dall’amministrazione penitenziaria
    con riferimento ai soli settori della prevenzione e della assistenza ai
    detenuti e agli internati tossicodipendenti. Sono contestualmente trasferiti
    il relativo personale, le attrezzature, gli arredi e gli altri beni
    strumentali nonché le risorse finanziarie, nel rispetto dei principi
    contenuti nell’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.  
    
  - 
    
Con
    decreto del Ministro della sanità e del Ministro di grazia e giustizia, di
    concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
    economica e con il Ministro per la funzione pubblica, da adottare entro
    trenta giorni dalla data della entrata in vigore del presente decreto
    legislativo, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
    Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le
    organizzazioni sindacali, sono individuate almeno tre regioni nelle quali
    avviare il graduale trasferimento, in forma sperimentale, delle restanti
    funzioni sanitarie. Con il medesimo decreto è stabilita la durata della
    fase sperimentale, tenuto conto dei termini previsti dall’articolo 5,
    comma 2, della legge 30 novembre 1998, n. 419.  
    
  - 
    
Nella
    fase sperimentale prevista dal comma 2 del rapporto di lavoro del personale
    non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6. Tale personale è
    posto alle dipendenze funzionali del Servizio sanitario nazionale. I beni
    strumentali restano nella titolarità della amministrazione penitenziaria;
    la gestione degli stessi è affidata al Servizio sanitario nazionale.  
    
  - 
    
Con
    i decreti previsti dal comma 2 dell’articolo 5 della legge 30 novembre
    1998, n. 419, al termine della fase sperimentale, si provvede al
    trasferimento delle altre funzioni in tutto il territorio nazionale, anche
    sulla base della sperimentazione svolta.  
 
  
  
Articolo
9 
  
Trasferimento
delle funzioni alle Regioni a statuto speciale e per le province autonome di
Trento e di Bolzano, con norme di attuazione ai sensi dei rispettivi statuti. 
  
  - 
    
Per
    il trasferimento delle funzioni di cui al presente decreto legislativo si
    provvede, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di
    Trento e di Bolzano, con norme di attuazione ai sensi dei rispettivi
    statuti.  
 
  
Roma,
lì 22 giugno 1999 
  
  
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