Decreto
Legislativo 22 giugno 1999, n° 230
Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell’articolo 5
della
legge 30 novembre 1998, n° 419
Articolo
1
Diritto
alla salute dei detenuti e degli internati
-
I
detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di
libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali
e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza
individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali ed
in quelli locali.
-
Il
Servizio Sanitario Nazionale assicura, in particolare, ai detenuti ed agli
internati:
-
livelli
di prestazioni analoghi a quelli garantiti ai cittadini liberi;
-
azioni
di protezione, di informazione e di educazione ai fini dello sviluppo della
responsabilità individuale e collettiva in materia di salute;
-
informazioni
complete sul proprio stato di salute all’atto dell’ingresso in carcere,
durante il periodo di detenzione e all’atto della dimissione in libertà;
-
interventi
di prevenzione, cura e sostegno del disagio psichico e sociale;
-
l’assistenza
sanitaria della gravidanza e della maternità, anche attraverso il
potenziamento dei servizi di informazione e dei consultori, nonché
appropriate, efficaci ed essenziali prestazioni di prevenzione, diagnosi
precoce e cura alle donne detenute o internate;
-
l’assistenza
pediatrica e i servizi di puericultura idonei ad evitare ogni pregiudizio,
limite o discriminazione alla equilibrata crescita o allo sviluppo della
personalità, in ragione dell’ambiente di vita e di relazione sociale, ai
figli delle donne detenute o internate che durante la prima infanzia
convivono con le madri negli istituti penitenziari.
-
Ogni
Azienda unità sanitaria locale, nel cui ambito è ubicato un istituto
penitenziario, adotta un’apposita Carta dei servizi sanitari per i
detenuti e gli internati. Ai fini della predisposizione della Carta dei
servizi sanitari le Aziende unità sanitarie locali e l’amministrazione
penitenziaria promuovono consultazioni con rappresentanze di detenuti ed
internati e con gli organismi di volontariato per la tutela dei diritti dei
cittadini.
-
I
detenuti e gli internati conservano l’iscrizione al Servizio sanitario
nazionale per tutte le forme di assistenza, compresa quella medico –
generica.
-
Sono
iscritti al Servizio sanitario nazionale gli stranieri, limitatamente al
periodo in cui sono detenuti o internati negli istituti penitenziari. Tali
soggetti hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti
rispetto ai cittadini liberi, a prescindere dal regolare titolo di permesso
di soggiorno in Italia.
-
I
detenuti e gli internati sono esclusi dal sistema di compartecipazione alla
spesa delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale.
Articolo
2
Principi
-
Lo
Stato, le regioni, i comuni, le aziende unità sanitarie locali e gli
istituti penitenziari uniformano le proprie azioni e concorrono
responsabilmente alla realizzazione di condizioni di protezione della salute
dei detenuti e degli internati, attraverso sistemi di informazione ed
educazione sanitaria per l’attuazione di misure di prevenzione e lo
svolgimento delle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione contenute
nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli
locali.
-
L’assistenza
sanitaria ai detenuti ed agli internati è organizzata secondo principi di
globalità dell’intervento sulle cause di pregiudizio della salute, di
unitarietà dei servizi e delle prestazioni, di integrazione della
assistenza sociale e sanitaria e di garanzia della continuità terapeutica.
-
Alla
erogazione delle prestazioni sanitarie provvede l’Azienda sanitaria
locale. L’amministrazione penitenziaria provvede alla sicurezza dei
detenuti e a quella degli internati da essa assistiti.
Articolo
3
Competenze
in materia sanitaria
-
Il
Ministero della sanità esercita le competenze in materia di programmazione,
indirizzo e coordinamento del Servizio sanitario nazionale negli istituti
penitenziari.
-
Le
regioni esercitano le competenze in ordine alle funzioni di organizzazione e
programmazione dei servizi sanitari regionali negli istituti penitenziari e
il controllo sul funzionamento dei servizi medesimi.
-
Alle
Aziende unità sanitarie locali sono affidati la gestione e il controllo dei
servizi sanitari negli istituti penitenziari. Il direttore generale risponde
della mancata applicazione e dei ritardi nell’attuazione delle misure
previste ai fini dello svolgimento dell’assistenza sanitaria nei suddetti
istituti.
-
L’amministrazione
penitenziaria segnala alle Aziende unità sanitarie locali e, ai fini dell’esercizio
dei poteri sostitutivi, alle regioni e al Ministero della sanità, la
mancata osservanza delle disposizioni del presente decreto legislativo.
Articolo
4
Competenze
in materia di sicurezza
-
Al
Ministero di grazia e giustizia sono riservate tutte le competenze in
materia di sicurezza all’interno delle strutture sanitarie ubicate negli
istituti penitenziari e nell’ambito dei luoghi esterni di cura ove sono
ricoverati i detenuti e gli internati.
-
Sulla
base degli indirizzi formulati con decreto del Ministro di grazia e
giustizia e di concerto con il Ministro della sanità, il direttore dell’istituto
penitenziario, sentito il direttore generale dell’Azienda unità sanitaria
locale, disciplina il regime autorizzatorio e le modalità di accesso nell’istituto
medesimo del personale appartenente al Servizio sanitario regionale.
-
Il
personale appartenente al servizio sanitario nazionale è tenuto all’osservanza
delle norme previste dall’Ordinamento Penitenziario, dal relativo
regolamento di esecuzione, dal regolamento interno dell’istituto
penitenziario nonché delle direttive impartite dall’amministrazione
penitenziaria e dal direttore dell’istituto medesimo in materia di
organizzazione e sicurezza.
-
In
relazione alle esigenze dell’amministrazione penitenziaria è definito,
senza oneri a carico del bilancio dello Stato, con provvedimento adottato
dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro della
sanità, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le
organizzazioni sindacali, un contingente di personale medico e sanitario da
destinare all’amministrazione penitenziaria. Con il medesimo provvedimento
sono stabiliti i requisiti e i criteri per la individuazione di detto
personale, nonché i relativi compiti, fermo restando il diritto di opzione
per tale contingente di personale.
Articolo
5
Progetto
obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario
-
Nell’ambito
del Piano sanitario nazionale, di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni, è previsto un apposito Progetto obiettivo per la tutela della
salute in ambito penitenziario.
-
Il
Progetto obiettivo di cui al comma 1 ha durata triennale ed è approvato con
decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della sanità e del
Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, d’intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, in sede di prima applicazione, il Progetto obiettivo è approvato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
-
Nel
Progetto obiettivo di cui al comma 1 sono definiti gli indirizzi alle
regioni, volti a garantire gli obiettivi di salute dei detenuti e degli
internati. Il Progetto obiettivo indica, in particolare:
-
gli
indirizzi specifici finalizzati ad orientare il Servizio sanitario nazionale
verso il miglioramento continuo dell’assistenza negli istituti
penitenziari;
-
i
modelli organizzativi dei servizi sanitari penitenziari anche di tipo
dipartimentale differenziati secondo la tipologia di istituto;
-
le
esigenze relative alla formazione specifica dell’assistenza sanitaria in
ambito penitenziario;
-
le
linee – guida finalizzate a favorire all’interno degli istituti
penitenziari lo sviluppo delle modalità sistematiche di revisione e
valutazione dell’assistenza erogata e ad assicurare l’applicazione dei
livelli uniformi, essenziali e appropriati di assistenza;
-
gli
obiettivi di salute da raggiungere nel triennio nell’ambito degli istituti
penitenziari.
-
Nella
determinazione dei criteri generali di valutazione dell’attività dei
direttori generali e le regioni tengono conto anche del raggiungimento degli
obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi sanitari negli istituti
penitenziari, con riferimento alle risorse disponibili e alle
caratteristiche degli istituti penitenziari medesimi.
-
Le
regioni danno attuazione, nell’ambito dei propri piani sanitari regionali,
agli indirizzi contenuti nel Piano sanitario nazionale, sentiti i
provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria, anche
prevedendo specifici progetti di intervento in materia di assistenza
sanitaria nei confronti dei detenuti e degli internati. La mancanza del
Piano sanitario regionale comporta l’applicazione del Progetto obiettivo
per la tutela della salute in ambito penitenziario di cui al comma 1.
-
Trascorso
un anno dalla entrata in vigore del progetto obiettivo di cui al comma 1,
senza che la regione abbia provveduto a dare attuazione a quanto previsto
dal comma 5, il Ministro della sanità, sentita la regione interessata,
fissa un termine non inferiore a tre mesi per provvedervi. Decorso tale
termine, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità e
del Ministro di grazia e giustizia, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti con lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e
di Bolzano, adotta gli atti necessari per dare attuazione nella regione al
progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario, anche
mediante la nomina di commissari ad acta.
-
La
Relazione sullo stato sanitario del Paese, predisposta annualmente dal
Ministro della sanità, è integrata con un apposito capitolo sull’assistenza
sanitaria negli istituti penitenziari, redatto d’intesa con il Ministero
di grazia e giustizia, nel quale sono:
-
illustrate
le condizioni di salute della popolazione detenuta ed internata;
-
descritte
le risorse impiegate e le attività svolte dal Servizio sanitario nazionale
negli istituti penitenziari;
-
esposti
i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi finali stabiliti nel Progetto
obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario;
-
illustrati
i risultati conseguiti dalle regioni rispetto all’attuazione di piani
sanitari regionali;
-
fornite
indicazioni per l’elaborazione delle politiche sanitarie e per la
programmazione degli interventi in ambito penitenziario.
Articolo
6
Personale
e strutture
-
Con
uno o più decreti del Ministro della sanità e del Ministro di grazia e
giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è individuato il
personale operante negli istituti penitenziari da trasferire al Servizio
sanitario nazionale. Si applica l’articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n.
59.
-
In
sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali sono
definite le forme e le procedure per il trasferimento del personale del
personale individuato ai sensi del comma 1, anche con la definizione di
apposite tabelle di equivalenza.
-
Con
uno o più decreti del Ministro di grazia e giustizia e del Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, è disciplinato, nel rispetto dei principi contenuti nell’articolo
7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il trasferimento delle
attrezzature, degli arredi e degli altri beni strumentali, di proprietà
della amministrazione penitenziaria da destinare al servizio sanitario
nazionale.
Articolo
7
Trasferimento
di risorse
-
Agli
oneri derivanti dall’applicazione del presente decreto legislativo e dei
decreti legislativi di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 30
novembre 1998, n. 419, si provvede mediante utilizzazione delle risorse
assegnate al Ministero di grazia e giustizia e destinate alla sanità
penitenziaria.
-
Con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo , sono assegnate al Fondo sanitario nazionale le
risorse finanziarie, relative alle funzioni progressivamente trasferite,
iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e
giustizia. Con il medesimo decreto sono definiti, altresì, i criteri e le
modalità della loro gestione.
-
Dall’applicazione
del presente decreto legislativo non possono derivare oneri a carico del
bilancio dello Stato superiori all’ammontare delle risorse attualmente
assegnate al Ministero di grazia e giustizia e destinate alla sanità
penitenziaria.
Articolo
8
Trasferimento
delle funzioni e fase sperimentale
-
A
decorrere dal 1° gennaio 2000 sono trasferite al Servizio sanitario
nazionale le funzioni sanitarie svolte dall’amministrazione penitenziaria
con riferimento ai soli settori della prevenzione e della assistenza ai
detenuti e agli internati tossicodipendenti. Sono contestualmente trasferiti
il relativo personale, le attrezzature, gli arredi e gli altri beni
strumentali nonché le risorse finanziarie, nel rispetto dei principi
contenuti nell’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
-
Con
decreto del Ministro della sanità e del Ministro di grazia e giustizia, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro per la funzione pubblica, da adottare entro
trenta giorni dalla data della entrata in vigore del presente decreto
legislativo, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le
organizzazioni sindacali, sono individuate almeno tre regioni nelle quali
avviare il graduale trasferimento, in forma sperimentale, delle restanti
funzioni sanitarie. Con il medesimo decreto è stabilita la durata della
fase sperimentale, tenuto conto dei termini previsti dall’articolo 5,
comma 2, della legge 30 novembre 1998, n. 419.
-
Nella
fase sperimentale prevista dal comma 2 del rapporto di lavoro del personale
non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6. Tale personale è
posto alle dipendenze funzionali del Servizio sanitario nazionale. I beni
strumentali restano nella titolarità della amministrazione penitenziaria;
la gestione degli stessi è affidata al Servizio sanitario nazionale.
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Con
i decreti previsti dal comma 2 dell’articolo 5 della legge 30 novembre
1998, n. 419, al termine della fase sperimentale, si provvede al
trasferimento delle altre funzioni in tutto il territorio nazionale, anche
sulla base della sperimentazione svolta.
Articolo
9
Trasferimento
delle funzioni alle Regioni a statuto speciale e per le province autonome di
Trento e di Bolzano, con norme di attuazione ai sensi dei rispettivi statuti.
-
Per
il trasferimento delle funzioni di cui al presente decreto legislativo si
provvede, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di
Trento e di Bolzano, con norme di attuazione ai sensi dei rispettivi
statuti.
Roma,
lì 22 giugno 1999
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