Servizio
sanitario
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Ogni
istituto è dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico
rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei
detenuti e degli internati, dispone, inoltre, dell’opera di almeno uno
specialista in psichiatria.
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Ove
siano necessarie cure o accertamenti diagnostiche non possono essere
apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli
internati sono trasferiti, con provvedimento del magistrato di
sorveglianza, in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. Per
gli imputati, detti trasferimenti sono disposti, dopo la pronunzia della
sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza; prima della
pronunzia della sentenza di primo grado, dal giudice istruttore, durante
l’istruttoria formale; dal pubblico ministero, durante l’istruttoria
sommaria e, in caso di giudizio direttissimo, fino alla presentazione
dell’imputato in udienza; dal presidente, durante gli atti preliminari
al giudizio e nel corso del giudizio dal pretore, nei procedimenti di
sua competenza, dal presidente della corte di appello, nel corso degli
atti preliminari al giudizio dinanzi la corte di assise, fino alla
convocazione della corte stessa e dal presidente di essa successivamente
alla convocazione (1).
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L’autorità
giudiziaria competente ai sensi del comma precedente può disporre,
quando non vi sia il pericolo di fuga, che i detenuti e gli internati
trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura con
proprio provvedimento, o con provvedimento del direttore dell’istituto
nei casi di assoluta urgenza, non sia sottoposti a piantonamento durante
la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della loro
incolumità personale (2).
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Il
detenuto o l’internato che, non essendo sottoposto a piantonamento, si
allontana dal luogo di cura senza giustificato motivo è punibile a
norma del primo comma dell’art. 385 del c.p. (2).
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All’atto
dell’ingresso nell’istituto i soggetti sono sottoposti a visita
medica generale allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o
psichiche. L’assistenza sanitaria è prestata, nel corso della
permanenza nell’istituto, con periodici e frequenti riscontri,
indipendentemente dalle richieste degli interessati.
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Il
sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne
facciano richiesta; deve segnalare immediatamente la presenza di
malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche;
deve, inoltre, controllare periodicamente l’idoneità dei soggetti ai
lavori cui sono addetti.
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I
detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie
contagiose sono immediatamente isolati. Nel caso di sospetto di malattia
psichica sono adottati senza indugio i provvedimenti del caso col del
rispetto delle norme concernenti l’assistenza psichiatrica e la
sanità mentale.
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In
ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali
per l’assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere.
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Alle
madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all’età di
tre anni. Per la cura e l’assistenza dei bambini sono organizzati
appositi asili nido.
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L’amministrazione
penitenziaria, per l’organizzazione e per il funzionamento dei servizi
sanitari, può avvalersi della collaborazione dei servizi pubblici
sanitari locali, ospedalieri ed extra ospedalieri, di intesa con la
regione e secondo gli indirizzi del Ministero della Sanità.
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I
detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie
spese da un sanitario di loro fiducia. Per gli imputati è necessaria l’autorizzazione
del magistrato che procede, sino alla pronuncia della sentenza di primo
grado.
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Il
medico provinciale visita almeno due volte l’anno gli istituti di
prevenzione e di pena allo scopo di accertare lo stato
igienico - sanitario, l’adeguatezza delle misure di profilassi contro le
malattie infettive disposte dal servizio sanitario penitenziario e le
condizioni igieniche e sanitarie dei ristretti negli istituti (3).
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Il
medico provinciale riferisce sulle visite compiute e sui provvedimenti
da adottare al Ministero della sanità e a quello di grazia e giustizia
informando altresì i competenti uffici regionali e il magistrato di
sorveglianza.
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Comma
così sostituito dall’art. 1, legge 12 gennaio 1997, n. 1.
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Comma
inserito dall’art. 2, legge 17 aprile 1989, n. 1.
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In
tema di prestazioni socio-sanitario per tossicodipendenti detenuti
si vedono gli artt. 96 e 135, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ("testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza").
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