Statuto dell'Ass. "Il granello di senape"

 

Presidente

Maria Teresa Menotto

Codice Registro Regionale

VE / 0242

Codice fiscale

94035760274

Sede legale

Giudecca, 194 - 30123 Venezia

Sede operativa San Marco, 1579 - 30124 Venezia

Tel.

041.2771127

Fax

041.2777211

Web www.provincia.venezia.it/senape 

 

Statuto dell’associazione sociale di volontariato penitenziario

"Il granello di senape"

 

Articolo 1

 

Viene costituita l’associazione di volontariato denominata "Il granello di senape" con sede in Venezia. Giudecca l94, che si uniforma ai criteri indicati nella legge 11.8.1991 n° 266.

L’associazione è senza scopo di lucro, anche indiretto, ed è fondata esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dell’Associazione consiste in modo determinante e prevalente in prestazioni rese in modo personale, spontaneo e gratuito dai propri aderenti. L’attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario delle prestazioni.

Il mutamento di sede sociale, sempre che la nuova sede sia entro il Comune di Venezia e/o i comuni limitrofi, non integra modificazione del presente statuto, potendo essere deliberata dall’Assemblea dei soci nelle forme del successivo articolo 5.

 

Gli scopi

 

Articolo 2

 

L’associazione "Il granello di senape" si propone la determinazione, in collaborazione con gli Enti territoriali e la Direzione degli Istituti Penitenziari Veneziani, e l’esecuzione di programmi, anche sperimentali, mediante la raccolta di fondi e contributi, mirati a sviluppare la solidarietà a favore dei detenuti, il loro reinserimento sociale e il sostegno alle loro famiglie per mezzo di:

iniziative di carattere culturale e ricreativo;

sensibilizzazione sociale;

strutture e servizi per favorire il ricorso alle misure alternative alla detenzione;

attività di formazione professionale.

 

I soci

 

Articolo 3

 

Possono aderire all’associazione detenuti, ex-detenuti e loro familiari, volontari penitenziari e tutti coloro che, animati da spirito di solidarietà, ne facciano domanda scritta e si impegnino a rispettare il presente Statuto.

Il Consiglio di amministrazione delibera sull’accettazione del socio.

Ogni socio è tenuto a versare il contributo annuo nella misura e secondo le modalità stabilite dall’Assemblea dei soci.

In caso di morosità nel versamento del contributo protrattasi per oltre mesi tre, il Segretario invita il socio moroso al versamento di quanto dovuto. Decorso inutilmente il termine di giorni quindici all’invito, il socio moroso è escluso di diritto dall’Associazione, salvo il suo obbligo di versare il contributo per l’esercizio sociale in corso.

Il socio che intende recedere dall’Associazione può farlo in qualsiasi momento previa comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, permanendo in capo a lui soltanto il dovere di versare il contributo per l’esercizio in corso.

Il consiglio di Amministrazione delibera sull’esclusione del socio che danneggi moralmente l’Associazione, fomenti dissidi in seno ad essa, o comunque tenga un comportamento contrario alle sue finalità.

Contro il provvedimento di esclusione è dato ricorso al Collegio dei Probiviri, secondo le norme poste dal legislatore per l’arbitrato agli articoli 806 e segg. C.P.C. e secondo quanto più sotto verrà disposto in tema di probiviri e di clausola compromissoria.

 

Organi dell’associazione

 

Articolo 4

 

Sono organi dell’Associazione: l’assemblea, il Presidente, il vice-presidente, il Segretario, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Probiviri, il Revisore dei conti.

 

L’assemblea

 

Articolo 5

 

L’Assemblea è composta da tutti i soci iscritti.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, per l’espressione del voto, da un altro socio per delega scritta. Ogni socio può rappresentare per delega ricevuta non più di un socio.

L’assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il mese di marzo. L’assemblea dovrà comunque essere convocata dal Presidente quando ne facciano richiesta almeno il 10% dei soci, o su richiesta del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione viene effettuata mediante avviso scritto esposto nella sede dell’Associazione quindici della data fissata per la prima convocazione con l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno e di prima e seconda convocazione.

Tutte le assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione che ne verifica la regolare costituzione. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, l’Assemblea è presieduta dal Vice-presidente.

L’assemblea delibera sugli argomenti posti all’ordine del giorno, approva il bilancio consuntivo, fissa l’ammontare e le modalità di versamento del contributo annuo cui ogni socio è tenuto, elegge il Consiglio di Amministrazione, i Probiviri e il Revisore dei conti, approva le modifiche dello statuto.

L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione l’assemblea delibera qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie è richiesta la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti dell’assemblea.

 

Il Presidente e il Vice-presidente

 

Articolo 6

 

Il Presidente ed il Vice-presidente dell’associazione vengono eletti dal consiglio di Amministrazione tra i membri dello stesso.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione ed esercita i poteri inerenti all’ordinaria amministrazione oltre a quelli espressamente riservategli dallo statuto.

Il Presidente può delegare i suoi poteri al Vice-presidente, che comunque lo sostituirà a tale titolo in caso di assenza o di impedimento.

Il Presidente, per l’espletamento delle sue funzioni, ha facoltà di accendere ed estinguere depositi di denaro a risparmio e in conto corrente presso istituti di credito e bancari, prelevarne fondi, emettere assegni bancari, e compiere quanto I necessario alla vita economica dell’associazione.

 

Il consiglio di amministrazione

 

Articolo 7

 

L’associazione è amministrata dal Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove consiglieri eletti dall’assemblea, scelti tra i soci.

Vengono eletti i soci che raggiungono il maggior numero di suffragi, e il consigliere eletto prende possesso del suo in carico subito dopo l’accettazione scritta.

  1. Il consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi sociali.

  2. Se durante il mandato vengono a mancare uno o più consiglieri, saranno chiamati a far parte del Consiglio il primo o i primi dei non eletti. In caso di parità di suffragi, verrà chiamato il socio con maggiore anzianità di appartenenza all’associazione, e in caso di ulteriore parità, prevarrà il più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione predispone i bilanci da sottoporre all’Assemblea, delibera sull’ammissione dei soci, promuove iniziative, nomina il Presidente, il Vice-presidente e il segretario, esercita i poteri conferitigli dallo statuto e quelli relativi alla straordinaria amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente almeno una volta ogni sei mesi ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, mediante avvisi scritti fatti pervenire ai Consiglieri almeno tre giorni prima della riunione con l’indicazione degli argomenti da trattare.

Il consiglio di Amministrazione può validamente deliberare se sono presenti almeno tre consiglieri e se a tutti è pervenuta la comunicazione della convocazione dell’assemblea con ordine del giorno.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, o, in sua assenza, del Vice-presidente.

Di ogni riunione viene redatto regolare verbale, trascritto nell’apposito registro.

 

Il segretario

 

Articolo 8

 

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i consiglieri il segretario.

I compiti del segretario sono: tenere i registri sociali e la contabilità obbligatoria per legge, curare gli adempimenti burocratici e amministrativi dell’associazione, raccogliere i proventi in denaro dell’associazione, tenerne scrupolosa annotazione nei libri contabili, effettuarne il versamento nei conti correnti dell’Associazione, effettuare le erogazioni di denaro disposte dagli organi competenti dell’Associazione, coadiuvare il Presidente nell’espletamento dalle sue funzioni.

Al segretario è attribuito dal consiglio di Amministrazione il potere di firma, congiuntamente (o disgiuntamente) con il Presidente, per il prelievo di denaro e per l’emissione di assegni bancari dai conti correnti accesi dall’Associazione presso istituti di credito e bancari.

 

Il collegio dei probiviri

 

Articolo 9

 

L’assemblea dei soci può eleggere tre persone in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 812 C.P.C. scelte anche all’esterno dell’Associazione, le quali, rivestiranno la qualità di probiviri e comporranno il Collegio dei Probiviri.

Il presidente del Collegio è designato dal Collegio al proprio interno.

Compito del Collegio dei Probiviri sarà di fungere da Collegio Arbitrale ai sensi dell’articolo 2 del presente statuto, di dirimere qualsivoglia dissenso dovesse sorgere all’interno dell’associazione, di vigilare sul corretto funzionamento di ogni organo dell’Associazione e sul leale comportamento di ogni socio.

 

Il revisore dei conti

 

Articolo 10

 

Il revisore dei conti è eletto dall’Assemblea dei soci anche all’esterno dell’Associazione; egli ha il compito di controllare la regolarità della gestione amministrativa dell’associazione, e dura in carica per tre esercizi sociali.

 

Clausola compromissoria

 

Articolo 11

 

Ai sensi dell’articolo 8O8 C.P.C. qualsivoglia controversia dovesse insorgere tra gli organi sociali e i soci, o tra i soci, o tra distinti organi sociali, sia nell’interpretazione che nell’esecuzione del presente statuto, sarà rimessa al giudizio del collegio dei Probiviri, che funzionerà da Collegio Arbitrale ai sensi dell’articolo 809 C.P.C.

L’arbitrato che ne sorgerà sarà un arbitrato rituale.

Il Collegio dei Probiviri giudicherà secondo equità e il lodo che verrà emesso non sarà impugnabile.

Se per qualsivoglia ragione il Collegio dei Probiviri non potesse fungere da Collegio Arbitrale, il Revisore, dei Conti fungerà da Arbitro unico; nel caso che egli non voglia o non possa fungere da arbitro, è a lui demandata la nomina di un arbitro unico.

 

Patrimonio ed esercizio sociale

 

Articolo 12

 

Il patrimonio dell’associazione è costituito dai contributi dei soci, da eventuali sussidi e contributi di enti pubblici, territoriali o non, da oblazione morali, da lasciti e da benefici di qualsiasi natura o specie.

L’esercizio sociale è annuale e comincia con l’anno solare.

Il bilancio deve essere sottoposto all’Assemblea dei soci per l’approvazione entro tre mesi della chiusura di ciascun esercizio.

 

Durata

 

Articolo 13

 

L’associazione ha durata illimitata e non può essere disciolta se non per delibera dell’Assemblea adottata con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti dell’Assemblea stessa.

In caso di scioglimento, l’assemblea che lo delibera determinerà gli scopi a cui devolvere il patrimonio sociale, dopo soddisfatte tutte le eventuali obbligazioni in corso.

 

Compensi

 

Articolo 14

 

Tutti i soci e tutti i componenti gli organi sociali prestano la loro opera gratuitamente, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell’escussione dei compiti loro demandati.

 

Norma finale

 

Articolo 15

 

Per quanto non previsto dal Presente statuto, si fa esplicito rinvio alle norme vigenti in materia di associazione non riconosciute.

 

F.to: Elena Schiavon – Sandro Vettor – Andrea Cereser – Davide Cortese – Maria Grazia Pastorino – Lucia Sonino – Gianni Trevisan – Bernardini Riccardo – Daniela Fuga.

 

 

 

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