Interviste di "Ristretti"

 

Notizie sul Nuovo Codice Penale

Cosa cambierà per i detenuti? Tra sogni e speranze

 

(Realizzata nel mese di giugno 2004)

 

A cura di Marino Occhipinti

 

Su questi temi abbiamo intervistato Vincenzo Militello, docente di diritto penale e membro della Commissione di studio per un nuovo codice penale (Commissione Nordio).

 

Qualche mese fa avevamo contattato il professor Vincenzo Militello, docente di diritto penale e di diritto penale comparato presso l’Università di Palermo e membro della Commissione di studio per un nuovo codice penale (Commissione Nordio), per intervistarlo sui lavori della Commissione in oggetto, ma lui ci aveva gentilmente risposto che non poteva darci anticipazioni su questioni ancora del tutto riservate.

In questi giorni le cose sono cambiate, ci ha detto il professore: "Solo ora sono in grado di rispondere alle domande postemi in relazione ai lavori della commissione di studio per un nuovo codice penale. Il 26 giugno infatti si è tenuta una presentazione pubblica della parte generale messa a punto dalla Commissione (l’incontro si è svolto a Monza, è stato organizzato dalle Camere penali ed ha visto la partecipazione del sottosegretario Santelli). Come avevo già scritto in precedenza, fino ad ora non potevo divulgare contenuti coperti da un obbligo di riservatezza nei confronti del Ministero, che ora è ovviamente venuto meno vista la pubblicità data ai nostri lavori. Sono lieto dunque di potere rispondere punto per punto alle vostre cortesi domande".

Le risposte, lette poi nella nostra redazione in carcere da tante persone schiacciate da pene enormi, hanno scatenato speranze, sogni, illusioni. Di concreto c’è, per ora, il fatto che si intravedono, nei risultati del lavoro della Commissione, delle importanti riduzioni delle pene, ma la strada da fare sembra ancora lunga.

 

Professor Militello, a che punto sono i lavori della Commissione che si occupa della riforma del Codice penale, e cioè quando pensate di consegnare il Vostro elaborato?

Quanto allo stato dei lavori, è stato definito il progetto di parte generale (quello appunto oggetto dell’incontro pubblico di cui sopra). Quanto alla parte speciale sono già approvati dalla commissione plenaria i reati contro la persona, contro il patrimonio, contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica (ora rinominati contro la certezza nei rapporti giuridici e l’altrui affidamento). In avanzato stadio di approvazione sono i reati contro l’amministrazione della giustizia. Sono state messe a punto proposte in tema di reati economici, fallimentari, tributari, associativi ed informatici. Per consegnare ed in parte aggiornare queste parti si può ipotizzare un orizzonte entro l’anno 2004. Per completare la parte speciale nelle parti ancora mancanti (ad esempio reati contro lo stato) ed armonizzare l’intero testo si può ipotizzare un lavoro di ulteriori 6/8 mesi.

 

Può anticiparci, per quanto possibile, le più significative modifiche e le novità principali?

Le più significative novità della parte generale riguardano la scomparsa delle contravvenzioni e delle pene pecuniarie (al di fuori di quelle per reati di competenza del giudice di pace). Importante pure l’affermazione della responsabilità solo per dolo o per colpa, unitamente alla previsione di una pena più grave per i casi di colpa collegati ad attività violente e pericolose per l’incolumità altrui. Le cause di non punibilità sono aggiornate e sistemate in modo più razionale.

 

Ci sarà quindi una depenalizzazione delle "contravvenzioni", i cosiddetti reati minori, che potrebbero essere puniti in via amministrativa, limitando le pene detentive solamente ai delitti...

Le contravvenzioni come categoria generale spariscono. Non si può escludere che l’esame di quelle vigenti indicherà se ve ne sia taluna che richieda di non essere depenalizzata (ed in tal caso dovrà essere sottoposta al regime delle altre incriminazioni penali).

 

È prevista una revisione delle pene, soprattutto in riferimento alla loro quantificazione temporale (i lavori della precedente Commissione, ad esempio, avevano ipotizzato un lieve abbassamento, 18 anni di pena minima per il reato di omicidio volontario, a fronte dei 21 stabiliti dal Codice vigente)?

Nella parte generale è prevista una reclusione massima di 20 anni (per il codice attuale è 24 anni) e di 24 nel caso di cumulo di più pene della reclusione (attualmente 30). La parte speciale (nelle sezioni già definite) non contiene ancora la indicazione dei limiti di pena per i singoli delitti, riservata ad una fase finale in cui potere valutare la proporzionalità complessiva del sistema.

 

Nel caso venissero abbassate le pene, anche per uniformarsi alla maggioranza dei Paesi dell’Unione europea, come si potrebbero riequilibrare le pene – ovviamente più alte – inflitte prima della riforma?

Nel primo capitolo, dedicato alla legge penale, è prevista una generale possibilità di revisione delle pene in corso di esecuzione che risultino più elevate rispetto ai nuovi limiti previsti.

 

Quali orientamenti ci sono, in Commissione, sul mantenimento o sull’abolizione dell’ergastolo (e in ipotesi di abolizione, da quale pena verrebbe sostituito)?

L’ergastolo è mantenuto, ma si è già stabilito che esso sarà previsto solo per casi limitatissimi e di estrema gravità (ad esempio strage con più vittime) e che se ricorre un’attenuante esso venga sostituito con la reclusione di 24 anni.

 

L’attuale Codice penale consente agli Organi giudicanti dei margini di quantificazione della pena forse troppo ampi, con la conseguenza che le sanzioni inflitte – anche per le medesime tipologie di reato – possono variare enormemente da una città all’altra, ma anche nell’ambito dello stesso distretto, a seconda del giudice che le applica: avete previsto degli spazi di manovra meno ampi, una forbice limitativa, dei paletti nell’applicazione delle attenuanti e delle aggravanti di cui i giudici dovranno tenere conto?

Si prevede una razionalizzazione degli eccessi di discrezionalità nella commisurazione della pena nel quadro di un recupero di efficacia del sistema sanzionatorio. In particolare, l’eliminazione del giudizio di bilanciamento fra circostanze, delle attenuanti generiche (per un catalogo aggiornato di circostanze attenuanti), un tendenziale contenimento della cosiddetta forbice edittale (distanza fra minimo e massimo previsti in astratto), a fronte di un abbassamento complessivo dei livelli di pene previste e ad un meccanismo che consente una ampia facoltà di convertire la pena della reclusione con pene diverse (per esempio pene interdittive ed inabilitative).

 

Il nuovo codice penale, qualora approvato, potrebbe portare ad una riduzione del sovraffollamento degli Istituti di pena?

È una domanda troppo difficile per una breve risposta. Molto dipenderà da quanto i giudici prendano sul serio la possibilità di convertire le pene detentive in pene diverse.

Spero comunque che questi brevi cenni possano in qualche modo venire incontro alle vostre esigenze di conoscere lo stato dei nostri lavori. In ogni caso posso solo aggiungere che avverto l’enorme responsabilità di un lavoro come quello che stiamo svolgendo, e che il senso della mia partecipazione alla Commissione è quello di cercare di contribuire ad un qualche miglioramento del nostro sistema penale. Se anche solo in una modestissima parte vi saremo riusciti, sarà valsa la pena di avervi dedicato tempo ed energie.

 

 

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