"Articolo 21"
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Articolo 21 dell’Ordinamento Penitenziario. Si
chiama anche "lavoro esterno", perché prevede la possibilità
che i detenuti escano dal carcere per lavorare, o studiare. È la
misura alternativa alla detenzione i cui "termini" maturano
più in fretta.
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Affidamento in prova ai servizi sociali
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Misura alternativa alla detenzione alla quale possono
essere ammessi i condannati con una pena (o un residuo di pena)
inferiore ai tre anni (inferiore ai quattro anni quando si tratta di
persone tossicodipendenti o alcooldipendenti).
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Arresti domiciliari
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Misura cautelare alla quale possono essere sottoposti
gli indagati e gli imputati. Rappresenta una forma di controllo più
blando, rispetto alla carcerazione preventiva e, comunque, non può
prolungarsi oltre certi termini, commisurati alla gravità del reato
contestato.
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Arresti domiciliari ospedalieri
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Misura cautelare simile agli arresti domiciliari alla
quale possono essere assegnate le persone in condizioni di salute tali
da richiederne il ricovero in ospedale.
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Detenzione domiciliare
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Misura alternativa alla detenzione alla quale possono
essere ammessi i condannati con una pena (o un residuo di pena)
inferiore ai due anni e, in caso di particolari necessità famigliari,
di lavoro, etc., i condannati con pena inferiore ai quattro anni.
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Detenzione domiciliare speciale
(legge 40/2001)
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Misura alternativa che prevede la possibilità di
ammettere alla detenzione domiciliare "speciale" le madri (e
anche il padre, in assenza della madre) di bambini che hanno un’età
inferiore ai dieci anni, dopo che hanno scontato almeno un quarto
della pena, o 15 anni in caso di ergastolo.
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Liberazione anticipata
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È uno sconto di pena, pari a 45 giorni ogni semestre
di condanna espiata, concesso ai detenuti quale riconoscimento della
"buona condotta" mantenuta. Può essere concesso anche a chi
sconta la pena in semilibertà o in detenzione domiciliare.
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Liberazione condizionale
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Può essere ammesso alla liberazione condizionale il
condannato che ha scontato almeno metà della pena inflitta (e almeno
trenta mesi), quando la pena residua non supera i cinque anni. Chi è
ammesso alla liberazione condizionale trascorre in "libertà
vigilata" tutto il periodo di pena che gli rimane da scontare. Se
rispetta gli obblighi della libertà vigilata la pena si estingue al
termine di questo periodo.
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Libertà controllata
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È una sanzione sostitutiva che viene inflitta quando
il reato addebitato risulta essere di modesta entità, oppure deriva
dalla conversione di una multa non pagata.
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Libertà vigilata
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Si tratta di una misura di sicurezza che viene sempre
imposta, dopo la scarcerazione, ai condannati a pene detentive
superiori ai dieci anni. Viene imposta anche ai detenuti in permesso e
in licenza. Può essere imposta anche ai condannati recidivi e a
persone incensurate segnalate all’autorità di Pubblica Sicurezza.
La libertà vigilata comporta il rispetto delle prescrizioni stabilite
dall’autorità di Pubblica Sicurezza.
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Licenza
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Le licenze possono essere concesse ai condannati
ammessi alla semilibertà, oppure agli internati negli Ospedali
Psichiatrici Giudiziari. I semiliberi possono avere, al massimo, 45
giorni di licenza ogni anno. Gli internati possono avere 45 giorni di
licenza ogni anno e, inoltre, una licenza nei sei mesi precedenti alla
scadenza fissata per il riesame della pericolosità sociale.
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Permesso di necessità
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Può essere concesso ai detenuti (imputati o
condannati) per motivi famigliari di particolare gravità, ad esempio
per far visita a parenti ammalati, etc.
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Permesso premio
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Può essere concesso ai detenuti condannati, dopo che
hanno scontato una parte della pena (un quarto, o metà, a seconda
della gravità del reato), per coltivare interessi famigliari,
culturali o di lavoro. Ogni anno si possono trascorrere, al massimo,
45 giorni in permesso premio.
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Rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena
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L’esecuzione della pena detentiva è rinviata quanto
deve aver luogo contro una donna incinta, o che ha partorito da meno
di sei mesi. È rinviata anche quando a carico di un malato di AIDS le
cui condizioni di salute siano incompatibili con il carcere.
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Rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena
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L’esecuzione della pena detentiva può essere
rinviata quanto deve aver luogo contro una donna che ha partorito da
più di sei mesi ma meno di tre anni. Può essere rinviata anche
quando a carico di una persona in condizioni di grave infermità
fisica, oppure se è stata presentata domanda di grazia.
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Semilibertà
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Misura alternativa che consiste nel trascorrere il
giorno fuori dal carcere (per lavorare e curare le relazioni
famigliari e sociali) e la notte dentro al carcere. Possono ottenerla
i condannati che abbiano scontato almeno metà della pena (i due
terzi, se detenuti per reati gravi).
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Sospensione condizionale della pena
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Può essere concessa, nel momento della prima
condanna, quando la pena non supera il limite dei due anni. Se nei
cinque anni successivi non subentrano nuove condanne la pena si
estingue, in caso contrario va a sommarsi a quella nuova.
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Sospensione di pena in attesa dell’affidamento
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Può essere concessa, a coloro che hanno inoltrato
richiesta di ammissione all’affidamento, se la protrazione dello
stato di detenzione comporta un "grave pregiudizio" per la
situazione personale o famigliare del condannato.
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Amnistia
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L’amnistia estingue il reato al quale si applica,
quindi determina l’interruzione dei processi in corso per questo
tipo di reato, in qualsiasi grado si trovino ad essere. Se la condanna
è già definitiva si ha una "amnistia impropria" e,
comunque, l’estinzione del reato rende irrevocabile il provvedimento
in amnistia.
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Indulto (o condono)
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L’indulto condona, in tutto o in parte, la pena
definitiva. Il provvedimento può essere revocato se chi ne ha goduto
commette un nuovo reato, punito con una pena superiore ai due anni,
nel quinquennio successivo.
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Grazia
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Anche la grazia, come l’indulto, condona la pena
definitiva, oppure la trasforma in una pena di tipo diverso. La
differenza è che la grazia è a carattere individuale, mentre
l’indulto riguarda tutti i condannati per il tipo di reato
condonato.
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Legge Gozzini
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Legge che, nel 1986, ha ampliato i benefici e le
misure alternative previste dalla Riforma Penitenziaria del 1975. Nel
1991 – 92 sono intervenuti dei provvedimenti di contrasto alla
criminalità organizzata che poi, di fatto, hanno causato una
restrizione delle possibilità d’accesso ai benefici per la maggior
parte dei condannati.
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Legge Simeone – Saraceni
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Varata nel 1998, al termine di un lungo iter
parlamentare, consente ai condannati che si trovano a "piede
libero" (e hanno una pena inferiore ai tre anni) di poter essere
ammessi all’affidamento in prova ai servizi sociali senza dover
entrare in carcere. (Se sono in possesso di determinati requisiti: una
casa, un lavoro, etc.). Il limite di pena per poter essere ammessi,
per i condannati tossicodipendenti, anche in questo caso, è di
quattro anni.
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Indultino
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Sospensione condizionata dell’esecuzione della
pena detentiva nel limite massimo di due anni (legge 1 agosto 2003 n°
207). Si applica soltanto ai condannati con pena
"definitiva" prima dell’entrata in vigore della legge
(agosto 2003) e non responsabili di reati gravi.
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