"Articolo
21"
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Articolo 21 dell’Ordinamento
Penitenziario. Si chiama anche "lavoro esterno", perché
prevede la possibilità che i detenuti escano dal carcere per lavorare,
o studiare. È la misura alternativa alla detenzione i cui "termini"
maturano più in frett a. |
Affidamento
in prova ai servizi sociali
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Misura alternativa alla detenzione
alla quale possono essere ammessi i condannati con una pena (o un
residuo di pena) inferiore ai tre anni (inferiore ai quattro anni
quando si tratta di persone tossicodipendenti o alcooldipendenti).
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Arresti
domiciliari
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Misura cautelare alla quale
possono essere sottoposti gli indagati e gli imputati. Rappresenta
una forma di controllo più blando, rispetto alla carcerazione preventiva
e, comunque, non può prolungarsi oltre certi termini, commisurati
alla gravità del reato contestato.
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Arresti
domiciliari ospedalieri
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Misura cautelare simile agli
arresti domiciliari alla quale possono essere assegnate le persone
in condizioni di salute tali da richiederne il ricovero in ospedale.
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Detenzione
domiciliare
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Misura alternativa alla detenzione
alla quale possono essere ammessi i condannati con una pena (o un
residuo di pena) inferiore ai due anni e, in caso di particolari
necessità famigliari, di lavoro, etc., i condannati con pena inferiore
ai quattro anni.
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Liberazione
anticipata
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È uno sconto di pena, pari a
45 giorni ogni semestre di condanna espiata, concesso ai detenuti
quale riconoscimento della "buona condotta" mantenuta.
Può essere concesso anche a chi sconta la pena in semilibertà o
in detenzione domiciliare.
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Liberazione
condizionale
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Può essere ammesso alla liberazione
condizionale il condannato che ha scontato almeno metà della pena
inflitta (e almeno trenta mesi), quando la pena residua non supera
i cinque anni. Chi è ammesso alla liberazione condizionale trascorre
in "libertà vigilata" tutto il periodo di pena che gli
rimane da scontare. Se rispetta gli obblighi della libertà vigilata
la pena si estingue al termine di questo periodo.
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Libertà
controllata
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È una sanzione sostitutiva che
viene inflitta quando il reato addebitato risulta essere di modesta
entità, oppure deriva dalla conversione di una multa non pagata.
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Libertà
vigilata
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Si tratta di una misura di sicurezza
che viene sempre imposta, dopo la scarcerazione, ai condannati a
pene detentive superiori ai dieci anni. Viene imposta anche ai detenuti
in permesso e in licenza. Può essere imposta anche ai condannati
recidivi e a persone incensurate segnalate all’autorità di Pubblica
Sicurezza. La libertà vigilata comporta il rispetto delle prescrizioni
stabilite dall’autorità di Pubblica Sicurezza.
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Licenza
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Le licenze possono essere concesse
ai condannati ammessi alla semilibertà, oppure agli internati negli
Ospedali Psichiatrici Giudiziari. I semiliberi possono avere, al
massimo, 45 giorni di licenza ogni anno. Gli internati possono avere
45 giorni di licenza ogni anno e, inoltre, una licenza nei sei mesi
precedenti alla scadenza fissata per il riesame della pericolosità
sociale.
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Permesso
di necessità
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Può essere concesso ai detenuti
(imputati o condannati) per motivi famigliari di particolare gravità,
ad esempio per far visita a parenti ammalati, etc.
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Permesso
premio
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Può essere concesso ai detenuti
condannati, dopo che hanno scontato una parte della pena (un quarto,
o metà, a seconda della gravità del reato), per coltivare interessi
famigliari, culturali o di lavoro. Ogni anno si possono trascorrere,
al massimo, 45 giorni in permesso premio.
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Rinvio
obbligatorio dell’esecuzione della pena
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L’esecuzione della pena detentiva
è rinviata quanto deve aver luogo contro una donna incinta, o che
ha partorito da meno di sei mesi. È rinviata anche quando a carico
di un malato di AIDS le cui condizioni di salute siano incompatibili
con il carcere.
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Rinvio
facoltativo dell’esecuzione della pena
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L’esecuzione della pena detentiva
può essere rinviata quanto deve aver luogo contro una donna che
ha partorito da più di sei mesi ma meno di tre anni. Può essere
rinviata anche quando a carico di una persona in condizioni di grave
infermità fisica, oppure se è stata presentata domanda di grazia.
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Semilibertà
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Misura alternativa che consiste
nel trascorrere il giorno fuori dal carcere (per lavorare e curare
le relazioni famigliari e sociali) e la notte dentro al carcere.
Possono ottenerla i condannati che abbiano scontato almeno metà
della pena (i due terzi, se detenuti per reati gravi).
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Sospensione
condizionale della pena
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Può essere concessa, nel momento
della prima condanna, quando la pena non supera il limite dei due
anni. Se nei cinque anni successivi non subentrano nuove condanne
la pena si estingue, in caso contrario va a sommarsi a quella nuova.
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Sospensione
di pena in attesa dell’affidamento
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Può essere concessa, a coloro
che hanno inoltrato richiesta di ammissione all’affidamento, se
la protrazione dello stato di detenzione comporta un "grave
pregiudizio" per la situazione personale o famigliare del condannato.
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Amnistia
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L’amnistia estingue il reato
al quale si applica, quindi determina l’interruzione dei processi
in corso per questo tipo di reato, in qualsiasi grado si trovino
ad essere. Se la condanna è già definitiva si ha una "amnistia
impropria" e, comunque, l’estinzione del reato rende irrevocabile
il provvedimento in amnistia.
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Indulto
(o condono)
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L’indulto condona, in tutto
o in parte, la pena definitiva. Il provvedimento può essere revocato
se chi ne ha goduto commette un nuovo reato, punito con una pena
superiore ai due anni, nel quinquennio successivo.
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Grazia
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Anche la grazia, come l’indulto,
condona la pena definitiva, oppure la trasforma in una pena di tipo
diverso. La differenza è che la grazia è a carattere individuale,
mentre l’indulto riguarda tutti i condannati per il tipo di reato
condonato.
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Legge
Finocchiaro
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Legge che prevede la possibilità
di ammettere alla detenzione domiciliare "speciale" le
madri (e anche il padre, in assenza della madre) di bambini che
hanno un’età inferiore ai dieci anni,
dopo che hanno scontato almeno
un quarto della pena, o 15 anni in caso di ergastolo. |
Legge
Gozzini
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Legge che, nel 1986, ha ampliato
i benefici e le misure alternative previste dalla Riforma Penitenziaria
del 1975. Nel 1991 – 92 sono intervenuti dei provvedimenti di contrasto
alla criminalità organizzata che poi, di fatto, hanno causato una
restrizione delle possibilità d’accesso ai benefici per la maggior
parte dei condannati.
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Legge
Simeone – Saraceni
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Varata nel 1998, al termine
di un lungo iter parlamentare, consente ai condannati che si trovano
a "piede libero" (e hanno una pena inferiore ai tre anni)
di poter essere ammessi all’affidamento in prova ai servizi sociali
senza dover entrare in carcere. (Se sono in possesso di determinati
requisiti: una casa, un lavoro, etc.). Il limite di pena per poter
essere ammessi, per i condannati tossicodipendenti, anche in questo
caso, è di quattro anni.
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