Proposta legge salute

 

Disegno di legge della Giunta regionale toscana in corso di approvazione

 

Assessore proponente: Enrico Rossi

"Tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati negli Istituti penitenziari ubicati in Toscana "

 

Articolo 1

(Principi fondamentali)

 

  1. In ragione delle competenze riconosciute alle Regioni dall'art. 117 della Costituzione, la Regione Toscana tutela il diritto alla salute dei detenuti e degli internati presenti negli Istituti penitenziari ubicati nel territorio regionale, secondo i principi e le modalità stabilite dalla presente legge.

  2. In osservanza di quanto previsto dall'art. 3 e dall'art. 32 della Costituzione, nonché dall’art. l del D.Lgs. 230/99, è riconosciuto il principio fondamentale della parità di trattamento, in tema di assistenza sanitaria, fra individui liberi ed individui detenuti ed internati.

 

Articolo 2

(Finalità)

 

  1. La Regione Toscana garantisce ai detenuti e agli internati, di cui all'articolo precedente, i livelli essenziali di assistenza sanitaria concernenti le prestazioni preventive, diagnostico-terapeutiche e riabilitative, alla pari degli individui in stato di libertà.

 

Articolo 3

 

(Protocollo d'intesa con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria

e con l'Ufficio per i Minori)

 

  1. La Regione attiva procedure volte a stipulare un Protocollo d'intesa con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria (PRAP) e con l'Ufficio per i Minori, rinnovabile anno per anno, nel quale sono individuati: gli impegni che la Regione e il PRAP assumono per migliorare lo stato di salute della popolazione carceraria, e le procedure di collaborazione tra la Direzione delle carceri e il Servizio sanitario delle Aziende USL nella predisposizione dei programmi e nella esecuzione delle attività per la salute dei detenuti e degli internati.

  2. 2. Il Protocollo d'intesa contiene, altresì, i criteri per rendere possibile la partecipazione dei detenuti alle attività di prevenzione, cura e riabilitazione, tenendo conto delle competenze e delle responsabilità che spettano alla Amministrazione penitenziaria nella tutela del diritto alla sicurezza.

 

Articolo 4

(Progetto obiettivo)

 

  1. La Regione, sentito il PRAP e l'Ufficio per i Minori, con le procedure di concertazione previste dalle norme sulla programmazione sanitaria toscana, approva un Progetto, obiettivo triennale per la salute dei detenuti e degli internati nelle carceri toscane che deve contenere fra l'altro:

a) le mappe di rischio e gli obiettivi di salute da raggiungere nel triennio di validità del Progetto in ciascuno degli Istituti penitenziari, con priorità per la prevenzione, per l'assistenza ai tossicodipendenti, ai minori, e ai malati mentali;

b) le modalità organizzative, anche di tipo dipartimentale, del servizio sanitario penitenziario, presso ogni Istituto di pena; i modelli organizzativi saranno differenziati secondo la tipologia dell'Istituto, comunque integrati con la rete dei presidi e dei servizi sanitari regionali, e volti a garantire un'assistenza sanitaria continuativa e il miglioramento progressivo dell'assistenza negli Istituti penitenziari;

c) i criteri e le modalità per il trasferimento dei detenuti che necessitano di cure in regime di ricovero negli ospedali toscani, e la creazione di degenze esclusivamente riservate a tale tipologia di utenza;

d) programmi di formazione e di aggiornamento specifico degli operatori sanitari che operano nelle carceri toscane, tenendo conto delle specificità professionali e delle tipologie assistenziali.

 

Articolo 5

(Compiti della Giunta regionale)

 

  1. La Giunta regionale, di concerto con il PRAP e l'Ufficio per i Minori, emana le linee guida alle Aziende sanitarie locali e alle Aziende ospedaliere della regione per il buon funzionamento dei servizi all'interno degli Istituti penitenziari, per la messa a punto di protocolli diagnostico-terapeutici per particolari condizioni di salute o per specifiche classi di malattie, e per la individuazione di indicatori di valutazione dell'assistenza erogata.

  2. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, nell'ambito della Relazione sullo stato di salute della popolazione toscana, una specifica Relazione che dia conto dello stato di salute dei detenuti nelle carceri toscane e del funzionamento dei servizi.

  3. La Relazione è inviata per conoscenza al Ministero della Giustizia per il tramite del PRAP.

 

Articolo 6

(Compiti delle Aziende sanitarie locali)

 

  1. Le Aziende sanitarie locali della Regione Toscana sono tenute ad attuare nelle carceri toscane gli obiettivi di salute contenuti nel Piano sanitario regionale e ad organizzare in ogni Istituto penitenziario, sulla base del Progetto di cui all'articolo 3 della presente legge, un modello organizzativo adeguato alle specificità detentive, capace di erogare prestazioni pronte, efficaci e continue alla popolazione detenuta o internata.

  2. Nella valutazione dell'attività dei Direttori Generali delle Aziende USL, la Regione terrà conto anche del raggiungimento degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi sanitari negli Istituti penitenziari.

  3. Il Direttore generale della Aziende USL, in collaborazione con le Direzioni degli Istituti penitenziari interessati, provvede a compiere verifiche periodiche sullo stato di salute dei detenuti, sui risultati raggiunti e sul gradimento degli stessi detenuti, espresso anche tramite forme di consultazione.

 

Articolo 7

(Personale sanitario)

 

  1. La Regione, entro sei mesi dal trasferimento del personale sanitario dipendente dal Ministero della Giustizia, di concerto con le Organizzazioni sindacali, stabilisce le procedure e i tempi per collocare il personale trasferito nella struttura organizzativa dei servizi, tenendo conto dei profili professionali e dei ruoli svolti nell'anno precedente alla data del trasferimento dei rapporti di lavoro.

  2. Le Aziende sanitarie locali provvedono all'assegnazione organica del personale necessario al funzionamento dei modelli organizzativi previsti per ciascuno degli Istituti penitenziari ubicati nell'ambito della rispettiva competenza.

  3. La Giunta regionale, avvalendosi anche della Associazioni del volontariato, provvede a mettere a disposizione dei Servizi sanitari i mediatori culturali necessari per i rapporti di comunicazione con gli immigrati detenuti o internati.

  4. La Regione, in considerazione della specificità dell'assistenza sanitaria svolta in carcere e dei diversi ruoli del personale impegnato nell'assistenza sanitaria, provvede a realizzare, in collaborazione con il PRAP, corsi di formazione ed aggiornamento del personale suindicato, avvalendosi di esperti in campo regionale e nazionale.

 

Articolo 8

(Risorse finanziarie)

 

  1. Allo scopo di garantire certezza, stabilità, quantità e qualità delle prestazioni sanitarie in tutti gli Istituti penitenziari, nel Bilancio della Regione è istituito un apposito capitolo di spesa destinato alla copertura degli oneri finanziari necessari per l'attivazione e lo svolgimento del servizio sanitario penitenziario, come articolazione del Servizio sanitario regionale.

  2. Nel capitolo di spesa confluiscono le risorse finanziarie trasferite dal bilancio del Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 230 de11999, le risorse finanziarie della Regione stabilite nel Documento di programmazione economica e finanziaria e nella Legge finanziaria annuale.

  3. Le risorse finalizzate al servizio sanitario penitenziario sono assegnate annualmente dalla Giunta regionale alle Aziende USL tenendo conto delle tipologie degli Istituti penitenziari, della consistenza della popolazione carceraria e dei problemi specifici di salute rilevati dalle Aziende sanitarie locali, sentite le Direzioni carcerarie.

 

Articolo 9

(Spese in conto capitale)

 

  1. Il Direttore Generale dell'Azienda USL nel cui territorio è ubicato l’Istituto penitenziario, predispone, annualmente, sentita la Direzione dell’Istituto, il programma degli investimenti, con particolare riguardo all'adeguamento della rete ospedaliera regionale in ordine alle esigenze di ricovero dei detenuti, al fine di ottenere il finanziamento da parte del Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988.

 

Articolo 10

(Operatività)

 

  1. La Regione attua gli interventi previsti nel Progetto obiettivo di cui all'articolo 7 non appena il Ministero della Giustizia avrà adottato i provvedimenti necessari al trasferimento alla Regione del personale e delle risorse di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 230 del 1999.

 

Articolo 11

(Norma transitoria)

 

  1. In attesa dell'adozione dei provvedimenti nazionali di cui all'articolo precedente, l'assistenza sanitaria all'interno delle carceri toscane, in fase transitoria, sarà realizzata mediante una opportuna opera di integrazione fra il Servizio sanitario nazionale e il Servizio sanitario penitenziario. Le modalità logistico-organizzative per lo svolgimento dell'assistenza sanitaria durante la fase transitoria saranno determinate da uno specifico protocollo da stipularsi fra il PRAP e la Regione Toscana.

  2.  

 

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