Testo
in corso di sottoscrizione
Assistenza
sanitaria in carcere - Protocollo d'intesa
tra
regione Toscana
Dipartimento
del diritto alla salute e politiche di solidarietà
e
Ministero
della Giustizia
Provveditorato
regionale dell’Amministrazione Penitenziaria
Premesso
che il D.Lgs. 230/99 ha introdotto il riordino della medicina penitenziaria
sancendo il principio fondamentale della parità di trattamento, in tema di
assistenza sanitaria, dei cittadini liberi e degli individui detenuti ed
internati;
Considerato
che il Decreto suindicato ha previsto, in particolare: il trasferimento al SSN,
a decorrere dal 1° Gennaio 2000, delle funzioni sanitarie svolte
dall'Amministrazione penitenziaria con riferimento ai settori della prevenzione
e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, nonché la
individuazione, con successivo Decreto Interministeriale, di almeno tre Regioni
nelle quali realizzare il graduale trasferimento, in forma sperimentale, delle
restanti funzioni sanitarie;
Preso
atto che la Regione Toscana, inserita tra le Regioni cui affidare la
sperimentazione, ha svolto proficuamente tale compito, avviando una pluralità
di iniziative in una costante ottica di collaborazione e confronto con il
Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria (PRAP);
Considerate
le rilevanti problematiche emerse in tema di assistenza sanitaria in carcere con
particolare riferimento all'assistenza farmaceutica;
Richiamato
il PSR 2002/2004 che, al paragrafo 5.3.1.7, prevede una specifica azione di
Piano volta a promuovere la salute all'interno delle carceri toscane,
stabilisce, fra l'altro, di ricercare soluzioni e promuovere forme di
collaborazione fra le Aziende USL e gli Istituti penitenziari per ottimizzare l’erogazione
dei farmaci a favore della popolazione detenuta.
Tenuto
conto che il PSR 2002/2004, nell'azione di Piano suindicata, prevede di
sostenere le iniziative volte a migliorare l'assistenza sanitaria all'interno
dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Montelupo F.no, nella certezza che una
azione specifica volta a promuovere la salute all'interno delle carceri toscane
non può trascurare la delicata realtà degli OPG.
Considerato
che è intenzione della Regione Toscana, in collaborazione con il PRAP,
predisporre un’idonea riorganizzazione dell'assistenza sanitaria negli
Istituti Penitenziari toscani, al fine di garantire concretamente la tutela
della salute alla popolazione detenuta;
Valutata
la necessità, nelle more di tale riorganizzazione, di intraprendere una serie
di iniziative per far fronte alle problematiche più urgenti;
Tanto
premesso
Le
parti concordano
di
attivare, nell'ambito delle azioni previste per la tutela della salute dei
detenuti, una specifica iniziativa volta ad assicurare la necessaria assistenza
farmaceutica all'interno degli istituti penitenziari secondo le modalità
sottospecificate:
-
A
titolo sperimentale, per il biennio 2003-2004, il Provveditorato regionale
dell'Amministrazione penitenziaria (P.R.A.P.) della Toscana si impegna a
versare annualmente, nell’apposito capitolo di Bilancio indicato dal
Dipartimento del Diritto alla Salute, la somma di 350.000,00 corrispondente
al 7% delle risorse erogate dal Ministero della Giustizia-Dipartimento
Amministrazione penitenziaria al P.R.A.P. toscano. Tale quota potrà essere
ridefinita annualmente, così come previsto dall'art. 15 del presente
accordo.
-
Le
determinazioni di cui all'articolo precedente sono valide a fronte di una
spesa che, per il servizio erogato, non ecceda la somma di 1,5 milioni di
euro. Nella ipotesi di superamento di tale somma, le parti concordano che l’eccedenza
di spesa sarà distribuita tra il P.R.A.P. toscano e la Regione Toscana
nella misura del 50 % ciascuno.
-
A
fronte della cessione di cui al precedente punto, l'Assessore al Diritto
alla Salute della Regione Toscana Impegna, nella persona del Direttore
Generale, le Aziende USL, nel cui territorio sia presente uno o più
Istituti penitenziari, ad erogare, a titolo gratuito, per la popolazione
detenuta, i medicinali e i dispositivi medici necessari;
-
La
Direzione dell'Istituto penitenziario tramite l'Area sanitaria, con cadenza
di norma settimanale salvo le urgenze, provvede ad inviare, alla farmacia
interna, indicata dalla Azienda USL, su modelli concordati con la stessa,
apposita richiesta individuando i medicinali con l'indicazione della
Denominazione Comune Italiana (DC.IT), del relativo dosaggio, forma
farmaceutica e modalità di rilascio;
-
Ogni
richiesta deve essere firmata dal Responsabile dell'Area sanitaria
dell'Istituto penitenziario che si assume la responsabilità della corretta
conservazione e dell'impiego dei medicinali richiesti, e dal Responsabile
amministrativo dello stesso penitenziario;
-
I
medicinali e i dispositivi medici che possono essere richiesti dalla
Amministrazione penitenziaria sono quelli inseriti, dalle apposite
Commissioni delle Aziende USL, nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero (PTO);
-
Nella
fase di prima applicazione del presente accordo, considerato che alcune
delle esigenze farmacologiche della popolazione detenuta possono non essere
contemplate nel PTO, la Direzione Sanitaria delle Aziende USL e la Direzione
Sanitaria dell'Istituto penitenziario concordano circa l'eventualità di
fornitura di farmaci e dispositivi medici non inclusi nel PTO. Nella fase
successiva tali decisioni devono essere comunque sottoposte alla verifica
delle Commissioni aziendali del PTO;
-
La
fornitura di medicinali, in ogni caso, deve essere conforme a quanto
stabilito dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 539 e successive
modificazioni;
-
Con
cadenza trimestrale l'Istituto penitenziario fornisce alla farmacia interna
della Azienda USL di riferimento, su apposito modulo concordato con
l'Azienda USL stessa, l'inventario dei medicinali e dei dispositivi medici
forniti dalla Azienda USL, in deposito presso il carcere stesso;
-
Il
ritiro dei medicinali e dei dispositivi medici dalla farmacia interna della
Azienda USL è a carico dell'Amministrazione penitenziaria;
-
Entro
trenta giorni dalla data di stipula del presente accordo le Aziende USL e
gli Istituti penitenziari devono definire gli accordi a livello aziendale;
-
Dalla
data di stipula degli accordi aziendali gli Istituti penitenziari provvedono
al ritiro dei medicinali e dei dispositivi medici presso le farmacie delle
Aziende USL;
-
A
livello di accordo locale fra le Aziende USL e gli Istituti penitenziari
devono essere, inoltre, definiti i seguenti aspetti:
a)
modalità e tempi di erogazione di eventuali richieste urgenti;
b)
farmacovigilanza;
c)
gestione dei farmaci e dei dispositivi medici scaduti, guasti, imperfetti o
ritirati dal commercio;
d)
collaborazioni con il personale sanitario della Azienda USL sulle
problematiche di carattere amministrativo e sanitario relative all'impiego dei
farmaci e dei dispositivi medici;
e)
modalità di comunicazione da parte della Azienda USL all'Amministrazione
penitenziaria circa i ritiri dal commercio o le revoche dei medicinali e dei
dispositivi medici;
-
Le
modalità di cui ai precedenti punti si applicano per tutti gli Istituti
penitenziari presenti nel territorio della Regione Toscana compreso
l'Ospedale Psichiatrico Giudiziario.
-
Decorso
un anno dalla stipula del Protocollo, e con successive cadenze annuali, le
parti firmatarie del presente accordo procederanno ad una verifica congiunta
sullo stato di salute dei detenuti e sulla efficienza dell'organizzazione
concordata. In sede di verifica annuale potrà essere ridefinita l'entità
delle risorse, di cui all'art 1, trasferite dal PRAP alla Regione Toscana, e
le ulteriori azioni da intraprendere in ragione delle eventuali sopravvenute
esigenze di tutela della salute di detenuti.
-
Considerato
che per l'anno 2003 non è possibile, al momento, stabilire il periodo di
concreta operatività del presente accordo, le condizioni di cui agli artt.
1 e 2 dovranno essere rapportate al periodo di effettiva applicazione
dell'accordo stesso.
-
Il
presente accordo, di durata annuale, è rinnovato tacitamente salvo diversa
determinazione delle parti.