Protocollo di Intesa

 

Testo in corso di sottoscrizione

   

Assistenza sanitaria in carcere - Protocollo d'intesa

tra regione Toscana

Dipartimento del diritto alla salute e politiche di solidarietà

e

Ministero della Giustizia

Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria

 

Premesso che il D.Lgs. 230/99 ha introdotto il riordino della medicina penitenziaria sancendo il principio fondamentale della parità di trattamento, in tema di assistenza sanitaria, dei cittadini liberi e degli individui detenuti ed internati;

 

Considerato che il Decreto suindicato ha previsto, in particolare: il trasferimento al SSN, a decorrere dal 1° Gennaio 2000, delle funzioni sanitarie svolte dall'Amministrazione penitenziaria con riferimento ai settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, nonché la individuazione, con successivo Decreto Interministeriale, di almeno tre Regioni nelle quali realizzare il graduale trasferimento, in forma sperimentale, delle restanti funzioni sanitarie;

 

Preso atto che la Regione Toscana, inserita tra le Regioni cui affidare la sperimentazione, ha svolto proficuamente tale compito, avviando una pluralità di iniziative in una costante ottica di collaborazione e confronto con il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria (PRAP);

 

Considerate le rilevanti problematiche emerse in tema di assistenza sanitaria in carcere con particolare riferimento all'assistenza farmaceutica;

 

Richiamato il PSR 2002/2004 che, al paragrafo 5.3.1.7, prevede una specifica azione di Piano volta a promuovere la salute all'interno delle carceri toscane, stabilisce, fra l'altro, di ricercare soluzioni e promuovere forme di collaborazione fra le Aziende USL e gli Istituti penitenziari per ottimizzare l’erogazione dei farmaci a favore della popolazione detenuta.

 

Tenuto conto che il PSR 2002/2004, nell'azione di Piano suindicata, prevede di sostenere le iniziative volte a migliorare l'assistenza sanitaria all'interno dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Montelupo F.no, nella certezza che una azione specifica volta a promuovere la salute all'interno delle carceri toscane non può trascurare la delicata realtà degli OPG.

 

Considerato che è intenzione della Regione Toscana, in collaborazione con il PRAP, predisporre un’idonea riorganizzazione dell'assistenza sanitaria negli Istituti Penitenziari toscani, al fine di garantire concretamente la tutela della salute alla popolazione detenuta;

 

Valutata la necessità, nelle more di tale riorganizzazione, di intraprendere una serie di iniziative per far fronte alle problematiche più urgenti;

 

Tanto premesso

 

Le parti concordano

 

di attivare, nell'ambito delle azioni previste per la tutela della salute dei detenuti, una specifica iniziativa volta ad assicurare la necessaria assistenza farmaceutica all'interno degli istituti penitenziari secondo le modalità sottospecificate:

 

  1. A titolo sperimentale, per il biennio 2003-2004, il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria (P.R.A.P.) della Toscana si impegna a versare annualmente, nell’apposito capitolo di Bilancio indicato dal Dipartimento del Diritto alla Salute, la somma di 350.000,00 corrispondente al 7% delle risorse erogate dal Ministero della Giustizia-Dipartimento Amministrazione penitenziaria al P.R.A.P. toscano. Tale quota potrà essere ridefinita annualmente, così come previsto dall'art. 15 del presente accordo.

  2.  

  3. Le determinazioni di cui all'articolo precedente sono valide a fronte di una spesa che, per il servizio erogato, non ecceda la somma di 1,5 milioni di euro. Nella ipotesi di superamento di tale somma, le parti concordano che l’eccedenza di spesa sarà distribuita tra il P.R.A.P. toscano e la Regione Toscana nella misura del 50 % ciascuno.

  4.  

  5. A fronte della cessione di cui al precedente punto, l'Assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscana Impegna, nella persona del Direttore Generale, le Aziende USL, nel cui territorio sia presente uno o più Istituti penitenziari, ad erogare, a titolo gratuito, per la popolazione detenuta, i medicinali e i dispositivi medici necessari;

  6.  

  7. La Direzione dell'Istituto penitenziario tramite l'Area sanitaria, con cadenza di norma settimanale salvo le urgenze, provvede ad inviare, alla farmacia interna, indicata dalla Azienda USL, su modelli concordati con la stessa, apposita richiesta individuando i medicinali con l'indicazione della Denominazione Comune Italiana (DC.IT), del relativo dosaggio, forma farmaceutica e modalità di rilascio;

  8.  

  9. Ogni richiesta deve essere firmata dal Responsabile dell'Area sanitaria dell'Istituto penitenziario che si assume la responsabilità della corretta conservazione e dell'impiego dei medicinali richiesti, e dal Responsabile amministrativo dello stesso penitenziario;

  10.  

  11. I medicinali e i dispositivi medici che possono essere richiesti dalla Amministrazione penitenziaria sono quelli inseriti, dalle apposite Commissioni delle Aziende USL, nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero (PTO);

  12.  

  13. Nella fase di prima applicazione del presente accordo, considerato che alcune delle esigenze farmacologiche della popolazione detenuta possono non essere contemplate nel PTO, la Direzione Sanitaria delle Aziende USL e la Direzione Sanitaria dell'Istituto penitenziario concordano circa l'eventualità di fornitura di farmaci e dispositivi medici non inclusi nel PTO. Nella fase successiva tali decisioni devono essere comunque sottoposte alla verifica delle Commissioni aziendali del PTO;

  14.  

  15. La fornitura di medicinali, in ogni caso, deve essere conforme a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 539 e successive modificazioni;

  16.  

  17. Con cadenza trimestrale l'Istituto penitenziario fornisce alla farmacia interna della Azienda USL di riferimento, su apposito modulo concordato con l'Azienda USL stessa, l'inventario dei medicinali e dei dispositivi medici forniti dalla Azienda USL, in deposito presso il carcere stesso;

  18.  

  19. Il ritiro dei medicinali e dei dispositivi medici dalla farmacia interna della Azienda USL è a carico dell'Amministrazione penitenziaria;

  20.  

  21. Entro trenta giorni dalla data di stipula del presente accordo le Aziende USL e gli Istituti penitenziari devono definire gli accordi a livello aziendale;

  22.  

  23. Dalla data di stipula degli accordi aziendali gli Istituti penitenziari provvedono al ritiro dei medicinali e dei dispositivi medici presso le farmacie delle Aziende USL;

  24.  

  25. A livello di accordo locale fra le Aziende USL e gli Istituti penitenziari devono essere, inoltre, definiti i seguenti aspetti:

  26.  

    a) modalità e tempi di erogazione di eventuali richieste urgenti;

    b) farmacovigilanza;

    c) gestione dei farmaci e dei dispositivi medici scaduti, guasti, imperfetti o ritirati dal commercio;

    d) collaborazioni con il personale sanitario della Azienda USL sulle problematiche di carattere amministrativo e sanitario relative all'impiego dei farmaci e dei dispositivi medici;

    e) modalità di comunicazione da parte della Azienda USL all'Amministrazione penitenziaria circa i ritiri dal commercio o le revoche dei medicinali e dei dispositivi medici;

     

  27. Le modalità di cui ai precedenti punti si applicano per tutti gli Istituti penitenziari presenti nel territorio della Regione Toscana compreso l'Ospedale Psichiatrico Giudiziario.

  28.  

  29. Decorso un anno dalla stipula del Protocollo, e con successive cadenze annuali, le parti firmatarie del presente accordo procederanno ad una verifica congiunta sullo stato di salute dei detenuti e sulla efficienza dell'organizzazione concordata. In sede di verifica annuale potrà essere ridefinita l'entità delle risorse, di cui all'art 1, trasferite dal PRAP alla Regione Toscana, e le ulteriori azioni da intraprendere in ragione delle eventuali sopravvenute esigenze di tutela della salute di detenuti.

  30.  

  31. Considerato che per l'anno 2003 non è possibile, al momento, stabilire il periodo di concreta operatività del presente accordo, le condizioni di cui agli artt. 1 e 2 dovranno essere rapportate al periodo di effettiva applicazione dell'accordo stesso.

  32.  

  33. Il presente accordo, di durata annuale, è rinnovato tacitamente salvo diversa determinazione delle parti.

 

 

 

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