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Associazione "Diritti umani - Sviluppo umano" di Padova e Associazione "Antigone" Il difensore civico per le carceri
Renate Kicker
Grazie per l’invito e un ringraziamento particolare agli organizzatori del convegno per il progetto di istituzione dell’Ombudsman a livello nazionale in Italia che mi sembra molto importante. Vorrei ringraziarli inoltre per aver invitato un membro del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT) per presentare tale organismo e le relazioni che intercorrono tra il CPT e gli Ombudsman nazionali e i possibili ulteriori sviluppi di tale cooperazione. Io intervengo al posto del mio collega greco, il dott. Economides, che come me è un internazionalista e che non ha potuto partecipare per degli impegni sopraggiunti. Egli ha un’esperienza all’interno del CPT di più lunga durata mentre io sono stata nominata da poco tempo nonostante annoveri una lunga esperienza di circa venti anni nel campo della prevenzione della tortura dalla parte delle organizzazioni non governative e sono stata membro dell’Associazione per la prevenzione della tortura (APT) che, tra l’altro, è qui rappresentata da Marco Mona. Ho lasciato questi incarichi e sono passata a interessarmi della prevenzione contro la tortura da un altro punto di vista e, nonostante il breve periodo di lavoro che ho finora maturato nel Comitato, mi appaiono in una luce diversa le varie critiche mosse dalle O.N.G. dal momento che si lavora per un cambiamento conoscendo il funzionamento di alcuni meccanismi dall’interno. Il dott. Economides ha preparato un elaborato sull’argomento del convegno che potete trovare tra il materiale consegnatovi e che è stato presentato un anno fa al convegno degli Ombudsman europei a Limassol. Vorrei pertanto utilizzare tale documento come linea guida, integrandolo con alcuni miei commenti. Il contesto di riferimento del sistema che vorrei analizzare con voi è il Consiglio d’Europa e l’insieme delle convenzioni che gli Stati membri originari e i paesi dell’Europa centrale e orientale sono stati politicamente obbligati a ratificare prima di diventare membri effettivi del Consiglio d’Europa, ossia la convenzione europea sui diritti dell’uomo (ECHR), la convenzione europea per la prevenzione della tortura e la carta europea dei governi locali. Dei 40 attuali membri del Consiglio d’Europa, 37 hanno già accettato e ratificato la convenzione per la prevenzione della tortura ; gli ultimi che l’hanno ratificata quest’anno sono stati Moldovia, Andorra e Croazia. Mancano ancora tre ratifiche, Latviz, Lituania e Russia ; quest’ultima dovrebbe ratificarla entro la fine dell’anno. E a tal proposito il Comitato si sta preparando per visitare la Russia, mentre sono già programmate le visite in Croazia e in Ucraina. Tornando al documento di Economides, a parte le caratteristiche generali del CPT, vorrei porre l’accento sui principii di "cooperazione e della riservatezza". Secondo me due aspetti sono essenziali per capire il sistema che sottende la convenzione europea per la prevenzione della tortura : primo esso non è un sistema giudiziario repressivo che interviene dopo che la violazione dei diritti umani è stata compiuta, bensì è un sistema che tende a prevenire la violazione dei diritti umani in situazioni particolarmente a rischio di maltrattamenti e in particolare nei luoghi dove le persone sono detenute contro la loro volontà ; secondo il sistema è basato su visite che sono modellate sulle procedure e sulla metodologia sviluppata dal Comitato della Croce Rossa. Il metodo di lavoro del CPT è dunque quello di iniziare e sviluppare un dialogo con tutte le parti contraenti secondo il principio della cooperazione. La regola della riservatezza è posta come precondizione del successo di un’azione. La riservatezza è richiesta fino a che il governo del paese interessato non consenta la pubblicazione del rapporto del CPT, ma se il CPT constata una mancanza di collaborazione da parte del governo del paese interessato il Comitato fa una dichiarazione di pubblico biasimo, cosa che è successa finora due volte con la Turchia. Tale strumento è comunque molto forte e pertanto rappresenta l’ultima risorsa messa in campo ; è uno strumento che, almeno nel caso della Turchia, ha sortito degli effetti e una reazione da parte del governo turco, tanto che si auspica sia possibile ottenere l’autorizzazione alla pubblicazione di tutti i rapporti del CPT su questo paese. Con l’occasione vorrei ringraziare Antigone per la pressione esercitata sul governo italiano per l’autorizzazione alla pubblicazione del secondo rapporto sull’Italia che è uscito appena due giorni fa. Nel rapporto annuale generale delle attività il CPT ha sottolineato che nelle sue relazioni con le istituzioni esso è legato dal vincolo della riservatezza, principio che è visto come il corollario naturale nello spirito di mutua comprensione e cooperazione. Va comunque sottolineato il fatto che il CPT si avvale nella raccolta delle informazioni sia dei partners ufficiali quali i governi, sia di partners non ufficiali, quali le O.N.G. In questa ottica ritengo di fondamentale importanza l’esistenza dell’istituzione dell’Ombudsman negli Stati membri del CPT come modalità per incrementare il flusso delle reciproche informazioni e migliorare la cooperazione tra le due istituzioni che sono basate su principii simili, anche se l’Ombudsman non è così vincolato al principio della riservatezza come il CPT. Il CPT ha degli importanti poteri che gli provengono dalla convenzione in base alla quale è stato istituito con particolare riferimento all’intrusione nel principio di sovranità degli Stati membri nel corso delle visite ispettive che compie. Come potete leggere nel documento del dott. Economides, il CPT può muoversi liberamente nel territorio dello Stato visitato: ha libero accesso a tutti i luoghi di detenzione nello Stato visitato e completa libertà di movimento all’interno di questi luoghi; ha il diritto di intervistare in privato le persone detenute e comunicare liberamente con qualsiasi altra persona che può fornire utili informazioni su persone detenute. Ha accesso ai fascicoli dei detenuti, comprese le cartelle mediche, nel rispetto delle norme nazionali e dell’etica professionale; ha anche il diritto di ricevere tutte le informazioni che lo Stato visitato ha a disposizione e che siano necessarie per il lavoro del Comitato. In pratica il CPT visita con cadenza regolare gli Stati membri e ciò significa che alla fine di ogni anno vengono resi noti i paesi che saranno visitati su base regolare l’anno successivo. Per esempio la settimana scorsa a Strasburgo sono stati decisi gli Stati che saranno visitati il prossimo anno tra cui Croazia, Finlandia ed Ucraina. Lo Stato poi viene informato del periodo della visita con circa due settimane di anticipo. Vengono quindi forniti anche i nomi delle persone che compongono la delegazione, degli esperti, degli interpreti e dei luoghi che saranno visitati. Tale lista non è vincolante nel senso che il CPT può chiedere, come spesso avviene, di visitare altri luoghi oltre a quelli comunicati in anticipo. Ciò a volte avviene dopo che la delegazione del CPT, che in genere arriva il sabato in un paese, ha incontrato esponenti di O.N.G. o di organizzazioni a tutela dei diritti umani nel corso della domenica, prima quindi di cominciare la visita ufficiale. Il lunedì mattina la delegazione incontra i più alti rappresentanti dello Stato, quali il Ministro della Giustizia, quello della Sanità e le persone incaricate dallo Stato di tenere contatti permanenti con la delegazione per tutto il tempo della visita al fine di assicurare la cooperazione del paese. Tali funzionari hanno anche il compito di agevolare le visite della delegazione e il potere di esprimere giudizi in relazione a quanto scopriamo. Ciò che possiamo fare è fare raccomandazioni che possono essere date al momento della visita quando ci si trovi di fronte a situazioni particolarmente a rischio di maltrattamenti. A questo punto occorre chiedersi come si possono individuare tali situazioni e quali sono gli standards utilizzati. Il CPT e la stessa convenzione europea per la prevenzione contro la tortura non danno una definizione di tortura e di maltrattamento. Viene fatto riferimento alle norme di diritto internazionale sui diritti umani quali la convenzione europea sui diritti umani e le libertà fondamentali o standards che si trovano nelle regole penitenziarie europee. Il CPT stesso ha cominciato a elaborare e sviluppare degli standards sia attraverso i rapporti generali sulle attività che sono resi pubblici ogni anno sia attraverso resoconti su standards per specifici luoghi visitati. Inoltre il Comitato ha sviluppato standards anche nelle sue raccomandazioni e finora sono stati scritti circa ottanta rapporti dopo le visite compiute. Tali rapporti sono altamente riservati in un primo momento e vengono presentati alle autorità dello Stato affinché rispondano in sei mesi alle osservazioni ivi contenute, segue un secondo rapporto a distanza di un anno e dopo questo periodo lo Stato può autorizzare la pubblicazione dei tre documenti, cosa che è accaduta in tutti gli Stati membri che hanno ricevuto visite in almeno due occasioni da quando il CPT è attivo, ossia circa otto anni. A questo punto, dopo aver descritto brevemente i compiti e i poteri del CPT, vorrei passare ad analizzare le relazioni tra gli Ombudsman nazionali e il CPT. Tale questione, come sottolineato nel documento del dott. Economides, è abbastanza recente e finora non è stata formalizzata in modo sistematico la cooperazione tra le due istituzioni. È vero che in qualsiasi Stato membro in cui esista un ufficio dell’Ombudsman questo viene contattato in occasione della visita in quel paese, ma tali contatti avvengono solo in quella occasione e non esiste un dialogo permanente con gli Ombudsman nazionali. Tale questione è nell’agenda del CPT che ha appunto intenzione di costruire un dialogo permanente con gli Ombudsman nazionali, istituzioni il cui contributo è stato giudicato utile ed importante quando sono state interpellate, come è il caso del mio paese, l’Austria, dove esiste un ufficio dell’Ombudsman da circa venti anni e il cui operato è stato ritenuto di grande interesse da parte del CPT. Gli Ombudsman austriaci sono stati istituiti con legge costituzionale e inviano rapporti annuali sulle loro attività e sui casi affrontati al Parlamento nazionale con suggerimenti. Il dott. Economides ha suggerito nel suo documento che tali rapporti siano inviati anche al CPT e il CPT potrebbe inviare i propri agli Ombudsman nazionali. Infatti il CPT ha il potere di raccogliere informazioni e visitare tutti i luoghi di detenzione ma è vincolato al principio della riservatezza e potrebbe cooperare efficacemente con gli Ombudsman nazionali che hanno strumenti simili e possono operare in modo simile. Essi potrebbero fornire al CPT informazioni e scoperte e, nel lungo periodo, potrebbero rappresentare la risposta alle critiche che provengono dall’esterno rispetto al fatto che l’allargamento del Consiglio d’Europa a 40 Stati non garantisce più la possibilità di effettuare dei controlli efficaci come prima nei tempi ristretti di ciascuna visita delle delegazioni del CPT. Un esempio è quello della Russia dove circa un milione di persone sono detenute : in un paese simile una visita di 10/14 giorni è assolutamente insufficiente, d’atro canto non è possibile per i limiti imposti dal budget fare visite molto più lunghe. Infatti l’allargamento dei paesi membri non si è tradotto in un contestuale aumento del budget. Pertanto dal mio punto di vista ci potrebbe essere una proficua cooperazione tra il sistema internazionale e il sistema degli Ombudsman nazionali perché gli strumenti a disposizione del CPT potrebbero essere molto più efficaci e forti di quelli degli ombudsman nazionali. Così ad esempio su una base di cooperazione eventuali casi di maltrattamento che integrassero addirittura l’ipotesi di tortura potrebbero essere resi pubblici dal CPT in una forma realmente più efficace anche dal punto di vista della posizione diplomatica dello Stato nel contesto europeo. Spero pertanto che il presente convegno costituisca un passo in avanti nella istituzione di un ombudsman nazionale in Italia in tempi brevi e spero che a questo primo contatto con il CPT possa seguire una collaborazione efficace e proficua per il futuro. Grazie.
Patrizio Gonnella
L’intervento della prof.ssa Kicker è estremamente utile come punto di partenza per una modifica delle legislazioni nazionali partendo dagli spunti e dalle riflessioni che provengono dalla normativa internazionale e soprattutto da una prospettiva comparata con gli altri Paesi europei. Chiaramente in questo caso il riferimento non è necessariamente solo rivolto a modelli di democrazia avanzata cioè quelli di tradizione scandinava perché abbiamo visto per es. in Austria la figura dell’Ombudsman o del Mediateur è comunque in vigore da ben venti anni. Ora vediamo un’altra esperienza: quella del Portogallo: Abbiamo infatti qui Antonio Rodrigues Maximiano che è l’Ombudsman, poi lui vi dirà meglio come è chiamato, in Portogallo, per le questioni di Polizia. Diciamo che il suo lavoro è iniziato più o meno un anno fa e ha già un intenso curriculum di visite, di casi risolti all’interno delle stazioni di Polizia portoghese. Perché collegare l’Ombudsman al CPT ? Diceva la prof.ssa Kicker che il CPT è vincolato al principio della riservatezza: perché la riservatezza ? Perché chiaramente gli Stati non avrebbero mai accettato che esperti stranieri visitassero le loro carceri se ciò non avvenisse ovviamente nel rispetto di una estrema "confidenzialità", di una estrema riservatezza. Invece chiaramente l’Ombudsman non è vincolato, nelle sue caratteristiche, alla riservatezza tanto che la sua relazione annuale spessissimo, in molti Paesi, è il punto di partenza per individuare qual’è lo stato reale delle condizioni di detenzione ma non solo, anche per individuare quali sono le necessità delle strutture penitenziarie e può essere chiaramente anche un punto di partenza per un miglioramento del clima all’interno degli istituti di pena e anche cassa di risonanza dei problemi dello stesso personale penitenziario. Ora in effetti lui spiegherà un po’ la sua esperienza personale che è più legata alle stazioni di Polizia, ma può essere interessante per capire come ormai in quasi tutti i Paesi dell’Europa ci si doti di strumenti di controllo delle condizioni di detenzione che non vengono affidati alla Magistratura. Passo la parola al Sig. Antonio Rodrigues.
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