Teresa Lapis

 

Associazione "Diritti umani - Sviluppo umano" di Padova e Associazione "Antigone"

Il difensore civico per le carceri

 

 

Teresa Lapis, difensore civico della Provincia di Venezia

 

Sono qui come difensore civico interessata alla tutela dei soggetti deboli, come specialista della scuola in diritti umani e come persona che da sempre ha sentito l’esigenza di darsi delle risposte sulla riflessione penale. Mi sono iscritta a questa Università nel 1976, nel ‘77 è venuto il Prof. Bricola a presentare la questione criminale sul codice Rocco e mi sono entusiasmata. Ho letto tutti i libri della questione criminale e ho cominciato a pensare che dovevo laurearmi con una tesi sulla riflessione penale. Dopo essere stata licenziata dalla cattedra di penale dicendomi che era un tema assurdo per la facoltà di giurisprudenza, che dovevo laurearmi in sociologia giuridica e dopo aver fatto un altro tentativo in quella cattedra mi fu consigliato di andare a Bologna e alla fine mi sono laureata con il Prof. Massimo Pavarini sulla situazione penitenziaria femminile e la prima persona che mi ha aiutato a iniziare e strutturare la tesi è stato il Presidente Margara. Sono qui solo per porre un problema in quanto sarei molto interessata, ad esercitare la mia funzione anche in ambito carcerario, ma non sono stata promossa a tale ruolo e le amministrazioni locali mi abbiano interloquito a proposito, anche perché secondo me e non solo, pochissima gente in Italia sa cosa fa il difensore civico. Pochissima gente sa che esiste e che può esistere, e meno che mai sa che potrebbe incidere in ambiente carcerario. Inoltre ho trovato interessante l’intervento del dott. Zappa e avrei voluto porgli un paio di domande : non capisco perché la tutela della legge 241/90 non possa funzionare anche in carcere, cioè i diritti di tutela previsti dalla 241.

Siccome lui ha detto che il ritardo, il diritto di accesso sono gli unici diritti, individuiamoli come già la Costituzione all’art. 97 individua la buona amministrazione e l’incidenza del difensore civico si attua essenzialmente, credo, nella inadempienza e inosservanza dell’art. 97 Cost., cioè della buona amministrazione e questo fuori come dentro il carcere. Dico credo perché non mi è mai capitato, ma fuori io agisco essenzialmente affinché si attui, una buona amministrazione e quindi quei diritti che vengono riconosciuti a tutti i cittadini, a tutte le persone perché la norma a fondamento è l’art. 2 Cost. che parla di persone nelle formazioni sociali e non di cittadini, parla di tutela del principio di chiarezza, certezza del diritto, trasparenza e diritto di accesso. Quello che permette alla persona di gestirsi il conflitto e di scegliere poi la soluzione più adeguata per la soluzione del caso, e l’esito riguarda anche i cittadini deboli, non è necessariamente la conflittualità. L’esito è l’assunzione di comprensione della complessità delle condizioni che stanno cambiando e quindi la conoscenza della normativa che ora non mi permette, ma domani forse mi permetterà di agire diversamente. La gente vuole sapere perché il tempo passa, vuole sapere che termine prevede la legge e se lo prevede, allora questo tipo di informazione che è stata richiesta precedentemente e potrebbe essere utile per il detenuto straniero potrebbe servire per il detenuto italiano, perché non crediate che un cittadini italiano normale sappia quali sono i tempi del procedimento amministrativo.

L’80% delle persone che fanno istanza a me, mi chiedono, se è giusto che l’amministrazione non risponda alle loro richieste e io dico che non è giusto perché c’è una legge, la 241, che all’art. 1 dice che i tempi di risposta di un procedimento sono 30 giorni salvo leggi speciali e che c’è un responsabile del procedimento che deve dare una congrua motivazione. Quindi vorrei chiedere ai giudici di sorveglianza e a tutti coloro che se ne occupano di pensare a questo. Secondo me il difensore civico fuori e dentro il carcere può agire in questo modo, come agisce nei confronti di qualsiasi destinatario della sua opera. Dentro il carcere può agire sullo stesso piano ma per un effetto completamente diverso, una funzione diversa dal Giudice di Sorveglianza che ho appreso avere comunque delle ambiguità così come lo è anche la posizione del difensore civico, come ambigua è tutta la situazione della volontaria giurisdizione e della tutela che è sempre tra giurisdizione e amministrazione, come ambiguo è il concetto di amministrazione e amministrazione politica. Quando chiedo a un funzionario la motivazione su un provvedimento, la sua risposta si confonde sempre tra le scelte dell’assessore e le sue scelte.

Finisce che l’amministrazione delega la responsabilità a un politico che non può assumersi legislativamente la responsabilità perché non è responsabile del procedimento e così via, allora o noi qualifichiamo in termini giuridici, politici e sociali la funzione dell’amministrazione e della politica e il titolare di questi due ambiti riusciremo forse a dare delle risposte alla gente e a noi come mediatori del conflitto. Un’ultima cosa: propongo la gestione del conflitto anche fuori dal carcere nell’ambito della realizzazione del no profit. Io personalmente do molte consulenze come giurista che si occupa di organizzazioni non governative, di no profit, di terzo settore e sono chiamata ad agevolare istanze di organizzazioni che raggruppano al loro interno posizioni svantaggiate come quelle dei detenuti che in quanto tali, anche se la sera rientrano in carcere, sono cittadini che abbisognano di risposte chiare e di motivazioni congrue. Tutto questo per dire che noi potremmo avere una funzione importante, che è anche garantita da una legge: se non funziona si potrà anche cambiare.

 

 

 

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