Giacomazzo

 

CONVEGNO

"Difesa di ufficio e gratuito patrocinio: una difesa effettiva?"

21 settembre 2001 ore 9.00 presso la Casa di Reclusione di Padova, via Due Palazzi, 35/A

 

Avv. Paolo Giacomazzo (Giunta dell’Unione delle Camere Penali)

 

Innanzitutto volevo portare il saluto del professor Frigo, che purtroppo è rimasto bloccato per un processo a Trieste e mi ha pregato di intervenire, quantomeno per portare qui il suo saluto, in questo Convegno che ho trovato interessantissimo e soprattutto piacevolissimo, anche per il luogo qui si è svolto, le modalità con cui è stato effettuato. Le Camere Penali Italiane sono particolarmente orgogliose che si possa oggi tenere un Convegno sulla difesa d’ufficio e il gratuito patrocinio, per quella che ci si augura prima che poi sia una difesa effettiva, perché in realtà molto spesso la difesa (e questa non può che essere una autocritica, che dobbiamo innanzi tutto fare noi avvocati a noi stessi), non è stata una difesa effettiva. 

Le norme, per la verità, c’erano anche prima. Esisteva un articolo 29 delle disposizioni di attuazione che stabilivano le modalità di redazione delle liste dei difensori d’ufficio ma, evidentemente, le prassi giudiziarie (che sono poi, forse, uno dei nemici peggiori dell’avvocato, ma del sistema giudiziario in forma assoluta) hanno un po’ scombinato l’effettività della difesa e, attenzione, perché il difensore di ufficio è un difensore particolare, ho sentito dire prima: "Deve essere come un difensore di fiducia, non ci deve essere nessuna differenza". No, a mio avviso, tra il difensore di ufficio e il difensore di fiducia ci deve essere una differenza, e molto alta, nel senso che la preparazione del difensore di ufficio deve essere molto più elevata e molto maggiore l’impegno del difensore di ufficio: perché? Proprio perché è un difensore che non è scelto dall’imputato, ma è un difensore che gli viene attribuito dalla legge.

E, allora, il problema per le Camere Penali, per il quale si sono battute per anni fino all’approvazione di questa legge, che per la verità senz’altro è perfettibile ma che è già un passo avanti, è quello di poter addivenire quanto prima all’effettività delle difesa e, soprattutto, della difesa di ufficio. Non a caso le Camere Penali stanno organizzando, hanno organizzato negli anni, tutta una serie di corsi: anche a Padova sta partendo un corso biennale per i difensori di ufficio.

Ma vorrei darvi un dato, che credo sia significativo: io conosco abbastanza la realtà dell’Ordine di Padova, di cui faccio parte, e posso dirvi che dall’introduzione della nuova legge sulla difesa di ufficio l’elenco dei difensori di ufficio, che prima contava circa 550 persone ,oggi si è ristretto a 150.

Perché si è ristretto a 150? Perché, in base alla legge, l’Ordine di Padova ha dovuto, come tutti gli altri Ordini, rifare completamente queste liste proprio basandosi sulla effettività e quindi anche sulla idoneità dei difensori, e oggi l’elenco dei difensori di ufficio predisposto dall’Ordine di Padova, devo dire che raccogli tutti i più importanti difensori, non solo della nostra città ma direi anche del territorio Veneto e già questo è un risultato. Certamente molte altre cose devono essere fatte, perché siamo solo all’inizio, siamo solo all’inizio perché necessiterà che l’Ordine effettui un dovuto controllo sulla attività dei difensori di ufficio proprio perché questa attività sia una attività effettiva: è una esigenza sentita dagli avvocati, prima di tutto, ma credo dal cittadino, perché il cittadino ha il diritto di farsi difendere in modo decoroso. E certe difese di ufficio, evidentemente, non lo sono state. 

Bisogna fare autocritica, ma bisogna fare autocritica a 360 gradi. Io sono rimasto abbastanza sconcertato stamattina, leggendo in una agenzia di una grazia concessa proprio in questi giorni nei confronti di un detenuto che ha avuto la disgrazia di essersi trovato a dover scontare diciamo una misura dell’obbligo di dimora, di avere avuto una relazione dei carabinieri che hanno detto che si era allontanato dalla dimora, di avere avuto una denuncia per evasione, che non sta né in cielo né in terra in questo caso, e di avere patteggiato questa evasione, divenuta definitiva e al che... il carcere, inevitabilmente.

Questa è mancanza di professionalità, ma da parte di chi? Da parte di tutti, dobbiamo rendercene conto! Sono cose che non devono succedere nel nostro ordinamento, sono cose per le quali le Camere Penali si stanno battendo in ogni modo affinché non succedano più, perché questa è assoluta incapacità del difensore, che ha evidentemente consigliato quel patteggiamento, ma è assoluta incapacità anche del magistrato che quel patteggiamento ha accolto, facendo quindi evidentemente un vaglio sulle applicabilità delle norme.

Questo non può succedere e io credo che le Camere Penali (che peraltro sono una libera associazione privata, con una forza politica notevole), non solo le Camere Penali dicevo ma anche i Consigli dell’Ordine, debbano necessariamente effettuare un serio controllo sulla attività dei difensori, di quelli di fiducia, ma soprattutto di quelli di ufficio e gli strumenti ci sono, perché ci sono degli obblighi per i difensori, obblighi deontologici, la cui violazione comporta delle sanzioni che evidentemente, quando è il caso, il Consiglio dell’Ordine dovrà necessariamente irrogare.

Dicevo, peraltro, che bisogna cercare di far venire meno certe prassi devastanti. La nuova legge ha aumentato il termine per l’eventuale richiesta del termine a difesa, nel caso di nuova nomina, da cinque giorni a sette giorni: ci sarà un significato nell’ambito della logica complessiva della legge, ci sarà un significato evidentemente nel quadro e nell’ambito di quella effettività della difesa di cui parliamo.

Poi si innestano le prassi... le prassi quali sono? Le prassi sono che, se manca il difensore in aula, ai sensi dell’articolo 97 comma 4, viene nominato un difensore di ufficio preso all’ultimo momento e questi chiede termine a difesa si sente rispondere "no" in quanto (e qui forse la norma non sarà fatta benissimo anche se, per la verità, da un punto di vista interpretativo credo che sia assolutamente erroneo ciò che oggi nella prassi si cerca di fare), si risponde siccome c’è un richiamo all’articolo 102 Codice di procedura penale, il difensore nominato ai sensi all’articolo 97 comma 4 è da considerarsi un sostituto come tale non ha diritto al termine a difesa. 

Ora capite bene che in una situazione di questo genere la difesa diventa assolutamente un simulacro, non ci può essere difesa per un soggetto che deve difendere un’altra persona sulla base di un incartamento che non conosce e, anche questa, evidentemente è prassi da combattere, quindi la strada evidentemente è ancora lunga e ancora in salita. La nostra battaglia è stata una battaglia per la difesa di ufficio, per il patrocinio dei non abbienti, con le modifiche se si sono avute, proprio per cercare in qualche modo anche di dare una retribuzione al difensore. Anche qui le prassi stanno cercando in qualche modo di demolire l’efficacia della legge: basti pensare a cosa avviene con le elezioni di domicilio. 

Voi tutti sapete che il difensore di ufficio ha comunque diritto alla retribuzione, che non riesce a recuperare nei confronti del cliente può eventualmente chiedere allo Stato attraverso la legge al patrocinio a spese dello Stato e, tutto questo, però viene molto facilitato nel caso dell’imputato irreperibile. E, allora, che succede? Molto spesso, questura, carabinieri, etc., fermano una persona e, nel momento in cui la fermano, la invitano a eleggere il domicilio presso il difensore. Questo è un meccanismo semplicissimo far sparire quella persona, perché poi, se è solo fermata, non si sa dove abita e molto spesso questo meccanismo avviene proprio con gli stranieri senza fissa dimora. Semplificare tutto... perché a questo punto tutte le notifiche vengono mandate al domicilio del difensore; non considerare più l’imputato irreperibile, con quel minimo di garanzia che hanno gli imputai irreperibili e, sostanzialmente, rende difficoltoso per non dire impossibile il recupero delle spese al difensore di ufficio.

Anche questa è una prassi e, anche questa, è un prassi con la quale evidentemente dobbiamo misurarci per cercare di vincerla. L’augurio, da parte mia, è quello che piano piano si riesca a vincere queste prassi devianti; piano piano si riesca a porre in essere quella difesa di ufficio effettiva che tutti vorremmo e che vorremmo peraltro ben lontana dall’ufficio del difensore pubblico.

Perché quello dell’ufficio del difensore pubblico è un qualcosa che a noi non piace e preoccupa tantissimo e, del resto, io chiedo, proprio a questo pubblico per primo, cosa direbbe ad essere giudicato dal giudice, accusato dal pubblico ministero, che per altro è sempre un altro magistrato, dipendente pubblico e difeso, magari, da un altro soggetto dipendente pubblico, che ha lo studio o l’ufficio magari anche negli stessi piani, negli stessi uffici, assieme al magistrato a al pubblico ministero. Beh, io credo che a questo punto dei dubbi sulla possibilità della difesa io me li porrei, immagino che anche gli spettatori qui presenti possono ben capire come "l’ufficio del difensore pubblico", sia un qualcosa di estremamente pericoloso. Io mi auguro che la difesa d’ufficio sia effettiva e stiamo lavorando per questo, ma certo non una difesa come il difensore pubblico.

 

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