Onorevoli
Colleghi! - Il problema delle carceri negli ultimi tempi è stato al centro
dell'attenzione generale. Ai gravi problemi del sovraffollamento, delle carenze strutturali, delle
limitazioni degli spazi di socialità e trattenimento, delle restrizioni della
legge 10 ottobre 1986, n. 663 (cosiddetta "legge Gozzini"), non ha
corrisposto una seria azione politica.
Il carcere va umanizzato per corrispondere ad una tradizione che intende la pena
quale fattore anche riabilitativo.
Un'area spesso trascurata nella normale gestione del trattamento è costituita
dalla fruibilità delle normali relazioni affettive.
Si assiste spesso ad una visione riduttiva che trascura l'impatto che una
normale, corretta e sana vita affettiva può ingenerare anche al fine di un
recupero sostanziale delle normali relazioni con il contesto familiare e
sociale.
Una innovazione di questo tipo, suggerita ed avallata da tutti i professionisti
sociali attenti allo sviluppo delle persone, costituirebbe un'indubbia apertura
che qualificherebbe ulteriormente la politica penitenziaria.
Va anche ribadito che appare riduttivo pensare all'iniziativa come semplicemente
impostata sullo scambio sessuale con partner, atteso che il significato delle
innovazioni va oltre questo aspetto, iscrivendosi in una più generale riforma
tesa ad umanizzare l'intero pianeta carcerario.
Si tratta di garantire quei legami, quella solidarietà, quel bisogno di
stringere un figlio o di abbracciare una madre senza che questo possa essere
negato o raggelato dalle fredde regole vigenti negli istituti.
Dal provvedimento emergono le richieste di aumento delle ore di colloquio con
conviventi e coniugi, di allargamento del sistema dei permessi,
dell'applicazione dell'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario per la tutela
e la cura dei figli.
Proposta
di legge
Art.
1.
1. All'articolo 5 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Negli edifici penitenziari devono essere realizzati locali idonei a
consentire al detenuto di intrattenere relazioni strettamente personali ed
affettive".
Art.
2.
1. Dopo l'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il
seguente:
"Art. 28-bis. - (Visite al detenuto)- 1. Al fine di
consolidare i rapporti affettivi con la famiglia, oltre ai colloqui previsti
dall'articolo 18 dell'Ordinamento Penitenziario e dall'articolo 35 del Regolamento, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, il detenuto
ha diritto a godere di una visita al mese, della durata non inferiore alle
quattro ore consecutive, con il proprio coniuge o convivente, nei locali adatti
e senza alcun controllo visivo".
Art.
3.
1. Dopo l'articolo 28-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto
dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 28-ter. - (Calendario delle visite).- 1. I detenuti
hanno altresì diritto a trascorrere la terza domenica di ogni mese, a partire
dalle ore 14,00, con la famiglia nelle aree verdi esistenti presso le case di
reclusione, sotto il controllo visivo del personale addetto a tale vigilanza.
2. Qualora, per il numero elevato di detenuti o per ragioni di sicurezza,
non sia possibile garantire a ciascun detenuto od internato il diritto di cui al
comma 1, la direzione del carcere predispone un apposito calendario utilizzando
il sistema delle rotazioni".
Art.
4.
1. Dopo l'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto
dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è inserito il seguente:
"Art. 30-quater. - (Permessi per visite ai familiari o
conviventi).- 1. Al detenuto in espiazione di pena che abbia
manifestato una particolare intensità di rapporti con la famiglia, ed in
particolare con il coniuge, con il convivente o con i familiari, il giudice di
sorveglianza può concedere un permesso della durata non superiore ai quindici
giorni per ogni semestre di carcerazione".
Art.
5.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro di grazia e giustizia sono integrati gli articoli 35 e 37 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, nel senso di prevedere,
rispettivamente, che in coniugi ed i conviventi che siano entrambi detenuti
hanno diritto ad usufruire di ulteriori quattro ore di colloquio mensili, e che
per il detenuto od internato straniero, ammesso al colloquio telefonico con i
propri familiari residenti all'estero, la durata della conversazione telefonica
è pari a sei minuti di effettiva conversazione per ciascun colloquio ordinario
non effettuato.