Proposta di legge Pisapia

 

Giornata di studi "Carcere: salviamo gli affetti"

L’affettività e le relazioni famigliari nella vita delle persone detenute

(La giornata di studi si è tenuta il 10 maggio 2002 nella Casa di Reclusione di Padova)

Camera dei deputati

 

Proposta di legge n° 3331, d’iniziativa del deputato Pisapia

Modifiche all’ordinamento penitenziario

in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti

 

Presentata il 28 febbraio 1997

 

Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge reca norme in materia di trattamento penitenziario. La sua finalità è quella di consentire al detenuto di vivere e consolidare i propri rapporti affettivi, incontri più frequenti con la famiglia e la possibilità di intrattenere relazioni intime con il coniuge o il convivente. La Costituzione, all’articolo 27, stabilisce che le pene non possono essere contrarie al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, ne consegue che devono essere garantiti tutti i diritti inviolabili dell’uomo, tra cui quello di mantenere rapporti affettivi e sociali, all’interno della famiglia e nell’ambito dei rapporti interpersonali.

La moderna criminologia ha dimostrato come incontri frequenti e intimi con le persone con le quali vi è un legame affettivo abbiano un ruolo insostituibile nel difficile percorso di recupero del reo: da qui l’esigenza di avvicinare, per quanto possibile, il recluso al mondo esterno e, in particolare, a quello dei suoi affetti.

L’attuale situazione carceraria, e il numero sempre crescente di detenuti, fa sì che, al di là della buona volontà e della disponibilità dei direttori e degli operatori, i colloqui tra persone condannate ed i familiari si svolgano in sale affollate, rumorose, dove sono presenti spesso anche bambini o minori: ciò impedisce di esternare i propri stati d’animo e contribuisce a determinare uno stato di profonda frustrazione. Per superare tale condizione, si propone di riconoscere ai detenuti il diritto di trascorrere alcuni periodi di tempo con le persone con le quali vi è un rapporto affettivo, in appositi locali, o in aree aperte ove meno difficile è il rapporto "umano".

Consentire la affettività in carcere - come del resto già avviene in altri Paesi europei (ad esempio, Spagna e Danimarca) - permette di agevolare il reinserimento sociale attraverso la valorizzazione dei legami personali e, nel contempo, attenua la solitudine che accompagna i detenuti durante il periodo di espiazione della pena; "interrompere il flusso dei rapporti umani" significa separare l’individuo "dalla sua stessa storia personale, significa amputarlo di quelle dimensioni sociali che lo hanno generato, nutrito e sostenuto" (Francesco Ceraudo, Presidente nazionale dell’Associazione dei medici penitenziari).

La presente proposta di legge consta di quattro articoli, che integrano la vigente disciplina penitenziaria: è prevista la realizzazione, all’interno degli edifici penitenziari, di locali idonei, o di apposite aree, ove i detenuti possano intrattenere rapporti affettivi con i propri cari, senza controllo visivo. Viene modificato anche il regime dei permessi, con la possibilità di concedere un permesso di durata fino a quindici giorni per ogni semestre di carcerazione. Si sancisce, inoltre, la possibilità per i detenuti di trascorrere mezza giornata al mese con i propri familiari, in apposite aree all’aperto all’interno delle strutture carcerarie. Infine, ai detenuti stranieri che non hanno visite da parte dei propri familiari, sono concessi colloqui telefonici quindicinali, per un tempo più ampio di quello previsto dalle disposizioni vigenti.

La presente proposta di legge ha lo scopo di rendere "più umano" il periodo di reclusione, affinché, alla fine della pena, sia più facile il reinserimento nella famiglia e nella società.

 

 

Articolo 1

 

1. All’articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n° 354, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

 

"Al fine di mantenere o migliorare il rapporto con le persone con le quali vi è un legame affettivo, i detenuti e gli internati hanno diritto a una visita al mese di durata non inferiore alle tre ore consecutive con il proprio coniuge o convivente senza alcun controllo visivo.

Negli edifici penitenziari devono essere realizzati locali idonei a consentire al detenuto di intrattenere relazioni personali ed affettive".

 

Articolo 2

 

1. Dopo l’articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n° 354, è inserito il seguente:

 

"Art. 28-bis (Incontri con la famiglia). I detenuti hanno diritto a trascorrere mezza giornata al mese con la famiglia, in apposite aree presso le case di reclusione".

 

Articolo 3

 

1. All’articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n° 354, introdotto dall’articolo 9 della legge 10 ottobre 1986, n° 663, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

 

"8-bis Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del comma 8 ed abbiano dato prova di partecipazione all’opera di reinserimento sociale e familiare, il magistrato di sorveglianza può concedere, oltre ai permessi di cui al comma 1, un ulteriore permesso della durata non superiore ai quindici giorni per ogni semestre di carcerazione da trascorrere con il coniuge, con il convivente o con il familiare".

 

Articolo 4

 

1. I detenuti o gli internati stranieri possono essere autorizzati a colloqui telefonici con i propri familiari residenti all’estero o con le persone conviventi residenti all’estero una volta ogni quindici giorni; la durata della corrispondenza telefonica è di quindici minuti per ciascun colloquio ordinario non effettuato.

 

 

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