Giornata
di studi "Carcere:
salviamo gli affetti"
L’affettività e le relazioni
famigliari nella vita delle persone detenute
(La
giornata di studi si è tenuta il 10 maggio 2002 nella Casa di Reclusione di
Padova)
Le
famiglie dei detenuti nella Legge Penitenziaria
Ordinamento
Penitenziario
Art.
15 - Elementi del trattamento
Il
trattamento del condannato e dell’internato è svolto avvalendosi
principalmente dell’istruzione, del lavoro, della religione, delle attività
culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo
esterno ed i rapporti con la famiglia.
Art.
18 - Colloqui corrispondenza e
informazione
I
detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i
congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici.
I
colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non
auditivo del personale di custodia.
Particolare
favore viene accordato ai colloqui con i famigliari.
Può
essere autorizzata nei rapporti con i famigliari e, in casi particolari, con
terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal
regolamento.
Art.
28 - Rapporti con la famiglia
Particolare
cura è dedicata a mantenere, migliorare o stabilire le relazioni dei detenuti e
degli internati con le famiglie.
Art.
47 - Affidamento in prova al servizio
sociale
Comma
9 - Il servizio sociale controlla la
condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla
vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri
suoi ambienti di vita.
Regolamento
Penitenziario
Art.
61 - Rapporti
con la famiglia e progressione nel trattamento
-
La
predisposizione dei programmi di intervento per la cura dei rapporti dei
detenuti e degli internati con le loro famiglie è concertata fra i
rappresentanti delle direzioni degli istituti e dei centri di servizio
sociale.
-
Particolare
attenzione è dedicata ad affrontare la crisi conseguente all’allontanamento
del soggetto dal nucleo familiare, a rendere possibile il mantenimento di un
valido rapporto con i figli, specie in età minore, e a preparare la
famiglia, gli ambienti prossimi di vita e il soggetto stesso al rientro nel
contesto sociale. A tal fine, secondo le specifiche indicazioni del gruppo
di osservazione, il direttore dell’istituto può:
-
concedere
colloqui oltre quelli previsti dall’articolo 37;
-
autorizzare
la visita da parte delle persone ammesse ai colloqui, con il permesso di
trascorrere parte della giornata insieme a loro in appositi locali o all’aperto
e di consumare un pasto in compagnia, ferme restando le modalità previste
dal secondo comma dell’articolo 18 della legge.
Art.
94 -
-
Nell’azione
di assistenza alle famiglie dei detenuti e degli internati, prevista dall’articolo
45 della legge, particolare cura è rivolta alla situazione di crisi che si
verifica nel periodo che segue immediatamente la separazione dal congiunto.
In tale situazione, deve essere fornito ai familiari, specialmente di età
minore, sostegno morale e consiglio per aiutarli a far fronte al trauma
affettivo, senza trascurare i problemi pratici e materiali eventualmente
causati dall’allontanamento del congiunto.
-
Particolare
cura è, altresì, rivolta per aiutare le famiglie dei detenuti e degli
internati nel periodo che precede il loro ritorno.
Art.
95 - Integrazione degli interventi
nell’assistenza alle famiglie e ai dimessi
-
Nello
svolgimento degli interventi a favore delle famiglie dei detenuti e degli
internati e di quelli a favore dei dimessi, il centro di servizio sociale e
il consiglio di aiuto sociale mantengono contatti con gli organi locali
competenti per l’assistenza e con gli enti pubblici e privati che operano
nel settore. Ai detti organi ed enti sono rappresentate le speciali esigenze
dell’assistenza penitenziaria e post-penitenziaria e il modo più
appropriato per tenerle presenti nei loro programmi.