Osservatorio Parlamentare

 

Interrogazioni e interpellanze al Ministro della Giustizia

 

Delmastro Delle Vedove - Seduta del 29 luglio 2005

 

Per sapere - premesso che:

è stato registrato un forte aumento di tensione all’interno della Casa Circondariale di Biella, denunciato dal Sinappe in relazione alle precarie condizioni di sicurezza in cui la Polizia Penitenziaria è costretta ad operare nei confronti dei detenuti inseriti nel circuito Eiv (Elevato Indice di Vigilanza);

la tensione deriva dal fatto che recenti provvedimenti hanno disposto la fruizione del campo sportivo a tali detenuti, senza tuttavia tenere nel debito conto le misure di sicurezza di cui è totalmente sprovvista l’area che ospita il campo;

il sistema anti-scavalcamento è fermo dal 1998 mentre la recinzione del campo risulta tutta danneggiata;

fra l’altro tale provvedimento, che nessuno contesta dal punto di vista trattamentale, ha comportato una forte distrazione di personale dal posto di servizio nelle sezioni, da alcuni uffici e addirittura dalla sicurezza esterna -:

quale sia stata l’opinione del Provveditore Regionale per il Piemonte dottor Angelo Zaccagnino in ordine alle doglianze sovra citate e rappresentate puntualmente dalle organizzazioni sindacali al provveditore medesimo e se, in ragione di quanto previsto dalla legge circa le misure da applicare ai detenuti Eiv; il provvedimento trattamentale, inquadrato nelle condizioni in cui versa la Casa Circondariale di Biella, risulti legittimo e prudente.

 

Russo Spena - Seduta del 29 luglio 2005

 

Per sapere - premesso che:

Signore Salvatore, detenuto nel carcere di Salerno non è in cella di isolamento (come altri coimputati nel medesimo processo, per prescrizione restrittiva contenuta in circolare del Dap appositamente emessa) ma addirittura in sezione di isolamento;

la giustificazione ufficiale addotta dal direttore del carcere è che nelle sezioni normali non vi è una cella singola, per cui per osservare la prescrizione del Dap egli sarebbe costretto a tenere il detenuto direttamente nella sezione di isolamento;

il Signore è costretto, senza alcuna motivazione né disposizione, a trascorrere l’intera giornata in assoluta solitudine, sia in cella sia durante l’aria, essendogli preclusa qualsiasi forma di socialità;

risulta all’interrogante che verrebbe sequestrata al Signore gran parte della corrispondenza ciò per quanto risulta al presentatore dell’atto per altri casi avviene, spesso in forme provocatorie, sia da parte di secondini semplici che di ispettori;

risulta inoltre che una lettera non gli sia stata consegnata;

tale situazione, gravissima, configura, secondo l’interrogante, una sorta di sovrappenalizzazione rispetto alla pena detentiva, tale da arrecare disperazione ed esasperazione al detenuto stesso;

è necessario che si intervenga immediatamente per far tornare la detenzione del Signore nell’alveo della legalità -:

se quanto riferito risponda al vero e, in caso affermativo, quali siano i motivi che non sono certo collegati né ad efferatezza di reato né a pericolosità sociale, del tutto inesistenti e che comunque non giustificherebbero alcuna angheria.

 

Lucidi, Leoni, Ruzzante e Duca - Seduta del 28 luglio 2005

 

Per sapere - premesso che:

in base al regolamento del Comitato per i minori stranieri (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535) è definito "minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato" il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova in Italia privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano;

la disciplina vigente in materia - articolo 28 decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 in attuazione del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e circolare del ministero dell’interno del 13 novembre 2000 - prevedono il rilascio al minore straniero non accompagnato di un permesso di soggiorno per minore età, ove il Comitato per i minori stranieri comunichi il provvedimento di "non luogo a provvedere al rimpatrio" ai servizi sociali e all’autorità giudiziaria;

il permesso di soggiorno per minore età viene rilasciato al minore inespellibile in via residuale, cioè qualora non possa essere rilasciato un altro tipo di permesso di soggiorno (per affidamento o per motivi familiari);

tale permesso di soggiorno non consente di esercitare attività lavorative e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro o per studio al compimento della maggiore età solo ove ricorrano determinate circostanze;

l’articolo 25 della legge 30 luglio 2002, n. 189, introducendo modificazioni all’articolo 32 del decreto legislativo n. 286 del 1998, prevede che, al compimento della maggiore età, possa essere rilasciato un permesso per lavoro, accesso al lavoro o studio ai minori stranieri non accompagnati che soddisfino, tra le altre, le seguenti condizioni:

non aver ricevuto un provvedimento di rimpatrio da parte del Comitato per i minori stranieri;

essere entrati in Italia da almeno 3 anni, cioè prima del compimento dei 15 anni;

aver seguito per almeno 2 anni un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che sia iscritto nel registro previsto dall’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

l’indicazione di tali criteri normativi e la rigida applicazione da parte delle questure dei requisiti temporali previsti per la permanenza in territorio nazionale - 3 anni - e per la titolarità del permesso di soggiorno - 2 anni - stanno producendo serie ripercussioni, con numerosi casi di minori con periodi di poco inferiori a quelli stabiliti, che si vedono respingere la domanda di permesso di soggiorno, pur soddisfacendo tutti gli altri requisiti, tra cui in particolare l’inserimento in percorsi formativi gestiti e certificati da amministrazioni pubbliche e il non luogo al rimpatrio deciso da parte del Comitato per i minori stranieri;

esiste in Italia una rete di soggetti istituzionali, enti locali, associazioni e cooperative sociali che si occupano della seconda accoglienza e dell’inserimento sociale dei minori stranieri non accompagnati, attraverso percorsi individualizzati di formazione professionale, con l’attivazione di regolari contratti di lavoro in apprendistato, che consentono di accompagnare il minore nella fase di regolarizzazione e di integrazione;

l’articolo 25 della legge n. 189 del 2002, di modifica dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 286 del 1998, prevede che i minori stranieri non accompagnati possano lavorare "nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana";

il decreto legislativo n. 286 del 1998, articolo 38, comma 1, stabilisce che i "minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica";

la legge n. 149 del 1999, articolo 68, comma 1, che disciplina le possibilità di inserimento lavorativo per minori italiani, stabilisce che l’obbligo scolastico può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione: nel sistema di istruzione scolastica, nel sistema della formazione professionale di competenza regionale, nell’esercizio dell’apprendistato;

il regolamento di attuazione dell’articolo 68 della legge n. 144 del 1999 disciplina quanto detto nell’articolo 1, comma 2 e ribadisce tale concetto aggiungendo esplicitamente all’articolo 2, comma 3, che "il presente decreto si applica altresì nei confronti dei minori stranieri presenti sul territorio dello Stato";

la nuova disciplina in materia e un’applicazione rigida dei criteri che non tenga conto dei percorsi individuali di formazione e di inserimento sociale di ogni minore straniero non accompagnato, rischia di determinare in numerosi casi il mancato rilascio del permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età, spingendo molti giovani presenti sul territorio nazionale nella clandestinità e nell’illegalità, interrompendo traumaticamente il percorso di regolarizzazione ed inserimento nel mercato del lavoro avviato con l’impegno di enti locali, servizi sociali ed enti gestori dei progetti di integrazione per i minori stranieri -:

se non ritenga di dover assumere una iniziativa urgente affinché l’applicazione della disciplina vigente in materia non rappresenti un pregiudizio grave per i percorsi di regolarizzazione ed integrazione sociale dei minori stranieri non accompagnati, dando preminenza, tra i criteri di valutazione per il rilascio del permesso di soggiorno, al non luogo a procedere al rimpatrio da parte del Comitato per i minori stranieri e all’inserimento in progetti garantiti dall’amministrazione pubblica, sostenendo e favorendo così il lavoro degli enti gestori dei progetti di seconda accoglienza e scongiurando i rischi di ulteriori fenomeni di fuga nella clandestinità e nell’illegalità da parte di minori stranieri.

 

Antonio Leone, Mormino, Mario Pepe, Misuraca, Baiamonte, Cannella, Zanettin, Lezza, Floresta, Giacomo Angelo Rosario Ventura, Antonio Russo, Carlucci, Milanese, Palma, Cola, Onnis, Gironda Veraldi, Amato e Piattelli - - Seduta del 27 luglio 2005

 

Per sapere - premesso che:

in data 18 marzo 2005 il Ministro della giustizia in risposta all’interpellanza n. 2-01486 assicurava ulteriori approfondimenti da eseguirsi anche a mezzo di atti di ispezione in loco, sui preoccupanti fatti evidenziati;

il citato atto ispettivo evidenziava iniziative, secondo gli interpellanti, anomale assunte dalla procura di Trapani, che di fatto avevano determinato un rallentamento dei lavori;

in particolare, si faceva riferimento al sequestro, da parte dei carabinieri di documentazione del tutto estranea all’indagine presso il Prefetto di Trapani (soggetto attuatore per le opere di competenza comunale) e all’apposizione di vincoli giudiziari, poi revocati dal Giudice per le indagini preliminari;

purtroppo continuano sequestri di cantieri appena aperti in base a presunte violazioni di norme ambientali, che di fatto, secondo gli interroganti, provocano ritardi nei lavori, costituendo grave pregiudizio per gli interessi della collettività nazionale, per le possibili conseguenze che possono creare all’utile svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America, manifestazione sportiva dichiarata "Grande Evento" dal Governo nazionale e prevista per la seconda metà del prossimo settembre -:

se siano stati eseguiti dal Ministro gli assicurati approfondimenti e se, alla luce dei nuovi persistenti atteggiamenti non si ritenga di procedervi con indispensabile urgenza.

 

Carboni e Maurandi - Seduta del 27 luglio 2005

 

Per sapere - premesso che:

i quotidiani sardi hanno dato notizia,con vasta eco e con profonda preoccupazione, che l’Agenzia del Demanio ha inserito nei piani di vendita del Ministero del tesoro, il compendio della colonia penale di Is Arenas, ben noto al Ministro per le sue consuetudini di vacanza estiva;

si tratta del compendio di duemila ettari di terreno, con coste e spiagge incantevoli, fornito di diversi immobili, foresteria e pertinenze ora in uso alla omonima casa di reclusione ed alla scuola di equitazione della Polizia penitenziaria e di un centro vacanze realizzato dall’Ente di assistenza della Polizia penitenziaria;

nella struttura sono state investite risorse consistenti per il miglioramento delle strutture finalizzato a consentirne il pieno utilizzo ai fini istitutivi, posto che risponde alle migliori condizioni di detenzione soprattutto per i soggetti con tossico-dipendenze, essendovi concrete possibilità di lavoro agricolo e per la cura degli animali da stalla e da cortile che ivi vengono allevati -:

quando, per quali ragioni ed in forza di quali provvedimenti è stata disposta la chiusura della casa di reclusione di Is Arenas;

dove sia stato deciso di trasferire le persone detenute per la gran parte nati e residenti in Sardegna, posto che tutti gli altri istituti sardi hanno gravissimi problemi di sovraffollamento;

dove verrà trasferita la scuola di equitazione della Polizia penitenziaria e tutto il personale addetto alla casa di reclusione;

se la chiusura della casa di reclusione di Is Arenas sia stata decisa in esito alle indicazioni fornite dal signor Giuseppe Magni, già chiamato dal Ministro a svolgere l’alto ufficio di consulente per l’edilizia penitenziaria ed ora cessato dall’incarico per cause dipendenti dalla Corte dei conti e dalla Procura della Repubblica di Roma;

per quali ragioni non è stato disposto il trasferimento della proprietà del compendio immobiliare alla regione Sardegna, secondo quanto prevede l’articolo 14 dello Statuto regionale.

 

Marone, Ranieri, Siniscalchi, Roberto Barbieri e Putrella - Seduta del 27 luglio 2005

 

Per sapere - premesso che:

gli operatori sociali della Comunità pubblica per minori di Nisida-Napoli da sette mesi non ricevono lo stipendio, in quanto mancano i fondi per il pagamento del personale e per la gestione e l’attuazione dei programmi a favore dei minori ospiti;

il Ministro Castelli, rispondendo all’interrogazione parlamentare del 13 aprile scorso sulla difficile situazione che si era creata a Nisida, aveva rassicurato gli operatori sociali dicendo che i fondi sarebbero stati inviati nel più breve tempo possibile;

malgrado le rassicurazioni del Ministro a tutt’oggi i finanziamenti per l’anno 2005 non sono arrivati, ed il Centro Giustizia Minorile di Napoli ha chiesto alla Cooperativa sociale "Il Quadrifoglio" - Ente non profit che gestisce il mantenimento della Comunità pubblica - la prosecuzione del servizio e l’anticipazione dei fondi necessari per il mantenimento della Struttura pubblica, comprese le utenze di gas e di luce ed il vitto per i minori, considerate dal Ministero della Giustizia "spese obbligatorie": è sorto un elemento nuovo dunque dal punto di vista istituzionale, oggi lo Stato chiede ai privati di pagare le bollette per le strutture pubbliche;

la Comunità di Nisida ha accolto in questi anni oltre quattrocento ragazzi;

l’inserimento di questi giovani nel mondo del lavoro - una volta completato il percorso comunitario caratterizzato dall’impegno scolastico e dalla formazione-lavoro - è avvenuto anche se in maniera precaria, per il 70 per cento di essi, che è tornato ad una vita normale: non segnata dalla triste esperienza del carcere;

secondo l’interrogante è paradossale che una Comunità di accoglienza per minori rischi la chiusura proprio a Nisida che è stata sempre al centro dei progetti sperimentali a favori dei minori, dove è nato il Centro Studi Europeo per la devianza minorile;

la condizione di disagio professionale e lavorativo riguarda anche tanti altri operatori sociali impegnati in strutture che lavorano con il Dipartimento di giustizia minorile nel resto dell’Italia -:

in quali tempi certi e rapidi il Ministero intenda procedere al trasferimento dei fondi per il regolare funzionamento della struttura.

 

Nardini - Seduta del 27 luglio 2005

 

Per sapere - premesso che:

sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 quarta serie speciale del 13 dicembre 2002 veniva pubblicato il bando di concorso pubblico (P.D.G. 8 novembre 2002) per la copertura di 443 posti di Ufficiale Giudiziario (area funzionale C, posizione economica C 1);

la copertura dei 443 posti di Ufficiale Giudiziario si riteneva necessaria da parte dell’Amministrazione Giudiziaria a fronte della mancanza della suddetta figura professionale negli uffici di notificazione ed esecuzione protesti nelle sedi decentrate in ambito distrettuale ed interdistrettuale;

in data 25 e 26 settembre 2003 si svolgeva nei rispettivi distretti la prova scritta dell’anzidetto concorso, nel caso de quo - distretto delle Corti di Appello di Bari, di Lecce di Taranto e di Potenza - la prova scritta si svolgeva a Bari;

in data 29 marzo 2004 la Commissione esaminatrice del Concorso distrettuale per Ufficiale Giudiziario - posizione economica C 1 - indetto con P.D.G. dell’8 novembre 2002 per i distretti di Bari, di Lecce, di Taranto e di Potenza, iniziava l’esame di colloquio dei candidati che avevano superato la prova scritta del concorso così come previsto dall’articolo 7 del bando;

in data 6 ottobre 2004, terminata la prova orale, la Commissione esaminatrice stilava la graduatoria generale di merito che veniva pubblicata in data 30 novembre 2004 sul Bollettino Ufficiale n. 22 del Ministero della Giustizia;

con decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2003 (registrato alla Corte dei Conti il 22 agosto 2003) si dava seguito all’assunzione di 94 unità per l’anno 2003;

considerate le esigenze di servizio determinate dalla rilevante mancanza degli organici degli Uffici Giudiziari, in particolar modo dei distretti del Nord Italia, con decreto del Presidente della Repubblica del 25 agosto 2004 (registrato alla Corte dei Conti il 16 settembre 2004), si procedeva all’assunzione di 154 unità per l’anno 2004;

le assunzioni sono state complessivamente di 248 unità, tutte ricadenti nei distretti del Nord Italia;

in data 15 luglio 2004 veniva stipulata una Convenzione tra il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia, su delega del Ministro, e le Poste Italiane S.p.A.; la Convenzione aveva ed ha ad oggetto la gestione integrata degli esiti delle notificazioni a mezzo del servizio degli atti giudiziaria sia in materia civile e sia in materia penale;

la Convenzione prevede un costo medio al destinatario della raccomandata dell’atto giudiziario di circa euro 10. Tale importo medio risulta sensibilmente maggiore rispetto ai rimborsi attualmente disposti in favore degli ufficiali giudiziari che variano da euro 0,33 a euro 1,20 (in materia penale). Pertanto, lo Stato dovrebbe pagare alle Poste, per ogni destinatario di una notifica a mezzo raccomandata, la somma di circa 10 euro;

oltre ai 443 vincitori del suddetto concorso sono risultati idonei 817 unità su 2.289 unità previsti dalla pianta organica;

da ultimo, la Corte di Cassazione ha più volte espresso in sede di giurisprudenza la nullità degli atti giudiziari notificati a mezzo di raccomandata -:

quali siano stati i criteri adottati dall’Amministrazione Giudiziaria per ciò che attiene la ripartizione delle 248 unità in ambito distrettuale, unità quest’ultime tutte assegnate ai distretti del Nord Italia;

se non si ritenga urgente e necessario procedere all’assunzione delle 817 unità considerate idonee, ma non assunte, dall’Amministrazione Giudiziaria;

se il Ministero della Giustizia intenda revocare la convenzione stipulata con le Poste Italiane S.p.A., dato che la convenzione citata in premessa arreca un serio pregiudizio lavorativo a coloro che sono risultati idonei (817 unità) a ricoprire l’incarico di ufficiale giudiziario e, anche a fronte delle diverse sentenze della Corte di Cassazione che ha dichiarato nulli gli atti giudiziari notificati a mezzo di raccomandata.

 

Maura Cossutta - Seduta del 27 luglio 2005

 

Per sapere - premesso che:

la popolazione detenuta femminile in Italia oscilla, da sempre, tra il 4 per cento e il 5 per cento del totale, non superando mai questa soglia;

le donne detenute in Italia si trovano allocate in sette istituti femminili (Trani, Pozzuoli, Rebibbia, Perugia, Empoli, Genova, Venezia) e in 62 sezioni all’interno di carceri maschili;

circa 70 bambini al di sotto dei tre anni di età si trovano in carcere con le loro madri, tanto in prigioni interamente femminili quanto in sezioni ospitate all’interno di prigioni maschili;

le donne detenute devono in media scontare pene di lunghezza molto inferiore a quelle degli uomini, la maggior parte non superando i cinque anni;

l’Ordinamento Penitenziario prevede una serie di strutture specifiche per le carceri e per le sezioni femminili, come ad esempio gli asili nido là dove l’istituto o la sezione ospiti gestanti o madri con bambini;

l’associazione Antigone ha reso noti, attraverso una pubblicazione e alcuni seminari, i risultati di una ricerca transnazionale cui l’associazione stessa ha preso parte sul reinserimento socio-lavorativo delle donne ex-detenute, dalla quale emergono i seguenti punti:

a) nonostante l’esiguo numero di donne detenute in Italia e negli altri paesi europei, la maggior parte dei problemi che esse si trovano ad affrontare durante la detenzione e al momento del loro reingresso in società è diretta conseguenza del sovraffollamento di cui soffrono i sistemi penitenziari europei, sovraffollamento determinato in massima parte dalle presenze maschili e tuttavia subìto anche dalle donne medesime a causa della gestione amministrativa unitaria di prigioni e sezioni maschili e femminili;

b) le donne detenute ed ex detenute presentano problematiche peculiari legate alla loro condizione di genere - prime fra tutte, ma non unicamente, quelle sanitarie e quelle legate alla maternità - per far fronte alle quali si rivelano inadeguati gli strumenti utilizzati per gli uomini;

c) la frammentazione della popolazione detenuta femminile, ospitata spesso in piccole sezioni all’interno di prigioni maschili (in molte delle quali si trovano non più di due o tre detenute), determina una tendenza a trascurare tali sezioni, destinando alla detenzione maschile la quasi totalità delle risorse economiche e umane; tale problema non si risolve eliminando le sezioni femminili all’interno degli istituti maschili e contenendo l’intera popolazione detenuta femminile nelle poche prigioni interamente destinate a essa, in quanto così facendo si costringerebbe la maggior parte delle donne a scontare la pena lontano dal luogo di residenza del proprio nucleo familiare -:

se non ritenga necessario istituire un apposito Ufficio del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria che si occupi specificamente del trattamento delle donne detenute.

 

Realacci e Russo Spena - Seduta del 27 luglio 2005

 

Per sapere - premesso che:

il 22 luglio 2005 è stata pubblicata sul settimanale Diario una lettera a firma della signora Donatella Petracchi con la quale evidenziava i notevoli disagi sostenuti, per una visita a propri familiari, dai parenti dei detenuti nel carcere di Poggioreale;

in particolare la lettera evidenziava la difficoltà per arrivare in orario per le visite e i costi da sostenere per quei parenti che non risiedono a Napoli, costi non indifferenti a maggior ragione per persone anziane e non in salute;

la signora Donatella Petracchi è la madre di un detenuto, Adriano Ascoli, in attesa di giudizio, trasferito il 6 luglio 2005 dal carcere di Don Bosco di Pisa a quello di Poggioreale malgrado il nullaosta del Pubblico Ministero e il Gip della Procura di Roma alla sua permanenza nel carcere di Pisa;

appena arrestato il 6 giugno 2005, Adriano Ascoli aveva intrapreso lo sciopero della fame per evitare di essere allontanato dalla sua città e dalla sua famiglia chiedendo di non essere trasferito in un carcere di massima sicurezza. Lo sciopero era terminato al decimo giorno, quando era arrivato il nullaosta dei PM e del GIP della Procura di Roma alla sua permanenza a Pisa;

Adriano Ascoli è rimasto al carcere Don Bosco fino al 6 luglio in regime di isolamento (Elevato Indice di Sorveglianza, Eiv). Il 6 luglio è stato trasferito a Napoli, al carcere di Poggioreale. Poggioreale non è un carcere speciale, anche lì l’indice Eiv comporta isolamento;

Adriano Ascoli è ristretto nel padiglione Venezia, dove il trattamento subito corrisponde ad un indice di pericolosità più alto del suo Eiv. In concreto significa stare isolati in cella tutto il giorno, a parte l’aria, che è limitata. Il cortile è all’incirca 10 x 11 metri, con muri alti, ed il compagno di aria è oculatamente scelto dalla amministrazione del carcere;

la situazione di Adriano Ascoli è solo l’ultimo caso di numerose altre situazioni simili dove una decisione, anche se legalmente legittima, può incidere e cambiare la vita di un detenuto, può rendere difficile e stremante anche un colloquio con i genitori, con il coniuge, con i figli;

inoltre una decisone di questo genere può rendere la detenzione una esperienza capace di pregiudicare gravemente il futuro -:

se non intenda predisporre, per il caso di Adriano Ascoli e per tutti quei casi simili a quello sopra descritto, un piano operativo per verificare la possibilità di mantenere il più possibile i detenuti vicino ai propri affetti familiari e garantire condizioni di detenzione effettivamente commisurate alle reali esigenze delle indagini in corso e non inutilmente e incomprensibilmente punitive.

 

Lussana e Luciano Dussin - Seduta del 26 luglio 2005

 

Per sapere - premesso che:

il giorno 19 luglio 2005 si è verificato ad Abano Terme, in provincia di Padova, un ennesimo sconcertante episodio di inaudita criminalità e violenza: un assalto ad una gioielleria compiuto da quattro giostrai rapinatori ha provocato la morte del titolare del negozio, Gianfranco Piras, freddato da un colpo d’arma da fuoco al torace, e di Emanuele Crovi, pluripregiudicato, già condannato in passato per rapina ai danni di inermi cittadini, colpito a sua volta dal negoziante in un disperato tentativo di difesa e morto dopo essere stato abbandonato dai complici, attualmente ricercati;

i quotidiani del Veneto stanno dando ampio risalto all’incredibile vicenda che viene seguita con evidente grande preoccupazione dalla cittadinanza dopo che si è appreso che l’assalitore deceduto era già detenuto e uscito solo quattro giorni prima dal carcere, nonostante i numerosi pesanti precedenti penali alle spalle per crimini analoghi;

il provvedimento di scarcerazione è stato firmato dal Procuratore capo di Treviso sulla base dell’istanza di sospensione dell’esecuzione della pena avanzata dallo stesso malvivente ai sensi della legge "Gozzini" n. 309/90, che offre la possibilità ai detenuti tossicodipendenti condannati a pena inferiore ai quattro anni e che dichiarino di volersi disintossicare, di chiedere l’affidamento in prova ai servizi sociali in luogo della detenzione;

nel caso in esame lascia a dir poco perplessi che un magistrato abbia ritenuto di poter firmare un provvedimento di scarcerazione di un detenuto risultante dagli atti sicuramente delinquente abituale e socialmente pericoloso, nonostante il Tribunale di Venezia pochi mesi prima avesse rigettato la medesima istanza di scarcerazione presentata dall’avvocato del criminale Covri, e che un medico del servizio tossicodipendenze abbia con tale soggetto concordato il programma di recupero valutando come convincente e sostenibili le sue caratteristiche, pur essendo noto che in passato lo stesso giostraio "imbrogliò" giudici e comunità di recupero con gli stessi sistemi, salvo poi leggere sui giornali che la responsabile del Sert sarebbe pronta a riconfermare le stesse decisioni perché non prevedibile l’imbroglio in anticipo;

secondo gli interroganti, fatti di questo tipo non fanno che alimentare un sempre crescente allarme sociale ed un giustificato senso di impotenza e di sfiducia nei confronti della giustizia e delle istituzioni chiamate a garanzia dei valori e della sicurezza dei cittadini, anche perché i responsabili di questi procedimenti sono sempre pronti a scaricare le loro responsabilità verso il Parlamento e le sue leggi buoniste, ignorando tutti gli accorgimenti che le stesse leggi prevedono per non concedere liberta di crimine a chi è soggetto pericoloso per la società -:

se non ritenga di esercitare i poteri ispettivi di competenza in relazione al caso segnalato, in vista - qualora ne ricorrano i presupposti - della eventuale promozione di un’azione disciplinare.

 

Fanfani e Molinari - Seduta del 26 luglio 2005

 

Per conoscere - premesso che:

i tre istituti penitenziari di Basilicata di Potenza, Matera e Melfi ospitano complessivamente 458 detenuti;

nel dettaglio presso l’Istituto penitenziario di Potenza sono ospitati 214 detenuti, presso l’istituto di Matera sono ospitati 28 detenuti perché in fase di ristrutturazione e 216 sono i detenuti ospitati nella casa circondariale di Melfi;

allo stato attuale vi è solo un solo Direttore che dirige contemporaneamente gli Istituti di Melfi e Matera, mentre il Carcere di Potenza è diretto da un Direttore in Missione che proviene due volte alla settimana da Taranto;

nel caso in cui il direttore del carcere di Potenza dovesse andare in ferie come da suo diritto non si comprende chi avrà la responsabilità di gestire la struttura penitenziaria del capoluogo di Regione;

vi è problema anche per quanto riguarda il bassissimo numero di educatori, solo 4, presenti negli istituti lucani -:

quali iniziative intenda adottare il Governo in merito agli istituti penitenziari presenti in Basilicata, per assicurare la stabile presenza di un direttore presso la Casa Circondariale di Potenza, nonché per rafforzare gli organici degli educatori.

 

Giuseppe Gianni - Seduta del 26 luglio 2005

 

Per sapere - premesso che:

secondo una indagine pubblicata dal quotidiano la Repubblica del 19 luglio scorso, riguardante la situazione delle carceri italiane, il tasso di suicidi tra la popolazione detenuta sarebbe diciotto volte più alta di quella della popolazione libera, in pratica ci sarebbe un suicidio ogni cinque giorni;

il 40 per cento delle persone che si tolgono la vita è costituito da detenuti che sono ancora in attesa del processo di primo grado;

non esiste una relazione fra durata della pena e decisione di suicidarsi, anzi i più a rischio sono i detenuti più giovani, coloro che entrano nel penitenziario per la prima volta, sprovvisti di codici di comportamento, regole e senza dimestichezza delle gerarchie dominanti;

il 20 per cento dei suicidi avviene tra il 1o ed il 7o giorno dall’ingresso nel carcere, il 50 per cento nei primi sei mesi;

tra i metodi più comunemente impiegati dai suicidi si segnala l’impiccagione, l’asfissia provocata da un sacchetto di plastica o l’avvelenamento per inalazione di gas contenuto nelle bombolette dei fornelletti;

accanto ai suicidi vi sono, inoltre, i detenuti che muoiono per malattie (in media uno ogni 350 all’anno), se si tiene in conto che il 10 per cento dei detenuti nelle carceri italiane è sieropositivo, il 12 per cento ha l’epatite B o C e che un detenuto su tre era o è tossicodipendente;

molti sono i casi, infatti, di carcerati-tossicodipendenti morti a seguito di crisi di astinenza e non sono rari i casi di epidemie o di decessi per una scarsa assistenza -:

quali iniziative intenda adottare l’amministrazione penitenziaria per far fronte a questa emergenza sanitaria delle carceri italiane.

 

 

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