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Statuto dell'Associazione "Carcere e Territorio di Brescia"
Art. 1
Art. 2
L'Associazione ha lo scopo di:
Art. 3
Sono soci dell'associazione i fondatori, le persone fisiche e le persone
giuridiche, pubbliche e private nonché le associazioni che intendono contribuire al
raggiungimento degli scopi associativi suddetti. Il consiglio direttivo decide sulle
domande di ammissione a socio che dovranno essere formulate per iscritto.
Art. 4
La qualità di socio si perde per la morte della persona fisica o per recesso - che è consentito in ogni momento, deve essere comunicato al Presidente per lettera raccomandata a.r. e ha effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della stessa.
Art. 5
Sono organi dell'Associazione:L'assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente nonché il Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 6
L'assemblea è composta da tutti i soci; si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, in via ordinaria, per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; è inoltre convocata dal Consiglio Direttivo per deliberare su oggetti attinenti alla gestione associativa ogni qual volta il Consiglio lo ritenga opportuno e ogni qual volta lo richieda - con indicazione degli argomenti da trattare almeno un quinto degli associati. Allo scadere di ogni trienni l'assemblea ordinaria procede anche alla nomina del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti. E' inoltre competenza dell'assemblea ogni deliberazione modificativa di questo statuto.
Art. 7
L'assemblea è convocata dal presidente con lettera contenente l'ordine
del giorno, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, al
domicilio dei soci. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando
siano presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione,
che dovrà seguire di almeno un'ora la prima, l'assemblea è regolarmente costituita
qualunque sia il numero degli intervenuti.
Art. 8
Il consiglio direttivo è composto da (9) nove membri eletti
dall'assemblea per un triennio.
Art. 9
E' compito del consiglio direttivo attuare, traducendole in termini
operativi, le linee programmatiche definite dall'assemblea. Il consiglio gestisce ogni
attività dell'associazione, ne cura l'amministrazione e predispone i bilanci annuali.
Elegge tra i propri componenti il presidente e - se lo ritiene opportuno - un vice
presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, elegge inoltre un
segretario - tesoriere con i compiti di verbalizzazione e di conservazione dei documenti e
di custodia del fondo associativo.
Art. 10
Al consiglio spetta l'amministrazione del fondo associativo.
Art. 11
Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogniqualvolta egli ne
ravvisa la necessità o quando lo richiedano - con indicazione degli oggetti su cui
deliberare - almeno tre dei suoi componenti, mediante domanda scritta contenente l'ordine
del giorno.
Art. 12
Il presidente, eletto dal consiglio direttivo, rappresenta l'associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Qualora - per assenza o impedimento - egli sia sostituito dal vice presidente, la firma di quest'ultimo fa di per sé prova di fronte ai terzi della sussistenza di tale assenza o impedimento.
Art. 13
Il fondo associativo è costituito dai proventi eventuali derivanti da iniziative esterne dell'associazione e da contributi elargiti dall'associazione stessa, a qualunque titolo, da associati, da enti pubblici e da privati.
Art. 14
Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione
dell'associazione. Esso è composto da tre membri effettivi scelti dall'assemblea fra i
tecnici del settore, anche non associati. I revisori durano in carica 3 anni e sono
rieleggibili. Essi accompagnano con una propria relazione, presentata all'assemblea, i
bilanci annuali.
Art. 15
L'associazione, per il conseguimento dei propri fini sociali, può anche assumere personale dipendente anche a tempo parziale e stipulare contratti libero professionali, oltre che avvalersi dell'opera gratuita dei soci.
Art. 16
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, che dispone anche la devoluzione del fondo associativo residuo ad altre associazioni o enti senza finalità di lucro il cui scopo sia il più possibile affine o connesso a quello dell'associazione sciolta.
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