"Carcere e territorio"

 

Statuto dell'Associazione "Carcere e Territorio di Brescia"

 

Art. 1

 

  1. E' costituita l'associazione "Carcere e Territorio di Brescia", associazione regolata, per quanto non previsto da questo statuto, dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e dalle Leggi nazionali e regionali sul volontariato.

  2. L'Associazione ha sede in Brescia, in via Martinengo da Barco, 4, non ha scopo di lucro e durerà a tempo indeterminato.

 

Art. 2

 

L'Associazione ha lo scopo di:

  1. Promuovere, sostenere e gestire attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica rispetto alle tematiche della giustizia penale e delle pene, della vita interna del carcere e del suo rapporto col territorio in conformità ai principi costituzionali ed alle leggi;

  2. Promuovere e coordinare intese interistituzionali, accordi e collaborazioni sulle problematiche carcerarie tra l'amministrazione penitenziaria, la magistratura, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le forze politiche, le organizzazioni del privato sociale e del volontariato;

  3. Promuovere e realizzare iniziative che favoriscano:

  1. L'assistenza socio-sanitaria e la cura della salute fisica e psichica, in particolar modo dei detenuti tossicodipendenti, alcooldipendenti, ammalati e, in considerazione anche delle specifiche esigenze psicologiche e di comunicazione, per i detenuti extracomunitari:

  2. L'organizzazione di attività sportive, ricreative, formative, culturali, scolastiche e lavorative all'interno del carcere;

  3. L'organizzazione di percorsi di formazione professionale e di progetti sperimentali finalizzati all'inserimento lavorativo dei detenuti;

  4. La diffusione ed il potenziamento delle misure alternative alla detenzione;

  5. Il reinserimento sociale del detenuto al termine della pena;

  6. La piena attuazione della legge di riforma della polizia penitenziaria;

  7. La formazione e l'aggiornamento degli operatori volontari

  1. L'associazione aderisce al coordinamento carcere e territorio che ha sede a Milano

  2. L'associazione si ispira ai principi del volontariato, sanciti nelle leggi nazionali e regionali.

 

Art. 3

 

Sono soci dell'associazione i fondatori, le persone fisiche e le persone giuridiche, pubbliche e private nonché le associazioni che intendono contribuire al raggiungimento degli scopi associativi suddetti. Il consiglio direttivo decide sulle domande di ammissione a socio che dovranno essere formulate per iscritto.
Le domande dovranno contenere l'espressa dichiarazione di accettazione di questo statuto e l'indicazione del rappresentante dell'organizzazione in seno all'associazione. In caso di rigetto della domanda, la decisione dovrà essere motivata onde consentire il ricorso alla magistratura.

 

Art. 4

 

La qualità di socio si perde per la morte della persona fisica o per recesso - che è consentito in ogni momento, deve essere comunicato al Presidente per lettera raccomandata a.r. e ha effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della stessa.

 

Art. 5

 

Sono organi dell'Associazione:L'assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente nonché il Collegio dei Revisori dei Conti

 

Art. 6

 

L'assemblea è composta da tutti i soci; si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, in via ordinaria, per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; è inoltre convocata dal Consiglio Direttivo per deliberare su oggetti attinenti alla gestione associativa ogni qual volta il Consiglio lo ritenga opportuno e ogni qual volta lo richieda - con indicazione degli argomenti da trattare almeno un quinto degli associati. Allo scadere di ogni trienni l'assemblea ordinaria procede anche alla nomina del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti. E' inoltre competenza dell'assemblea ogni deliberazione modificativa di questo statuto.

 

Art. 7

 

L'assemblea è convocata dal presidente con lettera contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, al domicilio dei soci. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà seguire di almeno un'ora la prima, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
L'assemblea delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti, tranne che si tratti di modificare lo statuto: in questo caso sarà necessario il voto dei due terzi degli associati intervenuti all'assemblea.
Il voto può essere espresso a mezzo di altro associato, delegato per iscritto; ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe

 

Art. 8

 

Il consiglio direttivo è composto da (9) nove membri eletti dall'assemblea per un triennio.
I membri sono rieleggibili
Può attribuire a singoli associati, a gruppi di associato o a persone estranee all'associazione, compiti determinanti in relazione a singole iniziative.
Non è previsto alcun compenso per i componenti del consiglio direttivo e le eventuali prestazioni dei soci sono assolutamente gratuite.

 

Art. 9

 

E' compito del consiglio direttivo attuare, traducendole in termini operativi, le linee programmatiche definite dall'assemblea. Il consiglio gestisce ogni attività dell'associazione, ne cura l'amministrazione e predispone i bilanci annuali. Elegge tra i propri componenti il presidente e - se lo ritiene opportuno - un vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, elegge inoltre un segretario - tesoriere con i compiti di verbalizzazione e di conservazione dei documenti e di custodia del fondo associativo.
Il consiglio delibera inoltre motivatamente sull'ammissione e sull'esclusione dei soci, a maggioranza assoluta dei propri componenti.

 

Art. 10

 

Al consiglio spetta l'amministrazione del fondo associativo.

 

Art. 11

 

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogniqualvolta egli ne ravvisa la necessità o quando lo richiedano - con indicazione degli oggetti su cui deliberare - almeno tre dei suoi componenti, mediante domanda scritta contenente l'ordine del giorno.
Le adunanze del consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.

 

Art. 12

 

Il presidente, eletto dal consiglio direttivo, rappresenta l'associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Qualora - per assenza o impedimento - egli sia sostituito dal vice presidente, la firma di quest'ultimo fa di per sé prova di fronte ai terzi della sussistenza di tale assenza o impedimento.

 

Art. 13

 

Il fondo associativo è costituito dai proventi eventuali derivanti da iniziative esterne dell'associazione e da contributi elargiti dall'associazione stessa, a qualunque titolo, da associati, da enti pubblici e da privati.

 

Art. 14

 

Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione dell'associazione. Esso è composto da tre membri effettivi scelti dall'assemblea fra i tecnici del settore, anche non associati. I revisori durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Essi accompagnano con una propria relazione, presentata all'assemblea, i bilanci annuali.
Non è previsto alcun compenso per i componenti del collegio dei revisori.

 

Art. 15

 

L'associazione, per il conseguimento dei propri fini sociali, può anche assumere personale dipendente anche a tempo parziale e stipulare contratti libero professionali, oltre che avvalersi dell'opera gratuita dei soci.

 

Art. 16

 

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, che dispone anche la devoluzione del fondo associativo residuo ad altre associazioni o enti senza finalità di lucro il cui scopo sia il più possibile affine o connesso a quello dell'associazione sciolta.

 

 

 

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