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Statuto del Coordinamento Regionale Associazioni Volontariato Conferenza Regionale Volontariato giustizia del Veneto
Articolo 1 Denominazione – Adesione
È costituito a Verona, con sede presso L’associazione La Fraternità, attualmente in Via Antonio Provolo, n° 28, l'organismo di coordinamento regionale denominato "Coordinamento della Regione Veneto delle Associazioni di Volontariato in ambito della Giustizia". In
caso di eventuale cambio di sede, da delibera a norma di legge, la nuova sede
dovrà comunque essere stabilita entro i confini della Regione Veneto. Il
Coordinamento ha durata illimitata.
Articolo 2 Invitati permanenti
Articolo 3 Finalità
La Confederazione è apartitica, aconfessionale ed interetnica, non persegue fini di lucro né direttamente né indirettamente ed impronta la propria azione al pieno rispetto e valorizzazione della persona in tutti i suoi aspetti e allo spirito di solidarietà.
Ferma restando l’autonomia delle singole associazioni, sia nell’organizzarsi che nel perseguire le rispettive finalità, la Confederazione:
Articolo 4 Organi
I suoi organi sono:
Articolo 5 Assemblea ordinaria
L’assemblea è costituita dai legali rappresentanti delle associazioni aderenti o dai loro delegati. Si riunisce almeno una volta all’anno (presso la sede sociale o in altro luogo comunicato nell’avviso di convocazione), e delibera sulle linee generali dell’attività su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/3 delle associazioni aderenti. L’assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dall’istanza e l’invito, che può essere anche per telefax e/o mezzi similari, deve essere inviato almeno quindici giorni prima dell’adunanza e contenere l’indicazione della sede e l’ordine del giorno. È valida in prima convocazione se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto, presenti in proprio o per delega scritta conferita ad altro avente diritto, e in seconda convocazione, anche nello stesso giorno ad almeno un ora di tempo dopo la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun partecipante non può presentare più di una delega. Essa:
Articolo 6 Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria per modifiche statutarie e/o per lo scioglimento del Coordinamento è valida con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Articolo 7 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un membro per ogni associazione iscritta e dura in carica per un triennio, e i suoi membri. Esso è rappresentativo sia dei settori di attività sia delle aree territoriali regionali. Esso elegge al proprio interno il Presidente, il Vice presidente e il tesoriere. Il Presidente è il rappresentante legale del Coordinamento, può delegare parte dei suoi compiti al Vicepresidente, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo. Al Consiglio Direttivo sono demandati tutti i poteri – doveri, per la formazione dei bilanci preventivo e consuntivo, con i criteri di oculata prudenza, e da essere quindi sottoposti all’approvazione dell’Assemblea.
Articolo 8 Presidente
Il Presidente, che è anche presidente del Consiglio Direttivo, viene eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei voti, in caso di vacanza le funzioni di presidente sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto più voti. Rappresenta
legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca le
riunioni dell'assemblea e del consiglio e ne garantisce l'esecuzione delle
deliberazioni. Sovrintende alla Direzione e Amministrazione e in caso di
necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio
direttivo sottoponendoli a ratifica della prima riunione successiva.
Articolo 9 Il tesoriere
L’Assemblea elegge il tesoriere, individuato per la sua competenza tra i soci e/o non soci delle Associazioni costituenti il Coordinamento. Il Tesoriere collabora fattivamente col Consiglio Direttivo nel predisporre i progetti di bilancio e nel redigere il bilancio e l’inventario consuntivo annuale. Tiene i registri e cura la contabilità. Il tesoriere vigila sulla corretta amministrazione del Consiglio Direttivo ed esprime il proprio parere scritto sulla relazione annuale.
Articolo 10 Gratuità e durata delle cariche
Tutte le cariche sociali sono gratuite, si riconosce il rimborso delle spese documentate se preventivamente autorizzate. La durata delle cariche sociali è di tre anni.
Articolo 11 Risorse economiche
Il coordinamento trae le proprie risorse economiche, per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività, da: quota sociale degli organismi aderenti, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti, redditi derivanti da beni mobili o immobili che fossero pervenuti al Coordinamento.
Articolo 12 Quota sociale
La quota associativa a carico delle associazioni aderenti è fissata dal Consiglio Direttivo. Ha carattere annuale e no può essere restituita in caso di recesso.
Articolo 13 Esercizio sociale
L’Esercizio sociale coincide con l’anno solare; L’Assemblea approva i bilanci, lo stato patrimoniale e l’inventario non più tardi di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Articolo 14 Norma di rinvio
Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme consuetudinarie e di legge.
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