Circolari Dap su area educativa

 

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria

Circolari area educativa e volontariato

 

Le Aree educative degli Istituti

La collaborazione del volontariato e della comunità

Gli Uffici del Trattamento intramurale dei Provveditorati

Indicazioni per la formulazione del progetto pedagogico

L’Area educativa: il documento di sintesi ed il patto trattamentale

Scheda di presentazione del soggetto in osservazione

Scheda “Patto trattamentale”

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria

Direzione Generale dei detenuti e del trattamento

Ufficio IV  “Osservazione e trattamento intramurale

 

 

Ai Sigg. Direttori Generali

Al Sig. Direttore dell’Ufficio Studi, Ricerche, Legislazione e Rapporti Internazionali

Al Sig. Direttore dell’Ufficio per l’attività Ispettiva e del Controllo

Al Sig. Direttore dell’Ufficio del Contenzioso

All’Ufficio per le Relazioni Sindacali e per le Relazioni con il Pubblico

Al Sig. Direttore dell’Ufficio per l’attività di coordinamento, consulenza e supporto per i rapporti con le Regioni, gli Enti Locali ed il Terzo Settore

Al Sig. Direttore dell’Ufficio per lo sviluppo e la gestione del Sistema Informativo Automatizzato

Al Sig. Dirigente Responsabile del Gruppo Operativo Mobile

Al Sig. Direttore dell’Ufficio per il Coordinamento delle Traduzioni e dei Piantonamenti

Al Sig. Responsabile del Servizio V.I.S.A.G.

Ai Sigg. Responsabili delle Sezioni della Segreteria Generale

Alla Segreteria di Sicurezza

Al Sig. Economo Cassiere

Al Sig. Economo CED

All’Ente di Assistenza

Alla Cassa delle Ammende

Al Nucleo Permanente Progetti F.S.E.

Al Gruppo Sportivo “Fiamme Azzurre”

Al Sig. Direttore dell’Istituto Superiore di Studi Penitenziari

Ai Sigg. Provveditori Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria

Ai Sigg. Direttori degli Istituti penitenziari per adulti

Ai Sigg. Direttori dei Centri di Servizio Sociale per Adulti

Ai Sigg. Direttori delle Scuole di formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia e del personale dell’Amministrazione Penitenziaria

Al Sig. Direttore del Centro Amministrativo “Giuseppe Altavista”

Ai Sigg. Direttori dei Magazzini Vestiario

 

 

Oggetto: Le Aree educative degli Istituti

 

Dopo circa 10 anni dalla circolare 3337/5787 del 7.2.1992 che istituiva tra le diverse aree quella educativa o del trattamento negli Istituti Penitenziari, si avverte la necessità di fare un bilancio dell’esistente e di procedere alla ridefinizione complessiva della sua organizzazione e del suo funzionamento.

Già nel maggio 2001, con la circolare n. 3554/6004, si è dato in verità un primo impulso al rilancio o alla istituzione delle aree educative, partendo dalla constatazione del fatto che in alcune realtà dette aree non erano ancora state istituite e/o che comunque il loro funzionamento non rispondeva a criteri di efficacia e di efficienza, e che la loro attività si sviluppava su basi raramente legate ad un’ottica progettuale e spesso affidate all’iniziativa estemporanea ed alla professionalità dei singoli educatori.

C’è da notare altresì come le aree educative abbiano subito un processo di costante e progressiva burocratizzazione, con la codificazione di prassi e di attività che attengono a volte più ad un ritualismo che ad un’ottica progettuale, e che smorzano nei fatti l’attenzione al principio fondamentale dell’individualizzazione dell’osservazione e del trattamento, ricercando prioritariamente la certezza dell’adempimento formale.

II recente monitoraggio effettuato con la collaborazione dei Provveditorati (nota DGDT n. 206626-2003 del 13.05.2003), lascia ancora vedere una ampia gamma di realtà diversificate, e a parte alcune situazioni che possono essere considerate quali poli di eccellenza e alcune altre di particolare e grave impasse, le aree educative degli Istituti presentano un generale stato di sofferenza, sia sotto il profilo organizzativo che tecnico professionale.

Le motivazioni alla base di tale situazione sono molteplici e tutte significative.

Preliminarmente va ricordato che in questo decennio sono avvenute profonde modifiche nella realtà penitenziaria, con una rapidità che spesso non ha consentito di adeguare i sistemi organizzativi alle nuove esigenze: la tipologia dei detenuti è mutata ed il numero è giunto a circa 56.000 unità. In particolare – com’è noto – in percentuale sono aumentati considerevolmente i detenuti provenienti dalle fasce più basse della popolazione, le cosiddette nuove povertà, come gli stranieri (il 30% circa del totale), tossicodipendenti, i soggetti con problematiche di tipo psicologico, oltre gli appartenenti alla criminalità organizzata, ristretti in circuiti penitenziari particolari, come i 41/bis, gli A.S., i collaboratori di giustizia, ed i ristretti nelle sezioni “Z”.

A fronte di tali mutamenti in questi anni si è assistito ad una diminuzione e/o mancato incremento delle presenze degli educatori (563 educatori presenti al 31.12.2002) rispetto agli organici di cui al DPCM dell’ottobre 2000 (complessivi 1376 educatori dell’area funzionale C con una carenza quindi di 813 unità). In particolare inoltre se si guarda alla proporzione degli educatori effettivamente presenti oggi in Istituto (474) rispetto ai 55.682 detenuti presenti al 10 settembre 2003, appare evidente come essi siano numericamente del tutto inadeguati.

La necessità di potenziare gli organici dell’area pedagogica è ben presente all’attenzione di questo Dipartimento, e, - malgrado che la legge 27.12.02 n. 289, riferita alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, non consenta alle Pubbliche Amministrazioni di procedere al reclutamento di nuovo personale, troverà però risposta a medio termine nelle procedure di riqualificazione di cui all’art. 15 lett. A) del CCNL che dovrebbe consentire di ricoprire 300 posti di educatore C1.

Nel definire il contesto “area educativa” non si può prescindere dal citare, d’altro canto, come dato di estrema positività, L’incremento delle presenze negli Istituti di operatori degli EE.LL., nonché di privati, e di istituzioni o associazioni pubbliche o private che partecipano all’azione rieducativa ai sensi dell’ art. 17 dell’O.P. e dell’art. 68 del reg. di es., che rilancia l’importanza della partecipazione della comunità esterna all’azione rieducativa, in base ad una programmazione periodica delle iniziative. Al 31.12.2002 risultavano essere stati presenti negli Istituti ben 320 associazioni e cooperative di solidarietà sociale.

Altra presenza sempre più rilevante è quella degli assistenti volontari ex art. 78 dell’O.P. e dell’art. 120 del reg. di es., che svolgono tipologie di attività specificate nei singoli provvedimenti autorizzativi (nel 2003 risultano autorizzati n. 1459 volontari, di cui 1394 per l’ingresso negli Istituti). Molti di essi appartengono oggi ad associazioni di volontariato opportunamente convenzionate.

La presenza inoltre del mondo della cooperazione e delle imprese pubbliche o private, come previsto dall’art. 47 del reg. di es., ha ulteriormente ampliato il numero dei soggetti che – a diverso titolo – collaborano con l’Amministrazione per il buon andamento del trattamento penitenziario (dal 1 luglio 2000 al dicembre 2002 per esempio sono state 41 le imprese e 69 le cooperative che hanno assunto detenuti ex Legge Smuraglia).

Le obiettive difficoltà degli Istituti da un lato e le ritorse esterne che collaborano con gli stessi dall’altro, sono i due riferimenti di cui prendere atto con realismo nel progetto di rilancio del trattamento penitenziario, con la consapevolezza che, perché il funzionamento degli Istituti di Pena possa essere compiutamente in linea con il dettato normativo, deve essere assicurato un corretto adempimento dei compiti attinenti sia il trattamento che la sicurezza, ambedue compiti essenziali dell’Istituzione Penitenziaria, e che quindi non possono per nessuna ragione essere scissi, ma devono convivere ed integrarsi per il raggiungimento del fine istituzionale.

La rivitalizzazione del trattamento passa attraverso la rivitalizzazione delle Aree educative degli Istituti, superando la burocratizzazione cui si accennava, e recuperandone la potenzialità operativa, in linea con le previsioni dell’ordinamento penitenziario, ampiamente confermate dal nuovo regolamento di esecuzione. Vanno fatte a tal proposito alcune altre considerazioni.

Preliminarmente va esplicitato come, nel fare riferimento all’area educativa degli Istituti, si opera il più delle volte una riduzione della sua dimensione operativa ad una sola tra le molteplici attività da essa svolte e precisamente alla riunione formale (solitamente definita équipe), svolta dal gruppo presieduto dal direttore dell’istituto e composta da personale dell’Amministrazione e, secondo le occorrenze, da professionisti ex art. 80 (art. 28 reg. di es.) che, ai sensi dell’art. 29 dello stesso, compila la cosiddetta relazione di sintesi e definisce le ipotesi trattamentali intra o extra murarie.

Si parla sempre più – in altre parole – di équipe anziché di area e quindi di una delle attività che fanno capo all’area, della parte per il tutto. Ora, se obiettivo istituzionale dell’Amministrazione è il trattamento rieducativo di ogni singolo detenuto, in vista della reintegrazione sociale, non si può certamente non convenire sulla complessità delle azioni istituzionali che vengono poste in essere prima, durante e dopo l’osservazione e la definizione di un piano di trattamento individualizzato, azioni cui non viene data generalmente visibilità.

Altra considerazione, già peraltro accennata, riguarda il fatto che le cosiddette “attività trattamentali” che si svolgono all’interno degli istituti (lavoro, istruzione, attività culturali, ricreative e sportive), non sono spesso inserite in un progetto organico dell’Istituto sul trattamento, ma piuttosto sono slegate tra loro e caratterizzate da estemporaneità e connesse alla disponibilità/possibilità di investimento dei singoli operatori istituzionali.

La loro realizzazione avviene, tra l’altro, il più delle volte grazie anche alla proposta del volontariato, o più in generale della Comunità esterna, che viene accolta spesso senza una preventiva verifica dell’effettiva compatibilità e coordinamento di detti investimenti progettuali con altre iniziative, e senza che sia curata la piena integrazione con le attività degli operatori istituzionali, come da artt. 68 e 120 del reg. di es. In mancanza del presupposto di una verifica preventiva e in assenza di un coordinamento fattivo, resta ancor più improbabile o impraticabile una valutazione sui risultati della collaborazione dei soggetti terzi al trattamento, e sui risultati perseguiti o perseguibili da parte dei singoli detenuti.

Si è creata pertanto – in molte realtà – in assenza di un progetto pedagogico dell’Istituto, quasi una sorta di parallelismo tra le attività svolte dalla cd Comunità esterna e l’attività istituzionale dell’area educativa, parallelismo che spesso ha assunto solo il senso di una supplenza alla povertà di risorse e di organico delle aree suddette, anziché di una sinergia costruttiva.

L’ultima considerazione che si vuol esplicitare si riferisce al significato di trattamento, nel convincimento che, smorzatasi l’attenzione per il principio dell’individualizzazione dell’azione rieducativa, molte volte si fa piuttosto soltanto riferimento ad una serie di attività trattamentali rivolte alla popolazione detenuta nel suo insieme, attività che spesso assumono il senso di un “intrattenimento”.

La differenza che passa tra le attività di intrattenimento ed il trattamento individualizzato, è che le prime – di cui non si nega ovviamente la validità e la rilevanza nella difficile gestione della complessità del carcere - servono sostanzialmente a riempire dei tempi altrimenti vuoti, a smorzare le tensioni, a rendere occupato un tempo “inoccupato”, a garantire spazi di socialità, avendo presumibilmente quindi anche una positiva ricaduta di significato sui singoli detenuti.

Il trattamento, cardine fondamentale della riforma penitenziaria del 75, finalizzato alla rieducazione ed alla reintegrazione sociale del reo, presume invece la definizione – previa l’osservazione – di una ipotesi individualizzata il cui presupposto non può che essere l’adesione consapevole e responsabile del condannato.

L’obiettivo della rieducazione, non può prescindere infatti dall’acquisizione da parte del singolo condannato di una volontà di cambiamento, nonché di una coscienza critica sulle condotte antigiuridiche poste in essere, e sulle conseguenze che il reato ha prodotto, e tra queste il danno provocato alla persona offesa.

Parlare di un rilancio del trattamento significa quindi – in linea con la legge – restituire ad ogni singolo detenuto una soggettività all’interno degli istituti penitenziari e più in generale dell’esecuzione della pena, “offrire” loro delle risorse/interventi trattamentali” (art. 1 reg. di es.) rispetto alle quali essi hanno e/o possono trovare – in virtù del lavoro professionale degli operatori penitenziari e nella fattispecie dell’area educativa – una capacità di adesione, di consenso, la volontà di sottoscrivere un “patto trattamentale”, non implicito ma consapevole e dichiarato, di riscrivere una solidarietà necessaria con dei valori socialmente accettabili, di ricostruire il patto di cittadinanza rotto con la commissione del reato.

Al termine di queste considerazioni preliminari che possono essere considerate un bilancio ancorché non esaustivo dell’attività delle aree educative ad oggi, si ritiene di ridefinire con la presente circolare la strutturazione, l’organizzazione e il funzionamento delle aree medesime, dando altresì alcune prime indicazioni metodologiche, nella consapevolezza che già molte delle indicazioni che verranno date sono contenute nelle circolari del 1992 e del 2001, e che in realtà non si tratta che di adempiere al dettato normativo.

In particolare, nel dare le direttive, si ritiene di dover fare riferimento – in un’ottica progettuale rinnovata – a tre diversi livelli e precisamente:

  1. Il livello della pianificazione (Direzione dell’Istituto)

  2. Il livello dell’organizzazione, gestione e del coordinamento operativo (Area educativa)

  3. Il livello operativo del trattamento individualizzato (Educatore – GOT – équipe).

1. Il livello della pianificazione

 

Il primo livello da attualizzare è indubbiamente quello della pianificazione degli interventi e delle attività, compito che attiene alla responsabilità dei Direttori degli Istituti, i quali come recita l’art. 3 del reg. di es. esercitano “…i poteri attinenti alla organizzazione, al coordinamento ed al controllo dello svolgimento delle attività dell’Istituto…; decidono le iniziative idonee ad assicurare lo svolgimento dei programmi negli Istituti, nonché gli interventi all’esterno; impartiscono direttive agli operatori penitenziari, anche non appartenenti all’Amministrazione…”, garantendo – avvalendosi del personale penitenziario – la sicurezza degli Istituti, condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento.

In relazione a ciò i Direttori dovranno definire annualmente un “Progetto pedagogico dell’istituto”, che dovrà contenere l’indicazione delle attività trattamentali da sviluppare ali interno dell’Istituto, i programmi e le progettualità da realizzare con riferimento alla Comunità esterna, in ciò coordinandosi ed integrandosi con il Direttore del Centro di servizio sociale competente, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del reg. di es..

Il Progetto pedagogico, deve contenere l’indicazione delle risorse dell’Istituto (umane e materiali), nonché delle Istituzioni pubbliche o private e, più in generale, della Comunità esterna che collabora al perseguimento degli obiettivi prefissati. Vanno intese altresì come risorse le norme nazionali e regionali cui è possibile fare riferimento nella pianificazione del Progetto medesimo, ed in particolare verrà e curata l’inclusione e lo sviluppo di iniziative a favore dell’utenza penitenziaria, nell’ambito dei Piani di zona, di cui alla Legge 8 novembre 2000, n. 328.

Dovrà inoltre contenere l’indicazione delle iniziative, attività, progettualità che si intendano consolidare o sviluppare per l’anno in questione relativamente ad ogni elemento del trattamento, e tra questi in particolare:

  1. al lavoro ed alla sua organizzazione ed all’attività delle Commissioni per l’impiego di cui all’art . 20 comma 8 dell’ O.P.. Verranno altresì aggiornate/confermate annualmente le “tabelle lavoranti” per l’approvazione del sig. Provveditore, previste dal comma 10 dell’art. 47 reg. di es.. Andrà inoltre indicato lo stato e le prospettive di ampliamento delle convenzioni con imprese pubbliche e private o con le cooperative che gestiscono le lavorazioni suddette, che assumano detenuti dentro l’Istituto o in art. 21, e le iniziative da porre in essere per sensibilizzare il mondo del lavoro ai problemi penitenziari, sia nel senso di produrre un maggior investimento di imprese e cooperative dentro gli Istituti, sia nella prospettiva di ampliare le commesse da parte di imprese pubbliche o private. Si avrà cura di citare altresì quali forme di collaborazione con le autorità competenti sono state avviate per consentire l’assegnazione dei ristretti al lavoro all’esterno, come previsto dall’art. 48 comma 8 del reg. di es..

  2. ai corsi di istruzione siano essi riferiti alla scuola dell’obbligo - e nella fattispecie, al progetto annuale o pluriennale di istruzione definito dalle Commissioni didattiche di cui all’art. 41 comma 6 del reg. di es. - che ai corsi di istruzione secondaria superiore di cui all’art. 43 reg. es. ai corsi di formazione professionale, avendo cura di promuovere modelli operativi di rete con i diversi soggetti istituzionali e non, competenti nella materia. Si avrà riguardo altresì a implementare o consolidare intese con le competenti autorità per consentire ai detenuti di svolgere studi universitari.

  3. alle attività culturali, ricreative e sportive programmate dalla Commissione di cui all’art. 27 o.p., con riferimento alle risorse interne all’Istituto e con la collaborazione della Comunità esterna, siano esse occasioni di intrattenimento della popolazione detenuta nel suo insieme; che iniziative specifiche cui il detenuto può partecipare nell’ambito del piano di trattamento individualizzato. Particolare riguardo verrà dato al rilancio della funzione della biblioteca, nonché a quelle iniziative e progetti che tendano o comunque facilitino – individualmente o in gruppo - la sperimentazione da parte dei detenuti di spazi di “cielità, e l’elaborazione critica del proprio vissuto deviante. Particolare rilievo potranno assumere – quale meta obiettivo rispetto alla rieducazione – le già ampiamente diffuse attività teatrali, musicali, ed.

  4. ai rapporti con la famiglia, il mantenimento o il recupero dei quali assume un imprescindibile valore ai fini della rieducazione e della reintegrazione sociale, e come tale sempre all’attenzione degli operatori nell’ambito dell’osservazione e del trattamento dei singoli detenuti. Per Io sviluppo di una progettualità rinnovata su tale elemento, indispensabile è ovviamente il contributo del Centro di servizio sociale competente. In particolare si curerà la definizione di una progettualità che miri al recupero da parte del detenuto (o di gruppi di detenuti) del ruolo genitoriale, quale elemento fondante di un progetto di cambiamento, mediante una riflessione critica sugli effetti che il reato ha prodotto nell’ambito familiare.

Il Progetto pedagogico dovrà contenere oltre agli aspetti descrittivi e organizzativi, le indicazioni metodologiche e la definizione dei tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. ed il budget necessario sui vari capitoli di bilancio. Andranno altresì esplicitati i tempi e i modi della valutazione sui risultati del progetto medesimo.

La predisposizione dell’ipotesi di Progetto pedagogico verrà curata dal responsabile dell’area educativa, entro il mese di novembre, e sottoposto al Dirigente che, previe intese – per quanto di competenza – con il direttore del Cssa, convocherà entro il successivo mese di dicembre un’apposita conferenza di servizio, per portarlo a conoscenza di tutti i responsabili delle aree dell’istituto, nonché del Direttore del Centro o suo delegato, onde assicurarne la fattibilità sotto i profili di competenza delle altre aree, condivisione che è la premessa fondamentale per la riuscita del Progetto pedagogico stesso.

Il Progetto pedagogico, nella sua stesura definitiva, verrà inviato al Provveditore Regionale.

II Progetto pedagogico verrà altresì portato a conoscenza di tutti i soggetti che – a norma di legge – collaborano con l’Istituzione e le cui iniziative e ipotesi progettuali verranno pertanto valutate, per le necessarie autorizzazioni, in ordine a criteri di congruenza e complementarietà, per una fattiva integrazione delle varie attività nel Progetto medesimo.

Il capo dell’Area educativa è il responsabile della realizzazione del Progetto, ed espleterà pertanto attività di organizzazione, coordinamento e verifica costante dei risultati. Lo stesso riferirà periodicamente al Dirigente sull’andamento dei Progetto, sulle eventuali problematiche, sulla necessità di modifiche in itinere, sull’esigenza di verifiche intermedie con le altre aree, e redigerà una relazione finale valutativa.

I Sigg. Provveditori provvederanno ad acquisire i Progetti pedagogici degli Istituti di competenza e cureranno l’inoltro alla DG detenuti e trattamento, con le opportune valutazioni, entro e non oltre il mese di gennaio di ogni anno.

 

2. Il livello dell’Organizzazione e del Coordinamento operativo dell’Area Educativa

Il Progetto pedagogico dell’istituto è pertanto lo strumento attraverso il quale si definisce il significato di ciascuna attività e progetto che si intende realizzare con riferimento agli elementi del trattamento, definisce altresì quali siano i soggetti istituzionali e non che collaborano al raggiungimento degli obiettivi, quali i livelli di accordo convenzionale, di coordinamento e integrazione operativa tra imprese, cooperative, associazioni, EELL e gli operatori penitenziari appartenenti all’area, quale il ventaglio di risorse ed occasioni trattamentali praticabili nel singolo Istituto con riferimento alla popolazione penitenziaria nel suo insieme e ad ogni singolo detenuto nel percorso individualizzato da definire.

Due sono pertanto le dimensioni di impegno operativo dell’area educativa: quella dello sviluppo delle attività e dei progetti trattamentali e del coordinamento con le risorse della Comunità esterna e quella dell’osservazione e del trattamento individualizzato.

Il Progetto nel suo insieme e la responsabilità organizzativa, gestionale e professionale di entrambi le dimensioni fanno capo al Responsabile dell’area, che agirà con piena autonomia operativa e decisionale, coordinando tutti gli operatori penitenziari assegnati all’Area, nonché tutti i soggetti esterni che collaborano con l’Istituto per il trattamento dei detenuti.

 

2a. Il Personale dell’Area

II Responsabile dell’area è un Educatore C3, le cui specifiche professionali previste dal CCNL sono: elevate conoscenze, capacità ed esperienze consolidate, direzione e controllo di unità organiche con assunzione diretta di responsabilità e risultati, relazioni esterne (vedi declaratoria delle aree del CCNL), caratteristiche ribadite dall’art. 24 del Contratto integrativo di Ministero, che, per la figura professionale dell’Educatore, posizione economica C3, afferma che si tratta di lavoratori che “assumono la direzione del servizio e collaborano direttamente con il dirigente dell’Istituto per la definizione e la realizzazione delle linee di indirizzo e degli obiettivi nel campo del trattamento in materia di esecuzione penale”.

II responsabile dell’area – ai sensi delle ipotesi contrattuali – dirige e coordina settori e strutture di livello non dirigenziale, assume funzioni dirigenziali in assenza del dirigente titolare, con l’autonomia operativa e decisionale che ne consegue.

In ordine alla eventualità che in un istituto vi siano più educatori C3, sarà necessario operare una scelta tra loro, attraverso criteri che siano di assoluta trasparenza.

È da escludere ogni ipotesi di turnazione, ipotesi prevista dalla circolare del 1992 sulle aree, perché – laddove attuata – ha contribuito soltanto allo spezzettamento degli interventi ed alla discontinuità del lavoro dell’area.

Si segnala che tra i criteri di selezione va considerata prioritariamente l’anzianità di servizio nella posizione economica C3, e non quindi genericamente l’anzianità di servizio nell’area funzionale di Educatore. Sono da tenere presenti indicatori quali la credibilità professionale che il C3 gode presso il personale addetto all’area e quella autorevolezza allo stesso riconosciuta, elementi questi indispensabili al funzionamento dell’unità organizzativa.

In presenza di un numero elevato di Educatori C3 nella medesima Area, va comunque parimenti garantito a ciascuno la possibilità di svolgere funzioni adeguate. Sarà in tale caso cura del responsabile dell’area medesima affidare ai colleghi C3, oltre all’osservazione e trattamento dei detenuti, un settore di lavoro (quali i Corsi scolastici e professionali, le attività culturali, ricreative e sportive…), un team di progetto, ogni altro idoneo incarico che essi avranno il potere/dovere di seguire direttamente, assumendone le conseguenti responsabilità.

In assenza di almeno un C3 l’incarico di responsabile verrà ricoperto da un Educatore C2 individuato secondo criteri analoghi a quelli precedentemente descritti.

 

Gli educatori: è imprescindibile che alle aree educative debbano essere assegnati un congruo numero di Educatori C1, C2 e C3. La realtà come emerge dai grafici allegati non è oggi adeguata: la proporzione tra numero di educatori in servizio e detenuti si attesta infatti dal rapporto 1 a 252 del Prap di Milano a quello di 1 a 77 del Prap di Perugia e pertanto non si può che prendere atto del fatto che il divario tra detenuti e operatori del trattamento è stato per molti anni ed è ancor oggi, assolutamente incongruo. Al di là del rapporto meramente numerico andrà ulteriormente curata la valutazione di maggiore o minore complessità della tipologia di Istituto e della tipologia di detenuti presenti in ciascuno di essi, variabili queste di sicura ricaduta sull’operatività dell’area.

 

Gli esperti che prestano la loro attività professionale ex art. 80 dell’O.P., siano essi psicologi e criminologi, rappresentano un’altra risorsa fondamentale contribuendo, secondo le occorrenze, all’osservazione dei detenuti (294 psicologi e 57 criminologi) o espletando i compiti connessi al servizio “nuovi giunti” (90 psicologi e 11 criminologi).

Il numero di detti professionisti è tuttavia contenuto rispetto alle esigenze a motivo – com’è noto – dei limiti del capitolo di spesa competente.

Andrà però in ogni caso particolarmente curata la rivitalizzazione del loro ruolo in ordine alla specifica professionalità di appartenenza di ciascuno, recuperandone le peculiari competenze ed evitando la massificazione degli interventi cui talvolta si è assistito, o il loro impiego generalizzato che rischia di disperdere valide energie.

La recente assunzione in organico di alcuni psicologi, rende possibile sperimentare l’ opportunità, per la maggiore attuale complessità del lavoro delle aree educative con riferimento a particolari target di utenze, di strutturare all’interno dell’Area educativa un settore ad hoc, con riferimento particolare al disagio psicologico e psichico di taluni ristretti e teso comunque a ridurre il rischio di atti auto o etero lesionistici.

L’assegnazione stabile di personale di supporto alle aree, sollecitata dalla circolare del 2001, ha trovato un riscontro positivo – anche se non esaustivo in termini numerici - in circa il 50% degli Istituti, come risulta dal recente monitoraggio. Anche in questo senso di invitano i sigg. Provveditori a sollecitare gli Istituti acché garantiscano un numero congruo di personale amministrativo.

Va citato che in alcuni Istituti sono assegnate unità di polizia penitenziaria all’Area educativa, spesso per assolvere compiti amministrativi. Più raramente risulta che gli operatori di polizia penitenziaria assegnati all’Area svolgono compiti direttamente legati al trattamento individualizzato, mentre più sovente essi garantiscono lo svolgimento delle attività trattamentali in genere, nel senso di accompagnare i detenuti al lavoro, ai corsi scolastici genericamente intesi, all’espletamento dei colloqui da parte dei vari operatori istituzionali.

Detto personale viene però – in molte realtà – impegnato per l’espletamento di altri servizi. In ogni caso la polizia penitenziaria – nell’ambito dell’espletamento dei compiti propri legati al servizio di sicurezza e custodia – garantisce le condizioni per la realizzazione delle finalità del trattamento.

Si invitano pertanto i Sigg. Provveditori a sollecitare le Direzioni degli Istituti a rimuovere gli ostacoli che si frappongono, acché sia data attuazione. alle competenze in materia di trattamento riconosciute dal legislatore alla Polizia penitenziaria, favorendone il coinvolgimento nelle aree educative.

Non si ritiene superfluo infatti sottolineare l’importanza di un rilancio della significatività del ruolo della Polizia penitenziaria nella gestione degli Istituti penitenziari con riferimento non solo all’ordine ed alla disciplina, ma anche all’osservazione ed al trattamento, aspetti inscindibili della vita penitenziaria.

Si citano ai proposito alcuni riferimenti normativi fondamentali quali:

L’art. 5, comma 2 della legge 395/90, che sancisce tra i compiti istituzionali del Corpo di Polizia Penitenziaria quello di partecipare – anche nell’ambito di gruppi di lavoro – alle attività di osservazione e trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati;

L’art. 23 – comma 2, del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, che afferma che “gli appartenenti al ruolo degli ispettori partecipano alle riunioni di gruppo di cui agli art. 28 e 29 del DPR 29 aprile 196 n. 431” oggi DPR 230/ 2000;

L’art. 15 – comma 2, del DPR 15 febbraio 1999, n. 82, che afferma: “Il personale del Corpo di Polizia penitenziaria, nell’espletamento dei propri compiti istituzionali, si uniforma ai principi in materia di trattamento e rieducazione stabiliti dall’Ordinamento Penitenziario e dal relativo Regolamento di esecuzione, operando nei confronti dei detenuti e degli internati con imparzialità e nel rispetto della dignità della persona”,

L’art. 24 – al comma 2, n. 8, del medesimo DPR, che sancisce che detto personale deve “fornire elementi utili per l’attività d’osservazione dei condannati e degli internati anche intervenendo alle riunioni del gruppo di cui agli art. 28 e 29” del reg. di es., ed che al successivo n. 9 recita “deve tener conto, nello svolgimento della propria attività, delle indicazioni contenute nei programmi individualizzati di trattamento rieducativo”;

L’art. 31 – al comma 5, lettera d) dello stesso DPR, che prevede che il Comandante di Reparto “partecipa alle riunioni di cui agli art. 28 e 29 DPR 431/ 76 (ora DPR 230/00), anche utilizzando gli elementi di osservazione raccolti dal personale ai fini di cui ai numeri 8) e 9) del comma 2 dell’art. 24”.

Non si tratta pertanto di definire nuove competenze, bensì di valorizzare la portata del dettato normativo, attualizzandone le previsioni e, nella fattispecie, favorendo e incentivando l’impegno della Polizia penitenziaria in ordine non solo all’espletamento delle attività/iniziative trattamentali, ma anche allo sviluppo di una sempre più attenta competenza nell’ambito dell’osservazione e trattamento dei singoli detenuti, così da fornire al Gruppo di osservazione e trattamento quel contributo di conoscenza di ineliminabile e insostituibile portata che deriva dal quotidiano contatto professionale/colloquio/osservazione con la popolazione ristretta.

Prendendo spunto dalle iniziative già avviate in tal senso in alcune realtà, si ritiene pertanto di sollecitare verso l’integrazione reale e sostanziale della polizia penitenziaria nelle attività ed azioni afferenti alle Aree educative, attivando quel coordinamento ai competenza del Responsabile dell’Area, ed una metodologia di lavoro integrato tra tutti gli operatori afferenti all’Area medesima, mediante anche opportuni corsi di formazione ed aggiornamento.

2b. L’organizzazione ed il coordinamento operativo dell’Area

L’area si struttura su due assi portanti che di fatto si intersecano vicendevolmente e, per la parte amministrativo–burocratica, dispone di una Segreteria:

    a) Il primo asse riguarda la definizione, gestione, coordinamento e verifica del Progetto Pedagogico dell’Istituto, di cui si è già diffusamente parlato.

Responsabile di tali azioni è – come si è detto – il Responsabile dell’Area, che si avvarrà degli altri Educatori e di tutti gli altri operatori penitenziari assegnati all’Area, curando la valorizzazione di ogni professionalità e garantendo i livelli di autonomia connessi alle diverse posizioni, rispondendone direttamente al Dirigente.

AI di fuori delle figure istituzionali propriamente dette, il Responsabile dell’Area ha il compito di coordinare anche tutti gli altri soggetti (singoli o associati) che collaborano al trattamento ex art. 17 e 78 O.P., la Comunità esterna in senso lato. Esso favorirà inoltre l’attuazione di rapporti di rete e di fattiva integrazione con gli altri soggetti istituzionali che gestiscono, per competenza, alcune attività trattamentali, quali, per esempio, gli insegnanti dei corsi scolastici o dei corsi di formazione professionale, e gli operatori delle ASL.

Il Responsabile, oltre a curare le riunioni delle Commissioni previste dalla legge (Commissione attività ricreative, sportive e culturali, Commissioni didattiche, Commissioni per l’impiego...), terrà periodiche riunioni con gli altri operatori penitenziari e non, con l’obiettivo di:

assicurare un flusso di costante comunicazione e la conoscenza tra tutti gli operatori, favorendone l’integrazione e la condivisione di metodi, tecniche e strategie operative;

verificare la validità delle diverse attività trattamentali dell’Istituto;

verificare l’andamento dei progetti avviati con la collaborazione della Comunità esterna, rilevarne i nodi problematici, valutare la congruenza delle azioni poste in essere dagli operatori dell’Area, nonché dalla Comunità esterna, rispetto alla gestione delle attività trattamentali e dei programmi individualizzati di trattamento;

verificare lo stato di attuazione delle convenzioni stipulate con soggetti terzi (imprese e cooperative) in ordine alla definizione/revisione di un metodo di lavoro che consenta l’integrazione dei diversi operatori, ed il raggiungimento di significativi risultati per l’Istituto e per i singoli detenuti;

istituire e coordinare direttamente, o incaricando altri colleghi C3, – ove presenti, – dei team di progetto, per le progettualità più strutturate;

valutare eventuali nuove progettualità non ricomprese nel Progetto pedagogico, anche su proposta della Comunità esterna;

predisporre ipotesi progettuali in riferimento a particolari target di utenti (singoli o gruppi).

Il Responsabile riferirà periodicamente al Dirigente sui nodi problematici individuati, proponendo eventuali soluzioni, nonché la variazione o l’opportunità di interruzione di talune progettualità.

Darà il proprio contributo alla Direzione, congiuntamente con i responsabili dell’Area Sanitaria e l’Area sicurezza, e nell’ambito delle proprie competenze professionali pedagogiche, e in relazione alle responsabilità affidategli, per la gestione di episodi di particolare rilevanza legati alle condizioni psicofisiche dei ristretti.

II Responsabile, infine, sentiti tutti gli altri operatori afferenti all’Area, predisporrà annualmente una relazione consuntiva ed il nuovo Progetto Pedagogico.

    b) Il secondo asse riguarda l’organizzazione e il coordinamento operativo delle attività di osservazione e trattamento individualizzato, che ai sensi dell’art. 28 del reg. di es. “si svolgono sotto la responsabilità del direttore dell’Istituto e sono dal medesimo coordinate”. il Responsabile dell’Area pertanto svolgerà compiti di organizzazione e coordinamento su delega del Dirigente, riferendone costantemente allo stesso. Come da dettato normativo, l’osservazione della personalità è predisposta per tutti i condannati ed internati, fin dall’inizio dell’esecuzione e proseguita nel corso di essa ed è propedeutica alla definizione, e necessari aggiornamenti, del programma di trattamento da attuare secondo criteri di individualizzazione, in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.

Il Responsabile dell’Area provvederà pertanto all’assegnazione dei casi dei soggetti “definitivi” ai colleghi educatori, secondo criteri di distribuzione che tengano conto della tipologia dell’Istituto e della tipologia dei ristretti, così da assicurare carichi di lavoro omogenei.

Curerà altresì l’assegnazione dei casi degli imputati e indagati per quegli interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali.

Verificherà che siano inoltrate al CSSA eventuali richieste dei detenuti di colloquio/intervento di specifica competenza del servizio sociale.

Verrà assicurato dal Responsabile dell’Area la verifica del riscontro in tempi congrui alle richieste della Magistratura di Sorveglianza in ordine alle istanze di benefici presentate da detenuto.

    c) Segreteria dell’Area

Presso l’Area deve essere organizzata una Segreteria, cui sarà adibito il relativo personale, che curerà tutte le incombenze burocratico-amministrative derivanti dall’attività dell’Area stessa. Verrà curato in particolare il collegamento tra Segreteria e Ufficio matricola.

Stante la rilevata eccessiva burocratizzazione e diversificazione delle prassi, si ritiene indispensabile procedere alla semplificazione di alcune azioni amministrative, nonché alla loro omologazione a livello nazionale.

A tal fine è stato recentemente istituito presso questa Direzione Generale un gruppo di lavoro incaricato dell’analisi delle diverse situazioni e alla definizione di un documento, propedeutico alle necessarie indicazioni e disposizioni che verranno successivamente inviate.

 

3. Il livello operativo del trattamento individualizzato

Il trattamento, cardine fondamentale della riforma penitenziaria del 75, finalizzato alla rieducazione ed alla reintegrazione sociale del reo, presume la definizione – previa osservazione – di un’ ipotesi individualizzata per ogni condannato l internato, il cui presupposto – come si è detto in premessa - non può, che essere l’adesione consapevole e responsabile del condannato stesso.

Preliminare quindi, e di ineliminabile importanza, nell’ambito dell’osservazione e nella prospettiva del trattamento, è l’espletamento – con il sostegno degli operatori – di una riflessione critica che ogni ristretto deve sviluppare “sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l’interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa”, compito questo normativamente definito dall’art. 27 del nuovo reg. di es., e rispetto al quale è opportuno attivare in ogni realtà momenti di riflessione e.di approfondimento.

Sempre nell’ottica di riconsegnare significatività al dettato normativo, per la
valutazione delle ipotesi da inserire nel piano di trattamento individualizzato, si terrà
conto di tutti gli elementi del trattamento e di tutte le iniziative poste in essere dall’Istituto
nell’ambito del Progetto pedagogico, acquisendo formalmente l’adesione del detenuto.
Quest’ultimo sarà pertanto invitato a sottoscrivere un vero e proprio patto trattamentale.
Il piano di trattamento definirà quindi non ipotesi generiche ma impegni e obiettivi
precisi, consapevolmente assunti dal condannato e rispetto ai quali sarà possibile attuare una costante valutazione sul comportamento dello stesso, sulla sua capacità di adesione al “patto”, sugli aggiornamenti e modifiche da fare.

Il buon esito del patto trattamentale di ogni singolo detenuto internato, non può che concorrere alla riduzione della recidiva ed all’aumento di un clima generale di sicurezza.

    L’educatore è il responsabile della conduzione del singolo caso ed ha compiti propri, esclusivi, connessi alla sua peculiarità professionale, ed è altresì il perno di tutte le attività connesse all’osservazione ed alla realizzazione dei progetti individualizzati di trattamento

A tal fine, utilizzando le tecniche e i metodi professionali, l’educatore instaura un rapporto dialogico con ogni detenuto, teso a favorirne la motivazione ad aderire ad un progetto trattamentale, e più in generale ad un processo di risocializzazione.

Va comunque sottolineata l’importanza di superare l’ottica che ha ridotto l’azione dell’educatore all’utilizzo di un solo strumento operativo ovvero del colloquio, laddove la e ricchezza di informazioni e valutazioni che tale operatore può raccogliere sul condannato derivano dalla valorizzazione anche di altri strumenti quali, tra gli altri:

l’osservazione partecipata, l’attenzione rivolta cioè al comportamento tenuto dal condannato nei momenti di vita quotidiana, nel tempo destinato alla socialità, nell’impegno dello stesso nelle diverse attività di istituto, durante i colloqui con la famiglia,

occasioni di incontro con il detenuto in situazioni meno strutturate del colloquio nell’ufficio educatori,

incontri con gruppi di detenuti.

L’educatore non è, non deve, né potrebbe realisticamente essere, comunque l’unica fonte di conoscenza del detenuto, anzi proprio dall’integrazione delle notizie fornite da altri soggetti istituzionali, dal confronto e l’integrazione delle valutazioni di ciascuno, si può pervenire ad un reale e completo risultato dell’osservazione e trattamento del soggetto.

Se quindi da un lato l’educatore – tecnico del comportamento – è il titolare del caso ed espleta in prima persona una serie di azioni professionali, dall’altro va rilanciato il significato della previsione normativa che affida allo stesso la segreteria tecnica del gruppo di osservazione e trattamento rispetto ad ogni singolo caso, e pertanto il coordinamento dei contributi di tutti gli operatori istituzionali e non, che con il soggetto in carico interagiscono, compito definito nella circolare del 1 agosto 1979 come “mantenimento dei collegamenti operativi tra i membri dell’équipe”.

 

   Per Gruppo di osservazione e trattamento, (che verrà richiamato in seguito con l’acronimo GOT), deve intendersi il gruppo allargato di cui fanno parte o possono essere chiamati a far parte, con il coordinamento dell’educatore, tutti coloro che interagiscono con il detenuto o che collaborano al trattamento dello stesso (operatori di polizia Penitenziaria, l’assistente sociale incaricato dal direttore del Centro, l’esperto, l’insegnante del corso scolastico o professionale frequentato dal detenuto, il volontario, il medico, il responsabile dell’impresa convenzionata…).

L’educatore pertanto, nell’ambito della competenza di segretario tecnico, deve:

  1. curare l’apertura e l’aggiornamento del fascicolo relativo all’osservazione del detenuto/internato da un punto di vista tecnico professionale, ed è responsabile del rispetto delle scadenze formali;

  2. curare che venga segnalata l’apertura dell’osservazione agli operatori afferenti all’Area, con particolare riferimento al CSSA, per l’espletamento di quanto di competenza del servizio sociale, ed agli esperti, ove necessario;

  3. coinvolgere attivamente gli operatori esterni all’Amministrazione in ordine ad una positiva collaborazione ed integrazione, evitando ogni sovrapposizione di intervento o incongruenze nel modello educativo;

  4. favorire gli scambi tra tutti gli operatori penitenziari e gli altri soggetti di cui al punto 2, onde acquisire ogni diversificata valutazione, pianificare nel gruppo allargato gli interventi o la tipologia di approccio rispetto alla singola persona detenuta, in ogni momento della sua vita detentiva, condividere le ipotesi attuabili e verificarne la praticabilità sotto il profilo soggettivo (detenuto) o oggettivo (risorse Istituto);

  5. promuovere in particolare – a tal fine – incontri preliminari alla definizione della formale relazione di sintesi e del piano di trattamento, e cadenzate riunioni per le necessarie verifiche ed aggiornamenti.

Verranno promosse e favorite attività di supervisione di gruppo del lavoro del GOT, prendendo atto dei risultati e delle valutazioni che scaturiranno dalla sperimentazione già condotta e in via di conclusione del Progetto Pandora, e tenendo conto del modello di Area educativa definita dalla presente circolare.

Per distinguere il GOT (gruppo allargato) dal gruppo ristretto, presieduto ex art. 29 reg. di es. dal direttore e composto dagli operatori penitenziari e dall’esperto, il secondo gruppo verrà chiamato convenzionalmente equipe facendo in tal caso riferimento esclusivamente al momento formale in cui – posto il preliminare lavoro del GOT – si cristallizza con il contributo degli operatori formalmente indicati dalla legge, un documento avente rilevanza esterna, una sintesi/aggiornamento dell’osservazione, un’ipotesi di trattamento intra o extra murario, da inviare per l’approvazione/ratifica alla competente Magistratura di sorveglianza, o ancora la relazione contenete le notizie per la medesima Magistratura in ordine alla richiesta di benefici.

Sul documento di sintesi, sotto il profilo sia formale che sostanziale, verranno inviate da questa Direzione Generale, separate indicazioni e direttive.

L’adeguamento alla presente circolare – che i Sigg. Provveditori vorranno tempestivamente avviare – consentirà di migliorare sensibilmente l’opera rieducativa di competenza di questa Amministrazione, di rilanciare la qualità della collaborazione con la Magistratura di Sorveglianza, rendendo valutabili i risultati delle attività poste m essere dalle Aree educative e visibile l’impegno da sempre profuso da tutti gli operatori

Si resta in attesa di assicurazione.

Il Capo del Dipartimento

Tinebra

 

Il Direttore Generale

Dr. Sebastiano Ardita

 

 

Rapporto Numerico tra Educatori e Detenuti

Ancona 1/91
Bari

1/100

Bologna 1/132
Cagliari 1/86
Catanzaro 1/169
Firenze 1/103
Genova 1/111
Milano 1/252
Napoli 1/128
Padova 1/114
Palermo 1/114
Perugia 1/77
Pescara 1/88
Potenza 1/105
Roma 1/87
Torino 1/143

 

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

IV - “Osservazione e Trattamento Intramurale”

 

 

Ai Sigg.ri Provveditori Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria

Loro sedi

 

 

 

Oggetto: La collaborazione del volontariato e della Comunità esterna alla luce delle innovazioni apportate dalla Circolare n. 3593/6043 del 09.10.03 su “Le Aree educative degli Istituti”. Rilevazione dati.

 

Facendo seguito alla nota n. 0439677 del 12.11.2003, si trasmette il nuovo questionario per la raccolta dei dati sul volontariato e sulla partecipazione della Comunità esterna, elaborato con il contributo della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia e teso ad inaugurare un sistema di monitoraggio in sintonia con lo spirito innovativo della circolare n. 3593/6043 del 09.10.2003, con cui sono state ridefinite le dimensioni organizzative ed operative delle Aree educative negli istituti penitenziari.

II nuovo sistema di monitoraggio riflette l’intento fondamentale della predetta circolare di inserire in un “unico progetto organico” tutte le attività trattamentali che si svolgono negli istituti penitenziari e nella cui realizzazione il volontariato e la comunità esterna assumono ormai un ruolo di estremo rilievo.

La raccolta dei dati – che verrà fatta su supporto informatico – è concepita in modo tale da consentire una visione il più possibile completa di tutti coloro che accedono negli istituti penitenziari per partecipare al trattamento dei soggetti ristretti, ai sensi sia dell’art. 78 che dell’art. 17 O.P., e delle attività da essi svolte a titolo individuale ovvero quali componenti di Associazioni, Enti o Cooperative, autorizzati ai sensi dei medesimi articoli.

Il questionario vuole rilevare oltre ai dati personali del volontario o dell’operatore esterno, e dell’eventuale Associazione di appartenenza, altre notizie che si ritengono significative quali – tra l’altro – la frequenza della presenza in istituto, il tipo di attività/ progetto autorizzato, le eventuali modifiche al progetto ed il grado di integrazione dei volontari e della Comunità esterna con l’Area educativa.

Particolare rilievo. assume quest’ultimo punto: perché il contributo dei volontari o più in generale degli operatori esterni – singoli o associati – risulti efficace ai fini del trattamento, è indispensabile infatti che la loro attività si svolga all’interno del “progetto pedagogico” annualmente programmato dalla Direzione dell’ istituto e sia coordinata dai responsabili dell’Area educativa.

Ciò significa che le direzioni (e per esse i responsabili delle Aree educative) accoglieranno le proposte dei diversi soggetti che vorranno collaborare (ex artt. 17 o 78) e valuteranno ex ante la congruenza con il progetto pedagogico annuale, e, parimenti procederanno poi ad una cadenzata valutazione dell’attività posta in essere, apportando le necessarie modifiche e definendo quindi una valutazione complessiva annuale. Va sottolineato che le attività descritte, per essere produttive di risultati sinergici vanno ovviamente condotte congiuntamente agli operatori esterni. In particolare l’Istituto/area educativa provvederà ad acquisire preliminarmente e formalmente presso ciascun soggetto terzo (singolo o Associazione) i dati anagrafici, nonché copia del progetto/attività proposta ed autorizzata, e dello statuto delle Associazioni/Enti, che verranno conservati agli atti dell’Area educativa.

La compilazione del questionario, secondo le dettagliate istruzioni allegate, va curata dall’Area educativa che si avvarrà della collaborazione del singolo volontario/operatore.

Va segnalato che per i soggetti e progetti già autorizzati il questionario va compilato a far data dal 1 gennaio 2004, informatizzando i dati e le notizie già in possesso di ciascun istituto, integrandole con le eventuali nuove informazioni richieste.

 

All’inizio di ogni nuovo anno dovrà essere curato l’aggiornamento dei dati relativi ai soggetti che continuano la collaborazione ex art. 17 o 78 O.P., e quindi l’eventuale correzione/sostituzione dei dati anagrafici. Per quanto riguarda invece le attività svolte e/o i progetti posti in essere, i campi relativi ai contenuti, alle modifiche ed alle valutazioni, andranno compilati mantenendo i precedenti contenuti, ed inserendo, in sequenza, le notizie relative all’anno in corso.

Il questionario – che si invia altresì su supporto informatico – costituirà d’ora in poi lo strumento per la rilevazione e l’analisi della presenza del volontariato e più in generale della Comunità esterna negli istituti penitenziari, ed i cui dati – ferma restando la tutela della privacy dei dati sensibili relativi ai singoli soggetti – potranno altresì essere diffusi e divenire oggetto delle ulteriori analisi da parte di soggetti altri e tra questi della Conferenza Nazionale del Volontariato per la Giustizia.

Le SS.LL. vorranno diffondere la presente nota unitamente alla scheda di rilevazione agli istituti dei rispettivi Distretti, raccomandandone la accurata e puntuale compilazione, a far data dal 1 gennaio del corrente anno, e vorranno inviare a questa Direzione Generale i dati raccolti – su supporto informatico – entro il 31 dicembre di ogni anno.

Sono da ritenersi superate le disposizioni relative alla raccolta dei dati contenute nella circolare n. 3534/5984 del 20.11.2000.

Il Dirigente Generale

Dott.ssa Maria Pia Giuffrida

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

 

Roma, 20.10.04

 

Ai Sigg.ri Provveditori Regionali

dell’Amministrazione Penitenziaria

Loro sede

 

 

 

Oggetto: Gli Uffici del Trattamento intramurale dei Provveditorati

 

Questo Ufficio già dallo scorso anno è impegnato a perseguire come uno degli obiettivi prioritari il rilancio del trattamento con un conseguente impegno teso a recuperarne la centralità ed il significato rispetto all’obiettivo del reinserimento sociale dei detenuti. Allo scopo di definire in prima battuta congrui modelli strutturali ed operativi per le Aree educative degli Istituti Penitenziari veniva perciò èmanate la Circolare n. 3593/6043 del 9.10.2003.

E’ indispensabile oggi, nel convincimento dell’importanza che i Provveditorati assumano sempre più compiutamente il rilevante ruolo di indirizzo e di coordinamento operativo delle strutture di competenza definito dall’art. 9 del D.M. 22.1.2002, “sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dal Dipartimento”, definire la strutturazione dell’Ufficio competente per il trattamento intramurario a livello regionale.

In realtà L’ufficio del trattamento intramurale è stato variamente strutturato nei diversi Provveditorati in questi anni a motivo di alcune incertezze derivanti dalla difficoltà di collocare – in assenza di un riferimento esplicito nel D.P.R. 55 del 22.01.2002 – il cosiddetto Ufficio Detenuti già previsto dall’art. 4 del decreto legislativo 444/92.

È necessario quindi al proposito definire formalmente che nell’Ufficio di cui trattasi “vadano ricondotte tutte le attribuzioni già individuate dall’art. 10 del citato decreto legislativo, ad esclusione di quelle oggi di pertinenza dell’Ufficio dell’Esecuzione Penale Esterna, e comprendenti, invece, tutte quelle relative al trasferimento dei detenuti nell’ambito territoriale di competenza”.

Posto quanto sopra l’Ufficio va strutturato formalmente, in analogia con la corrispondente Direzione generale, in tre settori e precisamente:

  1. Settore “Detenuti”;

  2. Settore “Sanità”;

  3. Settore “Osservazione e Trattamento”.

L’assegnazione delle funzioni dirigenziali di Capo Ufficio sarà diversamente definita in relazione alla presenza o meno di risorse dei diversi profili nel singolo Provveditorato.

La responsabilità del Settore “Osservazione e Trattamento”, di cui tratta specificatamente la presente nota, va viceversa assegnata per peculiare competenza ad un Educatore C3 (o in sua assenza ad un Educatore C2), così come già previsto nella lettera circolare di questo Ufficio n. 3554/6004 del 28.5.2001 e nella circolare del Sig. Capo del Dipartimento 3593/6043 del 9.10.2003. Va inoltre valutata l’opportunità di definire incarichi di coordinamento su singole tematiche di maggiore complessità. In tal senso per esempio questa Direzione generale ha più volte richiesto alle SSLL di nominare un referente per le politiche connesse al lavoro penitenziario (vedi nota n.544010 del 13.12.2002).

 

Il settore “osservazione e trattamento” ha il compito di impulso e di coordinamento delle attività trattamentali degli Istituti e quindi in particolare curerà:

la diffusione di linee programmatiche sul trattamento;

la pianificazione dei necessari interventi da porre in essere a livello intermedio e/o periferico con la Regione, gli Enti Locali e più in generale con la Comunità esterna, ed il Volontariato;

l’impulso agli Istituti dipendenti per la definizione annuale dei progetti pedagogici di cui alla circ. N. 3593/6043 del 9.10.2003;

la verifica dei contenuti di ogni progetto, e la definizione di una relazione consuntiva che verrà redatta con tutte le osservazioni di spessore tecnico che costituiranno la base delle valutazioni più complessive da parte dei Sigg. Provveditori così come previsto dalla citata circolare; una costante azione di coordinamento, monitoraggio e valutazione dei progetti medesimi e più in generale di tutte le iniziative poste in essere dalle strutture dipendenti, in ordine agli indirizzi impartiti dal Prap medesimo o dal Dipartimento centrale, definendo opportuni modelli di valutazione e individuando gli indicatori di risultato sia quantitativi che qualitativi;

la parallela rilevazione dei dati e informazioni sul trattamento penitenziario attuato negli Istituti di competenza, su iniziativa propria e/o su richiesta del Dap (come da circ. n. 321376 del 19.07.2002 sulla legge Smuraglia, dalla nota 51322-2003 del 4.02.2003 sulle posizioni lavorative e dalla lettera circolare 0176724-2004 del 10.5.2004 sul volontariato) la cui conoscenza è indispensabile ai fini di una concreta e dettagliata conoscenza di ciascuna realtà istituzionale;

la rilevazione del fabbisogno di personale delle Aree educative degli Istituti da proporre all’attenzione del Provveditore per la migliore distribuzione delle risorse umane alle Aree educative degli Istituti, curando che venga altresì assicurata ad ognuna di esse la presenza di personale amministrativo di supporto come più volte richiamato (lettera circolare 3554/6004 del 28.05.2001 - Costituzione, assetto organizzativo e funzionalità delle aree educative nei Provveditorati e negli Istituti; Circolare 3593 del 9.10.2003 – Aree Educative negli Istituti;

la rilevazione del fabbisogno di budget necessario ai singoli istituti in ordine alla realizzazione del progetto pedagogico da proporre all’attenzione del Provveditore, e le conseguenti le verifiche semestrali già richieste da questa Direzione Generale con la lettera circolare n.0052742 dell’11.02.2004 –  Assegnazione del Budget-Esercizio 2004.

Verrà in particolare curata la convocazione di incontri cadenzati e di più ampie conferenze di servizio con gli Istituti della regione presso i Provveditorati, quale momento di valutazione congiunta dei risultati, di informazione diretta circa iniziative innovative e sperimentali, di raccordo di programmi sul piano regionale, di segnalazione di problematiche da parte degli Istituti e conseguente ricerca di soluzioni.

Le SSLL vorranno curare l’adempimento delle descritte disposizioni favorendo in ogni modo il più ampio sviluppo delle attività degli Uffici del trattamento del proprio Provveditorato, e il conseguente migliore rilancio dell’attività trattamentale di ogni Area educativa degli Istituti di competenza.

Si resta in attesa di assicurazione, invitando le SSLL a volere diffondere la presente lettera circolare agli Uffici dipendenti. 

 

Il Direttore Generale

Dott. Sebastiano Ardita

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria

Direzione Generale dei detenuti e del trattamento

“Osservazione e Trattamento Intramurale”

 

Roma, 24.11.2004

Ai signori Provveditori

dell’Amministrazione Penitenziaria

Loro sedi

 

 

Oggetto: Indicazioni per la formulazione del progetto pedagogico.

 

Dalla lettura dei progetti pedagogici pervenuti relativamente all’anno 2004 è emersa una sostanziale diversificazione nella stesura degli stessi, sia in ordine alla forma che ai contenuti.

Il breve periodo di tempo intercorso tra l’emanazione della circolare sulle Aree educative nell’ottobre scorso e la scadenza per l’invio del 1° Progetto pedagogico ha comprensibilmente impedito una più compiuta definizione dello stesso che il più delle volte contiene quindi una,mera elencazione di attività in essere presso l’Istituto e solo in pochi casi presenta un tentativo di contestualizzare dette attività cercando di mettere in luce nessi ed interdipendenze.

Ciò è perfettamente comprensibile considerato che, pur trovando già un richiamo alla competenza dell’area educativa a “partecipare e contribuire per i profili di competenza, alla programmazione generale, annuale e pluriennale, delle attività e delle iniziative dell’istituto” (lettera t, punto B della circolare del 1992), è di fatto la prima volta con la circolare dell’ottobre scorso che si richiede specificatamente alle Aree educative di entrare in una ottica progettuale, e di assumere un ruolo di coordinamento delle risorse che collaborano alle attività di osservazione e trattamento, individuando, rispetto al fine ultimo della rieducazione dei condannati, obiettivi, priorità, livelli di coordinamento e metodologie di intervento.

Questa Direzione Generale ritiene pertanto di dare indicazioni che siano di supporto alle attività che le Aree educative degli Istituti devono porre in essere nella predisposizione dei Progetti pedagogici, sottolineando la necessaria azione di impulso e coordinamento che verrà implementata dal settore “Osservazione e trattamento” degli Uffici del trattamento intramurale dei Provveditorati. Questi ultimi, ai sensi della lettera circolare n. 0376744 del 20.10.2004, promuoveranno quindi i necessari incontri tra il personale degli Istituti di competenza (direttori e capi area), nonché dei Centri di servizio sociale, incontri propedeutici alla definizione dei richiesti progetti pedagogici e alla condivisione di linee guida regionali.

Altrettanto fondamentale appare il richiamo a procedere, presso ogni Istituto, ad indire le necessarie riunioni con tutti gli operatori istituzionali dell’Area e/o con tutti coloro che a diverso titolo collaborano alle attività trattamentali (GOT) per raccogliere proposte, valutare le risorse, per rendere il più possibile condiviso il momento della predisposizione del progetto pedagogico che il Capo Area ha il compito di estendere e presentare al Direttole dell’Istituto.

Quest’ultimo, si rammenta, come ben indicato nella circolare dell’ottobre 2003, “convocherà entro il successivo mese di dicembre un’apposita conferenza di servizio…”, per portare il progetto pedagogico “…a conoscenza di tutti i responsabili delle aree dell’istituto, nonché del Direttore del Centro o suo delegato, onde assicurarne la fattibilità sotto i profili di competenza delle altre aree, condivisione che è la premessa fondamentale per la riuscita del Progetto pedagogico stesso”. La conferenza di servizio va intesa quindi quale momento e luogo di integrazione delle varie aree che si impegneranno, ciascuna per la propria specifica competenza, alla buona riuscita del progetto che verrà in quella sede approvato. Si dispone al proposito che venga redatto un verbale della Conferenza di servizio, che verrà allegato al Progetto pedagogico e con esso inoltrato ai superiori Uffici.

Il Direttore provvederà altresì ad indire una conferenza di servizio entro il mese di giugno per la valutazione intermedia e/o le variazioni del Progetto che verranno eventualmente proposte, nonché per la formulazione delle richieste di integrazione o di riduzione sulle assegnazione di budget sui capitoli di competenza. Dette richieste vanno inviate ai Provveditorati che le inoltreranno. come richiesto, entro il mese di luglio alla Direzione generale dei detenuti e del trattamento (Circ. n. 0052742 dell’11.02.2004 “Assegnazione del budget–Esercizio 2004”).

Posto quanto sopra ed allo scopo di uniformare le modalità di definizione del progetto pedagogico si ritiene di fornire lo schema di riferimento di seguito indicato, cui ogni Istituto è tenuto a riferirsi, avendo in evidenza ovviamente le peculiari condizioni/caratteristiche di ciascuna struttura.

  1. Valutazione dei risultati del progetto pedagogico dell’anno precedente.

  2. Analisi dei contesto con particolare riferimento a Struttura dell’istituto, spazi disponibili per le attività trattamentali, circuiti penitenziari presenti; popolazione detenuta: numero di detenuti mediamente presenti, tipologia di utenza dell’istituto in ordine a variabili quali il profilo giuridico, la nazionalità, il sesso, letà…;

  3. Individuazione dei bisogni delle diverse tipologie di utenza detenuta e definizione delle priorità da prendere in considerazione per ciascuna di esse, relativamente agli elementi del trattamento;

  4. Analisi delle risorse

Umane, con riferimento agli operatori istituzionali e a tutti i soggetti che a diverso titolo confluiscono nell’Area e collaborano alle attività di osservazione e trattamento. In particolare si sottolinea l’importanza della contestuale rilevazione quantitativa e qualitativa del volontariato e dei soggetti della Comunità esterna di cui alla nota n. 0176724 del 10.5.2004 della DGDT.

Economiche, quantificando quelle necessarie per la realizzazione di tutte le attività ricomprese nel progetto pedagogico, sui vari capitoli di competenza come richiesto con la citata circolare del febbraio 2004. È quindi indispensabile una stretta collaborazione del responsabile dell’area educativa con quello dell’area contabile che potrà fornire ogni necessaria consulenza durante la fase dell’elaborazione del progetto con particolare riferimento al bilancio previsionale dell’area e alla rendicontazione semestrale ed annuale, mettendo a disposizione ogni necessaria notizia relativa all’effettiva assegnazione del budget sui capitoli inerenti il trattamento.

  1. Elaborazione dei progetto pedagogico tenendo conto di tutti gli elementi del trattamento (vedi circolare dell’ottobre al punto 1. “Livello della pianificazione”) nonché delle priorità di cui al punto 3 dell’analisi. Nel progetto è utile:

Individuare chiaramente gli obiettivi;

Indicare la ricaduta che la sua attuazione avrà sull’Istituto nel suo insieme, sulle sue differenti aree ed in particolare l’Area Educativa;

Indicare il target di detenuto/internato destinatario di ogni intervento/aspetto progettuale;

Individuare le risorse umane necessarie per il raggiungimento del singolo obiettivo, i rispettivi ruoli e compiti, nonché i necessari livelli di integrazione e coordinamento;

Indicare i risultati attesi e le azioni che si ritengono necessarie per il loro perseguimento, che andranno dettagliate nell’ambito della pianificazione di cui al punto 6;

Definire più in generale il modello trattamentale da pone in essere, le modalità di intervento con i detenuti, le metodologie professionali da pone in essere, il livello/forma/modalità di impegno che si richiede al detenuto.

  1. Dettaglio delle attività/interventi per la realizzazione del progetto

Definire le attività/interventi da pone in essere in rapporto ai diversi obiettivi;

Definire la metodologia di intervento rispetto a ciascuno di essi;

Definire le modalità per un congruo coordinamento delle risorse interne all’Istituto nonché per attuare una metodologia di rete con le risorse del territorio. Si richiamano al proposito le note dall’Ufficio del Capo Dipartimento sul “Sistema integrato di interventi e servizi sociali – Piani di zona” n. 0554820 del 23.12.2002 e n. 0275085 dell’l.7.2003, tese a promuovere lo sviluppo delle relazioni interistituzionali ed al perseguimento degli obiettivi comuni così come previsto dall’art. 19 della legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

Indicare i tempi previsti per il raggiungimento dei diversi obiettivi.

  1. Valutazione

Indicare il modello valutativo (qualitativo e quantitativo) che si intende adottare

Definire gli indicatori di risultato

Indicare v le cadenze con cui si procederà a momenti di verifica/valutazione del Capo Area, quale responsabile del progetto nonché di tutti i componenti dell’area, ferma restando la necessità di una congiunta valutazione semestrale (giugno) ed conclusiva (novembre).

Occorre al proposito segnalare che le Aree educative devono procedere a:

Proporre al Direttore le eventuali modifiche/integrazioni del progetto o parti di esso;

Definire un report valutativo intermedio (semestrale) da portare alla conferenza di servizio di giugno, con l’evidenza dei risultati già raggiunti, delle difficoltà incontrate, delle possibili soluzioni o alternative;

Elaborare la relazione finale contenente la valutazione complessiva del progetto pedagogico che rappresenterà la base da cui potrà scaturire il progetto dell’anno successivo.

Le SS.LL vorranno indire nel più breve tempo possibile, ove non avessero già provveduto, la conferenza di servizio di cui alla circolare dell’ottobre u.s., per dare alle strutture dipendenti le linee guida regionali, provvedendo altresì a inoltrare tempestivamente la presente circolare a tutti gli istituti e CSSA di pertinenza, raccomandando la massima diffusione a tutti gli operatori nonché ai componenti dei Got.

Si resta in attesa di assicurazione.

 

Il Direttore Generale

Dott. Sebastiano Ardita

 

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale Detenuti e Trattamento

 

Ai Sigg.ri Provveditori Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria

Ai Sigg.ri Direttori degli Istituti Penitenziari

Loro Sedi

E p.c.

Al Signor Direttore Generale EPE

Sede

Ai Sigg.ri Direttori dei CSSA

Loro Sedi

 

 

Oggetto: L’Area educativa: il documento di sintesi ed il patto trattamentale

 

L'importanza che questo Dipartimento ha inteso riconoscere al trattamento intramurario è di tutta evidenza avendo trovato già nel 2003 concretezza nella Circolare 3593/6043 del 9 ottobre dello stesso anno che definiva il significato di detto compito istituzionale e le dimensioni organizzative ed operative délle Aree Educative degli Istituti.

Si è voluto altresì – com’è ben noto – dare una chiara lettura delle potenzialità che i Provveditorati hanno in ordine alle materie di competenza con particolare riferimento al trattamento intramurale. E’ infatti incontrovertibile che il cambiamento culturale che si vuole ingenerare può trovare primo impulso nelle linee di indirizzo del Dipartimento, ma deve soprattutto trovare un’efficace e costante opera di impulso, sollecitazione, facilitazione e valutazione da parte dei Prap, e per essi degli Uffici del trattamento intramurale, come disposto nella lettera circolare n. 0376744-2004 del 20.10.2004.

Detta ultima nota peraltro segna una delle tappe del PEA n. 41/2004 che ha avuto come obiettivo il “Rilancio delle Aree educative”, realizzato tramite:

l’attualizzazione della circolare del 2003 riguardo il Progetto Pedagogico, che a seguito delle iniziative intraprese dai Prap e dei chiarimenti forniti con lettera circolare (n. 0423599 del 24.11.2004), ha di fatto lasciato registrare un aumento in quantità e qualità della capacità progettuale delle Aree educative. Importante appare in particolare l’investimento che i singoli Provveditorati hanno già ritenuto di fare nell’ambito dei progetti formativi loro affidati, dedicando ampio spazio all’argomento ed al modello operativo ed organizzativo che l’educatore è chiamato a far proprio nell’ambito delle direttive citate;

l’instaurazione di significativi rapporti con la Magistratura di sorveglianza, obiettivo in ordine al quale si è inviata la recente nota n. 0134584-2005 del 13 aprile 2005;

la definizione del modello operativo dell’équipe con riferimento ai contenuti del documento di sintesi ed ai patti di trattamento individuali, argomenti questi estremamente importanti e cui pertanto si è convenuto di dedicare una congrua parte di questa nota.

Si ritiene preliminarmente di ribadire, onde dirimere qualche residuale confusione sulla struttura e funzioni dell’Area e delle sue “parti”, quanto approfonditamente specificato nella citata circolare del 2003 circa la distinzione tra l’équipe ed il gruppo di osservazione e trattamento, citando la diversità dei due gruppi di lavoro e la loro rispettiva e peculiare importanza.

Non nuoce sottolineare innanzitutto la considerazione che per il complessivo funzionamento dell’Area e per la realizzazione dei compiti di osservazione e trattamento, si debba innanzitutto poter contare su un impegno rinnovato da parte non solo degli operatori penitenziari nell’ambito delle loro peculiari competenze professionali, ma altresì di quello di ciascun altro componente del GOT siano essi operatori che svolgono attività professionale all’interno degli Istituti (insegnanti…), siano essi soggetti che collaborino ai sensi dell’art. 78 e 17 O.P. all’osservazione ed al trattamento.

 

Collaborazione al trattamento ex art. 17 e 78 O.P.

In ordine a questi ultimi, si vuole ricordare la lettera circolare n. GDAP-0176724-2004 del 10 maggio 2004 in cui si affermava che affinché “il contributo dei volontari o più in generale degli operatori esterni – singoli o associati – risulti efficace al fine del trattamento, è indispensabile che la loro attività      si svolga all’interno del progetto pedagogico annualmente programmato dalla Direzione dell’Istituto e sia coordinata dai responsabili dell’Area educativa”. Non si può non richiamare anche, al proposito, la più volte citata circolare dell’ottobre 2003 che elenca i compiti affidati al Responsabile nell’Area con particolare riferimento alla valutazione degli interventi proposti da terzi rispetto al Progetto pedagogico, alla segnalazione al direttore di quelli che si ritiene possano essere efficacemente integrati nello stesso o concorrere ad arricchirlo, alla verifica del loro sviluppo, alla valutazione congiunta dei risultati.

È indubbia quindi l’opportunità di definire al proposito la inderogabile necessità che ogni componente dell’Area, con particolare riferimento ai volontari e più in generale alle Associazioni e cooperative, autorizzati ai sensi degli articoli più sopra citati, sin dal momento della presentazione della richiesta per collaborare al trattamento ex art. 17 o 78 O.P., vengano messi al corrente, oltre che delle norme di riferimento:

  1. delle circolari sull’Area Educativa vigenti e delle nuove direttive che man mano pervengono dal Dap e dai Prap;

  2. dei contenuti del Progetto pedagogico, se già formalizzato, onde valutare l’opportunità dell’integrazione dell’attività/progetto che i soggetti terzi vorrebbero realizzare, nel Progetto pedagogico dell’Istituto, ovvero variarne – d’intesa con i proponenti – i contenuti a seconda dei bisogni dell’Istituto.

Per ciascuna attività/progetto, che l’Istituto autorizzerà, andrà quindi definito il livello di integrazione operativa tra gli operatori penitenziari e i soggetti terzi, gli obiettivi che si intendono raggiungere nell’anno, gli indicatori di risultato.

Non sembra superfluo sottolineare che l’Istituto. e per esso l’Area educativa, deve essere messo in condizione in ogni momento di valutare i progetti realizzati da terzi, anche nell’ipotesi che questi siano gestiti operativamente – previa autorizzazione di cui al punto 2 – unicamente da volontari o dalla comunità esterna, ed anche ove siano attivati in forza di finanziamenti esterni all’Amministrazione.

Sembra infine indispensabile richiamare l’irrinunciabile e indelegabile ruolo dell’Amministrazione teso a salvaguardare i diritti dei ristretti, frenando quelle eventuali iniziative che – anche involontariamente – possano strumentalizzare i soggetti detenuti, o violare la tutela della privacy degli stessi.

 

GOT – Gruppo Osservazione e Trattamento

Nella circolare del 2003 è stato definito GOT – Gruppo osservazione e Trattamento – quel “gruppo allargato di cui fanno parte o possono essere chiamati a far parte, con il coordinamento dell’educatore, tutti coloro che interagiscono con il detenuto o che collaborano al trattamento dello stesso”.

È pertanto un gruppo la cui composizione è estremamente mobile, cambiando gli attori (siano essi penitenziari che del territorio, che del privato sociale) a seconda di coloro che si occupano dello stesso singolo soggetto in esecuzione di pena.

È il detenuto, soggetto del diritto ad essere trattato, il comune denominatore nel GOT del lavoro di quanti a diverso titolo lo conoscono, lo sostengono e lo accompagnano nel processo educativo, mediante l’attività di osservazione e trattamento.

Nel GOT avviene quindi lo scambio di informazioni con tutti gli operatori, la condivisione delle valutazioni sul singolo caso, la decisione sulla divisione dei compiti che ciascun operatore può assumere nell’osservazione e nel trattamento di ciascun detenuto, al fine di evitare la ridondanza di interventi simili se non contraddittori, e di favorire una reale integrazione delle diverse chiavi di lettura, ferma restando la centralità del ruolo dell’educatore penitenziario.

Quest’ultimo svolge infatti rispetto al caso a lui affidato le funzioni di “segretario tecnico” come definito dall’art. 29 comma 4 del reg. es. e quindi avrà il compito di attivare la richiesta di un contributo di consulenza al servizio sociale, di incentivare il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti che collaborano al trattamento, promuovendo riunioni di confronto e di valutazione congiunta, e svolgendo peraltro ovviamente gli interventi suoi propri.

Di particolare importanza è in altre parole la sua funzione di coordinamento del gruppo, che di volta in volta si “organizza intorno al singolo detenuto, valorizzando le notizie acquisite, selezionandole, ed indirizzandole all’obiettivo istituzionale dell’osservazione e del trattamento” (circ. ottobre 2003).

La circ. 3196/5646 del 3 febbraio 1987 sottolineava già l’esigenza che “...nel corso dell’attività di osservazione gli operatori si …(dovessero rendere)… disponibili per incontrarsi tra loro, scambiandosi le informazioni ottenute e le valutazioni formulate nell’ambito delle rispettive competenze, così da favorire il costituirsi di una base comune di conoscenze e preparare quelle intese di cui il rapporto di sintesi deve rappresentare solo un atto formale conclusivo, anziché porsi come unico momento di confronto per gli operatori che abbiano agito, sino ad allora, in modo sostanzialmente autonomo”.

L’educatore quale segretario tecnico è l’elemento di continuità tra il GOT ed il gruppo interprofessionale che convenzionalmente è stato definito dalla circolare del 2003 come "équipe".

 

L’équipe

L’équipe è infatti il “gruppo ristretto”, avente rilevanza esterna, presieduto dal Direttore dell’Istituto (o dal suo sostituto ma non da un suo delegato), la cui presenza è di suprema importanza: non è un compito delegabile ad altra figura, né riconducibile ad una presa d’atto del lavoro dei membri dell’équipe.

L’équipe è composta – ai sensi degli artt. 28 e 29 del reg. es – dall’educatore, dall’assistente sociale incaricato del caso, dall’esperto e dall’Ispettore Comandante (art. 23 comma 2 del Decr. Lgs. 30.10.1992, n. 443), soltanto quindi dalle figure istituzionalmente competenti alla “gestione” dell’esecuzione della pena e che hanno pertanto competenza a definire formalmente la sintesi/aggiornamento dell’osservazione, ed un’ipotesi di trattamento intra o extra murario, che certamente – se ben funziona il coordinamento di cui sopra – trarrà origine dal lavoro di tutti gli operatori del GOT.

È compito del segretario tecnico dell’équipe quello di “veicolare” in sede di équipe tutte le riflessioni, informazioni e ipotesi raccolte presso gli operatori del GOT.

Durante l’équipe la discussione delle/sulle diverse prospettive dei diversi operatori condurrà ad una lettura più esaustiva del vissuto del detenuto, dei suoi bisogni, delle risorse sue personali o a quelle cui fare riferimento nell’ambito detentivo, familiare, comunitario, nonché delle prospettive trattamentali effettivamente percorribili dentro l’istituto o in previsione dell’ottenimento di un beneficio.

Se si ritiene di fare esplicito richiamo ad una “discussione sulle diverse prospettive” ciò è per sottolineare che occorre rendere l’équipe un luogo vivo di confronto e dibattito, superando l’abitudine diffusa di un momento in cui si prende atto di relazioni uniprofessionali per pervenire ad una sintesi delle parti più salienti.

La presentazione da parte dei singoli operatori di un contributo scritto prima o durante l’équipe è una abitudine largamente diffusa ma non si può negare che spesso ha incentivato una “ricopiatura” a mosaico di alcuni pezzi, che in qualche modo è stata inversamente proporzionale allo sviluppo di una “capacità” di condurre una discussione aperta e dinamica.

Se da un lato si attribuisce quindi importanza al fatto che ciascun operatore estenda una riflessione scritta circa il proprio intervento e le proprie ipotesi, quale strumento personale di riflessione oggettivata delle risultanze dell’osservazione (come per l’educatore e la polizia penitenziaria) e che può assumere rilevanza anche dal punto di vista amministrativo (come per l’assistente sociale rispetto al OSSA e l’esperto rispetto alla direzione), si ritiene che detti documenti non debbano essere utilizzati de plano in sede di équipe.

La circolare 3196/5646 del 3 febbraio 1987, al punto 5, affermava già allora l’importanza che il rapporto di sintesi dell’équipe sia un “documento unitario, nel quale i diversi apporti professionali – anziché essere giustapposti l’uno all’altro in modo automatico – devono risultare in un discorso globale e rappresentare una reale sintesi dei dati raccolti e valutati in una prospettiva interpretativa unificata”. Anche nella precedente circolare n. 2491/4944 del 23 gennaio 1978, si sanciva che è il rapporto di sintesi e “"non già i documenti preparatori, che risultano superati dalla discussione di sintesi e dalla elaborazione della relazione finale, ad essere oggetto di comunicazione alla Magistratura di Sorveglianza, in vista dei provvedimenti di sua competenza".

 

Il Documento di Sintesi

Le modalità di elaborazione formale e sostanziale del documento di sintesi sono – com’è noto ai più – essenzialmente diversificate, limitandosi talvolta a delle brevi note comportamentali, attestandosi altre volte ad una statica fotografia anamnestica, introducendo spesso delle notazioni dinamiche e valutative e delle ipotesi di trattamento.

Al termine del percorso di rilancio dell’Area educativa prodotto con le circolari e note di questa DG dal 2003, sembra di estrema significatività affrontare in maniera organica ed approfondita l’argomento relativo al “Documento di sintesi”, atto questo con rilevanza esterna – come già sottolineato – con cui si segnano le tappe dell’esecuzione della pena del detenuto, a partire dall’inizio dell’osservazione, e che nei suoi aggiornamenti accompagna il soggetto nell’evoluzione del processo trattamentale.

In realtà ciò che comunemente viene chiamato “documento di sintesi” altro non è che quella relazione che ai sensi del comma 3° dell’art. 13 O.P. e dell’art. 29 reg. es. deve contenere le indicazioni “formulate in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed …il relativo programma…”, documento che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell’esecuzione.

L’Amministrazione è ben consapevole della situazione di estrema impasse del sistema carcerario che fa sì che di fatto, pur attivandosi l’osservazione per tutti i detenuti definitivi, almeno formalmente, e pur essendo espletati dagli operatori numerosi interventi di sostegno e di aiuto rispetto ai diversi bisogni dei ristretti, e poste in essere numerose attività trattamentali, il documento di sintesi viene ad essere definito solo o soprattutto in coincidenza con scadenze oudettive legate alle istanze di benefici presentate dai e per i detenuti, ed alle relative fissazioni di Camera di consiglio da parte della competente Magistratura di Sorveglianza.

Senza entrare al momento nel merito dei rapporti con la Magistratura, argomento che si è iniziato ad affrontare con nota n. 0134584-2005 del 13.04.2005, è però indispensabile nel definire i contenuti del documento di sintesi affermare innanzitutto i’importanza di garantire un’estrema chiarezza circa:

  1. la tipologia del documento: va specificato se trattasi di un primo documento di sintesi o di un aggiornamento, o viceversa di una semplice relazione comportamentale

  2. le fonti di informazione utilizzate: fonti documentali e non, quali il soggetto stesso, la famiglia, il vicinato, altri operatori...

  3. la sua finalità: se esso sia redatto a seguito dell’osservazione e sia finalizzato alla definizione di una ipotesi intramuraria ovvero all’esigenza di fornire alla Magistratura i dati di conoscenza necessari in merito ad una richiesta di beneficio presentata del detenuto

  4. le indicazioni che l’équipe riporta in merito:

  5. al trattamento rieducativo individualizzato intramurario ai sensi del citato art. 13 O.P.

    alle eventuali ipotesi trattamentali extra murarie

La stesura materiale del documento di sintesi secondo la citata circolare del 1987 “sarà curata dall’educatore, anche in un momento successivo alla discussione collegiale, sulla base di una traccia concordata con gli altri operatori”, curando che il linguaggio eviti tecnicismi che possano apparire o essere assolutamente incomprensibili e quindi in definitiva privi di reale significato, ed evitando altresì stereotipia di esposizione, luoghi comuni etc..

Resta vigente la necessità di una rilettura del testo da parte di tutti i partecipanti all’équipe prima della sua sottoscrizione ed inoltro.

In linea generale il documento di sintesi, così come già affermava la circolare n. 2598/5051 del 13 aprile 1979 “…conterrà due parti necessarie. Nella prima parte saranno indicati tutti i dati necessari alla comprensione del vissuto del soggetto in ordine ai suoi problemi personali, familiari e sociali… Nella seconda parte, in relazione e sulla base di quanto indicato nella prima, verranno indicate le linee fondamentali degli interventi da svolgere in favore del soggetto ai fini della sua risocializzazione…”.

Si ritiene, pur a distanza di 26 anni, di poter tenere ferma questa prima indicazione della circolare del 1979, confermando pertanto che il documento di sintesi consta di due parti sostanziali, strettamente interdipendenti, reputando però alla luce di tanti anni di esperienza operativa di rivisitarne i contenuti in termini maggiormente dinamici e progettuali.

È infatti di estrema importanza sottolineare che i contenuti del documento se da un Iato devono restituire una sorta di “fotografia” della realtà contestuale (carcere, soggetto, reti primarie e secondarie del medesimo), e pertanto una descrizione inevitabilmente con caratteristiche di “staticità” sia rispetto al soggetto che alle caratteristiche/spazi/opportunità dell’Istituto penitenziario, dall’altro devono invece dare una lettura “dinamica” e progettuale.

 

Il documento di sintesi, che deve essere preceduto da una scheda di presentazione di immediata lettura, può essere così articolato

  1. Dati anamnestici e socio–familiari

Dati relativi al soggetto in osservazione, sue eventuali carenze fisio-psichiche, affettive, educative e sociali come descritto dall’art. 27 comma t reg. es.

Dati e notizie necessari alla comprensione del vissuto del soggetto:

  1. descrizione del contesto soggettivo, alla luce anche della qualità del rapporto dialogico instaurato con gli operatori

  2. descrizione del contesto familiare, e delle relative problematiche e/o potenzialità

  3. descrizione e valutazione delle reti relazionali anche secondarie

  1. Dati inerenti l’osservazione (ed il trattamento):

Descrizione delle modalità di svolgimento dell’attività di osservazione espletata nei confronti del soggetto e del suo ambiente, ed indicazione dei diversi operatori che hanno collaborato nel GOT

Descrizione del soggetto nel contesto istituzionale/detentivo con riferimento alla sua capacità/qualità di adesione al regime penitenziario

Descrizione/valutazione delle relazioni (quantità e qualità) instaurate dal detenuto con la polizia penitenziaria nei vari momenti della vita quotidiana e nei diversi spazi istituzionali (cella, passeggio…)

Descrizione/valutazione delle relazioni (quantità e qualità) instaurate dal detenuto con gli operatori del GOT

Descrizione/valutazione delle relazioni (quantità e qualità) instaurate dal detenuto con i compagni di pena durante le ore di socialità e/o in cella

Descrizione/valutazione del comportamento del detenuto nelle attività trattamentali già fruite sia singolarmente che in gruppo

Descrizione/valutazione del comportamento e degli aspetti emozionali del detenuto rispetto al rapporto con la famiglia con particolare riferimento ai colloqui

Descrizione/valutazione del comportamento del detenuto nella realizzazione del percorso di trattamento (patto trattamentale), se trattasi di documento di aggiornamento

  1. Descrizione del percorso attuato in ordine al comma 1, punto 3 dell’art. 27 reg. es. e pertanto:

Al reato commesso, alle motivazione ed alle conseguenze negative che il reato ha eventualmente prodotto su soggetti terzi. Nel riprendere e riconsiderare le disposizioni già impartite sull’argomento con circolare n. 3601/6051 del 14 giugno 2005 si sottolinea l’esigenza di sviluppare l’esame in ordine al reato sia che trattasi di soggetti che hanno fatto istanza di benefici, sia che trattasi di soggetti per i quali deve definirsi un progetto trattamentale intramurario

Alla eventuale ipotesi riparativa maturata nel soggetto ed alla sua praticabilità

  1. Ipotesi trattamentale

Individuazione e descrizione di quali offerte trattamentali, tra quelle previste dal Progetto pedagogico dell’Istituto, sono congrue rispetto al soggetto detenuto

Analisi e definizione per ciascun elemento del trattamento della sua praticabilità nell’ambito del patto trattamentale individualizzato, “indicando ad es. le attività di lavoro o di istruzione per le quali il detenuto o internato è disposto ad impegnarsi, la sua idoneità alla ammissione al lavoro all’esterno, quali collegamenti mantenere con la famiglia etc…” (circolare n. 2598/5051 del 13 aprile 1979)

Pianificazione organica dell’ipotesi trattamentale conseguente e sua tempistica

Valutazione e descrizione del livello di condivisione /assunzione consapevole da parte del detenuto dell’ipotesi prospettata quale occasione, momento e strumento di riflessione, acquisizione di conoscenze e competenze e, dunque, quale tappa evolutiva del proprio percorso di cambiamento

Individuazione e descrizione delle risorse interne ed esterne da attivare (operatori, famiglia, territorio…), per la migliore attuazione del patto trattamentale

  1. Verifiche e aggiornamenti

Indicazione dei momenti di verifica e di valutazione che l’équipe ritiene di porre in essere, e modalità prescelte

Indicazione della tempistica per la valutazione e le successive équipes di aggiornamento.

I contenuti del documento di sintesi definito dall’équipe devono essere portati a conoscenza di tutti gli operatori del GOT interessati al singolo detenuto, per definire gli interventi di ciascuno durante il corso del trattamento, dare cadenze di valutazione congiunta, proporre modifiche del processo educativo (citata circolare del 1979), garantendo una soluzione di continuità tra le varie fasi del lavoro circolare ed interconnesso del GOT e dell’équipe.

 

II Patto Trattamentale

Non sembra superfluo sottolineare – anche se già espresso in altri punti delle circolari prodotte - che le proposte trattamentali maturate durante l’osservazione ed ipotizzate dal GOT devono essere rese note al soggetto interessato, per verificare la sua collaborazione (comma 2 art. 27 reg. es.) ed acquisire la sua adesione esplicita, già prima di consolidarle nel documento di sintesi che l’équipe deve produrre.

II consenso del detenuto assume infatti un valore incontrovertibile essendo l’unica via per superare la strumentalità diffusa di comportamenti “formalmente corretti” e concorre ad incentivare la capacità progettuale del detenuto medesimo all’assunzione di scelte significative in ordine alla riattivazione del circuito delle responsabilità individuali e sistemiche ed al proprio percorso di cambiamento esistenziale.

L’ipotesi trattamentale che verrà discussa dall’équipe e recepita nel documento di sintesi, dovrà poi – previa approvazione dal Magistrato competente – essere definitivamente formalizzata nel “Patto trattamentale”, patto che conterrà quindi “non ipotesi generiche ma impegni ed obiettivi precisi, consapevolmente assunti dal condannato” (circ. ottobre 2003) e rispetto ai quali i componenti del GOT hanno il compito di monitorare in itinere il processo educativo del detenuto. Detto “Patto” che il detenuto conviene con l’Istituzione deve essere sottoscritto dallo stesso alla presenza del direttore.

L’esito delle verifiche sarà – come già sottolineato – discusso nel GOT nonché in sede di équipe, ai fini di periodici aggiornamenti della relazione di sintesi ed eventualmente, se ne ricorreranno i presupposti, di una modifica del patto trattamentale stesso.

Si chiede alle SSLL di dare immediata attuazione ai contenuti della presente lettera circolare, promuovendo a tal fine appositi incontri a livello regionale ed impartendo ai direttori degli istituti le necessarie disposizioni per favorire la diffusione della medesima con una apposita conferenza di servizio cui partecipino tutte le aree dell’Istituto.

Nel chiedere cortese assicurazione si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale

Dott. Sebastiano Ardita

 

Scheda di presentazione del soggetto in osservazione

 

Cognome e nome

Paternità

Maternità

Data, luogo e provincia di nascita

Residenza (via, numero, città, provincia)

Nazionalità

Stato civile

Titolo di studio

Occupazione lavorativa prima dell’arresto

Ingresso in Istituto il

dalla libertà

dall’Istituto di

 Dati giuridici:

Reato

Condanna in espiazione

Fine pena

Precedenti penali

Dati sulla detenzione:

Assegnato al circuito detentivo

Sanzioni disciplinari e deferimenti all’autorità giudiziaria

Ricompense

Benefici fruiti

Istanza presentata il ___ per

Liberazione anticipata

Permesso (artt. 30 o 30 ter)

Misura alternative

 

Scheda “Patto trattamentale”

 

Il sottoscritto ____________ detenuto presso l’Istituto di ______________ dal            __________ con fine pena fissato il ___________ sottoposto all’osservazione dal GOT, avendo dato la propria collaborazione ai sensi di quanto previsto dall’art. 27 del regolamento di esecuzione, afferma di avere compreso il significato delle offerte trattamentali che gli/le sono state proposte dagli operatori e si impegna a seguire responsabilmente il progetto concordato.

In particolare, con riguardo i diversi elementi del trattamento, il sottoscritto si impegna a

  1. lavoro:

  2. corsi di istruzione:

  3. attività culturali, ricreative e sportive:

  4. rapporti con la famiglia:

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole di venire valutato in ordine alla sua adesione agli impegni che assume nel processo trattamentale.

Data,

 

Firme

 

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