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La Legge sull'immigrazione commentata (a cura dell'Associazione "Razzismo Stop")
Il DDL appena presentato comporta nel complesso un progetto che in nulla si cura dell’integrazione degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, ma che si occupa soltanto della prevenzione e della repressione dell’immigrazione clandestina, le quali si intendono perseguire attraverso:
Le molte ed importanti modifiche alla legge Turco - Napolitano apportate dal DDL sull’immigrazione, le abbiamo individuate con il supporto dell’analisi di avvocati costituzionalisti. Vi segnaliamo qui di seguito le prime osservazioni:
Soppressione della sponsorizzazione da parte dei privati
Il cittadino immigrato entra in Italia solo per lavorare: per chiamata nominale da parte del datore di lavoro, il quale può attingere dalle liste presso i consolati italiani dei paesi d’origine. Il datore di lavoro deve garantire alloggio e rimborso spese del rimpatrio. Ciò costituisce un onere eccessivo e inutile per il datore di lavoro, irrigidisce il mercato del lavoro e finisce con l’incentivare il ricorso all’immigrazione clandestina. In caso di perdita del posto di lavoro il periodo di permanenza in Italia per trovare un’altra occupazione è ridotto a soli sei mesi.
Rinnovi dei permessi di soggiorno
Portare da trenta a novanta giorni i termini per la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno comporta disguidi pratici con riferimento ai permessi di durata inferiore a due anni, in particolare di quelli compresi tra i novanta giorni e l’anno: pochi giorni o pochi mesi dopo aver ottenuto il rilascio, lo straniero dovrebbe essere tenuto a richiederne il rinnovo.
Domande di regolarizzazione escluse dal decreto PCM 16/10/98
Chi è stato escluso dal presente decreto ha la possibilità di stipulare "un contratto di soggiorno" e non un permesso di soggiorno, se dimostrano di avere un adeguato alloggio, non avere espulsioni, di aver effettuato la domanda di lavoro, oppure che abbiano ottenuto nei cinque anni antecedenti all’entrata in vigore della presente legge, un permesso di soggiorno per lavoro.
Carta di soggiorno
L’elevazione da cinque a sei anni della durata del soggiorno regolare quale presupposto richiesto per il rilascio della carta di soggiorno contrasta con gli scopi di integrazione sociale regolarmente soggiornanti ed è un inutile irrigidimento. La Commissione Europea sui soggiorni di lunga durata presuppone un periodo massimo di cinque anni! La Commissione Europea propone che ogni stato membro debba adeguare il proprio ordinamento entro il 31 dicembre 2003. In Germania ad esempio dopo otto anni di permanenza con regolare permesso si ha la cittadinanza.
Espulsioni
Vi è un’estensione del novero dei casi in cui si procede ad espulsione con accompagnamento alla frontiera. La nuova disciplina dell’espulsione amministrativa rende ordinario il regime dell’esecutorietà dell’espulsione amministrativa stessa; raddoppia dai 5 a 10 anni il periodo di divieto di rientro (senza distinguere i diversi tipi di motivo di espulsione) e trasforma il rientro illegale dell’espulso in delitto (con pene più che raddoppiate e processo per direttissima). L’esecutorietà immediata dell’espulsione amministrativa misura che può essere presa dallo Stato, è però incostituzionale in questa forma sotto due profili:
Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello stato; in caso di trasgressione è punito con la reclusione da 1 a 4 anni. E’ obbligatorio l’arresto e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza di primo grado il giudice ordina l’espulsione coattiva dello straniero.
Esecuzione dell’espulsione
La convalida dell’espulsione comporta la permanenza nel centro di detenzione per un periodo complessivo di trenta giorni, qualora sia particolarmente difficoltoso l’accertamento dell’identità e della nazionalità il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni.
Determinazioni dei flussi di ingresso
Con il decreto annuale devono essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisa per regioni, province e comuni. Questo provvedimento potrebbe vincolare la libertà di circolazione nel territorio italiano degli stranieri regolarmente soggiornanti o la loro possibilità di instaurare rapporti di lavoro.
Ricongiungimenti familiari
Il DDL esclude dal ricongiungimento familiare i genitori a carico, e i parenti entro il terzo grado in contrasto radicale con le proposte dell’Unione Europea.
Centri di accoglienza e accesso all’abitazione
Si abroga la facoltà del Sindaco di disporre l’alloggiamento di stranieri non regolarmente soggiornanti che si trovino in situazioni di emergenza, che si verificava soprattutto in casi di calamità naturali o disastri.
Polizia di stato
Si prevede un ampliamento degli organici della polizia di stato e l’istituzione di una vera e propria specialità all’interno della polizia definita di frontiera e dell’immigrazione.
Diritto d’asilo
All’interno delle nuove norme che il governo si prepara a modificare viene di fatto cancellato il diritto di asilo. Cerca così di liquidare in due articoli l’intera problematica del diritto di asilo (costituzionalmente garantito). Si prevede l’istituzione di Commissioni periferiche e di una procedura accelerata per l’esame delle domande di asilo; ciò significa che le persone che vengono intercettate nelle zone di frontiera entrano in Italia e chiedono asilo, dovrebbe scattare una procedura "accelerata". La persona che presenta domanda di asilo sarà trattenuta nei settori speciali all’interno dei centri di detenzione la domanda di asilo sarà esaminata in tempi di 15 giorni da commissioni periferiche (Nominate dai Prefetti). Se l’esito sarà positivo la persona sarà rilasciata, se l’esito sarà negativo la persona sarà espulsa immediatamente, senza la possibilità di fare ricorso in Italia, ma solo dall’estero e non ha, ovviamente senso sospensivo del provvedimento. Gli elementi gravi sono tre:
La creazione di commissioni periferiche per la valutazione della richiesta di asilo assegna più poteri alle forze di polizia. La persona trattenuta nei centri di detenzione non è più una persona libera, perciò in difficoltà di entrare in contato con una situazione di tutela e con scarsi strumenti per organizzare il proprio colloquio nei confronti della commissione. Nel caso di esito negativo della richiesta di asilo la persona viene letteralmente "rapita" nel senso che gli viene sostanzialmente impedito di avere un ricorso effettivo e con effetti sospensivi.
Negare la possibilità ai richiedenti asilo di fare ricorso è un dato inaccettabile dalla nostra Costituzione ma anche alle direttive europee. Come già indicato rimane l’esecuzione immediata dell’espulsione se la risposta è negativa, quest’ultimo aspetto non esiste in nessun’altra legislazione europea. In precedenza nella situazione italiana c’era un dato positivo, ed era la libertà della quale comunque godeva il richiedente.
Un nostro commento a caldo
Molti articoli e/o commi del disegno di legge risultano incostituzionali e/o in disaccordo con le direttive dell’Unione Europea. Appare evidente l’intento governativo di intensificazione del controllo e della repressione di qualsiasi tipo d’immigrazione, una volontà che vuole affermare l’ottica disumana e riduttiva espressa dall’equazione "IMMIGRATI = FORZA LAVORO". Inoltre se consideriamo le ingenti spese che dovranno essere sostenute per:
Comprendiamo che i costi economici e sociali sono insostenibili, soprattutto se pensiamo come i finanziamenti previsti per queste operazioni potrebbero essere reinvestiti in validi interventi per l’integrazione degli immigrati presenti in Italia, per consentire la tutela dei richiedenti asilo senza calpestare i loro diritti.
Elaborato da: Associazione Razzismo Stop ONLUS Via Gradenigo, 8 - 35131Padova Telefono 049775372 Sportello informativo ogni giovedì dalle 19.00 alle 20.30 |