Capitolo 3

 

L’extracomunitario e la fase esecutiva

 

L’affidamento in prova al Servizio sociale

La detenzione domiciliare

La semilibertà

I permessi - premio

La liberazione anticipata e la liberazione condizionale

L’espulsione

Nell’ordinamento processuale italiano la Legge Gozzini disciplina le misure alternative alla detenzione. La L. n. 165/98, la cosiddetta Legge Simeone, ha ulteriormente precisato gli ambiti di applicazione dei concetti base della Legge Gozzini. Sul piano giuridico queste leggi, che definiscono e precisano l’automatismo di sospensione dell’esecuzione per le pene di entità non superiore ai tre anni (quattro nel caso di reati connessi con lo stato di tossicodipendenza), rappresentano un gradino superiore di civiltà, come è detto da Alessandro Nencini, Sostituto procuratore della repubblica del Tribunale di Firenze:

... Prima era onere dell’interessato chiedere la sospensione del procedimento esecutivo se sussistevano certi presupposti, e quindi questa istanza era rimessa all’effettiva conoscibilità del procedimento (da parte del condannato). Occorrevano quindi tutta una serie di circostanze che creavano una serie di discriminazioni fra condannati seguiti in giudizio dal difensore di fiducia e condannati in contumacia che erano stati invece rappresentati dal difensore d’ufficio. Per ovviare a questo si è scelta una strada diversa, quella della sospensione obbligatoria entro un certo limite di pena (...) La pena irrogata da eseguire viene automaticamente sospesa dal P.m., il quale non emette più un ordine di carcerazione, ma un ordine di carcerazione sospesa e fa notificare a mano alla persona condannata - per assicurarsi della conoscenza della condanna - un avviso che tale pena deve essere eseguita, che c’è un ordine di esecuzione già firmato e che ci sono trenta giorni per chiedere, se la si vuol chiedere, una misura alternativa. Se il soggetto non chiede niente, l’ordine di esecuzione è attuato, se chiede qualcosa, essendo già stata preventivamente sospesa l’esecuzione, il fascicolo passa al Tribunale di sorveglianza che decide sulla misura alternativa: in caso di accoglimento l’esecuzione prosegue nella forma della misura alternativa, in caso contrario si esegue l’ordine di carcerazione. In sostanza, noi P.m. svolgiamo una funzione prodromica finalizzata a creare le condizioni materiali perché un soggetto possa chiedere le misure alternative. (<1">1)

Lo spirito garantista che anima queste leggi, rischia tuttavia di essere vanificato nei suoi scopi quando si tratta di extracomunitari. Non è infatti problema di poco conto reperire stranieri che di solito non hanno né domicilio, né lavoro regolare, né casa, né famiglia in loco. Per di più essi debbono essere rintracciati due volte: prima per consegnare loro l’ingiunzione, in seguito per eseguire la pena. L’esperienza di Nencini ci dice che nel 99% dei casi essi non chiedono assolutamente niente in quei trenta giorni di tempo, e ciò porta come conseguenza l’effettiva esecuzione della pena. Il rischio è in pratica quello di avere due sistemi paralleli, a causa delle applicazioni che di fatto si rivelano molto diverse tra soggetti stranieri e soggetti italiani.

Non esistono né indagini statistiche, né atti di convegni, né testi ufficiali che spieghino l’alta percentuale di ‘astensioni’ tra gli stranieri in materia di misure alternative nei termini contemplati dalla Legge Simeone, ma vale la pena riportare la "personale sensazione" di Nencini:

Il foglio che viene loro consegnato è molto chiaro, la legge è spiegata molto bene: hanno trenta giorni di tempo per leggerlo e per capirlo (...) questa gente è talmente stupita dall’enorme bontà del nostro sistema, è talmente felice che il foglio non lo legge nemmeno, scappano e basta. Ricevono un foglio e vengono mandati via: ma in quale altro sistema? Per condanne fino a tre anni di reclusione vengono avvisati? Infatti, il limite massimo di tre anni di reclusione è un limite magnanimo, che può rappresentare anche un residuo di maggior pena. Se, per esempio, si considera una condanna avvenuta in corso di giudizio abbreviato e che quindi già beneficia dello sconto di un terzo di pena, si può arrivare all’irrogazione di una pena di sette, otto anni non eseguibile. Ora, una condanna di sette, otto anni è per omicidio, per estorsione, per concussione, per rapina. Quindi il nostro è un sistema piuttosto garantista checché se ne dica in giro. Direi estremamente garantista perché né in Europa né in altre parti del mondo esiste questo meccanismo che noi abbiamo creato. Non a caso siamo il paese più amato dagli stranieri buoni e meno buoni... (<2">2)

In teoria queste considerazioni, espresse così vivacemente, sono più che condivisibili e giustificano anche una punta di orgoglio, ma si vedrà poi che il detenuto straniero finisce in sostanza per scontare una maggiore permanenza media in carcere rispetto ai detenuti autoctoni, a parità di pena da espiare. Nel recente convegno su ‘Lo straniero in carcere’ tenutosi a Firenze il 24 e 25 maggio 1999 sotto l’egida del Ministero di grazia e giustizia e del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, si è detto che:

Gli extracomunitari non hanno quasi mai punti di riferimento esterni, o, se li hanno, sono quelli cosiddetti ‘in nero’, o contigui alle aree criminali. Di conseguenza, né in fase di iter processuale, né in fase esecutiva essi riescono ad ottenere misure diverse dalla detenzione. Gli istituti alternativi del C.p.p. e dell’Ordinamento penitenziario sono loro sostanzialmente preclusi, compresa la liberazione anticipata, e ciò paradossalmente a causa delle pene troppo spesso miti. Neppure i tossicodipendenti (ed ormai il 70% di tali detenuti sono stranieri, di questi la maggior parte dell’area magrebina) hanno alcuna possibilità poiché non vengono presi in carico dai servizi e, conseguentemente, non possono beneficiare della particolare normativa vigente. Una lettura di questo genere porta ad evidenze inquietanti: le misure alternative che vengono concesse sulla base della mancanza di pericolosità sociale e sulla possibilità di trovare punti di appoggio esterni, vengono di fatto negate agli stranieri per mancanza di condizioni oggettive, e pertanto si tengono in carcere elementi non particolarmente pericolosi sulla base del fatto che manca loro un lavoro, una casa, una famiglia. La sensazione è che per tali soggetti il carcere sia diventato un megacentro di accoglienza. È solo il caso di far notare poi che il carcere offre, paradossalmente, tutta una serie di servizi spesso inesistenti nella realtà esterna. (<3">3)

 

L’affidamento in prova al servizio sociale

 

L’affidamento in prova al servizio sociale costituisce la più significativa tra le misure alternative alla detenzione: essa estingue ogni rapporto del condannato con l’istituzione carceraria, prospettandosi quale trattamento in libertà sostitutiva della detenzione. Esso è disciplinato dall’art. 47 dell’Ordinamento penitenziario (O.p.) ed è previsto per una pena non superiore ai tre anni (anche residuo di maggior pena). Questo istituto, contemplato dalla Legge Gozzini per autori di reati di modesta entità, poteva venire applicato solo a pena iniziata e dopo tre mesi di osservazione intramuraria. Il presupposto era quello di rieducare il soggetto imponendogli prescrizioni comportamentali, unitamente al supporto del servizio sociale, quando le caratteristiche personologiche del condannato inducessero a preferire un trattamento totalmente alternativo al regime carcerario.

Successivamente 1’ambito di applicabilità dell’istituto venne ampliato per la politica di carcerizzazione testimoniata dalla novella penitenziaria del 1986: (<4">4) esso fu esteso anche alla media criminalità, prima dell’inizio dell’esecuzione penale e a prescindere dall’osservazione in istituto. In ordine allo scopo di deflazione carceraria, il primato della rieducazione con il trattamento alternativo fu scalzato dall’obbiettivo di contenere o di evitare la detenzione in carcere, considerata di per sé fattore di desocializzazione e di emarginazione, e di favorire una prassi indulgenziale.

L’art. 47 O.p. disciplina la modalità di ammissione e di esecuzione dell’affidamento in prova. Se il condannato si trova in stato di detenzione carceraria, la concessione del provvedimento dipende dai risultati dell’osservazione della sua personalità, osservazione condotta collegialmente per almeno un mese in istituto (comma 2). Se il condannato, dopo un periodo di custodia cautelare ha goduto di un periodo di libertà mantenendo un comportamento tale da consentire un giudizio favorevole, l’affidamento viene concesso senza subordinarlo all’osservazione (comma 3). Se l’istanza è proposta prima dell’emissione o dell’esecuzione dell’ordine di carcerazione, il P.m. o il pretore a cui essa è presentata sospende l’emissione o l’esecuzione fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza, al quale trasmette immediatamente gli atti: questo deve decidere entro quarantacinque giorni e, se non accoglie l’istanza, l’esecuzione della pena riprende e non è ammessa per il futuro alcuna sospensione. (<5">5)

Esistono, tuttavia, anche episodi negativi che provocano l’interruzione della misura: può verificarsi cioè un annullamento o una revoca. L’annullamento della misura può essere determinato o da una causa vera e propria di annullamento del provvedimento di applicazione (determinata per esempio dalla condanna per un fatto commesso prima della sua concessione, che cumulata in corso di esecuzione determini il superamento del limite di tre anni di cui si è già detto), sia da una causa che comunque provoca il venir meno della misura per motivi non dipendenti dalla condotta del condannato durante l’esecuzione della misura (per esempio, il sopravvenire di un’infermità mentale, o la richiesta di revoca della misura, o di una sua sostituzione con un’altra da parte dell’interessato, per motivi personali). La revoca dell’affidamento, invece, non è conseguenza automatica dell’eventuale violazione da parte dell’affidato di specifiche disposizioni di legge o di ciò che gli viene prescritto.

Durante il periodo di affidamento, vengono redatte sul comportamento del soggetto periodiche relazioni da parte dell’assistente sociale e, se il suo comportamento generale denuncia una inidoneità alla risocializzazione con il trattamento alternativo, l’affidamento viene revocato: ciò rappresenta, in pratica, una smentita della prognosi di rieducabilità espressa al momento della concessione della misura. È quindi chiaro come la legge che vuole l’affidamento subordinato all’osservazione della personalità in istituto, presupponga una valutazione accurata delle possibilità di recupero del condannato. L’art. 47 O.p. prescrive che tale osservazione sia condotta collegialmente, vale a dire con l’apporto di tutti i componenti l’équipe di osservazione, ma esistono seri dubbi circa l’attendibilità degli esiti di tale osservazione data la persistenza delle carenze di personale e la discrezionalità della presenza degli esperti di cui all’art. 80 O.p. (<6">6)

Maggiori sono invece i vantaggi per il condannato nel caso in cui tale osservazione non necessiti, giacché ciò accade quando egli, o avendo usufruito di un periodo di libertà, o essendo ancora in libertà, ha già teoricamente intrapreso un processo rieducativo dando buona prova di sé, al punto che si ritiene di non dovere far nulla per compromettere questo processo in atto. È chiaro che, anche secondo la voce comune, chi delinque ha problemi di vario genere; è ovvio che gli extracomunitari, in quanto stranieri e quindi ‘esterni’ alla società che li accoglie, hanno più problemi degli autoctoni; anzi, secondo la dottoressa Fiorillo, "quelli dell’ultima generazione hanno notevoli problematiche, anche a livello psichiatrico ...". (<7">7)

Scorsa quindi la legge e preso atto di questa considerazione, viene spontaneo pensare che il cosiddetto ‘educatore’ sia la figura centrale di questo meccanismo, volto, com’è giusto, al recupero dei soggetti recuperabili. Data l’importanza di questa figura ci si aspetta poi una sua presenza capillare, una preparazione specifica e una disciplina precisa e puntuale che ne definisca il ruolo. Le sorprese però non mancano. Dalle interviste fatte ad alcuni educatori del Carcere di Sollicciano, si scopre che essi sono cinque su mille detenuti, con un rapporto di uno a duecento, mentre la situazione ottimale sarebbe, com’è intuitivo, al massimo di uno a cinquanta; inoltre emerge il fatto singolare che la carenza di organici è macroscopica nel nord Italia e nel centro, mentre la situazione si rovescia nel sud, giacché la corsa al posto fisso, ambito dai meridionali, fa sì che un gran numero di giovani scelga questa carriera, passi un breve periodo di apprendistato in giro per l’Italia e tenda poi a ritornare a casa o comunque nei pressi.

Tipicamente italiano è poi il fatto che l’unico carcere con un rapporto ideale educatori-detenuti sia quello romano di Rebibbia che, guarda caso, è così vicino al Ministero di grazia e giustizia da dover incutere l’idea della perfezione. (<8">8) Un educatore di Sollicciano osserva che la sua figura professionale è abbastanza recente, essendo nata con la famosa Legge Gozzini del ‘75, quando esisteva solo la figura dell’educatore per minori. All’inizio, mancando un profilo professionale definito "si inventò questo ruolo", (<9">9) però mancavano riferimenti e circolari ministeriali di precisazione. In seguito sono stati stabiliti profilo e mansioni, cosicché ora in teoria la funzione dell’educatore di adulti (definizione ossimorica a parere dell’interessato) è quella di segretario tecnico dell’équipe di osservazione.

L’équipe è composta, oltre che da lui, dall’assistente sociale, dallo psicologo e in alcuni casi anche dal criminologo, ma l’educatore deve coordinare gli interventi di tuffi, compresi i volontari e il S.e.r.t.; egli deve raccogliere la documentazione di queste persone ed enti, presentarli all’équipe e redigere la relazione finale da inviare al Tribunale di sorveglianza. Egli diventa quindi una sorta di ‘galoppino’, al di là delle incombenze previste dall’ordinamento, un po’ per le vistose carenze croniche, un po’ per la tendenza a demandare dei vali soggetti, in quanto egli è l’unico fra essi a diretto contatto con l’utente, ed è quindi inevitabile che tutto ricada su di lui. A Sollicciano la percentuale di detenuti extracomunitari sul totale si aggira sul 70%, di ogni provenienza e negli ultimi tempi in gran numero anche cinesi.

Stante la situazione di questo istituto [Sollicciano] se teorizziamo ci prendiamo in giro: noi educatori incidiamo poco o nulla, per via del rapporto numerico sproporzionato. Proprio oggi abbiamo fatto una riunione col direttore dell’ufficio ed è stata la quinta o la sesta, perché non riusciamo a conciliare l’esigenza di sicurezza con l’aiuto sociale che siamo chiamati a svolgere e c’è stata anche un po’ di polemica. (<10">10)

Analoga è l’opinione dell’educatore Gianfranco Politi, dalla cui intervista balza in evidenza che l’applicazione di una misura alternativa alla detenzione dipende da parametri che sono il risultato di una sorta di puzzle le cui tessere sono i pareri degli educatori, degli psicologi e degli addetti ai servizi sociali che seguono il detenuto nel suo iter intramurario ed extramurario: l’assemblaggio delle tessere tocca al Tribunale di sorveglianza, ma il meccanismo è molto più complesso di quanto possa sembrare perché quest’ultimo deve anche attivare indagini di P.g. per controllare i soggetti che, di volta in volta, entrano sulla scena in relazione col condannato sostenendo, per esempio, di volerlo ospitare o dargli un occupazione.

Tutti questi passaggi, che in alcuni casi possono assumere anche l’aspetto di interferenze, consentono (anche se non necessariamente comportano) valutazioni pregiudiziali circa il carattere e la disposizione del condannato a risocializzarsi. (<11">11)

Da cento e più fascicoli consultati presso il Tribunale di sorveglianza di Firenze abbiamo estratto alcuni casi a nostro avviso di particolare interesse e fra questi la vicenda di un albanese immigrato clandestinamente in Italia, ma inserito perfettamente nella casa e nella piccola azienda agricola della sua fidanzata a Dicomano. Incensurato, non tossicodipendente, egli è stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di hashish, per la qual cosa ha subìto una condanna alla pena di due anni di reclusione e di venti milioni di multa. Scontati otto mesi, il suo avvocato fa istanza di affidamento al servizio sociale. L’Ufficio educatori di Firenze sottolinea che il detenuto non ha mai contravvenuto ad alcuna norma disciplinare, fino al giorno in cui, rinchiuso con due fratelli albanesi in una cella, arriva con essi alle mani, per "incomprensibilità di carattere", come recita il rapporto di un vice ispettore. Seguono le varie dichiarazioni degli interessati circa i futilissimi motivi del litigio. Il Centro servizi sociali per adulti rilascia a sua volta un certificato da cui si espunge che il giovane albanese è un buon lavoratore, è molto amato dalla fidanzata e dai futuri suoceri i quali gli passano oltre al vitto e all’alloggio un compenso giornaliero di circa centomila lire per il suo aiuto nell’azienda di famiglia. Si aggiunge la nota riguardo alla certezza dei familiari che l’episodio delinquenziale sia occasionale e non derivi dalla frequentazione di un cattivo ambiente. Il Tribunale di sorveglianza assembla, analizza, rigetta l’istanza perché occorre un periodo più lungo di osservazione prima di una nuova valutazione. (<12">12)

Analogo il caso di un casertano, detenuto a Sollicciano per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Condannato a undici mesi di reclusione e a quattromilionicinquecentomila lire di multa per detenzione di un quantitativo di droga abbastanza modesto, l’uomo litigava con un compagno di carcere conterraneo durante l’ora d’aria. Ricoverato in infermeria, ha aggredito verbalmente l’infermiere di turno, contravvenendo al requisito della buona condotta. Il fascicolo presenta la solita ridda di testimonianze, dichiarazioni, osservazioni e via dicendo, nonché l’istanza dell’interessato concernente l’affidamento, come si legge, "per accudire ai suoi problemi economici familiari e per avere la possibilità di un contratto di lavoro". Il Tribunale di sorveglianza di Firenze rigetta l’istanza con questa motivazione: "Non sussistono concrete prospettive di inserimento esterno né è stata approfondita la vicenda del suo legame con gli stupefacenti". (<13">13) Le analoghe circostanze richiamate da questi due casi e l’analogo esito delle due istanze non costituiscono però sufficiente testimonianza che le cose vadano sempre così di pari passo.

Due magistrati del Tribunale di sorveglianza di Firenze concordano nell’affermare che la concessione di misure alternative alla detenzione è più improbabile per un extracomunitario, perché è oggettivamente più difficile che la sua situazione presenti gli aspetti ritenuti per legge garanzia di successo per il suo reinserimento nella società. Il punto nodale, a detta unanime, è la mancanza di un lavoro e di una rete familiare di sostegno che possa ragionevolmente escludere la recidività. Inoltre, anche quando c’è un lavoro, esso è sempre in nero e non se ne può tener conto ufficialmente perché ciò significherebbe avallare una situazione che in realtà esiste, è ben nota e diffusa, ma non si può ufficializzare. (<14">14)

Alla obiezione che siamo di fronte al famoso serpente che si morde la coda perché una situazione già di oggettivo disagio finisce per diventare un’aggravante e rappresenta quindi di per se una discriminazione, il dottor De Felice in particolare condivide tale osservazione, esprimendo il parere che l’affidamento è, per questi motivi, in assoluto la misura più difficile da ottenere per un extracomunitario e non esclude che nella valutazione della situazione di uno straniero possa giocare un ruolo determinante una sorta di diffidenza riguardo "l’aspetto, un po’ oscuro, di cosa faccia una persona che è irregolare sul territorio dello stato italiano". (<15">15)

Del campione di undici ordinanze del Tribunale di sorveglianza di Firenze esaminate in particolare, sei riguardano extracomunitari, cinque italiani; dei sei stranieri solo uno ha visto accolta la sua istanza, mentre tutti i condannati italiani hanno ottenuto l’affidamento.

Un’algerina di quarantanove anni viene condannata ad un anno di reclusione e a quattrocentomila lire di multa per furto aggravato in concorso con un somalo (si erano impossessati di duecentomila lire sottratte al portafoglio di un benzinaio). Inseguiti dalla stradale e fermati, vengono giudicati di elevata pericolosità, desunta dai vari alias declinati altre volte, dall’assenza di dimora stabile, di documenti affidabili e dalla recidività. La donna ha due figlie in tenera età, avute da un italiano sottrattosi alle sue responsabilità e affidate e accudite da un’amica residente a Castelvolturno. Un educatore informa che la donna dice di vivere a Marsiglia con i familiari ai quali ha nascosto la nascita della seconda figlia poiché ritiene che essi non potrebbero capire né perdonare la sua situazione: perciò alterna periodi in Francia ed altri in Italia, anche per stare vicino alle figlie. Ora vorrebbe tornare in Francia, dove pare che l’aspetti anche un lavoro stabile. La sua condotta è stata irreprensibile all’interno del carcere, dove ha svolto con impegno il lavoro affidatole. Soffre di ipertensione, ed è curata dal medico del carcere. L’amica, che alleva le figlie, dichiara di essere disponibile ad ospitare la donna durante il periodo di affidamento, ma nonostante ciò l’istanza viene rigettata con la motivazione che "la pena termina tra pochi giorni e non può instaurarsi un valido rapporto con essa". (<16">16)

Un napoletano di trentasette anni, domiciliato a Firenze, presenta un certificato penale lungo quanto un poema: dall’usurpazione di titoli in concorso alla lesione personale, dalla resistenza a pubblico ufficiale alle minacce, dalla rapina al furto in concorso, agli atti di libidine violenti al ratto al fine di libidine, agli atti osceni, all’evasione, alla detenzione di armi e di esplosivi. Entrato e uscito dal carcere per tutta la vita, in passato ha ottenuto l’affidamento per attendere all’attività commerciale di cui è titolare, ma la sua pervicace tendenza a delinquere lo riconduce fatalmente in tribunale per tentata rapina, a Firenze, nel gennaio del 1997. Il Centro servizi sociale per adulti, in data ottobre 1997, sostiene di conoscere bene il soggetto in questione la cui situazione personale e familiare sembra essere migliorata, sia per quanto concerne la gestione di un banco di vendita in via dell’Ariento, sia per quanto riguarda i rapporti con la moglie e il figlio quattordicenne. La Questura di Firenze non condivide tanto ottimismo e, nel febbraio del 1998, spedisce al Tribunale di sorveglianza una dichiarazione in cui definisce l’uomo socialmente pericoloso, associato a persone pregiudicate, frequentatore di locali notturni, spesso ubriaco e sempre violento, abituato ad aggredire la moglie, il figlio e, in ultimo, anche gli ‘arredi’. Per concludere, egli è anche dedito agli stupefacenti ed affetto da epatite B. A quest’uomo, in data 16/2/98, il Tribunale di sorveglianza di Firenze concede l’affidamento sostenendo che egli:

ha recentemente fruito di analoga misura alternativa conclusasi positivamente. Pur continuando a sussistere concrete perplessità in ordine alle sue effettive capacità di regolarizzare completamente la propria condotta si ritiene comunque di concedere un’ulteriore opportunità al soggetto (anche in considerazione dell’attività commercia e di cui è titolare). (<17">17)

Da quanto detto, risulta evidente che (come sostiene l’educatore Crispo) "l’affidamento per quanto riguarda l’extracomunitario è praticamente fantascienza", (<18">18) e ciò in base a un ragionamento logico: la semilibertà è concessa più facilmente a uno straniero perché è pur sempre un regime detentivo che implica il soggiorno detentivo coatto della persona, anzi, addirittura in questo caso i semiliberi si possono iscrivere al collocamento, perché il carcere funziona da residenza. L’affidamento, invece, è una misura totalmente alternativa al carcere che non si occupa più del detenuto il quale passa in carico ai servizi sociali del territorio, agli enti locali e - nel caso di un tossicodipendente - al S.e.r.t. di zona.

Un ulteriore esempio di quanto sia difficile per queste persone accedere alla misura dell’affidamento ci viene riferito da Crispo. Un albanese incarcerato per reati inerenti alla droga, ha compiuto all’interno dell’istituto un percorso abbastanza positivo, tanto che gli è stata concessa la semilibertà e si è trovato un lavoro presso una cooperativa sociale. Dopo parecchi mesi di questo regime, molto recentemente ha chiesto l’affidamento, mancando poco alla fine della pena; inoltre aveva buone possibilità di trovare un domicilio attraverso strutture religiose. Le relazioni sul soggetto da parte del gruppo di osservazione interno all’istituto (nel quale agiva Crispo) erano molto positive e nulla lasciava supporre che le relazioni del controllo esterno fossero negative. Interpellati il datore di lavoro, i compagni semiliberi e l’interessato, i rapporti di quest’ultimo col suo ambiente risultavano positivi e in netto contrasto con le opinioni di alcuni osservatori esterni.

Al Tribunale di sorveglianza, il magistrato ha dato più peso all’aspetto esterno e l’affidamento è stato negato. Oltre al rammarico per l’usuale sottovalutazione dell’opinione degli educatori, l’intervistato esprime il convincimento che nelle valutazioni esterne abbia prevalso un atteggiamento di prevenzione nei confronti dell’etnia di appartenenza del condannato e del suo modo esteriore di atteggiarsi e di comportarsi, cosicché il merito del giudizio veniva indebitamente trasferito dalle concrete opportunità che la legge prescrive per la risocializzazione del soggetto (per le quale vi erano tutte le premesse), a un giudizio prevalentemente espresso sulla persona, sul suo modo di fare e di porgersi agli altri. (<19">19) Analoghe considerazioni riporta l’educatore Politi, il quale ribadisce le difficoltà di concedere un simile provvedimento a chi, in effetti, sparisce per così dire nel vuoto, non avendo né domicilio, né lavoro fisso, né un punto di riferimento.

È ovviamente il caso di quella ‘doppia pena del migrante’ di cui parla il sociologo Abdelmalek Sayad, giacché:

è nella natura stessa dello stato discriminare e, per questo, dotarsi preventivamente di tutti i criteri possibili di pertinenza necessari per una discriminazione, senza la quale essa non sarebbe possibile: discriminazione tra i nazionali che riconosce come tali, e nei quali si riconosce allo stesso modo in cui essi si riconoscono in lui e ‘gli altri’ che deve conoscere solo ‘materialmente’, in ragione del solo fatto che sono presenti nel campo della sua sovranità nazionale e sul territorio nazionale che ricade sotto questa sovranità. (<20">20)

Un grossetano di trentacinque anni con un curriculum delinquenziale che riguarda prevalentemente la detenzione illegale di armi e lo spaccio di stupefacenti, viene condannato ad un anno e tre mesi di reclusione per "recidiva plurima aggravata di ingente quantitativo di sostanza stupefacente ai fini di spaccio". Gli viene concesso l’affidamento presso il S.e.r.t. di Siena e in seguito anche un trasferimento per seguire i quattro cavalli della moglie all’ippodromo di Follonica, mentre contemporaneamente, sempre la moglie attesta che il coniuge lavorerà nella paninoteca di Follonica di cui ella è comproprietaria. Il marito però trova più interessanti le corse che il programma del S.e.r.t. e si comporta così male che l’affidamento gli viene revocato dopo undici mesi. (<21">21)

La misura non viene invece concessa, per mancanza di "inserimento lavorativo", a un marocchino di trent’anni con precedenti di poco conto che doveva espiare ventotto giorni di reclusione residua della pena di tre mesi per detenzione e spaccio di stupefacenti. L’uomo aveva esibito un contratto di locazione redatto a norma di legge con tanto di ricevuta di deposito cauzionale e di consegna chiavi e aveva presentato la dichiarazione di una ditta di restauri pronta ad assumerlo, ma nonostante ciò l’affidamento non passa. (<22">22) Ancora: un ragazzo di Mostar, di vent’anni, condannato per furto aggravato a cinque mesi di reclusione e a duecentomilalire di multa, residente presso un campo nomadi di Prato, senza permesso di soggiorno, chiede l’affidamento esibendo l’attestato di una ditta di pitture di Pisa che si dichiara disposta ad assumere lui e il fratello. La Questura di Prato invia al Tribunale di sorveglianza una breve relazione in cui evidenzia che il soggetto in questione non svolge alcuna attività lavorativa, ha precedenti per reati contro il patrimonio e insinua che "l’attività lavorativa presentata dal soprascritto sia una dichiarazione pretestuosa al solo fine di ottenere i benefici di legge". L’affidamento viene negato con questa motivazione: "l’indicazione lavorativa non è stata confermata. La situazione complessiva appare poco chiara". (<23">23)

Due fratelli nomadi, nati a Prato, giovanissimi, che risultano ambedue depressi, ansiosi e agorafobici alla visita psichiatrica da parte dell’azienda U.s.1. n. 4 di Prato, dei quali il più vecchio, dal suo ingresso in carcere, ha commesso in media ogni due giorni atti di autolesionismo, condannati entrambi per estorsione e furto aggravato, chiedono l’affidamento ai servizi sociali. Quello con problemi psichiatrici, che ha una moglie e sette figli, dichiara di vivere di un sussidio e dei proventi di una piccola attività di rivendita di rottami ferrosi. La sua istanza viene rigettata come quella del fratello, con la seguente osservazione: "La situazione del soggetto, complessivamente considerata, è assai problematica. La possibilità di inserimento lavorativo non appare congrua." (<24">24)

Colpisce questo ritornello dell’assenza di prospettive lavorative e la diffidenza delle istituzioni nei confronti di una prospettiva di tal genere. L’ex Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze ed ex Presidente della Direzione amministrativa penitenziaria, Alessandro Margara, fa notare che teoricamente, in base ad una sentenza della Corte costituzionale, l’affidamento potrebbe essere concesso anche a prescindere da un discorso di lavoro. In pratica, però, "il lavoro è la più classica delle risorse perché generalmente si può concedere la misura per motivi di studio, per disturbi psichiatrici (perché si va in un ambiente protetto), o per un programma del S.e.r.t. che può comprendere anche un lavoro".

Per un extracomunitario, però, queste strade sono quasi completamente precluse: la prima perché la massa non viene certo in Italia per studiare, la seconda e la terza perché i palleggiamenti, endemici nelle nostre istituzioni sanitarie anche per gli autoctoni, diventano drammatici e insormontabili per gli stranieri. È quindi invalsa la prassi, se così si può dire, di attribuire all’attività lavorativa una funzione di ancoraggio, che, come abbiamo visto, la rende conditio sine qua non per la concessione dell’affidamento. (<25">25)

La cosa cambia per gli italiani, per lo meno in base ai campioni di ordinanze scelti. Un calabrese di quarantasette anni, detenuto a Sollicciano per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché per detenzione illegale di armi, con una condanna a sette anni e due mesi, ottiene prima la semilibertà e poi chiede l’affidamento, a seguito della soddisfatta constatazione da parte del servizio sociale che egli, dopo molti anni di fidanzamento, si è deciso a sposarsi, divenendo socio e cogestore del negozio di alimentari della moglie. In virtù della necessità di badare ai suoi affari, del buon andamento della semilibertà, del "buon giro d’affari del negozio e del residuo di pena ormai molto modesto" egli ottiene senza indugi l’affidamento. (<26">26)

Un italiano, fiorentino, sposato e domiciliato a Pistoia, trentenne, colleziona dall’89 al ‘95 ben sette denunce per atti osceni. Portato a termine con successo un precedente affidamento in prova, inerente la penultima condanna di cinque mesi, egli viene ricondannato a due mesi e venti giorni nell’ottobre del ‘95. Il centro servizio sociale valuta positivamente il fatto che per ben quattro anni il condannato sia riuscito a non cedere alle sue pulsioni, che abbia trovato da poco tempo un lavoro da operaio, e che la moglie abbia cessato un’attività in proprio e abbia per conseguenza più tempo a disposizione. Il giovane risulta condizionato dalla figura della madre, e dimostra avere una mentalità nettamente infantile. La Questura di Pistoia, a sua volta, sottolinea che non ci sono più ricadute nella devianza sessuale da diversi anni. La misura alternativa viene concessa con questa motivazione: "il fatto è modesto (atti osceni) così come i precedenti seppure specifici; da qualche anno non ha dato luogo ad altri comportamenti devianti e lavora regolarmente". (<27">27)

Un tunisino di ventiquattro anni ce la fa, ma valgono anche per lui le considerazioni già fatte: infatti, condannato per detenzione ai fini di spaccio a cinque anni e dieci mesi di detenzione e ad una multa residua di cinquantamila lire, ottiene l’affidamento in prova motivato dal fatto che egli è incensurato e lavora da un anno stabilmente presso una cooperativa di Scandicci. (<28">28)

Le difficoltà ad ottenere le misure alternative da parte degli extracomunitari vengono ribadite dalla direttrice delle carceri di Sollicciano e Solliccianino, Maria Grazia Grazioso:

Per arrivare ad usufruire della misure alternative bisogna effettuare un percorso intramurario, la cosiddetta osservazione, che porta all’individuazione di una diagnosi di massima che poi permetta di costruire un percorso esterno Proprio in questa fase incominciano le dolenti note per gli extracomunitari. L’osservazione intramuraria non è fatta esclusivamente rispetto a ciò che il soggetto compie o svolge all’interno del carcere, ma anche dal rapporti che lo legano all esterno, che certamente per l’extracomunitario sono di difficile riscontro. Noi non abbiamo la possibilità di rapportarci ad un ambiente sociale di appartenenza, a un gruppo familiare che possa seguire il condannato, che possa farsene carico e comunque presentare per il detenuto straniero un punto di riferimento... È già difficile riuscire a trovare attività occupazionali o comunque utili per il reinserimento dei detenuti cittadini italiani, diventa più problematico per il detenuto extracomunitario... Sono, in percentuale, molto pochi quelli che sono riusciti ad usufruire delle misure alternative e, direi, paradossalmente, perché spesso lo straniero sconta reati anche abbastanza lievi, abbastanza limitati sotto il profilo della pericolosità sociale. Ciononostante non si riesce a dargli quegli sbocchi che naturalmente la legge prevede, proprio perché non si è in grado di costruirgli intorno quella rete che la legge richiede per l’ammissibilità alle misure alternative. (<29">29)

 

La detenzione domiciliare

 

La misura della detenzione domiciliare è disciplinata dall’art. 47 ter dell’Ordinamento penitenziario: in base ad esso la pena della reclusione (non superiore a tre anni anche residuo di maggior pena), nonché la pena dell’arresto (se non vi è stato affidamento in prova al servizio sociale), possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo pubblico di cura o di assistenza quando si tratta di:

·                    donna incinta, o che allatta la prole, o madre di prole convivente di età inferiore a cinque anni;

·                    persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;

·                    ultrasessantenni, se inabili anche parzialmente;

·                    minori di ventun anni, per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro, di famiglia.

Con la L. n. 165/98 (l’anzidetta Legge Simeone), possono ottenere la detenzione domiciliare anche i padri esercenti la patria potestà di prole inferiore ad anni dieci, quando la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata ad assistere la prole. Inoltre questa legge contempla anche la possibilità, di godere della misura indipendentemente dalle condizioni sopra dette, quando la pena detentiva non supera i due anni e quando non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale: si contempla quindi una sorta di alternativa all’affidamento laddove esso non può venir concesso, semprechè ovviamente non sussista il pericolo che il condannato commetta altri reati. Tale disposizione non si applica ai condannati per reati di mafia.

Si considera che l’esecuzione della pena prosegua anche durante la detenzione domiciliare, le cui modalità sono disposte dal Tribunale di sorveglianza all’atto della concessione della misura. Lo stesso Tribunale determina e impartisce le disposizioni per l’intervento del servizio sociale; esse sono comunque passibili di modifica da parte del Magistrato di sorveglianza competente.

Questa misura alternativa, introdotta come le altre con la Legge 663186, modificata dalla Legge 296/93 e perfezionata dalla Legge Simeone, risponde essenzialmente a finalità assistenziali, giacché è applicabile a persone ritenute particolarmente meritevoli di tutela da parte del legislatore. Inoltre si può notare che nel caso delle madri di famiglia l’attenzione del legislatore è stata rivolta non tanto alla tutela della madre, quanto a quella del minore e che la legge, nella sua espressione volutamente generica, tutela il rapporto genitore-figlio, anche se questo è adottivo. Per questo motivo, in base a una sentenza della Corte costituzionale, la Legge Simeone ha esteso anche ai detenuti padri, nelle condizioni già dette, gli stessi diritti delle madri. Bisogna evidenziare inoltre la particolare attenzione della legge nei confronti delle persone gravemente malate (come nel caso dei malati di AIDS), che non possono ricevere adeguate cure dai servizi sanitari degli istituti di pena. Lo stesso garantismo si nota per le persone che abbiano superato la soglia della terza età e che non siano del tutto autosufficienti.

La misura ha senz’altro la funzione di uno strumento di deflazione carceraria, in guanto diretta ad attenuare, per quanto possibile, il gravissimo problema del sovraffollamento delle carceri, anche se non sembra abbia finora ottenuto un grande successo in tal senso. La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto è contrario alla legge, o alle prescrizioni dettate, ed appare perciò incompatibile con la prosecuzione della misura; ne è inoltre prevista la revoca quando vengono a cessare le condizioni applicate precedentemente. Chi si allontana dal luogo indicato per la sua detenzione, è punito ai sensi dell’art. 385 C.p.

La concessione di questa misura alternativa, è, come recita la legge, subordinata alle circostanze che non vi sia stato affidamento in prova al servizio sociale. Si può dedurre da ciò che il legislatore abbia voluto ribadire l’esistenza di una gerarchia tra le misure, riconfermando la preferenza per l’affidamento in prova, ritenuto l’unica vera misura alternativa, cui corrisponderebbe - secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente - una situazione più favorevole, in quanto misura meno afflittiva. È comunque evidente che la detenzione domiciliare, sebbene considerata misura alternativa alla detenzione in carcere rappresenti una modalità alternativa di esecuzione della pena, priva di qualunque contenuto risocializzante e rieducativo, dato che l’unica prescrizione imposta al soggetto è l’obbligo di non allontanarsi dal luogo indicato nel provvedimento scelto quale sede dell’esecuzione. L’interpretazione che la Poggi dà di questa legge è in linea con quest’ultima osservazione, in quanto, secondo lei,

...la norma non è strutturata perché la persona alla detenzione domiciliare debba compiere un percorso rieducativo. Si tratta di una misura alternativa introdotta per le pene detentive brevi, quando vi è dimostrazione che questa persona può stare in un luogo di reclusione che non sia il carcere. (<30">30)

Quest’affermazione prende spunto dal caso di un nomade di ventisei anni, domiciliato presso il Campo Masini del Poderaccio, a Firenze. Arrestato nel dicembre ‘97 su denuncia della moglie per minacce, percosse, ricettazione e detenzione di armi, viene scarcerato dopo due settimane a seguito di un’ordinanza del Tribunale della libertà per mancanza di gravi indizi di colpevolezza. Nuovamente arrestato nel marzo ‘98 per un vecchio contenzioso di quando era minorenne, presenta tramite l’avvocatessa Poggi un’istanza al Tribunale di sorveglianza per l’affidamento in prova al servizio sociale, in quanto una cooperativa, l’Astra, si dichiara disponibile ad assumerlo. Inoltre egli dispone di un domicilio presso il Campo nomadi del Poderaccio dove si trova il suo nucleo familiare (moglie e tre figli) e il nucleo familiare esteso (cognati e suoceri).

Il Tribunale di sorveglianza rinvia l’udienza già fissata per un supplemento d’informazioni, poiché si teme che, reinserendo il giovane nell’ambiente da cui è partita la denuncia, possano insorgere complicazioni. All’udienza viene poi detto che la Cooperativa Astra attraversa un momento di difficoltà, e quindi non può assumere nessuno. L’avvocatessa fa notare che comunque il giovane nei tre mesi intercorsi tra la scarcerazione dopo la prima denuncia e la nuova incarcerazione, era tornato in seno alla famiglia senza nessun problema. La susseguente udienza viene rinviata in attesa della relazione degli assistenti sociali che si pronunciano a favore del ritorno al campo, dove la moglie lo aspetta a braccia aperte, giacché imputa ad una reazione istintiva sia le percosse del marito, sia la propria denuncia. Con la velocità della giustizia italiana si arriva all’udienza del 213199: a questo punto il giovane, condannato a un anno e un mese, arrestato il 24 marzo dell’anno prima, all’atto dell’udienza praticamente aveva già scontato quasi un anno di carcere e gli mancava un mese e qualche giorno alla scarcerazione. Aveva anche usufruito di cinque-sei settimane di permessi, per le festività, durante i quali tutto era filato liscio. All’udienza del 213199 parevano esservi tutti i presupposti per mandarlo alla detenzione domiciliare, ma la misura viene rigettata con questa motivazione: "L’inserimento lavorativo prospettato (Cooperativa Astra) non è idoneo ai fini perseguiti dalla misura e la detenzione domiciliare al campo nomadi oltre che di difficile realizzazione, non ha alcun significato rieducativo nel caso in esame". (<31">31) Questo verdetto quindi è, secondo la Poggi, un andare ultra legem. Il nomade è poi uscito per liberazione anticipata grazie al suo comportamento irreprensibile, ma certo quest’altalena di rinvii, indagini, rinvii, costituisce un corso complicato e soprattutto costoso, oltreché frustrante dal punto di vista psicologico.

L’avvocatessa in questione ci racconta la vicenda di un tunisino ventitreenne arrestato nel 1996 per droga. Avendo egli collaborato con la Questura per riconoscere in fotografia diversi spacciatori, in base al comma 7 dell’art. 73 D.P.R. 309/90, viene condannato ad una pena attenuata di due anni di reclusione e agli arresti domiciliari, ma dopo circa un anno la moglie viene arrestata di ritorno da Milano con mezzo chilo di eroina. Le intercettazioni telefoniche attuate non evidenziano un’effettiva partecipazione del giovane all’impresa, ma non escludono il sospetto di una sua consapevolezza di ciò che la moglie stava facendo. Il Tribunale del riesame lo fa scarcerare perché queste telefonate non costituiscono prova sufficiente e quindi egli torna agli arresti domiciliari. A quel punto, essendo divenuta la condanna definitiva, gli arriva un ordine di carcerazione; in base alla Legge Simeone, l’avvocatessa chiede la detenzione domiciliare come logica prosecuzione degli arresti domiciliari, anche perchè il giovane, avendo perso il lavoro, non può ottenere un affidamento. Come osserva l’avvocatessa, la cosa assume un carattere grottesco: il giovane tunisino finisce di scontare la pena il 412199. L’udienza per la concessione della detenzione domiciliare è fissata per il 21/1/99; il Tribunale di sorveglianza rigetta l’istanza con una motivazione che dopo aver elogiato il detenuto, definendone la condotta intramuraria "scrupolosamente corretta", lo bolla per essere incorso in un "episodio delittuoso" (leggi oltraggio a un agente della Polizia penitenziaria), per aver tenuto un comportamento "impertinente e prepotente" nei confronti del titolare dell’impresa dove lavorava, così da essere licenziato, e per la denuncia subita in seguito alla faccenda della moglie, denuncia dalla quale, peraltro, era stato scagionato. Così, giacché non esiste la possibilità di fonmulare il giudizio prognostico positivo per l’ammissione alla detenzione domiciliare, come da legge, il tunisino torna in carcere a rieducarsi convenientemente per ben due giorni, giacché dalla data dell’udienza alla fine della pena intercorrevano quattordici giorni, dei quali sedici sono stati occupati nei palleggi degli incartamenti tra Tribunale di sorveglianza, Procura, carabinieri e polizia.

Se, in questo caso, la legge è stata puntigliosamente applicata, da alcune interviste si desume invece che la norma non è precisa come dovrebbe, e quindi nel black hole che essa apre, trova posto una ridda di interpretazioni e, in definitiva, una situazione di caos generale che finisce per ritorcersi contro i diretti interessati.

È questa la prassi per gli extracomunitari definiti ‘nomadi’, ai quali la detenzione domiciliare dovrebbe essere concessa nel campo in cui, più o meno stabilmente risiedono. E qui sorge il primo problema: se campi come il Poderaccio o l’Olmatello sono riconosciuti legali dal comune, gli zingari dovrebbero avere un radicamento domiciliare non diverso da quello di qualsiasi autoctono. Ci sono poi campi semiregolari, "conosciuti ma non riconosciuti" come dice l’educatore Politi: qui dovrebbe ancora esistere la probabilità di poter godere della misura alternativa. La cosa si fa drammatica quando i campi sono assolutamente irregolari, anche se la situazione dei nomadi, e in particolare dei rom, non deve considerarsi un fenomeno migratorio analogo a quello degli stranieri che vengono dall’area nordafricana, in quanto essi sono più o meno stanziali nel nostro paese e vi sono associazioni, come ‘Il Terzo Stato’, che li assistono nell’ottenimento del permesso di soggiorno e nella ricerca di un lavoro. Da qualche tempo la situazione dei nomadi si è fatta giuridicamente più complessa in quanto essi per la maggior parte provengono dall’area balcanica, molti dal Kossovo o dal Montenegro, e alcuni dovrebbero godere dello status di rifugiati politici, mentre invece l’istituzionale precarietà della loro condizione li esclude da questa possibilità. (<32">32)

Un’ulteriore difficoltà è rappresentata dal fatto che nei campi le abitazioni sono roulottes, dimore evidentemente troppo costrittive per consentire una misura alternativa, che comporta un orario ristretto di uscita (tre, quattro ore al giorno); si deve quindi intendere che la detenzione domiciliare sia riferita all’intero campo, che tuttavia in taluni casi rappresenta un territorio troppo vasto e poco definito, tale da comportare, tra l’altro, anche il rischio di contatto con un infinità di persone non certo idonee a garantire una idonea reintegrazione sociale. (<33">33)

Il ‘ritornello’ che emerge da tutte le interviste è che difficilmente la detenzione domiciliare può aver luogo per gli extracomunitari, in quanto essi quasi mai dispongono di un domicilio certo e quello offerto, magari da un amico o da un parente anch’essi stranieri, è considerato aleatorio. (<34">34) Si è cercato un riscontro a queste affermazioni consultando un centinaio circa di fascicoli presso il Tribunale di sorveglianza di Firenze, fra i quali è stato prelevato un campione di dieci casi, quattro italiani e sei stranieri (di varia nazionalità). La concessione della misura alternativa registra un 75% per gli italiani, mentre è capovolta per gli stranieri: infatti tre dei quattro italiani hanno visto accolta la loro istanza, di contro a uno solo dei sei stranieri. È fin troppo evidente che l’italiano dà ai giudici l’impressione, o forse la garanzia, di offrire maggiore certezza che la misura alternativa sortisca gli effetti voluti (oltre a quella di non poter sparire dalla circolazione con la facilità, per esempio, di un nomade il cui nucleo familiare decide di mettersi in viaggio).

Un fiorentino di ventisei anni, infatti, arrestato per detenzione di stupefacenti e sostanze psicotrope, furto aggravato ed estorsione, ottiene la detenzione domiciliare perché l’Opera Madonnina del Grappa dichiara di essere disponibile a dargli un’abitazione e a trovargli un lavoro. (<35">35) Un siciliano di sessantadue anni, condannato per ricettazione alla pena di sei mesi di reclusione e a duecentomila lire di multa, già precedentemente condannato per ubriachezza, oltraggio a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza, ottiene la detenzione domiciliare perché "è invalido e fruisce di pensione I.n.p.s. Le sue condizioni di salute sono precarie e risultano aggravate dalla condizione detentiva... La misura appare idonea alla situazione sanitaria del detenuto". (<36">36)

Ancora un senese di trent’anni, imputato di rapina ed estorsione aggravata continuata, sospettato di aver aiutato un compagno ad evadere, ottiene la detenzione domiciliare presso l’abitazione della propria madre "data la vicinanza dell’attuale fine pena". (<37">37)

Un grossetano di ventotto anni, invece, imputato di detenzione, spaccio di sostanze stupefacenti e di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, vede rigettata la propria istanza perché la recrudescenza del suo problema di tossicodipendenza ha già provocato, sei mesi prima, la revoca definitiva dell’affidamento allora in corso; pur essendo quindi tossicodipendente, non ha impostato nessun progetto terapeutico, mentre la sua situazione sanitaria, su cui poggiava l’istanza di detenzione domiciliare "non è tale da poter essere considerata incompatibile con lo stato detentivo". (<38">38)

Analogamente, viene negata la misura dell’affidamento in prova e, in subordine, della detenzione domiciliare, (<39">39) a un albanese di ventotto anni condannato a sei mesi di reclusione per aver rubato cinquantatré stecche di sigarette e ventuno carte telefoniche rompendo una finestra di un bar-pasticceria. L’avvocato Rossi del foro di Siena, che lo rappresenta, espone nell’istanza i motivi per cui la prognosi è assolutamente favorevole in rapporto ad una ipotetica reiterazione dei fatti penalmente rilevanti:

·                    la condanna, ‘inspiegabilmente’, è stata inflitta senza applicare la sospensione condizionale della pena, nonostante l’incensuratezza dell’imputato;

·                    l’entità del fatto contestato non è grave, mentre la mancata applicazione della condizionale poggia essenzialmente sulla mancanza di fissa dimora in Italia;

·                    un amico albanese con moglie e figli, domicilio e lavoro fisso, certifica di essere in grado di ospitarlo per la durata dell’espiazione;

·                    l’imputato, accettando la pena concordata, ha mostrato piena consapevolezza e ravvedimento per i fatti commessi.

Il servizio sociale del Tribunale di sorveglianza di Firenze stila una dichiarazione in cui sottolinea l’instabilità lavorativa e abitativa del soggetto in questione che si è arrangiato in lavori occasionali, non ha permesso di soggiorno ed ha come unico punto di riferimento l’amico già citato, che però abita in una casa piccola e nonostante la buona volontà, può ospitarlo solo saltuariamente .

Ancora: un albanese di ventisei anni, imputato per induzione e favoreggiamento della prostituzione in concorso, condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione e a ottocentomila lire di multa, con permesso di soggiorno, presenta istanza di detenzione domiciliare presso un signore di Torino che lo aveva conosciuto e aiutato otto anni prima, quando ancora minorenne era giunto in Italia. Questo torinese scapolo e benestante, gli aveva anche trovato un lavoro per due anni, era stato con lui in Albania a trovare la famiglia, e aveva sempre costituito per l’imputato un punto di riferimento. L’Ufficio educatori del Carcere di Prato, dove l’albanese è detenuto, stila una relazione estremamente positiva, ma il Tribunale di sorveglianza di Firenze rigetta l’istanza perché "manca una sistemazione esterna adeguata, non potendosi ritenere tale la sola ospitalità offertagli da un conoscente (...) I gravi reati sono stati commessi per attuare facili guadagni, quando già era in qualche modo aiutato dal predetto conoscente". (<40">40)

Un albanese di ventiquattro anni, incensurato, condannato in Corte d’appello a un anno per furto aggravato (aveva rubato le chiavi dell’autovettura Porsche 911 di un italiano e successivamente anche l’autovettura in questione), chiede gli arresti domiciliari presso l’abitazione del fratello, a Pietrasanta. Il Tribunale di sorveglianza di Firenze gliela nega "perché il soggetto è a conclusione dell’esecuzione pena" (avendo presofferto i due terzi della pena). (<41">41)

Un tunisino di quarantatré anni condannato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti a otto anni di reclusione e a cinque milioni di multa viene definito "polemico" per la mancata concessione di "colloqui visivi con quella che lui riferisce essere sua moglie" dall’educatore del carcere di Livorno. Egli però "ha mantenuto la sua condotta entro limiti di tollerabilità"; ma essendo anche lui privo di riferimento lavorativo e abitativo stabile, pur lavorando in nero come muratore a Negrar, in Veneto, dove abita presso amici e dove ha fruito di alcuni permessi premio, senza aver mai "dato luogo a rimarchi di sorta" (come annotano i carabinieri della stazione di Negrar), non ottiene la detenzione domiciliare presso un amico veneto in quanto: "non ricorre nessuna delle condizioni previste dall’art. 47 ter O.p. e le sue condizioni generali di salute sono buone". (<42">42)

Una brasiliana di trentun anni, madre di due bambini, di dodici e di due anni, condannata dal Tribunale di Teramo a tre anni e due mesi di reclusione per sfruttamento della prostituzione e concorso in attività illecite atte a favorire l’ingresso clandestino di cittadine straniere e ricondannata per tentato omicidio in concorso dal Tribunale di Firenze, chiede la detenzione domiciliare nella propria abitazione di Montecatini trovandosi nelle condizioni stabilite dall’art. 47 ter comma 1 (giacché madre di minore e abbandonata da tempo dal convivente). La donna in questione, cercata dagli assistenti sociali, a quanto risulta dagli atti, non è stata trovata in casa e, invitata a presentarsi, non è comparsa nel mese seguente. Il Tribunale di sorveglianza di Firenze, perciò, rigetta l’istanza in quanto l’imputata è irreperibile. (<43">43)

Invece un nomade kossovaro di ventidue anni, condannato a otto mesi di reclusione per furto con destrezza, recidivo, passa dagli arresti domiciliari presso il Campo dell’Olmatello alla detenzione domiciliare presso lo stesso campo: egli lavora. La Cooperativa sociale Madonnina del Grappa esibisce una dichiarazione in cui indica le mansioni del giovane (pulizia all’interno del campo) e gli orari, cosicché l’ordinanza viene modificata in modo che egli possa uscire dall’abitazione e girare per il campo onde espletare le sue incombenze. (<44">44)

 

La semilibertà

 

Il regime di semilibertà (artt. 48-52 O.p.) consiste nella concessione al condannato internato di trascorrere parte del giorno fuori dall’istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà indossano abiti civili e sono assegnati ad appositi istituti o sezioni autonome di istituti ordinari: ciò vale a mettere in risalto la diversità della loro condizione rispetto a chi è soggetto all’ordinario regime detentivo, oltreché a soddisfare un’esigenza di sicurezza istituzionale riconducibile in sostanza all’esigenza di evitare promiscuità tra soggetti in detenzione continua e soggetti che quotidianamente alternano un’esperienza di vita civile con la carcerazione.

Il semilibero trova formulato un particolare programma di trattamento nel quale sono stabilite (per iscritto) le prescrizioni che egli deve impegnarsi ad osservare durante il periodo di permanenza all’esterno dell’istituto penitenziario, nonché quelle relative all’orario di uscita e di rientro. La semilibertà, per la verità7 non rappresenta una misura alternativa alla detenzione, ma piuttosto una modalità di esecuzione della pena detentiva; la misura è fruibile altresì da detenuti e internati stranieri, anche da quelli sottoposti alla misura di sicurezza della espulsione dallo Stato a fine pena. Possono essere espiate in regime di semilibertà la pena dell’arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale, ex art. 50 comma 1 O.p. Al di fuori dei casi previsti da tale comma, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l’espiazione di almeno metà della pena, o almeno dei due terzi di essa nel caso si tratti di condanna per delitti di stampo mafioso. L’internato può esservi ammesso in ogni tempo.

Se mancano i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale, il condannato per reati diversi da quelli di stampo mafioso può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell’espiazione di metà della pena: tale ammissione è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento in carcere, quando ricorrono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società. Proprio quest’ultima clausola risulta per gli extracomunitari fortemente discriminante rispetto agli autoctoni, in quanto essi - com’è ovvio - più raramente e più difficilmente usufruiscono di quelle condizioni che normalmente sono ritenute coadiuvanti del loro reinserimento nel contesto sociale. Il regime di semilibertà può essere applicato anche nel caso di pene molto lunghe, e anche ai condannati all’ergastolo quando abbiano espiato almeno vent’anni di pena. Nel caso di una pena detentiva di breve durata l’intento di questa misura è palesemente quello di ammortizzare gli effetti desocializzanti connessi alla carcerazione, di per sé produttiva di una traumatica interruzione dei rapporti lavorativi, sociali e familiari. La semilibertà in riferimento a pene detentive di lunga durata è pensata come graduale attenuazione della detenzione in base al comportamento del detenuto ed in funzione preparatoria rispetto al suo ritorno in libertà.

Il provvedimento può essere revocato in ogni momento quando il soggetto non si riveli rispettoso delle norme e degli orari prestabiliti: il caso più comune concerne un’assenza ingiustificata che si protragga per oltre le dodici ore per un condannato, e oltre le tre ore per un internato. È evidente che il carattere di questa misura, sia pure parzialmente, risulta ancora afflittivo: perciò, nella pratica, ad essa si preferisce l’affidamento in prova, misura più favorevole poiché implica un totale affrancamento dal carcere, anzi in taluni casi si può dire che questa misura costituisca una sorta di modalità di accesso all’affidamento in prova. Conferma questa osservazione il caso di un italiano di trentacinque anni che, condannato a sette anni e a trentacinque milioni di multa per detenzione e spaccio di droga, ottiene la semilibertà (<45">45) in quanto ha già pronto il lavoro nel negozio di proprietà della fidanzata; dopo nove mesi di condotta irreprensibile, durante i quali si è sposato in comune ed è diventato quindi comproprietario del negozio, ottiene l’affidamento in prova al servizio sociale, quando ormai il residuo della pena è divenuto residuale (dieci mesi). (<46">46)

Le considerazioni sulla oggettiva situazione degli extracomunitari rispetto alle nostre norme penali finiscono per ripetersi in base alle situazioni che si esaminano. Parlando della misura della semilibertà, Margara fa notare che essa è l’unica misura alternativa che può essere concessa a uno straniero che, come succede spessissimo, non abbia stabile dimora, ma ricompare anche, nelle sue parole, il problema nodale del lavoro. C’è tuttavia una scappatoia: giacché la misura può essere concessa oltreché per motivi di studio, anche per attività tipicamente sociali, un’attività di volontariato può andar bene. Margara porta l’esempio dell’associazione Africa Insieme, che opera sul territorio fiorentino: i detenuti legati a questa associazione riescono non solo ad avere la semilibertà per partecipare al programma di solidarietà del centro, ma possono poi ottenere, se regolari, l’affidamento in prova, giacché Africa Insieme ha creato una specie di alloggio collettivo che costituisce in pratica il loro recapito. (<47">47)

Vi è inoltre un aspetto meramente economico che occorre sottolineare, legato al regime di semilibertà: le cooperative che, generalmente, come abbiamo visto nel corso di questa disamina, forniscono occupazione al detenuto in semilibertà (e perciò costituiscono la conditio sine qua non del provvedimento stesso) impiegano il detenuto per il periodo in cui esso presta la sua opera scontando la pena perché, evidentemente, egli costituisce per loro uno sgravio degli oneri che invece peserebbero sull’azienda nel caso fosse libero e dovesse essere assunto con un regolare contratto di lavoro. Di fatto, quando la pena è espiata e l’ex detenuto diviene libero, la maggior parte delle cooperative si affretta a togliergli il lavoro, proprio nel momento in cui il soggetto ne avrebbe maggiormente bisogno per proseguire quel reinserimento che invece viene interrotto. (<48">48) De Felice illustra la situazione dei detenuti stranieri in maniera chiarissima e lineare:

...essi possono avere anche qualche riferimento, magari un cugino, uno zio, o anche una ragazza italiana; si può essere in presenza di tutte le altre condizioni di cui si diceva per l’affidamento o la semilibertà, ma se non c’è un inserimento lavorativo la misura normalmente non viene concessa. Il discorso vale tanto per i detenuti italiani, quanto per quelli stranieri, ma oggettivamente è più facile che il detenuto italiano si trovi un lavoro, una sistemazione che non l’extracomunitario, il quale difficilmente ha un lavoro regolare; magari si è arrangiato se è una persona che ha voglia di fare, con lavori al nero, saltuari, occasionali, il che non è sufficiente per legittimare una misura alternativa (...) Non che il tribunale sia particolarmente fiscale nel richiedere una sistemazione del tutto regolare, ma in realtà poi nessuno dei datori di lavoro irregolare esce allo scoperto certificando che il lavoro glielo dà continuato ma non regolare. Tutto diventa quindi estremamente difficile: su questo piano negli ultimi anni si sono mossi gli enti locali e anche varie associazioni. Ci sono le cooperative no profìt e altri vali tipi, presso le quali queste persone hanno anche un titolo in qualche maniera preferenziale quindi in alcuni casi si riesce a concedere una misura alternativa per svolgere un’attività di lavoro presso qualcuna di queste cooperative o anche in altre iniziative degli enti locali. In pratica qualche possibilità in più c’è, ma molto più limitata che per gli italiani, perché se gli extracomunitari non vengono sostenuti, aiutati, in questo senso, è difficile che riescano da soli a trovarsi qualche cosa. E comunque, anche quando c’è il lavoro e magari manca la sistemazione abitativa, cosa che avviene spesso, la semilibertà viene concessa ma non poi 1 affidamento, come, invece capita per un italiano. Sono svantaggiati anche sotto questo profilo... (<49">49)

Nella pratica, spulciando un campione di ordinanze, salta agli occhi che il lavoro costituisce una discriminante nella totalità dei casi presi in esame, non solo per gli stranieri, ma anche per gli italiani: infatti su quattro ordinanze riguardanti cittadini autoctoni, si constata che tre di loro hanno avuto accesso alla semilibertà perché forniti di lavoro, ad uno di essi è stata revocata la misura quando il lavoro è cessato, mentre il quarto ha visto rigettata la sua istanza per mancanza d’inserimento lavorativo.

Vediamo nel dettaglio: un romano di quarantacinque anni, condannato a due anni di reclusione per oltraggio, minaccia, danneggiamento e violenza a pubblico ufficiale, ottiene la semilibertà in quanto dispone di un inserimento lavorativo in una cooperativa finalizzata al reinserimento, appunto, di detenuti. (<50">50)

Un fiorentino di ventotto anni, condannato a tre anni e due mesi di reclusione e a un milione e mezzo di multa per rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente, ottiene la semilibertà per la presenza di "un valido inserimento esterno" (un lavoro presso la Cooperativa Renzi). (<51">51)

Un napoletano di quarantuno anni viene condannato per rapina aggravata a tre anni di reclusione. Ottiene la semilibertà dopo ventidue mesi circa di carcere. La motivazione dell’ordinanza sottolinea che "il soggetto ha uno stile di vita sbandato ed è abituato a vivere di espedienti". Al momento, però, ha la possibilità di lavorare presso la Cooperativa l’Albero, e "ci si ripromette quindi di saggiare la sua disponibilità a mutare stile di vita". (<52">52) Nel gennaio del 1998, però, il Tribunale di sorveglianza di Firenze revoca la misura concessa perché il contratto di lavoro presso la cooperativa è scaduto e il detenuto ha dato prova di leggerezza non rinnovandolo subito, confidando in un prossimo fine pena e dimostrandosi così non idoneo a riprendere il lavoro presso la stessa cooperativa che tra l’altro, offrendo una disponibilità di soli sei mesi non coprirebbe il residuo di pena. (<53">53) A proposito di questo detenuto ‘leggero’ vi è, allegata al fascicolo, la relazione informativa dell’educatore Crispo, già menzionato, il quale spiega che il mancato rinnovo del contratto con la cooperativa non è imputabile al soggetto in questione, ma all’oscurità della prassi burocratica da adottare e all’ambiguo comportamento del responsabile della cooperativa stessa. L’educatore aggiunge in calce una considerazione che sembra mettere bene in luce una qualche cecità della giustizia.

Al di là delle colpe soggettive del M., che come personalità denuncia un misto di sprovvedutezza e dabbenaggine unita ad una certa qual furbizia, più dettata dall’incapacità di analizzare con intelligenza le dinamiche della realtà che da un’intrinseca volontà di raggirare, a cui va aggiunta l’istintività del comportamento tipica di chi ha vissuto di espedienti sulla strada, c’è da riscontrare una, all’epoca, poco chiara gestione dei semiliberi da parte della cooperativa; ora il M., già per parte sua piuttosto confusionario e poco capace, è stato ammesso alla semilibertà proprio nel periodo di minore chiarezza. Si ha poi la sensazione che il soggetto, proprio per i suoi conclamati deficit, non fosse considerato all’altezza dei compiti che la cooperativa gli aveva assegnato. Egli Sl trova così nell’impossibilità di riproporre una nuova opportunità lavorativa all’esterno... (<54">54)

Questa relazione evidenzia, insieme a numerose testimonianze già ascoltate, le enormi difficoltà che incontrano, nelle maglie di una burocrazia spesso cavillosa e malgestita, non solo gli extracomunitari, ma anche i cittadini italiani quando mancano di mezzi, di conoscenze appropriate e di pratica.

Il quarto italiano, un catanese di quarantun anni, condannato per ricettazione a otto anni, vede rigettata la sua istanza di semilibertà perchè gli è venuto a mancare l’inserimento lavorativo previsto presso la ditta ‘Toscana service’. (<55">55) Allo stesso modo, e per i medesimi motivi, vedono rigettata la loro istanza un marocchino di trentanove anni, condannato a dodici anni di reclusione per omicidio volontario e guida in stato di ebbrezza, (<56">56) e un altro marocchino di trentadue anni, condannato per detenzione e spaccio di droga a quattro anni e due milioni di multa. (<57">57)

L’istanza viene invece accolta ad un altro marocchino condannato a tre anni, sei mesi di reclusione e a un milione duecentomila di multa per estorsione, calunnia, lesioni a pubblico ufficiale e furto aggravato, (<58">58) così come viene accolta l’istanza di un albanese di trentatré anni condannato a quattro anni di reclusione e a quaranta milioni di multa per detenzione e spaccio di ingenti quantitativi di droga. (<59">59) In entrambi i casi la motivazione della concessione consiste nella prospettiva di lavoro presso una cooperativa.

Aggiungiamo, con le cautele del caso, il racconto fattoci durante il turno di volontariato da un detenuto a Sollicciano, un albanese di quarantacinque anni, racconto volto ad illustrarci la sua situazione per ottenere un parere circa una nuova istanza di semilibertà. Egli, che aveva già espiato condanne pregresse per spaccio e furto, si trovava a Sesto Fiorentino nel giardino prospiciente una chiesa e, seduto sull’erba, beveva birra con un amico. All’improvviso esce dall’edificio un sacerdote che senza un valido motivo invita i due ad andarsene. Essi reagiscono con violenze verbali, succede un po’ di confusione arriva la polizia e di fronte ad essa il sacerdote li accusa inopinatamente di aver tentato di estorcergli del denaro. Arrestato e condannato a tre anni per tentata estorsione l’albanese viene internato nel Carcere di Sollicciano. L’uomo ha una convivente italiana dalla quale ha avuto un figlio, molto desiderato e che vuole riconoscere, ma è nell’impossibilità di farlo in quanto la donna, dopo il suo arresto, è scomparsa insieme al bambino e non si sa dove sia. Egli chiede la semilibertà per cercarla e sostiene di avere anche una possibilità di lavoro presso una cooperativa, ma la misura non gli viene concessa. Perciò si rivolge a noi per una nuova istanza.

 

I permessi premio

 

I permessi premio sono disciplinati dall’art. 30 ter dell’Ordinamento penitenziario. Ai condannati che, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali e che non risultino socialmente pericolosi, il Magistrato di sorveglianza (previo parere favorevole del direttore dell’istituto di pena) può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni, per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare, complessivamente, quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione (sessanta per i minorenni). Beneficiari dei permessi premio sono i detenuti nei confronti dei quali è stata pronunciata sentenza di condanna ormai passata in giudicato. Questo permesso è parte integrante del programma di trattamento, e deve quindi essere seguito dagli educatori e dagli assistenti sociali penitenziari, in collaborazione con gli operatori sociali del territorio.

Ne sono ammessi alla fruizione i condannati la cui pena (anche residua) non superi i tre anni; norme particolari per la concessione sono previste per i cosiddetti delitti di mafia, che però non ci riguardano, e per i condannati all’ergastolo, che possono accedere al beneficio solo dopo una espiazione di almeno dieci anni. I soggetti che abbiano riportato una nuova condanna o siano imputati per delitto doloso, durante l’espiazione della pena o l’esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, possono accedere all’istituto del permesso premio solo se siano decorsi due anni dal fatto in questione.

Avverso al provvedimento del Tribunale di sorveglianza si può presentare reclamo allo stesso tribunale, sia per atto del P.m, sia per atto dell’interessato, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, secondo le procedure indicate dall’art. 30 bis co. 3 O.p. Il permesso premio è stato introdotto nell’O.p. nel 1986 ed ha un carattere plurifunzionale, in quanto, da una parte è innegabile la sua funzione premiale, dato che il beneficio è strettamente subordinato all’osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto ed all’assenza della sua pericolosità sociale; d’altra parte esso risponde a una funzione dichiaratamente rieducativa e quindi funzionale al reinserimento nella società.

La decisione del Magistrato di sorveglianza che concede o non concede il permesso premio ha carattere discrezionale. L’esercizio del potere di apprezzamento da parte del giudice trova peraltro riferimento e limite in due elementi: il permesso premio è concesso per coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro, inoltre la sua sperimentazione è parte integrante del programma di trattamento. Tali finalità sono tra loro correlate, il che implica che gli ‘interessi’ di cui si diceva non siano da interpretare in senso stretto, giacché si può concedere il permesso anche per una finalità non corrispondente a quelle espressamente indicate, purché essa risulti funzionale al trattamento. Ad esempio, per la partecipazione ad una manifestazione sportiva che sia particolarmente significativa per il soggetto, o per esigenze di ordine affettivo in senso lato, incluse quelle sessuali.

La semplice lettura di queste norme, ne evidenzia la difficoltà di applicazione nei confronti degli extracomunitari: essi infatti mancano quasi sempre di riferimenti sul territorio tali da poter giustificare gli ‘interessi’ indicati dall’art. 30 ter. Conferma quest’impressione Antonietta Fiorillo, Magistrato di sorveglianza. Richiestole un parere circa i permessi premio, essa ha risposto:

Sono pochi, pochi perché a parte chi ha qualche aggancio con le strutture esterne, questa è gente sostanzialmente isolata, o addirittura irregolare, o comunque senza riferimenti (...) In proporzione agli extracomunitari sono pochi i permessi premio concessi e anche le misure alternative (...) Il trattamento sullo straniero è comunque difficile da fare: con qualcuno si riesce perché si aggancia alle strutture pubbliche, laddove ci sia un territorio anche minimamente ricettivo. Comunque sono pochi quelli che usufruiscono di queste strutture, perché spesso gli stranieri hanno problemi di tossicodipendenza, come i nomadi e i magrebini, e allora ci sono difficoltà ad individuare perfino il S.e.r.t. di appartenenza. (<60">60)

Pessimista anche De Felice, che sottolinea le difficoltà di carattere oggettivo originate appunto dalla mancanza dei famosi riferimenti esterni:

C’è già una difficoltà a motivare la richiesta per il detenuto giacché i permessi possono essere concessi per motivi affettivi e di lavoro, ma se uno non ha nel territorio italiano una famiglia o comunque legami di questo genere e non ha un lavoro, come succede nel 99% dei casi, che motivazione può mettere? Neppure il magistrato trova una ragione su cui poter basare la decisione di una misura alternativa. Esistono tuttavia, in numero sempre maggiore sul territorio, associazioni volontarie, o comunque istituzioni che in qualche maniera cercano di agevolare la possibilità della concessione di permessi ai detenuti, fornendo un punto di appoggio abitativo. Sono strutture religiose e non, come la Casa di accoglienza del ‘Samaritano’ a Firenze e l’associazione ‘Il Delfino’ a Pistoia, o ancora la comunità ‘Betania’ di Arezzo. In altri casi i permessi vengono concessi anche con il rientro serale in istituto; sono casi limite, però, perché a fronte di una totale mancanza di appoggio esterno vi sono tutte le condizioni favorevoli perché il beneficio venga concesso, e così il detenuto esce la mattina, passa la giornata fuori in città e la sera torna in carcere. Di solito questo viene motivato con la ricerca di un inserimento lavorativo, come la presa di contatto con una struttura che faccia intravedere uno sviluppo futuro. Certamente il ritorno in carcere favorisce un certo controllo: quando uno rientra, si vede se ha assunto stupefacenti o ha abusato di alcolici (e spesso queste cose accadono). A parte queste due possibilità rimane, per lo straniero, una maggiore difficoltà oggettiva nell’ottenere un permesso premio, perché c’è una minor fiducia per lui rispetto ad un buon comportamento esterno e anche al rientro in istituto. Prendiamo, per esempio, uno straniero senza risorse economiche e che, non per colpa sua, non lavora neanche in carcere: non avendo nulla di che sostentarsi, al momento in cui chiede il permesso, è legittimo domandarsi come fa a tirare avanti, e allora di lì sorge il sospetto che i mezzi vengano trovati per vie illegali... (<61">61)

Il lavoro è un aspetto poco conosciuto della vita carceraria, specialmente per gli extracomunitari e vale quindi la pena di approfondire l’argomento. De Felice spiega che, all’interno degli istituti, il lavoro è poco, quindi, nella migliore delle ipotesi, ci sono turnazioni che tentano di accontentare tutti; con esse i detenuti riescono a guadagnare qualcosa, che però basta solo per acquistare ciò che manca quotidianamente.

Quindi - conclude il magistrato - è discriminante, anche se uno ha o no una famiglia che lo appoggia, perché se non ha denaro per mantenersi durante il periodo del permesso, è chiaro che ha un problema in più. Perché ci si deve porre anche questo problema ed esaminare questo aspetto. C’è inoltre 1l rischio del non rientro perché, non avendo nessun riferimento in Italia, non ci si rimette niente a rendersi latitanti mentre per un italiano che ha una famiglia a cui rendere conto, sparire dalla circolazione comporta una decisione ben più pesante, e quindi c’è una garanzia maggiore che non sparisca. Insomma il problema è un po’ sempre lo stesso delle altre misure alternative... (<62">62)

Prendiamo un campione di sei detenuti italiani: due, un napoletano di trentatré anni e un lucano di trentotto, condannati il primo per tentato furto aggravato in concorso a sette anni di reclusione e a duecentomila lire di multa, il secondo alla stessa pena per vari capi d’accusa, fra cui introduzione di clandestini nel territorio italiano e vendita di sostanze stupefacenti, non ottengono il permesso premio in conseguenza di uno scorretto comportamento inframurario. (<63">63)

Un trentaduenne di Quarrata, con una netta propensione al furto e alla manipolazione illegale di esplosivi, condannato a due anni di reclusione e a settecentomila lire di multa, con problemi di convivenza carceraria poiché detesta gli extracomunitari, ottiene due giorni di permesso perché la famiglia è pronta ad ospitarlo e il S.e.r.t. di appartenenza è disposto ad elaborare con lui un progetto terapeutico. (<64">64)

Un fiorentino di trentasette anni, condannato a cinque anni e otto mesi di reclusione e a trenta milioni di multa per concorso in rapina e in estorsione, ottiene sette giorni di permesso premio per tornare in famiglia durante le festività natalizie. (<65">65)

Anche gli italiani, però, talvolta non hanno famiglia, o non ne hanno una disposta ad accoglierli, e diventa in tal caso preziosa la presenza di una struttura, pubblica o privata, disposta ad accoglierli. Anche l’educatore Crispo ribadisce l’importanza di queste strutture:

Fortunatamente ci sono sul territorio alcune associazioni spontanee, religiose come la ‘Caritas’, o laiche, ma comunque legate a strutture religiose, o centri di accoglienza che si dichiarano disponibili a tenere il detenuto per la durata del permesso. La situazione non é facile perché il magistrato vuole che questo detenuto svolga fuori dal carcere attività che configurino un progetto di risocializzazione. Il detenuto cioè non deve girare a vuoto durante il giorno e questa diventa un’ulteriore complicazione. Qualche detenuto extracomunitario viene mandato al ‘Samaritano’, il centro di accoglienza gestito dalla ‘Caritas’ e l’associazione ‘Il Varco’, che è una sorta di sportello che dà informazioni e sostegno, è collegata con i S.e.r.t. e ci sono assistenti sociali, psicologi e servizi di animazione per un impiego costruttivo della giornata. (<66">66)

L’educatore precisa che non è facile, come invece potrebbe sembrare per un condannato in permesso premio, approfittare della situazione e girare a vuoto durante il permesso o i permessi, perché l’équipe del carcere controlla se qualcosa si sviluppa durante queste uscite, tale occorrenza potrebbe anche portare all’ipotesi di concedere una misura alternativa; se invece il tempo dell’uscita è, per così dire, gettato al vento, il trattamento cambia direzione.

Un catanese di quarantadue anni ottiene infatti un permesso premio di tre giorni perché "il prossimo fine pena consiglia una graduale ripresa di contatto con la realtà esterna in occasione delle feste natalizie". L’uomo, condannato a due anni di reclusione per concorso in furto aggravato, senza riferimenti esterni in zona perché da poco separato dalla moglie, viene accolto dall’associazione ‘Il Samaritano’ e, dalla relazione dell’educatore, pare che ciò sia fondamentale perché l’uomo manifesta un serio disagio per il fatto di non avere punti fermi. (<67">67) A un altro fiorentino di trentanove anni, condannato a due anni per furto aggravato in concorso, tossicodipendente, è riferita la relazione di una psicologa di Sollicciano, essa traccia un quadro estremamente accurato che denota da parte di quest’ultima un’ottima professionalità e soprattutto un profondo senso di solidarietà umana. Il soggetto in questione risulta afflitto da una certa disistima di sé, e mostra un forte attaccamento alla sua ragazza anch’essa tossicodipendente, da cui teme di essere abbandonato La psicologa coglie la dinamica ‘circolare’ di questa personalità che, trascurata nell’infanzia dai genitori, si detesta, ma si dimostra ben inserita nel suo ambiente, salvo poi cercare di rendersi simpatico e ben accetto imbottendosi di droga per dimenticare la sua fissazione di essere negativo e pericoloso per tutti. Il permesso premio è importante proprio perché può servire ad interrompere questa dinamica circolare. L’uomo ottiene tre giorni di permesso per tornare in famiglia e per riprendere i contatti col S.e.r.t d’appartenenza. (<68">68)

Con difficoltà ottiene invece un permesso premio un algerino di ventotto anni dalla corretta condotta intramuraria, condannato per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti a sei anni di reclusione e a quattro milioni di multa. Dapprima egli vede rigettata la sua istanza per poter telefonare con comodo alla famiglia e passare qualche ora con la sorella, appositamente venuta da Parigi, qualche mese dopo invece ottiene l’agognato permesso nella misura di due ore non prorogabili, durante le quali deve restare nel carcere, accompagnato dal cappellano e potrà finalmente effettuare la telefonata in Algeria. (<69">69) Un albanese di trentaquattro anni condannato a quattro anni di reclusione e a quaranta milioni di multa per detenzione e spaccio di stupefacenti ottiene un permesso di otto ore per partecipare ad una iniziativa dell’istituto di pena, e cioè un quadrangolare di calcetto. (<70">70)

Se come si è capito, i permessi premio vengono oggi concessi col contagocce agli stranieri per le oggettive difficoltà di cui si è detto, prima dell’86 (anno in cui si è corretta la preesistente normativa) la situazione era ancor più drammatica in quanto c’era, da parte della magistratura, una fortissima resistenza a concedere qualsiasi beneficio. Ci dice questo l’educatore Politi il quale ce ne spiega anche il motivo: il numero altissimo degli stranieri che, andati in permesso, non rientravano in carcere. Secondo lui questo fenomeno ha condizionato le decisioni del Tribunale di sorveglianza con pregiudizio anche di quelle posizioni che oggettivamente sembravano più sicure. Negli ultimi anni, però, a fronte dei "non pochissimi detenuti stranieri che vanno regolarmente in permesso", i mancati rientri sono stati limitatissimi, e ciò ha indotto la Magistratura di sorveglianza a concedere i permessi premio, mentre ciò non è avvenuto per i casi di affidamento e di detenzione domiciliare per mancanza di residenza e di domicilio. (<71">71)

Margara conferma quanto detto da Politi e precisa a sua volta che il timore che l’extracomunitario, non avendo né una casa né un tetto cui far ritorno, approfitti del permesso per eclissarsi, non è più attuale perché "...questa gente ci tiene a restar qua, non vuole andar via". (<72">72) Del resto, come ben sappiamo, in assenza di validi riferimenti esterni, la giustizia italiana non concede proprio niente: è il caso di un polacco di ventisei anni, che condannato per tentata rapina a due anni due mesi e un milione di multa pur avendo mantenuto una condotta irreprensibile in carcere vede rigettata la sua istanza. (<73">73)

Altrettanto, e per gli stessi motivi, capita a un kossovaro di cinquantatré anni condannato a un anno e sei mesi di reclusione e a quattro milioni di multa per detenzione e spaccio di droga. (<74">74) E ancora: un marocchino di trentun anni, tossicodipendente e condannato a nove mesi di reclusione e a quattro milioni di multa per detenzione e spaccio di droga, pur vantando un regolare comportamento intramurario, non ottiene il permesso premio con pernottamento in carcere, perché nessuno ha potuto darne una valutazione all’interno dell’istituto e fuori non ha validi riferimenti. (<75">75)

Nel passare in rassegna i decreti relativi agli extracomunitari, colpisce una relazione psicologica che si riferisce a un marocchino di trentanove anni, il cui tono è facilmente riconoscibile per quello della psicologa di Sollicciano precedentemente citata. L’analista questa volta si occupa di un uomo proveniente da famiglia agiata della media borghesia marocchina, orfano di padre dalla nascita e ultimogenito di molti fratelli che, insieme alla madre lo hanno supercoccolato ed allevato come un principe. Egli è però fuggito di casa immotivatamente, per liberarsi di queste catene affettive e dimostrare a se stesso di essere autosufficiente. La vita del condannato vi è passata in rassegna: il suo antico rifiuto per la madre ormai vecchia, il suo amore frustrato per un’italiana che lo ha abbandonato, la sua sensibilità, la sua intelligenza, la sua cultura, i suoi sensi di colpa verso la famiglia per aver tralignato, la sua angoscia al pensiero della fine imminente della madre mentre egli è impossibilitato ad assisterla, per via della condanna a sei anni di reclusione per spaccio di stupefacenti, guida senza patente e ubriachezza. L’uomo ha reagito molto bene al trattamento ed aspira oggi al ritorno a casa dove spera di crearsi una famiglia; ha seguito un corso di studi superiore, uno di giardinaggio e non soccombe più ad ogni minima difficoltà come in passato. A seguito di così lusinghiere considerazioni, il marocchino ottiene due giorni di permesso come inizio di una sperimentazione premiale con rientro notturno in istituto. (<76">76)

 

La liberazione anticipata e la liberazione condizionale

 

L’Ordinamento penitenziario prevede, con l’articolo 54, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata, al condannato detenuto che ha dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione, quale riconoscimento del suo impegno e allo scopo di un più efficace reinserimento nella società. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare. La concessione avviene da parte del Tribunale di sorveglianza, ma se nel corso dell’esecuzione del beneficio viene comminata una condanna per delitto non colposo, essa viene revocata.

L’abbuono della pena detentiva, grazie ad un comportamento intramurario disciplinato, rivela la natura premiale dell’istituto che ha però anche una funzione incentivante della partecipazione del soggetto all’azione rieducativa, sottolineata dal fatto che abbastanza recentemente (L. n. 663/86) la misura del beneficio è passata da venti a quarantacinque giorni per semestre e l’enunciato ha assunto un tono più spiccatamente prescrittivo, passando da "può essere concesso" a "è concesso". La riduzione di pena si presenta anche come uno strumento idoneo a mantenere la disciplina negli istituti penitenziari, giacché per la concessione di tale beneficio è indispensabile il buon comportamento tenuto dal condannato all’interno dell’istituto penitenziario, e solo secondariamente e in modo accessorio vanno considerati i precedenti penali e giudiziari, nonché il reato commesso.

Il valore assoluto della condotta intramuraria per la concessione del beneficio è sottolineato dalla Fiorillo e da De Felice, entrambi Magistrati di sorveglianza, espresso tuttavia con una visione diametralmente opposta riguardo a questo istituto. La prima sembra piuttosto scettica circa la possibilità di applicare il beneficio ad un gran numero di extracomunitari in quanto essi, abusando di alcolici più degli italiani ed essendo spesso portatori di patologie comportamentali, non si conducono convenientemente. (<77">77) Il secondo, invece, non rileva differenze sostanziali quanto alla concessione di questo beneficio, fra detenuti italiani e stranieri. Egli annota acutamente che il fatto stesso di essere estranei alla realtà sociale ospitante e di non aver riferimenti esterni può comportare maggiori difficoltà di adattamento e di convivenza anche all’interno del carcere; inoltre lo straniero, sapendo di incontrare maggiori ostacoli degli italiani per riacquisire la libertà, può avere minore interesse ad una condotta intramuraria regolare.

Statistiche non esistono - egli dice - ma in linea generale affermerei che gli extracomunitari non si comportano all’interno del carcere in maniera più irregolare dei detenuti italiani o comunitari, cioè di cultura più vicina alla nostra (...) Non vedrei differenze sostanziali anche perché al momento della decisione si tiene conto delle difficoltà di adattamento, e quindi in qualche maniera alcuni rilievi disciplinari vengono poi superati perché si ritiene che non incidano nel complesso sulla condotta e sulla partecipazione all’opera di rieducazione. Altrettanto si tiene conto di persone che hanno problemi psichiatrici: direi che su questo piano, delle differenze non ci sono. (<78">78)

Che non ci siano differenze è confermato da un fascicolo riguardante un italiano, un catanese di trentasei anni. Con lui le istituzioni non hanno certo dimostrato di essere più permissive o comprensive di quanto lo siano nei confronti di uno straniero. Ultimo di otto figli di padri diversi, con madre prostituta, a fianco della quale si sono alternati compagni occasionali, il soggetto ha cominciato giovanissimo a far uso di droghe dalla cui dipendenza è però in seguito riuscito a liberarsi, e a diciassette anni è finito in carcere per reati definiti dall’educatore "di lieve entità". Di carattere impulsivo fino all’ottusità, sottoacculturato, marchiato da un comprensibile senso di abbandono e di deprivazione affettiva, con tendenza alla mania di persecuzione, il giovane ha compiuto un pellegrinaggio da un carcere a un altro del centro Italia, inseguito da rapporti disciplinari d’ogni genere, il più intelligente dei quali riguarda la mancata reiterazione nell’arco di una stessa mattinata della pulizia delle latrine di un ufficio con conseguente rispostaccia del detenuto all’agente che insisteva a riguardo.

Si scopre così che se ci si sporca una maglietta in carcere e si chiede dell’acqua tiepida per pulirla, l’agente di custodia può rifiutarla insindacabilmente; se si è appena pulito un pavimento e qualcuno vi rovescia dell’immondizia e si sferrano due calci ad un cancello per rabbia si può essere puniti, e così via sino ad un rapporto per essersi fatti spintonare dall’agente durante un troppo lento rientro in cella. In seguito a queste vicissitudini l’uomo è arrivato a Sollicciano dopo aver commesso un omicidio in carcere, con una pena residua sulle spalle di ben ventun anni durante la quale, per vari motivi, non gli è mai stata concessa una misura alternativa. A Firenze, dove tra l’altro risiede ora la madre, egli ha trovato un ambiente carcerario a cui si è ben adattato, dando inizio a un percorso di rieducazione che lo porta finalmente a godere di una riduzione di pena di novanta giorni perché, come recita l’ordinanza, egli "va premiato". (<79">79) L’educatore stila una relazione sul soggetto, per caldeggiare un permesso premio, peraltro poi non concesso, che prova come una buona preparazione nel proprio campo, un discreto livello di cultura e un pizzico di umanità possano agire positivamente anche su soggetti renitenti e già segnati dalla sorte.

Un altro italiano, genovese di ventisette anni, condannato a sei anni, quattro mesi, dieci giorni di reclusione e a due milioni trecentomila lire di multa per associazione mafiosa finalizzata all’estorsione, recidivo per una serie impressionante di reati, non ottiene la liberazione anticipata per oltraggio, minaccia e violenza a pubblico ufficiale durante la detenzione nel precedente carcere da cui è stato allontanato. (<80">80)

L’importanza della condotta intramuraria viene ulteriormente confermata dal rigetto dell’istanza di liberazione anticipata di un giovane marocchino, condannato a otto mesi di reclusione e a quattro milioni di multa per detenzione e spaccio di stupefacenti. Egli ha aggredito un compagno di pena che si era rifiutato di compiacere le sue brame sessuali, dopo averlo obbligato a uno striptease, e perciò non gli viene riconosciuto lo sconto di pena. (<81">81) Al contrario, un algerino di ventisette anni viene condannato a cinque anni, sei mesi e a quaranta milioni di multa per detenzione e spaccio di droga, ottiene la liberazione anticipata per l’ottima condotta inframuraria, nonostante qualche piccola intemperanza dovuta all’ansia di rivedere la convivente e la figlioletta. (<82">82) Per gli stessi motivi ottengono la liberazione anticipata anche un rumeno di ventotto anni (<83">83) e un marocchino di ventiquattro, (<84">84) condannati e incarcerati il primo per furto aggravato, il secondo per detenzione e spaccio di droga.

Se, quindi, ha senso parlare di comportamento discriminatorio fra detenuti extracomunitari e autoctoni, esso scaturisce per così dire automaticamente dal fatto che i primi quasi mai sono condannati a lunghe pene detentive. Si tratta di un’osservazione di Margara, (<85">85) il quale fa notare che ai delitti più diffusi fra gli stranieri, furto e piccolo spaccio, corrispondono pene che non superano o superano di poco l’anno. Il problema è quindi un problema di tempi perché, durando il processo cinque o sei mesi e non godendo essi di remissione in libertà, l’unica cosa da fare è di abbreviare il restante periodo concedendo frazioni di scomputo (anche quindici-venti giorni) a seconda della velocità con cui si riesce a fissare l’udienza. Margara conferma così una volta di più la sua attenzione ad applicare equamente la legge.

La liberazione condizionale è disciplinata dagli artt. 176-177 del Codice penale. Con essa si sospende l’esecuzione della pena per un certo tempo, trascorso il quale senza che il condannato liberato abbia commesso altro crimine, la pena si estingue. Anche per la concessione di questo beneficio occorre che il condannato abbia mantenuto durante la detenzione un comportamento tale da fare ritenere sicuro il suo ravvedimento; posto ciò, egli deve avere già scontato trenta mesi, e comunque metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni. Il recidivo può ottenere la liberazione condizionale dopo avere scontato almeno quattro anni e non meno di tre quarti della pena inflittagli; in caso di condanna all’ergastolo è ammessa la liberazione condizionale quando siano stati scontati almeno ventisei anni di pena.

La concessione del beneficio è subordinata anche all’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempierle. Il beneficio è revocato se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, o se trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata (art. 230 n. 2). In tal caso, il tempo trascorso in liberazione condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale. Decorso tutto il tempo della pena inflitta senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena è estinta.

Sul piano pratico, i pareri di tutti gli intervistati concordano sul fatto che la liberazione condizionale è ormai un istituto poco praticato anche per gli italiani e a maggior ragione per gli extracomunitari che, in generale come si è visto, risultano condannati a pene assai modeste.

Essa si può concedere ai non recidivi dopo trenta mesi e ai recidivi dopo i quattro anni, quindi riguarda pene sostanziose. Gli unici casi di extracomunitari in cui essa si può applicare sono quelli di condanne multiple, o quelli dei cosiddetti commessi viaggiatori, cioè dei corrieri del grosso spaccio di droga che riportano condanne sostanziose. (<86">86)

L’educatore Crispo osserva che la legge per la concessione del beneficio prevede, oltre al completo ravvedimento (pur sempre possibile), anche il risarcimento del danno alle vittime del reato. Egli annota pittorescamente che comporterebbe un calcolo astronomico quantificare in moneta il risarcimento da assegnare a tutti i danneggiati, direttamente o indirettamente da uno spacciatore di droga. La liberazione condizionale, quindi, a suo avviso è per lo più impraticabile. (<87">87)

De Felice sostiene, in base alla propria esperienza, che le liberazioni condizionali sono poche, e in genere rigettate anche per gli italiani. Oggi il tribunale preferisce l’affidamento, sia per gli autoctoni, sia per gli stranieri, anche perché questa misura presuppone il progetto di un percorso di ‘riscatto’ funzionale alla risocializzazione del condannato e accetta di concedere il beneficio anche in presenza di condizioni parzialmente favorevoli del condannato, a differenza della liberazione condizionale, che può invece essere ottenuta solo in presenza di situazioni totalmente favorevoli. Deve aversi, quindi, un quadro totalmente rassicurante da tutti i punti di vista, anche perché la sua eventuale revoca comporta un procedimento molto più complicato rispetto a quello della revoca dell’affidamento. (<88">88) Tale il motivo per cui, secondo la Fiorillo, il numero degli extracomunitari ammessi a questo beneficio è bassissimo, per non dire inesistente. (<89">89)

 

L’espulsione

 

La Legge del 6 marzo 1998 n. 40, convertita in decreto legge il 25 luglio 1998 n. 286 (la cosiddetta Legge Napolitano), contempla tre tipi di espulsione dal territorio dello Stato: quella amministrativa; quella a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione; quella a titolo di misura di sicurezza.

L’espulsione amministrativa, disciplinata dall’art. 11, è disposta dal prefetto quando uno straniero è riconosciuto appartenere ad una categoria di persone pericolose per la sicurezza pubblica; quando vi sia il concreto pericolo che egli si sottragga all’esecuzione del provvedimento. quando lo straniero entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera non è stato respinto; quando si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto o quando esso è stato revocato o annullato o è scaduto da più di sessanta giorni senza che ne sia stato chiesto il rinnovo. Nella pratica, però, l’espulsione è decisa dall’Ufficio stranieri della questura, non solo a Firenze, ma in tutta Italia, come ci dice l’avvocatessa Simonetta Furlan del foro di Firenze: "La questura prepara tutti i fogli che vengono mandati alla prefettura per la firma del prefetto, o di chi ne fa le veci, e questi vengono poi rimandati indietro". Per quanto concerne la sua esperienza, il numero delle espulsioni varia a secondo dei dirigenti dell’Ufficio stranieri delle varie questure perché, essa osserva, "le norme si interpretano a seconda delle persone che le interpretano". È per questo che in Puglia, a quanto le risulta, sono state talvolta espulse persone che effettivamente erano albanesi del Kossovo, con la motivazione che erano invece clandestini albanesi dell’Albania. (<90">90)

Il secondo tipo di espulsione, quella sostitutiva della detenzione (art. 14), viene comminata dal giudice in sostituzione di una pena detentiva entro il limite di due anni, quando non ricorrono le condizioni per la sospensione condizionale. L’espulsione è eseguita dal questore e anche questa sentenza, come quella riguardante l’espulsione amministrativa, è revocabile giacché in ogni caso lo straniero può ricorrere contro tale provvedimento. Prima della Legge Napolitano gli stessi stranieri in custodia cautelare o già condannati definitivamente potevano chiedere l’espulsione se disponevano di un passaporto o di un altro valido documento d’identità: questo avveniva nel caso in cui la pena residua da scontare non superasse il limite di tre anni. La situazione attuale è molto cambiata in seguito alla Legge Napolitano: ora, come dice il giudice Soresina, non esiste più l’espulsione su domanda dell’interessato. È il giudice che può disporla qualora la condanna non superi i due anni.

Lo straniero non ha più voce in capitolo, può semplicemente sollecitare l’espulsione, ma essa non è più un diritto di CUI il giudice deve riconoscere i presupposti come prima. Secondo la nuova legge, quindi, è a discrezione del giudice sostituire con l’espulsione la pena entro i due anni: questo limite è molto basso perché il soggetto se ne va all’estero ed è libero. Questo però non è sempre vero, perché bisogna considerare che se per caso lo straniero espulso dall’Italia ha la famiglia in Francia o in un altro paese che abbia firmato le convenzioni internazionali, può anche recarvisi ma finisce in carcere lì a scontare la pena. (<91">91)

Il provvedimento che interessa in modo specifico la nostra indagine è però quello dell’espulsione a titolo cautelare: il giudice, quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni, ne ordina l’espulsione dal territorio dello Stato (art. 235 C.p.). Il giudice può inoltre ordinare l’espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli artt. 380-381 C.p.p., sempre che risulti socialmente pericoloso (art. 13 Legge Napolitano). In base all’art. 11 della stessa legge, lo straniero espulso non può rientrare nel territorio italiano senza una speciale autorizzazione del Ministero dell’interno. Nel caso che egli trasgredisca all’ordine di espulsione, la legge prevede l’arresto da due a sei mesi ed una nuova espulsione con accompagnamento immediato.

Talvolta, l’espulsione applicata in sentenza e quella in via amministrativa possono coesistere, in quanto non sono alternative l’una all’altra e possono costituire per l’extracomunitario un problema raddoppiato. A questo proposito è estremamente interessante la dichiarazione di Margherita Grandi, impiegata del ‘Centro Ciao’ di Sorgane, che offre assistenza anche legale ai detenuti italiani e stranieri. Un giovane Tamil, perseguitato e imprigionato dal governo dello Sri Lanka, che sta appunto decimando questa minoranza, dopo dieci mesi di reclusione in fortezza, riesce ad uscirne con pochi sopravvissuti. Prevedendo ciò che sarebbe successo (infatti quelli usciti con lui sono stati subito eliminati) egli immediatamente paga un imbarco per la Germania, acquista documenti falsi e accetta la clausola di portare con sé una valigia (contenente droga a sua insaputa) che avrebbe depositato di passaggio a Roma. Qui però viene scoperto e arrestato. Giudicato e condannato, ma riconosciutogli solo un atteggiamento incauto e non il contrabbando di stupefacenti, egli ha scontato in Puglia i cinque anni di carcere comminatigli, si è comportato ineccepibilmente ed ha avuto accesso alla misura alternativa dell’affidamento, che lo ha trasferito da Bari a Firenze. Tutto è filato liscio, quindi le relazioni sulla sua persona e sul suo percorso di risocializzazione sono ottime. Durante l’espiazione della pena egli ha lavorato godendo dello speciale permesso di soggiorno che il Tribunale di sorveglianza presenta all’ispettorato del lavoro. Espiata la pena, il giovane si è ritrovato senza permesso di soggiorno, con due espulsioni sulle spalle, una in sentenza e una amministrativa e con la primaria necessità di non tornare al suo paese.

Il genocidio dei Tamil in Sri Lanka è conosciuto, ma non riconosciuto ufficialmente dal governo italiano, perciò il giovane non può ambire allo status di rifugiato politico. Il ‘Centro Ciao’ fa richiesta al Tribunale di sorveglianza di riconoscere la non pericolosità sociale di quest’uomo, che ha ormai ottimi rapporti con la realtà territoriale fiorentina, fruisce di un alloggio e di un lavoro, anche se, ovviamente, in nero. Riconosciuta la sua non pericolosità sociale, l’espulsione come misura di sicurezza viene dichiarata non eseguibile, (<92">92) ma resta comunque l’espulsione amministrativa che, riguardando lo sbarco clandestino in Italia è irrevocabile. Al giovane Tamil, ormai di casa in Italia, non resta che, o proseguire clandestinamente la sua permanenza qui con i rischi che essa comporta, o andarsene e ricominciare tutto da capo in un altro paese che non sia la sua patria. (<93">93) Nella maggior parte dei casi, però, come si è già accennato nel 2 del primo capitolo, non è possibile eseguire l’espulsione immediata: o perché occorre procedere al soccorso dello straniero, o ad accertamenti supplementari circa la sua identità, o all’acquisizione di documenti per il viaggio, o perché non è disponibile un mezzo di trasporto idoneo. In tal caso egli viene trattenuto in un apposito centro di permanenza temporanea, come recita l’art. 12 della L. 40/98.

Un’agente della Questura di Firenze spiega che la permanenza in uno di questi centri di raccolta può andare dai venti ai trenta giorni, secondo la necessità e sempre su richiesta del questore. Alla domanda: "Che cosa accade se in quest’arco di tempo non si riesce ad identificare con assoluta certezza il soggetto, e quindi, in pratica, non esiste un paese che lo possa accogliere come suo cittadino?", l’agente ha risposto che, in tal caso, lo straniero viene espulso fuori dal campo. (<94">94) Il problema dell’identificazione certa è un altro punto nodale per quanto concerne l’espulsione: lo conferma il P.m. Nencini, il quale sostiene addirittura che

questo provvedimento è impraticabile per una ragione semplicissima: perché il 99,9% di stranieri è senza documenti, in quanto essi, o entrano col documento regolare e poi lo occultano, o non ce l’hanno proprio perché clandestini. Lo fanno sparire perché sanno che senza documenti siamo impotenti a espellerli. Sono stranieri, non sono fessi. Se non c’è una sicura identità che quindi garantisca anche del paese di provenienza, giacché noi non rimandiamo indietro industriali ma solo gente che crea problemi, il paese che dovrebbe accogliere l’espulso, quando arriva alle frontiere lo rifiuta. Può accettarlo soltanto se noi gli sbattiamo in faccia un bel passaporto indiscutibile rilasciato da quelle autorità. Cosicché la Legge 40/98 è stata introdotta - secondo me - in maniera disarticolata col sistema perché io la identifico più come norma di principio. Le norme di principio vanno benissimo, però - sia chiaro - devono essere norme di principio: quando diventano precettive e non ci si preoccupa di come fare ad eseguirle, diventano norme eversive del sistema perché in effetti esistono e quindi si avrebbe anche il diritto di vederle applicate. Di fatto però non si possono applicare: il giudice si trova nella impossibilità materiale di applicare la norma perché sa perfettamente che la sentenza non verrà mai eseguita e allora non la applica. Quindi va benissimo se si vuole introdurre un nobile principio, ma bisogna farsi carico di dire come lo si applica praticamente e bisogna perequarlo alle altre norme omologhe. Per esemplo, le altre misure alternative, una volta concesse possono essere anche revocate se subentrano certe violazioni; nel caso dell’espulsione, invece, non esiste una norma che preveda la revoca di questa e quindi il ripristino della pena detentiva nel caso in cui l’espulsione venga violata: cioè se io lo espello oggi, lui domani mi torna indietro col gommone. Qui andiamo nel comico: quando questo signore ipotetico viene ripreso a Bari o a Brindisi, risulta per esempio che, condannato a un anno e quattro mesi, è stato espulso e quindi la sanzione è sostitutiva. Lui però è rientrato nel territorio italiano, cioè ha violato quella prescrizione, ma siccome non è prevista alcuna sanzione per questo, il risultato è che il cittadino straniero viene condannato a un anno e quattro mesi, viene espulso, rientra il giorno dopo e non succede assolutamente niente: quindi è come se avesse scontato la pena stando un giorno in viaggio, il che mi pare eccessivo. (<95">95)

Nencini osserva che in Italia ci si sta avviando, o forse si è già arrivati, ad un sistema di sanzioni penali che risulta essere di fatto pregiudizievole per i cittadini italiani i quali, sfortunatamente per loro, risiedono in un preciso posto, sono reperibili, e quindi, se sono condannati a un anno e quattro mesi se li fanno tutti. Così, invece, si finisce per creare dei privilegi per chi non è registrato all’anagrafe.

Gli extracomunitari in questo paese stanno molto meglio di quanto sl pensi, soprattutto se delinquono: hanno delle garanzie di impunità che non esistono in nessun altra parte del mondo. Su questo sono in grado di discutere perché ho lo sgradito compito di applicare queste norme e quindi lo vedo in concreto: su dieci condanne a cittadini stranieri se ne eseguono due, ma se sono italiani se ne eseguono otto. (<96">96)

L’avvocatessa Furlan concorda in pieno con Nencini, ma precisa che quando si sono stipulati accordi con i paesi extracomunitari, come ad esempio l’Albania e la Tunisia, le espulsioni hanno cominciato effettivamente a funzionare. Comunque, per il rientro clandestino, bisogna vedere qual è la molla che spinge i migranti e anche la distanza che separa il paese d’origine dall’Italia: ovviamente quanto più esso è lontano (e quindi aumenta il costo del rientro), tanto più è improbabile che il soggetto ritorni. Se la molla però è l’estrema povertà o il pericolo di vita, allora non c’è niente che tenga e quindi si tenta in ogni modo il rientro, e quasi sempre si dà anche un nome falso. L’avvocatessa conferma il fatto curioso che non esistano statistiche ufficiali. Ella dispone solo di un dato abbastanza vecchio: a Firenze nel 1997 il dirigente dell’Ufficio stranieri dell’epoca ha eseguito, solo nell’ambito degli albanesi, circa ottocento espulsioni. Essa ritiene di poter affermare che in quest’ultimo anno e mezzo le espulsioni eseguite sono state in numero maggiore rispetto agli anni precedenti, fatto che deve appunto imputarsi alla stipula di numerosi accordi internazionali. (<97">97)

Non sempre, però, l’espulsione ha carattere immediato: negli altri casi essa è eseguita mediante l’intimazione a lasciare il territorio nazionale entro il termine di quindici giorni; anche in questo caso si può applicare l’art. 12 già citato, quando esista il concreto pericolo che l’interessato si sottragga all’esecuzione dell’espulsione. Come si è visto, lo straniero viene espulso quando è accertata la sua pericolosità sociale, accertamento che spetta al Magistrato di sorveglianza competente per territorio (art. 679 C.p.p.). A questo proposito, Salvatore Pennisi osserva che la maggior parte degli stranieri viene espulsa (e quindi riconosciuta pericolosa) perché, non avendo agganci sul territorio, né lavoro, né casa, il magistrato si chiede come sia possibile che essi continuino a restare in Italia senza essere pericolosi. Se però uno straniero ottiene l’affidamento in prova, ci sono i presupposti per il riconoscimento di non pericolosità.

Sono pochissimi gli stranieri fruitori di misure alternative che hanno 1’ espulsione; bisogna anche però tener presente che non tutti gli extracomunitari commettono reati per i quali essa è obbligatoria. Comunque, la fruizione di una misura alternativa implica appoggi sul territorio, lavoro, casa e, in un certo senso, annulla i presupposti per un sospetto di pericolosità. Il magistrato si basa quindi sia sul percorso della detenzione sia sulla possibilità di avere un aggancio sul territorio. (<98">98)

Troviamo conferma a queste parole in una sentenza riguardante una russa di venticinque anni, colta a Roma in transito per il Canada con un’ingente quantità di sostanze stupefacenti e condannata a cinque anni quattro mesi di reclusione e a quaranta milioni di multa. Essa ottiene l’affidamento in prova che conduce a termine positivamente, studiando e trovando alloggio insieme alla madre presso l’Istituto avventista di Firenze. A tempo debito, avvicinandosi il momento dell’espulsione comminatale all’atto della sentenza, essa (ex art. 679 C.p.p.) viene dichiarata non pericolosa socialmente e quindi viene disposto che l’espulsione non vada eseguita. (<99">99) L’avvocatessa Paola Pantalone, del foro di Firenze, ritiene essere assai raro che sia ordinata una revoca del provvedimento di espulsione, perché la maggior parte degli extracomunitari, irreperibile, non ottempera alla convocazione alla Camera di consiglio e quindi, automaticamente, se ne presume la pericolosità sociale. (<100">100)

Sfogliando le ordinanze, si trovano subito esempio di ciò: due marocchini, uno di ventitré anni e uno di ventun anni, vengono ritenuti socialmente pericolosi (e quindi espulsi), il primo perché "irreperibile dopo la scarcerazione e quindi tornato, com’è molto probabile, a vivere di espedienti’’, (<101">101) il secondo perché "senza fissa dimora in Italia né riferimenti lavorativi, si può presumere che alla scarcerazione continuerà a vivere di espedienti". (<102">102)

Con alcune varianti, queste formule si ripetono in tutte le ordinanze di accertamento della pericolosità sociale. Quando il Magistrato di sorveglianza, decide di concedere a un detenuto straniero una misura alternativa, lo fa pur avendo davanti a sé una condanna che comporta l’espulsione, ma non può sapere in anticipo come il soggetto si condurrà durante l’esecuzione della misura, e quindi se egli in un secondo tempo sarà ritenuto o meno socialmente pericoloso, e di conseguenza espulso. È quindi chiaro che la misura alternativa e la revoca dell’espulsione non sono strettamente collegate, in quanto anche un soggetto che ha fruito, per esempio, di un affidamento può essere espulso perché l’accertamento della pericolosità da parte del Magistrato di sorveglianza avviene a fine pena, poco tempo prima che l’espulsione venga eseguita. Pertanto, l’espulsione è in generale una conseguenza diretta non solo della pena, ma soprattutto dell’esecuzione della misura alternativa. Viene spontaneo a questo punto chiedersi che senso abbia concedere una misura alternativa in assenza della plausibile certezza che essa porti alla vanificazione dell’espulsione. Già il fatto che lo straniero detenuto sappia che un tale provvedimento incombe su di lui, non svuota la misura alternativa di qualunque significato risocializzante e rieducativo? A tali quesiti risponde Margara sostenendo che:

non si può affermare, in assoluto, che le misure alternative vengono concesse agli stranieri come provvedimento ‘svuotacarcere’, cioè privo di ogni contenuto, in quanto lo spirito della legge riflette la preoccupazione di attribuire maggiori strumenti di vita alla persona. Se un detenuto lavora e si adatta ad una pratica di vita, per così dire regolare, ciò gli servirà anche in Marocco, gli servirà dappertutto e tanto più ciò avviene se egli si qualifica professionalmente. Non dobbiamo intendere la risocializzazione in senso spaziale, cioè riferita a un posto e ad una società specifica, ma come acquisizione di capacità professionali e umane che prima non si avevano e che possono valere anche fuori dalla società di acquisizione. (<103">103)

Questo discorso si presta all’obiezione che simili affermazioni denunciano da parte della Magistratura italiana la presunzione, del resto tipicamente occidentale, che i parametri di vita delle cosiddette ‘società avanzate’ rechino criteri validi in assoluto, in qualsiasi società, in qualsiasi angolo del mondo: presunzione non da tutti condivisibile. È per questo che un cittadino qualsiasi può pensare che, al di là delle questioni di principio, il legislatore abbia voluto, in concreto semplicemente svuotare le carceri.

Margara risponde:

Per il Tribunale di sorveglianza di Firenze, ma penso anche per tutti gli altri tribunali, le misure alternative hanno fatalmente questo doppio aspetto: servono per svuotare il carcere, ma anche per il reinserimento sociale. Comunque, anche il Consiglio d’Europa nell’87 si è occupato di esse: nelle sue prescrizioni si dice chiaramente che esse sono un elemento da favorire per contenere gli effetti negativi del carcere. Quindi non si può parlare di provvedimenti che riducono soltanto il sovraffollamento del carcere, perché sovraffollamento potrebbe anche non esserci, se si disponessero tutte le condizioni per cui una persona può evitare di delinquere.
La gente che sta fuori forse non ci pensa più, o non se ne rende conto perché la carcerazione è considerata ormai una misura fisiologica, ma bisogna dirlo, bisogna gridarlo, che il carcere non è un luogo di riposo e di pace, ha effetti negativi, indirizza verso aspetti autistici della persona, talvolta aggressivi. (<104">104)

Il carcere come extrema ratio, insomma, per tutti.

Note al capitolo 3

 

(1) Intervista ad Alessandro Nencini, Sostituto procuratore della repubblica del Tribunale di Firenze, del 10/5/99.

(2) Ibid.

(3) Atti del Convegno "Lo Straniero in carcere", Firenze 24-25 maggio, 1999. Relazione preparatoria del gruppo di lavoro: Attività trattamentali e sulle misure alternative della detenzione, pp. 12-13.

(4) L. n. 663, 10 ottobre 1986.

(5) L’esecuzione dell’affidamento in prova approda a un esito positivo quando il suo svolgimento è corretto: ne deriva quindi l’estinzione della pena e di ogni altro effetto penale.

(6) V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa, Ordinamento Penitenziario, Commento articolo per articolo, Cedam, Padova 1997 p. 345.

(7) Intervista ad Antonietta Fiorillo, cit., p. 95.

(8) Intervista a Giuseppe Crispo, educatore di Sollicciano, del 14/5/99.

(9) Ibid.

(10) Ibid.

(11) Estratto dall’intervista a Gianfranco Politi, educatore di Sollicciano, del 14/5/99

(12) Ord. n. 241/98 Trib. sorv. Fi.

(13) Ord. n. 2152/98 Trib. sorv. Fi.

(14) Intervista ad Antonietta Fiorillo e a Paolo De Felice, del 28/4/99.

(15) Ibid.

(16) Ord. n. 1263/98 Trib. sorv. Fi.

(17) Ord. n. 633/98 Trib. sorv. Fi.

(18) Intervista cit., p 144.

(19) Ibid.

(20) A. Sayad, Riflessioni sul pensiero di stato, in ‘Aut Aut’, settembre-ottobre ‘96, Fondazione Cariplo Ismu, p. 10.

(21) Ord. n. 2217/98 Trib. sorv. Fi.

(22) Ord. n. 1129/98 Trib. sorv. Fi.

(23) Ord. n. 5569/98 Trib. sorv. Fi.

(24) Ord. n. 3383/98 Trib. sorv. Fi.

(25) Intervista ad Alessandro Margara, ex Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze ed ex Presidente della Direzione amministrativa penitenziaria, del 11/5/99.

(26) Ord. n. 3651/97 Trib. sorv. Fi.

(27) Ord. n. 502/98 Trib. sorv. Fi.

(28) Ord. n. 6235/98 Trib. sorv. Fi.

(29) Intervista a Maria Grazia Grazioso. direttrice di Sollicciano e Solliccianino, del 15/5/99.

(30) Intervista a Monica Poggi, del 17/5/99.

(31) Ord. n. 1362/99 Trib. sorv. Fi.

(32) Estratto dall’intervista a Politi, cit., p. 146.

(33) Estratto dall’intervista a De Felice, cit., p 147.

(34) Interviste Poggi-Politi-Crispo-De Felice, cit.. pp. 144-59.

(35) Ord. n. 4366/98 Trib. sorv. Fi.

(36) Ord. n. 1569/98 Trib. sorv. Fi.

(37) Ord. n. 4632/98 Trib. sorv. Fi.

(38) Ord. n. 151/98 Trib. sorv. Fi.

(39) Ord. n. 3254/98 Trib. sorv. Fi.

(40) Ord. n. 6777/98 Trib. sorv. Fi.

(41) Ord. n. 5859/98 Trib. sorv. Fi.

(42) Ord. n. 3281/98 Trib. sorv. Fi.

(43) Ord. n. 6369/98 Trib. sorv. Fi.

(44) Ord. n. 1836/99 Trib. sorv. Fi.

(45) Ord. n. 3930/96 Trib. sorv. Fi.

(46) Ord. n. 3652/97 Trib. sorv. Fi.

(47) Intervista cit., p 154.

(48) Intervista a Crispo, cit., p. 144.

(49) Intervista cit., p. 147.

(50) Ord. n. 6244/98 Trib. sorv. Fi.

(51) Ord. n. 5865/98 Trib. sorv. Fi.

(52) Ord. n. 2399/97 Trib. sorv. Fi.

(53) Ord. n 797/97 Trib. sorv. Fi.

(54) Relazione allegata all ord. cit. del 15/6/98.

(55) Ord. n. 246/98 Trib. sorv. Fi.

(56) Ord. n. 2026/98 Trib. sorv. Fi.

(57) Ord. n. 993/98 Trib. sorv. Fi.

(58) Ord. n. 6675/98 Trib. sorv. Fi.

(59) Ord. n. 4481/98 Trib. sorv. Fi.

(60) Intervista cit., p. 147.

(61) Intervista cit., p. 147.

(62) Ibid.

(63) Decr. nn. 2203/98 Trib. sorv. Fi. e 211/98 Trib. sorv. Fi.

(64) Decr. n. 726/97 Trib. sorv. Fi.

(65) Decr. n. 2322/98 Trib. sorv. Fi.

(66) Intervista cit., p. 144.

(67) Decr. n. 2408/98 Trib. sorv. Fi.

(68) Decr. n. 582/99 Trib. sorv. Fi.

(69) Decr. n. 1141/97 Trib. sorv. Fi.

(70) Decr. n. 1098/99 Trib. sorv. Fi.

(71) Intervista cit., p. 146.

(72) Intervista cit., p. 154.

(73) Decr. n. 643/98 Trib. sorv. Fi.

(74) Decr. n. 390/99 Trib. sorv. Fi.

(75) Decr. n. 369/98 Trib. sorv. Fi.

(76) Decr. n. 375/99 Trib. sorv. Fi.

(77) Intervista cit., p. 147.

(78) Ibid.

(79) Ord. n. 1851/98 Trib. sorv. Fi.

(80) Ord. n. 923/98 Trib. sorv. Fi.

(81) Ord. n. 4058/98 Trib. sorv. Fi.

(82) Ord. n. 4452/98 Trib. sorv. Fi.

(83) Ord. n. 5614/98 Trib. sorv. Fi.

(84) Ord. n. 921/98 Trib. sorv. Fi.

(85) Intervista cit., p. 154.

(86) Ibid.

(87) Intervista cit., p. 144.

(88) Intervista cit.. p. 147.

(89) Ibid.

(90) Intervista all’avvocatessa Simonetta Furlan del foro di Firenze, del 19/5/99.

(91) Intervista cit., p. 50.

(92) Ord. n. 69/96 Uff. sorv. Fi.

(93) Intervista a Margherita Grandi, dipendente del ‘Centro Ciao’, del 1/6/99.

(94) Intervista all’agente C.P., Ufficio stranieri della Questura di Firenze del 23/6/99.

(95) Intervista ad Alessandro Nencini, cit., p. 138.

(96) Ibid.

(97) Intervista cit., p. 193.

(98) Intervista a Salvatore Pennisi, collaboratore di cancelleria del Tribunale di sorveglianza di Firenze, del 15/6/99.

(99) Ord. n. 704/98 Uff. sorv. Fi.

(100) Intervista all avvocatessa Paola Pantalone del foro di Firenze, del 27/5/99.

(101) Ord. n. 491/98 Uff. sorv. Fi.

(102) Ord. n. 493/98 Uff. sorv. Fi.

(103) Intervista cit., p. 154.

(104) Ibid.

 

 

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