Capitolo 2

 

L’extracomunitario e la fase processuale

 

L’arresto e la convalida dell’arresto

Le misure cautelari

Il Tribunale della libertà

Il processo ordinario e i procedimenti speciali

La sospensione condizionale della pena

L’appello

In una ricerca come quella che stiamo conducendo, diventa estremamente importante fissare l’attenzione sulla fase processuale per meglio intendere come lo Stato, nella fattispecie quello italiano, si ponga di fronte agli stranieri che entrano in contatto con la realtà giuridica e normativa da esso garantita. Mancando ad oggi un’indagine unitaria che tenga conto appunto di tutte le fasi processuali, analizzate sia dal punto di vista della giurisdizione dello stato ospitante, sia da quello dell’ospite, abbiamo dovuto servirci principalmente di fonti dirette, come interviste ad avvocati, magistrati, agenti di polizia dell’area fiorentina e ad extracomunitari tuttora detenuti o ex detenuti nel Carcere di Sollicciano.

Al contributo del prof. Dal Lago, Preside della Facoltà di Scienze della formazione di Genova, siamo riconoscenti per le interviste che egli ha raccolto dai giudici di Milano, Parma e Bologna, alle quali abbiamo attinto. Un ringraziamento va anche all’avvocato torinese Massimo Pastore (membro dell’Associazione studi giuridici sull’immigrazione, ASGI, che ci ha rilasciato una particolareggiata intervista, fornendoci tra le altre un’emblematica sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino.

Buona parte del materiale su cui si basa la disamina contenuta in questo capitolo è costituita da sentenze e fascicoli del Tribunale e della Corte d’appello di Firenze. Il dato che emerge da questa ricerca assume pertanto il valore di indagine personale, con l’intento di dimostrare che, nella fase processuale, cioè in quell’iter delicatissimo e complesso che conduce il perseguito ad esiti determinanti per la sua vita futura, lo svolgimento e i risultati cui si perviene, dipendono talvolta da variabili estranee alla norma giuridica, che investono la discrezionalità dei singoli rappresentanti istituzionali, sia durante il giudizio sia - quel che è più difficile da descrivere - a monte di esso.

Intendo far rilevare, infatti, come verrà specificato nel § 1, che all’arresto dell’extracomunitario contribuiscono valutazioni spesso aprioristiche e soggettive, mentre le difficoltà di lingua, conoscenza e comprensione delle norme giuridiche vigenti, costituiscono un ulteriore (e non secondario) scoglio per superare il quale la macchina giudiziaria richiede spesso la sensibilità e il senso umanitario di chi è chiamato a svolgere quei delicati compiti istituzionali.

 

L’arresto e la convalida dell’arresto

 

L’art. 380 del Codice di procedura penale (C.p.p.) elenca i casi di arresto obbligatorio in flagranza: si tratta di tutti quei delitti per i quali, se vi è flagranza di reato gli agenti di Polizia giudiziaria (P.g.) sono tenuti a procedere all’arresto. Si tratta di dodici casi, tra i quali solo cinque hanno attinenza con la nostra ricerca, in quanto è assai remota la possibilità che gli altri sette (ad esempio i delitti contro la personalità dello Stato) possano rientrare in una casistica ricorrente tra gli extracomunitari.

- Al punto ‘d’ l’articolo citato contempla il delitto di ‘riduzione in schiavitù’, in base all’art. 600 del Codice penale (C.p.), il cui dettato è quanto mai sintetico: "Chiunque riduce una persona in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù è punito con la reclusione da cinque a quindici anni".

È intuibile che dall’interpretazione di questo articolo nascano oggettive difficoltà per la P.g. che risulta, in un certo senso, chiamata dalla legge stessa ad esercitare la sua azione discrezionale. Nell’ambito di questo articolo rientrano alcuni dei fenomeni oggi più visibili e più contestati dall’opinione pubblica, primo fra tutti la prostituzione ‘selvaggia’, gestita prevalentemente da albanesi e nigeriani, e il commercio di ragazzini, soprattutto dell’est europeo, costretti in condizioni di schiavitù a mendicare o al lavoro nero.

L’arresto in questi casi presenta enormi ed oggettive difficoltà in quanto non basta alla P.g. constatare che una prostituta batte il marciapiede: già normalmente per arrestarla occorre una concomitanza di fattori che rendono il fermo problematico; per ipotizzare poi il delitto di riduzione in schiavitù commesso dai suoi sfruttatori, occorre addirittura che questa denunci di essere stata costretta a prostituirsi sotto minaccia di un male futuro (sia posta cioè sotto ricatto, com’è il caso di prostitute albanesi che vengono picchiate e minacciate di morte).

Con i ragazzini, la cosa è ancora più complicata perché per essi, minorenni e indifesi, trovare il coraggio di sporgere denuncia è ancora più improbabile che per le prostitute, e solo una ‘soffiata’ o l’esposto di qualche cittadino può provocare l’intervento della polizia. (<1">1) Gli arresti per questo reato sono così difficili e talmente sporadici che la voce ‘prostituzione’ non rientra neppure nelle tabelle rilasciate dall’Ufficio studio statistica della criminalità della Questura di Firenze per il quadriennio ‘95-’98. (<2">2)

Bisogna anche aggiungere che l’intervento da parte della P.g. non è facile né scevro da aspetti drammatici: i ‘viados’ brasiliani, per esempio, hanno preso recentemente l’abitudine di ferirsi e coprirsi di sangue per impedire l’arresto, inducendo il timore di un contagio. (<3">3) Per quanto concerne le prostitute, gli esponenti delle forze dell’ordine intervistati dichiarano di provare un sentimento di solidarietà umana per le giovanissime prostitute albanesi, e "spesso si cerca di evitare il fermo, anche perché se esse venissero fermate e si volesse intervenire, non si saprebbe a chi affidarle e quindi si lasciano andare al loro destino". (<4">4)

Talvolta, però, la polizia esibisce uno zelo sproporzionato al caso. Valga un esempio per tutti: una sentenza della Corte d’appello di Firenze (<5">5) ne conferma un’altra precedente del Tribunale, appellata dal Procuratore generale, che assolveva un padre marocchino denunciato in contumacia perché, tornato in Marocco, aveva abbandonato un figlio tra i 14 e i 18 anni d’età. Il ragazzo, trovato a fare il lavavetri ad un semaforo, privo di documenti in regola, risultava "soffrire la fame e senza dimora", secondo quanto affermava un testimone, sulla scorta del quale il Pubblico ministero (P.m.) di prime cure aveva convalidato la denuncia nei confronti del padre. Esibiti dal difensore d’ufficio nuovi testimoni, fra i quali gli zii a cui il ragazzino era stato affidato, appurato che egli non era abbandonato, ma che il padre lo aveva sempre accudito ed era momentaneamente ritornato dalla famiglia rimasta in Marocco, constatato inoltre, per esplicita ammissione del minore, che egli si trovava a lavare i vetri all’insaputa dei parenti, la Corte d’appello "attesa e deprecata l’inerzia del P.m. di prime cure" (nel cercare ed escutere altri testi che pure esistevano), conferma la decisione del Tribunale di prima istanza.

- Al punto ‘e’ dell’art. 380 C.p.p. si indica il delitto di furto aggravato: in questo ambito rientra il taccheggio, reato sovente commesso da parte degli extracomunitari ai danni di grandi magazzini o di negozi, specie di abbigliamento. I reati, però, più frequentemente avvertiti dai cittadini sono lo scippo e il borseggio, che avvengono con esiti talvolta drammatici. Qui bisogna distinguere: se lo scippato resta incolume si tratta di furto aggravato (art. 625 n. 4 C.p.), mentre se questi cade e si fa male si tratta di rapina impropria (art. 628 C.p.). "Il fatto che si tratti di furto o di rapina non dipende dallo scippatore ma dagli esiti". (<6">6)

In città a vocazione turistica, come Firenze, si verifica anche il classico furto commesso da due zingare, una delle quali distrae l’attenzione del malcapitato mentre l’altra si impossessa della borsa. Sempre di marca slava, nella fattispecie rom, è il furto con impiego di minori, che si aggrava per aver indotto a commettere il reato una persona non imputabile.

L’attribuzione di certi delitti a gruppi ben individuati di stranieri "non risponde a considerazioni razzistiche, ma ad una semplice constatazione di fatto", afferma Giuseppe Soresina del Tribunale di Firenze. (<7">7) Senza voler contestare il parere del magistrato, salta all’occhio che se non vi è razzismo, vi è almeno una sinecura che denota, a monte, un atteggiamento inconsciamente discriminatorio, come giustamente faceva notare lo speaker del TG2 di venerdì 26 febbraio 1999, annunciando l’incredibile vicenda di una giovane donna nordafricana che, fermata a Linate con due bambini in tenera età, pur esibendoli sul suo passaporto, non ne è stata creduta la madre, ma è stata fermata con l’accusa di commercio di minori e tradotta a San Vittore. Lì è stata trattenuta dal Sostituto procuratore Ilda Bocassini che, nonostante la donna minacciasse il suicidio per il timore che i figli a lei sottratti fossero morti, non si è minimamente curata di ordinare la prova del DNA, visto che si partiva dal presupposto che i documenti fossero contraffatti. Solo reiterati interventi dell’assistente sociale e la denuncia dei media hanno messo in movimento la macchina della giustizia, che ha appurato l’effettiva maternità della donna e la sua totale innocenza.

Al punto ‘f’ dell’art. 380 C.p.p. è menzionato il delitto di rapina e di estorsione (ex artt. 628 e 629 C.p.), imputabile a "chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza o minaccia, si impossessa di cose mobili altrui sottraendole a chi le detiene" (rapina), o a "chiunque mediante violenza o minaccia costringendo taluno a fare o a omettere qualche cosa procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno" (estorsione). In pratica accade che se qualcuno ruba, poniamo, un motorino, si tratta di rapina, ma se il ladro o chi per lui telefona al legittimo proprietario proponendogli la restituzione dell’oggetto in cambio di una somma di denaro, allora si tratta di estorsione. (<8">8)

Molti quotidiani italiani hanno riportato la cronaca di una rapina avvenuta a Bergamo lo scorso anno: un’anziana signora fu aggredita per strada da un malvivente che, minacciandola con una mazza da baseball, le strappava la collana e la borsa. Alle sue urla disperate accorrevano due poliziotti trovatisi a passare di lì. Vedendo allontanarsi di corsa due uomini, uno bianco e uno nero, insegulvano, raggiungevano e arrestavano il nero, con grande sdegno della signora che, convocata in Questura, li accusava di aver lasciato fuggire il ladro e di aver fermato l’unico passante che 1 avesse soccorsa inseguendo il rapinatore. (<9">9)

È risaputo che l’estorsione più difficile e redditizia, praticata dalla malavita italiana su vasta scala, è quella che in gergo si definisce ‘pizzo’. Si tratta della minaccia rivolta ad un commerciante o a un esercente, di fargli saltare l’attività o il negozio se rifiuta di accettare la ‘protezione’ dei malviventi. È opportuno prendere atto che oggettive condizioni impediscono (almeno per il momento) agli extracomunitari di praticare questo tipo di estorsione, per il fatto che esso richiede un impegno di mezzi, di uomini, di controllo del territorio, difficilmente gestibile da una malavita non organizzata. Da qualche tempo però le ben attrezzate cosche del nostro paese, particolarmente al sud e nelle zone urbane, hanno cominciato ad attingere ‘forza lavoro’ fra le disperate schiere di emigrati che si ritrovano qui privi di mezzi di sostentamento e ad utilizzarli come manovali del crimine in questo campo. (<10">10)

- Il punto ‘h’ del C.p.p. contempla i delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, puniti a norma dell’art. 73 del D.P.R. 309/90, salvo ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo. (<11">11)

Stando all’intervista rilasciata dal Commissario della Squadra mobile Sezione narcotici della Questura di Firenze, (<12">12) l’ambito di discrezionalità che questo articolo concede lascia davvero interdetti per il fatto che il comma 5 fa oscillare l’arresto da obbligatorio a facoltativo "secondo la discrezionalità della P.g.". Egli continua spiegando che:

Per valutare la lieve entità bisogna valutare le condizioni oggettive e soggettive in cui il fatto ricorre. Intendo con le prime il tipo e la quantità di sostanza: se siamo cioè in presenza di eroina, cocaina, LSD è una cosa, se in presenza di hashish e cannabis è un’altra. In genere la dose giornaliera tollerata oscilla fra uno e tre grammi; se invece c’è un etto di droga, allora la situazione cambia. Se un soggetto viene trovato con venti bustine di 0,5 grammi ciascuna, viene meno la lieve entità. Ancora: bisogna vedere se lo stupefacente è stato occultato (se per esempio è stato nascosto sotto il letto c’è l’arresto) oppure se viene trovato sul comodino (in questo caso c’è denuncia a piede libero). Quanto alle condizioni soggettive: se si tratta di un tossicodipendente incensurato e trovato in possesso di poche dosi si procede alla denuncia a piede libero; se lo stesso ha precedenti penali per reati di droga e viene trovato in possesso di poche dosi si procede all’arresto. Se invece siamo in presenza di uno spacciatore abituale la lieve entità viene meno, anche se trovato con due o tre bustine. Per il reato di stupefacenti si ha il fermo di P.g. se il soggetto è senza fissa dimora, se invece ha dimora stabile, viene denunciato a piede libero.

La discrezionalità che la legge autorizza risulta confermata dall’avvocatessa Monica Poggi nella seguente intervista: (<13">13)

D: Cosa mi dice della denuncia a piede libero?

R: Si ha per reati lievi, per piccoli reati. Per gli extracomunitari è difficile, per un italiano no.

D: Qual è l’equivalente della denuncia a piede libero di un italiano, nel caso di un extracomunitario?

R: Può essere un arresto in flagranza o un’ordinanza di custodia cautelare: dipende dalla natura della situazione. Se a uno straniero trovano una bustina di droga lo arrestano in flagranza perché ce l’ha in tasca.

D: Come possono arrestarlo in flagranza se non c’è lo scambio?

R: Perché non possono? Per loro non ha importanza. Hanno arrestato due giorni fa un ragazzo africano che camminava con la sua convivente italiana che aveva diciannove bustine. Non stavano spacciando; hanno fatto una normale perquisizione e gliele hanno trovate in tasca. Non solo hanno arrestato lei dicendo che le diciannove bustine erano destinate sicuramente allo spaccio, ma hanno arrestato anche lui che le camminava accanto. Gli hanno fatto persino la perquisizione a casa senza trovare niente: non c’era la bilancina.

Interviene anche un nordafricano presente in quel momento nello studio dell’avvocatessa perché sottoposto due volte a percosse durante la custodia cautelare a Sollicciano per detenzione di droga, uscito dal carcere ha denunciato l’Ispettore di Polizia penitenziaria che lo ha malmenato e ha dovuto pertanto chiedere il patrocinio della Poggi. Egli dichiara testualmente:

Sono in Italia da dieci anni e ho visto certe storie ...Ci sono delle persone da vent’anni immigrate a Firenze, camminano per strada; le ferma la polizia per il controllo dei documenti perché hanno la faccia di stranieri; se poi ad una persona accanto a te trovano un sacchetto di bustine dicono che è roba tua e ti danno cinque anni e quattro mesi. Ti rovinano la vita. (<14">14)

[Avv.] Ti tirano fuori delle scuse inverosimili: nel caso dei due di prima stavano entrando in un bar e il giudice ha detto che era inverosimile che l’uomo non sapesse che lei aveva la droga. Per questo qui [il nordafricano citato sopra] il fatto è diverso: è stato arrestato perché la polizia era appostata e ha visto il suo compagno vendere la droga, prendere i soldi, incontrarsi e camminare con lui; hanno detto che ha dato i soldi a questo e hanno configurato il concorso dicendo che erano entrambi d’accordo: uno dava le bustine e l’altro le spacciava. Così hanno arrestato anche lui: cioè per loro essere in due diventa automaticamente concorso... Non è che vanno a vedere.

Alla domanda: "Arrestando due persone o due gruppi, italiano e extracomunitario, vi sono, a vostro avviso, pregiudizi da parte della P.g.?", quattro rappresentanti delle forze dell’ordine hanno risposto decisamente di no. (<15">15) Prendiamo un campione di sentenze del Tribunale di Firenze. Tre tunisini vengono arrestati perché in "concorso tra loro detenevano a fine di spaccio modiche quantità di eroina e metadone, eroina che, in singole dosi, vendevano a persone non identificate". Il Tribunale assolve tutti e tre gli imputati per non aver commesso il fatto, annotando nel dispositivo che le prove addotte per l’arresto erano "incomplete, solo indiziarie ed estremamente labili". (<16">16)

Un tunisino viene arrestato perché aveva scambiato ‘qualcosa’ con altre due persone ‘parlottando’; i poliziotti in normale pattugliamento al Parco delle Cascine, osservato lo scambio, si qualificano, ma il giovane fugge e, raggiunto, risulta assolutamente ‘pulito’; non ha su di sé né droga né denaro; lo spaccio è pura supposizione. Il Tribunale lo assolve perché il fatto non costituisce reato. (<17">17)

In un verbale d’arresto depositato presso la Corte d’appello di Firenze, (<18">18) i carabinieri descrivono una consegna e successiva vendita di eroina che vede implicati tre italiani, colti in flagrante: due marocchini che si trovano nella zona in compagnia di tre autoctoni, per il solo fatto di avere l’aria di guardarsi intorno ‘sospettosamente’ sono classificati come ‘pali’ e, avendo avuto poi la malaugurata idea di darsi a precipitosa fuga alla richiesta di documenti, sono raggiunti e anch’essi denunciati per spaccio di droga: per un reato, cioè, che materialmente non avevano commesso. Restando sempre in Corte d’appello, annotiamo il caso di un siriano il quale, detenuto per concorso con altri, giudicati separatamente per spaccio di eroina "continuato da epoca imprecisata fino alla data del fermo", viene condannato a due anni e sei mesi di reclusione e a sette milioni di multa. Mantenuto in carcere nonostante la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, viene assolto dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto in quanto la Corte ritiene:

non esservi in atti prova ogni oltre ragionevole dubbio della colpevolezza del prevenuto: la mera circostanza che egli nel pomeriggio del 1919196 fosse nell’edificio abbandonato ove certamente erano avvenuti nei giorni precedenti degli episodi di spaccio non è sufficiente ad affermare la compartecipazione di B. all’attività illecita contestata. In realtà le risultanze probatorie dibattimentali non hanno in alcun modo chiarito la natura dei rapporti tra il B. e gli altri fermati, né hanno evidenziato alcun elemento significativo circa la durata della presenza dell’imputato nell’edificio in questione, né infine hanno indicato dati dai quali poter dedurre che B. fosse una delle persone che hanno beneficiato del traffico. (<19">19)

Due marocchini e un tunisino detenuti per avere posseduto dieci grammi di eroina pura, fatto aggravato dal concorso, sono stati condannati ciascuno a quattro anni di reclusione e a ventotto milioni di multa perché nei pressi di Scandicci tre agenti li avevano "scoperti a confabulare" in un podere abbandonato dove, sotto una pianta, avevano occultato un involucro contenente eroina. La Corte d’appello ne assolve due per non aver commesso il fatto, annotando nella sentenza che la conversazione fra i tre poteva riguardare un soggetto diverso dalla detenzione di droga; i reperti (cellophane e altro) rinvenuti nell’abitazione abbandonata, e quindi accessibile a chiunque, potevano appartenere ad altri; i due si intrattenevano con il terzo, la cui condanna viene confermata, non necessariamente per aiutarlo a spacciare e, ammesso che essi conoscessero la sua attività, ciò non è considerabile un reato, in quanto è ammissibile che un amico confidi a persone di cui si fida i propri segreti. (<20">20)

- Il punto ‘m’ dell’art. 380 C.p.p. elenca i delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione dell’associazione per delinquere prevista dall’art. 416, commi 1 e 3 C.p., che definisce appunto come tale un’associazione di tre o più persone, (con aumento di pena se risultano oltre dieci associati). Questo tipo di reato è, nella pratica, commesso prevalentemente da italiani in quanto appartiene alla prassi delle grandi associazioni criminali.

Un commissario di polizia fa osservare che stabilire la condizione dell’associazione per delinquere è per le forze dell’ordine operazione assai ardua poiché richiede un numero elevato di intercettazioni telefoniche, appostamenti, pedinamenti e via dicendo. Per quanto concerne gli extracomunitari, egli sostiene che un simile reato è riferibile solo allo spaccio di droga, coinvolge un numero abbastanza elevato di persone e spesso gli stranieri non sono ‘imprenditori in proprio’, ma fanno capo ad un’associazione verticistica quasi sempre in mano ad autoctoni. Sempre secondo questa testimonianza, non esistono discriminazioni operate all’atto dell’arresto di stranieri, che potrebbero essere giustificate dalla discrezionalità consentita dal C.p.p. Alla domanda se, pur restando nell’ambito dell’oggettività, vi sia la tendenza da parte della polizia ad accorpare le responsabilità e ad utilizzare questo articolo del Codice anche quando non vi sia la certezza di un’effettiva associazione per delinquere, egli nega decisamente, come negano, di fronte alla stessa domanda, gli altri suoi colleghi intervistati. (<21">21)

Conferma questa affermazione il tabulato dell’Ufficio studio statistica della criminalità della Questura di Firenze a cui si è fatto già cenno: nei quattro anni presi in esame, dal ‘95 al ‘98, per nessun gruppo di extracomunitari compare mai la dicitura associazione per delinquere’; il che vuol dire che effettivamente l’incidenza di questo reato è minima, almeno nella città di Firenze.

L’art. 381 C.p.p. dispone i casi di arresto facoltativo in flagranza: da questi bisogna espungere i tre che hanno attinenza con questa indagine, ma si deve sottolineare come anche in questo caso il Codice penale autorizzi un ampio margine di discrezionalità, giacche l’articolo citato al comma 4 recita: "Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all’arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto, ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto".

- Il punto ‘e’ del succitato articolo richiama l’articolo 336 C.p., che disciplina la violenza o minaccia a pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio.

Secondo molti avvocati, assistenti sociali e poliziotti, la dicitura di ‘oltraggio’, ‘resistenza’ e ‘violenza’, compare sul verbale di arresto quasi sistematicamente riguardo ad arrestati che presentano lividi e ferite. In questi casi i poliziotti dichiarano sempre di essersi dovuti difendere dalla violenta reazione del fermato. (<22">22)

Su duecentosette arrestati per droga, a Milano, in un arco di tre mesi del 1997, solo la componente straniera (per la precisione ventiquattro persone) accusa lividi e ferite al momento dell’arresto, certificati dal medico della prigione all’atto dell’incarcerazione. (<23">23)

Un tunisino trentaseienne si rivolge al Tribunale penale di Firenze con una lettera aperta in cui denuncia "una brutta storia fabbricata dal Commissariato di Sesto Fiorentino". In questa lettera si legge che egli, essendo senza fissa dimora, nel febbraio del 1994 cercava un posto per dormire al coperto, dato il forte freddo. Notato e fermato da agenti di pattuglia perché sospettato di detenere droga, è stato manganellato e colpito con il calcio della pistola, ammanettato, chiuso in un furgone al buio, denudato completamente, perquisito anche nelle parti intime: il tutto dalla mezzanotte alle due del mattino, quando quella che egli definisce ‘tortura’ ha termine ed egli viene tradotto a Sollicciano con un’accusa di resistenza a pubblici ufficiali, e non altro, giacché non deteneva droga. (<24">24) È quindi credibile che episodi di resistenza, oltraggio e violenza a pubblici ufficiali si verifichino, ma certo con bassissima incidenza, in quanto, come giustamente osserva un interprete del Tribunale di Firenze, l’extracomunitario sa bene che un’eventuale resistenza non può che costituire un’aggravante della sua posizione. (<25">25)

Non si può neppure negare, tuttavia, che si possano verificare anche episodi di violenza da parte delle forze dell’ordine quali quello descritto dal tunisino succitato. All’atto dell’arresto possono sorgere notevoli malintesi fra le due parti, anche a causa delle difficoltà di comunicazione in quanto spesso il poliziotto italiano è monolingue, mentre l’extracomunitario o conosce solo il suo dialetto o al massimo mastica un po’ di francese o di inglese. Sarebbe forse il caso, data la situazione, di contemplare la presenza di un interprete anche sulle volanti di pattuglia, almeno laddove (come nelle grandi città o nelle zone di sbarco) appaia l’evidente probabilità di un’azione di controllo esercitata su immigrati.

- Il punto ‘f’ dell’articolo citato parla di lesioni personali riferendosi all’art. 582 C.p. Se le lesioni provocate sono giudicate guaribili in meno di venti giorni si procede a denuncia solo su querela di parte; se il periodo va dai venti ai quaranta giorni l’arresto è facoltativo; dai quaranta giorni in poi l’arresto è obbligatorio.

Però anche qui c’è margine di discrezionalità l’arresto resta facoltativo se la lesione giudicata guaribile in quaranta giorni è stata prodotta con pugni, ma se prendiamo l’articolo 585 C.p., la stessa lesione con la stessa prognosi, provocata pero con le armi, rende l’arresto obbligatorio. (<26">26)

La discrezionalità è quindi di difficile e delicata gestione, sia da parte della polizia che della magistratura, ed è talvolta all’origine di arresti ingiustificati, come quello revocato dalla IV Sezione penale del Tribunale di Torino nei confronti di due imputati centroafricani. Due agenti di polizia, su segnalazione dei vicini che sentono schiamazzi provenire da un appartamento, arrivano mentre è in corso una violenta lite fra un uomo e una donna di colore. Nessuno dei due presenta ferite. Il litigio continua anche in presenza degli agenti, ammessi nell’alloggio senza alcuna opposizione. Questi decidono di procedere all’identificazione dei due, forniti entrambi di documenti in regola e del permesso di soggiorno. A questo punto, non si sa perché, gli agenti ammanettano l’uomo per portarlo in Questura, ma egli, a detta dei poliziotti, divincolandosi e cercando di contrastare la loro azione tendente a condurlo fuori dall’appartamento, si ferisce al capo, battendo contro il vetro della porta e inizia a sanguinare copiosamente. Nel frattempo la donna tira gli agenti per la cintura affinché lascino il compagno. Nel tafferuglio uno degli agenti si ferisce al dito ammanettando l’uomo, l’altro si fa male alla spalla spingendo il fermato attraverso la porta d’ingresso dell’alloggio. La denuncia sottolinea che in Questura, dove il ferito fu portato dopo un breve ricovero all’ospedale, non ci fu alcun atto di resistenza alle forze dell’ordine da parte degli imputati ivi ricongiunti. La sentenza assolve i due imputati dai reati loro ascritti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni colpose "perché i fatti sono stati commessi in presenza di una causa di giustificazione". Estremamente interessante è la critica nei confronti dell’azione delle forze dell’ordine contenuta nel dispositivo, che parla di:

un’attribuzione apodittica [da parte dei due poliziotti] di un’assoluta irrilevanza ai documenti esibiti ai fini dell’identificazione degli imputati viceversa perfettamente validi ed efficaci - [la quale] presupponeva oggettivamente e palesemente un grave ed ingiustificato pregiudizio nei confronti dell’imputato, fondato unicamente sul fatto che fosse uno straniero extracomunitario. [È evidente nuovamente]... la sproporzione tra la finalità perseguita e gli strumenti adottati dagli agenti, che non può che trarre fondamento da un pregiudizio secondo il quale i soggetti extracomunitari, in quanto tali, sono portatori di diritti e garanzie minori rispetto alla generalità delle persone e possono, in particolare, essere ‘dissuasi’ con mezzi coercitivi anche tanto invasivi quanto quelli descritti, a prescindere dai motivi ‘regali’ che ne sono alla base. Nella misura in cui tutto ciò consista in una discriminazione fondata sull’appartenenza etnica e sociale del soggetto interessato dalla coartazione, è chiaro che la condotta degli agenti (...) fu una prepotenza, un sopruso, basato su del settarismo e della provocatorietà. Né la sostanza del presente giudizio può mutare, laddove si ritenga che tale condotta trovò non solo un sostegno improprio, ma anche un’apparente giustificazione, nella prassi della Questura di Torino di cui si è fatto cenno - e che, se confermata, meriterebbe quanto meno una definizione meno grossolana, da parte dei responsabili dell’ufficio - poiché, tanto sul piano oggettivo, della vicenda nella sua concretezza, quanto sul piano soggettivo, della percezione che ne ebbero gli imputati, arbitrio e vessazione vi rimangono intatti. Pertanto gli imputati vanno assolti dai reati a loro ascritti, ai sensi del terzo comma dell’art. 530 C.p.p. (<27">27)

- Al punto ‘i’ l’art. 381 C.p.p. contempla il furto semplice (ex art. 624 C.p.), ma questo, a detta di tutti i commissari di polizia consultati, rappresenta non più che un’ipotesi accademica poiché non si verifica quasi mai, giacché le circostanze aggravanti elencate nell’art. 625 sono tali da far rientrare il reato nell’ambito del furto aggravato, che pertanto si concreta nell’arresto obbligatorio. Per intenderci: si potrebbe parlare di furto semplice nel caso di furto di un’autoradio da una macchina aperta in pieno giorno, ed è questa fattispecie piuttosto rara. (<28">28)

I reati di cui si è fino qui trattato rientrano nella grande categoria di quelli citati per l’arresto obbligatorio o facoltativo, con oscillazioni, come si è visto, da una categoria all’altra, riferibili sempre alla discrezionalità che la legge consente; c’è però da aggiungere che per gli extracomunitari, una posizione di particolare rilievo assume l’art. 495 C.p. che contempla "la falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personale propria o di altri". È questo, dell’esibizione di falsa identità o di più identità fasulle in sequenza, un reato diffusissimo tra gli extracomunitari, che viene lapidariamente e comunemente definito nelle sentenze col termine latino di alias.

Uno straniero vuole comprensibilmente ‘proteggere’ la sua reale identità, per mantenerla intatta e non ‘bruciarla’ in uno o più processi. Nel caso, poi, che egli venga appunto processato più volte, l’esibizione di una identità diversa dalla precedente lo fa apparire di volta in volta incensurato. C’è di più: data l’estrema difficoltà per un nuovo arrivato ad ottenere il permesso di soggiorno una volta scaduto il visto turistico di ingresso in Italia, in caso di decesso di un compatriota (la cui salma viene rimpatriata a spese dell’ambasciata), o nel caso in cui il compatriota decida per motivi vari di ritornare al paese, si verifica un ‘passaggio di testimone’ da un soggetto all’altro: vale a dire che il regolare in uscita, o i parenti del defunto, cedono per amicizia o per compenso i documenti al compatriota sprovvisto di permesso di soggiorno, il quale da quel momento risulta essere l’altro. (<29">29) La situazione è quindi estremamente complicata, e, una volta di più gestita a discrezione dai magistrati del tribunale e della pretura; non essendo la norma penale nettamente delineata, neppure risulta esistere (almeno a Firenze) uniformità di comportamento fra i due organi, come osserva Eva Celotti, della Corte d’appello di Firenze:

Un altro punto sul quale sorgono perplessità è la questione del nome reale di quello che ha avuto un’imputazione ex art. 495 C.p. per false generalità fornite al pubblico ufficiale. C’è una tesi che dice che se non sappiamo la sua reale identità non lo possiamo condannare. Devo dire che inizialmente questa tesi mi trovava molto favorevole, cioè io non condannavo, poi però mi sono capitati casi di dieci alias per un unico individuo, e allora ho cominciato a pensare che tutto sommato qualcosa non andava bene. Ora penso che le prime generalità date le posso ritenere buone e in base a quelle io lo condanno, anche perché ci sono accertamenti dattiloscopici che si tratta sempre della stessa persona. (<30">30)

Un Sostituto procuratore della repubblica ribadisce:

Con gli extracomunitari non c’è una giurisprudenza unanime sul problema delle false generalità: se io accerto per esempio che un magrebino arrestato, dagli esami dattiloscopici risulta avere alle spalle diversi alias, applico 1 art. 495 C.p. che, fra l’altro, prevede una pena di un certo rilievo perché la minima è di un anno. So per sentito dire che in Pretura [di Firenze] assolvono perché non sono in grado di provare quali di questi nomi sono falsi. Io invece contesto sempre il 495 perché il mio ragionamento è: se una volta dico di chiamarmi Tizio, poi Sempronio, poi Caio, evidentemente nessuno di questi nomi è quello esatto perché il mio vero non lo spenderò mai e perciò, siccome le vere generalità non saltano mai fuori, mi sembra doveroso contestarlo. (<31">31)

Mentre per gli stranieri della Comunità Europea l’identificazione è un fatto relativamente semplice, per gli immigrati dal terzo mondo le difficoltà sono quasi insuperabili, in quanto i vari consolati raramente collaborano. I fermati sono ovviamente molto restii a ‘spendere’ il loro vero nome e molti paesi, come la Tunisia, non hanno neppure un’anagrafe. Essa identifica infatti i suoi cittadini attraverso il patronimico: in questo paese tutti hanno il ‘Ben’ dopo il nome proprio, che in pratica vuol dire ‘di’; l’altro punto di riferimento è la famiglia, quindi quando nasce un bambino lo si indica come figlio di Tizio della famiglia di..., ecc. Per una società arcaica qual è la tunisina tale sistema può anche funzionare, ma presenta non pochi problemi per le questure occidentali. Ora, poi, con le guerre accadute nella ex Iugoslavia, non c’è da sperare che un emigrante di quelle zone possa presentare documenti d’identità validi, la polizia locale non può infatti consultare dati da archivi che non esistono più.

L’intrico di articoli e di commi in cui si muovono sia la magistratura, sia le forze dell’ordine, sia, soprattutto, i devianti extracomunitari, è per questi ultimi complicato dal D.L.G.S. 25 luglio 1998 n. 286, che disciplina l’immigrazione e rende esecutive le norme sulla condizione dello straniero indicate nella Legge 6 marzo 1998 n. 40 art. 6. In esso si riprende la tradizionale materia dei controlli nel territorio aggiornandone la disciplina: si sottolinea, fra l’altro, il dovere dello straniero di esibire i documenti se richiesto e la sua punibilità nel caso non lo faccia. (<32">32) Lo smarrimento di tali documenti dev’essere comprovato dalla denuncia presentata agli organi competenti e comunque, nel caso di momentanea indisponibilità del passaporto, ciò deve essere sempre giustificato dall’attestato dell’ufficio o ente che lo trattiene. Sulla scorta di questa legge la Pubblica sicurezza di Firenze denuncia l’algerino I.K. perché, dietro richiesta, egli non aveva esibito i documenti: il denunciante parte dal presupposto che l’imputato li abbia distrutti per proteggere la propria identità personale. La distruzione o l’occultamento dei documenti è materia regolata dall’art. 7 bis del D.l. 30/12/89 n. 416 e le pene previste sono di una certa entità. Il Giudice per le indagini preliminari (G.i.p.) proscioglie l’imputato non costituendo reato il fatto, giacché il giudice accetta la giustificazione addotta dall’algerino, di essere stato fermato poco lontano dalla sua abitazione dove aveva dimenticato, cambiandosi d’abito, passaporto e permesso di soggiorno. (<33">33)

Ad arresto o fermo avvenuto, entro quarantotto ore, il P.m., qualora non debba ordinare l’immediata liberazione dell’arrestato o del fermato, richiede la convalida al G.i.p. competente, pena l’inefficacia dell’arresto o del fermo. (<34">34) L’iter giudiziario, a questo punto, è illustrato da un Sostituto procuratore della repubblica:

L’arresto è un atto di competenza dell’ufficiale di P.g. Esso decide se arrestare o non arrestare, poi l’arresto deve essere comunicato al P.m. di turno che ne vaglia la legittimità o meno e può fare diverse cose: o dire che l’arresto è illegittimo perché non ci sono i presupposti e disporre l’immediata liberazione; o dire che è legittimo, ma non ritenendo di applicare particolari misure cautelari come il carcere o gli arresti domiciliari disporre l’immediata liberazione chiedendo la convalida al G.i.p.; oppure, dicendo che l’arresto è legittimo, si possono applicare le misure cautelari. Dopodiché si possono fare due cose: o si mandano gli atti al G.i.p., o si manda l’imputato in direttissima. Questo è ciò che dice il Codice, ma in realtà spesso l’ufficiale di P.g. dice: - Abbiamo trovato Tizio che ha fatto questo, quello e quest’altro, noi potremmo procedere all’arresto nel caso di arresto facoltativo, nel caso di arresto obbligatorio lo dobbiamo fare. In caso di arresto facoltativo la P.g. può capitare che chiami chiedendo: cosa dice? Lo arrestiamo o no? Di fatto uno interloquisce e dice: guardate un attimo... può darsi che si riescano a dissuadere i pubblici ufficiali dal procedere all’arresto. Poi dipende da come uno si pone; io normalmente ho la tendenza, non dico a mantenere le distanze, ma ad attenermi alla lettera del Codice. Sono convinto che l’arresto sia un atto della Polizia che debba essere passato al vaglio del P.m., che è un magistrato a tutti gli effetti e non discuto più di tanto. L’arresto è un atto vostro, me lo comunicate. Io potrei in un secondo tempo non chiedere la convalida e ciò non crea problemi con la P.g.; certo per un pubblico ufficiale, quando un P.m. gli dice che ha fatto un arresto illegittimo è scocciante, ma il primo vaglio del magistrato è fatto per garantire tutti i cittadini Certamente per gli extracomunitari la faccenda si complica: se viene arrestato un cittadino italiano, innanzitutto viene immediatamente identificato anche se non ha appresso un documento l’identificazione è più semplice. Invece l’identificazione di uno straniero che non ha con sé un documento è complicata. Gli si fa la foto e si prendono le impronte digitali, si immettono nel computer e si vede se ha degli alias; però l’accertamento sulle sue vere generalità viene effettuato sui presunti paesi d’origine di questi signori tramite Interpol, con tempi anche lunghi L’importante è l’identificazione fisica della persona e quella c’è tramite le impronte digitali, ma io non posso sapere immediatamente a quale nome appartengono quelle impronte digitali. (<35">35)

Nel circondario di Firenze risulta che gli arresti convalidati sono circa il 98% del totale, senza discriminazione fra italiani ed extracomunitari. (<36">36) Fra i verbali d’arresto non convalidati spicca quello stilato dalla Compagnia carabinieri di Firenze nei confronti di due giovani, un libico e un marocchino, in cui si legge testualmente che i due soggetti hanno attirato l’attenzione dei C.c. "perché dagli atteggiamenti e dalle fattezze morfologiche apparivano tossicodipendenti". (<37">37) La Questura di Firenze, a carico di due ‘protettori’ albanesi controllati per strada, verbalizza:

La pericolosità degli stessi è desumibile dal fatto che i predetti sono originari di Valona, zona tristemente nota per la particolare ferocia dei suoi abitanti, dimostratasi nei gravi fatti di sangue di recente accaduti anche in Firenze e avvalorata dal rinvenimento dei grossi coltelli scoperti all’interno dell’autovettura in loro possesso. (<38">38)

Simili considerazioni, per quanto attinenti a due protettori e per giunta effettivamente forniti di coltelli, autorizzano il sospetto di un punto di partenza pregiudiziale cosicché non appare inverosimile la considerazione che:

... se la polizia dedica una parte cospicua dei suoi sforzi per controllare zone frequentate da extracomunitari e se a questa ‘attenzione privilegiata’ si associa la propensione a non andare troppo per il sottile nell’individuazione delle responsabilità individuali quando sono implicati cittadini stranieri, lo studio dell’atteggiamento e delle disposizioni operative delle forze dell’ordine diventa cruciale per comprendere se e in che misura i tassi elevati di arresti e di denunce a carico di immigrati sono da attribuire alle modalità con cui le agenzie di controllo selezionano preventivamente i soggetti da immettere nel circuito penale". (<39">39)

Ed ancora:

È innegabile che oggi più che mai il dibattito sull’immigrazione assume toni da guerra santa, con paladini che si combattono a colpi di slogan insensati e ideologici. (<40">40)

In questo clima è forte la pressione dell’opinione pubblica sulla polizia per chiedere maggiori controlli; i media enfatizzano queste richieste, come i recenti disordini di Milano testimoniano.

La storia di Milano in mano alle bande di extracomunitari era una bufala mediatica, infatti non se ne parla quasi più. Ma ha autorizzato altre risposte inutilmente autoritarie. A Milano gli stranieri sono un decimo della popolazione, ma costituiscono la metà dei detenuti del Carcere di San Vittore. (<41">41)

I cittadini, del resto, ragionano solo in termini di risultati visibili, prescindendo da qualsiasi valutazione dell’opera di prevenzione, come dice il Commissario C.I., della Questura di Firenze. Egli aggiunge che "il cittadino vuole vedere più polizia, ma vedere più polizia non vuol mica dire essere più sicuri ... la gente dovrebbe diventare più adulta". All’osservazione che il cittadino, ovviamente, non può avere la stessa percezione delle emergenze che ha la Questura, la risposta è che tale percezione risulta diametralmente opposta, in quanto il cittadino si sdegna per fenomeni capillari che dal punto di vista criminale sono marginali per la polizia, anche se essi effettivamente sono lesivi del senso comune di sicurezza. Ciò che non è visibile, e quindi non incide direttamente sulla sfera del privato di ognuno, non ha per l’opinione pubblica la minima importanza:

Il cittadino non si preoccupa affatto se in questa città nascono come funghi delle finanziarie, se i passaggi di mano della proprietà di esercizi commerciali di un certo livello sono frequentissimi se c’è un flusso di denaro che arriva e riparte: il cittadino non lo vede! Noi dobbiamo mediare, alla fine. Dobbiamo trovare un sistema che renda più vivibile la città, ma trovare anche lo strumento che incida su quei fenomeni che sono meno visibili, che creano meno disagi alla gente, ma che sono più pericolosi perché nel tempo porterebbero ad un degrado del tessuto sociale molto più forte, per esempio, dei nomadi che fanno un furto in casa, fenomeni che vedono come attori non extracomunitari. ma italiani. (<42">42)

Richiesto se, secondo lui, il nuovo Codice di procedura penale fosse esaustivo e garantista per tutti, il Commissario ha dato una risposta che appare degna di essere annotata: "Rispondo con una frase lapidaria: le istituzioni sono rappresentate da uomini, e in quanto tali possono essere perfettibili".

 

Le misure cautelari

 

È ovvio che devono sussistere gravi indizi di colpevolezza perché qualcuno possa essere sottoposto alle misure cautelari. L’art. 274 C.p.p. indica i casi in cui vengono disposte tali misure: quando esiste pericolo di fuga, di inquinamento delle prove o quando vi sia presunzione di recidiva. Mentre l’inquinamento delle prove ha rilevanza strettamente processuale, il giudizio attinente gli altri due casi considera gli elementi di natura individuale, soggettiva, che investono la personalità, cioè il quadro complessivo che va dallo stile di vita, alle condizioni economiche sociali e giuridiche del soggetto in giudizio.

Va da sé che l’immigrato extracomunitario si presenta all’udienza di convalida in posizione svantaggiata rispetto ad un autoctono. Troviamo, da una parte l’extracomunitario, spesso privo di documenti, o comunque del permesso di soggiorno, e altrettanto spesso senza fissa dimora; dall’altra il giudice della convalida che, sia pur volendo eliminare qualunque componente di carattere pregiudiziale (la cui sussistenza però non può escludersi a priori), dovrà comunque considerare di aver dinanzi un soggetto che non è in grado di offrire alcuna garanzia circa la possibilità di fuga o di commettere altri reati. Il giudizio emesso dovrà necessariamente basarsi su scarsissimi elementi oggettivi: innanzitutto l’esistenza o meno di precedenti penali, poi la gravità del crimine che viene imputato al fermato.

Il Codice di procedura penale è il riferimento cui il giudice italiano attinge: in esso viene anzitutto enunciato il principio di adeguatezza in materia di misure cautelari. (<43">43) In forza di tale principio il giudice, nell’individuare quali misure vadano disposte, può applicarne di meno gravi.

Ai sensi dell’art. 291 co. l bis C.p.p.: "Nel corso delle indagini preliminari il giudice può disporre misure meno gravi solo se il P.m. non ha espressamente richiesto di provvedere esclusivamente alle misure indicate". Egli tuttavia è obbligato a tener conto "della specifica idoneità di ciascuna misura", rapportandola "alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto’’, (<44">44) con l’ovvia conseguenza che dovrà essere scelta la misura meno gravosa per l’imputato tra quelle idonee a rispondere alle suddette esigenze.

Al principio di adeguatezza si raccorda il principio di proporzionalità, stando al quale ogni misura ‘deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata’. (<45">45) Come dire che il giudice, nel determinare la misura più idonea da adottarsi nel singolo caso, dovrà tener conto non solo dell’attitudine della misura a soddisfare le esigenze cautelari, ma anche della sua congruità rispetto alla gravità del reato addebitato all’imputato, e quindi al peso della pena che, in concreto, possa essergli irrogata. Una particolare specificazione del principio di adeguatezza è quella sancita dal comma 3 dell’art. 275: la custodia cautelare in carcere "può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata". Insomma, la custodia carceraria è riconosciuta come la più gravosa tra tutte le misure cautelari: una sorta di extrema ratio da utilizzare quando le misure cautelari non possono venire soddisfatte da nessuna diversa forma di limitazione della libertà meno vessatoria.

Il garantismo del nostro C.p.p. è stato ulteriormente rinforzato dal comma 2 bis inserito nell’art. 275 con Legge 8 agosto 1995 n. 332, secondo il quale la misura della custodia cautelare non può essere disposta se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. La genericità dell’art. 275 venne avvertita dalla Cassazione penale che, nel novembre 1996, sentì il bisogno di precisare quanto segue:

Il limite posto dall’art. 275 comma 2 bis C.p.p. all’adozione della custodia cautelare quando sia prevedibile, in caso di condanna, la concessione del beneficio della sospensione condizionale, vale esclusivamente per la custodia cautelare in carcere o in luogo di cura, e non per gli arresti domiciliari che costituiscono una misura coercitiva non qualificabile come custodia cautelare. (<46">46)

È evidente come questo risulti estremamente vantaggioso per l’imputato autoctono che, nella maggior parte dei casi, dispone di un domicilio e può, in un tempo relativamente breve e senza il minimo sforzo, produrre il certificato del casellario giudiziale, documento che nessun giudice si sognerà mai di mettere in discussione. L’imputato extracomunitario, per contro, ha spesso come unico certificato della propria identità solo se stesso; il casellario giudiziale di riferimento è quello italiano giacché è impensabile rivolgersi ai paesi d’origine, la cui definizione è peraltro molto aleatoria: resta quindi l’accertamento dattiloscopico che, all’atto del fermo, dovrebbe essere richiesto al Centro elaborazione dati (presso il Ministero di grazia e giustizia) di Roma. I tempi d’invio delle informazioni, sono in Italia molto dilatati, sicché la G.i.p. del Tribunale di Firenze Dania Mori, in un’intervista concessaci al riguardo, (<47">47) confermava che nel 100% dei casi tali informazioni, che dovrebbero pervenire a Firenze nell’arco massimo di novantasei ore, non arrivano mai prima del processo (con un ritardo medio, quindi, di circa due mesi), e pertanto l’arrestato le attende quasi sempre in carcerazione preventiva. Questo a meno che egli non disponga di un domicilio accertato e che la sua richiesta di arresti domiciliari sia accolta.

Supponendo la lievità del fatto contestato e l’inesistenza di precedenti penali, la possibilità di riottenere immediatamente la libertà da parte dell’extracomunitario nell’udienza di convalida è veramente minima. Addirittura si dà il caso in cui, durante un episodio di duplice arresto di un italiano e di un palestinese, per la detenzione di un fucile alterato il primo, per il furto di un giubbotto il secondo, pur essendo gli imputati amici e conniventi, l’autoctono subisce una detenzione cautelare ridotta rispetto all’extracomunitario il quale viene anch’egli rilasciato al termine di una espiazione ridotta, ma comunque tale da risultare inferiore a quella presofferta presso il carcere fiorentino di Sollicciano. (<48">48)

Ad aggravare la situazione di uno straniero vi è il fatto che molto spesso questi non è in grado di richiedere l’applicazione di misure meno afflittive del carcere, come l’arresto domiciliare. Ciò perché il soggetto, o non dispone di un domicilio valido, o divide il suo alloggio con altri clandestini i quali, proprio perché privi di permesso di soggiorno, non potrebbero esporsi al rischio di continui controlli da parte delle forze di polizia. (<49">49)

Tra le motivazioni di carattere non strettamente tecnico-legale, ma legate comunque al contesto socio-culturale che influiscono sulla condizione giuridica dell’extracomunitario, bisogna considerare la difficoltà che questi soggetti trovano nel reperire una dimora stabile: spesso, a prescindere dal fatto che risultino incensurati o meno, essi sono fatti oggetto di speculazioni da parte di affittuari che non esitano a praticare affitti molto onerosi per locali spesso anche igienicamente inadeguati. (<50">50) Bisogna però dire che si incontrano da parte delle istituzioni notevoli difficoltà alla concessione degli arresti domiciliari anche agli autoctoni.

Illuminante è a questo riguardo la nota del Ministero di grazia e giustizia. (<51">51) Oggetto di tale nota è l’eseguibilità della concessione degli arresti domiciliari: sfogliandola si legge che "viene segnalata da più parti la difficoltà emergente ove si debba eseguire l’accompagnamento agli arresti domiciliari di persona sottoposta in precedenza alla misura di custodia cautelare in carcere". Si scopre così che: "la scorta incaricata della traduzione del soggetto nel luogo indicato dall’ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari sovente ritrova:

a.                 le porte chiuse e il domicilio inaccessibile;

b.                 familiari, congiunti o conviventi della persona ristretta che rifiutano di accoglierla;

c.                 luogo inidoneo ad allocarvi una persona (magazzino, casale, ecc.).";

segue una accorata considerazione: "...in tali casi, come è evidente, la misura è ineseguibile."

Per evitare il dilemma del luogo dove collocare il soggetto il quale, com’è ovvio, non può essere rispedito in carcere, il Ministero di grazia e giustizia, nella persona del suo direttore generale, sottolinea "...l’assoluta imprescindibilità di accertare l’esistenza del domicilio e la disponibilità dell’accoglienza:

a.                 in concreto;

b.                 prima dell’emanazione del provvedimento;

c.                 con mezzo di sicura affidabilità."

Questa disamina non è qui riportata per spirito polemico, ma perché offre la misura di quanto sia complessa l’attuazione del provvedimento degli arresti domiciliari per tutti, in generale, e quindi particolarmente per un extracomunitario.

L’applicazione di tale misura nei suoi confronti può diventare così quasi automatica nell’ottica del giudice quando le caratteristiche dell’arrestato e il contesto in cui egli si trova a vivere corrispondono a un certo ‘tipo’ che il magistrato ha in mente, o quando l’indagine preventiva raccomandata dalla nota ministeriale appura che nessuna delle clausole sopracitate è soddisfatta. (<52">52) Indubbiamente si riscontrano tipologie applicative standard, da parte del P.m., del Giudice della convalida e del G.i.p., determinate sia dall’effettiva sussistenza di gravi difficoltà ad accertare l’identità del fermato extracomunitario, sia dal fatto che questi spesso non ha documenti e tantomeno permesso di soggiorno, sia ancora dal fatto che esso non ha fissa dimora: la ripetitività di tali occorrenze ha innescato talvolta nella prassi una sorta di iter standardizzato che penalizza l’elemento socialmente più debole, vale a dire l’immigrato extracomunitario.

Molti elementi di riscontro suffragano l’esistenza di un tale iter di giudizio. Una conferma ce l’offre l’intervista rilasciataci da Monica Poggi, in cui ella dichiara che:

...se un avvocato non chiede questo (arresti domiciliari o obbligo di firma) nessun P.m. si sognerebbe di indagare se ci sono elementi in favore dell’imputato che è in prigione, a meno che egli, appunto, non contatti un legale. Un italiano, in circostanze analoghe, è automaticamente affidato ai servizi sociali. Lo straniero va dritto filato a Sollicciano! (<53">53)

Anche Eva Celotti, Consigliere della la sez. penale della Corte d’appello di Firenze, è d’accordo sui meccanismi perversi (altrimenti definibili come una sorta di mancanza di interesse delle istituzioni) che affliggono le vicende giudiziarie degli immigrati. A tale proposito ella fa notare che i magrebini presenti in Italia, a forza di dedicarsi al commercio di stupefacenti, sono diventati drogati anch’essi in buon numero e a titolo esemplificativo confronta il caso di un italiano e di un magrebino, tossicomani. Il primo, se condannato, può essere mandato agli arresti domiciliari perché possa (su sua richiesta) frequentare il programma di recupero del S.e.r.t.; il secondo, ammesso che abbia un domicilio, che abbia il permesso di soggiorno e che non sia recidivo, non può neanche richiedere l’assistenza del S.e.r.t. in quanto questa è garantita solo agli italiani a spese del comune di residenza. Per questo, non avendo diritto agli arresti domiciliari per seguire tale programma di recupero, il più delle volte se ne resta in carcere. (<54">54)

Indagando fra le sentenze emesse dall’ufficio G.i.p. del Tribunale di Firenze, saltano agli occhi innumerevoli discrepanze di trattamento. Restando nell’ambito dello spaccio di droga, un italiano viene trovato in possesso di quasi tre grammi di eroina (una quantità stimata bastante per circa un mese di uso personale) e di un coltello considerato arma: il G.i.p. lo condanna ad una pena complessiva poco superiore ai quattro anni e a venticinque milioni di multa. Egli fa ricorso in appello e viene assolto dall’imputazione per droga perché il fatto non costituisce reato, e per l’imputazione di porto abusivo di arma gli vengono comminati due mesi di arresto con la condizionale oltre a lire duecentomila di ammenda. È pertanto libero. (<55">55) Nello stesso anno un tunisino di venticinque anni viene trovato in possesso di 0,110 grammi di eroina non salificata. Non risulta che sia recidivo, ma patteggia una pena di sei mesi di reclusione e di tre milioni di multa; non ha potuto ricorrere in appello per la complicazione dell’iter e le spese inerenti. Ha quindi scontato cinque mesi di carcere, pur avendo un regolare domicilio a Bolzano e deve anche pagare le spese del suo mantenimento durante la custodia cautelare. (<56">56)

Ancora: a un serbo di trentacinque anni colpevole di aver sottratto quindici telefoni cellulari da un negozio e di aver reagito con violenza all’arresto, nonché di aver tentato di fuggire su di un’autovettura rubata al proprietario, danneggiandola, non vengono concessi gli arresti domiciliari, pur avendone fatto richiesta la convivente, incinta di lui, bisognosa di cure per minaccia di aborto, disposta ad ospitarlo e a mantenerlo avendo un lavoro regolare. (<57">57) Quasi contemporaneamente viene arrestato un foggiano della stessa età per detenzione di droga al fine di spaccio, il quale vanta un certificato del casellario giudiziale di sei facciate, che attesta un’attività delinquenziale iniziata nel 1984 e proseguita fra lesioni personali, detenzione di stupefacenti, ricettazione reiterata, evasione, furto, guida senza patente, oltraggio a pubblico ufficiale reiterato, detenzione illecita di armi, possesso ingiustificato di valori. Il Tribunale penale di Firenze, IVa sezione, lo rimette in libertà spedendolo al S.e.r.t. perché lo recuperi. (<58">58)

In seguito, la Poggi ci mostra l’ordinanza del Tribunale di Firenze che riguarda una vicenda anch’essa emblematica avente per oggetto due imputati extracomunitari. Vengono arrestati due cittadini marocchini per il furto di un cellulare appartenente ad un italiano e per il successivo tentativo di estorsione ai danni di quest’ultimo di lire centomila a fronte della restituzione dell’apparecchio. Lo scambio deve avvenire in un bar dove i due vengono sorpresi e arrestati dalla polizia. Entrambi gli arrestati hanno i documenti in regola, ma per uno dei due salta fuori un certificato penale gravato da varie condanne. L’interessato nega disperatamente di avere precedenti e fa notare di essere nato in una cittadina dell’entroterra marocchino, mentre l’omonimo (secondo lui) titolare del certificato penale risulta nato a Casablanca (che è notoriamente situata sulla costa). Il giudice emana un provvedimento in cui si presume ci sia stato uno scambio di persona, ma nonostante ciò applica all’uomo gli arresti domiciliali, mentre lascia libero l’altro fermato. Ciò comporta per il condannato un rischio palese di licenziamento e questo, su istanza del G.i.p., provoca la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliali con conversione in obbligo di firma quattro volte la settimana ed obbligo della presenza in casa dalle ventidue alle sei e trenta. Fa notare la Poggi che il giudice ha operato una disparità di trattamento fra i due imputati, osservando che egli avrebbe dovuto o tenere il primo marocchino agli arresti domiciliari in attesa di ottenere l’effettivo certificato penale o rimettere in libertà il soggetto, alla stregua del complice rilasciato.

Se in questo campo il nostro C.p.p. appare estremamente garantista, un tale garantismo trova limite nella discrezionalità con la quale il magistrato interpreta la norma. Ciò, sostiene la Poggi, più che a malafede e a volontà precostituite, (<59">59) va segnalato come un’abitudine dell’organismo giudicante ad adagiarsi sul mero ripetersi di contingenze analoghe, ripetitività consolidata da una tipologia di sentenze molto simili e crescenti per numero in rapporto all’incremento dell’immigrazione. Resta quindi auspicabile un’applicazione delle norme riferita a criteri non astrattamente scientifici di verità, ma più umanamente accordata alle caratteristiche del contesto socio-culturale di provenienza e, soprattutto, di permanenza in Italia dell’immigrato extracomunitario. Come osserva giustamente Quassoli:

Le regole codificate nei codici legali non possono spiegare il comportamento di coloro che operano nei tribunali. Esse sono invocate dopo la sentenza da pubblici ministeri, giudici e avvocati come mezzi teorici che giustificano la decisione presa (...). Le categorie sociali come schemi di classificazione sono una parte costitutiva della realtà che esse descrivono e spiegano; tuttavia esse non dovrebbero essere considerate separatamente dal contesto sociale che contribuiscono a costruire. (<60">60)

 

Il tribunale della libertà

 

Alla tematica dei rimedi contro i provvedimenti applicativi delle misure cautelari sono riconducibili i vari istituti inerenti la sfera delle impugnazioni. Al riguardo la disciplina delineata dal Nuovo codice di procedura penale prende logicamente le mosse dalla direttiva sancita nella legge delega circa la ‘riesaminabilità’, anche nel merito, del provvedimento che decide sulla misura di coercizione dinanzi al tribunale in Camera di consiglio (<61">61) e attorno ad essa costruisce un sistema organico, imperniato sui mezzi del riesame, dell’appello e del ricorso per cassazione. Tali mezzi di impugnazione obbediscono ovviamente al principio della garanzia di un controllo ‘a posteriori’ in ordine ai presupposti del provvedimento impugnato; per tutti questi mezzi vale comunque il principio generale fissato dall’art. 588 co. 2 C.p.p. per cui le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale "non hanno in alcun caso effetto sospensivo".

Lo strumento del riesame nel merito è configurato dall’art. 309 C.p.p. come utilizzabile esclusivamente avverso le ordinanze disponenti la misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanze emesse dietro appello proposto dal P.m. ai sensi del successivo art. 310. La titolarità del diritto al riesame è attribuita solo all’imputato accanto al quale risulta menzionato anche il difensore. La richiesta di riesame può essere proposta entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento.

La competenza a decidere sulla richiesta di riesame spetta al tribunale del capoluogo della provincia in cui ha sede l’ufficio del giudice che abbia emesso l’ordinanza impugnata e, per speditezza processuale, deve essere proposta direttamente alla cancelleria di quel tribunale. Questo deve emettere la sua decisione nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti trasmessigli. (<62">62) Se la risposta non arriva entro quel termine la misura coercitiva deve ritenersi immediatamente decaduta.

Per quanto concerne l’esercizio dei poteri decisionali da parte del tribunale investito della richiesta di riesame, l’art. 309 co. 9 definisce con maggior chiarezza rispetto al passato la tipologia dei provvedimenti adottabili dal tribunale stesso: declaratoria di inammissibilità della richiesta, annullamento, riforma o conferma dell’ordinanza sottoposta a riesame ed eventuale revoca, non citata ma legittimamente prevedibile. Nel corso dell’udienza potranno essere addotti dalle parti ulteriori elementi, e poiché la legge attribuisce esplicitamente al tribunale il potere di provvedere anche nel merito senza particolari vincoli sul piano della cognizione e della decisione, ne consegue che l’ordinanza impugnata potrà venire riformata in senso favorevole all’imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati nella richiesta.

Al contrario, la medesima ordinanza potrà venire confermata (ma mai riformata in peius) anche sulla base di ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione, sulla scorta dunque di elementi già risultanti dagli atti trasmessi al tribunale o addotti dalle parti in udienza e dai quali si possa desumere la sostanziale giustizia della misura coercitiva applicata con il provvedimento oggetto di riesame. Nel caso sfavorevole non è ammesso richiedere un nuovo riesame ma, se siano nel frattempo intervenuti fattori nuovi o nuovi elementi che confortino la speranza di un addolcimento della misura cautelare, si può ricorrere con istanza al giudice di pertinenza (solitamente al G.i.p.). Se questi non accetta di commutare la detenzione negli arresti domiciliari o obbligo di firma, si può impugnare il suo provvedimento con l’appello al Tribunale del riesame che dovrà decidere entro venti giorni dalla ricezione degli atti.

Quindi, la richiesta di riesame si può presentare una sola volta, appena applicata la misura coercitiva, mentre il ricorso in appello al Tribunale del riesame può essere ripetuto durante ogni fase processuale, dopo essersi rivolti con esito sfavorevole al giudice dal quale si dipende (al G.i.p. se si è nella fase delle indagini preliminari, al tribunale, se si è nella fase dibattimentale).

A parte la ben nota farraginosità dell’iter giudiziario, ovviamente ingigantita per uno straniero, si può constatare che su trenta campioni da noi presi in esame presso il Tribunale della libertà di Firenze (indagine svolta avvalendoci della cortese collaborazione del giudice Sergio Affronte, che ha selezionato per noi alcuni casi, a suo avviso indicativi della procedura adottata e dello standard dei ricorsi), solo uno era andato a buon fine. Occorre inoltre notare che, riferendosi ad extracomunitari magrebini, lo standard dei reati per i quali viene richiesto il riesame, è di detenzione e spaccio di stupefacenti, a cui possono essere connessi resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

L’incidenza di richieste di riesame da parte di extracomunitari è notevole rispetto al totale poiché, per i motivi già esposti, il G.i.p. tende a non concedere a questi ultimi la più mite misura degli arresti domiciliari. L’osservazione che lo stesso Affronte ha espresso si richiama alla situazione già evidenziata nel paragrafo precedente: egli sostiene cioè che l’automatismo stesso della procedura, enfatizzato nel caso di extracomunitari da eventuali considerazioni pregiudiziali o, in mancanza di esse, sempre da una ripetitività ossessiva comporta "...un fondo di irrazionalità in ogni motivazione...". Tale irrazionalità, nelle intenzioni del giudice, influenza un atteggiamento giudicante che oscura la effettiva condizione psicologica, sociale ed economica dell’imputato. Anzi, quest’ultima gioca un ruolo fondamentale come aggravante, giacché in alcune ordinanze, persino la detenzione di poche decine di migliaia di lire più del normale viene considerata come reato aggiuntivo e dimostrazione di incallita propensione alla criminalità. (<63">63) Questa tendenza delle istituzioni a criminalizzare gli immigrati senza lavoro ma con danaro in tasca è confermata dal caso dell’ivoriano A.H., studente in ingegneria ‘adottato’ e quindi mantenuto dalla famiglia della sua insegnante di italiano del liceo fiorentino in cui questi ha conseguito la maturità scientifica. Fermato dopo mezzanotte per un normale controllo, pur esibendo i documenti in regola e il tesserino universitario, ha dovuto svegliare nel cuore della notte la sua ‘madre adottiva’ perché spiegasse ai carabinieri che le centomila lire di cui disponeva erano la sua ‘paghetta’ e non il provento di loschi guadagni. (<64">64)

Conclude tristemente Affronte. "Più un extracomunitario commette il reato per sopravvivere, più rimarrà dentro...’’. (<65">65) È interessante analizzare due delle tre ordinanze del Tribunale della libertà di Firenze in nostro possesso, in cui l’impugnazione dell’imputato straniero è stata accolta.

Un magrebino, arrestato per la detenzione di tre grammi e mezzo di cocaina già tagliata che, all’atto del fermo ha esibito false generalità, successivamente identificato con certezza e risultato incensurato, chiede il riesame del provvedimento che lo concerne adducendo anche la sua necessità di continuare a frequentare un corso di pizzaiolo, determinante per il suo futuro, e di continuare a lavorare (al nero) in un ristorante (attività entrambe svolte nel comune di Firenze). Esibisce inoltre l’attestazione di avere domicilio nel comune di Tavarnuzze. Il presidente e i due giudici del tribunale accolgono l’impugnazione riconoscendo valide tutte le motivazioni addotte per essa, ma senza accondiscendere in toto alle richieste dell’imputato gli prescrivono l’obbligo di dimora nel comune di Tavarnuzze, impedendo in pratica al soggetto di svolgere quelle attività che sia al presente che in futuro lo metterebbero al riparo dalla recidiva di quel reato. (<66">66) La "taccia d’irrazionalità" di cui parlava Affronte è, in questo caso, tangibile e reale. Analoga l’ordinanza del Tribunale della libertà di Firenze nel caso di impugnazione di un marocchino contro il provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso contro di lui e contro un connazionale per rissa. La sentenza (<67">67) e la conseguente impugnazione, (<68">68) ci sono state concesse dalla Poggi che ha difeso entrambi. Ella adombra il sospetto che, all’atto dell’arresto, i poliziotti abbiano introdotto nel verbale una fantomatica terza persona di cui però non si è trovata traccia; può così scattare l’accusa di rissa perché, se avessero litigato solamente i due imputati (brandendo bastoni, a quanto pare), nessuna denuncia sarebbe potuta scattare, a meno che questa non fosse provenuta da uno dei due. Per la cronaca, i due erano ubriachi. Verranno processati per direttissima e condannati ciascuno a sei mesi di custodia cautelare in carcere nonostante protestino la non esistenza della terza persona.

Tramite il loro avvocato essi fanno poi ricorso al Tribunale del riesame, esibendo copia del contratto di locazione di un monolocale a Firenze e dimostrando la disponibilità di tale abitazione; inoltre la Poggi ricorda nell’istanza che essi svolgono l’attività di lavavetri nel capoluogo toscano. Nonostante ciò il giudice relatore insiste nel sostenere che i due imputati sono senza fissa dimora e così il Tribunale, pur riformando l’ordinanza della Pretura fiorentina, la sostituisce con una disposizione che rende quanto meno perplessi: la rimessione in libertà con divieto di dimora nel comune di Firenze. n che significa la perdita del diritto ad abitare nella dimora di cui erano conduttori.

Sempre la Poggi ci fornisce un fascicolo che riguarda il ricorso non accolto di un giovane marocchino incensurato, provvisto di regolare residenza e di un’abitazione in Firenze, detenuto in custodia cautelare. Da notare che nell’ordinanza di applicazione della misura cautelare egli viene definito ‘sedicente’, mentre era già stato acclarato dal verbale di arresto che egli aveva con sé i documenti di identificazione ed era regolarizzato fin dal lontano 1993. Nessun alias a suo carico, come riconosciuto anche dal G.i.p. Il suo difensore si appella al Tribunale della libertà che in varie fasi, raccogliendo le dichiarazioni testimoniali dei presenti per lavoro o volontariato in Piazza Santo Spirito, a Firenze, tutte concordi nell’indicare il giovane in questione strettamente legato a un noto spacciatore della zona e nel sostenere di averlo visto un giorno (si badi bene, un giorno solo) contare del denaro accanto al predetto spacciatore, rigetta l’istanza di riesame confermando l’ordinanza del G.i.p. (<69">69) A nulla vale quindi il fatto che l’imputato sia incensurato e che il difensore dichiari ai giudici del riesame che questi lavora in nero come manovale. Fatto, quest’ultimo, seppure aleatorio, non però incredibile, data la diffusione di tale costume nella società italiana.

Sergio Affronte ci ha fornito ancora la sentenza del Tribunale della libertà di Firenze nei confronti di due lucchesi, uno incensurato, l’altro con precedenti penali, trovati in possesso di gr. ventitré di cocaina confezionata in involucri di nylon, di gr. 5 di hashish e di dieci pasticche di ecstasy del tipo ‘superman’. L’ingente somma trovata in possesso dei due (circa sedici milioni) e gli appostamenti della P.g. non lasciano dubbi sul fatto che essi commercino in droga abitualmente. Condannati dal Tribunale di Lucca vedono entrambi accettato il ricorso dal Tribunale della libertà, che concede loro la misura più attenuata degli arresti domiciliari con questo dispositivo: "...vi è considerazione della non assoluta gravità del fatto, della incensuratezza di uno dei due, o comunque della non rilevanza dei precedenti penali dell’altro, e della agevole controllabilità dei detenuti da parte della P.g. delegata, in centro abitativo di modeste dimensioni...". Essi vengono ristretti, uno presso la propria abitazione, l’altro presso la sorella, non avendo egli abitazione propria. (<70">70)

I pareri riportati e questa breve analisi comparativa paiono indicare la necessità di un’umanizzazione dell’approccio repressivo nei confronti dell’extracomunitario, approccio che avviene spesso, ribadiamo, con metodo rigidamente meccanico.

 

Il processo ordinario e i procedimenti abbreviati

 

Le indagini preliminari (che possono durare da sei mesi a due anni) preludono alla fase processuale qualora il P.m., non presenti richiesta di archiviazione. Questi esercita l’azione penale o formulando l’imputazione secondo le forme tassativamente previste dai procedimenti speciali o mediante richiesta di rinvio a giudizio da presentarsi in vista dell’udienza preliminare. Questa, disciplinata dall’art. 416 C.p.p., costituisce la ‘fase filtro’ del processo, in quanto segna il passaggio dalla fase preprocessuale a quella propriamente processuale. Nel corso dell’udienza preliminare il G.i.p., come può ritenere che sussistano gli estremi per rinviare a giudizio il soggetto, così può pronunciare una sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo. (<71">71) Qualora egli emetta il decreto di rinvio a giudizio, fissa la data dell’udienza davanti al tribunale e i termini per la comunicazione alle parti, le quali, nell’arco dei tempi di comparizione, (<72">72) hanno la facoltà di avvalersi di testimoni, periti e consulenti tecnici.

È inoltre prevista la possibilità di proscioglimento dell’imputato ex art. 469 C.p.p. prima di giungere all’udienza preliminare, qualora il giudice ne ravvisi l’inutilità.

Il momento centrale del processo, secondo le linee programmatiche del Nuovo codice, consiste nel giudizio di primo grado e, più precisamente, nel dibattimento. I principi posti a fondamento del dibattimento sono:

a.                 il principio della parità delle parti, sancito attraverso la prevista partecipazione dell’accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento;

b.                 il principio della oralità-immediatezza: deve cioè decidere colui che ascolta e che escute le prove;

c.                 il principio della concentrazione, intesa come tendenziale unità di tempo nella quale va celebrato il giudizio, destinato a svolgersi in una sola udienza o in udienze contigue, in modo che la decisione risulti il più possibile vicina alla rappresentazione dei fatti da ricostruire;

d.                 il principio della separazione delle funzioni del giudice da quelle dell’organo dell’accusa e dell’investigazione: solo così può essere assicurata l’equidistanza dalle parti.

Il presidente, prima di dare inizio al dibattimento, deve controllare la regolare costituzione delle parti (<73">73) e deve rinnovare la citazione (<74">74) quando è provato o appare probabile che l’imputato non ne abbia avuta effettiva conoscenza. Vi è la possibilità per l’imputato di non presentarsi al processo (contumacia). (<75">75)

Successivamente alle operazioni preliminari avviene l’apertura del dibattimento: il P.m. espone concisamente i fatti oggetto dell’imputazione e indica le prove di cui chiede l’ammissione. (<76">76) In un secondo momento anche i difensori della parte civile e dell’imputato indicano i fatti che intendono provare e chiedono l’ammissione delle prove. Il presidente informa l’imputato che può rendere dichiarazioni spontanee in ogni fase del dibattimento. Ha così inizio l’istruzione dibattimentale, durante la quale il P.m. e il difensore esaminano e controesaminano i testimoni; (<77">77) nel dibattimento si acquisiscono le prove prodotte dal P.m. nel corso delle indagini preliminari e raccolte nel verbale delle dichiarazioni. La prova si forma, nel corso del dibattimento, dall’esame dei testimoni e dell’imputato. Terminata l’acquisizione delle prove, il giudice, ove ciò risultasse assolutamente necessario, può disporre anche d’ufficio l’acquisizione di nuovi mezzi probatori. (<78">78) Il collegio si ritira poi in camera di consiglio, per deliberare. In seguito si redige il dispositivo contenente le motivazioni della sentenza.

Questa è la procedura del rito ordinario, ma sono previsti anche procedimenti speciali: il giudizio abbreviato; l’applicazione della pena su richiesta delle parti; il giudizio direttissimo; il giudizio immediato e il procedimento per decreto, che si risolvono in altrettanti tipi di processo.

Il giudizio abbreviato (<79">79) è configurato come una decisione pronunciata allo stato degli atti nell’udienza preliminare, quando vi sia richiesta da parte dell’imputato e consenso del P.m.: si tratta di una decisione che, nel caso di condanna, comporta la riduzione di un terzo della pena ritenuta applicabile dal giudice e una limitata appellabilità della sentenza. L’incentivo di questo rito è offerto dalla notevole riduzione di pena che il giudice deve concedere in caso di condanna: in particolare è diminuita di un terzo la pena determinata in concreto (anche quella risultante per effetto del concorso di reati o del reato continuato), come risulta dall’art. 442 co. 2, primo periodo, mentre a seguito di interventi della Corte costituzionale è stato escluso che possa farsi luogo a giudizio abbreviato nei processi concernenti delitti punibili con la pena dell’ergastolo. Occorre aggiungere che il P.m., quando dissenta dalla richiesta dell’imputato, deve spiegare le ragioni del suo dissenso, onde consentire al giudice di valutarle liberamente in sede di decisione, al termine del giudizio ordinario e - ove ciò risultasse opportuno - di disattenderle, con il conseguente riconoscimento all’imputato, nell’ipotesi di condanna, della riduzione di pena collegata alla (di lui) richiesta di svolgimento secondo il rito abbreviato.

Un accenno richiedono, infine, i limiti stabiliti dall’art. 443 C.p.p. all’appellabilità delle sentenze pronunciate a seguito di giudizio abbreviato: il P.m. non può proporre appello contro le sentenze di proscioglimento quando l’appello tende ad ottenere una diversa formula, (<80">80) né contro quelle con cui siano applicate sanzioni sostitutive, (<81">81) né contro quelle di condanna, salvo si tratti di sentenza che modifichi il titolo del reato; (<82">82) mentre l’imputato non può proporre appello nei primi due casi, (<83">83) né contro le sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria. (<84">84)

Una diversa forma di accelerazione dei tempi del processo è rappresentata dall’applicazione della pena su richiesta delle parti: (<85">85) quanto ai presupposti dell’istituto, sotto il profilo della natura della sanzione suscettibile di ‘richiesta delle parti’, l’art. 444 co. I fa esplicito riferimento, accanto alle sanzioni sostitutive della pena detentiva, anche alla pena pecuniaria. Tra le disposizioni di natura premiale la più importante è quella che prevede la riduzione fino ad un terzo della pena da irrogarsi in concreto, cioè dopo la comparazione delle circostanze. Essa restringe le cause di impedimento dell’estinzione del reato ai soli casi di recidiva, addirittura ammettendo la possibilità di una successiva concessione della sospensione condizionale.

Il giudizio direttissimo (<86">86) (più applicato in pretura che in tribunale), adempie a compiti di economia processuale, abolendo alcune fasi precedenti il dibattimento: le indagini e l’udienza preliminare. Presupposti di questa procedura sono: l’arresto e il fermo in flagranza. Solo l’imputato libero è citato a comparire, mentre quello in custodia o agli arresti domiciliari è rappresentato all’udienza, dove gli è contestata l’imputazione.

Il quarto tipo di procedimento preso in esame consiste nel giudizio immediato: (<87">87) esso viene richiesto dall’imputato (<88">88) quale espressione del suo diritto di rinunciare all’udienza preliminare e di chiedere, in sostituzione, la subitanea celebrazione del giudizio di merito. Il primo presupposto del giudizio immediato, a differenza di quello direttissimo, è determinato dal fatto che qui la prognosi cade solo sull’idoneità degli elementi raccolti, cosicché il giudice esercita, per così dire, una funzione di controllo circa l’idoneità delle tesi accusatorie a sostenere l’accusa e il giudizio.

Il quinto tipo di procedimento è quello per decreto, (<89">89) disciplinato dall’art. 459 C.p.p.: nei procedimenti per reati perseguibili d’ufficio il P.m., quando ritenga che debba essere applicata solo una pena pecuniaria (anche in sostituzione di una detentiva) può presentare al G.i.p. richiesta motivata di emissione di decreto penale di condanna, indicando la misura della pena; egli può chiedere una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale. Tale procedimento non è ammesso quando esista la necessità di applicare una misura di sicurezza personale. Inoltre, esso non è applicabile nel caso in cui l’imputato cui è notificato l’atto risulti irreperibile: in tale circostanza il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al P.m. Va da sé che quest’ultima condizione rende il procedimento difficilmente applicabile agli extracomunitari, data appunto la difficile reperibilità di questi soggetti, mentre risulterebbe di indubbio vantaggio proprio per essi.

Questa descritta è la prassi regolamentata dal Nuovo codice di procedura penale, entrato in vigore il 24 ottobre 1989, che ha stabilito un nuovo modello processuale tendente a porre accusa e difesa su un piano di parità rispetto ad un giudice terzo, chiamato ad intervenire nelle varie fasi processuali. Tuttavia, come afferma Massimo Pastore: "la pretesa parità tra accusa e difesa è ancora tutta da realizzare e in tale situazione sono soprattutto i soggetti più deboli economicamente e socialmente a pagare i prezzi più alti." (<90">90) Un processo penale, qual è attualmente quello italiano, che segue il modello accusatorio, è particolarmente oneroso in termini di tempo e di costi per i soggetti economicamente più deboli. Da ciò la diffusa tendenza ad accettare i cosiddetti ‘riti deflattivi’, e, in modo particolare, il patteggiamento e il giudizio abbreviato: soluzioni che consentono una più veloce conclusione del processo, che resta tuttavia per molti aspetti anche la più sfavorevole per l’imputato rispetto a quella che potrebbe scaturire dall’ordinario rito dibattimentale.

Analizziamo con maggior precisione le conseguenze di questo nuovo sistema processuale prendendo le mosse dal diritto alla difesa, diritto che il legislatore ha ulteriormente garantito introducendo il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti (L. 30/7/90 n. 217). Bisogna notare che, a differenza della difesa d’ufficio (sempre garantita in ogni atto processuale e retribuita direttamente dall’assistito), si accede al patrocinio a spese dello Stato solo se l’istanza relativa è accolta dal giudice, purché sussistano le condizioni di indigenza (art. 3 L. 217/90) e purché la domanda sia corredata dai documenti previsti dall’art. 5 della stessa legge.

È quindi chiaro che solo il patrocinio a spese dello Stato (il quale anticipa, in un certo senso, le spese all’imputato indigente) garantisce una difesa adeguata, mentre in caso contrario, ricorrendo alla semplice difesa d’ufficio, l’avvocato, demotivato per mancanza di incentivi economici, fornirà un’assistenza minima e tenderà a chiudere il caso nel modo più veloce possibile, evitando l’onere del dibattimento. Nell’attuale sistema:

I cittadini extracomunitari coinvolti in procedimenti penali non hanno di regola la possibilità di accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. I diritti di difesa degli stranieri risultano così fortemente limitati, e questo non può che aggravare la posizione già oggettivamente debole che questi soggetti assumono nei confronti del procedimento penale. (<91">91)

Questa affermazione trova prova incontestabile se analizziamo un paio di articoli della legge già citata. L’articolo 1, comma 6, recita che: "il trattamento previsto in favore dei cittadini italiani risulta assicurato anche agli stranieri ed agli apolidi residenti nello stato". Questa disposizione si presta a interpretazioni molteplici, ma soprattutto ad interpretazioni restrittive, giacché si può intendere la residenza come iscrizione nelle liste anagrafiche e non come presenza di fatto sul territorio italiano: in base alla prima interpretazione sono esclusi dal patrocinio a spese dello Stato tutti coloro che non risultano in regola con le norme sul permesso di soggiorno, vale a dire la maggioranza degli extracomunitari coinvolti in procedimenti penali. L’articolo 5 della stessa legge, indicando i documenti da allegare all’istanza per il patrocinio gratuito, chiede all’istante straniero un’autocertificazione riguardante i redditi prodotti all’estero, avallata da un’attestazione dell’autorità consolare competente. La maggior parte dei consoli stranieri rifiuta però di rilasciare tale attestazione per l’oggettiva impossibilità di controllare ‘in loco’ la veridicità di quanto affermato dall’istante. (<92">92) Ciò determina una situazione di abbandono dei detenuti stranieri in attesa di giudizio, principale causa degli atti di autolesionismo che vengono compiuti sovente per attirare l’attenzione ed ottenere così un colloquio con il P.m. e l’avvocato. (<93">93)

II fattore linguistico assume poi un’importanza non secondaria: per ciò l’assistenza dell’interprete è garantita gratuitamente all’imputato straniero che non comprende la lingua italiana. (<94">94) Per quanto concerne l’assistenza dell’interprete non pare esistano particolari difficoltà, anche se da una piccola inchiesta in tre tribunali italiani (Milano, Torino e Firenze), emerge la difficoltà di reperire interpreti per alcune lingue, come la turca e la pakistana, o come la cinese, in quanto complicata da una molteplicità di dialetti. Si intuisce come la necessità di ricorrere ad un interprete possa dar luogo a delle distorsioni nello svolgimento del processo giacché, stanti le già accennate difficoltà per l’assistenza legale, può accadere che l’interprete nominato dal giudice finisca per diventare l’unico protagonista dello svolgimento processuale, il solo in grado cioè di mediare tra giudice, difesa ed imputato. Un simile ruolo richiede un alto livello di professionalità, ma spesso implica anche un notevole disagio psicologico di cui è l’interprete a farsi carico: infatti, essendo egli stesso straniero, questi è in grado di cogliere le difficoltà e il disagio dell’imputato che gli appare spesso violentato e schiacciato dal sistema giudiziario.

Il fatto di parlare un dialetto, per esempio nordafricano, e di dover affrontare un processo che può decidere della propria vita colloquiando con l’interprete in francese, in una lingua cioè che è quella ufficiale del suo paese d’origine, ma che egli conosce solo molto approssimativamente, pone in grande svantaggio l’imputato. (<95">95) L’interprete assume di fatto un ruolo che va ben al di là dal proprio: egli finisce cioè per assumere le vesti di consigliere dell’imputato, di cui influenza le scelte in modo determinante. Tutto questo non gioca a favore dello straniero anche perché l’interprete ha interesse a non entrare in contrasto con il giudice, da cui dipendono i suoi futuri incarichi, e quindi la possibilità di svolgere la professione. Inoltre, talvolta sono proprio i giudici, i P.m., gli avvocati che per pigrizia e comodità acconsentono tacitamente a una dilatazione impropria della funzione dell’interprete delegando ad esso funzioni loro proprie. (<96">96) Anche le differenze culturali costituiscono una grave difficoltà nel rapporto tra l’imputato e i vari attori processuali. A questo proposito una G.i.p. del Tribunale di Firenze fa osservare:

io ogni tanto ho integralisti islamici che arrivano in aula e sono sconvolti dal fatto di avere me, donna, come giudice, la segretaria donna, il P.m. donna e l’avvocato donna; a quel punto sono morti e non rispondono più a niente e a nessuno e non si affidano al difensore donna. Un giudice donna, poi, poveretti, rappresenta un sovvertimento totale di valori. Queste sono cose che vanno capite. Ancora: il disvalore del furto nella cultura nomade è diverso dal disvalore del furto in altre culture... e così via. (<97">97)

Queste testimonianze evidenziano l’oggettiva situazione di disagio dell’imputato extracomunitario, ma è anche interessante esaminare il punto di vista dei rappresentanti delle istituzioni che consegnano l’imputato al processo, cioè dei poliziotti. Alcuni di essi osservano che, a fianco di un’azione di polizia indirizzata solo alla repressione e mancante totalmente di misure di prevenzione, vi è il potere individuale sovrano del magistrato, mai controllato nella sostanza discrezionale e arbitraria della sua azione, soggetto solo a controlli formali o genericamente volti ad appurare l’imparzialità del suo ruolo. Quando si tratta di piccola delinquenza la maggioranza dei magistrati vi presta poca attenzione: i processi diventano una sorta di ‘catena di montaggio’ di cui si cerca di sbarazzarsi al più presto; sono i grandi processi che mettono in luce un magistrato e lo portano alla ribalta dei media. La piccola devianza non offre tale gratificazione e perciò si ha l’impressione che processi così secondari siano fatti con lo stampino, tutti uno uguale all’altro. (<98">98)

Secondo Roberto Monteverde, del Tribunale di Firenze, la scelta del rito ordinario per il proprio processo da parte di un imputato extracomunitario (scelta naturalmente subordinata al consenso da parte del P.m.) dipende dai rapporti che intercorrono tra lui e l’avvocato difensore, ma soprattutto dalla personalità dell’avvocato stesso: si può parlare indicativamente di una percentuale del 40% dei processi in cui si fa ricorso al patteggiamento o al giudizio abbreviato, in particolare quando vi è flagranza di reato e l’avvocato è più propenso all’interesse dell’imputato che al proprio. Infatti, un giudizio di primo grado è più lungo e anche più pericoloso quando tutte le prove siano a sfavore del reo; il che non toglie, talvolta, quando vi è la possibilità di confutare concretamente tali prove, che esso possa risultare più vantaggioso rispetto ad un rito alternativo.

Anche qui si può vedere come la sorte dell’imputato dipenda in larga parte dalla capacità del suo avvocato di mediare la situazione e, in definitiva, dalla maggiore o minore buona fede dello stesso. (<99">99) A questo proposito vi e accordo tra magistrati e avvocati del foro fiorentino: si sottolinea che "avvocati intelligenti consigliano i riti alternativi, avvocati che speculano non li consigliano perché più tutto si allunga e più questi ci guadagnano...". (<100">100)

Ancora più interessante, per i risvolti psicologici che implica, è l’osservazione di un magistrato circa la scelta di adire al patteggiamento non all’udienza preliminare, ma a quella dibattimentale di primo grado perché il difensore spera che, essendo il dibattimento più lungo e più faticoso, il giudice di primo grado, affaticato, addolcisca la pena rispetto a quello delle indagini preliminari. Il che però non avviene quasi mai, osserva spiritosamente il magistrato, perché il ‘giochino’ è così scoperto e usuale che ormai non ha più presa. (<101">101) Se teniamo dunque conto dei

...molteplici fattori negativi che caratterizzano la posizione dell’immigrato alle prese con un procedimento penale è possibile anche comprendere quanto forte possa essere la pressione del sistema nel suo complesso verso l’accettazione di ‘scorciatoie processuali’ che hanno di mira soprattutto la riacquisizione della libertà in termini brevi e che presuppongono però come contropartita la rinuncia al pieno esercizio delle proprie facoltà difensoriali. (<102">102)

Si deve sottolineare che dopo un arresto, o un fermo, l’immigrato in carcere ha previsioni tutte negative: egli deve infatti prevedere un periodo di lunga custodia cautelare, una difesa raramente ‘di fiducia’, un esito estremamente incerto e la quasi impossibilità di ottenere la ‘condizionale’; dall’altra parte, direttamente all’udienza di convalida, gli si presenta invece la possibilità di accettare l’applicazione della pena su richiesta delle parti, cioè il cosiddetto ‘patteggiamento’ (art. 444 C.p.p.). Tale possibilità gli è prospettata dal P.m.; l’avvocato e l’interprete generalmente lo consigliano in tal senso e la proposta gli rende possibile il ritorno immediato in libertà, cosa che più di ogni altra interessa al detenuto.

In definitiva, quindi, il rito deflattivo conviene a tutti: all’imputato per i motivi detti; al giudice, che può disporre subito l’archiviazione del procedimento; all’avvocato che, come difensore d’ufficio ha tutto l’interesse di liberarsi in fretta dall’incarico. Questo a prima vista. In prospettiva, però, la scelta può rivelarsi svantaggiosa per l’imputato, per una serie di motivi che l’avvocato Leone elenca: in primo luogo con il patteggiamento l’imputato accetta una pena che spesso pensa di non meritare, ritenendosi egli innocente o giudicando di aver commesso un reato meno grave. Il patteggiamento, quindi, tende a sovradimensionare la gravità dei reati. In secondo luogo la sentenza di patteggiamento, di regola, è definitiva e inappellabile (ricorribile solo in Cassazione), e perciò passa in giudicato abbastanza velocemente: questo suo carattere di irrevocabilità può avere conseguenze definitive per le sorti dello straniero. Il patteggiamento tende quindi a dilatare il numero dei reati passati in giudicato e quindi il numero dei condannati. In terzo luogo il patteggiamento con sospensione condizionale della pena (nei rari casi in cui essa è concessa ad uno straniero) implica il rischio della revoca della condizionale nel caso di una successiva condanna, e in tal caso si deve scontare per intero anche la pena precedentemente sospesa.

La scarsa conoscenza delle ‘regole del gioco’ espone gli immigrati - con l’illusione di un escamotage - al rischio di condanne successive estremamente pesanti, e quindi ad un aggravio della pena. (<103">103) Anche secondo l’avvocato Pastore:

lo straniero che accetta il patteggiamento si trova così, spesso, per evitare il carcere preventivo, a dover scontare una ‘doppia pena’ che può anche giungere a distanza di anni e che viene di regola comminata, perché così prescrive la legge, senza alcun riguardo per quelle condizioni soggettive che invece, in un giudizio penale, il giudice dovrebbe infine prendere in considerazione quando si tratta di decidere sulle conseguenze della condanna e sugli effetti della pena. (<104">104)

Illuminante, a tale proposito, una sentenza del Tribunale di Firenze con cui due italiani recidivi specifici infraquinquennali vengono prosciolti. Essi, "in concorso fra di loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, profittando di persona tale da ostacolare la privata difesa (extracomunitaria sordomuta), per procurarsi un ingiusto profitto...", (<105">105) colpivano la malcapitata con calci al basso ventre, strattonandola e sputandole addosso, impossessandosi con violenza di una banconota da lire cinquantamila contenuta all’interno di una borsa e strappando con violenza dal collo della vittima una catenina d’oro: la sordomuta, B.R.H., riportava lesioni guaribili in tre giorni. Il Tribunale, dichiarava di non doversi procedere nei confronti di questi due imputati giacché l’azione penale non doveva essere iniziata per difetto di querela della parte lesa. La parte lesa, sordomuta, ignorava evidentemente di dover sporgere querela per ottenere giustizia.

Vediamo, di seguito, un episodio di violenza esercitata da parte di un extracomunitario contro autoctoni: come si legge dalla sentenza, un marocchino, "all’interno dell’ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze, usava violenza per opporsi all’agente di polizia V.A. in servizio presso il posto fisso di detto nosocomio durante l’accertamento d’identità del prevenuto, invitandolo a trasferirsi dal reparto in cui si trovava al momento in quello ove era ricoverato. Il marocchino colpiva ripetutamente l’agente con calci e pugni, sbattendogli la testa per terra e procurandogli ferite giudicate guaribili in venticinque giorni; successivamente usava violenza nei confronti di altri sei agenti intervenuti per trasferirlo nei locali del Pronto soccorso, colpendoli alle gambe, e infine minacciando il medico D.C.A. e altri sanitari presenti al Pronto soccorso." (<106">106) Il dibattimento avviene in assenza dell’imputato, contumace, e per un certo lasso di tempo anche in assenza, non notata dal giudice, del difensore d’ufficio. Testimoniano quindi solo l’agente infortunato, i due ispettori di polizia della volante accorsa al suo richiamo e il medico del Pronto soccorso dove l’imputato era stato condotto, in stato di agitazione, con una vasta ferita alla testa.

Nella testimonianza resa dall’agente V., si dice che il marocchino, ricoverato per una delicata operazione ai testicoli, aveva lasciato il reparto di chirurgia maschile e si era recato in quello femminile per trovare una ragazza, con la quale si era appartato in un angolo. Non risulta ben chiaro per quali motivi le degenti fossero infastidite dalla sua presenza, se perché fosse uomo, o perché straniero o per altro; esse comunque denunciavano il fatto ad un’infermiera che provvedeva a chiamare l’agente. Questi interveniva e, come si legge dalla sua deposizione, invitava l’estraneo a lasciare il reparto, cosa che, pare, egli avesse intenzione di fare. Subito dopo però qualcosa andava storto perché egli accennava - come riferiva l’agente - a lamentele circa il razzismo di cui era vittima. L’agente ‘amichevolmente’ gli prendeva il braccio trascinandolo. Il marocchino si divincolava e, testualmente:

...a quel punto la mia presa è stata un attimino più forte e lui si è proprio rivoltato contro di me. Poi c’e stata la ragazza che mi diceva: - lascialo stare che è stato operato ai testicoli...-; allora ho cercato di non creargli danno... Ho cercato di immobilizzarlo... Lo tenevo così per il collo cercando di tenerlo più fermo possibile... Lui è riuscito a divincolarsi e mi ha dato probabilmente un colpo forte con il gomito al mento... Credo di essere cascato in terra e lì lui mi ha preso a calci in faccia. (<107">107)

Un ispettore, accorso, trovava lo straniero sanguinante e vestito di soli slip in una saletta del Pronto soccorso. L’ispettore fa per ammanettarlo, ma il marocchino si ribella e rinasce così una colluttazione tale da bloccare temporaneamente il Pronto soccorso. Il marocchino, ormai fuori di sé, batteva la testa contro tutti i muri, tanto che dovevano mettere dei materassi per impedire che egli si ammazzasse. Il medico del Pronto soccorso definiva il paziente lucido ma in stato di agitazione. Il P.m. chiedeva una pena di un anno e otto mesi di reclusione. Il giudice condannerà l’imputato ad una pena di due anni e sei mesi oltre al pagamento delle spese processuali e al mantenimento durante il periodo di custodia cautelare.

I casi di violenza come quelli succitati non sono tanto frequenti nella casistica documentata presso il Tribunale di Firenze, non tanto almeno quanto quelli che riguardano la detenzione di sostanze stupefacenti. A questo proposito vale la pena citare il caso di un’italiana e del suo convivente straniero, intercettati telefonicamente e risultati trafficare in droga con un corrispettivo in gioielli. "Nei confronti dei due, imputati in concorso, visto che l’attività di spaccio si è svolta in maniera continuata e appare costituire la loro principale fonte di reddito, non si può pervenire all’applicazione del comma 5 art. 73 D.P.R. 309/90", recita la sentenza. (<108">108) Le pene, comminate però dal G.i.p. (ex art. 444), risultano inspiegabilmente diverse perché lo straniero, pur venendo riconosciuto in condizioni disagiate nonché tossicodipendente, e pur vedendosi diminuita la pena di un terzo, viene condannato a quattro anni e quattro mesi di reclusione e a ventotto milioni di multa. La posizione dell’imputato è risultata aggravata dal sospetto che egli fosse sedicente in quanto risultava che in altra occasione avesse dichiarato un’identità e una nazionalità diverse. All’italiana vengono invece comminati quattro anni di reclusione e una multa di ventisei milioni, cioè il minimo edittale "per avere immediatamente reso dichiarazioni utili alla ricostruzione dei fatti". Il patrocinatore dei due, Gustavo Leone, nell’atto dell’impugnativa afferma che: "detta quantificazione non appare conforme a giustizia...", adducendone i seguenti motivi: i due imputati, entrambi tossicodipendenti e conviventi, hanno le stesse responsabilità e quindi dovrebbero essere puniti in eguale misura; inoltre lo straniero non è sedicente in quanto all’atto dell’arresto ha esibito documenti in regola ed essendo anch’egli tossicodipendente gestisce questo traffico solo per avere disponibilità di droga per uso personale. Inoltre ha anch’egli collaborato con la giustizia chiamando in correità un connazionale. Ed è questa, fa notare l’avvocato, cosa ben rara, che un magrebino chiami in correità un altro magrebino. Leone conclude con queste parole: "Ciò che si intende sottolineare è la sostanziale ingiustizia a fronte delle diverse pene inflitte alla B. e al S.: le due posizioni sono processualmente identiche e meritavano, quanto meno, un identico provvedimento sanzionatorio.

Monica Poggi sostiene che nel caso di un extracomunitario fermato per detenzione di alcune bustine di droga, se egli è accompagnato da un amico che potrebbe essere anche del tutto estraneo al fatto, si configura il concorso di reato per detenzione di stupefacenti e l’amico rischia la stessa sorte del detentore di droga. (<109">109)

Una sentenza del G.i.p. di Firenze conferma queste osservazioni. Due extracomunitari sono fermati con l’accusa di avere illecitamente acquistato, detenuto e ceduto ad un italiano una dose di eroina (gr. 0,024 di sostanza pura). Per uno di essi il difensore opta per il patteggiamento, per l’altro sceglie il giudizio abbreviato chiedendone l’assoluzione e invocando per il suo assistito la semplice connivenza rispetto all’attività delittuosa svolta dall’altro. Per il giudice la situazione invece è chiara: entrambi i cittadini nordafricani hanno accompagnato l’italiano nel luogo ove è avvenuta la cessione di eroina: ciò denuncia quindi la volontà dell’imputato di concorrere all’attività delittuosa che veniva posta in essere. Per sostenere tale giudizio egli cita una sentenza della Corte di cassazione, che recita:

...la compartecipazione criminosa può realizzarsi anche con la semplice presenza alla consumazione del reato da parte del correo, quando ricorrano le condizioni che detta presenza non sia meramente casuale, ma riveli l’adesione all’azione e che essa abbia dato al complice un maggior senso di sicurezza alla sua condotta. (<110">110)

In base a queste ultime considerazioni, che evidenziano anche a una prima lettura il margine di discrezionalità che una tale sentenza comporta, il secondo nordafricano viene condannato a cinque mesi e dieci giorni di reclusione e a duemilioniseicentosessantaseimila lire di ammenda e alla condanna fa seguito (ex alt. 86 DPR 309/90), l’espulsione del condannato dal territorio dello Stato. (<111">111)

Francesco Pappalardo, Sostituto procuratore della repubblica del Tribunale di Firenze è d’accordo con la Poggi (<112">112) nell’osservare che la situazione per i detentori di droga si è ulteriormente complicata dopo il referendum del 1989, in base al quale è stato abolito il concetto giuridico di dose media giornaliera consentita per uso personale; da quel momento risulta abbastanza complesso per i giudicanti interpretare il criterio qualitativo e quantitativo di cui all’art. 73 co. 5, già citato. Ciò affida alla discrezionalità e alla sensibilità dei magistrati la determinazione del quantitativo discriminante per valutare la gravità o meno del reato. Pappalardo, per esempio, ammette che di fronte ad un magrebino fermato con una sola dose di sostanza stupefacente, egli presume senza eccezioni che un’altra o altre dosi siano nascoste; inoltre egli valorizza in maniera rilevante eventuali precedenti penali. Il P.m. indica anche una dose precisa che egli può ‘tollerare’ per concedere il beneficio del 5º comma, nel caso si tratti di un incensurato: dieci. massimo quindici dosi di sostanza stupefacente.

Venti dosi è la soglia accettata dal Sostituto procuratore della repubblica del Tribunale di Firenze, Luciana Singlitico, (<113">113) che tuttavia sottolinea come la valutazione da fare rivesta un carattere non meramente quantitativo, ma investa considerazioni e fattori di tipo strettamente personale.

Questi sono autorevoli pareri di magistrati ‘sulla breccia’, ma una sentenza del tribunale cui appartengono, quello di Firenze, emessa a seguito di giudizio abbreviato contro un italiano detentore di ventitré involucri di cellophane termosaldati contenenti droga, recidivo, fa rientrare il suo caso nel 5º comma dell’art. 73, già citato:

in ragione della modestia dei mezzi impiegati e della destinazione dell’attività al sopperimento dell’esigenza di droga dell’arrestato. D’altronde, la pacifica ammissione del fatto, con riferimento anche ad episodi precedenti altrimenti ignoti, rende proporzionale alla condotta censurata la concessione dell’attenuante... (<114">114)

L’italiano è stato condannato ad una pena di un anno e quattro mesi di reclusione e ad una multa di quattro milioni. Pappalardo assicura, sempre nell’intervista concessa, che il suo metro di giudizio è assolutamente imparziale e che egli non opera distinzioni di sorta - a parità di condizioni - fra autoctoni ed extracomunitari; egli si sente di estendere queste affermazioni a tutti i suoi colleghi.

Tra le innumerevoli sentenze attinte dal tribunale fiorentino, si può comunque leggere il caso di un’italiana, recidiva semplice, che cedeva in concorso con un altro italiano due involucri contenenti gr. 0,185 di eroina complessivi (dose per un solo giorno), ricavandone settantamila lire. È stata condannata ad otto mesi di reclusione e ad una multa di quattro milioni. (<115">115) Comparativamente si può indicare un’altra sentenza, emessa nei confronti di un marocchino detentore a fini di spaccio di gr. 0,018 di eroina, che cedeva ad un italiano per lire cinquantamila. Il marocchino, pur essendo del tutto incensurato, in seguito al patteggiamento e all’applicazione del 5º comma art. 73, viene condannato ad una pena analoga: otto mesi di reclusione e duemilioniquattrocentomila lire di multa. (<116">116) Ancora, due italiani, recidivi reiterati specifici, arrestati per aver ceduto a terzi una delle due dosi di eroina che detenevano e spacciavano per la somma di lire cinquantamila, sono stati condannati con giudizio abbreviato a cinque mesi e dieci giorni di reclusione e a una multa di duemilioniduecentoquarantamila lire. Ad essi vengono applicate le attenuanti generiche perché la donna è ‘ragazza madre’ ed entrambi risultano disoccupati. (<117">117) Ad un tunisino, anch’egli recidivo reiterato specifico, che ha ceduto una monodose da gr. 0,22 di eroina ad un italiano, viene comminata una pena di otto mesi di reclusione e quattro milioni di multa.

Conclude l’excursus attraverso il mondo dei processi e delle sentenze fiorentine un’osservazione della Mori. La G.i.p. puntualizza (<118">118) che quasi mai si verifica per gli extracomunitari la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. Prendendo come riferimento una sentenza emessa nei confronti di un italiano incensurato per detenzione di hashish che gli commina, concessa l’attenuante del 5º comma art. 73, la pena base per il reato di sei mesi di reclusione e due milioni di ammenda, ridotta poi per le attenuanti generiche a due mesi e venti giorni ed un milione di multa, si nota che, in base all’art. 54 L. 689/91, tale pena è stata convertita in una pecuniaria di lire sei milioni, che divengono sette milioni sommati ai precedenti. (<119">119) La giudice commenta: "per un extracomunitario sarebbe impossibile una cosa del genere, anche perché non ha soldi. Lui si sconta i suoi due mesi e venti giorni di galera e basta." (<120">120)

 

La sospensione condizionale della pena

 

La sospensione condizionale costituisce sostanzialmente una deroga al principio della inderogabilità della pena. Essa assume la forma di ‘perdono’ da parte dell’autorità giudiziaria, rispondente, nella sua originaria ratio, a un’esigenza di prevenzione speciale: sottrarre cioè al carcere il soggetto condannato ad una pena di breve durata, quando per esso si possano ritenere efficaci deterrenti la condanna e la minaccia pendente della sua futura esecuzione. L’istituto è disciplinato dagli artt. 163-168 C.p. Le condizioni indicate per la concessione della sospensione sono:

a.                 la condanna ad una pena detentiva non superiore a due anni, oppure a una pena pecuniaria non eccedente per la sua entità una pena detentiva di due anni;

b.                 che alla pena inflitta non debba essere aggiunta misura di sicurezza personale;

c.                 che al colpevole non sia già stata concessa la sospensione per altro reato, giacché, recita l’art. 164 C.p., essa non può essere concessa più di una volta, con la precisazione che nell’infliggere una nuova condanna il giudice può disporre la sospensione qualora la nuova pena, cumulata con la precedente, non superi i limiti indicati.

Quanto agli effetti, il beneficio della condizionale comporta la sospensione della pena principale per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, di due anni se essa è per contravvenzione. Non commettendo il condannato entro i termini stabiliti delitto o contravvenzione della stessa indole e adempiendo agli obblighi imposti, il reato è estinto: non ha luogo cioè l’esecuzione della pena mentre restano in vita gli altri effetti penali e le obbligazioni civili.

La sospensione condizionale è revocata in tre casi:

a.                 se nei termini suddetti il condannato compie un nuovo delitto o una contravvenzione della stessa indole per cui venga inflitta una pena detentiva;

b.                 se il condannato non adempie gli obblighi imposti;

c.                 se il condannato riporta altra condanna per delitto anteriormente commesso o una pena che, cumulata con quella precedentemente sospesa, superi i limiti indicati dall’art. 163 C.p. Tuttavia, sia pure non eccedendo tali limiti, il giudice può revocare la sospensione in base all’indole e alla gravità del reato.

Si è più volte fatto cenno, anche attraverso le parole di magistrati, avvocati e funzionari di polizia intervistati, alla discrezionalità che la legge consente. Tale discrezionalità, specie in relazione alla sospensione condizionale della pena, va attentamente valutata. Recita il titolo IV, capo 1, art. 132 co. 1 C.p.: "Nei limiti fissati dalla legge il giudice applica la pena discrezionalmente; egli deve indicare i motivi che giustificano l’uso di tale potere discrezionale.". Interessa qui valutare quali siano i criteri che ispirano il giudice nell’esercizio del potere discrezionale che la legge gli assegna: egli deve considerare ‘natura’, ‘specie’, ‘mezzi’, ‘oggetto’, ‘tempo’, ‘luogo’ e ogni altra modalità dell’azione; gravità del danno e del pericolo inflitto alla persona offesa; intensità del dolo o grado della colpa; motivazioni a delinquere e carattere del reo; precedenti penali e giudiziari; condotta di vita antecedente, contemporanea e susseguente al reato; condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo (art. 133 C.p.). Come conferma un Consigliere di Corte d’appello:

la decisione del giudice riguardante la sospensione condizionale varia a seconda che l’extracomunitario abbia o meno documenti; abbia o non abbia relazioni sociali, familiari, e via dicendo: insomma, se è un immigrato regolare ne risulta, a parità di condizioni, un trattamento assolutamente equiparato ad un italiano. (<121">121)

È noto tuttavia che sul totale degli immigrati in Italia i regolari, con un lavoro documentabile, con un domicilio stabile, con legami radicati nella società italiana, sono un numero esiguo è certamente poco motivato a delinquere. Il problema della delinquenza e il rapporto con la giustizia riguarda quindi quasi prevalentemente quegli immigrati terzomondisti per i quali l’applicazione della condizionale (artt. 132 e 133 C.p.) costituisce un problema giacché mancano per essi quei requisiti sui quali il giudice baserebbe una decisione favorevole nel merito. Dice un giudice:

In linea di massima non diamo la sospensione condizionale della pena perché, per concederla, la norma Ci vincola ad un giudizio prognostico favorevole sulla condotta di vita futura dell’imputato, ma molto spesso si tratta di imputati sedicenti, tant’è che abbiamo dei processi di cumulo di pene sotto nomi diversi... Sulla base di questo non diamo la sospensione condizionale. Altro è il caso di uno che risiede e ti dice l’indirizzo, che lavora, parla la lingua, ha un passaporto genuino: in questo caso si può. Anche in assenza di precedenti penali non la concediamo ugualmente, perché riteniamo che il certificato penale non significhi niente in assenza delle esatte generalità ... (<122">122)

Questa incertezza nei confronti dell’identità e del modus vivendi dell’imputato viene confermata anche da Eva Celotti che afferma non potersi applicare la condizionale a persone sui cui precedenti vi è incertezza. La discrezionalità di cui si parlava produce una difformità di comportamenti che variano da tribunale a tribunale

Ho notato, confrontandomi nel discutere le sentenze, che vi è qualche resistenza, qualche atteggiamento diversificato nell’applicare la sospensione condizionale, che vi sono remore maggiormente da parte di alcuni colleghi che dicono: sì, è incensurato, ma dopotutto non lo sappiamo bene, e quindi non la concediamo... (<123">123)

Le parole della Celotti vengono confermate dal caso di un marocchino, formalmente incensurato, imputato di avere illecitamente detenuto a fine di spaccio e ceduto a un italiano per ottantamila lire due microdosi di eroina. Il G.i.p. del Tribunale di Firenze gli riconosce il cosiddetto ‘quinto comma’ (dell’art. 73 DPR 309/90), gli concede le attenuanti generiche "per la formale incensuratezza e per l’oggettiva difficoltà di inserimento sociale dei cittadini stranieri", ma non applica la sospensione condizionale perché "le condizioni personali dell’imputato, cittadino straniero, sedicente e senza fissa dimora, non consentono di formulare una prognosi positiva circa la possibilità che il predetto si astenga dal commettere nuovi reati ed in particolare reati della stessa specie di quello per cui si procede". Il marocchino è pertanto condannato a pagare tre milioni di multa e a scontare sei mesi di carcere. (<124">124) Un altro G.i.p. del Tribunale di Firenze condanna due italiani, un uomo e una donna, entrambi recidivi specifici infraquinquennali, imputati di aver detenuto e venduto una dose di eroina, a cinque mesi e dieci giorni più due milioni di multa; applica la condizionale alla donna, che ha un solo precedente, e manda libero l’uomo a causa della carcerazione presofferta. (<125">125) Ancora: un altro G.i.p. rifiuta il beneficio della sospensione condizionale e quindi lascia in carcere per sei mesi un marocchino di circa trent’anni (infliggendogli anche una multa di tre milioni di lire) fornito di passaporto e di regolare visto. Lo stesso direttore del Carcere di Sollicciano aiuta il giovane compilandogli la richiesta di revoca della misura cautelare, in cui egli afferma testualmente: "...Sembra che nulla sia stato fatto per accertare una diversa situazione istruttoria che possa essere favorevole all’imputato. Il G.i.p. appare orientarsi solo ed esclusivamente al verbale degli agenti operanti l’arresto". Il marocchino, domiciliato a Padova presso un cugino col quale lavorava come venditore ambulante, stando a quanto dichiara tramite il soccorrevole direttore, era corso a Firenze a cercare un altro cugino, fratello di quello padovano, per avvertirlo del ricovero in ospedale del congiunto ed era stato sorpreso ed arrestato mentre, seduto in un giardino, si trovava di fianco alla panchina sulla quale stava un piccolo spacciatore. Il verbale d’arresto recita invece ch’egli era stato colto nel centro di Firenze insieme ad un complice e che quest’ultimo cedeva a terzi tre dosi di eroina. Risultava inoltre pericoloso in quanto clandestino, senza fissa dimora e senza un lavoro stabile. Il dispositivo della sentenza sostiene che: "le qualità soggettive dell’imputato non consentono una favorevole prognosi di non ulteriore delinquenza ed ostano alla concessione del beneficio della sospensione condizionale". (<126">126)

Come si è detto, le sentenze riguardanti i reati per droga da parte di extracomunitari sono predominanti nei registri del Tribunale di Firenze, ma una volta tanto ci si imbatte in qualche cosa di diverso, anche se le conclusioni finiscono per essere le stesse. Diverso è anche il G.i.p. che ha emesso la sentenza riguardante quattro colombiani, tre donne e un uomo, che dalle indagini appaiono essere venuti in Italia con la precisa intenzione di delinquere e la cui posizione si trova appunto aggravata dal fatto di costituire un’associazione atta allo scopo. 1 quattro presi in esame hanno operato a Firenze una serie di furti ai danni di un ottico, di un gioielliere, di un fotografo e di un profumiere. La refurtiva è stata trovata in un appartamento del centro che si pensa fosse stato preso in affitto proprio per adibirlo allo scopo. Uno dei quattro risulta incensurato, sicché il suo avvocato avanza richiesta di sospensione condizionale della pena, comminata in otto mesi di reclusione. Il G.i.p. dispone però che essa non può essere concessa

...non essendo operabile - nonostante l’incensuratezza - una prognosi di non reiterazione del reato, posto che dalla mancanza di un’occupazione lecita in Italia e dall’abilità nel commettere furti con destrezza, già di per sé sintomatica di una non occasionalità di tale condotta, può semmai operarsi una prognosi opposta. (<127">127)

Si può da ciò evincere che

...agli extracomunitari irregolari, quindi, non viene quasi mai concessa la sospensione condizionale della pena perché difetta l’elemento della identità certa, in secondo luogo perché, trattandosi di persone entrate clandestinamente, durante il periodo di soggiorno nel nostro territorio non dispongono evidentemente di alcun tipo di provento economico tale da consentire loro di vivere lecitamente, per cui l’attività criminosa alla quale solitamente si dedicano, finalizzata al vantaggio patrimoniale, fa ritenere che abbiano scelto proprio quella attività anche perché a ciò costretti dalla situazione di clandestinità in cui versano: non è quindi possibile formulare un giudizio prognostico favorevole. (<128">128)

Si profila dunque una divisione in due gruppi: "... quelli che hanno il permesso di residenza e quindi i documenti in regola vengono trattati né più né meno come gli italiani". (<129">129) Infatti il G.i.p. concede la condizionale a un marocchino colto nell’atto di vendere un’esigua quantità di droga, in quanto incensurato, senza alias, con un’attività lavorativa (venditore ambulante), fornito di stabile dimora personale e in carico al S.e.r.t. di Sollicciano poiché tossicodipendente. (<130">130) Ancora: un altro G.i.p. concede la condizionale a un marocchino, piccolo spacciatore di hashish, considerata la sua giovane età, il disagio dovuto all’immigrazione clandestina, il possesso del permesso di soggiorno e di una residenza stabile e considerata inoltre la tenuità del fatto. (<131">131) Analoga sentenza si ha per due italiani, anch’essi trovati a spacciare una piccola quantità di hashish, recidivi specifici infraquinquennali entrambi. La sentenza ha esito favorevole perché "i soggetti hanno dimostrato resipiscenza disintossicandosi e dandosi a stabile attività lavorativa. (<132">132) Infine, ancora un altro G.i.p. concede la condizionale a un tunisino incensurato trovato a vendere una microdose di eroina, giacché, come si legge nella sentenza, "devesi tener conto del disagio sociale in conseguenza del suo stato di straniero, della sua regolare presenza sul territorio italiano a mezzo di regolari documenti d’identità, per i quali motivi è consentito formulare una prognosi fausta. (<133">133)

Il Sostituto procuratore generale della Corte d’appello di Firenze, Tindari Baglione, ribadisce che

gli extracomunitari non sempre ottengono la sospensione condizionale della pena pur essendo incensurati. C’è un motivo. Basta considerare la legge; essa dice che occorre avere una ragionevole certezza che si asterranno dal commettere ulteriori reati, ma i reati sono collegati a una serie di esigenze anche umane, anche comprensibili. Per esempio, chi ha fame è più probabile che vada a rubare di chi ha la pancia piena, ma anche se ruba un pezzo di pane è sempre un furto...

Chiedendo al Sostituto procuratore cosa accada quando l’extracomunitario, in ipotesi, abbia un lavoro, egli risponde:

Bisogna intendersi, le rispondo come la penso io ma il mio pensiero non è quello dei giudici: per me non è un discorso né di colore della pelle, né di prevenzione. Io abito in piazza M., sotto casa mia ci sono moltissimi venditori ambulanti abusivi. Io possiedo un podere dove occorreva si raccogliessero le olive e offrivo centomila lire al giorno per questo lavoro. I signori mi hanno risposto di no. Quindi, gli extracomunitari che sono disposti a lavorare regolarmente sono pochissimi. Lei sa che gli arabi, i levantini, sono commercianti; trafficanti, non sono lavoratori di braccia: è molto più comodo stendere un tappeto in via Calzaiuoli e quando si è arrivati a centomila lire si leva il tappeto e si vanno a fare i propri comodi. Diverso è lavorare in un’impresa stradale; pensi che una volta le strade le facevano i forzati, lavoravano dieci ore al giorno facendo i lavori più faticosi. Qui non si fanno né commenti né moralismi, lei cercava dati statistici. Questi sono dati statistici. Bisogna anche dire che spesso queste persone hanno un grado culturale più elevato di quanto ci aspettiamo, ma per la verità in prima battuta il nostro paese non ha bisogno di ingegneri, ma di spazzini, di muratori e facchini ... Comunque, ritornando alla sospensione io le posso dire che la norma recita una determinata formula: bisogna essere incensurati, massimo due condanne, avere un assetto di vita radicato nel sistema in cui vivi, offrire ragionevole presunzione che per il futuro ti asterrai dal commettere ulteriori reati. Si ricordi che il processo, o meglio, che la decisione, cioè la sentenza, è anche esercizio di potere discrezionale da parte del giudice. Avrà sentito parlare di libero convincimento in riferimento alla formazione della prova per cui un giudice singolo, rispetto al suo vicino di stanza o di Corte d’appello, apprezza gli indizi con criteri diversi, ripeto discrezionali e quindi si hanno motivazioni di segno diverso, più repressivo, meno repressivo. Questo non glielo posso escludere. (<134">134)

L’esperienza dell’applicazione di una norma estremamente variegata esposta dal Sostituto procuratore si mostra confermata da una emblematica sentenza con cui il G.i.p. di Firenze rifiuta il beneficio della condizionale a un giovane marocchino reo di aver ceduto a un italiano una microdose di eroina. Il giovane, senza fissa dimora e senza lavoro, analfabeta, probabilmente affetto da scabbia (pertanto non gli viene fatta firmare neppure la dichiarazione), risultava però incensurato all’Autorità di pubblica sicurezza: gli vengono applicate le circostanze attenuanti generiche "in ragione delle condizioni socioeconomiche", ma resta in galera a scontare sei mesi di reclusione. (<135">135)

Non è invece in carcere all’atto della notifica della sentenza e non ci resterà l’italiano A.M., fermato in flagranza per lo spaccio di quasi quattro grammi di polvere contenente eroina. A fronte di una condanna a dieci mesi di reclusione, gli viene concessa la sospensione condizionale della pena con la seguente motivazione: "All’imputato può essere concesso il beneficio [...] in quanto è incensurato, per cui la prognosi sul futuro comportamento è favorevole e la misura della pena inflitta lo consente...". (<136">136) Lo stesso soggetto compare nuovamente davanti al G.i.p., nove mesi dopo, sempre per spaccio. Sono state messe in atto intercettazioni telefoniche ed è risultato che egli gestiva un piccolo commercio criminoso in concorso con altre quattro persone, già da un paio d’anni. Questo lascia legittimamente pensare che il precedente fermo avesse attinenza appunto con tale commercio, ma il nuovo fascicolo non ne fa menzione, forse perché la nuova pena comminata, pur sommandosi alla precedente, non supera il limite massimo di due anni. All’uomo, così come ad altri tre soggetti, viene concessa la sospensione condizionale della pena con la seguente motivazione: "L’incensuratezza e lo scarso peso criminale dei reati loro ascritti impongono una prognosi favorevole sul loro comportamento". (<137">137)

Può sorgere il dubbio che questo G.i.p., diverso da quello che si era precedentemente pronunciato, non sia stato neppure informato sui fatti antecedenti a riguardo dell’imputato che non può certo qualificarsi come incensurato. Pare dunque verosimile affermare che la frequenza con cui la sospensione condizionale viene rifiutata dai vari G.i.p. attinge il proprio fondamento nella obbiettiva difficoltà che questi incontrano ad accertare la effettiva identità dell’imputato il quale, assumendo di volta in volta generalità diverse, non avrà per conseguenza a suo carico un fascicolo così esauriente da garantire al giudice che i fatti a lui ascritti siano quelli effettivamente risultanti. Ed è la stessa incertezza che subiscono quei soggetti che esibiscono invece documenti veritieri, e che incorrono nella definizione di ‘sedicente’, termine che ricorre nella quasi totalità delle sentenze aventi per oggetto un imputato extracomunitario. Occorrerebbe un accertamento dattiloscopico non casuale o sporadico, come risulta essere, ma abituale, sicché diverrebbe immediatamente individuabile il curriculum delinquenziale del fermato. L’argomento è trattato dal Consigliere della Corte d’appello di Firenze, Guido D’Amelio, il quale ribadisce la difficoltà derivante dall’identificazione di imputati extracomunitari:

Noi abbiamo delle rubriche d’imputazione in cui è scritto, per esempio, Mohamed..., nato a..., e poi alias, alias... Questo ci induce a ritenere che costui, una volta ottenuto questo beneficio, magari delinqua di nuovo e non si faccia riconoscere. Il fatto che egli abbia dato generalità diverse dalla propria è un elemento che noi teniamo in scarsissima considerazione. In una situazione di questo genere, anche se la pena rientra nella possibilità astratta del beneficio della condizionale, questa non viene concessa perché diciamo che l’imputato ha dato false generalità perché intende commettere altri reati.

Egli afferma poi di ritenere quest’atteggiamento estensibile a tutte le Corti d’appello italiane. "Alla Corte di Firenze - prosegue pervengono fascicoli dove non ci sono accertamenti dattiloscopici, magari la polizia ha arrestato il tizio alle tre di notte e non si è messa a rilevare le impronte digitali". (<138">138) Più critico, forse perché espresso dalla parte opposta, risulta il parere della Poggi: quest’ultima condivide la necessità degli accertamenti dattiloscopici che permetterebbero di concedere il beneficio della condizionale agli extracomunitari come anche agli italiani, ma indica inoltre le possibili cause dei mancati accertamenti: "... li fanno quando presumono o sanno che viene fuori molta roba; allora interessa avere i dattiloscopici ... Difficilmente ne ho trovati quando uno era pulito". (<139">139)

All’obiezione che potendo con la Legge n. 40/98 trattenere una persona imputata di non aver esibito i documenti in stato di fermo per un minimo di quarantotto ore occorrerebbe effettuare sempre un accertamento dattiloscopico, la Poggi risponde:

Nei miei ultimi cinque arresti i dattiloscopici non ci sono mai: ho solo un certificato penale, e non è la stessa cosa. La sedicenza, in assenza di dattiloscopici, giustifica sempre la non concessione della condizionale da parte di un giudice il quale pensa che magari l’imputato ha altri nomi e altri precedenti. Se ci fossero i dattiloscopici al Centro elaborazione dati di Roma e non risultasse niente, al di la del nome, avremmo almeno la certezza che quel soggetto non ha mai commesso un reato in Italia. In tal caso si potrebbe anche pensarlo sedicente, ma gli si potrebbe comunque concedere la sospensione condizionale. (<140">140)

Quanto detto trova riscontro in una sentenza in cui il G.i.p. del Tribunale di Firenze concede il beneficio ad un marocchino detenuto per piccolo spaccio, motivando la sua decisione con l’incensuratezza dell’arrestato e con la mancanza di precedenti dattiloscopici. Viene inoltre tenuta per buona la sua dichiarazione di trovarsi solo temporaneamente in Italia perché stabilmente residente in Francia. (<141">141) Appare essenziale stralciare questo passo da un’intervista concessa da un pretore di Milano:

"Allo straniero non certamente identificato l’unica misura che spetta di diritto è il carcere. Come dire, basterebbe un day hospital e invece devo metterlo in contenzione, capisce?"

D: "E altre cose, per esempio la sospensione condizionale della pena?"

R: "Nel caso di mancata identificazione certa, per esempio, un altro caso vigente che io non trovo giusto è che non essendoci identificazione certa non si può dire che questo signore non commetterà altri reati, io dico che non si può neanche dire il contrario". (<142">142)

 

L’appello

 

L’appello è disciplinato dal titolo II, libro IX, artt. 593-605 C.p.p. L’imputato può appellare tutte le decisioni di condanna e di proscioglimento, escluse quelle pronunciate perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, quelle di non luogo a procedere, le sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda e quelle di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola ammenda o pena alternativa (art. 593 co.3 C.p.p.).

Il P.m. può impugnare tutte le sentenze di condanna o di proscioglimento eccettuate le ipotesi contemplate dal 3º comma dell’art. 593 sopra citato. Qualora si tratti di sentenze del G.i.p., del tribunale e della Corte d’assise sono altresì legittimati ad impugnare il Procuratore generale presso la Corte d’appello e il Procuratore della repubblica presso il tribunale; il Procuratore generale presso la Corte d’appello e il Procuratore della repubblica presso la pretura, qualora si tratti di sentenze del G.i.p. presso la pretura o di sentenze del pretore. Se l’impugnazione riguarda le sentenze del tribunale, quelle del pretore o del G.i.p. presso la pretura e quelle del G.i.p. per reati di spettanza del tribunale, la competenza a giudicare è attribuita alla Corte d’appello; la competenza spetta invece alla Corte d’assise d’appello se il giudizio di secondo grado coinvolge le sentenze della Corte d’assise e quelle del G.i.p. per i reati di cui all’art. 5 C.p.p. (che elenca tutta la serie di gravissimi reati contemplati sotto la competenza della Corte d’assise).

I procedimenti speciali godono di una particolare disciplina che prevede il giudizio abbreviato e il patteggiamento.

Per quanto concerne il primo rito, l’imputato ed il P.m. non possono appellare né contro le sentenze di proscioglimento (nel caso l’appello tenda ad ottenere una formula diversa), né contro sentenze di sanzioni sostitutive. L’imputato non può appellare sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria. Il P.m. non può appellare sentenze di condanna a meno che non sia modificato il titolo del reato. Quanto alla sentenza emessa a seguito di patteggiamento, essa è inappellabile se pronunciata sulla base di un accordo espresso dalle parti; è invece appellabile dal P.m. qualora il giudice abbia deliberato ritenendo ingiustificato il dissenso dell’organo di accusa.

Per il giudizio d’appello si dà la possibilità di due distinti riti. Il primo è rappresentato dall’udienza dibattimentale. Questa si realizza allorché l’appello ha per oggetto la specie o la misura della pena (anche con riferimento al giudizio di comparazione fra le circostanze), oppure l’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, delle sanzioni sostitutive, della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Il secondo rito è rappresentato dall’udienza camerale ed ha luogo anche quando le parti ne fanno richiesta nelle forme previste per la rinuncia all’impugnazione, dichiarando di concordare in tutto o in parte sull’accoglimento dei motivi d’appello (con rinuncia agli altri eventuali motivi). Dove ciò determini delle conseguenze sulla sanzione, le parti interessate (P.m., imputato e persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria) indicano al giudice la pena sulla quale concordano.

Questa forma di patteggiamento sui motivi d’appello e sulla pena, peraltro, non vincola il giudice, il quale, se ritiene di non poter accogliere - allo stato degli atti - la richiesta delle parti, deve disporne la citazione per il dibattimento. Nel corso del dibattimento le stesse parti possono riproporre la richiesta e la rinuncia, avendo queste nel frattempo perso di efficacia. Qualora il procedimento di secondo grado non si svolga in Camera di consiglio, il giudizio d’appello si celebra in pubblica udienza.

L’iter processuale, in parte destinato ad operare anche relativamente al procedimento in Camera di consiglio, può essere così ricostruito: nella fase dibattimentale, superato il momento relativo all’accertamento dell’ammissibilità del gravame, (<143">143) si procederà a citare l’imputato appellante e, se vi è appello del P.m. ovvero trovi estrinsecazione l’effetto estensivo oppure l’appello sia proposto per i soli interessi civili, si citerà anche l’imputato non appellante. Per la fase dibattimentale, invece, i momenti più significativi sono sempre segnati dalla relazione della causa ad opera del presidente o del consigliere da lui delegato ed eventualmente dalla riproposizione (ex art. 599 co. 5 C.p.p.) della concorde richiesta di accoglimento (in tutto o in parte) dei motivi d’appello in ordine alla specie o alla misura della pena, con riproposta rinuncia agli altri eventuali motivi.

L’art. 597 co. 1 recita che "l’appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti". Quindi, la domanda dei soggetti appellanti opera sotto un duplice profilo: da un lato giustifica la proposizione del gravame senza vincolare il giudice con il suo contenuto, dall’altra delimita l’area di controllo e di giudizio da parte del giudice dell’impugnazione. (<144">144)

Quanto ai poteri di decisione del giudice d’appello, bisogna distinguere: se l’appello è proposto dal P.m., il giudice, nei limiti della competenza di quello di primo grado, potrà attribuire al fatto una diversa definizione giuridica, anche aggravandola, modificare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare i benefici e applicare, quando occorre, le misure di sicurezza e ogni altro provvedimento imposto e consentito dalla legge. Potrà quindi prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata o, al contrario, nel caso di conferma di una sentenza di condanna o proscioglimento, potrà applicare, modificare o escludere le misure di sicurezza e le pene accessorie.

Va da sé che l’appello del P.m. accentua in senso peggiorativo la condizione dell’imputato, il che non toglie che il giudice di secondo grado possa emettere provvedimenti più favorevoli per la difesa. Se l’appello è proposto dal solo imputato, il giudice d’appello, pur potendo sempre esprimere una più grave definizione giuridica, nel rispetto della competenza di quello di primo grado, risulta vincolato dal divieto della reformatio in peius; ciò a meno che non siano modificati il grado di colpa, le motivazioni e la valutazione delle prove. A questo proposito occorre ricordare che nel giudizio d’appello, seppure in via residuale, è prevista la possibilità di acquisire nuovi elementi probatori qualora questo si renda necessario per completare l’attività intrapresa o per rinnovare gli atti già assunti nel caso in cui il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. (<145">145) A chiusura dell’istruttoria dibattimentale la Corte d’appello emette una sentenza che può essere di annullamento, di conferma o di revoca di quella di primo grado.

Il ricorso in appello è prerogativa che appartiene ad una ristretta categoria di extracomunitari: quelli cioè che dispongono dei mezzi che consentono loro di avvalersi di un avvocato di fiducia il quale, se ne ravvisa l’opportunità, propone l’appello. Nella stragrande maggioranza dei casi, tuttavia, gli imputati extracomunitari sono assistiti da un difensore d’ufficio che non ha alcun interesse a prolungare una prestazione professionale per lui gravosa e non remunerativa. Accade così che, di contro al superaffollamento dell’ufficio del G.i.p. e del tribunale, la Corte d’appello vede scemare i ricorsi degli stranieri. Questo si ripercuote in un vantaggio per quegli stessi ricorsi, in quanto, non rappresentando più nella loro mole una sorta di routine standardizzata, ottengono un’analisi più distaccata e particolareggiata da parte di giudici che oltretutto, per assumere quel ruolo, devono essere più anziani di carriera e risultano quindi più esperti sotto il profilo professionale. Questo il parere di Monica Poggi, (<146">146) la quale precisa che all’esame di una vasta campionatura di sentenze d’appello risulta altrettanto variegata una campionatura di giudizi, molti dei quali volti a commutare la sentenza di primo grado.

Avevamo già visto nel primo paragrafo, trattando l’arresto e la convalida, alcune sentenze indicative al riguardo: una con la quale addirittura si rampogna il P.m. di prime cure per la sua inerzia; (<147">147) un’altra in cui si proscioglie l’imputato criticando implicitamente il dibattito di primo grado per non aver chiarito a fondo le circostanze del fermo; (<148">148) una terza infine con la quale la Corte contesta le deduzioni di tre agenti di P.g. avallate dal Tribunale di primo grado e manda assolti due imputati su tre. (<149">149)

Effettivamente, da una ricerca condotta all’archivio della Corte d’appello di Firenze, su un campione di circa quattrocento sentenze risalta l’incidenza, per esempio, delle commutazioni in melius, seppure nell’estrema varietà che questo concetto implica. È interessante quindi sottolineare il divario che intercorre fra la condanna dei giudici del Tribunale di prima istanza e quello d’appello.

Un tunisino di venticinque anni è stato condannato dal Tribunale di Firenze per aver detenuto a fini di spaccio una quantità definita ‘imprecisata’ di hashish e di eroina, ceduta in tre dosi ad un italiano: gli è stata comminata la pena di un anno, sei mesi di reclusione e dodici milioni di multa. La Corte d’appello sottolinea l’incompletezza delle indagini (non è stato consultato il consulente tossicologico per l’esame di una parte del corpo del reato) e il fatto che il tunisino non doveva essere spacciatore incallito perché non possedeva "particolare callidità e abilità" essendosi fatto notare immediatamente dai carabinieri. Il giovane risulta formalmente incensurato e i giudici tengono anche conto della sua giovane età; intimano pertanto l’immediata liberazione dell’imputato e riformano parzialmente la prima sentenza riducendola di quattro mesi e di due milioni. (<150">150)

Un albanese, anch’egli giovanissimo, contumace, viene condannato dal Tribunale di Firenze a nove mesi di reclusione e al pagamento delle spese processuali per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. Il dispositivo della sentenza sembra accettare la tesi degli agenti, cioè che l’imputato, anche lui ferito, si fosse leso sbattendo contro le sbarre della cella, ma vi compare anche l’affermazione che il giovane possedeva un regolare permesso di soggiorno ed era stato pronto ad esibire i documenti. La sentenza d’appello tiene conto di questi ultimi fattori, denuncia la pena precedente come eccessiva, accetta il sospetto che gli agenti operanti il fermo abbiano ravvisato una condotta dell’imputato quantomeno illogica, dato che alla richiesta di documenti egli avrebbe colpito immediatamente un agente. Sottolinea che anche l’imputato ha riportato numerose lesioni al viso ed è stato accompagnato all’ospedale, ma rifiuta ovviamente di dedurre che i pubblici ufficiali abbiano mentito, anche se considera eccessiva la pena comminata precedentemente e la riduce di tre mesi eliminando il pagamento delle spese processuali e di custodia. (<151">151)

Troviamo, nuovamente, un tunisino condannato e incarcerato a Sollicciano per detenzione e spaccio di numerose dosi di eroina. La condanna è di due anni, otto mesi di reclusione e otto milioni di multa, oltre al ritiro della patente di guida per tre anni e al rifiuto di sostituzione della custodia cautelare in carcere. L’appello presentato dal difensore di fiducia "si duole dell’eccessività della pena irrogata" evidenziando la giovanissima età dell’imputato, la sua incensuratezza, il suo corretto comportamento processuale. La Corte d’appello accoglie le obiezioni e riforma la precedente sentenza riducendo la pena di quattro mesi e dimezzando la multa. (<152">152)

Ancora: un algerino viene condannato a sei anni di reclusione e a quarantacinque milioni di multa per detenzione e spaccio di droga e per essere stato sorpreso con circa dieci grammi di eroina tagliata. Durante il giudizio di primo grado il giovane non aveva potuto avvalersi di un avvocato di fiducia; era inoltre risultato tossicodipendente, anche se il gran numero di ovuli contenenti l’eroina che gli era stata trovata addosso non permetteva di ipotizzare l’uso personale. La Corte d’appello sottolinea l’incensuratezza dell’imputato, anche se le circostanze del fermo e la quantità di droga ritrovata non permettono di riconoscere la lieve entità del fatto. La precedente sentenza viene così riformata con la riduzione di sei mesi di reclusione e di due milioni di multa. (<153">153)

In un altro caso la Corte d’appello di Firenze conferma in pieno la condanna comminata dal Tribunale nei confronti di due tunisini implicati sempre in traffico di droga, con l’aggravante di aver commesso il fatto in concorso con un’altra persona giudicata separatamente. La condanna era di cinque anni, sei mesi di reclusione e quaranta milioni di multa ciascuno. La Corte, con un dispositivo lungo e particolareggiato, conferma tale condanna accettando in toto le motivazioni addotte dal primo giudice. (<154">154)

In altri casi la solerzia dei giudici d’appello sfocia in un aggravamento della pena, com’è accaduto per un tunisino colto con quasi due grammi di eroina pura (corrispondente all’utilizzo di circa diciassette giorni) e accusato anche di spaccio. La condanna a un anno e mezzo di reclusione e a quattro milioni di multa e la revoca della condizionale, oltre al rigetto dell’istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere appaiono eccessive all’imputato e perciò egli appella tale sentenza. La Corte d’appello sottolinea la recidività dell’imputato, l’abitualità allo spaccio e quindi la sua pericolosità sociale e riforma la primitiva sentenza aggravando la pena a cinque anni e mezzo, aggiungendo alla multa trenta milioni e prevedendo anche l’espulsione a pena espiata. (<155">155)

Un cittadino maltese, processato per detenzione a fini di spaccio (in concorso con altri giudicati separatamente) di una quantità imprecisata di cocaina ed eroina in un lasso temporale di cinque mesi, viene condannato a due anni e mezzo di reclusione e a dodici milioni di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia. L’imputato, recita il dispositivo, "è un professionista dello spaccio che ha già subito una condanna a sei anni e utilizza una serie incredibile di nomi falsi". La Corte d’appello osserva che "il giudice di primo grado ha valutato e risolto la questione utilizzando dati di fatto ed argomenti logici condivisibili", e rigetta gli argomenti della difesa sostenendo che in seguito a puntuali e prolungati appostamenti e ad intercettazioni telefoniche risultava incontestabile che l’imputato gestisse un traffico di stupefacenti, anche se non era mai stato trovato in possesso di droga e non era stato mai rilevato visivamente un contatto con l’italiano il cui cellulare l’aveva incastrato. Pertanto la prima condanna viene riformata, aggravando la pena di ben sei anni e la multa di quarantotto milioni, e interdicendo l’imputato dai pubblici uffici. (<156">156)

Appare comunque sempre chiaro che, anche qui una parte delle decisioni è riconducibile all’ambito discrezionale, il che comporta la penalizzazione dell’extracomunitario rispetto ad un omologo reo autoctono, se non altro per il plausibile motivo che il primo, non avendo generalmente né un lavoro sicuro, né una facile reperibilità, è tendenzialmente destinato a recidivare per sopravvivere, prescindendo da altre considerazioni. Conferma questa impressione l’intervista a Guido D’Amelio della Corte d’appello di Firenze:

D: Spesso nelle sentenze pronunciate nei confronti di imputati per reati connessi agli stupefacenti compare la formula ‘riferita all’uso personale’, mentre per immigrati extracomunitari ciò avviene molto raramente. Per quale motivo?

R: Credo si tratti di una valutazione attinente il fatto che la maggior parte non ha attività lavorativa e quindi è impossibilitata a comprarsi droga per consumarla in proprio: scatta così la supposizione che la droga è stata comprata grazie allo spaccio. È una valutazione che viene abbastanza naturale quando si trovano persone senza lavoro e prive di ogni tipo di riferimento con quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti e non sanno dire come le hanno acquistate. Conta poi anche la quantità, perché se un extracomunitario disoccupato risulta tossicodipendente e viene trovato con una piccola quantità di droga, è credibile che questa sia destinata al consumo personale; se viceversa ne ha un grosso quantitativo, magari già suddiviso in piccole dosi, allora è improbabile che sia tutta per lui. Anche la bilancina di per sé non è elemento determinante perché anch’essa può servire per uso personale, se poi avviene una perquisizione, tocca all’accusa dimostrare che bilancina e droga erano destinate allo spaccio.

D: Per quanto riguarda il libero convincimento del giudice in ordine alla formazione della prova qual è la prassi adottata?

R: Il libero convincimento del giudice è un principio che va a salvaguardare lo stesso imputato, nel senso che non ci possono essere presunzioni o dati dai quali far derivare automaticamente la colpevolezza Certo, il libero convincimento presenta anche degli inconvenienti, nel senso che delle volte si vedono sentenze ribaltate, giudizi che non sono coincidenti perché ci sono dei punti di vista diversi, però bisogna vedere quali sono gli inconvenienti minori e se non sia il maggior inconveniente quello di ancorare il giudizio del magistrato a elementi tassativi, senza lasciare quindi la libertà dl valutazione che è invece necessaria. Sicuramente il libero convincimento è fondamentale a garanzia della libertà e dell’accertamento della verità. Le presunzioni, di per sé, sono sempre limitative nel senso che non danno alcuna garanzia di rappresentare quello che è il fatto vero.

D: Quindi lei nega che vi sia una mentalità precostituita da parte dei giudici?

R: Da parte dei giudici in generale no. Certamente però i giudici Tizio, Caio e Sempronio possono avere una mentalità ristretta o più sospettosa. È un dato di fatto da cui non si può prescindere. Poi, magari, c’è quello che può eccedere nell’altro senso.

D: Ci sono comunque nelle sentenze d’appello capovolgimenti totali rispetto a quelle del G.i.p. Come mai?

R: Non è assolutamente detto che la sentenza di secondo grado o la sentenza di cassazione siano più giuste di quelle di primo grado. C’è da presumere magari che giudici di maggiore esperienza abbiano visto meglio; comunque, quello che va individuato è l’elemento che fa propendere per una soluzione o per l’altra, cioè il ragionamento che si fa sia a livello di accertamento del fatto, sia a livello dell’interpretazione della norma. Quindi, in generale si dice male: solo di caso in caso si può vagliare quella che è stata la conclusione, proprio ripercorrendo l’iter del ragionamento.

D: Però la discrezionalità c’è.

R: Certo che c’è: Vi possono essere vari tipi di errori; per esempio fare un ragionamento che non tiene, oppure vi può essere l’elemento emotivo. C’è una persona più sospettosa o quella che, viceversa, tiene un atteggiamento opposto. I giudici sono persone come tutte le altre: l’errore umano esiste in tutte le attività e quindi forse a maggior ragione e con maggior frequenza può esistere nelle sentenze, dove gioca a tutto campo.

D: Al processo d’appello arrivano più italiani o più extracomunitari?

R: Il dato di fatto, badi bene, non il mio giudizio ma il dato di fatto, è che moltissimi reati nell’ambito della microcriminalità sono commessi da extracomunitari. Per esempio, il microspaccio di eroina è detenuto da essi. Io credo però che fra tutti gli extracomunitari che hanno commesso un reato ci siano percentualmente meno impugnazioni di quante ve ne sono per gli italiani, perché i primi non hanno la possibilità di essere assistiti, in quanto non dispongono dei soldi per pagare il difensore. La difesa d’ufficio, si sa, è un discorso puramente teorico, quindi per loro la prosecuzione del giudizio è un evento estremamente limitato. Inoltre per loro non vi sono neppure tanti elementi per far ricorso in appello: partono da una situazione più sfavorevole, per esempio la flagranza dello spaccio. Se la pena è stata irrogata in modo equo l’appello non ha senso, in quanto la situazione è stata accertata. È però vero che vi possono essere casi in cui non aver soldi per rivolgersi a un legale può costituire una sorta di discriminazione. (<157">157)

Uno sguardo ad alcune sentenze della Corte d’appello fiorentina conferma il quadro disegnato dal giudice D’Amelio: le conclusioni a cui la Corte perviene risultano essere estremamente disomogenee e variegate.

A due appellanti, un marocchino e un’italiana, imputati di detenzione di droga a fini di spaccio (circa quarantasette grammi di eroina tagliata), il Tribunale di prima istanza aveva comminato una pena di sei anni di reclusione e trentacinque milioni di multa all’uomo, di cinque anni, quattro mesi e trentaquattro milioni di multa alla donna, unitamente all’interdizione per entrambi dai pubblici uffici; l’uomo inoltre, scontata la pena, doveva essere espulso. La Colte d’appello rianalizza minuziosamente le circostanze del fermo dei due, colti dalla P.g. in una camera d’albergo in compagnia di un terzo uomo. Nella camera vengono rinvenuti numerosi ovuli di droga posati a terra sopra un giornale e l’atteggiamento dei presenti era quello di chi ne stava confezionando altri. Il presidente e i due giudici della Corte passano al vaglio in particolar modo la posizione dell’italiana, ventisette anni, tossicodipendente, che già in prima istanza aveva dichiarato di essere estranea all’attività di spaccio, ma di trovarsi in quel luogo per ottenere la sua quantità giornaliera di droga in cambio di prestazioni sessuali. L’agente l’aveva trovata vicino alla finestra con in mano una bottiglietta di profumo, perciò non impegnata nel confezionamento degli ovuli, ma dalla sua vicinanza a questi ultimi aveva dedotto che anch’essa risultasse addetta all’operazione.

La Corte d’appello, vagliando anche i minimi particolari del fatto, sottolinea nel dispositivo della sentenza che la camera era talmente piccola da imporre all’imputata la stretta vicinanza agli ovuli, e che inoltre l’agente parlava guidato da una sua personale deduzione, non debitamente comprovata. Così, posti in discussione elementi che il tribunale aveva ammesso acriticamente per validi, i giudici d’appello assolvono l’italiana per non aver commesso il fatto e confermano la precedente condanna al marocchino. (<158">158)

Una situazione analoga troviamo in una sentenza su appello di un altro marocchino e di un’altra italiana. L’uomo in questione ha a suo carico un curriculum di ben sei alias, la donna è una recidiva reiterata infraquinquennale. Il reato è sempre detenzione a fine di spaccio, in questo caso di quarantacinque grammi di eroina tagliata. Il rito è abbreviato e ne scaturisce per l’uomo la condanna a cinque anni, quattro mesi di reclusione e a trentaquattro milioni di multa con espulsione a pena espiata; alla donna vengono comminati due anni e sei mesi di reclusione, oltre a diciotto milioni di multa. I due, che si dichiarano fidanzati, sono stati sorpresi in un albergo fiorentino con dieci involucri di droga, di cui l’uomo si riforniva settimanalmente a Milano. La donna respinge ogni addebito ammettendo il suo rapporto affettivo, ma tenendolo distinto dalla corresponsabilità nell’imputazione, dichiarando inoltre la non convivenza con il fidanzato. Ella ignorava l’esistenza della droga che era ‘saltata fuori’ dal letto dove era nascosta e su cui ella giaceva. All’atto dell’irruzione degli agenti la donna si era talmente spaventata da cadere addirittura a terra. Il G.i.p. aveva giudicato non plausibile una convivenza a singhiozzo dei due imputati e, constatata la condizione di disoccupazione di entrambi, li aveva considerati in concorso per spaccio, anche perché l’uomo era reo confesso. L’appello contesta queste deduzioni, del resto opinabili, aggiungendo che non esistono prove di una connivenza economica dei due e che, del resto, l’attività non aveva carattere professionale e risultava quindi scarsamente redditizia; inoltre il giovane era tossicodipendente, soffriva di un profondo disagio sociale e non rappresentava un serio pericolo per la società. Essendo tossicodipendente anche la donna, è presumibile che si prestasse ad occasionali rapporti sessuali per ottenere la droga occorrente. La Corte d’appello accetta le osservazioni del difensore e assolve la donna, confermando invece la condanna per il compagno. (<159">159)

Quando si analizzano reati per droga non sempre ci si imbatte in nordafricani. Cinque italiani, tutti al di sotto dei trent’anni, vengono fermati per concorso nell’acquisto, detenzione, offerta, vendita e cessione di pasticche di ecstasy e LSD. Il quantitativo è notevole, e la ‘società’ opera su larga scala, coprendo quasi tutta l’Emilia e la Toscana. I membri dell’organizzazione vengono condannati a pene varianti dai due ai sette anni e mezzo di reclusione, a seconda dei rispettivi ruoli e delle responsabilità assunte e a multe varianti dai quattro ai sessanta milioni di lire. In questo caso la P.g. aveva provveduto ad intercettazioni telefoniche ed era così riuscita ad appurare la gerarchia degli imputati coinvolti in un traffico di pasticche dell’ordine dei diecimila pezzi a tornata. Soltanto uno fra questi, essendo stato preso con duecentosettanta pillole, poteva essere ritenuto elemento di secondo piano o addirittura acquirente per uso personale. In virtù di questa considerazione, infatti, la Corte lo assolve, riducendo inoltre le altre condanne e applicando ad uno degli imputati il beneficio della sospensione condizionale della pena di anni cinque. (<160">160)

Un italiano di mezza età, anch’egli spacciatore, recidivo reiterato specifico, viene condannato a due anni, otto mesi di reclusione e a dieci milioni di multa per la detenzione di sette grammi di eroina tagliata. Durante la perquisizione domiciliare viene inoltre rinvenuta una bilancina di precisione e un discreto quantitativo di denaro. Il fermato era tossicodipendente e dichiarava che la droga, effettivamente esauribile in undici, quindici giorni, serviva per uso personale. Il G.i.p. non si lascia convincere, insospettito dalla presenza della bilancia e dalla somma di denaro trovato in casa dell’uomo (due milioni e mezzo in contanti). La Corte d’appello svolge le sue deduzioni, sostenendo che tale somma non era poi così ingente da far pensare a un abituale commercio di droga e che la presenza della bilancia poteva essere giustificata dal fatto che la madre, convivente con l’imputato soffriva di diabete ed aveva pertanto bisogno di tale strumento per dosare la sua terapia. Riforma quindi la precedente sentenza assolvendo l’uomo dall’imputazione a lui ascritta perché, a seguito del referendum popolare del 18/04/93 il fatto non è più previsto dalla legge come reato. (<161">161)

Non si può contestare l’evidenza che il reato più frequentemente commesso da extracomunitari riguarda lo spaccio di droga, ma colpisce, ad un’analisi approfondita presso gli archivi del tribunale e della Corte d’appello, l’esiguità del numero delle contestazioni circa lo sfruttamento della prostituzione. Quest’assenza colpisce maggiormente in quanto qualunque cittadino italiano assiste giornalmente a spettacoli che contrastano con questa mancanza di denunce. Si è perciò reputato doveroso girare il quesito a D’Amelio, considerando anche che - come si è già detto - il Codice penale italiano contempla all’articolo 600 il reato di riduzione in schiavitù.

D: Per quanto attiene il reato di sfruttamento della prostituzione, che riguarda particolarmente gli Albanesi, è giusto riferirsi all’art. 600?

R: È difficile dimostrarlo, però si verifica questo sfruttamento della prostituzione, spesso in forme bestiali, ma è un reato difficile da accertare perché le ragazze sono disorientate, condotte con la forza e con l’inganno dall’Albania. La riduzione in schiavitù è ormai un ipotesi non più applicabile. Quando condanniamo lo facciamo per sequestro di persona, violenza privata, sfruttamento aggravato della prostituzione con la violenza, estorsione che normalmente si accompagna anche allo sfruttamento della prostituzione. Sono pene molto pesanti che però evidentemente non sono sufficienti ad intimorire. Il discorso dovrebbe essere quello di una maggiore attenzione per questi reati da parte dello stato e quindi della polizia perché lo sfruttamento l’abbiamo sotto gli occhi. A Firenze, su cento prostitute, novantanove sono sotto qualcuno: la difficoltà è vedere chi le assoggetta. La posta in gioco è molto importante, varrebbe quindi la pena di impegnare al massimo le forze dell’ordine in questa indagine, anche se il problema, dilatato all’infinito come nelle grandi città, diventa molto difficile. (<162">162)

Una volta tanto troviamo una sentenza pronunciata contro due russi, per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione nei confronti di due compatriote, con minaccia di ritorsioni fisiche e ricatto psicologico consistente nel comunicare ai familiari l’umiliante lavoro svolto in Italia dalle connazionali. In prima istanza i due vengono condannati alla pena di tre anni di reclusione e a due milioni di multa ciascuno, oltre all’interdizione dai pubblici uffici per tale periodo. Le stesse ragazze li avevano accusati per tale reato, ma la Corte d’appello, tenuto conto della loro incensuratezza e delle "non facili condizioni di vita in cui si trovano, in un paese straniero, privi di una stabile e seria attività lavorativa", tenuto inoltre conto del fatto che non ci sono state violenze fisiche, che le ragazze erano abbastanza libere e che una di esse volontariamente manteneva rapporti sessuali per proprio tornaconto con quello dei due che riteneva il capo, riforma la sentenza di primo grado dimezzando la pena e la multa. (<163">163)

Note al capitolo 2

 

(1) Intervista a C.I., cit., p. 16.

(2) Cfr. allegati in appendice.

(3) Intervista a T.C., agente in servizio alla Questura di Firenze, del 15/3/99.

(4) Ibid.

(5) S.n. 46/95 Reg. Sent. C. app. Fi.

(6) Intervista a C.I., cit., p. 16.

(7) Intervista a Giuseppe Soresina, Presidente aggiunto della sezione per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, del 3/2/99.

(8) Ibid.

(9) Episodio tratto da La Repubblica e Il Corriere della Sera, del 18/12/98.

(10) Intervista a Roberto Monteverde, Giudice della 1a sez. penale del Tribunale di Firenze, del 27/10/98.

(11) Quando per i mezzi, per le modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per le qualità e quantità delle sostanze. i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità. si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall’art. 14, ovvero la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire due milioni a lire venti milioni se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV.

(12) Intervista a L.V., Commissario della Squadra mobile Sezione narcotici della Questura di Firenze, del 8/3/99.

(13) Intervista all’avvocatessa Monica Poggi del foro di Firenze, del 22/2/99.

(14) Intervista a M.T., del 22/2/99.

(15) Interviste a C.I. e L V., Commissari di polizia. in servizio presso la Squadra mobile di Firenze, del 4/3/99 e del 8/3/99. E da un’intervista ad un agente di polizia, T.C., del 15/3/99 e all’Ispettore L.D., del 24/2/99.

(16) S.n. 193/95 Reg. sent. Trib. Fi.

(17) S.n. 657/98 Reg. sent. Trib. Fi.

(18) Verbale n. 2334, Regione Carabinieri Toscana, Comando provinciale nucleo operativo.

(19) S.n. 1982/97 Reg. sent. C. app. Fi.

(20) S.n. 78/96 Reg. sent. C. app. Fi.

(21) Intervista a C.I., cit.. p. 16.

(22) Barbarino e Quassoli, Ricerca sulla comunicazione tra immigrati e attori istituzionali. Fondazione Cariplo ISMU, Comune di Milano 1997, p. 27.

(23) F. Quassoli. op. cit., p. 14.

(24) Dall’archivio dell’avvocato Filastò, lettera del 2/2/94.

(25) Intervista ad Antone Blaiki, consulente tecnico del Tribunale di Firenze, del 5/2/99.

(26) Intervista a C.I., cit., p. 16.

(27) S.n. 2~0/98 Reg. Sent. Trib. To., in Quaderno 1nformatico riservato ai soci ASGI e Magistratura democratica, anno 1995, p. 120.

(28) Intervista a C.I., cit., p. 16.

(29) Sintesi dall’intervista a D.B., ivoriano, rilasciata l’11/3/93.

(30) Intervista ad Eva Celotti, Consigliere presso la Sez. penale della Corte d’appello di Firenze, del 2/2/99.

(31) Intervista a Francesco Pappalardo, Sostituto procuratore della repubblica del Tribunale di Firenze, del 24/2/99.

(32) Comma 3: "Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e degli agenti di Pubblica sicurezza, non esibisce senza giustificato motivo il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno è punito con l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda fino a lire ottocentomila".

(33) S.n. 710/96 Reg. Sent. G.i.p Fi.

(34) Art. 390 co. 1; 3, C.p.p.

(35) Dichiarazione di un Sostituto procuratore della repubblica gentilmente concessami dal Prof. A. Dal Lago, del 14/5/98.

(36) Intervista a Luciana Singlitico, Sostituto procuratore della repubblica del Tribunale di Firenze, del 25/2/99.

(37) Verbale del Nucleo operativo C.c. di Firenze del 29/9/94, Registro archivio del 2/7/96.

(38) Verbale di fermo, Squadra mobile sezione narcotici N. Buoncostume della Questura di Firenze, del 11/11/95.

(39) M. Pastore, Produzione normativa e costruzione sociale della devianza e della criminalità, in Quaderni, Fondazione Cariplo-I.S.M.U., Milano 1995, p. 52.

(40) Curzio Maltese in Contromano, ne: "il Venerdì" di Repubblica, del 5/3/99, p. 25.

(41) Ibid.

(42) Intervista a C.I., cit., p. 16.

(43) Art. 275 co. 1 e 2 C.p.p.

(44) Art. 275 co. 1 C.p.p.

(45) Art. 275 co. 2 C.p.p.

(46) Cass. pen., sez. V, 21 nov. 1996. n. 4639 (28 ott. 1996).

(47) Intervista a Dania Mori, Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, del 8/2/99.

(48) S.n. 572/96 Reg. sent. G.i.p. Fi.

(49) Dichiarazioni contenute in un’intervista fatta a Mon Dou B., senegalese con permesso di soggiorno, coabitante con tre amici irregolari a Limite sull’Arno, il 19/2/99.

(50) Dichiarazioni ottenute da Daniel F., peruviano, regolarmente immigrato con moglie e figli, il 7/1/99.

(51) Nota n. 545677 indirizzata a tutti i presidenti di Corte d’appello, ai procuratori generali della repubblica presso di esse e al Procuratore nazionale antimafia, nota che dalla Corte d’appello di Firenze è stata trasmessa a tutti i presidenti dei tribunali, ai dirigenti delle preture circondariali del distretto, al Presidente del Tribunale per i minorenni e al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze, nonché ai magistrati di sorveglianza di Livorno, Pisa e Siena, del 11/3/98.

(52) Intervista all’Ispettore L.D., cit., p. 23.

(53) Intervista a Monica Poggi, cit., p. 53.

(54) Intervista cit., p. 64.

(55) S.n. 205/94 Reg. Sent. G.i.p Fi.

(56) S.n. 967/94 Reg. Sent. G.i.p. Fi.

(57) S.n. 836/98 Reg. Sent. G.i.p. Fi.

(58) S.n 109/98 Reg. Sent. Trib Fi.

(59) Cfr. M Pastore, op. cit., p. 58.

(60) F. Quassoli, op. cit., p. 26.

(61) Art. 2, n. 59 L. n. 81 del 16/2/87.

(62) Art. 309, co. 8 e 9 C.p.p.

(63) Intervista a Sergio Affronte, Giudice presso il Tribunale distrettuale della libertà di Firenze, del 12/2/99.

(64) Intervista alla prof.ssa Donatella Ainis, dell’11/2/99.

(65) Intervista cit., p. 84.

(66) Ord. n. 3196/98 Proc. Rep. Trib. Fi.

(67) S.n. 1836/98 Reg. Sent., Pretura circondariale di Firenze.

(68) Ord.n.11802/98 Proc. Rep. Pret. Fi.

(69) Ord. n. 3353/98 Proc. Rep. Trib. Fi.

(70) S.n. 2007/98 Reg. Sent. Trib. Fi.

(71) Art 425 C.p.p.

(72) Art. 467; 468 C.p.p.

(73) Art. 484 C.p.p.

(74) Art. 485 C.p.p.

(75) Art. 487 C.p.p.

(76) Art. 493 co.l C.p.p.

(77) Art. 498 C.p.p.

(78) Art. 507 co. l C.p.p.

(79) Artt. 438-443 C.p.p.

(80) Art. 413 co. L, lett. a C.p.p.

(81) Art. 443 co. l lett. b C.p.p.

(82) Art. 443 co. 3 C.p.p.

(83) Art. 443 co. l, lett. a, b C.p.p.

(84) Art. 443 co.2 C.p.p.

(85) Artt. 444-448 C.p.p.

(86) Artt. 449-452 C.p.p.

(87) Artt. 453-458 C.p.p.

(88) Art. 419 co. 5 C.p.p.

(89) Artt. 459-464 C.p.p.

(90) M. Pastore, op. cit., p. 47.

(91) M. Pastore, op. cit., p. 19.

(92) Intervista rilasciata da M.M., addetto all’ambasciata tunisina a Roma, del 26/2/99.

(93) Intervista ad Antonietta Fiorillo, Magistrato di sorveglianza di Firenze, del 30/1/99.

(94) Art. 143 C.p.p.

(95) Intervista ad Antone Blaiki, cit., p. 59.

(96) Cfr. M. Pastore, op. cit., p. 42, confermata dalle dichiarazioni dello stesso Blaiki.

(97) Intervista a Dania Mori, cit., p. 73.

(98) Cfr. M. Pastore. op. cit., p. 56.

(99) Intervista a Roberto Monteverde, cit., p. 51.

(100) Intervista a Gaetano Tomaselli, Presidente della 2a Sez. penale del Tribunale di Firenze, del 8/2/99.

(101) Intervista a Giuseppe Soresina, cit., p. 50.

(102) M. Pastore, op. cit., p. 55.

(103) Sintesi dell’intervista concessa dall’avvocato Gustavo Leone, del foro di Firenze, del 17/2/99.

(104) M. Pastore, op. cit., p. 57.

(105) S.n. 260/94 Reg. Sent. Trib. Fi.

(106) S.n .735/98 Reg. Sent. Trib. Fi.

(107) Ibid.

(108) S.n. 128/94 Reg. Sent. G.i.p. Fi.

(109) Intervista cit., p. 53.

(110) Cass. pen., Sez. VI, n. 5332, 11/4/90.

(111) S.n. 4064/94 Reg. Sent. G.i.p. Fi.

(112) Intervista del 24/2/99; cfr. con la citata intervista all’avvocatessa p. 53.

(113) Intervista cit., p. 67.

(114) S.n. 21/97 Reg. Sent. G.i.p. Fi.

(115) S.n. 191/98 Reg. Sent. Trib. Fi.

(116) S.n. 292/94 Reg. Sent. Trib. Fi.

(117) S.n. 192/94 Reg. Sent. G.i.p. Fi.

(118) Intervista cit., p. 73.

(119) S.n. 1237/95 Reg. Sent. G.i.p.

(120) Intervista cit., p. 73.

(121) Intervista ad Eva Celotti, cit., p. 64.

(122) Intervista a Gaetano Tomaselli. cit., p. 98.

(123) Intervista cit., p. 64.

(124) S.n. 142/97 Reg. Sent. G.i.p. Fi.

(125) S.n. 285/95 Reg. Sent. G.i.p. Fi.

(126) S.n. 637/95 Reg. Sent. G.i.p. Fi.

(127) S.n. 1124/95 Reg. Sent. G.i.p. Fi.

(128) Intervista a Luigi Bocciolini, Sostituto procuratore della repubblica del Tribunale di Firenze, del 3/2/99.

(129) Ibid.

(130) S.n. 478/97 Reg. Sent. G.i.p. Fi.

(131) S.n. 628/97 Reg. Sent. G.i.p. Fi.

(132) S.n. 235/96 Reg. Sent. G.i.p. Fi.

(133) S.n. 618/97 Reg. Sent. G.i.p Fi.

(134) Intervista a Tindari Baglione, Sostituto procuratore generale della Corte d’appello di Firenze, del 3/3/99.

(135) S.n. 270/97 Reg. Sent. G.i.p. Fi.

(136) S.n. 44/94 Reg. Sent. G.i.p. Fi.

(137) S.n. 696/94 Reg. Sent. G.i.p. Fi.

(138) Intervista cit., p. 14.

(139) Intervista cit., p. 53.

(140) Ibid.

(141) S.n. 650/97 Reg. Sent. G.i.p. Fi.

(142) Intervista concessaci da A. Dal Lago, Milano 9/6/97.

(143) Art. 591 C.p.p.

(144) Si tratta del cosiddetto principio del tantum devolutum quantum appellatum, con conseguente inserimento dell’appello tra i mezzi parzialmente devolutivi.

(145) Legge delega art. 2, n. 94.

(146) Intervista cit., p. 53.

(147) S.n. 46/95 Reg. Sent. C. app. Fi.

(148) S.n. 657/98 Reg. Sent. C. app. Fi.

(149) S.n. 178/96 Reg. Sent. C. app. Fi.

(150) S.n. 2226/94 Reg. Sent. C. app. Fi.

(151) S.n.1506/98 Reg. Sent. C. app. Fi.

(152) S.n. 1884/97 Reg. Sent. C. app. Fi.

(153) S.n. 1544/95 Reg. Sent. C. app. Fi.

(154) S.n. 1677/94 Reg. Sent. C. app. Fi.

(155) S.n. 257/95 Reg. Sent. C. app. Fi.

(156) S.n. 1046/97 Reg. Sent. C. app. Fi.

(157) Intervista a Guido d’Amelio, del 20/3/99.

(158) S.n. 1618/96 Reg. Sent. C. app. Fi.

(159) S.n. 1328/97 Reg. Sent. C. app. Fi.

(160) S.n. 1860/94 Reg. Sent. C. app. Fi.

(161) S.n. 1967/91 Reg. Sent. C. app. Fi.

(162) Intervista cit., p. 131.

(163) S.n. 2115/95 Reg. Sent. C. app. Fi.

 

 

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