Accordo
tra la Repubblica Italiana e la Romania
sul
trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta
la
misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine
La Repubblica Italiana e la Romania, qui di seguito denominate “Parti
contraenti”, attribuendo un'importanza particolare allo sviluppo della loro
collaborazione in materia di trasferimento delle persone condannate, desiderando
intensificare e facilitare la cooperazione tra di loro nell'applicazione della
Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, adottata a
Strasburgo il 21 marzo 1983, qui di seguito denominata "la
Convenzione"; hanno convenuto quanto segue:
Articolo
1
Scopo dell'Accordo
Lo scopo del presente Accordo è quello di regolamentare una procedura
semplificata di trasferimento delle persone condannate alle quali è stata
inflitta la misura dell'espulsione, dell'accompagnamento alla frontiera od ogni
altra misura in applicazione della quale la persona condannata, dopo la sua
scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di
condanna.
Articolo
2
Rapporti con la Convenzione
I termini e le espressioni utilizzati nel presente Accordo devono essere
interpretati nel senso in cui sono utilizzati nella Convenzione.
Per quanto non previsto nel presente Accordo si applicano le disposizioni della
Convenzione.
Articolo
3
Ambito di applicazione
Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione può consentire al
trasferimento di una persona condannata senza il consenso di quest'ultima:
-
quando
la condanna pronunciata nei suoi confronti o un provvedimento amministrativo
definitivo preso a seguito di tale condanna comportano una misura di
espulsione o di accompagnamento alla frontiera od ogni altra misura in
applicazione della quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione,
non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna;
-
quando
la misura dell'espulsione o dell'accompagnamento alla frontiera o le altre
misure di cui alla lettera a), sono adottate con provvedimento
amministrativo definitivo nei confronti di una persona condannata per un
reato punibile con una pena detentiva superiore nel massimo a due anni
secondo l'ordinamento dello Stato di condanna.
Lo
Stato di esecuzione darà il proprio consenso ai sensi del paragrafo 1 solo dopo
aver sentito il parere della persona condannata.
Ai
fini dell'applicazione del presente articolo, lo Stato di condanna fornisce allo
Stato di esecuzione: una dichiarazione contenente il parere della persona
condannata riguardo al suo eventuale trasferimento e una copia della sentenza di
condanna o della misura di espulsione o di accompagnamento alla frontiera o di
ogni altra misura secondo la quale la persona condannata, dopo la sua
scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di
condanna.
Articolo
4
Principio di specialità
Ogni persona trasferita in applicazione del presente Accordo non sarà
perseguita, giudicata, detenuta ai fini dell'esecuzione di una pena o di una
misura di sicurezza, o sottoposta ad altra restrizione della libertà personale,
per un qualsiasi fatto anteriore al trasferimento, diverso da quello che ha
motivato la condanna esecutiva, ad eccezione dei seguenti casi:
-
quando
lo Stato di condanna lo autorizza: a tale scopo viene presentata una
domanda, corredata della relativa documentazione e di un verbale giudiziario
contenente le dichiarazioni della persona condannata; tale autorizzazione
viene data quando lo stesso reato per cui viene richiesta prevede
l'estradizione conformemente alla legislazione dello Stato di condanna, o
quando l'estradizione sarebbe esclusa solo in ragione dell'entità della
pena;
-
quando,
avendo avuto la possibilità di farlo, la persona condannata non ha
lasciato, nei quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione
definitiva, il territorio dello Stato di esecuzione, o se vi è ritornata
dopo averlo lasciato.
Ciononostante,
lo Stato di esecuzione può adottare le misure necessarie, conformemente alla
propria legislazione, ivi compreso il ricorso ad un procedimento in contumacia,
ai fini dell' interruzione della prescrizione.
Articolo
5
Trasmissione di documentazione
La richiesta di trasferimento ed i documenti allegati devono essere trasmessi
dal Ministero della Giustizia dello Stato di condanna al Ministero della
Giustizia dello Stato di esecuzione.
La richiesta di trasferimento ed i documenti allegati devono essere redatti
nella lingua dello Stato di condanna ed accompagnati da traduzione autenticata
nella lingua dello Stato di esecuzione.
La risposta deve essere trasmessa attraverso le stesse Autorità e nelle stesse
forme di cui ai paragrafi precedenti.
Articolo
6
Procedura di rito applicabile
Per l'esecuzione del trasferimento, le Parti contraenti applicano la procedura
di cui all'articolo 9 comma 1 lettera a) della Convenzione.
Ciascuna delle Parti contraenti decide sulla richiesta di trasferimento
formulata ai sensi del presente Accordo secondo le procedure previste dalla
propria legislazione interna.
Le spese di applicazione del presente Accordo saranno a carico dello Stato di
esecuzione, ad eccezione delle spese prodottesi esclusivamente nel territorio
dello Stato di condanna.
Articolo
8
Applicazione nel tempo
Il presente Accordo si applica all'esecuzione di condanne emesse sia prima che
dopo la sua entrata in vigore.
Articolo
9
Entrata in vigore
Il presente Accordo è soggetto a ratifica ed entrerà in vigore 30 giorni dopo
la data della ricezione, per via diplomatica, dell'ultima notifica relativa al
completamento delle procedure interne di ratifica delle Parti contraenti.
Articolo
10
Risoluzione delle vertenze
Qualsiasi vertenza relativa all'applicazione e all'interpretazione delle
disposizioni del presente Accordo sarà risolta mediante consultazioni e negozi
bilaterali.
Articolo
11
Modifica dell'accordo
Il presente accordo può essere modificato mediante la stessa procedura seguita
per la seguita per la sua conclusione.
Articolo
12
Rapporti con altri Accordi internazionali
Le disposizioni del presente Accordo non incidono sulle disposizioni degli altri
accordi multilaterali conclusi dalle Parti contraenti.
Articolo
13
Validità dell'Accordo
Il presente Accordo avrà efficacia a tempo indeterminato.
Articolo
14
Denuncia dell'Accordo
Ciascuna Parte contraente può in ogni momento denunciare il presente Accordo
mediante notifica scritta. In tale caso l'Accordo cesserà di avere efficacia
sei mesi dopo la data della ricezione della notifica dell'altra Parte
contraente.
Fatto a Roma, il 13 settembre 2003, in due originali, ciascuno nelle lingue
italiana e romena, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Il Ministro della Giustizia
della Repubblica Italiana
Roberto Castelli
Il Ministro della Giustizia
della Romania
Mihaela Stanoiu