Accordo Italia - Albania

 

Legge 11 luglio 2003 n. 204
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la
Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, fatto a R
oma il 24 aprile 2002

 

Articolo 1

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, fatto a Roma il 24 aprile 2002.

 

Articolo 2


  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

 

Articolo 3


  1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 160.000 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Accordo aggiuntivo alla convenzione sul trasferimento

delle persone condannate del 21 marzo 1983


La Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania,

desiderando intensificare e facilitare la cooperazione nei rapporti tra i due Stati nell'applicazione della Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983 (di seguito indicata come "la Convenzione");

considerando opportuno completare la Convenzione su alcuni punti, al fine di estendere l'applicazione anche ad altre forme di esecuzione dei giudicati penali,

hanno conseguito quanto segue:

Articolo 1


  1. I termini e le espressioni utilizzati nel presente accordo devono essere interpretati ai sensi della Convenzione.

  2. Le disposizioni della Convenzione sono applicabili nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni del presente Accordo.

Articolo 2


  1. Quando in uno degli Stati è stata pronunciata una sentenza definitiva di condanna nei confronti di un cittadino dell'altro Stato, quest'ultimo, su richiesta dello Stato di condanna, può procedere alla relativa esecuzione nel caso in cui la persona condannata si trovi sul suo territorio, nel rispetto della normativa
    interna relativa al riconoscimento del giudicato.

  2. Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione può, prima di ricevere la documentazione a sostegno della richiesta, o in attesa della decisione relativa a tale richiesta, procedere all'arresto della persona condannata, o adottare qualsiasi altra misura idonea a garantire che essa rimanga nel suo territorio in attesa di una decisione relativa alla richiesta. Le domande in tal senso sono accompagnate dalle informazioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4 della Convenzione. L'arresto a tale titolo della persona condannata non può comportare un aggravamento della situazione penale della stessa.

  3. Per l'esecuzione della condanna ai sensi del presente articolo non è necessario il consenso della persona condannata.

Articolo 3

 

  1. Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione, fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, può consentire al trasferimento di una persona condannata senza il consenso di quest'ultima, quando la condanna pronunciata nei suoi confronti o un provvedimento amministrativo definitivo secondo l'ordinamento interno dello Stato di condanna comportano una misura di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera in applicazione della quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.

  2. Lo Stato di esecuzione darà il proprio consenso ai sensi del paragrafo 1 solo dopo aver sentito il parere della persona condannata.

  3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, lo Stato di condanna fornisce allo Stato di esecuzione:

    1. una dichiarazione contenente il parere della persona condannata riguardo al suo eventuale trasferimento;

    2. una copia della sentenza di condanna o del provvedimento amministrativo definitivo che comportano una misura in applicazione della quale la persona condannata dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.

  4. Ogni persona trasferita in applicazione del presente articolo non sarà perseguita giudicata, detenuta ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, o sottoposta ad altra restrizione della libertà personale, per un qualsiasi fatto anteriore al trasferimento, diverso da quello che ha motivato la condanna esecutiva ad eccezione dei seguenti casi:

    1. quando lo Stato di condanna lo autorizza: a tale scopo viene presentata una domanda, corredata della relativa documentazione e di un verbale giudiziario contenente le dichiarazioni della persona condannata; tale autorizzazione viene data quando lo stesso reato per cui viene richiesta prevede l'estradizione conformemente alla legislazione dello Stato di condanna, o quando l'estradizione sarebbe esclusa solo in ragione dell'entità della pena;

    2. quando, avendo avuto la possibilità di farlo, la persona condannata non ha lasciato nei quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva il territorio dello Stato di esecuzione, o se vi è ritornata dopo averlo lasciato.

  5. Nonostante le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, lo Stato di esecuzione può adottare le misure necessarie conformemente alla propria legislazione ivi compreso il ricorso ad un procedimento in contumacia ai fini di una interruzione della prescrizione.

Articolo 4


Per la esecuzione delle sentenze si applica l'articolo 9 paragrafo 1 lettera a) della Convenzione.

Articolo 5


Il presente accordo si applica all'esecuzione di condanne emesse sia prima che dopo la sua entrata in vigore.

Articolo 6


La richiesta di trasferimento e i documenti allegati devono essere trasmessi nella lingua dello Stato di esecuzione cui sono indirizzati.

Articolo 7


Le spese di applicazione del presente Accordo saranno a carico dello Stato di condanna, ad eccezione delle spese prodottesi esclusivamente nel territorio della Stato di esecuzione.

Articolo 8


Il presente Accordo è soggetto a ratifica ed entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica con cui gli Stati si saranno ufficialmente comunicati che le rispettive procedure interne di ratifica sono state completate.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti hanno firmato il presente Accordo.


Fatto a Roma il 24.04.2002 in due, originali, ciascuno nelle lingue Italiana ed Albanese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

 

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