Legge
11 luglio 2003 n. 204
Ratifica
ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica
Italiana
e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla
convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, fatto
a Roma
il 24 aprile 2002
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Il
Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la
Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione
sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, fatto a Roma
il 24 aprile 2002.
Articolo
2
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Piena
ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere
dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto
dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.
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Per
l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 160.000 euro
annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
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Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Accordo
aggiuntivo alla convenzione sul trasferimento
delle
persone condannate del 21 marzo 1983
La Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania,
desiderando intensificare e facilitare la cooperazione nei rapporti tra i due
Stati nell'applicazione della Convenzione europea sul trasferimento delle
persone condannate del 21 marzo 1983 (di seguito indicata come "la
Convenzione");
considerando opportuno completare la Convenzione su alcuni punti, al fine di
estendere l'applicazione anche ad altre forme di esecuzione dei giudicati
penali,
hanno conseguito quanto segue:
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I
termini e le espressioni utilizzati nel presente accordo devono essere
interpretati ai sensi della Convenzione.
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Le
disposizioni della Convenzione sono applicabili nella misura in cui sono
compatibili con le disposizioni del presente Accordo.
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Quando
in uno degli Stati è stata pronunciata una sentenza definitiva di condanna
nei confronti di un cittadino dell'altro Stato, quest'ultimo, su richiesta
dello Stato di condanna, può procedere alla relativa esecuzione nel caso in
cui la persona condannata si trovi sul suo territorio, nel rispetto della
normativa
interna relativa al riconoscimento del giudicato.
-
Su
richiesta dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione può, prima di
ricevere la documentazione a sostegno della richiesta, o in attesa della
decisione relativa a tale richiesta, procedere all'arresto della persona
condannata, o adottare qualsiasi altra misura idonea a garantire che essa
rimanga nel suo territorio in attesa di una decisione relativa alla
richiesta. Le domande in tal senso sono accompagnate dalle informazioni di
cui al paragrafo 3 dell'articolo 4 della Convenzione. L'arresto a tale
titolo della persona condannata non può comportare un aggravamento della
situazione penale della stessa.
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Per
l'esecuzione della condanna ai sensi del presente articolo non è necessario
il consenso della persona condannata.
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Su
richiesta dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione, fatta salva
l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, può consentire al
trasferimento di una persona condannata senza il consenso di quest'ultima,
quando la condanna pronunciata nei suoi confronti o un provvedimento
amministrativo definitivo secondo l'ordinamento interno dello Stato di
condanna comportano una misura di espulsione o di riaccompagnamento alla
frontiera in applicazione della quale la persona condannata, dopo la sua
scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di
condanna.
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Lo
Stato di esecuzione darà il proprio consenso ai sensi del paragrafo 1 solo
dopo aver sentito il parere della persona condannata.
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Ai
fini dell'applicazione del presente articolo, lo Stato di condanna fornisce
allo Stato di esecuzione:
-
una
dichiarazione contenente il parere della persona condannata riguardo al
suo eventuale trasferimento;
-
una
copia della sentenza di condanna o del provvedimento amministrativo
definitivo che comportano una misura in applicazione della quale la
persona condannata dopo la sua scarcerazione, non potrà più
soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.
-
Ogni
persona trasferita in applicazione del presente articolo non sarà
perseguita giudicata, detenuta ai fini dell'esecuzione di una pena o di una
misura di sicurezza, o sottoposta ad altra restrizione della libertà
personale, per un qualsiasi fatto anteriore al trasferimento, diverso da
quello che ha motivato la condanna esecutiva ad eccezione dei seguenti casi:
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quando
lo Stato di condanna lo autorizza: a tale scopo viene presentata una
domanda, corredata della relativa documentazione e di un verbale
giudiziario contenente le dichiarazioni della persona condannata; tale
autorizzazione viene data quando lo stesso reato per cui viene richiesta
prevede l'estradizione conformemente alla legislazione dello Stato di
condanna, o quando l'estradizione sarebbe esclusa solo in ragione
dell'entità della pena;
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quando,
avendo avuto la possibilità di farlo, la persona condannata non ha
lasciato nei quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione
definitiva il territorio dello Stato di esecuzione, o se vi è ritornata
dopo averlo lasciato.
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Nonostante
le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, lo Stato di
esecuzione può adottare le misure necessarie conformemente alla propria
legislazione ivi compreso il ricorso ad un procedimento in contumacia ai
fini di una interruzione della prescrizione.
Per la esecuzione delle sentenze si applica l'articolo 9 paragrafo 1 lettera a)
della Convenzione.
Il presente accordo si applica all'esecuzione di condanne emesse sia prima che
dopo la sua entrata in vigore.
La richiesta di trasferimento e i documenti allegati devono essere trasmessi
nella lingua dello Stato di esecuzione cui sono indirizzati.
Le spese di applicazione del presente Accordo saranno a carico dello Stato di
condanna, ad eccezione delle spese prodottesi esclusivamente nel territorio
della Stato di esecuzione.
Il presente Accordo è soggetto a ratifica ed entrerà in vigore alla data di
ricezione della seconda notifica con cui gli Stati si saranno ufficialmente
comunicati che le rispettive procedure interne di ratifica sono state
completate.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma il 24.04.2002 in due, originali, ciascuno nelle lingue Italiana ed
Albanese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
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