La
salute in carcere
dal
Sito del Ministero della Giustizia
L'articolo
32 della Costituzione dispone: "La Repubblica tutela il diritto alla salute
come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e
garantisce cure gratuite agli indigenti".
Il diritto alla salute di coloro che si trovano in condizione di privazione
della libertà trova quindi tutela e garanzia quale diritto inviolabile della
persona. Tale tutela avviene nel contesto sociale dove la personalità
dell'individuo trova espressione, e l'istituto penitenziario, concretizzandosi
in una formazione sociale, é il luogo in cui il detenuto esplica la propria
personalità.
Il servizio sanitario all'interno degli istituti penitenziari é previsto anche
dalle Regole Minime dell'O.N.U. per il trattamento dei detenuti, approvate il 30
agosto 1955 (artt. 22-26) e ribadite dal Consiglio d'Europa il 19 gennaio 1973.
L'Amministrazione penitenziaria applica le norme della legislazione italiana
relative all'assistenza sanitaria dei detenuti. Esse dettano principi e criteri
organizzativi per l'adeguamento del sistema alle esigenze della popolazione
detenuta e il criterio generale dell'integrazione tra il Servizio Sanitario
Penitenziario e il Servizio Sanitario Nazionale, in modo che l'istituzione
penitenziaria possa rispondere a qualsiasi esigenza anche avvalendosi di quello
Nazionale.
L'articolo 11 della legge sull'Ordinamento penitenziario (L. 354/1975),
stabilisce che ogni istituto sia dotato di "servizio medico e servizio
farmaceutico rispondenti ad esigenze profilattiche e di cura della salute dei
detenuti e degli internati e che disponga di almeno uno specialista in
psichiatria".
Con le espressioni "servizio medico" e "servizio
farmaceutico" si deve intendere l'organizzazione in ogni istituto, anche di
dimensioni ridotte, di un servizio che assicura un armadio farmaceutico, una
infermeria, attrezzature diagnostiche e cliniche e la presenza continuativa di
un medico, mentre gli istituti di maggior dimensione, dispongono di strutture
sanitarie organizzate e personale presente nell'intero arco della giornata e
possono disporre di Centri Diagnostici Terapeutici.
Sempre nell'articolo 11 si definiscono le attività sanitarie interne agli
istituti:
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l'obbligo
di visita all'ingresso nella struttura; |
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la
discrezionalità di visita medica dei detenuti indipendentemente da
richiesta;
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la
disponibilità del medico per le visite quotidiane dei malati;
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l'adozione
di misure per l'isolamento sanitario in caso di malattie contagiose e nel
rispetto delle norme in tema di malattia psichiatria e salute mentale;
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particolare
attenzione alla tutela della salute delle detenute madri e dei loro figli. |
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Lo
stesso articolo 11 prevede che, nell'ipotesi in cui gli interventi diagnostici o
terapeutici, non possano avvenire nell'ambito dell'istituzione penitenziaria, è
consentito il trasferimento del paziente-detenuto in ospedale o in altro luogo
esterno di cura.
L'assistenza sanitaria può dunque essere organizzata in "collaborazione
con i servizi pubblici sanitari locali ospedalieri ed extraospedalieri, d'intesa
con la Regione e secondo gli indirizzi del Ministero della Sanità".
Anche l'articolo 7 della legge 296\1993 prevede l'istituzione di reparti
ospedalieri destinati ad ospitare i detenuti per la cura delle patologie che non
possono essere affrontate in ambiente penitenziario.
L'organizzazione
del servizio
L'innovazione
del servizio sanitario penitenziario é iniziata nel 1992, con il raggruppamento
delle attività dell'istituto penitenziario in aree individuate in base ai
diversi fini istituzionali.
Tra le diverse aree é stata individuata l'area sanitaria con l'obiettivo di
adeguare il servizio al bisogno di salute psicofisica dei detenuti e degli
internati. Il servizio infatti non può essere considerato di ausilio per il
perseguimento di altri scopi come quello della sicurezza e del trattamento, pur
tenendo conto della peculiarità del contesto. L'area sanitaria fa parte del
"tessuto connettivo" degli istituti penitenziari, e mediante la
collaborazione e l'integrazione il fine particolare che persegue deve confluire
nel fine generale dell'istituzione carcere.
L'assistenza sanitaria per i detenuti e gli internati è assicurata in ogni
struttura detentiva con la presenza di personale medico e paramedico.
All'area sanitaria appartengono le seguenti figure professionali:
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medici
incaricati;
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medici
di guardia;
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medici
specialisti;
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infermieri
professionali e generici;
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ausiliari
socio sanitari;
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farmacisti;
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personale
tecnico. |
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Considerando
la diversa capienza degli istituti penitenziari, l'Amministrazione ha
organizzato tre diversi livelli di assistenza in modo il più possibile uniforme
sul territorio nazionale.
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le
strutture sanitarie di primo livello: negli istituti in cui sono presenti
fino a 225 detenuti, la presenza di personale sanitario é per buona parte
della giornata; |
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le
strutture sanitarie di secondo livello: negli istituti in cui sono presenti
oltre 225 detenuti, è previsto un servizio sanitario continuativo per 24
ore al giorno;
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le
strutture sanitarie di terzo livello: strutture penitenziarie di grandi
dimensioni, sede anche di centri clinici, in grado di affrontare necessità
mediche di particolare rilievo e in taluni casi anche chirurgiche. |
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Queste
strutture sanitarie corrispondono ai Presidi sanitari. La diversità delle realtà
locali ha portato alla recente istituzione di una nuova struttura: l'Unità
Operativa di Sanità Penitenziaria regionale.
L'Unità Operativa svolge un'azione di coordinamento, di pianificazione, di
attuazione dei programmi di intervento, di verifica dei risultati delle attività
realizzate, di potenziamento dei servizi assistenziali specifici per la
popolazione detenuta mediante l'instaurazione di forme di integrazione con le
strutture del servizio sanitario nazionale e i servizi socio-familiari del
territorio.
Il
riordino del servizio
Nel
1998 l'avvio della riorganizzazione del Sistema Sanitario Nazionale coinvolge
anche l'organizzazione penitenziaria. (Si veda la legge delega 30 novembre 1998
e il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, di attuazione della delega, che
indica le linee di indirizzo per il riordino del servizio sanitario
penitenziario).
Ogni istituto entra nella sfera di competenza territoriale della Azienda
Sanitaria Locale e tutti i detenuti hanno l'iscrizione al Servizio Sanitario
Nazionale e l'esenzione dal pagamento del ticket.
L'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale, é prevista anche per
gli stranieri, limitatamente al periodo detentivo. Essi "hanno parità di
trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini liberi, a
prescindere dal regolare titolo di permesso di soggiorno in Italia" (art.
1, comma 5, Decreto legislativo 22 giugno 1999 n. 230).
L'assistenza sanitaria richiede la collaborazione tra l'Amministrazione della
giustizia e gli enti competenti nella gestione del Servizio Sanitario Nazionale
per l'attuazione degli obiettivi previsti dai Piani sanitari anche attraverso
sistemi di informazione ed educazione sanitaria.
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il
Ministero della Sanità esercita funzioni di programmazione, di indirizzo e
coordinamento del Servizio Sanitario Nazionale negli istituti; |
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le
Regioni esercitano funzioni di organizzazione e programmazione e il
controllo sul funzionamento;
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alle
Aziende Sanitarie Locali sono affidati la gestione e il controllo dei
servizi sanitari negli Istituti. Il Direttore Generale dell'Azienda risponde
della mancata applicazione e dei ritardi nell'attuazione delle misure di
assistenza sanitaria penitenziaria. |
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L'Amministrazione
Penitenziaria infine ha una funzione di controllo, interviene per segnalare alle
Autorità sanitarie locali, regionali e direttamente al Ministero della Salute i
casi di inerzia e per l'attivazione dei poteri sostitutivi.
All'Amministrazione Penitenziaria compete anche la funzione di garanzia della
sicurezza negli Istituti e nei luoghi esterni di cura e l'individuazione del
personale medico e sanitario da destinare al servizio sanitario penitenziario.
Le risorse finanziarie, iscritte nello stato di previsione della spesa del
Ministero della Giustizia, é previsto siano trasferite al Fondo sanitario
nazionale (articolo 7 del D. Lgs. 230/1999), e il trasferimento delle
corrispondenti funzioni deve avvenire in modo progressivo attraverso due fasi:
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la
fase del trasferimento dal Ministero della Giustizia a tutte le Aziende
Sanitarie Locali, delle funzioni relative alla prevenzione generale e alla
diagnosi e terapia delle tossicodipendenze; |
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la
fase dell'individuazione di almeno tre regioni cui trasferire in forma
graduale e sperimentale anche di tutte le altre funzioni sanitarie. |
Per
attuare la prima fase, nel dicembre 1999, i Ministeri della Sanità e della
Giustizia, dispongono il passaggio delle competenze in materia di prevenzione,
diagnosi e terapia dall'Amministrazione penitenziaria alle Aziende Sanitarie
Locali, ma non il trasferimento delle relative risorse finanziare (previsto
dall'art. 7 del D. Lgs. 230/1999).
Per attuare la seconda fase, nell'aprile 2000, i Ministeri della Sanità e della
Giustizia, individuano le tre regioni per la sperimentazione: Toscana, Lazio e
Puglia. In seguito aderiranno anche Emilia Romagna, Molise e Campania. Nel
maggio 2000 é pubblicato il Progetto - obiettivo per la tutela della salute in
ambito penitenziario che indica come settori prioritari d'intervento per il
Servizio sanitario Nazionale le aree di intervento già presenti nella medicina
penitenziaria:
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la
prevenzione; |
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l'assistenza
medica generica;
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la
medicina d'urgenza;
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le
malattie psichiatriche;
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la
tossicodipendenza;
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i
problemi degli immigrati in carcere;
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le
malattie infettive;
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l'assistenza
ai minori;
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le
attività di riabilitazione. |
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Attualmente
sono in corso i lavori della Commissione istituita con Decreto interministeriale
16 maggio 2002 di nomina della Commissione di studio Ministero della
Giustizia-Ministero della Salute per il rinnovamento del servizio sanitario
penitenziario con la finalità di rinnovare i metodi organizzativi e la qualità
del servizio sanitario penitenziario, tenendo conto dell'esito delle
sperimentazioni effettuate.
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