La salute in carcere

 

La salute in carcere

 

dal Sito del Ministero della Giustizia

 

L'articolo 32 della Costituzione dispone: "La Repubblica tutela il diritto alla salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti".
Il diritto alla salute di coloro che si trovano in condizione di privazione della libertà trova quindi tutela e garanzia quale diritto inviolabile della persona. Tale tutela avviene nel contesto sociale dove la personalità dell'individuo trova espressione, e l'istituto penitenziario, concretizzandosi in una formazione sociale, é il luogo in cui il detenuto esplica la propria personalità.
Il servizio sanitario all'interno degli istituti penitenziari é previsto anche dalle Regole Minime dell'O.N.U. per il trattamento dei detenuti, approvate il 30 agosto 1955 (artt. 22-26) e ribadite dal Consiglio d'Europa il 19 gennaio 1973.
L'Amministrazione penitenziaria applica le norme della legislazione italiana relative all'assistenza sanitaria dei detenuti. Esse dettano principi e criteri organizzativi per l'adeguamento del sistema alle esigenze della popolazione detenuta e il criterio generale dell'integrazione tra il Servizio Sanitario Penitenziario e il Servizio Sanitario Nazionale, in modo che l'istituzione penitenziaria possa rispondere a qualsiasi esigenza anche avvalendosi di quello Nazionale.
L'articolo 11 della legge sull'Ordinamento penitenziario (L. 354/1975), stabilisce che ogni istituto sia dotato di "servizio medico e servizio farmaceutico rispondenti ad esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati e che disponga di almeno uno specialista in psichiatria".
Con le espressioni "servizio medico" e "servizio farmaceutico" si deve intendere l'organizzazione in ogni istituto, anche di dimensioni ridotte, di un servizio che assicura un armadio farmaceutico, una infermeria, attrezzature diagnostiche e cliniche e la presenza continuativa di un medico, mentre gli istituti di maggior dimensione, dispongono di strutture sanitarie organizzate e personale presente nell'intero arco della giornata e possono disporre di Centri Diagnostici Terapeutici.
Sempre nell'articolo 11 si definiscono le attività sanitarie interne agli istituti:

l'obbligo di visita all'ingresso nella struttura;

la discrezionalità di visita medica dei detenuti indipendentemente da richiesta;

la disponibilità del medico per le visite quotidiane dei malati;

l'adozione di misure per l'isolamento sanitario in caso di malattie contagiose e nel rispetto delle norme in tema di malattia psichiatria e salute mentale;

particolare attenzione alla tutela della salute delle detenute madri e dei loro figli.

Lo stesso articolo 11 prevede che, nell'ipotesi in cui gli interventi diagnostici o terapeutici, non possano avvenire nell'ambito dell'istituzione penitenziaria, è consentito il trasferimento del paziente-detenuto in ospedale o in altro luogo esterno di cura.
L'assistenza sanitaria può dunque essere organizzata in "collaborazione con i servizi pubblici sanitari locali ospedalieri ed extraospedalieri, d'intesa con la Regione e secondo gli indirizzi del Ministero della Sanità".
Anche l'articolo 7 della legge 296\1993 prevede l'istituzione di reparti ospedalieri destinati ad ospitare i detenuti per la cura delle patologie che non possono essere affrontate in ambiente penitenziario.

L'organizzazione del servizio

 

L'innovazione del servizio sanitario penitenziario é iniziata nel 1992, con il raggruppamento delle attività dell'istituto penitenziario in aree individuate in base ai diversi fini istituzionali.
Tra le diverse aree é stata individuata l'area sanitaria con l'obiettivo di adeguare il servizio al bisogno di salute psicofisica dei detenuti e degli internati. Il servizio infatti non può essere considerato di ausilio per il perseguimento di altri scopi come quello della sicurezza e del trattamento, pur tenendo conto della peculiarità del contesto. L'area sanitaria fa parte del "tessuto connettivo" degli istituti penitenziari, e mediante la collaborazione e l'integrazione il fine particolare che persegue deve confluire nel fine generale dell'istituzione carcere.
L'assistenza sanitaria per i detenuti e gli internati è assicurata in ogni struttura detentiva con la presenza di personale medico e paramedico.
All'area sanitaria appartengono le seguenti figure professionali:

medici incaricati;

medici di guardia;

medici specialisti;

infermieri professionali e generici;

ausiliari socio sanitari;

farmacisti;

personale tecnico.

Considerando la diversa capienza degli istituti penitenziari, l'Amministrazione ha organizzato tre diversi livelli di assistenza in modo il più possibile uniforme sul territorio nazionale.

le strutture sanitarie di primo livello: negli istituti in cui sono presenti fino a 225 detenuti, la presenza di personale sanitario é per buona parte della giornata;

le strutture sanitarie di secondo livello: negli istituti in cui sono presenti oltre 225 detenuti, è previsto un servizio sanitario continuativo per 24 ore al giorno;

le strutture sanitarie di terzo livello: strutture penitenziarie di grandi dimensioni, sede anche di centri clinici, in grado di affrontare necessità mediche di particolare rilievo e in taluni casi anche chirurgiche.

Queste strutture sanitarie corrispondono ai Presidi sanitari. La diversità delle realtà locali ha portato alla recente istituzione di una nuova struttura: l'Unità Operativa di Sanità Penitenziaria regionale.
L'Unità Operativa svolge un'azione di coordinamento, di pianificazione, di attuazione dei programmi di intervento, di verifica dei risultati delle attività realizzate, di potenziamento dei servizi assistenziali specifici per la popolazione detenuta mediante l'instaurazione di forme di integrazione con le strutture del servizio sanitario nazionale e i servizi socio-familiari del territorio.

Il riordino del servizio

 

Nel 1998 l'avvio della riorganizzazione del Sistema Sanitario Nazionale coinvolge anche l'organizzazione penitenziaria. (Si veda la legge delega 30 novembre 1998 e il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, di attuazione della delega, che indica le linee di indirizzo per il riordino del servizio sanitario penitenziario).
Ogni istituto entra nella sfera di competenza territoriale della Azienda Sanitaria Locale e tutti i detenuti hanno l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e l'esenzione dal pagamento del ticket.
L'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale, é prevista anche per gli stranieri, limitatamente al periodo detentivo. Essi "hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini liberi, a prescindere dal regolare titolo di permesso di soggiorno in Italia" (art. 1, comma 5, Decreto legislativo 22 giugno 1999 n. 230).
L'assistenza sanitaria richiede la collaborazione tra l'Amministrazione della giustizia e gli enti competenti nella gestione del Servizio Sanitario Nazionale per l'attuazione degli obiettivi previsti dai Piani sanitari anche attraverso sistemi di informazione ed educazione sanitaria.

il Ministero della Sanità esercita funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento del Servizio Sanitario Nazionale negli istituti;

le Regioni esercitano funzioni di organizzazione e programmazione e il controllo sul funzionamento;

alle Aziende Sanitarie Locali sono affidati la gestione e il controllo dei servizi sanitari negli Istituti. Il Direttore Generale dell'Azienda risponde della mancata applicazione e dei ritardi nell'attuazione delle misure di assistenza sanitaria penitenziaria.

L'Amministrazione Penitenziaria infine ha una funzione di controllo, interviene per segnalare alle Autorità sanitarie locali, regionali e direttamente al Ministero della Salute i casi di inerzia e per l'attivazione dei poteri sostitutivi.
All'Amministrazione Penitenziaria compete anche la funzione di garanzia della sicurezza negli Istituti e nei luoghi esterni di cura e l'individuazione del personale medico e sanitario da destinare al servizio sanitario penitenziario.
Le risorse finanziarie, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, é previsto siano trasferite al Fondo sanitario nazionale (articolo 7 del D. Lgs. 230/1999), e il trasferimento delle corrispondenti funzioni deve avvenire in modo progressivo attraverso due fasi:

la fase del trasferimento dal Ministero della Giustizia a tutte le Aziende Sanitarie Locali, delle funzioni relative alla prevenzione generale e alla diagnosi e terapia delle tossicodipendenze;

la fase dell'individuazione di almeno tre regioni cui trasferire in forma graduale e sperimentale anche di tutte le altre funzioni sanitarie.

Per attuare la prima fase, nel dicembre 1999, i Ministeri della Sanità e della Giustizia, dispongono il passaggio delle competenze in materia di prevenzione, diagnosi e terapia dall'Amministrazione penitenziaria alle Aziende Sanitarie Locali, ma non il trasferimento delle relative risorse finanziare (previsto dall'art. 7 del D. Lgs. 230/1999).
Per attuare la seconda fase, nell'aprile 2000, i Ministeri della Sanità e della Giustizia, individuano le tre regioni per la sperimentazione: Toscana, Lazio e Puglia. In seguito aderiranno anche Emilia Romagna, Molise e Campania. Nel maggio 2000 é pubblicato il Progetto - obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario che indica come settori prioritari d'intervento per il Servizio sanitario Nazionale le aree di intervento già presenti nella medicina penitenziaria:

la prevenzione;

l'assistenza medica generica;

la medicina d'urgenza;

le malattie psichiatriche;

la tossicodipendenza;

i problemi degli immigrati in carcere;

le malattie infettive;

l'assistenza ai minori;

le attività di riabilitazione.

Attualmente sono in corso i lavori della Commissione istituita con Decreto interministeriale 16 maggio 2002 di nomina della Commissione di studio Ministero della Giustizia-Ministero della Salute per il rinnovamento del servizio sanitario penitenziario con la finalità di rinnovare i metodi organizzativi e la qualità del servizio sanitario penitenziario, tenendo conto dell'esito delle sperimentazioni effettuate.

 

 

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