Regole
penitenziarie europee
(Raccomandazione
Comitato dei Ministri della Comunità Europea 12 febbraio 1987)
Il
lavoro per i detenuti
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Il
lavoro penitenziario deve essere considerato come un elemento positivo del
trattamento, della formazione del detenuto e della gestione dell’istituto.
I condannati possono essere soggetti all’obbligo di lavoro, tenuto conto
delle loro capacità fisiche e mentali, come determinate dal sanitario. Un
lavoro sufficiente e di natura conveniente o, nel caso, altre attività
utili, devono essere proposte al detenuto per occuparlo durante la normale
durata di una giornata di lavoro. Nella misura del possibile, il lavoro deve
essere tale da conservare e aumentare la capacità del detenuto di
guadagnarsi normalmente la vita dopo la sua dimissione. Bisogna offrire una
formazione professionale per mestieri utili ai detenuti che sono nella
condizione di profittarne, e particolarmente i giovani. Nei limiti
compatibili con una razionale selezione professionale, con le possibilità
dell’amministrazione e le esigenze di disciplina dell’istituto, i
detenuti devono poter scegliere il tipo di lavoro che desiderano effettuare.
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L’organizzazione
e il metodo di lavoro negli istituti devono avvicinarsi, nella misura del
possibile, a quelli che regolano un lavoro nella società esterna, al fine
di preparare il detenuto alle condizioni normali del lavoro libero. Il
lavoro dovrebbe comunque rispondere alle regole giuridiche c tecniche in
vigore ed essere organizzato nel quadro dei moderni metodi di gestione e
produzione. Il fine di trarre un profitto finanziario dal lavoro
penitenziario può avere quale effetto l’innalzamento del livello, ed il
miglioramento della qualità della formazione, ma gli interessi dei detenuti
ed il loro trattamento non devono essere subordinati a questo fine.
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Il
lavoro per i detenuti deve essere assicurato dalla Amministrazione
penitenziaria:
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sia nei propri locali, officine e tenute agricole;
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sia in collaborazione con imprenditori privati, all’interno o all’esterno
dell’istituto, nel qual caso i datori di lavoro dovranno versare il
salario normalmente dovuto, tenendo tuttavia conto del rendimento effettivo dei detenuti.
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La
sicurezza e l’igiene devono essere assicurati nella stessa misura che per
i lavoratori liberi. Misure devono essere adottate per indennizzare i
detenuti vittime di incidenti sul lavoro e di malattie professionali, a
condizioni non meno favorevoli di quelle stabilite dalla legge per i
lavoratori liberi.
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Il
numero massimo giornaliero e settimanale di ore di lavoro per i detenuti
deve essere fissato in conformità alle regole o agli usi locali concernenti
il lavoro in libertà. I detenuti devono godere almeno di un giorno di
riposo settimanale e di tempo sufficiente per istruirsi e per dedicarsi alle
attività previste nel quadro del trattamento e in vista del loro
reinserimento sociale.
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Deve
essere previsto un sistema equo di remunerazione del lavoro dei detenuti.
Apposite norme devono permettere ai detenuti di utilizzare almeno una parte
della propria remunerazione per l’acquisto di oggetti autorizzati dal
regolamento, destinati all’uso personale, e di inviarne una parte alla
famiglia o spenderla per altri fini autorizzati. Il regolamento dovrebbe
anche prevedere che una parte della remunerazione sia accantonata dall’Amministrazione,
per costituire un peculio che sarà restituito al detenuto al momento della
sua liberazione.
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