Legge 24 novembre 1981 n° 689
Modifiche al sistema penale – Sanzioni sostitutive
Articolo 102
Conversione
di pene pecuniarie)
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Le
pene della multa e dell’ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato
si convertono nella libertà controllata per un periodo massimo,
rispettivamente, di un anno e di sei mesi.
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Nel
caso in cui la pena pecuniaria da convertire non sia superiore ad un milione,
la stessa può essere convertita, a richiesta del condannato, in lavoro
sostitutivo. Il ragguaglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o
frazione di venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di libertà
controllata e cinquantamila lire, o frazione di cinquantamila lire, per un
giorno di lavoro sostitutivo.
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Il
condannato può sempre far cessare la pena sostitutiva pagando la multa o
l’ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della libertà
controllata scontata o del lavoro sostitutivo prestato.
Articolo 103
(Limite degli aumenti in caso di conversione delle
pene pecuniarie)
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Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite per insolvibilità del
condannato la durata complessiva della libertà controllata non può superare un
anno e sei mesi, se la pena convertita è quella della multa, e nove mesi se la
pena convertita è quella dell’ammenda.
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La
durata complessiva del lavoro sostitutivo non può superare in ogni caso i
sessanta giorni.
Articolo
105
(Lavoro sostitutivo)
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Il
lavoro sostitutivo consiste nella prestazione di un’attività non retribuita, a
favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le
province, i comuni, o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di
istruzione, di protezione civile e di tutela dell’ambiente naturale o di
incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di
speciali convenzioni da parte del Ministero della giustizia, che può delegare
il magistrato di sorveglianza.
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Tale
attività si svolge nell’ambito della provincia in cui il condannato ha la
residenza, per una giornata lavorativa per settimana, salvo che il condannato
chieda di essere ammesso ad una maggiore frequenza settimanale.
Articolo 107
(Determinazione
delle modalità di esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della multa
o dell’ammenda)
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Il
pubblico ministero o il pretore competente per l’esecuzione trasmette copia
del provvedimento di conversione della pena pecuniaria al magistrato di
sorveglianza del luogo di residenza del condannato.
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Il
magistrato di sorveglianza, sentito il condannato stesso, dispone
l’applicazione della libertà controllata o lo ammette al lavoro sostitutivo;
determina altresì le modalità di esecuzione della libertà controllata a norma
dell’articolo 62.
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Il
magistrato di sorveglianza determina le modalità di esecuzione del lavoro
sostitutivo e ne fissa il termine iniziale, sentito ove occorra il servizio
sociale, tenuto conto delle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di
salute del condannato ed osservando le disposizioni del capo II-bis del titolo
II della legge 26 luglio 1975, n. 354.
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L’ordinanza con cui sono stabilite le modalità di esecuzione del lavoro
sostitutivo è immediatamente trasmessa all’ufficio di pubblica sicurezza del
comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando
dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente.
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Si
applicano al lavoro sostitutivo le disposizioni degli articoli 64, 65, 68 e
69.
Articolo 108
(Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene conseguenti alla conversione
della multa o della ammenda)
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Quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla libertà
controllata, ivi comprese quelle inerenti al lavoro sostitutivo, conseguenti
alla conversione di pene pecuniarie, la parte di libertà controllata o di
lavoro sostitutivo non ancora eseguita si converte in un uguale periodo di
reclusione o di arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria
originariamente inflitta. In tal caso non si applica il disposto dell’articolo
67.
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Gli
ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria devono informare, senza
indugio, il magistrato di sorveglianza che ha emesso l’ordinanza prevista
dall’articolo 107 di ogni violazione da parte del condannato delle
prescrizioni impostegli.
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Il
magistrato di sorveglianza trasmette gli atti alla [sezione] di sorveglianza (o.p.
70) , la quale, compiuti ove occorra sommari accertamenti, provvede con
ordinanza alla conversione prevista dal primo comma, osservate le disposizioni
del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. L’ordinanza
di conversione è trasmessa al pubblico ministero competente, il quale provvede
mediante ordine di carcerazione.
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