Decreto
ministeriale 26 marzo 2001
(Norme per la determinazione delle modalità di
svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base
all’art. 54,
comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n° 274)
Articolo
1 (Lavoro di pubblica utilità)
-
Il
lavoro di pubblica utilità, consistente nell’attività non retribuita a
favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le
province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di
volontariato, a norma dell’art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28
agosto 2000, n° 274, ha ad oggetto:
-
prestazioni
di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato
operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone
affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani,
minori, ex-detenuti o extracomunitari;
-
prestazioni
di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla
popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio
ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di
prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o
di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di
custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
-
prestazioni
di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione
del randagismo degli animali;
-
prestazioni
di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di
beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e
parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle
Forze di polizia;
-
altre
prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica
professionalità del condannato.
Articolo
2 (Convenzioni)
-
L’attività
non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di
convenzioni da stipulare con il Ministero della giustizia o, su delega di
quest’ultimo, con il Presidente del tribunale, nell’ambito e a favore
delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle
organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1. Le convenzioni possono
essere stipulate anche da amministrazioni centrali dello Stato con effetto
per i rispettivi uffici periferici.
-
Nelle
convenzioni sono indicate specificamente le attività in cui può consistere
il lavoro di pubblica utilità e vengono individuati i soggetti incaricati,
presso le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni interessati, di
coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo
le relative istruzioni.
-
Nelle
convenzioni sono altresì individuate le modalità di copertura assicurativa
del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali nonché
riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, anche mediante polizze
collettive. I relativi oneri sono posti a carico delle amministrazioni,
delle organizzazioni o degli enti interessati.
Articolo
3 (Modalità di svolgimento)
-
Con
la sentenza di condanna con la quale viene applicata la pena del lavoro di
pubblica utilità, il giudice individua il tipo di attività, nonché l’amministrazione,
l’ente o l’organizzazione convenzionati presso il quale questa deve
essere svolta. A tal fine, il giudice si avvale dell’elenco degli enti
convenzionati. Dello stesso elenco si avvalgono il difensore o il condannato
quando formulano le richieste di cui all’art. 33, comma 3, del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n° 274, sulla scorta del medesimo elenco.
-
Le
ulteriori modalità di svolgimento dell’attività sono stabilite nelle
convenzioni di cui all’art. 2.
Articolo
4 (Modalità del trattamento nello svolgimento di prestazioni di pubblica
utilità)
-
Durante
lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, le amministrazioni, gli enti
e le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, assicurano il rispetto
delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità
fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata
sia conforme a quanto previsto dalle convenzioni di cui all’art. 2.
-
In
nessun caso l’attività può svolgersi in modo da impedire l’esercizio
dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
-
I
condannati sono ammessi a fruire del trattamento terapeutico e delle misure
profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il
personale alle dipendenze delle amministrazioni, degli enti e delle
organizzazioni interessati.
Articolo
5 (Esecuzione della pena ed
accertamenti)
-
Nei
casi in cui l’amministrazione, l’organizzazione o l’ente non sia più
convenzionato o abbia cessato la propria attività, il Pubblico Ministero
che deve eseguire la pena formula le proprie richieste al giudice ai sensi
dell’art. 44 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n° 274.
-
Il
Pubblico Ministero incarica gli organi della polizia giudiziaria e di
pubblica sicurezza di svolgere le verifiche necessarie circa la regolare
prestazione dell’attività lavorativa.
Articolo
6 (Relazione sul lavoro svolto dal condannato)
-
Terminata
l’esecuzione della pena, i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, redigono
una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il
lavoro svolto dal condannato
Articolo
7 (Elenco degli enti convenzionati)
-
Entro
un mese alla emanazione del presente decreto è istituito, presso ogni
cancelleria di tribunale, un elenco di tutti gli enti convenzionati che
hanno, nel territorio del circondario, una o più sedi ove il condannato
può svolgere il lavoro di pubblica utilità oggetto della convenzione. L’elenco
è aggiornato per ogni nuova convenzione ovvero per ogni cessazione di
quelle già stipulate.
-
La
cancelleria del tribunale trasmette immediatamente, a tutti gli uffici
giudiziari del circondario, incluse le sezioni distaccate, copia dell’elenco
di cui al comma 1 nonché dei relativi aggiornamenti.
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