XIV Legislatura - Camera dei Deputati,
n° 3458
Proposta di Legge
d’iniziativa dei deputati
Guido Rossi, Lussana,
Ce’, Dario Galli, Bricolo, Ballaman, Bianchi Clerici, Caparini, Didone’, Guido
Dussin, Luciano Dussin, Ercole, Fontanini, Gibelli, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Francesca Martini, Pagliarini, Parolo, Polledri, Rizzi, Rodeghiero,
Sergio Rossi, Stucchi, Vascon, Fiori, Ramponi, Saponara, Raisi, Ricciuti, Di
Teodoro, Collavini, Tarantino, Perlini, Scherini, Borriello, Savo, Onnis, Lisi,
Brusco, Zama, Paoletti Tangheroni, Milanese, Zanetta, Jannone
Introduzione del lavoro civico non retribuito
per i detenuti ai fini della riduzione della pena
Presentata il 5 dicembre 2002
Onorevoli Colleghi! - Il dibattito politico degli ultimi mesi ha
evidenziato la necessità di trovare soluzioni alle problematiche connesse
all’universo carcerario.
In tale ottica la Lega Nord Padania intende
contribuire ribadendo da un lato la necessità di proseguire con le misure messe
in atto dal Governo (piano dell’edilizia carceraria, accordi bilaterali con i
Paesi di origine dei reclusi, eccetera), e dall’altro proponendo istituti di
riduzione della pena alternativi all’amnistia e all’indulto che oltre a
suscitare timori e perplessità nella pubblica opinione producono meramente
effetti di deflazione della popolazione carceraria senza attuare le finalità
costituzionali previste all’articolo 27, terzo comma.
È dunque indispensabile dare un segnale forte ai
cittadini offesi dal reato che non devono sentirsi abbandonati dalle istituzioni
le quali, incapaci di approntare strutture idonee ad ospitare i delinquenti,
finiscono per liberare questi ultimi.
La concessione indiscriminata della libertà
costituisce una resa dinnanzi al fenomeno delinquenziale e un vero e proprio
premio per chi ha violato le regole della pacifica convivenza civile.
L’emenda ed il reintegro del reo nella società sono, al contrario, i criteri cui
ci si deve ispirare, secondo quanto afferma il dettato costituzionale. Sulla
base di tale previsione si propone in questa sede l’adozione di una misura,
alternativa alla detenzione, comunque idonea a determinare effetti di riduzione
della popolazione carceraria, collegando l’effetto estintivo della pena allo
svolgimento di un lavoro civico.
Infatti in un sistema carcerario che si pone tra i
suoi fini la riabilitazione e la reintegrazione sociali del detenuto, il momento
del lavoro rappresenta oltre che un formidabile strumento di prevenzione di
nuovi episodi di criminalità una forma essenziale e una possibilità concreta di
riscatto morale ed umano per il soggetto costretto in carcere.
La presente proposta di legge dispone la
possibilità di abbandonare il carcere per quanti stiano espiando una pena
detentiva non superiore ai tre anni, ciò all’unica condizione di riavviare uno
stile di vita diverso da quello che ne ha determinato l’ingresso nell’istituto.
Per ottenere tale risultato si prevede, quindi,
l’ammissione del condannato che ne faccia richiesta al "lavoro civico non
retribuito", ovvero ad una forma di collaborazione con le istituzioni pubbliche
al fine di rendersi utili per la società.
La proposta di legge mira così:
-
a
permettere un riavvicinamento al lavoro quale strumento di realizzazione della
personalità del singolo nell’ambito della società civile (articoli 1 e 2 della
Costituzione);
-
a
consentire l’utilizzazione dei condannati ammessi al beneficio per
l’espletamento di attività lavorativa in favore delle pubbliche
amministrazioni e degli altri enti aventi anche forma giuridica privata, ma
controllati dallo Stato e dagli altri enti pubblici e ciò in ausilio al
personale dipendente;
-
a
favorire il migliore impiego di tali soggetti nell’espletamento di tutti quei
servizi pubblici che esigenze di bilancio o limitazioni proprie dei singoli
enti impedirebbero di gestire al meglio;
-
a
determinare una forma alternativa di espiazione della pena che non si limiti
all’osservanza di regole di comportamento, ma si qualifichi per una
partecipazione attiva del condannato al proprio reinserimento sociale.
Pertanto, la presente proposta di legge stabilisce che i detenuti che stiano
scontando una pena non superiore a tre anni, anche se costituente residuo di
maggior pena, possano presentare domanda di ammissione al lavoro civico non
retribuito al competente magistrato di sorveglianza. Il lavoro civico, svolto in
favore dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti
locali, consiste nella fornitura di attività lavorativa nei campi dell’ecologia,
della manutenzione programmata del territorio, della protezione civile, della
prevenzione contro gli incendi e in molti altri servizi utili per la
collettività.
Questa possibilità lavorativa non potrà
riguardare, per ovvi motivi, coloro che si siano macchiati di alcuni reati
gravi, quali quelli enunciati nell’articolo 4-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354.
Quanto prescritto, oltre ad assolvere ad una finalità rieducativa della pena,
avrà dei benefìci concreti per il recluso, individuabili sia nella possibilità
di uscire dalla struttura carceraria e sia in una detrazione di pena pari a due
giorni per ogni giorno di lavoro civico svolto. Ovviamente le detrazioni di pena
previste non andranno ad aggiungersi alle riduzioni di pena già contemplate
dalla citata legge sull’ordinamento penitenziario n. 354 del 1975. La vigilanza
ed il controllo sui soggetti che svolgono queste attività lavorative sono
esercitate dal responsabile dell’affidamento in collaborazione con le Forze
dell’ordine tra cui, per le caratteristiche intrinseche del lavoro civico, il
Corpo forestale dello Stato che, essendo Forza di polizia in base a quanto
stabilito dall’articolo 16 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, può essere
chiamato in tutta tranquillità a svolgere servizi di ordine e sicurezza
pubblica. L’abbandono del lavoro o la non reperibilità comporta la reclusione
sino ad un anno e la revoca immediata del beneficio. Rispondendo ai requisiti
prima illustrati l’istituto del lavoro civico non può comportare alcuna spesa a
carico del bilancio dello Stato.
XIV
Legislatura
Progetto di legge - n° 3458
Proposta di legge
Art. 1
(Lavoro civico non retribuito)
-
I
detenuti che devono scontare una pena detentiva non superiore a tre anni,
anche se costituente residuo di maggior pena, sia essa reclusione o arresto,
su apposita istanza sono ammessi a svolgere un lavoro civico non retribuito.
Il beneficio non è concesso a quanti non abbiano espiato almeno la metà della
pena detentiva. Sono comunque esclusi da tali benefìci i detenuti e gli
internati per i delitti di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni.
-
Il
lavoro civico consiste nell’espletamento di attività lavorativa non retribuita
esclusivamente in favore dei soggetti indicati dall’articolo 2,
preferibilmente nell’ambito della provincia di residenza o del comune di
residenza, per almeno sei ore giornaliere e continuativamente fino
all’espiazione della pena residua; non è ammesso l’espletamento del lavoro
civico nei giorni festivi se non a richiesta del condannato. Un giorno di
lavoro civico corrisponde a due giorni di pena detentiva. Il periodo di pena
espiato mediante assegnazione al lavoro civico non può essere computato ai
fini della riduzione di pena per liberazione anticipata di cui all’articolo 54
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, i due benefìci
sono tra loro alternativi e non cumulabili.
Art. 2
(Soggetti beneficiati e tipologie di attività)
-
Il
lavoro civico è svolto in favore dello Stato, delle regioni, delle province,
dei comuni e degli altri enti locali. L’attività può essere svolta anche in
favore di enti strumentali, pubblici o privati, dello Stato, delle regioni,
delle province, dei comuni e degli altri enti locali.
Gli enti di cui al comma 1 assegnano di preferenza gli ammessi al lavoro
civico alle seguenti mansioni:
a)
attività di ausilio nella prestazione di servizi pubblici erogati dallo Stato,
dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici o
strumentali, quali servizi in materia di manutenzione e di conservazione delle
strade e dei cimiteri, servizi mortuari, servizi di nettezza urbana, servizi
ecologici e di salvaguardia del verde pubblico, di pulizia e bonifica di
canali e zone umide, di prevenzione antincendio, di protezione civile, di
manutenzione programmata del territorio, di soccorso pubblico o privato, di
tutela della flora e della fauna;
b)
attività di ausilio dell’Ente nazionale per le strade Spa, delle Ferrovie
dello Stato Spa e delle imprese operanti per conto del genio civile e delle
autorità di bacino;
c)
altre mansioni d’ordine indicate dal responsabile dell’amministrazione a cui è
affidato il condannato, purché utili alla collettività.
-
Il
lavoro civico non è ammesso in riferimento alle funzioni di difesa dello
Stato, di amministrazione della giustizia o dei servizi ad essa inerenti, di
ordine e sicurezza pubblica, di polizia amministrativa anche locale e di
polizia giudiziaria.
-
Gli
ammessi al lavoro civico non possono espletare mansioni presso gli uffici
territoriali del Governo, presso le sedi centrali dei Ministeri e degli organi
di Governo nazionale, nonché presso le sedi degli organi costituzionali
centrali.
-
Gli
ammessi al lavoro civico possono espletare esclusivamente mansioni d’ordine e
di prestazione di opera meramente materiale, e non possono in alcun caso
ricoprire le funzioni di pubblico ufficiale, di incaricato di pubblico
servizio o di esercente un servizio di pubblica utilità.
Art. 3
(Istanza di ammissione al lavoro civico. Richiesta
di assegnazione di lavoratori civici)
-
I
detenuti di cui all’articolo 1, comma 1, possono presentare istanza di
ammissione al lavoro civico al competente magistrato di sorveglianza per il
tramite del direttore dell’istituto di pena in cui sono ristretti. La domanda
deve indicare le generalità del detenuto, i motivi della attuale detenzione,
la località di residenza fuori dal carcere, l’attività lavorativa svolta in
precedenza, i titoli di studio posseduti, le qualifiche professionali, la
disponibilità a svolgere il lavoro civico e il luogo in cui si intende
risiedere qualora il soggetto o l’ente di assegnazione non possa garantire un
alloggio.
-
I
legali rappresentanti dei soggetti di cui all’articolo 2 predispongono una
richiesta di assegnazione di lavoratori civici nella quale individuano una o
più attività che possono formare oggetto di lavoro civico espletabile per un
massimo di diciotto mesi consecutivi. Per il raggiungimento di tale periodo è
altresì possibile prevedere il cumulo di differenti attività o mansioni in
successione temporale presso il medesimo richiedente. La richiesta può essere
rivolta ad ottenere l’assegnazione di soggetti da attribuire al servizio anche
in soprannumero rispetto al personale istituzionalmente impiegato ove
necessario a garantire l’efficienza, l’economicità e la migliore fruibilità
del servizio reso ai cittadini dal soggetto o dell’ente richiedente.
-
Nella
richiesta di cui al comma 2 è altresì individuato quale tipo di trattamento
aggiuntivo è garantito in favore del lavoratore civico esclusivamente in
termini di disponibilità di locali per l’alloggio notturno. In ogni caso
devono essere garantite la somministrazione del vitto a carico del richiedente
e la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro.
-
La
richiesta di assegnazione del lavoratore civico è presentata al direttore
dell’istituto di pena situato nella medesima provincia in cui ha sede il
soggetto o l’ente richiedente, ovvero qualora vi siano più istituti di pena,
nell’ambito della medesima provincia, a quello più vicino per distanza
chilometrica stradale.
Art. 4
(Procedura di assegnazione)
-
Il
direttore dell’istituto di pena provvede a trasmettere le istanze di
ammissione al lavoro civico e le richieste di assegnazione di lavoratori
civici al magistrato di sorveglianza competente ai sensi dell’articolo 71
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
-
Il
magistrato di sorveglianza, ricevuti gli atti di cui al comma 1, provvede
sull’istanza di ammissione individuando il soggetto o l’ente richiedente in
grado di soddisfare in maniera più adeguate le seguenti esigenze:
-
maggiore prossimità del richiedente al luogo di residenza del condannato ove
non sia garantito l’alloggio;
-
continuatività del lavoro civico anche mediante abbinamento in successione di
più attività lavorative per il medesimo richiedente, ovvero mediante
predeterminazione di successivi periodi di attività lavorative presso diversi
richiedenti.
-
L’ammissione al lavoro civico è disposta con decreto motivato del magistrato
di sorveglianza, sentito il pubblico ministero e previo incontro tra il
condannato e il soggetto o l’ente richiedente, ovvero i soggetti o gli enti
richiedenti qualora per il completamento del periodo di diciotto mesi si renda
necessaria l’assegnazione successiva a più richiedenti.
-
All’incontro può partecipare il difensore di fiducia, ovvero un difensore
d’ufficio se il condannato ne faccia espressa richiesta.
-
Durante l’incontro di cui al comma 3 il magistrato di sorveglianza indica al
condannato le finalità dell’istituto del lavoro civico, promuove il dialogo
con il soggetto o l’ente richiedente al fine di addivenire all’affidamento e
alla determinazione delle modalità di effettuazione del lavoro civico e,
ottenuta la conferma dell’istanza di ammissione e della richiesta di
affidamento al lavoro civico, provvede a dare attuazione alla stessa.
-
Il
decreto di cui al comma 3 indica il luogo di lavoro, la tipologia di mansioni,
gli orari di lavoro, la data di decorrenza dell’attività lavorativa e la data
di cessazione della medesima, le previste modifiche o passaggi ad altri
soggetti o enti richiedenti, le generalità del soggetto cui è affidato il
condannato nell’espletamento del lavoro civico nonché la facoltà di quest’ultimo
di modificare gli orari e la tipologia di lavoro in base alle esigenze del
soggetto o dell’ente affidatario.
-
Con
il decreto di cui al comma 3 sono altresì imposti il divieto di espatrio,
l’obbligo di dimora presso il luogo ove è svolta l’attività lavorativa ovvero,
qualora non sia garantito un alloggio, presso l’abitazione del condannato, con
facoltà di movimento per raggiungere il luogo di lavoro e le altre
prescrizioni relative al viaggio. Nel decreto è inoltre fatto espresso divieto
al condannato di portare con sé armi e di allontanarsi dal luogo di residenza
o di alloggio assegnato dopo le ore 22,00 e prima delle ore 7,00, senza
preventiva autorizzazione del magistrato di sorveglianza, che può concederla
per motivi di lavoro o di salute. Si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli 281 e 283 del codice di procedura penale.
-
Su
indicazione del richiedente il decreto individua il responsabile dell’ente al
quale il condannato è affidato. Tale soggetto è tenuto alla vigilanza
sull’attività lavorativa svolta dal condannato, sulla partecipazione e sulla
solerzia da questi dimostrate e assume l’obbligo di relazione trimestrale al
magistrato di sorveglianza. In nessun caso tale soggetto può essere ritenuto
responsabile per le assenze e le manchevolezze dimostrate dal condannato,
salva le responsabilità penale per fatto proprio. Il responsabile
dell’affidamento assume nei confronti del condannato i poteri del privato
datore di lavoro. L’ente richiedente individua la persona fisica appartenente
all’amministrazione stessa cui il condannato è affidato, che diviene altresì
responsabile del procedimento amministrativo osservate le disposizioni di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il decreto è
notificato al condannato e al soggetto o all’ente richiedente cui è affidato,
e comunicato al pubblico ministero.
-
Sull’osservanza delle prescrizioni lavorative imposte dal magistrato di
sorveglianza vigilano il responsabile dell’affidamento e, ai fini del
reinserimento sociale, i servizi sociali dell’amministrazione penitenziaria in
concorso con quelli territoriali. L’ufficio di pubblica sicurezza o dell’Arma
dei carabinieri territorialmente competente vigila sull’osservanza delle
ulteriori prescrizioni di cui al comma 6. Qualora il condannato sia assegnato
in ausilio al Corpo forestale dello Stato, la vigilanza sulle prescrizioni di
cui al citato comma 6 spetta a tale Corpo. Sono sempre ammessi visite e
controlli da parte dei servizi sociali e delle Forze dell’ordine di cui al
presente comma.
-
Il
condannato ammesso al lavoro civico non è considerato in stato di detenzione.
Art. 5
(Violazioni degli obblighi - Revoca della misura)
-
Il
condannato che senza giusto motivo o senza autorizzazione non si reca nel
luogo in cui deve svolgere il lavoro civico ovvero lo abbandona è punito con
la reclusione sino ad un anno. Con la condanna il beneficio è immediatamente
revocato dal giudice che procede.
-
In
caso di condanna ai sensi del comma 1 del presente articolo, non si applicano
le sanzioni sostitutive previste dagli articoli 53 e seguenti della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. La competenza per il
delitto di cui al citato comma 1 è attribuita al tribunale in composizione
monocratica.
-
Il
responsabile dell’affidamento ha l’obbligo di rilevare le violazioni alle
prescrizioni lavorative imposte con il decreto di cui all’articolo 4 e di
segnalarle al magistrato di sorveglianza per il tramite dell’ufficio di
pubblica sicurezza o dell’Arma dei carabinieri competente per territorio,
salvi gli autonomi controlli effettuati dai medesimi organi.
-
Nel
caso di violazioni reiterate alle prescrizioni di cui all’articolo 4, comma 6,
il magistrato di sorveglianza revoca con decreto motivato la misura,
computando comunque i giorni di effettivo lavoro svolti ai fini
dell’espiazione della pena.
-
La
misura è altresì revocata se intervengono ordinanze applicative di misure
cautelari o ulteriori ordini di carcerazione per cause diverse da quelle per
le quali è stato disposto il lavoro civico ovvero una condanna per il reato di
cui al comma 1. I giorni di effettivo lavoro si computano comunque ai fini
dell’espiazione della pena.
Art. 6
(Estinzione della misura)
-
Espletato il lavoro civico il magistrato di sorveglianza dichiara con decreto
l’intervenuta l’espiazione della pena e dispone la cessazione di tutte le
misure imposte con l’originario decreto di ammissione al lavoro civico.
Art. 7
(Regolamento di attuazione)
-
Entro
un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
della giustizia adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione
della medesima legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, legge 23 agosto
1988, n. 400.
Art. 8
(Disposizione finanziaria)
-
Dalle
misure di affidamento al lavoro civico non può derivare alcuna spesa a carico
del bilancio dello Stato. I soggetti o gli enti di cui all’articolo 2 fanno
fronte alle spese loro derivanti dall’attribuzione di vitto ed, eventualmente,
di alloggio, e dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
in favore dei soggetti loro affidati tramite i benefìci economici ottenuti
dall’attività lavorativa stessa, sia in termini di maggiori entrate sia in
termini di risparmio di spese.
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