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il
regolamento penitenziario vigente ha disciplinato in forma più compiuta la
materia riguardante la Cassa ammende definendo finalità, modalità
organizzative e gestionali; |
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la
Cassa: ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, provvede
ad attuale le finalità individuate nell’articolo 129 con gli interventi
diretti ed indiretti previsti nello stesso articolo; |
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in
particolare, la norma prevede che i fondi patrimoniali della Cassa sono
erogati, previa delibera del consiglio d’amministrazione, per finanziare
prioritariamente progetti che utilizzano finanziamenti previsti dalla
normativa comunitaria, da quella nazionale e da quella regionale; |
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i
fondi sono altresì erogati, previa delibera del consiglio d’amministrazione,
per il finanziamento di programmi che attuino interventi di assistenza
economica in favore delle famiglie di detenuti e internati, nonché di
programmi che tendono a favorire il reinserimento sociale di detenuti e
internati anche nella fase di esecuzione di misure alternative alla
detenzione; |
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i
programmi finanziabili possono essere presentati da enti pubblici, enti
privati, fondazioni o altri organismi impegnati in attività di volontariato
e di solidarietà sociale, dagli istituti penitenziari e dai centri di
servizio sociale dell’amministrazione penitenziaria; |
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la
Cassa ammende rappresenta una importante e concreta risposta al problema del
reinserimento dei detenuti e internati; |
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è
di tutta evidenza, infatti, che un condannato o un internato reinserito
positivamente nel contesto sociale accresce la sicurezza della comunità
locale mentre un dimesso dalle strutture penitenziarie abbandonato a se
stesso non fa che ricadere nella spirale della delinquenza e di conseguenza
minacciare la sicurezza dei cittadini. |
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se
siano stati costituiti gli organi statutari previsti per la Cassa ammende; |
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quale
sia l’esatto ammontare delle disponibilità della medesima Cassa; |
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se
siano state disciplinate le modalità concrete di accesso ai finanziamenti; |
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quanti
e quali progetti l’amministrazione penitenziaria, abbia realizzato
utilizzando le disponibilità congiunte della Cassa e dei fondi strutturali
europei o finanziamenti previsti dalla normativa comunitaria da quella
nazionale e da quella regionale; |
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quanti
programmi siano stati presentati per essere ammessi a finanziamento; |
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quali
enti pubblici e/o privati o istituti penitenziari o centri di servizio
sociale abbiano presentato programmi; |
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quanti
e quali programmi siano stati ammessi a finanziamento; |
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se
l’amministrazione abbia o meno pubblicizzato adeguatamente le possibilità
offerte dalle risorse disponibili al fine di incentivare le attività
connesse con il reinserimento dei detenuti e internati o ammessi alle misure
alternative alla detenzione; |
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quali
iniziative l’amministrazione intenda intraprendere per una migliore
utilizzazione delle risorse disponibili per le finalità istituzionali
previste dalla legge. |