Interrogazione di Russo Spena

 

Interrogazione al presidente del Consiglio

dei Ministri e al Ministro della Giustizia

 

Russo Spena

 

premesso che:

il regolamento penitenziario vigente ha disciplinato in forma più compiuta la materia riguardante la Cassa ammende definendo finalità, modalità organizzative e gestionali;

la Cassa: ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, provvede ad attuale le finalità individuate nell’articolo 129 con gli interventi diretti ed indiretti previsti nello stesso articolo;

in particolare, la norma prevede che i fondi patrimoniali della Cassa sono erogati, previa delibera del consiglio d’amministrazione, per finanziare prioritariamente progetti che utilizzano finanziamenti previsti dalla normativa comunitaria, da quella nazionale e da quella regionale;

i fondi sono altresì erogati, previa delibera del consiglio d’amministrazione, per il finanziamento di programmi che attuino interventi di assistenza economica in favore delle famiglie di detenuti e internati, nonché di programmi che tendono a favorire il reinserimento sociale di detenuti e internati anche nella fase di esecuzione di misure alternative alla detenzione;

i programmi finanziabili possono essere presentati da enti pubblici, enti privati, fondazioni o altri organismi impegnati in attività di volontariato e di solidarietà sociale, dagli istituti penitenziari e dai centri di servizio sociale dell’amministrazione penitenziaria;

la Cassa ammende rappresenta una importante e concreta risposta al problema del reinserimento dei detenuti e internati;

è di tutta evidenza, infatti, che un condannato o un internato reinserito positivamente nel contesto sociale accresce la sicurezza della comunità locale mentre un dimesso dalle strutture penitenziarie abbandonato a se stesso non fa che ricadere nella spirale della delinquenza e di conseguenza minacciare la sicurezza dei cittadini.

 

Chiede

 

se siano stati costituiti gli organi statutari previsti per la Cassa ammende;

quale sia l’esatto ammontare delle disponibilità della medesima Cassa;

se siano state disciplinate le modalità concrete di accesso ai finanziamenti;

quanti e quali progetti l’amministrazione penitenziaria, abbia realizzato utilizzando le disponibilità congiunte della Cassa e dei fondi strutturali europei o finanziamenti previsti dalla normativa comunitaria da quella nazionale e da quella regionale;

quanti programmi siano stati presentati per essere ammessi a finanziamento;

quali enti pubblici e/o privati o istituti penitenziari o centri di servizio sociale abbiano presentato programmi;

quanti e quali programmi siano stati ammessi a finanziamento;

se l’amministrazione abbia o meno pubblicizzato adeguatamente le possibilità offerte dalle risorse disponibili al fine di incentivare le attività connesse con il reinserimento dei detenuti e internati o ammessi alle misure alternative alla detenzione;

quali iniziative l’amministrazione intenda intraprendere per una migliore utilizzazione delle risorse disponibili per le finalità istituzionali previste dalla legge.

 

 

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