La
difesa è un diritto: il patrocinio a spese dello Stato
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democratici
Bologna,
febbraio 2003
Articolo
24 della Costituzione della Repubblica italiana:
"Tutti
possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi. La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del
procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi
per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le
condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari".
1.
Che cos'è il patrocinio a spese dello Stato?
E' un istituto che permette di farsi assistere da un avvocato e da un
consulente tecnico, senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese
processuali.
2.
In quali giudizi è ammesso?
Nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, tributario e di
volontaria giurisdizione.
Nel procedimento di esecuzione, nei processi di revisione, revocazione,
opposizione di terzo, nei processi di applicazione delle misure di sicurezza o
di prevenzione, in cui sia prevista l'assistenza del difensore o del
consulente tecnico. L'ammissione al gratuito patrocinio vale per ogni grado e
per ogni fase del processo e per tutte le procedure, derivate ed accidentali,
comunque connesse.
3.
Davanti a quali giudici?
Innanzi ai tribunali, alle corti d'appello, alla corte di cassazione, ai
magistrati e ai tribunali di sorveglianza, ai tribunali amministrativi
regionali, al consiglio di Stato, alle commissioni tributarie provinciali e
regionali e alla corte dei conti.
4.
Chi ne ha diritto?
Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi si trova nelle
seguenti condizioni:
·
Reddito
Chi
è considerato non abbiente al momento della presentazione della domanda,
qualora tale condizione permanga per tutta la durata del processo.
Se
l'interessato vive solo, la somma dei suoi redditi non deve superare €9.296,22
(il limite di reddito viene aggiornato ogni due anni). Si considerano tutti i
redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) percepiti nell'ultimo anno, come lo stipendio da lavoro dipendente, la
pensione, il reddito da lavoro autonomo, ecc. Si tiene conto, inoltre, dei
redditi esenti dall'Irpef (es.: pensione di guerra, indennità
d'accompagnamento, ecc.), o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo
d'imposta o ad imposta sostitutiva.
Se
l'interessato vive con la famiglia, i suoi redditi si sommano a quelli del
coniuge e degli altri familiari conviventi. Al contrario, si considera solo il
reddito dell'interessato, se egli è in causa contro i familiari.
Nel
giudizio penale: il limite di reddito è aumentato di €1.032,91 per
ogni familiare convivente. Ad esempio: se la famiglia è composta da 2
persone, il reddito totale non deve superare €10.329,13; se la famiglia è
composta di 3 persone, il reddito totale non deve superare €11.362,14, ecc.
·
Cittadinanza
Nei
giudizi penali: chi è cittadino italiano o cittadino straniero, anche
minorenne, o apolide residente in Italia. Negli
altri giudizi: chi è cittadino italiano, o cittadino straniero regolarmente
soggiornante, apolide (anche non residente in Italia) e gli enti e le
associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività
economiche.
·
Posizione
processuale
Nei
giudizi penali: chi è indagato, imputato, condannato, persona offesa dal
reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile e
civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
Negli
altri giudizi: chi è parte nel processo, o intende adire il giudice, e non
sia già stata condannata nel precedente grado del giudizio (nel quale era
stata ammessa al patrocinio), salvo l'azione di risarcimento del danno nel
processo penale.
·
Esclusioni
Non
può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nei
giudizi penali: chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione
fiscale e chi è difeso da più di un avvocato; negli
altri giudizi: chi sostiene ragioni manifestamente infondate e chi è parte in
una causa per cessione di crediti e ragioni altrui, quando la cessione non sia
in pagamento di crediti preesistenti.
5.
Chi può sottoscrivere la domanda?
Esclusivamente l'interessato, a pena di inammissibilità e la firma deve
essere autenticata dal difensore o dal funzionario che riceve la domanda. Non
è ammessa la richiesta in forma orale, nemmeno in udienza.
6.
Chi può presentare la domanda?
L'interessato, o il difensore, anche con raccomandata postale.
7.
Quando si presenta la domanda?
Prima dell'inizio del giudizio o durante il giudizio stesso, ma gli effetti
decorrono della domanda.
8.
A chi si presenta la domanda?
Nei giudizi penali: alla cancelleria del giudice, oppure al giudice in
udienza; al direttore del carcere, se l'interessato è detenuto o
all'ufficiale di polizia giudiziaria, quando l'interessato è in detenzione
domiciliare o in luogo di cura. Negli altri giudizi: al consiglio dell'ordine
degli avvocati.
9.
Come si scrive la domanda?
La domanda deve contenere la richiesta di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato; l'indicazione del processo cui si riferisce; le generalità
(nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e il codice fiscale del
richiedente e dei familiari conviventi. Si deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità, che si è nelle condizioni di reddito richieste dalla legge e
specificare il reddito totale.
Occorre anche impegnarsi a comunicare le variazioni di reddito successive alla
presentazione della domanda. La mancanza di uno solo di questi elementi rende
la domanda inammissibile. I cittadini di stati non appartenenti all'Unione
europea, inoltre, devono indicare quali redditi possiedono all'estero. La
domanda deve essere firmata dall'interessato e la firma deve essere
autenticata dall'avvocato o dal funzionario dell'ufficio che la riceve. Nei
giudizi extrapenali: si devono anche descrivere i fatti e i motivi della causa
che servono a valutarne la fondatezza, nonché le prove che si vogliono
chiedere.
10.
Quali documenti devono allegarsi alla domanda?
Nessuno per i cittadini italiani, che possono autocertificare l'esistenza dei
requisiti di legge. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea
devono allegare una certificazione del consolato del Paese d'origine che
confermi la veridicità del reddito dichiarato, salvo il ricorso
all'autocertificazione qualora si provi l'impossibilità di documentarlo. I
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea sottoposti a
provvedimenti restrittivi della libertà personale possono produrre la
certificazione consolare entro il termine di 20 giorni, anche tramite il
difensore o un familiare. Successivamente alla presentazione della domanda, il
giudice o il consiglio dell'ordine possono chiedere di provare la verità
delle dichiarazioni con documenti scritti o, nel caso di impossibilità, con
ulteriore autocertificazione.
11.
In quanto tempo viene decisa l'ammissione?
Nei processi penali: immediatamente, se l'istanza è presentata in udienza, o
entro dieci giorni dal momento della presentazione, negli altri casi. Il
ritardo nella decisione comporta la nullità assoluta degli atti successivi.
Negli altri giudizi: entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza.
12.
Come si sceglie il difensore?
Si può nominare un solo difensore che deve essere iscritto all'albo degli
avvocati della regione in cui si tiene il processo e in uno speciale elenco
degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, che si può consultare
presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati.
13.
Cosa si deve pagare?
Nulla. Tutte le spese vengono pagate dallo Stato e non si deve pagare
l'avvocato, né il consulente tecnico. L'avvocato e i consulenti che chiedono
l'anticipazione dei compensi incorrono in grave sanzione disciplinare.
14.
Cosa succede se si è ammessi per errore?
Si devono pagare tutte le spese, anche quelle anticipate dallo Stato.
15.
Cosa succede se si dichiara il falso?
Le persone ammesse al patrocinio possono essere sottoposte al controllo della
guardia di finanza, anche tramite indagini presso le banche e le agenzie di
finanziamento. Le dichiarazioni false od omissive e la mancata comunicazione
degli aumenti di reddito sono punite con la pena della reclusione in carcere
da 1 a 6 anni e 8 mesi di reclusione in carcere e con la multa da €309,87 a
€1.549,37, oltre al pagamento di tutte le somme corrisposte dallo Stato.
Consiglio
finale
Con
queste informazioni ognuno potrà farsi un'idea abbastanza precisa della
disciplina del patrocinio a spese dello Stato e capire se il suo caso
specifico è escluso dalla legge. Per proporre la domanda correttamente e non
incorrere in sanzioni è bene rivolgersi al proprio avvocato o, in mancanza,
al consiglio dell'ordine degli avvocati della propria città.