Articolato:
misure alternative alla detenzione
LEGGE
26 luglio 1975 n. 354
norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative
e limitative della libertà.
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Articolato
della proposta di modifica delle norme sull’ordinamento penitenziario
e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
personale
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Capo
VI - Misure alternative alla detenzione e remissione del debito
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Titolo
II°
Misure alternative alla detenzione, esecuzione di altri trattamenti
sanzionatori penali e magistratura di sorveglianza
Capo
I°
Misure alternative alla detenzione
Art.
46-bis
(Diritti
dei condannati).
1.
E’ riconosciuto, con
riferimento all’art. 27, comma 3, della Costituzione, il diritto del
condannato a che, verificandosi le condizioni poste dalla legge
ordinaria, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva
venga riesaminato al fine di accertare se in effetti la quantità di
pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine
rieducativo (sentenza 204/74 Corte Cost.).
2.
Il sistema normativo deve
tenere non solo presenti le finalità rieducative della pena, ma
predisporre anche tutti i mezzi idonei a realizzarle e le forme atte a
garantirle (sentenza n. 204/74 Corte Cost.).
3.
A tal fine sono stabilite le
misure alternative alla detenzione o di prova controllata, che,
attraverso prescrizioni limitative, ma non privative, della libertà
personale e l’apprestamento di forme di sostegno, siano idonee a
funzionare ad un tempo come strumenti di controllo sociale e di
promozione alla risocializzazione (sentenza n. 343/87 Corte Cost.).
4.
Il funzionamento di tale
sistema deve essere assicurato attraverso la creazione e il
mantenimento di una organizzazione adeguata a svolgere le funzioni di
controllo e di assistenza indicate nel comma precedente (v, sentenza
n. 343/87 Corte Cost.).
5.
Quando il giudice competente
accerta che il condannato si trova nelle condizioni, legali e di
merito, previste dalla legge deve ritenere venuta meno la ragione
della prosecuzione della pena detentiva continuativa in carcere
e disporre che la stessa prosegua in misura alternativa (sentenza n.
282/89 Corte Cost.). Questa rappresenta un intervento ordinario e
necessario attraverso il quale la pena viene eseguita e tale rimane,
anche nei casi in cui la legge ordinaria lo preveda nei confronti di
persone in stato di libertà.
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Art.47
Affidamento
in prova al servizio sociale
1.
Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può'
essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo
uguale a quello della pena da scontare.
2.
Il provvedimento é adottato sulla base dei risultati della
osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un
mese in istituto, nei casi in cui si può' ritenere che il
provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma
5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione
del pericolo che egli commetta altri reati.
3.
L'affidamento in prova al servizio sociale può' essere disposto senza
procedere alla osservazione in istituto quando il condannato, dopo la
commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il
giudizio di cui al comma 2.
4.
Se l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta
dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di
sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione, cui
l'istanza deve essere rivolta, può sospendere l'esecuzione della pena
e ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte concrete
indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per
l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante
dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di
fuga. La sospensione dell'esecuzione della pena opera sino alla
decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di
sorveglianza trasmette immediatamente gli atti, e che decide entro
quarantacinque giorni. Se l'istanza non è accolta, riprende
l'esecuzione della pena, e non può essere accordata altra
sospensione, quale che sia l'istanza successivamente proposta.
5.
All'atto dell'affidamento é redatto verbale in cui sono dettate le
prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti
con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al
divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.
6.
Con lo stesso provvedimento può' essere disposto che durante tutto o
parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni
in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in
particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di
svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare
al compimento di altri reati.
7.
Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto
possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia
puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.
8.
Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate
dal magistrato di sorveglianza.
9.
Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a
superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche
mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi
ambienti di vita.
10.
Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di
sorveglianza sul comportamento del soggetto.
11.
L'affidamento é revocato qualora il comportamento del soggetto,
contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile
con la prosecuzione della prova.
12.
L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro
effetto penale.
12-bis.
All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel
periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile
da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua
personalità, può essere concessa la detrazione di pena di cui
all'articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonché
l'articolo 54, comma 3.
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Il
comma 1 dell’art. 47 è sostituito dal seguente:
"1.
Se la pena detentiva non supera tre anni, anche se costituente parte
residua di maggior pena, il condannato può essere affidato al
servizio sociale fuori dall’istituto per un periodo uguale a quello
della pena da scontare."
Nel
comma 3 dell’art. 47, alla fine del testo vigente, è aggiunta la
seguente proposizione:
"L’istanza
è proposta al Tribunale di sorveglianza territorialmente competente
nel luogo di residenza o domicilio del condannato, previo accertamento
della sua posizione esecutiva presso l’ufficio del pubblico
ministero competente alla esecuzione."
Nel
comma 5 dell’art. 47, le parole iniziali "all’atto
dell’affidamento è redatto verbale in cui sono dettate" sono
sostituite dalle parole: "Nel provvedimento di affidamento sono
dettate".
Il
comma 7 dell’art. 47 è modificato dal seguente:
"7.
Nel provvedimento può anche stabilirsi che l’affidato si adoperi a
favore della vittima del reato e, quando è in esecuzione di pena per
reato commesso in violazione dei suoi doveri familiari, adempia
puntualmente gli obblighi di assistenza familiare. Gli interventi
predetti prescindono dall’eventuale obbligo di risarcimento del
danno derivante dal reato, da attuare solo nell’ambito e secondo le
regole dell’azione civile relativa."
Dopo
il comma 9 dell’art. 47 è aggiunto il seguente comma:
"9bis.
La funzione di controllo sul rispetto delle prescrizioni deve essere
assolta dai centri di servizio sociale adulti a mezzo di proprio
personale non appartenente a organi di polizia. Nelle prescrizioni non
possono essere introdotti riferimenti e compiti degli organi di
polizia. Se questi, nella loro attività di prevenzione generale,
verificano situazioni problematiche che riguardano affidati in prova
al servizio sociale, ne riferiscono al magistrato di sorveglianza e al
Centro Servizio sociale adulti competenti alla esecuzione della misura
alternativa."
Il
comma 12 è sostituito dal seguente:
"12.
L’esito positivo del periodo di prova estingue la pena nella sua
interezza, compresa la pena pecuniaria, le pene accessorie e ogni
altro effetto penale della condanna. Sono inoltre revocate le misure
di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di
condanna o con provvedimento successivo."
Dopo
l’art. 47 è inserito il seguente articolo:
Art.
47bis. (Uscita dallo Stato durante la esecuzione di misura
alternativa).
1.
Chi si trova in esecuzione della misura alternativa dell’affidamento
in prova al servizio sociale può chiedere di essere autorizzato a
recarsi fuori dal territorio dello Stato per un periodo o per più
periodi, quando ciò sia indispensabile per esigenze di lavoro o di
studio o di salute o di famiglia.
2.
L’autorizzazione è concessa dal magistrato di sorveglianza, previa
verifica delle esigenze dichiarate, attraverso il Centro servizio
sociale adulti o altri organi pubblici del nostro Stato o di quello in
cui l’affidato si reca.
3.
L’esito del periodo di
permanenza dell’interessato fuori dal territorio dello Stato sarà
verificato, analogamente a quanto disposto dal comma 2, attraverso
l’organizzazione di lavoro o di studio o sanitaria o altra a
conoscenza della situazione familiare e personale dell’interessato.
4.
Nell’ambito dei rapporti
fra gli Stati della Comunità europea, possono essere stabilite, a
condizioni di reciprocità, convenzioni fra il dipartimento della
amministrazione penitenziaria del nostro Stato e la corrispondente
autorità di altro Stato della comunità per la esecuzione,
nell’altro Stato, dell’affidamento in prova al servizio sociale
nei confronti di persona condannata in Italia. Nei casi in cui siano
applicate tali convenzioni, la gestione della misura alternativa è
condotta dagli organi competenti dell’altro Stato, che, alla
conclusione del periodo di affidamento in prova, rimettono gli atti al
tribunale di sorveglianza che aveva emesso l’ordinanza ammissiva
alla misura alternativa, competente in merito ai provvedimenti
conclusivi.
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Art.
47-bis
Affidamento
in prova in casi particolari
(Abrogato)
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Art.47-ter
Detenzione
domiciliare
La
pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se
costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena
dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in
altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura,
assistenza o accoglienza, quando trattasi di:
a)
donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con
lei convivente;
b)
padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci
con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti
assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
c)
persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano
costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
d)
persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche
parzialmente;
e)
persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di
studio, di lavoro e di famiglia.
1-bis.
La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della
pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se
costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle
condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per
l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura
sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri
reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i
reati di cui all'articolo 4-bis.
1-ter.
Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo
della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del
codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera
il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della
detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale
applicazione, termine che può essere prorogato. L'esecuzione della
pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.
1-quater.
Se l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare é proposta
dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di
sorveglianza cui la domanda deve essere rivolta può disporre
l'applicazione provvisoria della misura, quando ricorrono i requisiti
di cui ai commi 1 e 1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 47, comma quarto.
2).
(Abrogato).
3).
(Abrogato).
4.
Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare,
ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'articolo 284 del
codice di procedura penale. Determina e impartisce altresì le
disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali
prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato
di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione
domiciliare.
5.
Il condannato nei confronti del quale é disposta la detenzione
domiciliare non é sottoposto al regime penitenziario previsto dalla
presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere
grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura
e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione
domiciliare.
6.
La detenzione domiciliare é revocata se il comportamento del
soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare
incompatibile con la prosecuzione delle misure.
7.
Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni
previsti nei commi 1 e 1-bis.
8.
Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria
abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne
allontana, é punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale . Si
applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.
9.
La denuncia per il delitto di cui al comma 8 importa la sospensione
del beneficio e la condanna ne importa la revoca.
9-bis.Se
la misura di cui al comma 1-bis è revocata ai sensi dei commi
precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra
misura.
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Art.
47-quater
Misure
alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS
conclamata o da grave deficienza immunitaria
1.
Le misure previste dagli articoli 47 e 47-ter possono essere
applicate, anche oltre i limiti di pena ivi previsti, su istanza
dell'interessato o del suo difensore, nei confronti di coloro che sono
affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate
ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura
penale e che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di
cura e assistenza presso le unità operative di malattie infettive
ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente
impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.
2.
L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata da certificazione
del servizio sanitario pubblico competente o del servizio sanitario
penitenziario, che attesti la sussistenza delle condizioni di salute
ivi indicate e la concreta attuabilità del programma di cura e
assistenza, in corso o da effettuare, presso le unità operative di
malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità
operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali
nell'assistenza ai casi di AIDS.
3.
Le prescrizioni da impartire per l'esecuzione della misura alternativa
devono contenere anche quelle relative alle modalità di esecuzione
del programma.
4.
In caso di applicazione della misura della detenzione domiciliare, i
centri di servizio sociale per adulti svolgono l'attività di sostegno
e controllo circa l'attuazione del programma.
5.
Nei casi previsti dal comma 1, il giudice può non applicare la misura
alternativa qualora l'interessato abbia già fruito di analoga misura
e questa sia stata revocata da meno di un anno.
6.
Il giudice può revocare la misura alternativa disposta ai sensi del
comma 1 qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto a
misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del
codice di procedura penale, relativamente a fatti commessi
successivamente alla concessione del beneficio.
7.
Il giudice, quando non applica o quando revoca la misura alternativa
per uno dei motivi di cui ai commi 5 e 6, ordina che il soggetto sia
detenuto presso un istituto carcerario dotato di reparto attrezzato
per la cura e l'assistenza necessarie.
8.
Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo si
applicano le disposizioni dell'articolo 47-ter.
9.
Ai fini del presente articolo non si applica il divieto di concessione
dei benefici previsto dall'articolo 4-bis, fermi restando gli
accertamenti previsti dai commi 2, 2-bis e 3 dello stesso articolo.
10.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone
internate.
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Art.
47-quinquies
Detenzione
domiciliare speciale
1.
Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-ter, le
condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non
sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se
vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli,
possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o
in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza
o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei
figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo
l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna
all'ergastolo.
2.
Per la condannata nei cui confronti è disposta la detenzione
domiciliare speciale, nessun onere grava sull'amministrazione
penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica della
condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale.
3.
Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare
speciale, fissa le modalità di attuazione, secondo quanto stabilito
dall'articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il
periodo di tempo che la persona può trascorrere all'esterno del
proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del
servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere
modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in
cui si svolge la misura. Si applica l'articolo 284, comma 4, del
codice di procedura penale.
4.
All'atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate le
prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio
sociale.
5.
Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a
superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche
mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi
ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di
sorveglianza sul comportamento del soggetto.
6.
La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del
soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare
incompatibile con la prosecuzione della misura.
7.
La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse
condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre
è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad
altri che al padre.
8.
Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del
soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il
tribunale di sorveglianza può:
a)
disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per
l'applicazione della semilibertà di cui all'articolo 50, commi 2, 3 e
5;
b)
disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori di
cui all'articolo 21-bis, tenuto conto del comportamento
dell'interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni
redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonché della
durata della misura e dell'entità della pena residua.
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Art.
47-sexies
Allontanamento
dal domicilio senza giustificato motivo
1.
La condannata ammessa al regime della detenzione domiciliare speciale
che rimane assente dal proprio domicilio, senza giustificato motivo,
per non più di dodici ore, può essere proposta per la revoca della
misura.
2.
Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore la condannata è punita
ai sensi dell'articolo 385, primo comma, del codice penale ed è
applicabile la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.
3.
La condanna per il delitto di evasione comporta la revoca del
beneficio.
4.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al padre
detenuto, qualora la detenzione domiciliare sia stata concessa a
questi, ai sensi dell'articolo 47-quinquies, comma 7.
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Art.48
Regime
di semilibertà
Il
regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e
all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per
partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al
reinserimento sociale.
I
condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono
assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti
ordinari e indossano abiti civili.
(Abrogato
il terzo comma)
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Art.49
Ammissione
obbligatoria al regime di semilibertà
(Abrogato)
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Art.50
Ammissione
alla semilibertà
1.
Possono essere espiate in regime di semilibertà la pena dell'arresto
e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato
non è affidato in prova al servizio sociale.
2.
Fuori dai casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso
al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà
della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti
indicati dal comma 1 dell'art. 4-bis, di almeno due terzi di essa.
L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi
previsti dall'art. 47, se mancano i presupposti per l'affidamento in
prova al servizio sociale, il condannato per un reato diverso da
quelli indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis può essere ammesso al
regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di metà della
pena.
3.
Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena
pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva.
4.
L'ammissione al regime di semilibertà é disposta in relazione ai
progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le
condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società.
5.
Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di
semilibertà dopo avere espiato almeno venti anni di pena.
6.
Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la
propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semilibertà
può essere altresì disposta successivamente all'inizio
dell'esecuzione della pena. Si applica l'art. 47, comma 4, in quanto
applicabile.
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Dopo
l’art. 50, è aggiunto il seguente articolo:
"Art.
50-bis
(Progressione
nel trattamento in semilibertà).
1.
Il magistrato di sorveglianza, su istanza del semilibero interessato,
può disporre che lo stesso, nel periodo in cui, secondo il programma
di trattamento applicato, dovrebbe rientrare in istituto, resti, in
regime di detenzione domiciliare, nel luogo, per il tempo e con le
modalità indicati, nei periodi di malattia o infortunio, certificati
dal servizio sanitario pubblico, e di ferie annuali riconosciute
nell’ambito del rapporto di lavoro in corso di svolgimento in
semilibertà.
2.
Nel caso di semilibero che sarebbe ammissibile all’affidamento in
prova al servizio sociale, dopo tre mesi, e, negli altri casi di
semilibertà, dopo un anno di effettivo e regolare svolgimento della
misura alternativa, il magistrato di sorveglianza, su istanza
dell’interessato, può disporre che lo stesso, nel periodo in cui,
secondo il programma di trattamento applicato, dovrebbe rientrare in
istituto, resti, in regime di detenzione domiciliare, nel luogo, per
il tempo e con le modalità indicati dallo stesso magistrato, nei
giorni di sabato o domenica o in entrambi, nonché nel giorno di
riposo settimanale diverso dai predetti.
3.
Il magistrato di sorveglianza
può adottare il provvedimento di cui al comma 2 nei confronti dei
semiliberi in esecuzione di una pena residua inferiore ad anni due,
anche a prescindere dalla previa espiazione di parte della pena di cui
al comma precedente.
4.
Nei casi di cui alla prima
ipotesi del comma 2 e di cui al comma 3, dopo un anno, e, nei casi di
cui alla seconda ipotesi del comma 2, dopo tre anni di effettivo e
regolare svolgimento della semilibertà, il magistrato di
sorveglianza, su istanza dell’interessato, può disporre che lo
stesso, nel periodo in cui dovrebbe rientrare in istituto, resti in
detenzione domiciliare, nel luogo, per i tempi e con le modalità
stabilite dallo stesso giudice. Tale intervento è ammissibile anche
senza che vi sia stato in precedenza l’intervento di cui ai commi 2
e 3.
5.
Il magistrato di
sorveglianza, sentito il gruppo di osservazione e trattamento e svolti
gli eventuali ulteriori accertamenti, provvede nelle forme del decreto
previsto dall’art. 69, comma 5. La applicazione e i tempi di
attuazione della detenzione domiciliare sono comunicati agli organi di
polizia per l’espletamento dei compiti di loro competenza.
6.
Il magistrato di
sorveglianza, sentito l’interessato e il gruppo di osservazione, può
modificare le prescrizioni stabilite nei provvedimenti suindicati.
Restano
ferme, per il periodo della giornata in cui l’interessato esce
dall’istituto per il compimento delle attività da svolgere in
semilibertà, le competenze di cui all’art. 69, comma 5.
7.
Il condannato ammesso alla
semilibertà, dopo quattro anni di effettivo e regolare svolgimento
della stessa, è ammissibile alla liberazione condizionale anche se la
parte della pena espiata non raggiunge quella che deve essere
previamente espiata o eccede quella residua, secondo le misure
indicate dall’art. 50ter. Se si tratta di condannato
all’ergastolo, dopo 5 anni di effettivo e regolare svolgimento della
semiliberà, è ammissibile la liberazione condizionale anche se non
è ancora maturata la espiazione della parte di pena prevista
dall’art. 50ter."
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Art.
50-ter
L’art.
176 C.P. è sostituito dal seguente:
"50ter.
(Liberazione condizionale).
1.
Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione
della pena, abbia manifestato costanti progressi nel trattamento, tali
da fare ritenere che egli sia ravveduto e che non commetterà altri
reati, può essere ammesso alla liberazione condizionale ai sensi dei
commi seguenti, se vi sono le condizioni per il suo corretto
reinserimento sociale.
2.
Il condannato a pena detentiva temporanea può essere ammesso alla
liberazione condizionale:
a)
se ha scontato almeno trenta mesi e, comunque, almeno metà della pena
in esecuzione o, nei casi di cui all’art. 54bis, almeno i due terzi
della pena stessa, e il rimanente della medesima non superi i cinque
anni; per le pene superiori a 10 anni, il residuo pena non deve essere
superiore ad anni cinque più un quarto della pena in esecuzione,
eccedente i 10 anni;
b)
quando è stato ritenuto recidivo ai sensi dei capoversi dell’art.
99, se ha scontato almeno quattro anni e non meno di tre quarti della
pena in esecuzione.
3.
Il condannato all’ergastolo può essere ammesso alla liberazione
condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena.
4.
La concessione della
liberazione condizionale è subordinata all’adempimento delle
obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato
dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle.
5.
Le preclusioni ai benefici
penitenziari, salva collaborazione con la giustizia, di cui al primo
periodo del comma 1 dell’art. 54bis non si applicano alla
liberazione condizionale.
6.
La liberazione condizionale
è attuata con la sottoposizione dell’interessato, per un periodo
uguale a quello della pena da scontare o di anni cinque, se si tratta
di condannato all’ergastolo, alle prescrizioni contenute nella
ordinanza ammissiva alla liberazione condizionale. Il verbale di
accettazione della sottoposizione alle prescrizioni, in difetto della
quale la liberazione condizionale non è eseguita, è redatto dinanzi
all’organo penitenziario da cui l’interessato dipende.
7.
Le prescrizioni devono
contenere le indicazioni relative ai rapporti che l’interessato deve
stabilire e mantenere con l’organo di polizia e il Centro servizio
sociale adulti, che seguono la misura e presso i quali si deve
presentare senza ritardo, e relative inoltre alle presentazioni
periodiche dinanzi agli stessi organi, nonché alle indicazioni sulla
dimora, sulla libertà di spostamento e sull’eventuale obbligo di
permanenza per tempi determinati presso la dimora, sullo svolgimento
di attività di lavoro o di altra attività comunque utile al
reinserimento sociale. Nelle prescrizioni può essere anche previsto
che, durante tutto o parte del periodo di liberazione condizionale,
l’interessato non soggiorni in uno o più comuni e non svolga
attività o intrattenga rapporti personali che possono porlo a rischio
del compimento di altri reati.
8.
Nel corso della liberazione
condizionale, le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato
di sorveglianza.
9.
Il Centro servizio sociale
adulti, oltre a controllare la condotta del soggetto, svolge le
attività di sostegno e assistenza utili al suo reinserimento sociale.
L’organo di polizia verifica l’osservanza delle prescrizioni che
lo riguardano. Entrambi riferiscono periodicamente al magistrato di
sorveglianza circa l’andamento della liberazione condizionale.
|
|
Art.
50-quater
L’art.
177 C.P., è sostituito dal seguente:
"Art.
50quater. (Revoca della liberazione condizionale o
estinzione della pena).
1.
Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale
resta sospesa l’esecuzione della misura di sicurezza detentiva
applicata al condannato con la sentenza di condanna o con
provvedimento successivo.
2.
La liberazione condizionale è revocata se la persona liberata
viene condannato per un reato commesso nel corso della misura ovvero
trasgredisce le prescrizioni stabilite per la esecuzione della stessa,
quando la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita
e alle violazioni delle prescrizioni, appare incompatibile con
il mantenimento del beneficio (sentenza costituzionale n. 418/98). Con
il provvedimento di revoca il Tribunale di sorveglianza determina la
pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in
liberazione condizionale, nonchè delle restrizioni di libertà subite
dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo." (v.
sentenza costituzionale. n 282/89).
3.
Decorso tutto il tempo della pena inflitta ovvero cinque anni dalla
data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di
condannato all’ergastolo, l’esito positivo del periodo di prova
estingue la pena nella sua interezza, compresa la pena pecuniaria, le
pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna e sono
revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la
sentenza di condanna o con provvedimento successivo.
4.
Al liberato condizionale che abbia dato prova, nel periodo di
liberazione condizionale di un suo concreto recupero sociale,
desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della
sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena di cui
all’art. 54. Si applicano gli artt. 69, comma 8, e 69bis, nonché
l’art. 54, comma 3.
5.
Il beneficio di cui al comma precedente si applica anche alle
liberazioni condizionali e per i semestri in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge.
|
Art.51
Sospensione
e revoca del regime di semilibertà
Il
provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo revocato
quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento.
Il
condannato, ammesso al regime di semilibertà, che rimane assente
dall'istituto senza giustificato motivo, per non più di dodici ore,
é punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca
della concessione.
Se
l'assenza si protrae per un tempo maggiore, il condannato é punibile
a norma del primo comma dell' articolo 385 del codice penale ed é
applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso
articolo.
La
denuncia per il delitto di cui al precedente comma importa la
sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.
All'internato
ammesso al regime di semilibertà che rimane assente dall'istituto
senza giustificato motivo, per oltre tre ore, si applicano le
disposizioni dell'ultimo comma dell' articolo 53 .
|
Nell’art.
51, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
1bis.
Gli accertamenti sulla idoneità alla semilibertà sono operati dal
personale penitenziario, sia da quello educativo e di servizio
sociale, sia da quello appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.
Non hanno funzioni specifiche di controllo in proposito gli altri
organi di polizia, che, se, nella loro attività di prevenzione
generale, verificano situazioni problematiche concernenti i detenuti o
internati semiliberi, ne riferiscono al magistrato di sorveglianza e
al direttore dell’istituto penitenziario competenti.
1ter.
Nei periodi di detenzione domiciliare del detenuto semilibero di cui
all’art. 50bis, gli organi di polizia svolgono i controlli di loro
competenza e riferiscono sulle eventuali violazioni al magistrato di
sorveglianza e alla direzione dell’istituto penitenziario.
1quater.
Il provvedimento di revoca della semilibertà deve fare sempre
riferimento ad una condotta colpevole dell’interessato, tale da
palesare la sua inidoneità al trattamento in semilibertà. Se questa
manchi, l’ammissione alla misura alternativa è dichiarata
inefficace ed è esclusa la applicazione della normativa conseguente
alla revoca.
|
Art.51-bis
Sopravvenienza
di nuovi titoli di privazione della libertà
1.
Quando durante l'attuazione dell'affidamento in prova al servizio
sociale o della detenzione domiciliare o della detenzione domiciliare
speciale o del regime di semilibertà sopravviene un titolo di
esecuzione di altra pena detentiva, il direttore dello istituto
penitenziario o il direttore del centro di servizio sociale informa
immediatamente il magistrato di sorveglianza. Se questi, tenuto conto
del cumulo delle pene, rileva che permangono le condizioni di cui al
comma primo dello articolo 47 o ai commi 1 e 1-bis dell'articolo
47-ter o ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-quinquies o ai primi tre
commi dell'articolo 50, dispone con decreto la prosecuzione
provvisoria della misura in corso; in caso contrario dispone la
sospensione della misura stessa. Il magistrato di sorveglianza
trasmette quindi gli atti al tribunale di sorveglianza che deve
decidere nel termine di venti giorni la prosecuzione o la cessazione
della misura.
|
|
Art.51-ter
Sospensione
cautelativa delle misure alternative
1.
Se l'affidato in prova al servizio sociale o l'ammesso al regime di
semilibertà o di detenzione domiciliare o di detenzione domiciliare
speciale pone in essere comportamenti tali da determinare la revoca
della misura, il magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione
essa é in corso ne dispone con decreto motivato la provvisoria
sospensione, ordinando l'accompagnamento del trasgressore in istituto.
Trasmette quindi immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza
per le decisioni di competenza. Il provvedimento di sospensione del
magistrato di sorveglianza cessa di avere efficacia se la decisione
del tribunale di sorveglianza non interviene entro trenta giorni dalla
ricezione degli atti.
|
|
|
Dopo
l’art. 51ter, è aggiunto il seguente articolo:
"Art,
51-quater
(Estensione
alla liberazione condizionale della applicazione degli articoli
precedenti)
1.
Le disposizioni degli artt. 51bis e 51ter si applicano anche nei
confronti del condannato in esecuzione della liberazione
condizionale."
|
Art.52
Licenza
al condannato ammesso al regime di semilibertà
Al
condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse a
titolo di premio una o più licenze di durata non superiore nel
complesso a giorni quarantacinque all'anno.
Durante
la licenza il condannato é sottoposto al regime della libertà
vigilata.
Se
il condannato durante la licenza trasgredisce agli obblighi
impostigli, la licenza può essere revocata indipendentemente dalla
revoca della semilibertà.
Al
condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa,
non rientra in istituto sono applicabili le disposizioni di cui al
precedente articolo.
|
|
Art.53
Licenze
agli internati
Agli
internati può essere concessa una licenza di sei mesi nel periodo
immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesame di
pericolosità.
Ai
medesimi può essere concessa, per gravi esigenze personali o
familiari, una licenza di durata non superiore a giorni quindici; può
essere inoltre concessa una licenza di durata non superiore a giorni
trenta, una volta all'anno, al fine di favorirne il riadattamento
sociale.
Agli
internati ammessi al regime di semilibertà possono inoltre essere
concesse, a titolo di premio, le licenze previste nel primo comma
dell'articolo precedente.
Durante
la licenza l'internato é sottoposto al regime della libertà
vigilata.
Se
l'internato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli,
la licenza può essere revocata indipendentemente dalla revoca della
semilibertà.
L'internato
che rientra in istituto dopo tre ore dallo scadere della licenza,
senza giustificato motivo, é punito in via disciplinare e, se in
regime di semilibertà, può subire la revoca della concessione.
|
|
Art.53-bis
Computo
del periodo di permesso o licenza
1.
Il tempo trascorso dal detenuto o dall'internato in permesso o licenza
é computato a ogni effetto nella durata delle misure restrittive
della libertà personale, salvi i casi di mancato rientro o di altri
gravi comportamenti da cui risulta che il soggetto non si é
dimostrato meritevole del beneficio. In questi casi sull'esclusione
dal computo decide, con decreto motivato, il magistrato di
sorveglianza.
2.
Avverso il decreto può essere proposto dall'interessato reclamo al
tribunale di sorveglianza secondo la procedura di cui all'articolo
14-ter. Il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del
collegio.
|
Nell’art.
53-bis, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2.
Avverso il decreto può essere proposto dall’interessato reclamo al
tribunale di sorveglianza secondo la procedura di cui agli artt. 666 e
678 C.p.p.. Il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte
del collegio."
|
Art.54
Liberazione
anticipata
1.
Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione
all'opera di rieducazione é concessa, quale riconoscimento di tale
partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella
società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo
semestre di pena scontata. A tal fine é valutato anche il periodo
trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.
2.
La concessione del beneficio é comunicata all'ufficio del pubblico
ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il
provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento é
stato da lui emesso.
3.
La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione
successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.
4.
Agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere
espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della
semilibertà e della liberazione condizionale, la parte di pena
detratta ai sensi del comma primo si considera come scontata. La
presente disposizione si applica anche ai condannati all'ergastolo.
|
Il
comma 3 dell’art. 54 è sostituito dal seguente:
"3.
La condanna per delitto non colposo commesso nel corso della
esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta
la revoca se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna
subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio (sent.
cost. 186/95).
|
|
L’art.
4-bis della L. 26/7/1954, n. 354 è sostituito dal seguente:
"Art.
54-bis
(Preclusioni
o limitazioni alla concessione dei benefici penitenziari)
Il
comma 1 del testo vigente dell’art. 4bis diviene il comma 1 del
presente articolo e resta identico, salva queste modifiche:
nel
terzo periodo del comma 1, la frase "purchè siano stati
acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l’attualità
dei collegamenti con la criminalità organizzata" è sostituita
dalla frase "solo se non vi sono elementi tali da fare ritenere
la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità
organizzata, terroristica o eversiva";
inoltre
nella frase iniziale del quarto periodo "I benefici di cui al
presente comma possono essere concessi solo se non vi sono elementi
tali da fare ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità
organizzata, terroristica o eversiva", dopo la parola
"collegamenti" e aggiunta la parola "attuali".
Dopo
il comma 1, i commi successivi sono sostituiti dai seguenti:
2
Le preclusioni, salva collaborazione alla giustizia ai sensi art.
58ter, alla ammissibilità al lavoro all’esterno e ai permessi
premio di cui al primo periodo del comma 1 cessano di avere efficacia
dopo la espiazione effettiva di metà della pena e comunque di non
oltre 10 anni, non applicata in tale calcolo la disposizione del comma
4 dell’art. 54. Le stesse preclusioni alla ammissibilità alle
misure alternative alla detenzione di cui agli artt. 47, 47ter e 48,
cessano di avere efficacia dopo la espiazione di due terzi della pena
e, comunque, di non oltre 14 anni. Venuta meno la efficacia delle
preclusioni, la ammissione ai benefici predetti potrà avvenire solo
in presenza delle condizioni legali e di merito previste per i singoli
benefici e purchè non sia accertata la sussistenza di collegamenti
attuali con la criminalità organizzata.
3.
Ai fini della decisione in merito ai benefici di cui al comma 1, il
magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza integra i
dati istruttori utili alla decisione stessa acquisendo dettagliate
informazioni dagli organi indicati al comma successivo sulla attualità
dei collegamenti del condannato con la criminalità organizzata o
eversiva. Le informazioni di tali organi non devono esprimere pareri
sulla concessione dei benefici, ma fornire dati conoscitivi relativi
alla permanenza attuale dei collegamenti indicati: gli eventuali
pareri espressi non possono essere utilizzati nella motivazione della
decisione. In ogni caso il giudice decide trascorsi quaranta giorni
dalla richiesta delle informazioni.
4.
Le informazioni di cui al comma precedente sono acquisite:
|
-nei
casi di cui al primo, secondo e terzo periodo del comma 1, presso
il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica
competente nel luogo di detenzione del condannato, che può essere
integrato dal direttore dell’istituto in cui lo stesso si trova,
e dell’analogo organo competente nel luogo di commissione del
reato;
|
nei
casi di cui al quarto periodo, ai questori competenti nel luogo di
detenzione del condannato e nel luogo di commissione dei reati.
|
|
5.
Uniforme al comma 4 del testo vigente dell’art. 4bis.
Il
comma 5 del vigente art. 4bis è soppresso.
6.
I commi 3, 4 e 5 si applicano
anche alla liberazione condizionale.
|
|
L’art.
58-quater è sostituito dall’articolo successivo e, con lo stesso,
viene così modificato:
"Art.
54-ter
(Divieto
di concessione dei benefici penitenziari)
1.
L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le
misure alternative di cui agli articoli 47, 47ter e 48 non possono
essere concessi al condannato per uno dei delitti di cui all’art.
54bis:
quando
ha posto in essere una condotta punibile a norma dell’art. 385
codice penale;
quando
le misure predette sono state revocate a seguito di una condotta
colpevole dell’interessato;
quando
è pronunciata condanna definitiva nei suoi confronti per un delitto
doloso, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo
a tre anni, commesso durante la fruizione di uno dei benefici
predetti.
2.Il
divieto di cui al comma 1 opera:
nella
ipotesi di cui alla lettera a del comma precedente, quando sono
decorsi 3 anni dal momento in cui è ripresa la esecuzione della
custodia o della pena: tale periodo è ridotto a due anni se
l’interessato si costituisce volontariamente in carcere entro dieci
giorni dalla consumazione della evasione;
nella
ipotesi di cui alla lettera b del comma precedente quando sono decorsi
3 anni dalla data della condotta colpevole per cui è stata
pronunciata la revoca della misura alternativa;
nella
ipotesi di cui alla lettera c del comma precedente quando, dalla data
della commissione del delitto, sono decorsi tre anni, se la pena
inflitta non è superiore ad un anno e sei mesi di reclusione, e
quando siano decorsi cinque anni, se la pena inflitta è superiore ad
un anno e sei mesi di reclusione.
3.
Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, il divieto ivi
previsto opera anche se è emessa sentenza ai sensi art. 444 C.p.p..
4.
Quando si procede penalmente nei confronti dell’interessato per
un delitto doloso punito con la reclusione non inferiore nel massimo a
tre anni, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di
sorveglianza competenti possono sospendere la esecuzione del lavoro
all’esterno o la esecuzione o concessione dei permessi premio o la
esecuzione della misura alternativa fino alla pronuncia della sentenza
definitiva.
5.
I commi precedenti sono applicabili anche alla liberazione
condizionale.
|
|
Sono
introdotti gli artt. seguenti.
"Art.
54-quater
(Decorso
del tempo e disposizioni in materia penale e di procedura della
esecuzione penale)
1.
L’ultimo comma dell’art. 172 C. P. è soppresso. Il secondo
periodo del comma 1 dell’art.173 è soppresso.
2.
La revoca della sospensione condizionale della pena di cui all’art.
163 C.p., dell’indulto e della grazia, dell’affidamento in prova
al servizio sociale e della liberazione anticipata, di cui agli
artt.47 e 54 L.26/7/1975,n.354, della liberazione condizionale, della
sospensione della esecuzione della pena detentiva e dell’affidamento
in prova in casi particolari di cui agli artt.90 e 94 del D.P.R.
9/10/1990, n. 309, deve essere disposta entro cinque anni dal
verificarsi della causa che determina la revoca. Se tale causa è
rappresentata da una sentenza di condanna, il termine predetto decorre
dal passaggio in giudicato della medesima.
3.
L’ordine di esecuzione della pena di cui al comma 2 deve essere
emesso e trasmesso per la esecuzione agli organi competenti, che
devono provvedere senza alcun ritardo, entro tre mesi dalla
comunicazione dei provvedimenti di cui al comma 2.
4.
Nei casi in cui la revoca del beneficio si verifica automaticamente
per effetto della legge, l’ordine di esecuzione della pena deve
essere emesso e trasmesso per la esecuzione senza ritardo entro il
termine di cinque anni di cui allo stesso comma. Entro tale termine
deve, comunque, essere emesso anche il provvedimento dichiarativo
della revoca da parte del giudice competente.
5.
Cessa la esecuzione delle pene poste in esecuzione a seguito di revoca
disposta fuori dai termini di cui a commi precedenti, anche se la
esecuzione è iniziata prima della entrata in vigore della presente
legge.
|
|
"Art.
54-quinquies
(Ammissibilità
a misure alternative con riferimento al decorso del tempo dalla
commissione dei reati)
1.
L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e la
semilibertà, nonché la liberazione condizionale possono essere
concessi anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese
quelle relative ai limiti di pena di cui agli artt. 21, 30ter, 50
della L. 26/7/1975, n. 354, e 176 C.p., quando siano decorsi i periodi
di tempo sottoindicati dalla commissione dei reati per cui sono state
inflitte la condanna o le condanne. L’ammissione è disposta in base
ai risultati della osservazione condotta collegialmente in istituto e
se, in particolare, in relazione al tempo trascorso dalla commissione
dei reati, è da ritenere che il condannato non commetta altri reati.
2.
La disposizione predetta è applicabile:
a)
quando siano decorsi 10 anni dalla commissione dei reati e la pena
inflitta con la sentenza di condanna non sia superiore ad anni 5;
b)
quando siano decorsi 15 anni e la pena inflitta non sia superiore ad
anni 10;
c)
quando siano decorsi 20 anni e la pena inflitta sia superiore ad anni
10;
d)
quando siano decorsi 25 anni e sia stata inflitta la pena
dell’ergastolo.
I
termini di cui al comma precedente sono ridotti a 5,10,15 e 20 anni,
se il condannato ha già espiato oltre un quarto della pena in
esecuzione.
3.
La disposizione di cui al comma 1 non si applica nei casi di cui
all’art. 54bis (già 4bis), comma 1, primo periodo, della L.
26/7/1975, n.354.
4.
Nei confronti di chi è stato condannato per delitti aventi finalità
di terrorismo, escluso quello internazionale, ed eversione
dell’ordinamento costituzionale o comunque espressione violenta di
lotta politica, l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi
premio e la semilibertà, nonché la liberazione condizionale possono
essere concessi anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi
comprese quelle relative alle preclusioni alla ammissibilità,
salva collaborazione, di cui all’art. 54bis (già 4bis), comma 1,
primo periodo, nonché quelle relative ai limiti di pena di cui
agli artt. 21, 30ter, 50 della L. 26/7/1975, n. 354, e 176 C.p.,
quando siano decorsi almeno 15 anni dalla commissione dei reati per
cui è stata inflitta la condanna e, anche in base ai risultati della
osservazione condotta collegialmente in istituto, vi sono elementi
tali da escludere che il condannato commetta ulteriori reati e,
tenendo conto, in particolare del tempo trascorso dai fatti, risulta
che il condannato medesimo ha tenuto e tiene comportamenti
oggettivamente incompatibili con il permanere di vincoli con movimenti
terroristici ed eversivi ed ha escluso ed esclude la violenza come
metodo di lotta politica.
5.
Nel provvedimento di concessione di cui al comma precedente, può
essere stabilito che, durante la esecuzione delle misure alternative,
il condannato si impegni in attività socialmente utili.
6.
Quando, al momento della decisione, sono trascorsi, dai fatti per cui
vi è stata condanna, 20 anni, o 25 anni in caso di persona sottoposta
alla esecuzione della pena dell’ergastolo, fra i benefici indicati
nel comma 1 e 4, è adottata la liberazione condizionale. I termini
suindicati sono ridotti a 15 e 20 anni quando la persona interessata
è detenuta da oltre 10 anni.
7.
Quando sia concessa la liberazione condizionale, la durata della
stessa è di anni due, nei casi in cui la pena residua da espiare non
sia superiore ad anni cinque, di anni tre negli altri casi di pena
temporanea e di anni quattro per il condannato all’ergastolo.
8.
Il consiglio di disciplina, quando intenda proporre le concessioni
previste nei commi precedenti, è integrato dai componenti del gruppo
di osservazione e trattamento."
9.
Nei casi di condannati per i delitti di cui all’art. 54bis (già
4bis) restano fermi gli obblighi degli accertamenti presso i comitati
provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica e presso gli organi
di polizia previsti dallo stesso articolo.
|
Art.55
Interventi
del servizio sociale nella libertà vigilata
Nei
confronti dei sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le
disposizioni di cui allo articolo 228 del codice penale, il servizio
sociale svolge interventi di sostegno e di assistenza al fine del loro
reinserimento sociale.
|
|
Art.56
Remissione
del debito
1.
Il debito per le spese di procedimento e di mantenimento é rimesso
nei confronti dei condannati e degli internati che si trovano in
disagiate condizioni economiche e hanno tenuto regolare condotta ai
sensi dell'ultimo comma dell'articolo 30-ter. La relativa domanda può
essere proposta fino a che non sia conclusa la procedura per il
recupero delle spese.
|
|
Art.57
Legittimazione
alla richiesta dei benefici
Il
trattamento ed i benefici di cui agli articoli 47 ,50,52,53,54 e 56
possono essere richiesti dal condannato, dall'internato e dai loro
prossimi congiunti o proposti dal consiglio di disciplina.
|
|
Art.58
Comunicazione
all'autorità di pubblica sicurezza
Dei
provvedimenti previsti dal presente capo ed adottati dal magistrato o
dalla sezione di sorveglianza, esclusi quelli di cui all' articolo 56
,é data immediata comunicazione all'autorità provinciale di pubblica
sicurezza a cura della cancelleria.
|
|
Art.
58-bis
Iscrizione
nel casellario giudiziale
Nel
casellario giudiziale sono iscritti i provvedimenti della sezione di
sorveglianza relativi alla irrogazione e alla revoca delle misure
alternative alla pena detentiva.
|
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Art.58-ter
Persone
che collaborano con la giustizia
1.
I limiti di pena previsti dalle disposizioni del comma primo
dell'articolo 21, dei comma quarto dell'articolo 30-ter e del comma
secondo dell'articolo 50, concernenti le persone condannate per taluno
dei delitti indicati nel comma primo dell'articolo 4-bis, non si
applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per
evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori
ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità
giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione
dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati.
2.
Le condotte indicate nel comma primo sono accertate dal tribunale di
sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico
ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali
é stata presentata la collaborazione.
|
|
Art.58-quater
Divieto
di concessione di benefici
1.
L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento
in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la
detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi
al condannato per uno dei delitti previsti nel comma 1 dell'articolo
4-bis che ha posto in essere una condotta punibile a norma
dell'articolo 385 del codice penale.
2.
La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui
confronti é stata disposta la revoca di una misura alternativa ai
sensi dell'articolo 47, comma 11, dell'articolo 47- ter, comma 6, o
dell'articolo 51, primo comma.
3.
Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre
anni dal momento in cui é ripresa l'esecuzione della custodia o della
pena o é stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma
2.
4.
I condannati per i delitti di cui agli articoli 289- bis e 630 del
codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono
ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'articolo 4-
bis se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della
pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni.
5.
Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l'assegnazione al lavoro
all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione
previste dal capo vi non possono essere concessi, o se già concessi
sono revocati, ai condannati per taluni dei delitti indicati nel comma
1 dell'articolo 4-bis, nei cui confronti si procede o é pronunciata
condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere
una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale
ovvero durante il lavoro all'esterno o la fruizione di un permesso
premio o di una misura alternativa alla detenzione.
6.
Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 5,
l'autorità che procede per il nuovo delitto ne dà comunicazione al
magistrato di sorveglianza del luogo di ultima detenzione
dell'imputato.
7.
Il divieto di concessione dei benefici di cui al comma 5 opera per un
periodo di cinque anni dal momento in cui é ripresa l'esecuzione
della custodia o della pena o é stato emesso il provvedimento di
revoca della misura.
(La
Corte Costituzionale con sentenza n. 436/1999 ha dichiarato
l'illegittimità dell'art. 58-quater nella parte in cui si riferisce
ai minorenni).
|
L’art.
58-quater è sostituito dall’art. art. 54ter. (Divieto di
concessione dei benefici penitenziari).
|
Capo
II°
Esecuzione di trattamenti sanzionatori penali diversi dalla pena detentiva
Art.
1. L’art. 660 C.p.p. è sostituito dal seguente:
"Art.
660. (Esecuzione delle pene pecuniarie).
1.
Le condanne a pene pecuniarie sono
eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.
2.
Quando è accertata la impossibilità
di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa, il pubblico ministero
competente per l’esecuzione emette provvedimento di conversione della pena
pecuniaria nel trattamento sanzionatorio sostitutivo dell’affidamento in prova
al servizio sociale ai sensi dell’art. 102, comma 1, della L. 24/11/1981, n.
689, lo trasmette al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del
condannato.
3.
Il magistrato di sorveglianza, sentito
l’interessato, dispone la esecuzione dell’affidamento in prova al servizio
sociale ai sensi dell’art. 107 della L. 24/11/1981, n. 689. Se l’interessato
lo richiede, assumendo di trovarsi in una situazione di solo temporanea
insolvenza, il magistrato di sorveglianza, prima di adottare i provvedimenti
suindicati, può disporre la rateizzazione della pena a norma dell’art. 133ter
del codice penale, se essa non è stata disposta con la sentenza di condanna,
ovvero può differire la esecuzione per un tempo non superiore a sei mesi e alla
scadenza di tale termine, se l’insolvenza perdura, prorogare il differimento
per lo stesso tempo. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo,
non si tiene conto del periodo durante il quale la esecuzione è stata
differita.
4.
Anche prima che sia iniziata la
procedura esecutiva a cura degli uffici competenti, il condannato può proporre
istanza al magistrato di sorveglianza al fine della rateizzazione della pena o
del differimento della esecuzione indicati nel comma precedente in ragione della
sua situazione di temporanea insolvenza ovvero al fine della conversione della
stessa in ragione della sua situazione di insolvibilità.
5.
Nel caso di cui al comma precedente,
l’istanza del condannato deve indicare la pena o le pene pecuniarie cui si
riferisce e offrire le indicazioni relative alle situazioni di insolvenza o di
insolvibilità di cui ai commi precedenti. Il magistrato di sorveglianza
richiede al pubblico ministero e, ove occorra, alla cancelleria del giudice
della esecuzione, la esatta posizione esecutiva del condannato e lo stato della
esecuzione, nonche quanto risulti circa la insolvenza o la insolvibilità
indicate nella istanza.
6.
La decisione è adottata dal magistrato
di sorveglianza, anche sulla conversione in affidamento in prova, previe le
verifiche che si ritengano necessarie, comprese, nel caso di adozione del
provvedimento di conversione, quelle indicate dall’art. 107 della L.
24/11/1981, n. 689.
7.
I provvedimenti del magistrato di
sorveglianza sono adottati ai sensi dell’art. 678 comma 2, modificato ai sensi
della presente legge.
Art.
2. L’art. 678 C.p.p. è sostituito dal seguente:
"Art.
678. (Procedimento di sorveglianza).
1.
Il Tribunale di sorveglianza nelle
materie di sua competenza, salvo non sia diversamente disposto, e il magistrato
di sorveglianza nelle materie attinenti alla remissione del debito, ai ricoveri
previsti dall’art. 148 del codice penale, alla esecuzione della semidetenzione
e della libertà controllata applicate in sentenza, alle misure di sicurezza,
alla dichiarazione o revoca di abitualità o professionalità nel reato o di
tendenza a delinquere, procedono, a richiesta del pubblico ministero,
dell’interessato, del difensore o di ufficio, ai sensi art. 666. Tuttavia,
quando vi è motivo di dubitare della identità fisica di una persona, procedono
a norma dell’art. 667.
2.
Il magistrato di sorveglianza, quando
si tratti di decidere, ai sensi del comma 3 dell’art. 660 C.p.p., sulla
rateizzazione della pena o sul differimento della esecuzione o sulla esecuzione
dell’affidamento in prova al servizio sociale applicato in conversione della
pena pecuniaria ai sensi art. 660 e 102 L. 24/1171981, n. 689, nonché quando si
tratti di decidere, su istanza dell’interessato o del suo difensore, sulla
rateizzazione della pena o sul differimento della esecuzione o sulla istanza
dell’interessato di conversione della pena, previsti dai commi 4, 5 e 6
dell’articolo 660, C.p.p., provvede con decreto. Prima della adozione del
provvedimento, nei casi in cui non vi è istanza dell’interessato, questi è
invitato a rendere le sue dichiarazioni, se lo crede.
3.
Il provvedimento del magistrato di
sorveglianza è comunicato all’interessato e al pubblico ministero, che
possono proporre opposizione a mezzo di incidente di esecuzione entro 10 giorni
dalla comunicazione e si procede ai sensi del comma 1 di questo articolo.
L’opposizione sospende la esecuzione del provvedimento.
4.
Uniforme al comma 3 del testo vigente.
Art.
3. L’art. 102 della L. 24/11/1981, n. 689 è sostituito dal seguente:
"Art.
102. (Conversione di pene pecuniarie).
1.
Le pene della multa e dell’ammenda non eseguite per insolvibilità del
condannato si convertono, ai sensi articolo 660 C.p.p., nell’affidamento in
prova al servizio sociale, di cui all’art. 47 della L. 26/7/1975, n. 354, per
i seguenti periodi:
-
mesi uno per le pene della multa fino a euro 500 e dell’ammenda fino a euro
1000;
-
mesi tre per le pene della multa fino a euro 10.000 e dell’ammenda superiori a
euro 1.000;
-
mesi sei per le pene della multa superiori ad euro 10.000;
-
mesi nove quando vi è concorso di pene della multa e le stesse superano
complessivamente euro 25.000.
2.
Il condannato può sempre fare cessare la esecuzione della pena convertita
pagando la multa o l’ammenda, dedotta la somma proporzionalmente
corrispondente alla parte della pena convertita già eseguita, proporzione da
operare rispetto alla entità di questa, fissata in sede di conversione.
3.
Gli articoli 103 e 105 sono soppressi.
Art.
4: l’art. 107 è sostituito dal seguente:
"Art.
107. (Contenuto provvedimento ammissione).
1.
Il pubblico ministero competente per la
esecuzione trasmette il provvedimento di conversione della pena pecuniaria,
adottato ai sensi dell’art. 102, comma 1, al magistrato di sorveglianza del
luogo di residenza del condannato.
2.
Il magistrato di sorveglianza, sentito
il condannato, procede ai sensi art. 678 C.p.p., per la esecuzione del
provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale di cui al comma
precedente, detta le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai
suoi rapporti con il servizio sociale e agli altri aspetti indicati nell’art.
47 della L. 26/7/1975, n. 354, previa verifica, da parte dello stesso servizio,
della situazione dell’interessato in ordine al suo inserimento sociale,
familiare e lavorativo.
3.
Nel provvedimento di ammissione è
anche previsto lo svolgimento di attività di volontariato o di lavori
socialmente utili, in modo però che lo svolgimento di questi non ostacoli lo
sviluppo dell’inserimento sociale del condannato e in particolare lo
svolgimento dell’attività lavorativa da lui effettivamente svolta, necessaria
per soddisfare le sue indispensabili esigenze di vita.
4.
Nel caso di cui ai commi 4 e seguenti
dell’art. 660 C.p.p., il magistrato di sorveglianza provvede contestualmente
anche alla conversione della pena in affidamento in prova al servizio sociale.
5.
Il provvedimento di affidamento in
prova è trasmesso al Centro servizio sociale adulti territorialmente competente
per la redazione del verbale di sottoposizione alle prescrizioni.
6.
Si applicano i commi 8, 9 e 10
dell’art.47."
Art.
5: l’art. 108 è sostituito dal seguente:
"Art.
108. (Inosservanza delle prescrizioni).
1.Al
termine dell’affidamento in prova sostitutivo della pena pecuniaria, questa si
considera eseguita.
2.
Sempre al termine dell’affidamento in prova, se sono state segnalate
violazioni delle prescrizioni, il magistrato di sorveglianza, in ordine alle
stesse, valuta se, con riferimento alle restrizioni della libertà del soggetto,
agli impegni da lui assunti e alla sua complessiva risposta alle prescrizioni,
sia stato egualmente mantenuto quel margine di maggiore afflittività rispetto
alla originaria sanzione, congruo rispetto al trattamento sanzionatorio
sostitutivo. Se la valutazione è positiva, la pena si considera eseguita.
3.
Se la valutazione di cui al comma 2 è negativa, il magistrato di sorveglianza,
ridetermina, con riferimento ai tempi e all’andamento della prova, il periodo
di affidamento in prova che deve essere ancora eseguito, entro i limiti del
periodo di affidamento in prova inizialmente applicato, stabilendo un
appropriato rafforzamento del regime delle prescrizioni. Tale rideterminazione
è disposta una sola volta e, al termine del nuovo periodo di prova, la pena si
considera eseguita.
4.
Il magistrato di sorveglianza provvede analogamente anche durante lo svolgimento
della prova se le segnalazioni di violazioni delle prescrizioni, per la loro
gravità, impongano una nuova determinazione del periodo di prova residuo e un
rafforzamento del regime delle prescrizioni. Al termine del periodo di prova così
determinato, si procederà ai sensi dei commi 2 e 3 di questo articolo.
5.
Si procede ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 678 C.p.p..
Art.
6. Nell’art’art. 28 C.p., dopo l’ultimo comma, è aggiunto il seguente
comma:
"
6. L’ interdizione dai pubblici uffici non preclude lo svolgimento presso
amministrazioni pubbliche di semplici mansioni d’ordine, nonchè la
prestazione d’opera meramente materiale, non
trattandosi di attività di pubblico servizio."
Art.
7. L’art. 32 del C.p. è abrogato.
Art.
8. I commi 1 e 2 dell’art. 85 del D.P.R. 9/10/1990, n. 309, sono abrogati.
Art.
9. L’art. 56 della L. 26/7/1975, n. 354 è sostituito dal seguente:
"Art.
56 (Remissione del debito).
1.
Il debito per le spese del procedimento e per il mantenimento nei periodi
detentivi è rimesso nei confronti dei condannati e degli internati che hanno
tenuto regolare condotta.
2.
Per chi è stato sottoposto a detenzione o è tuttora detenuto, la regolarità
della condotta è valutata con riferimento alla condotta attuale del soggetto,
anche se in stato di libertà. Per chi non è stato sottoposto a detenzione, la
valutazione viene effettuata, con riferimento alla condotta attuale.
3.
La condotta si considera regolare quando è volta a realizzare l’inserimento
sociale della persona.
3.
La relativa domanda può essere proposta dal momento in cui sia divenuta
irrevocabile la sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese e fino
a che non sia conclusa la procedura per il recupero delle stesse."
Art.
10. Nell’art. 679 C.p.p., dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
2.
L’accertamento della pericolosità sociale attuale dell’interessato, nel
caso in cui lo stesso abbia fruito regolarmente di semilibertà o di detenzione
domiciliare o, in esecuzione della pena in carcere, abbia fruito, con esito
regolare, di permessi premio o di lavoro all’esterno o di liberazione
anticipata, deve tenere particolare conto dei dati indicativi predetti, particolarmente
significativi per il giudizio attuale della pericolosità sociale rispetto
a quelli ricavati dalla attività criminosa pregressa. Le stesse indicazioni
valgono anche quando l’accertamento della pericolosità sociale riguarda la
applicazione o meno della misura di sicurezza della espulsione dello straniero
dal territorio dello Stato.
3.
Nel caso in cui il giudice disponga che non venga applicata la misura di
sicurezza della espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, non può
essere emesso provvedimento di espulsione dello stesso interessato in sede
amministrativa e se tale provvedimento è già stato disposto ne cessano gli
effetti, anche se è già stato eseguito, salvo che il provvedimento di
espulsione in sede amministrativa non sia emesso per specifiche ragioni di
ordine pubblico sopravvenute, da indicare esplicitamente nella motivazione del
provvedimento stesso.
4.
La prevalenza della pronuncia giudiziaria sul provvedimento in sede
amministrativa della espulsione dello straniero dal territorio dello Stato e
gli effetti conseguenti sono operanti anche nel caso di declaratoria di
estinzione della pena e conseguente revoca delle misure di sicurezza a seguito
di esito positivo dell’affidamento in prova o della liberazione condizionale.
5.
Nel caso in cui il magistrato di sorveglianza disponga la esecuzione della
misura di sicurezza, lo stesso, previa verifica della situazione attuale
dell’interessato, può sospendere la applicazione di quelle norme che
ostacolano lo svolgimento di attività lavorative o comunque utili
all’inserimento sociale durante la esecuzione della misura, norme che vietano
il rilascio o dispongono la revoca di autorizzazioni amministrative, o
stabiliscono limitazioni, giuridiche o di fatto, che impediscono l’inserimento
lavorativo dell’interessato.
6.
Le prescrizioni stabilite per la esecuzione della libertà vigilata devono
essere compatibili con lo svolgimento della attività lavorativa o comunque
utile all’inserimento sociale dell’interessato.
7.
Uniforme al comma 2 del testo vigente.
Art.
11. L’articolo 120 del D. Legislativo 30/4/1992 (Codice della strada) è
abrogato.
Dopo
l’art. 57 della L. 26/7/1975, n. 354, sono aggiunti i seguenti:
Art.
12. Art. 57bis. (Interventi di agevolazione all’inserimento lavorativo e
sociale).
1.
A richiesta dell’interessato, quando, a causa di una sentenza o di altro
provvedimento del giudice penale, una norma di legge preclude allo stesso
interessato l’iscrizione in un registro o in un albo professionale o la
ammissione a un provvedimento autorizzativo, dai quali deriva la possibilità di
svolgere una attività lavorativa o comunque utile al suo reinserimento sociale,
il magistrato di sorveglianza esprime il proprio nulla osta a che l’ente o
l’organo competente possa provvedere nel merito nonostante la preclusione
prevista dalla legge.
2.
Il provvedimento del magistrato di sorveglianza è adottato con decreto motivato
previa verifica, a cura del Centro servizio sociale adulti e, ove occorra, anche
degli organi di polizia, della situazione e condotta attuale del richiedente e
della utilità dell’intervento richiesto al fine del suo inserimento
lavorativo e sociale.
3.
Il provvedimento del magistrato di sorveglianza è comunicato all’ente o
organo predetti.
4.
Nel provvedere, il magistrato di sorveglianza tiene particolarmente conto
dell’esito della esecuzione della pena, particolarmente se il richiedente ha
fruito di misure alternative o di altri benefici penitenziari.
Art.
13. Art. 57ter. (Ammissione a misure alternative di cittadini stranieri durante
la esecuzione della pena o di misure di sicurezza).
1.
La esecuzione di una pena, in ogni sua parte, compresa la pena pecuniaria, anche
se da porre ancora in esecuzione, o di una misura di sicurezza giustificano,
senza bisogno di provvedimento autorizzativo, quali il permesso di soggiorno o
equivalente, la presenza del cittadino straniero nello Stato, nel quale,
pertanto, potrà essere inserito regolarmente in attività lavorativa, e, se
libero, potrà avere regolare domicilio o residenza.
2.
All’esito delle esecuzioni predette, il magistrato di sorveglianza, ove sia
stata disposta la espulsione dallo Stato del cittadino straniero, potrà
decidere in merito alla stessa, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 679 C.p.p.,
tenendo conto della sua partecipazione all’opera di rieducazione svolta.
Art.
14. Art. 57 quater. (Documentazione richiesta per la assunzione al lavoro nel
settore privato).
1.
Nelle assunzioni al lavoro nel settore privato, anche attraverso concorsi o
corsi formativi, non può essere richiesta certificazione relativa ai precedenti
penali della persona.
2.
Alla stessa non può essere richiesta neppure autocertificazione in proposito.
Capo
III°
La magistratura di sorveglianza
Art.
1 . L’art. 68 della legge 26/7/1975, n. 354, è così modificato:
Art.
68. (Gli uffici di sorveglianza) 1.Uniforme al comma 1.
2.
Alla fine del testo vigente del comma 2, è aggiunta la seguente proposizione:
"Nella assegnazione dei magistrati si tiene conto della specifica
preparazione in materia penitenziaria, acquisita sia con la frequenza di corsi
di formazione e studio relativi alla stessa, sia con l’attività giudiziaria
svolta presso gli uffici e i tribunali di sorveglianza, sia con attività
istituzionali o di fatto svolte presso istituti o centri servizio sociale
penitenziari."
3.
Uniforme al comma 3.
4.
Uniforme al comma 4.
5.
Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, vengono definiti
nelle sedi competenti, previa verifica dell’effettivo carico di lavoro, gli
organici dei magistrati e del personale degli uffici di sorveglianza. Tali
organici saranno sottoposti a revisione periodica: entro tre anni, la prima
volta, e ogni cinque anni successivamente.
6.
Gli organici degli uffici di sorveglianza sono calcolati in relazione al numero
delle persone detenute o internate e al numero delle persone in misura
alternativa nel territorio di competenza, nonché alle altre incombenze in
materia di misure di sicurezza e di sanzioni sostitutive della pena.
7.
Gli organici dei tribunali di sorveglianza sono calcolati in relazione al numero
delle procedure iscritte annualmente a ruolo presso gli stessi. In riferimento
agli organici così calcolati e con adeguata organizzazione del lavoro,
annualmente devono essere definite un numero di procedure corrispondente a
quelle registrate.
8.
Negli uffici di sorveglianza del capoluogo del distretto di corte di appello o
della sezione distaccata di corte di appello, vengono definiti organici del
personale distinti per il tribunale di sorveglianza e per l’ufficio del
magistrato di sorveglianza."
Art.
2.
Il
comma 8 dell’art. 69 è così modificato: "Provvede con ordinanza sulla
riduzione di pena per la liberazione anticipata, sui reclami di cui
all’art. 35, sulla remissione del debito di cui all’art.56 e sui ricoveri di
cui all’art. 148 del codice penale e negli altri casi previsti dalla legge."
Art.
3. Il testo vigente dell’art. 69bis è
così modificato:
"Il
comma 2 è abrogato."
Nel
comma 3, dopo il testo attuale, si aggiunge la seguente proposizione: "Il
reclamo sospende la esecuzione dell’ordinanza, salvo che la stessa non
comporti la scarcerazione dell’interessato".
Art.
4. L’art. 70 è così modificato.
Nel
comma 9 dell’art. 70 del testo vigente, è aggiunta, in fine, la seguente
proposizione: "Ogni modifica di tale trattamento è automaticamente estesa
agli esperti componenti dei tribunali di sorveglianza."
Dopo
l’art. 70ter sono inseriti i seguenti articoli:
Art.
5. (Organizzazione del lavoro giurisdizionale e non giurisdizionale).
1.
Quando pervenga istanza o richiesta o si debba procedere d’ufficio, vi deve
essere immediata iscrizione negli appositi registri della procedura relativa.
2.
Entro 15 giorni dalla registrazione della procedura deve essere fissata
l’udienza per la definizione, calcolati i tempi necessari per gli accertamenti
e le acquisizioni documentali, che devono essere disposti senza ritardo. I tempi
della definizione delle procedure devono rispondere a criteri di speditezza e
tempestività.
3.
Quando vi siano particolari esigenze di urgenza possono essere disapplicati i
termini dilatori previsti per la procedura di sorveglianza.
4.
Si deve provvedere anche per le procedure non giurisdizionali ai sensi di quanto
disposto nel comma 1.
Art.
6. (Sezioni stralcio del tribunale di sorveglianza).
1.
Nei tribunali di sorveglianza, presso i quali siano pendenti, in attesa di
fissazione dell’udienza, un numero di procedure superiore alla metà di
quelle definite nel corso dell’anno precedente, sono istituite sezioni
stralcio per la esclusiva definizione delle procedure pendenti all’atto della
istituzione delle sezioni stesse.
2.
Le udienze dinanzi alle sezioni stralcio saranno fissate seguendo l’ordine
cronologico di iscrizione, salvo non ricorrano situazioni di urgenza di singole
procedure.
3.
Le sezioni stralcio saranno composte da un magistrato di sorveglianza, per il
quale deve essere osservata la disposizione del comma 6 dell’art. 70 del testo
vigente, che assume la funzione di presidente, e da tre esperti componenti del
tribunale di sorveglianza. Con le modalità previste per questi, potranno essere
nominati altri esperti, esclusivamente per le sezioni stralcio e
limitatamente al periodo di durata delle stesse, in numero non superiore a
un terzo del numero massimo previsto per il singolo tribunale di sorveglianza.
Fra gli esperti per le sezioni stralcio saranno preferiti i docenti in scienze
criminalistiche.
4.
Gli esperti componenti della sezione stralcio potranno provvedere anche alle
relazioni in udienza e alle motivazioni dei provvedimenti adottati.
5.
Le sezioni stralcio sono istituite per un anno e possono essere prorogate per un
altro anno.
6.
Il presidente del tribunale di sorveglianza può, comunque, compatibilmente con
la dimensione del lavoro sopravvenuto, procedere, nella composizione ordinaria
dell’ufficio, alla decisione delle procedure arretrate.
7.
La organizzazione del lavoro delle sezioni stralcio è di competenza del
presidente del tribunale di sorveglianza.
Art.
7. (Disposizioni processuali). 1. Le norme contenute nel Capo II°bis,
dall’art. 71 all’art. 71sexies, sono abrogate.
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