Limitazioni
e controlli della corrispondenza
"Nuove
disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei
detenuti"
(Testo
approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 24 marzo 2004, non
ancora promulgato o pubblicato nella Gazzetta Ufficiale)
Articolo
1
1.
Dopo l’articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il
seguente:
Art.
18 ter (Limitazioni e controlli della corrispondenza)
-
Per
esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati,
ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell’istituto, possono essere
disposti, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non
superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi:
-
limitazioni
nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della
stampa;
-
la
sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo;
-
il
controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza
lettura della medesima.
-
Le
disposizioni del comma 1 non si applicano qualora la corrispondenza
epistolare o telegrafica sia indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5
dell’articolo 103 del codice di procedura penale, all’autorità
giudiziaria, alle autorità indicate nell’articolo 35 della presente
legge, ai membri del Parlamento, alle Rappresentanze diplomatiche o
consolari dello Stato di cui gli interessati sono cittadini ed agli
organismi internazionali amministrativi o giudiziari preposti alla tutela
dei diritti dell’uomo di cui l’Italia fa parte.
-
I
provvedimenti previsti dal comma 1 sono adottati con decreto motivato, su
richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore
dell’istituto:
-
nei
confronti dei condannati e degli internati, nonché nei confronti degli
imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, dal magistrato di
sorveglianza;
-
nei
confronti degli imputati, fino alla pronuncia della sentenza di primo grado,
dal giudice indicato nell’articolo 279 del codice di procedura penale; se
procede un giudice collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente
del tribunale o della corte di assise.
-
L’autorità
giudiziaria indicata nel collima 3, nel disporre la sottoposizione della
corrispondenza a visto di controllo, se non ritiene di provvedere
direttamente, può delegare il controllo al direttore o ad un appartenente
all’amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.
-
Qualora,
in seguito al visto di controllo, l’autorità giudiziaria indicata nel
comma 3 ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere
consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia
trattenuta. Il detenuto e l’internato vengono immediatamente informati.
-
Contro
i provvedimenti previsti dal comma 1 e dal comma 5 può essere proposto
reclamo, secondo la procedura prevista dall’articolo 14ter, al tribunale
di sorveglianza, se il provvedimento è emesso dal magistrato di
sorveglianza, ovvero, negli altri casi, al tribunale nel cui circondario ha
sede il giudice che ha emesso il provvedimento. Del collegio non può fare
parte il giudice che ha emesso il provvedimento. Per quanto non diversamente
disposto dal presente collima si applicano le disposizioni dell’articolo
666 del codice di procedura penale.
-
Nel
caso previsto dalla lettera c) del comma 1, l’apertura delle buste che
racchiudono la corrispondenza avviene alla presenza del detenuto o
dell’internato .
Articolo
2
-
Le
disposizioni dell’articolo 18ter della legge 26 luglio 1975, n. 354,
introdotto dall’articolo 1 della presente legge, si applicano anche ai
provvedimenti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della
medesima legge; avverso tali provvedimenti l’interessato, nel termine di
venti giorni, può proporre reclamo secondo le modalità indicate al comma 6
del medesimo articolo 18ter.
Articolo
3
-
Il
comma 2 dell’articolo 14quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è
sostituito dal seguente:
-
Per
quanto concerne la corrispondenza dei detenuti, si applicano le disposizioni
dell’articolo 18ter.
-
Il
settimo e il nono comma dell’articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni, sono abrogati.
-
All’ottavo
comma dell’articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, le parole: "la sottoposizione al visto di controllo
sulla corrispondenza" sono soppresse.
-
All’articolo
34 del codice di procedura penale, al comma 2ter, lettera b), le parole:
"previsti dall’articolo 18" sono sostituite dalle seguenti:
"previsti dagli articoli 18 e 18ter".
Articolo
4
-
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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