Proposta dell'ex Presidente Cossiga

 

Grazia: Ddl Cossiga per concessione prima di sentenza definitiva

 

Asca, 19 aprile 2004

 

Introdurre nel nostro ordinamento penale, anche in relazione alla drammatica situazione internazionale, l’istituto del "blanket pardon", cioè di una grazia prima della emanazione di una sentenza definitiva.

È quanto si propone il presidente emerito della Repubblica, Francesco Cossiga con un disegno di legge in materia di grazia, presentato oggi.

"Il regime della grazia contemplato dal nostro ordinamento penale non prevede la possibilità della concessione di un "blanket pardon" - si spiega in una nota -, ma la Costituzione non sembra vietare l’introduzione di un tale tipo di grazia. E ciò sembra utile per dare allo Stato la possibilità di fronteggiare speciali situazioni, in particolare d’ordine internazionale o anche interno o di

emergenza: si pensi alla necessità di scambi tra detenuti in Italia e cittadini italiani condannati o anche solo catturati o rapiti in Paesi di turbata convivenza civile: si pensi all’Afghanistan, al Kossovo, alla Palestina sia sotto il governo dello Stato di Israele che sotto la giurisdizione

dell’Autorità Nazionale Palestinese, e da ultimo l’Iraq".

Il Ddl propone così l’inserimento, dopo l’articolo 681 del codice di procedura penale, il seguente articolo 681 bis:

"1. Con decreto del presidente della Repubblica, dietro deliberazione del consiglio dei ministri, sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri e degli altri ministri interessati, nell’interesse dello Stato, per la tutela di persone e beni italiani o esteri o per motivi umanitari o di equità, può essere concessa la grazia per reati per i quali non sia stata ancora emessa sentenza definitiva o anche non sia stata ancora emessa alcuna sentenza ed altresì per fatti che costituiscano o possano costituire reato, ancorché non sia stata ancora promossa l’azione penale.

2. La concessione della grazia può essere sottoposta a condizioni e obblighi, il cui non verificarsi o la cui mancata osservanza può sospendere la grazia per decreto del Ministro della Giustizia o importare la revoca di essa con la stessa procedura prevista per la sua concessione".

 

 

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