Risarcimento
dei danni cagionati nell'esercizio delle
funzioni
giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati
Articolo
1
Ambito
di applicazione
-
Le
disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli appartenenti alle
magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, che
esercitano l'attività giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle
funzioni, nonché agli estranei che partecipano all'esercizio della funzione
giudiziaria.
-
Le
disposizioni di cui al comma primo si applicano anche ai magistrati che
esercitano le proprie funzioni in organi collegiali.
-
Nelle
disposizioni che seguono il termine "magistrato" comprende tutti i
soggetti indicati nei commi primo e secondo.
Articolo
2
Responsabilità per dolo o colpa grave
-
Chi
ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di
un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa
grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può
agire contro lo stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e
anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà
personale.
-
Nell'esercizio
delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività
di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e
delle prove.
-
Costituiscono
colpa grave:
|
la
grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; |
|
l'affermazione,
determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza é
incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; |
|
la
negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui
esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento; |
|
l'emissione
di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi
consentiti dalla legge oppure senza motivazione. |
Articolo
3
Diniego di giustizia
-
Costituisce
diniego di giustizia il rifiuto, l'omissione o il ritardo del magistrato nel
compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per
il compimento dell'atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il
provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta
giorni dalla data di deposito in cancelleria. Se il termine non é previsto,
debbono in ogni caso decorrere inutilmente trenta giorni dalla data del
deposito in cancelleria dell'istanza volta ad ottenere il provvedimento.
-
Il
termine di trenta giorni può essere prorogato, prima della sua scadenza,
dal dirigente dell'ufficio con decreto motivato non oltre i tre mesi dalla
data di deposito dell'istanza. Per la redazione di sentenze di particolare
complessità, il dirigente dell'ufficio, con ulteriore decreto motivato
adottato prima della scadenza, può aumentare fino ad altri tre mesi il
termine di cui sopra.
-
Quando
l'omissione o il ritardo senza giustificato motivo concernono la libertà
personale dell'imputato, il termine di cui al comma primo é ridotto a
cinque giorni, improrogabili, a decorrere dal deposito dell'istanza o
coincide con il giorno in cui si é verificata una situazione o é decorso
un termine che rendano incompatibile la permanenza della misura restrittiva
della libertà personale.
Articolo
4
Competenza e termini
-
L'azione
di risarcimento del danno contro lo stato deve essere esercitata nei
confronti del presidente del consiglio dei ministri. Competente é il
tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello del distretto più vicino
a quello in cui é compreso l'ufficio giudiziario al quale apparteneva il
magistrato al momento del fatto, salvo che il magistrato sia venuto ad
esercitare le funzioni in uno degli uffici di tale distretto. In tal caso é
competente il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello dell'altro
distretto più vicino, diverso da quello in cui il magistrato esercitava le
sue funzioni al momento del fatto. Per determinare il distretto della corte
d'appello più vicino si applica il disposto dell'articolo 5 della legge 22
dicembre 1980, n. 879.
-
L'azione
di risarcimento del danno contro lo stato può essere esercitata soltanto
quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri
rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque
quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento
ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del
procedimento nell'ambito del quale si é verificato il fatto che ha
cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza
entro due anni che decorrono dal momento in cui l'azione é esperibile.
-
L'azione
può essere esercitata decorsi tre anni dalla data del fatto che ha
cagionato il danno se in tal termine non si é concluso il grado del
procedimento nell'ambito del quale il fatto stesso si é verificato.
-
Nei
casi previsti dall'articolo 3 l'azione deve essere promossa entro due anni
dalla scadenza del termine entro il quale il magistrato avrebbe dovuto
provvedere sull'istanza.
-
In
nessun caso il termine decorre nei confronti della parte che, a causa del
segreto istruttorio, non abbia avuto conoscenza del fatto.
Articolo
5
Ammissibilità della domanda
-
Il
tribunale, sentite le parti, delibera in camera di consiglio
sull'ammissibilità della domanda di cui all'articolo 2.
-
A
tale fine il giudice istruttore, alla prima udienza, rimette le parti
dinanzi al collegio che é tenuto a provvedere entro quaranta giorni dal
provvedimento di rimessione del giudice istruttore.
-
La
domanda é inammissibile quando non sono rispettati i termini o i
presupposti di cui agli articoli 2, 3 e 4 ovvero quando é manifestamente
infondata.
-
L'inammissibilità
é dichiarata con decreto motivato, impugnabile con i modi e le forme di cui
all'articolo 739 del codice di procedura civile , innanzi alla corte
d'appello che pronuncia anch'essa in camera di consiglio con decreto
motivato entro quaranta giorni dalla proposizione del reclamo. Contro il
decreto di inammissibilità della corte d'appello può essere proposto
ricorso per cassazione, che deve essere notificato all'altra parte entro
trenta giorni dalla notificazione del decreto da effettuarsi senza indugio a
cura della cancelleria e comunque non oltre dieci giorni. Il ricorso é
depositato nella cancelleria della stessa corte d'appello nei successivi
dieci giorni e l'altra parte deve costituirsi nei dieci giorni successivi
depositando memoria e fascicolo presso la cancelleria. La corte, dopo la
costituzione delle parti o dopo la scadenza dei termini per il deposito,
trasmette gli atti senza indugio e comunque non oltre dieci giorni alla
corte di cassazione che decide entro sessanta giorni dal ricevimento degli
atti stessi. La corte di cassazione, ove annulli il provvedimento di
inammissibilità della corte d'appello, dichiara ammissibile la domanda.
Scaduto il quarantesimo giorno la parte può presentare, rispettivamente al
tribunale o alla corte d'appello o, scaduto il sessantesimo giorno, alla
corte di cassazione, secondo le rispettive competenze, l'istanza di cui
all'articolo 3.
-
Il
tribunale che dichiara ammissibile la domanda dispone la prosecuzione del
processo. La corte d'appello o la corte di cassazione che in sede, di
impugnazione dichiarano ammissibile la domanda rimettono per la prosecuzione
del processo gli atti ad altra sezione del tribunale e, ove questa non sia
costituita, al tribunale che decide in composizione intieramente diversa.
Nell'eventuale giudizio di appello non possono far parte della corte i
magistrati che abbiano fatto parte del collegio che ha pronunziato
l'inammissibilità. Se la domanda é dichiarata ammissibile, il tribunale
ordina la trasmissione di copia degli atti ai titolari dell'azione
disciplinare; per gli estranei che partecipano all'esercizio di funzioni
giudiziarie la copia degli atti é trasmessa agli organi ai quali compete
l'eventuale sospensione o revoca della loro nomina.
Articolo
6
Intervento del magistrato nel giudizio
-
Il
magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio non
può essere chiamato in causa ma può intervenire in ogni fase e grado del
procedimento, ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo
105 del codice di procedura civile . Al fine di consentire l'eventuale
intervento del magistrato, il presidente del tribunale deve dargli
comunicazione del procedimento almeno quindici giorni prima della data
fissata per la prima udienza.
-
La
decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo stato non fa stato nel
giudizio di rivalsa se il magistrato non é intervenuto volontariamente in
giudizio. Non fa stato nel procedimento disciplinare.
-
Il
magistrato cui viene addebitato il provvedimento non può essere assunto
come teste né nel giudizio di ammissibilità, né nel giudizio contro lo
Stato.
Articolo
7
Azione di rivalsa
-
Lo
stato, entro un anno dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo
giudiziale o di titolo stragiudiziale stipulato dopo la dichiarazione di
ammissibilità di cui all'articolo 5 , esercita l'azione di rivalsa nei
confronti del magistrato.
-
In
nessun caso la transazione é opponibile al magistrato nel giudizio di
rivalsa e nel giudizio disciplinare.
-
I
giudici conciliatori e i giudici popolari rispondono soltanto in caso di
dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrano a formare o
formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo e nei casi
di colpa grave di cui all'articolo 2 , comma terzo, lettere b) e c).
Articolo
8
Competenza per l'azione di rivalsa e misura della rivalsa
-
L'azione
di rivalsa deve essere promossa dal presidente del consiglio dei ministri.
-
L'azione
di rivalsa deve essere proposta dinanzi al tribunale del luogo ove ha sede
la corte d'appello del distretto più vicino a quello in cui é compreso
l'ufficio giudiziario al quale apparteneva, al momento del fatto, il
magistrato che ha posto in essere il provvedimento, salvo che il magistrato
sia venuto ad esercitare le funzioni in uno degli uffici di tale distretto.
In tal caso é competente il tribunale del luogo ove ha sede la corte
d'appello di altro distretto più vicino.
-
La
misura della rivalsa non può superare una somma pari al terzo di una
annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal
magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento é proposta, anche se
dal fatto é derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte
azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con
dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante
trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il
pagamento per rate mensili in misura superiore al quinto dello stipendio
netto.
-
Le
disposizioni del comma terzo si applicano anche agli estranei che
partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Per essi la misura
della rivalsa é calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al
netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale; se
l'estraneo che partecipa all'esercizio delle funzioni giudiziarie percepisce
uno stipendio annuo netto o reddito di lavoro autonomo netto inferiore allo
stipendio iniziale del magistrato di tribunale, la misura della rivalsa é
calcolata in rapporto a tale stipendio o reddito al tempo in cui l'azione di
risarcimento é proposta.
Articolo
9
Azione disciplinare
-
Il
procuratore generale presso la corte di cassazione per i magistrati ordinari
o il titolare dell'azione disciplinare negli altri casi devono esercitare
l'azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno
dato causa all'azione di risarcimento, salvo che non sia stata già
proposta, entro due mesi dalla comunicazione di cui al comma quinto
dell'articolo 5 . Resta ferma la facoltà del ministro di grazia e giustizia
di cui al secondo comma dell'articolo 107 della costituzione.
-
Gli
atti del giudizio disciplinare possono essere acquisiti, su istanza di parte
o d'ufficio, nel giudizio di rivalsa.
-
La
disposizione di cui all'articolo 2, che circoscrive la rilevanza della colpa
ai casi di colpa grave ivi previsti, non si applica nel giudizio
disciplinare.
Articolo
10
Consiglio di presidenza della Corte dei Conti
-
Fino
all'entrata in vigore della legge di riforma della corte dei conti, la
competenza per i giudizi disciplinari e per i provvedimenti attinenti e
conseguenti che riguardano le funzioni dei magistrati della corte dei conti
é affidata al consiglio di presidenza.
-
Il
consiglio di presidenza é composto:
|
dal
presidente della corte dei conti, che lo presiede; |
|
dal
procuratore generale della corte dei conti; |
|
dal
presidente di sezione più anziano; |
|
da
quattro cittadini scelti di intesa tra i presidenti delle due camere tra i
professori universitari ordinari di materie giuridiche o gli avvocati con
quindici anni di esercizio professionale; |
|
da
dieci magistrati ripartiti tra le qualifiche di presidente di sezione,
consigliere o vice procuratore, primo referendario e referendario in
proporzione alla rispettiva effettiva consistenza numerica quale risulta dal
ruolo alla data dell'1 gennaio dell'anno di costituzione dell'organo. |
-
Alle
adunanze del consiglio di presidenza partecipa il segretario generale senza
diritto di voto.
-
Il
consiglio di presidenza ha il compito di decidere in ordine alle questioni
disciplinari. Alle adunanze che hanno tale oggetto non partecipa il
segretario generale ed il procuratore generale é chiamato a svolgervi,
anche per mezzo dei suoi sostituti, esclusivamente le funzioni inerenti alla
promozione dell'azione disciplinare e le relative richieste.
-
I
cittadini di cui alla lettera d) del comma secondo non possono esercitare
alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni della corte dei
conti.
-
Alla
elezione dei componenti di cui alla lettera e) del comma secondo
partecipano, in unica tornata, tutti i magistrati con voto personale e
segreto.
-
Ciascun
elettore ha facoltà di esprimere soltanto una preferenza. Sono nulli i voti
espressi oltre tale numero.
-
Per
l'elezione é istituito presso la corte dei conti l'ufficio elettorale
nominato dal presidente della corte dei conti e composto da un presidente di
sezione, che lo presiede, e da due consiglieri più anziani di qualifica in
servizio presso la corte dei conti.
-
Il
procedimento disciplinare é promosso dal procuratore generale della corte
dei conti. Nella materia si applicano gli articoli 32, 33 commi secondo e
terzo, e 34 della legge 27 aprile 1982, n. 186.
-
Fino
all'entrata in vigore della legge di riforma della corte dei conti si
applicano in quanto compatibili le norme di cui agli articoli 7, primo,
quarto, quinto e settimo comma, 8, 9, quarto e quinto comma, 10, 11, 12, 13,
primo comma, numeri 1), 2), 3), e secondo comma, numeri 1), 2), 3), 4), 8),
9), della legge 27 aprile 1982, n. 186.
Articolo
11
Disposizioni concernenti i referendari e primi referendari della corte dei conti
-
É
abolito il rapporto informativo di cui agli articoli 29 del regio decreto 12
ottobre 1933, n. 1364 , e 4 della legge 13 ottobre 1969, n. 691.
-
Si
applicano ai referendari e primi referendari della corte dei conti gli
articoli 17, 18, 50, settimo comma, e 51, primo comma, della legge 27 aprile
1982, n. 186, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.
-
Al
relativo onere si provvede mediante l'indisponibilità per tre anni di
cinque posti di quelli cumulativamente previsti per le qualifiche di
consigliere, vice procuratore generale, primo referendario e referendario
dalla tabella b annessa alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, integrata ai
sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e
dell'articolo 7 della legge 8 ottobre 1984, n. 658.
Articolo
12
Stato giuridico ed economico dei componenti non magistrati del consiglio di
presidenza della corte dei conti
-
Per
lo stato giuridico dei componenti non magistrati del consiglio di presidenza
della corte dei conti si osservano in quanto applicabili le disposizioni di
cui alla legge 24 marzo 1958, n. 195 , e successive modificazioni. Il
trattamento economico di tali componenti é stabilito con decreto del
presidente del consiglio dei ministri, avuto riguardo alle incompatibilità,
ai carichi di lavoro ed all'indennità dei componenti del consiglio
superiore della magistratura eletti dal parlamento.
Articolo
13
Responsabilità civile per fatti costituenti reato
-
Chi
ha subito un danno in conseguenza di un fatto costituente reato commesso dal
magistrato nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto al risarcimento nei
confronti del magistrato e dello stato. In tal caso l'azione civile per il
risarcimento del danno ed il suo esercizio anche nei confronti dello stato
come responsabile civile sono regolati dalle norme ordinarie.
-
All'azione
di regresso dello stato che sia tenuto al risarcimento nei confronti del
danneggiato si procede altresì secondo le norme ordinarie relative alla
responsabilità dei pubblici dipendenti.
Articolo
14
Riparazione per errori giudiziari
-
Le
disposizioni della presente legge non pregiudicano il diritto alla
riparazione a favore delle vittime di errori giudiziari e di ingiusta
detenzione.
Articolo
15
Patrocinio gratuito per i meno abbienti
-
Chi
ha un reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi
presentata inferiore a lire dieci milioni, ovvero non é tenuto alla
presentazione della dichiarazione dei redditi, ha diritto alla gratuità del
giudizio e al patrocinio a spese dello stato per l'esercizio dell'azione
civile à sensi della presente legge.
-
Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 10
e seguenti della legge 11 agosto 1973, n. 533.
-
Il
ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto, aggiorna entro il 30
aprile di ciascun anno l'importo di cui al comma primo sulla base
dell'indice di svalutazione monetaria rilevato dall'Istat per l'anno
precedente.
Articolo
16
Responsabilità dei componenti gli organi giudiziari collegiali
-
All'articolo
148 del codice di procedura penale dopo il comma terzo é aggiunto il
seguente:
"dei provvedimenti collegiali é compilato sommario processo verbale il
quale deve contenere la menzione della unanimità della decisione o del
dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio,
da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle
questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati
del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, é
conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria
dell'ufficio".
-
All'articolo
131 del codice di procedura civile é aggiunto, in fine, il seguente comma:
"dei provvedimenti collegiali é compilato sommario processo verbale,
il quale deve contenere la menzione dell'unanimità della decisione o del
dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio,
da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle
questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati
del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, é
conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria
dell'ufficio".
-
Le
disposizioni di cui al comma primo si applicano anche ai provvedimenti di
altri giudici collegiali aventi giurisdizione in materia penale e di
prevenzione; le disposizioni di cui al comma secondo si applicano anche ai
provvedimenti dei giudici collegiali aventi giurisdizione in ogni altra
materia. Il verbale delle deliberazioni é redatto dal meno anziano dei
componenti del collegio o, per i collegi a composizione mista, dal meno
anziano dei componenti togati, ed é sottoscritto da tutti i componenti del
collegio stesso.
-
Nei
casi previsti dall'articolo 3 , il magistrato componente l'organo
giudiziario collegiale risponde, altresì, in sede di rivalsa, quando il
danno ingiusto, che ha dato luogo al risarcimento, é derivato
dall'inosservanza di obblighi di sua specifica competenza.
-
Il
tribunale innanzi al quale é proposta l'azione di rivalsa ai sensi
dell'articolo 8 chiede la trasmissione del plico sigillato contenente la
verbalizzazione della decisione alla quale si riferisce la dedotta
responsabilità e ne ordina l'acquisizione agli atti del giudizio.
-
Con
decreto del ministro di grazia e giustizia vengono definiti i modelli dei
verbali di cui ai commi primo, secondo e terzo e determinate le modalità di
conservazione dei plichi sigillati nonché della loro distruzione quando
sono decorsi i termini previsti dall'articolo 4.
Articolo
17
Modifica dell'articolo 328 del codice penale
-
Il
secondo comma dell'articolo 328 del codice penale é sostituito dal
seguente:
"se il pubblico ufficiale é un magistrato, vi é omissione o ritardo
quando siano decorsi i termini previsti dalla legge perché si configuri
diniego di giustizia".
Articolo
18
Misure finanziarie
-
Agli
oneri conseguenti all'attuazione dell'articolo 15 della presente legge,
valutati in lire 2.000 milioni in ragione d'anno a decorrere dall'esercizio
1988, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno 1988, utilizzando
parzialmente l'accantonamento "revisione della normativa in materia di
patrocinio gratuito".
-
Gli
altri oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono imputati ad
apposito capitolo da istituire "per memoria" nello stato di
previsione del ministero del tesoro alla cui dotazione si provvede, in
considerazione della natura della spesa, mediante prelevamento dal fondo di
riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nel medesimo stato di
previsione.
-
Il
ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo
19
Entrata in vigore
-
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
-
La
presente legge non si applica ai fatti illeciti posti in essere dal
magistrato, nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, anteriormente alla sua
entrata in vigore.
-
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Nota
all'Articolo 4
La legge 22 dicembre 1980, n. 879, reca norme sulla connessione e sulla
competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di connessione. Il
richiamo riguarda, in particolare, l'Articolo 5, il cui testo è il seguente:
"Articolo 5. - Agli effetti di quanto stabilito dagli articoli 1 e 3, per
determinare il distretto di corte d'appello più vicino si tiene conto della
distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi di
distretto".
Nota all'Articolo 5
Il testo dell'Articolo 739 del codice di procedura civile è il seguente:
"Articolo 739 (Reclami delle parti). - Contro i decreti del giudice
tutelare si può proporre reclamo con ricorso al tribunale, che pronuncia in
camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di
consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte
d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio. Il reclamo deve
essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del
decreto se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è
dato in confronto di più parti. Salvo che la legge disponga altrimenti, non è
ammesso reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro quelli del
tribunale pronunciati in sede di reclamo".
Nota all'Articolo 6
Il testo dell'Articolo 105 del codice di procedura civile è il seguente:
"Articolo 105 (Intervento volontario). - Ciascuno può intervenire in un
processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di
alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto
nel processo medesimo. Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di
alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse".
Nota all'Articolo 9
Il secondo comma dell'Articolo 107 della Costituzione prevede che: "Il
Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare".
Nota all'Articolo 10
La legge 27 aprile 1982, n. 186, reca norme sull'ordinamento della giurisdizione
amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di
Stato e dei tribunali amministrativi regionali. In particolare il richiamo
riguarda gli articoli seguenti, che si riportano integralmente secondo la
numerazione progressiva dell'articolato
"Articolo 7 (Composizione del consiglio di presidenza). - Il consiglio di
presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Esso ha sede in Roma presso
il Consiglio di Stato ed è composto:
dal
presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;
dai
due presidenti di sezione del Consiglio di Stato più anziani nella qualifica in
servizio presso il Consiglio di Stato;
da
quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;
da
sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali di cui
almeno due con qualifica non inferiore a consigliere di tribunale amministrativo
regionale;
da
due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato con funzioni di
supplenti dei componenti di cui al precedente n. 3);
da
due magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, di cui
almeno uno con qualifica di consigliere, con funzioni di supplenti dei
componenti di cui al precedente n. 4). All'elezione dei componenti di cui ai
numeri 3) e 5), nonché di quelli di cui ai numeri 4) e 6) partecipano,
rispettivamente, i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso
i tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di categoria, con voto
personale, segreto e diretto. I componenti elettivi durano in carica tre anni e
non sono immediatamente rieleggibili. I membri eletti che nel corso del triennio
perdono i requisiti di eleggibilità o cessano per qualsiasi causa dal servizio
oppure passano dal Consiglio di Stato ai tribunali amministrativi regionali o
viceversa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati appartenenti
al corrispondente gruppo elettorale che seguano gli eletti per il numero dei
suffragi ottenuti.
I
membri supplenti partecipano alle sedute del consiglio di presidenza in caso di
assenza o impedimento dei componenti eletti effettivi. I membri di diritto di
cui al precedente n. 2) sono sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai
presidenti di sezione in servizio presso il Consiglio di Stato che seguono
nell'ordine di anzianità.
Le funzioni di vicepresidente sono attribuite al componente con qualifica più
elevata o, in caso di parità, al più anziano nella qualifica tra i magistrati
di cui al precedente n. 2). Il vicepresidente sostituisce il presidente ove
questi sia assente o impedito".
"Articolo 8 (Ineleggibilità). - Non sono eleggibili al consiglio di
presidenza i magistrati che, al momento della indizione delle elezioni, non
esercitino funzioni istituzionali. Non possono essere eletti componenti del
consiglio di presidenza, e sono altresì esclusi dal voto, i magistrati ai quali
sia stata inflitta, a seguito di giudizio disciplinare, una sanzione più grave
dell'ammonimento. Sono tuttavia eleggibili, ed hanno altresì diritto al voto, i
magistrati sottoposti a censura, quando dalla data del relativo provvedimento
siano trascorsi almeno tre anni e non sia intervenuta altra sanzione
disciplinare".
"Articolo 9 (Elezione del consiglio di presidenza e proclamazione degli
eletti). - Per l'elezione dei componenti elettivi del consiglio di presidenza è
istituito presso il Consiglio di Stato l'ufficio elettorale nominato dal
presidente del Consiglio di Stato e composto da un presidente di sezione del
Consiglio stesso o da un presidente di tribunale amministrativo regionale, che
lo presiede, nonché dai due consiglieri più anziani nella qualifica in
servizio presso il Consiglio di Stato.
Le elezioni hanno luogo entro tre mesi dallo scadere del precedente consiglio e
sono indette con decreto del presidente del Consiglio di Stato, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse
si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.
Ciascun elettore può votare per un numero di componenti non superiore a quello
da eleggere meno uno, oltre ai componenti supplenti; i voti eventualmente
espressi oltre tale numero sono nulli.
Le schede - distinte per ciascun gruppo elettorale - devono essere
preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale, e devono
essere riconsegnate chiuse dall'elettore. Ultimate le votazioni, l'ufficio
elettorale procede immediatamente allo spoglio delle schede e proclama eletti i
magistrati che nell'ambito di ciascun gruppo elettorale hanno riportato il
maggior numero di voti. A parità di voti, è eletto il più anziano di età".
"Articolo 10 (Contestazioni e reclami). - L'ufficio elettorale decide a
maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto, nonché su
quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel verbale delle
operazioni elettorali. I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni
elettorali vanno indirizzati al consiglio di presidenza e debbono pervenire alla
segreteria di quest'ultimo entro il quindicesimo giorno successivo alla
proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo. Il consiglio di
presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza".
"Articolo 11 (Scioglimento del consiglio di presidenza). Il consiglio di
presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le nuove elezioni
sono indette entro un mese dalla data di scioglimento".
"Articolo 12 (Validità delle deliberazioni e convocazioni). - Per la
validità delle deliberazioni del consiglio di presidenza è necessaria la
presenza di almeno nove componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza e a voto palese; in caso di parità,
prevale il voto del presidente. Il consiglio delibera a scrutinio segreto sui
provvedimenti riguardanti persone e lo stato giuridico dei magistrati. Delibera
altresì a scrutinio segreto su richiesta di almeno quattro componenti presenti.
Il consiglio di presidenza è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal
vice presidente, anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi
componenti".
"Articolo 13 (Attribuzioni del consiglio di presidenza). Il consiglio di
presidenza:
verifica
i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami
attinenti alle elezioni;
disciplina
con regolamento interno il funzionamento del consiglio;
formula
proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi,
sentiti i presidenti dei tribunali amministrativi regionali;
predispone
elementi per la redazione della relazione del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al successivo articolo 31;
stabilisce
i criteri di massima per la ripartizione degli affari consultivi e dei ricorsi
rispettivamente tra le sezioni consultive e tra quelle giurisdizionali del
Consiglio di Stato;
stabilisce
i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali
divisi in sezioni.
Esso
inoltre delibera:
sulle
assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni,
conferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo
stato giuridico dei magistrati;
sui
provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati;
sul
conferimento ai magistrati stessi di incarichi estranei alle loro funzioni, in
modo da assicurare un'equa ripartizione sia degli incarichi, sia dei relativi
compensi;
sulle
piante organiche del personale di magistratura dei tribunali amministrativi
regionali e sulla eventuale divisione in sezioni dei tribunali stessi;
sulla
dispensa, in casi eccezionali e per motivate ragioni, dalla osservanza
dell'obbligo di cui al successivo articolo 26, sempre che la assegnazione di
sede non sia avvenuta a domanda;
sulle
piante organiche del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di
Stato e dei tribunali amministrativi regionali, sentito il consiglio di
amministrazione;
sui
criteri per la formazione delle commissioni speciali;
sul
collocamento fuori ruolo;
su
ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge. I provvedimenti riguardanti
lo stato giuridico dei magistrati sono adottati con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I
provvedimenti di cui ai numeri 3), 5) e 7) sono adottati con decreto del
presidente del Consiglio di Stato; quelli di cui ai numeri 6) e 8) con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri; quelli di cui al n. 4), nonché
quelli di cui all'articolo 20, con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ai
magistrati di cui alla presente legge si applica l'articolo 5 del testo unico 26
giugno 1924, n. 1054. Il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale è
richiesto dal consiglio di presidenza. Il consiglio di presidenza può disporre
ispezioni sui servizi di segreteria del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali, affidandone l'incarico ad uno dei suoi
componenti".
"Articolo 32 (Disciplina). - Per quanto non diversamente disposto dalla
presente legge si applicano ai magistrati le norme previste per i magistrati
ordinari in materia di sanzioni disciplinari e del relativo procedimento".
"Articolo 33 (Titolarità dell'azione disciplinare ed istruttoria del
procedimento). - Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal presidente del Consiglio di Stato. Il consiglio di
presidenza, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di apertura
di procedimento disciplinare, affida ad una commissione, composta da tre dei
suoi componenti, l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da
svolgersi entro 30 giorni. Sulla base delle risultanze emerse, il consiglio di
presidenza provvede a contestare i fatti al magistrato con invito a presentare
entro 30 giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, ove non ritenga
di archiviare gli atti, incarica la commissione prevista dal secondo comma di
procedere alla istruttoria, che deve essere conclusa entro 90 giorni con
deposito dei relativi atti presso la segreteria del consiglio di presidenza. Di
tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione
all'interessato".
"Articolo 34 (Decisione del procedimento disciplinare). - Il presidente del
Consiglio di Stato, trascorso comunque il termine di cui all'ultimo comma
dell'articolo precedente, fissa la data della discussione dinanzi al consiglio
di presidenza con decreto da notificarsi almeno quaranta giorni prima
all'interessato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e
depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione. Nella
seduta fissata per la trattazione, il componente della commissione di cui al
secondo comma dell'articolo precedente, più anziano nella qualifica, svolge la
relazione. Il magistrato inquisito ha per ultimo la parola ed ha facoltà di
farsi assistere da altro magistrato".
Note all'Articolo 11
Il
R.D. 12 ottobre 1933, n. 1364, reca norme sull'approvazione del regolamento per
la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti. In particolare,
il richiamo riguarda l'Articolo 29, il cui testo era il seguente:
"Articolo 29. - Alla fine di ogni anno i presidenti di sezione, il
procuratore generale e il segretario generale trasmettono al presidente un
rapporto informativo riservato sull'attività dei magistrati da essi
rispettivamente dipendenti".
La legge 13 ottobre 1969, n. 691, reca norme integrative della legge 20 dicembre
1961, n. 1345, relativa alla Corte dei conti. In particolare, il richiamo
riguarda l'Articolo 4, il cui testo era il seguente:
"Articolo 4. - Il rapporto informativo di cui all'Articolo 29 del
regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, deve essere
comunicato integralmente all'interessato".
La
legge 27 aprile 1982, n. 186, reca norme sull'ordinamento della giurisdizione
amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di
Stato e dei tribunali amministrativi regionali. In particolare il richiamo
riguarda gli articoli seguenti, che si riportano integralmente secondo la
numerazione progressiva dell'articolato:
"Articolo 17 (Nomina a primo referendario). - Le qualifiche di consigliere
di tribunale amministrativo regionale, di primo referendario e di referendario
sono rese cumulative in un'unica dotazione organica.
I referendari, al compimento di quattro anni di anzianità nella qualifica,
conseguono la nomina a primo referendario, previo giudizio di non demerito
espresso dal consiglio di presidenza e secondo l'ordine di precedenza risultante
dal ruolo di anzianità. Alla nomina si provvede con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
La nomina produce effetti giuridici ed economici dal giorno in cui il magistrato
ha maturato l'anzianità prescritta".
"Articolo 18 (Nomina a consigliere di tribunale amministrativo regionale).
- I primi referendari, al compimento di quattro anni di anzianità nella
qualifica, conseguono la nomina a consigliere di tribunale amministrativo
regionale. La nomina ha luogo previo giudizio di non demerito espresso dal
consiglio di presidenza, e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo
di anzianità. Alla nomina si provvede con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. La nomina
produce effetti giuridici ed economici dal giorno in cui il magistrato ha
maturato l'anzianità prescritta".
"Articolo 50 (Norme transitorie). - Dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono soppressi i consigli di presidenza del Consiglio di Stato e
dei tribunali amministrativi regionali, rispettivamente previsti dall'articolo
35 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, e dall'articolo 49 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il presidente del Consiglio di Stato indice la prima elezione
del consiglio di presidenza di cui al precedente articolo 7.
I reclami relativi alla predetta operazione elettorale sono decisi in via
definitiva dall'ufficio elettorale. Entro 90 giorni dal suo insediamento il
consiglio di presidenza provvede ad adeguare alle disposizioni della presente
legge la composizione delle sezioni del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali. Nulla è innovato per quanto concerne la composizione
organica, secondo le vigenti disposizioni, del Consiglio di giustizia
amministrativa per la regione siciliana. I consiglieri di Stato che, non avendo
conseguito la nomina a presidente di sezione o qualifiche equiparate, cessano
dal presiedere un tribunale amministrativo regionale sono destinati al Consiglio
di Stato, anche in soprannumero rispetto ai posti indicati nella tabella A
allegata alla presente legge. I presidenti di sezione del Consiglio di Stato che
alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano o hanno
esercitato le funzioni di presidente presso un tribunale amministrativo
regionale, possono, conservando la posizione di stato, essere destinati o
mantenuti, con il loro consenso, nella funzione stessa.
Alla cessazione da tale funzione sono destinati al Consiglio di Stato con
l'applicazione della disposizione di cui al comma precedente. Fermo restando
l'ordine di ruolo risultante dal precedente articolo 23, nella prima attuazione
della presente legge e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla
data di entrata in vigore della stessa, le anzianità stabilite negli articoli
17, 18 e 19, n. 1), limitatamente ai posti di organico effettivamente vacanti,
sono ridotte alla metà. I consiglieri di tribunali amministrativi regionali,
trasferiti nel ruolo dei consiglieri di Stato ai sensi dell'articolo 17 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, possono, a domanda, da presentarsi nel termine
perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
riassumere la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale.
I predetti magistrati vanno ad occupare la posizione di ruolo che avrebbero
avuto nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, se
non fossero stati trasferiti nel ruolo dei consiglieri di Stato. I posti di
consiglieri di Stato, conseguentemente resisi vacanti, sono riservati ai
consiglieri di tribunale amministrativo regionale".
"Articolo 51 (Effetti giuridici ed economici). - Per coloro che hanno già
maturato le anzianità previste dagli articoli 17, 18 e 21, le relative nomine
sono conferite, agli effetti giuridici, al compimento di dette anzianità e,
agli effetti economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le
nomine agli uffici direttivi superiori conseguite anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge sono retrodatate, ai soli effetti
giuridici, al compimento della anzianità prevista dal precedente articolo 21.
Resta comunque ferma, ad ogni effetto, la collocazione nel ruolo di anzianità
alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini dell'applicazione
della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni,
l'attribuzione del trattamento inerente alla qualifica di magistrato di
cassazione con funzioni direttive equivale al pieno possesso di tale
qualifica".
La
legge 20 dicembre 1961, n. 1345, reca norme sulla istituzione di una quarta e
una quinta sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di
guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti. In particolare, il
richiamo riguarda la allegata tabella B, che di seguito si riporta:
Ruolo
organico dei magistrati della Corte
Qualifica
|
Numero
dei posti
|
Presidente
|
1
|
Presidenti
di sezione
|
14
|
Procuratore
generale
|
1
|
Consiglieri
|
70
|
Vice
procuratori generali
|
10
|
Primi
referendari
|
203
|
Referendari
|
230
|
Totale
|
529
|
Il
D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, reca norme in materia di finanza locale. In
particolare, il richiamo riguarda l'Articolo 13, il cui testo è il seguente:
"Articolo 13. - I trasferimenti statali e i contributi a pareggio dei
bilanci comunali e provinciali 1981 di cui agli articoli 13, quarto comma, 14,
ultimo comma, 15, secondo comma, 19, secondo, quarto e sesto comma, 24 e 26-
bis, ultimo comma del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con
modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, vengono corrisposti dal
Ministero dell'interno con riduzione del sessanta per cento dell'avanzo di
gestione della competenza 1981. Gli avanzi di gestione 1981 devono essere
notificati al Ministero dell'interno entro il 31 maggio 1982. Le province e i
comuni con popolazione superiore a ottomila abitanti sono tenuti a trasmettere i
propri conti consuntivi alla Corte dei conti entro trenta giorni dall'avvenuto
esame degli stessi da parte degli organi regionali di controllo. Essi sono
tenuti altresì a trasmettere alla Corte le relazioni dei revisori nominati dal
consiglio comunale e ogni altro documento e informazione che questa richieda.
Entro il 31 luglio la Corte, in apposita sezione, comunica ai Presidenti delle
Camere l'elenco dei conti consuntivi pervenuti, il piano delle rilevazioni che
si propone di compiere e i criteri ai quali intende attenersi nell'esame dei
conti medesimi. In ogni caso la Corte esamina la gestione finanziaria degli enti
che hanno registrato il maggiore aumento della spesa negli ultimi tre anni e la
cui spesa pro capite è superiore alla media. La Corte può chiedere dati ed
elementi di informazione ai competenti Ministeri. La Corte riferisce annualmente
al Parlamento, entro il 31 maggio, i risultati dell'esame compiuto sulla
gestione finanziaria e sul buon andamento dell'azione amministrativa degli enti.
Al fine di costituire la sezione prevista al quarto comma, le dotazioni
organiche del personale di magistratura relative alle qualifiche inferiori a
presidente di sezione, rese cumulative in un'unica dotazione organica, sono
aumentate di venti unità. La dotazione organica per la qualifica di presidente
di sezione è aumentata di una unità. I posti di consigliere non riservati ai
primi referendari della Corte dei conti restano fissati nella metà dei
consiglieri di cui alla dotazione organica prevista dalla tabella B allegata
alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345".
La
legge 8 ottobre 1984, n. 658, reca norme sulla istituzione in Cagliari di una
sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti. In
particolare il richiamo riguarda l'Articolo 7, il cui testo è il seguente:
"Articolo 7. - Per le esigenze di funzionamento della sezione
giurisdizionale prevista all'articolo 1, la dotazione organica del personale di
magistratura della Corte dei conti relativa alle qualifiche inferiori a
presidente di sezione è aumentata di nove unità per le seguenti funzioni: due
consiglieri, un vice procuratore generale e sei primi referendari o referendari.
La dotazione organica per la qualifica di presidente di sezione è aumentata di
una unità. I posti di consigliere non riservati ai primi referendari della
Corte dei conti - già fissati nella metà dei consiglieri di cui alla dotazione
organica prevista dalla tabella B allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345
- sono aumentati di una unità. Alla sezione è assegnato un congruo numero di
impiegati comunque non inferiore, per ciascuna carriera, a: un primo dirigente
preposto alla segreteria, il quale sarà collocato fuori ruolo; due funzionari
della carriera direttiva; cinque impiegati della carriera di concetto; tre
impiegati della carriera esecutiva, di cui almeno uno con mansioni di
dattilografo; due impiegati della carriera ausiliaria. All'ufficio del pubblico
ministero è assegnato un congruo numero di impiegati comunque non inferiore,
per ciascuna carriera, a: un funzionario della carriera direttiva; quattro
impiegati della carriera di concetto; quattro impiegati della carriera esecutiva
di cui almeno due con mansioni di dattilografo; due impiegati della carriera
ausiliaria.
Le
tabelle organiche del personale amministrativo della Corte dei conti sono
incrementate del seguente numero di posti da ripartire, nelle varie carriere, ai
sensi degli articoli 13, 18, secondo comma, 23, secondo comma, e 29, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077:
carriera direttiva 3;
carriera
di concetto 9;
carriera
esecutiva - personale amministrativo 7;
carriera
ausiliaria - personale addetto agli uffici 4.
Nota
all'Articolo 12
La legge 24 marzo 1958, n. 195, reca norme sulla costituzione e sul
funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.
Nota all'Articolo 15
La legge 11 agosto 1973, n. 533, reca norme sulla disciplina delle controversie
individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di
assistenza obbligatorie. In particolare, il richiamo riguarda gli articoli 10 e
seguenti (disposizioni sulla gratuità del giudizio e sul patrocinio statale),
il cui testo è il seguente:
"Articolo 10 (Gratuità del giudizio). - L'articolo unico della legge 2
aprile 1958, n. 319, è sostituito dal seguente:
"Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per
controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego,
gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del
lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi
di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza
obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta
di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e
natura. Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla
esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse
negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per
prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e
di liquidazione coatta amministrativa. Sono abolite relativamente ai ricorsi
amministrativi riferentisi ai rapporti di pubblico impiego le tasse di cui
all'articolo 7 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018. Le spese relative ai
giudizi sono anticipate dagli uffici giudiziari e poste a carico dell'erario. Le
disposizioni di cui al primo comma si applicano alle procedure di cui agli
articoli 618- bis, 825 e 826 del codice di procedura civile".
"Articolo 11 (Patrocinio a spese dello Stato). - Per le controversie di cui
agli articoli 409 e 442 del codice di procedura civile e per quelle concernenti
il rapporto di lavoro dei dipendenti dello Stato, delle regioni, delle province,
dei comuni e degli altri enti pubblici non economici, sono ammesse al patrocinio
a spese dello Stato le parti non abbienti, le cui ragioni risultino non
manifestamente infondate. Ai fini del precedente comma sono considerati non
abbienti coloro che possono contare su un reddito annuo non superiore a lire due
milioni, al netto di imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali,
premi di assicurazione sulla vita, quote di aggiunta di famiglia od assegni
familiari. Lo stato di non abbienza è desunto da una dichiarazione sottoscritta
dalla parte istante con firma autenticata da un notaio, cancelliere o segretario
comunale. Se l'istante è analfabeta la dichiarazione è sostituita dal processo
verbale redatto dai pubblici ufficiali predetti. La dichiarazione deve contenere
l'indicazione:
del
reddito di lavoro;
delle
risorse di qualunque natura, diverse da quelle di lavoro, di cui l'istante abbia
direttamente o indirettamente la libera disponibilità o comunque il godimento;
dei
beni immobili, anche se non produttivi di reddito, dei quali egli abbia la
proprietà o altro diritto reale;
dei
beni mobili registrati. La dichiarazione mendace, tale da incidere
sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è punita ai sensi del codice
penale ed importa in ogni caso la decadenza dal beneficio ed il recupero di
quanto anticipato dallo Stato. Il pubblico ufficiale che autentica la
sottoscrizione o redige il processo verbale, ai sensi del terzo comma, ammonisce
il dichiarante sulle responsabilità penali e sulle conseguenze civili cui può
andare incontro in caso di dichiarazione mendace. In qualunque stato della causa
o del procedimento l'intendenza di finanza, qualora ritenga inesistente lo stato
di non abbienza o mutata la condizione economica della persona ammessa al
beneficio, può su ricorso motivato, da notificarsi alla parte interessata,
chiedere al giudice che emanò il provvedimento di ammissione al patrocinio a
spese dello Stato la revoca del provvedimento medesimo. Ai fini di cui al comma
precedente le cancellerie degli uffici giudiziari comunicano mensilmente
all'intendenza di finanza un elenco nominativo delle persone ammesse, corredato
dalle dichiarazioni sulla non abbienza".
"Articolo
12 (Stato di non abbienza di persona coniugata o di minore). - Quando la parte
che chiede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è persona coniugata
si considerano cumulativamente le condizioni di abbienza dei coniugi, sempre che
non si tratti di coniugi legalmente separati o di lite tra coniugi. Quando si
tratti di lite nell'interesse di un minore, è richiesta anche la prova dello
stato di non abbienza dei genitori, considerate cumulativamente le loro
condizioni".
"Articolo 13 (Ammissione al patrocinio a spese dello Stato). - La domanda
di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, corredata dalle dichiarazioni
di cui all'articolo 11, deve essere presentata, in carta semplice,
contestualmente agli atti di cui agli articoli 414 e 416 del codice di procedura
civile. Il giudice dispone sull'ammissione con decreto motivato, da pronunciarsi
non oltre l'udienza di cui all'articolo 420 del codice di procedura civile. Con
il provvedimento di ammissione viene nominato il difensore, scelto tra gli
avvocati e procuratori iscritti nell'albo del tribunale nel cui circondario ha
sede il giudice competente per territorio, indicati dall'istante nella domanda,
o, in mancanza di tale indicazione, dal locale Consiglio dell'ordine. Qualora la
parte beneficiaria risulti vittoriosa totalmente o parzialmente, l'ammissione
vale per tutti i gradi di giurisdizione; qualora resti invece totalmente
soccombente e proponga impugnazione, l'ammissione deve essere nuovamente
disposta dal giudice competente per l'impugnazione".
"Articolo 14 (Effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato). -
L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta la difesa gratuita per
la causa in ordine alla quale ebbe luogo l'ammissione al patrocinio medesimo,
salvo il diritto dello Stato alla ripetizione degli onorari della parte
contraria non ammessa al patrocinio a carico dello Stato e condannata alle spese
con sentenza passata in giudicato. Sono anticipate da parte dello Stato le spese
effettivamente sostenute da difensori, consulenti tecnici o periti anche di
parte, ausiliari del giudice, notai e pubblici funzionari che abbiano all'uopo
prestato la propria opera, nonché le spese e indennità necessarie per
l'audizione di testimoni; ed annotati a debito i diritti le competenze, gli
onorari anche per vacazioni ad essi spettanti, con liquidazione da effettuarsi,
in osservanza delle leggi e tariffe professionali, dal giudice con il
provvedimento che decide la causa".
"Articolo 15 (Vigenza delle disposizioni sul patrocinio a spese dello
Stato). - Le disposizioni degli articoli precedenti relative al patrocinio
a spese dello Stato si applicano sino all'entrata in vigore delle norme di legge
che assicureranno ai non abbienti, per le controversie avanti a ogni
giurisdizione, il patrocinio a spese dello Stato".
"Articolo 16 (Onere finanziario per la gratuità del giudizio e per il
patrocinio a spese dello Stato). - I fondi necessari per l'applicazione degli
articoli della presente legge relativi alla gratuità del giudizio e al
patrocinio a spese dello Stato sono stanziati sull'apposito capitolo dello stato
di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia. L'onere a carico
dello Stato derivante dagli articoli predetti dalla presente legge per
l'esercizio finanziario 1973 è previsto in lire 1.000 milioni".
Note all'Articolo 16
Il
testo dell'Articolo 148 del codice di procedura penale, come modificato dalla
legge qui pubblicata, è il seguente:
"Articolo 148 (Forme dei provvedimenti del giudice). - La legge stabilisce
i casi nei quali l'atto del giudice deve assumere la forma della sentenza,
quella dell'ordinanza o quella del decreto. La sentenza è sempre pronunciata in
nome del Popolo italiano. Le sentenze e le ordinanze devono essere motivate a
pena di nullità. I decreti devono essere motivati, a pena di nullità, soltanto
quando è richiesta espressamente la motivazione. Dei provvedimenti collegiali
è compilato sommario processo verbale il quale deve contenere le menzioni della
unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno
dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente
espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno
anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti
del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato
presso la cancelleria dell'ufficio. I provvedimenti per l'attuazione di
disposizioni ordinatorie del procedimento o regolamentari sono dati senza
l'osservanza di speciali formalità e, quando non è disposto altrimenti, anche
oralmente".
Il
testo dell'Articolo 131 del codice di procedura civile, come modificato dalla
legge qui pubblicata, è il seguente:
"Articolo 131 (Forma dei provvedimenti in generale). - La legge prescrive
in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto. In mancanza di
tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al
raggiungimento del loro scopo. Dei provvedimenti collegiali è compilato
sommario processo verbale il quale deve contenere la menzione della unanimità
della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei
componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente
espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno
anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti
del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato
presso la cancelleria dell'ufficio".
Nota
all'Articolo 17
Il testo dell'Articolo 328 del codice penale, come modificato dalla legge qui
pubblicata, è il seguente:
"Articolo 328 (Omissione o rifiuto di atti di ufficio). - Il pubblico
ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta,
omette o ritarda un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la
reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni. Se il pubblico
ufficiale è un magistrato, vi è omissione o ritardo quando siano decorsi i
termini previsti dalla legge perché si configuri diniego di giustizia".
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