Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n° 354
in materia di liberazione anticipata
Articolo 1
(Funzioni e
provvedimenti del magistrato di sorveglianza e procedimento in materia di
liberazione anticipata)
1. Il comma 8 dell'articolo 69
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione
anticipata e sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti
dall'articolo 148 del codice penale".
2. Dopo l'articolo 69 della legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 69-bis. - (Procedimento in materia di liberazione anticipata).
- 1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il
magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di
consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza
ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale.
2. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni
dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso.
3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato e il
pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o
notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per
territorio.
4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del
codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto
comma dell'articolo 30-bis.
5. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti
dall'articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della
liberazione anticipata, può trasmetterla al magistrato di sorveglianza".
3. Le istanze per la liberazione
anticipata, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso
il tribunale di sorveglianza, sono di competenza del magistrato di sorveglianza.
Articolo 2
(Competenza in materia di revoca)
1. Al comma 1 dell'articolo 70
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: "la
riduzione di pena per la liberazione anticipata," sono soppresse e dopo le
parole: "la revoca o cessazione dei suddetti benefici" sono inserite le
seguenti: "nonché della riduzione di pena per la liberazione anticipata".
Articolo 3
(Estensione della normativa in
tema di liberazione anticipata all'affidamento in prova al servizio sociale)
1. Dopo il comma 12 dell'articolo
47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è aggiunto il
seguente:
"12-bis. All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova
nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da
comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può
essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54. Si applicano gli
articoli 69, comma 8, e 69-bis nonché l'articolo 54, comma 3".
Articolo 4
(Applicabilità del beneficio previsto dall'articolo 3)
1. Il beneficio previsto
dall'articolo 47, comma 12-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354,
introdotto dall'articolo 3 della presente legge, si applica anche agli
affidamenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con
riferimento ai semestri successivi al 31 dicembre 1999 o in svolgimento a tale
data.