Legge
23 dicembre 2002 n° 279
Modifica
degli articoli 4 bis e 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354
in
materia di trattamento penitenziario
Articolo
1
Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354
1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure
alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione
anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti
delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la
giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi
per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine
democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui
all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività
delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602
e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono
fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82. I benefici suddetti possono essere concessi ai detenuti o internati per
uno dei delitti di cui al primo periodo del presente comma purché siano stati
acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la
criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la
limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di
condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità
operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile
collaborazione con la giustizia, nonchè nei casi in cui, anche se la
collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei
confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle
circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, n. 6), anche qualora il
risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo
114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale. I benefici di
cui al presente comma possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali
da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata,
terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui ai
seguenti articoli: articoli 575, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del
codice penale, articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articolo 73 del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del
medesimo testo unico, articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di
commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del
medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice
penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286.";
b) al comma 2-bis, le parole: "terzo periodo" sono sostituite dalle
seguenti: "quarto periodo".
Articolo
2
Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354
1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, i commi 2 e 2-bis
sono sostituiti dai seguenti:
"2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche
a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresì
la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o
internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1
dell'articolo 4-bis, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far
ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale,
terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli
istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto
con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni
necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i
collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente.
2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto
motivato del Ministro della giustizia, sentito l'ufficio del pubblico ministero
che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice che
procede ed acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione
nazionale antimafia e gli organi di polizia centrali e quelli specializzati
nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva,
nell'ambito delle rispettive competenze. I provvedimenti medesimi hanno durata
non inferiore ad un anno e non superiore a due e sono prorogabili nelle stesse
forme per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno, purché non risulti che
la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con
associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno.
2-ter. Se anche prima della scadenza risultano venute meno le condizioni che
hanno determinato l'adozione o la proroga del provvedimento di cui al comma 2,
il Ministro della giustizia procede, anche d'ufficio, alla revoca con decreto
motivato. Il provvedimento che non accoglie l'istanza presentata dal detenuto,
dall'internato o dal difensore è reclamabile ai sensi dei commi 2-quinquies e
2-sexies. In caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di istanza del
detenuto, dell'internato o del difensore, la stessa si intende non accolta
decorsi trenta giorni dalla sua presentazione.
2-quater. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al
comma 2 può comportare:
a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo
principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione
criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di
organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati
appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;
b) la determinazione dei colloqui in un numero non inferiore a uno e non
superiore a due al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in
locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i
colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali
determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati
fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria
competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. I
colloqui possono essere sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione,
previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi
del medesimo secondo comma dell'articolo 11; può essere autorizzato, con
provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino
alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria
competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e
solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con
i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto,
comunque, a registrazione. Le disposizioni della presente lettera non si
applicano ai colloqui con i difensori;
c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere
ricevuti dall'esterno;
d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;
e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i
membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in
materia di giustizia;
f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi
superiori a cinque persone, ad una durata non superiore a quattro ore al giorno
fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10.
2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta
o confermata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore,
possono proporre reclamo avverso il provvedimento applicativo. Il reclamo è
presentato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento e
su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha
giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto o l'internato è assegnato. Il
reclamo non sospende l'esecuzione. Il successivo trasferimento del detenuto o
dell'internato non modifica la competenza territoriale a decidere.
2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al
comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli
articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei
presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto
dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2. Il procuratore generale
presso la corte d'appello il detenuto, l'internato o il difensore possono
proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione
avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non
sospende l'esecuzione del provvedimento e va trasmesso senza ritardo alla Corte
di cassazione. Qualora il reclamo sia stato accolto con la revoca della misura,
il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai
sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di
sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo. Con
le medesime modalità il Ministro deve procedere, ove il reclamo sia stato
accolto parzialmente, per la parte accolta".
1. Sono abrogati l'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, e successive
modificazioni, l'articolo 1 della legge 16 febbraio 1995, n. 36, nonchè
l'articolo 29 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 3,6
milioni annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
Articolo
4
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano nei confronti delle
persone detenute per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice
penale ovvero per delitti posti in essere per finalità di terrorismo, anche
internazionale, o di eversione dell'ordine democratico commessi precedentemente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I provvedimenti, emessi dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo
41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano
efficacia fino alla scadenza in essi prevista anche se successiva alla predetta
data.
Articolo
5
Relazione al Parlamento
1. Ogni tre anni il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento
una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
Articolo
6
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
- Il testo dell'art. 4-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e
limitative della liberta), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il
seguente:
"Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della
pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti). - 1. L'assegnazione al
lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione
previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi
ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali
detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'art. 58-ter della
presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche
internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di
atti di violenza, delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale, delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al
fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di
cui agli articoli 600, 601, 602 e 630 del codice penale, all'art. 291-quater del
testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'art. 74
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente dalla Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis
del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82. I benefici suddetti possono essere concessi ai
detenuti o internati per uno dei delitti di cui al primo periodo dal presente
comma purchè siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di
collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì
nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella
sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle
responsabilità operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile
un'utile collaborazione con la giustizia, nonchè nei casi in cui, anche se la
collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei
confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle
circostanze attenuanti previste dall'art. 62, n. 6), anche qualora il
risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'art. 114
ovvero dall'art. 116, seconda comma, del codice penale. I benefici di cui al
presente comma possano essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far
ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata
terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui ai
seguenti articoli: articoli 575, 628, terzo comma e 629, secondo comma, del
codice penale, art. 291-ter del citato testo unico di cui ai decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, art. 73 del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, del
medesimo testo unico, art. 416 del codice penale, realizzato allo scopo di
commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del
medesimo codice, dagli articoli 609-bis 609-quater e 609-octies del codice
penale e dall'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di
sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate
informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza
pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni
caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta, delle
informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a
partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è
detenuto.
2-bis. Ai fini della concessione dei benefici dei cui al comma 1, quarto
periodo, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide
acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide
trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza
ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni
operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice
e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine
di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.
3-bis. L'assegnazione al lavoro all'estero, i permessi premio e le misure
alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai
detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale
antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione
del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in
relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti
con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure
previste dai commi 2 e 3".
- Il testo dell'art. 41-bis della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come
modificato della legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 41-bis (Situazioni di emergenza). - 1. In casi eccezionali di rivolta
o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro di grazia e giustizia ha
facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso
l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli
internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare
l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento
del fine suddetto.
2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a
richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresì la
facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o
internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'art.
4-bis, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la
sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o
eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti
dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di
ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il
soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con
l'associazione di cui al periodo precedente.
2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto
motivato del Ministro della giustizia, sentito l'ufficio del pubblico ministero
che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice che
procede ed acquisita ogni altra necessaria informazioni presso la Direzione
nazionale antimafia e gli organi di polizia centrali e quelli specializzati
nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva,
nell'ambito delle rispettive competenze. I provvedimenti medesimi hanno durata
non inferiore ad un anno e non superiore a due e sono prorogabili nelle stesse
forme per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno, purchè non risulti che
la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con
associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno.
2-ter. Se anche prima della scadenza risultano venute meno le condizioni che
hanno determinato l'adozione o la proroga del provvedimento di cui al comma 2,
il Ministro della giustizia procede, anche d'ufficio alla revoca con decreto
motivato. Il provvedimento che non accoglie l'istanza presentata dal detenuto,
dall'internato o dal difensore è reclamabile ai sensi dei commi 2-quinquies e
2-sexies. In caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di istanza del
detenuto, dell'internato o del difensore, la stessa si intende non accolta
decorsi trenta giorni dalla sua presentazione.
2-quater. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al
comma 2 può comportare:
a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo
principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione
criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di
organizzazioni contrapposte, in relazione con altri detenuti o internati
appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;
b) la determinazione dei colloqui in un numero non inferiore a uno e non
superiore a due al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in
locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i
colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali
determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati
fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria
competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 11. I
colloqui possono essere sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione
previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi
del medesimo secondo comma dell'art. 11; può essere autorizzato, con
provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino
alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria
competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 11, e solo
dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i
familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto,
comunque, a registrazione. Le disposizioni della presente lettera non si
applicano ai colloqui con i difensori;
c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere
ricevuti dall' esterno;
d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;
e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i
membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in
materia di giustizia;
f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi
superiori a cinque persone, ad una durata non superiore a quattro ore al giorno
fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'art. 10.
2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta
o confermata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore,
possono proporre reclamo avverso il provvedimento applicativo. Il reclamo è
presentato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento e
su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha
giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto o l'internato assegnato. Il
reclamo non sospende l'esecuzione. Il successivo trasferimento del detenuto o
dell'internato non modifica la competenza territoriale a decidere.
2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al
comma 2-quinquies decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli
articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei
presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto
dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2. Il procuratore generale
presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono
proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione
avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non
sospende l'esecuzione del provvedimento e va trasmesso senza ritardo alla corte
di cassazione. Qualora il reclamo sia stato accolto con la revoca della misura,
il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai
sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di
sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo. Con
le medesime modalità il Ministro deve procedere ove il reclamo sia stato
accolto parzialmente, per la parte accolta.".
- La legge 7 gennaio 1998, n. 11, reca: "Disciplina della partecipazione al
procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di
giustizia, nonchè modifica della competenza sui reclami in tema di art. 41-bis
dell'ordinamento penitenziario.".
- La legge 16 febbraio 1995, n. 36, reca: "Proroga delle disposizioni di
cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sulla sospensione delle
normali regole di trattamento penitenziario".
- Il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, della
legge 7 agosto 1992, n. 356, reca: "Modifiche urgenti al nuovo codice di
procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa".
- Si riporta il testo degli articoli 600, 601 e 602 del codice penale:
"Art. 600 (Riduzione in schiavitù). - Chiunque riduce una persona in
schiavitù o in condizione analoga alla schiavitù, è punito con la reclusione
da cinque a quindici anni".
"Art. 601 (Tratta e commercio di schiavi). - Chiunque commette tratta o
comunque fa commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla
schiavitù è punito con la reclusione da cinque a venti anni.
Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto
al fine di indurli alla prostituzione è punito con la reclusione da sei a venti
anni".
"Art. 602 (Alineazione e acquisto di schiavi). - Chiunque, fuori dei casi
indicati nell'articolo precedente, aliena o cede una persona che si trova in
stato di schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù o se ne
impossessa o ne fa acquisto o la mantiene nello stato di schiavitù, o nella
condizione predetta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni.".