|
Decreto
legge 24 novembre 2000, n° 341 Norme
in materia di applicazione di particolari strumenti tecnici di controllo alle
persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari e ai
condannati in stato di detenzione domiciliare
Articolo 1
Nell’articolo
275 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis.
Nel disporre le misure diverse dalla custodia cautelare in carcere il giudice
tiene conto dell’efficacia, in relazione alla natura e al grado delle esigenze
cautelari da soddisfare nel caso concreto, delle possibilità di controllo delle
prescrizioni imposte all’imputato." Dopo
l’articolo 275 del codice di procedura penale è inserito il seguente: "Art.
275-bis.– (Particolari modalità di controllo). – 1. Nel disporre la misura
degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in
carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al
grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive
procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici,
quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria.
Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l’applicazione della misura
della custodia cautelare in carcere qualora l’imputato neghi il consenso
all’adozione dei mezzi e strumenti anzidetti. 2.
L’imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1
ovvero nega il consenso all’applicazione di essi, con dichiarazione espressa
resa all’ufficiale o all’agente incaricato di eseguire l’ordinanza che ha
disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso
l’ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto
dall’articolo 293, comma 1. 3.
L’imputato che ha accettato l’applicazione dei mezzi e strumenti di cui al
comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le
altre prescrizioni impostegli." Dopo
il comma 1-bis dell’articolo 276 del codice di procedura penale è aggiunto il
seguente: "1-ter.
In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle
prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non
allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il
giudice dispone la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia
cautelare in carcere". Dopo
il comma 5 dell’articolo 284 del codice di procedura penale è aggiunto il
seguente: "5-bis.
Non possono essere concessi gli arresti domiciliari a chi ha posto in essere una
condotta punibile a norma dell’articolo 385 del codice penale nei cinque anni
antecedenti al fatto per cui si procede."
Articolo 2
Dopo
il comma 4 dell’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è
inserito il seguente: "4-bis.
Nel disporre la detenzione domiciliare il tribunale di sorveglianza, quando ne
abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al
controllo, può prevedere modalità di verifica per l’osservanza delle
prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici.
Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 275-bis del codice di
procedura penale."
Articolo 3
Il
condannato o la persona sottoposta a misura cautelare che, al fine di sottrarsi
ai controlli prescritti, in qualsiasi modo altera il funzionamento dei mezzi
elettronici o degli altri strumenti tecnici adottati nei suoi confronti, o
comunque si sottrae fraudolentemente alla loro applicazione o al loro
funzionamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Articolo 4
Con
decreto del Ministro dell’interno, assunto di concerto con il Ministro della
giustizia, sono determinate le modalità di installazione ed uso e sono
individuati i tipi e le caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri
strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura
cautelare degli arresti domiciliari nei casi previsti dall’articolo 275-bis
del codice di procedura penale, e dei condannati nel caso previsto
dall’articolo 47-ter, comma 4-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
|