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Protocollo d’intesa tra Ministero della Giustizia e Regione Veneto Venezia, 8 aprile 2003 Il Ministro della Giustizia e il Presidente della Regione del Veneto convengono sull’opportunità di ridefinire il contenuto del Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 29 luglio 1988.
L’assetto istituzionale conseguente alla normativa vigente, (in particolare la L. 354/75 e successive modifiche, nonché il DPR 230/00, la L. 165/98 e la L. 40/01, norme riguardanti l’ordinamento penitenziario, il DPR 448/88, disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni e il D.Lgs 272/89 norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del DPR 448/88; il DPR 616/77 e il D.Lgs 112/98 disciplinanti il trasferimento e le deleghe alle Regioni delle funzioni amministrative dello Stato, il T.U. 267/00 sulle autonomie locali; la L. 328/00 "legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e i relativi provvedimenti attuativi, da ultimo la legge costituzionale 11.3 del 18.10.2001, che definisce in modo più completo le competenze delle Regioni) individua, nel rispetto delle diverse competenze e della normativa nazionale e regionale di riferimento, settori di intervento congiunto sui quali il Ministero della Giustizia e lo Regione, anche quale coordinatrice e promotrice delle attività degli Enti Locali, del volontariato, del Terzo settore, devono collaborare per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Costituzione e dalle leggi in materia.
Per l’art. 27 della Costituzione "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato", e che la riforma penitenziaria del 1975 e la successiva Legge 10 ottobre 1986 n. 663 rappresentano un significativo cambio di cultura affinché la pena si declini non più esclusivamente secondo le modalità della custodia detentiva, ma soprattutto secondo percorsi trattamentali, anche alternativi al carcere, come peraltro ribadito dagli artt. 81 e seguenti delle Regole Minime dell’O.N.U. del 1955, del Consiglio d’Europa del 1973, della Raccomandazione R (87) del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 12 febbraio 1987.
Detta cultura operativa è presente e permea in particolare le norme sul processo penale per i minori di cui ai D.P.R. 447 e 448/88, al D.Lgs. 272/89 e successive modificazioni e integrazioni.
In tale contesto le misure alternative alla detenzione attraverso la concessione di spazi sempre più ampi di "non reclusione", offrono al condannato l’opportunità di ristabilire, e in alcuni casi di non interrompere, il legame con l’ambiente esterno, nella prospettiva della Sua progressiva reintegrazione nel tessuto sociale e produttivo.
Il T.U. 309/90 sul trattamento della tossicodipendenza, il D.Lgs. 230/99 e il D.Lgs. 433 del 22.12.00 sul riordino della medicina penitenziaria, il D.M. 21 aprile 2000 di approvazione del progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario, la legge 231/99 in materia di esecuzione delle pene, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti di soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave, deficienza immunitaria, norme nelle quali particolare rilievo viene dato alla cura e alla riabilitazione delle persone condannate tossicodipendenti e alcooldipendenti, al ruolo rilevante e crescente del sistema regionale dei servizi socio-sanitari nel farsi carico dei soggetti coinvolti nel circuito penale, così da rispondere ai loro bisogni e tutelarne i diritti, interagendo, in tal modo, con il complesso normativo che presiede alla sua definizione ed alla sua gestione.
Alla base del sistema che viene a delinearsi nel presente Protocollo vi sono due presupposti tra loro interconnessi: il superamento del carcere come unica possibile risposta al problema della criminalità e devianza sociale; l’individualizzazione e la flessibilità del trattamento del condannato con il determinante contributo della comunità esterna.
Che la collaborazione interistituzionale può essere efficacemente realizzata mediante la stipula di un accordo generale che disciplini:
a.
istruzione, formazione professionale, reinserimento lavorativo e sociale.
La realizzazione di detti programmi di intervento può essere assicurata con la più ampia intesa tra le Direzioni degli Istituti, dei Centri di Servizio Sociale per Adulti, degli Uffici di Servizio Sociale per Minorenni, gli Enti Locali, le Aziende UU.LL.SS.SS. competenti per territorio, il Volontariato ed il Terzo Settore, nel rispetto del ruolo di ciascun ente interessato.
Viene demandata alle competenti strutture del Ministero della Giustizia e della Regione del Veneto la definizione delle strategie e del percorso amministrativo che consentiranno di attuare il presente Protocollo d’intesa attraverso:
Vista
tutta la normativa vigente, nazionale e regionale, nelle materie oggetto dell’intesa, convengono su quanto segue:
Territorializzazione della pena
Il Ministero della Giustizia, in attuazione del principio generale di territorializzazione della pena previsto dalla legge 354/75 e successive modifiche, si impegna per quanto possibile, a destinare e/o a favorire il rientro dei detenuti veneti negli Istituti della propria regione di residenza, tenendo conto della residenza del nucleo familiare e adoperandosi per il reinserimento sociale sia di coloro che sono ristretti, che di quelli che sono in esecuzione penale esterno.
L’aspetto edilizia, nell’esecuzione della pena, riveste particolare rilievo sia per quanto attiene le condizioni di vivibilità negli istituti penitenziari per i detenuti e per gli operatori penitenziari, sia per la realizzazione delle attività trattamentali.
Il Ministero della Giustizia e la Regione del Veneto s’impegnano a: concertare programmi di intervento edilizio in attuazione delle normative in vigore e sulla scorta delle indicazioni fornite dalle ispezioni igienico-sanitarie delle Aziende UU.LL.SS.SS.; svolgere azioni di sensibilizzazione con gli Enti Locali affinché contribuiscano alla individuazione dì strutture idonee per le attuali sedi di centri di Servizio Sociale adulti e di Uffici di Servizio Sociale per minorenni che risultano inadeguate, e per quelle di prossima apertura a livello provinciale, nell’ottica della territorializzazione della pena; concordare la programmazione di nuove strutture penitenziarie sullo base dei criteri di Territorializzazione e diversificazione della pena. Il Ministero della Giustizia chiederà, sui nuovi progetti di edilizia penitenziaria e sulla distribuzione delle diverse tipologie di istituti e servizi, il parere della Regione, che sarà espresso in accordo con gli Enti Locali;
La Regione si impegna, inoltre, nell’ambito degli interventi di edilizia sovvenzionata, ad introdurre ed aumentare criteri di priorità d’accesso ai fondi di dotazione in favore di Comuni sedi di istituti penitenziari e di strutture penitenziari in genere, per minori e per adulti, al fine di facilitare i processi di integrazione nelle realtà locali del personale del Ministero della Giustizia in particolare della Polizia Penitenziaria.
Tutela, promozione ed educazione alla salute dei ristretti negli Istituti penitenziari del Veneto
La salute intesa come benessere psicofisico è strettamente legata alla qualità delle condizioni di vita quotidiana all’interno degli istituti penitenziari, al trattamento, alla tutela dei diritti delle persone ristrette. Il Ministero della Giustizia e la Regione del Veneto, ciascuno per gli aspetti di competenza, s’impegnano a:
La Regione s’impegna a garantire, attraverso Aziende UU.LL.SS.SS. ed Aziende Ospedaliere, l’assistenza specialistica in tutte le specialità, predisponendo uno schema tipo di convenzione tra Istituti Penitenziari ed Aziende UU.LL.SS.SS., prevedendo la compensazione della mobilità interregionale per i residenti in altre Regioni. Nelle convenzioni sarà altresì previsto che l’erogazione dei servizi specialistici sarà attuata con tempi di attesa che tengano conto della particolare situazione di privazione della libertà. La Regione si impegna a garantire per i detenuti e gli internati la conservazione dell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale per tutte le forme di assistenza, ivi compresa quella medico generica. Parimenti garantisce l’esclusione dal sistema di compartecipazione alla spesa delle prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario nazionale.
Regione, Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria e Centro per la Giustizia Minorile si impegnano a favorire la ricerca delle migliori soluzioni organizzative per il ricovero ospedaliero di detenuti, tenendo in considerazione i motivi di sicurezza e l’onere finanziario allo stato di detenzione.
Assistenza sanitaria e socio-riabilitativa dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti
Il Ministero della Giustizia s’impegna ad istituire, nella Regione, strutture penitenziarie a custodia attenuata per detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti. La Regione s’impegna a promuovere l’istituzione di Unità Operative specifiche per i tossicodipendenti e gli alcoldipendenti detenuti o in esecuzione penale esterna. Tali Unità Operative saranno dotate di autonomia tecnico-gestionale e saranno integrate nel Dipartimento per le Dipendenze, istituito presso ciascuna Azienda U.L.S.S.. La Regione s’impegna a dare piena attuazione al trasferimento delle funzioni sanitarie di prevenzione e assistenza ai detenuti e internati tossicodipendenti e alcoldipendenti.
La consistente presenza di detenuti provenienti da paesi non appartenenti all’Unione Europea portatori di problematiche ulteriori e specifiche, rende necessario, in attuazione anche di quanto previsto dal D. Lgs. 286/98 e successive modifiche, prevedere iniziative mirate per garantire una parità con i detenuti italiani nella fruizione dei diritti e dei benefici previsti dall’Ordinamento Penitenziario, considerando le difficoltà di comunicazione, le diversità culturali, la lontananza dei loro contesti ambientali e familiari.
Il Ministero della Giustizia e la Regione del Veneto s’impegnano a:
Il trattamento, in tutti i suoi elementi, come delineato nell’ordinamento Penitenziario costituisce la modalità obbligata attraverso cui si realizza ogni percorso individuale di recupero e di riabilitazione. Il Ministero della Giustizia e la Regione del Veneto s’impegnano o promuovere e a realizzare le iniziative tese a sostenere e sviluppare gli interessi umani, religiosi, culturali, professionali, nel rispetto delle diversità e della dignità umana,
Istruzione e formazione professionale, reinserimento sociale e lavorativo
L’istruzione, la formazione professionale e il lavoro sono tra gli strumenti principali del trattamento sia per il valore intrinseco di diritto dovere in essi contenuto, sia come mezzo di espressione e realizzazione delle singole capacità e potenzialità; l’attività lavorativa finalizzata al reinserimento, inoltre, costituisce uno dei principali obiettivi dell’attività di formazione professionale realizzata all’interno degli istituti. Per quanto riguarda l’istruzione di ogni ordine e grado, nell’ambito delle competenze delegate alle Regioni in relazione alla programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, (art. 138 del D.Lgs. 112/98), agli orientamenti espressi dall’accordo sottoscritto il 2 marzo 2000 dalla Conferenza Unificata Stato Regioni (ex art. 8 D.Lgs. 281/97), sulla riorganizzazione e potenziamento dell’educazione permanente degli adulti, in applicazione della Direttiva per il Sistema Istruzione", approvata in sede di Conferenza Unificata in data 6.2.2001, il Ministero della Giustizia (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e centro Giustizia Minorile) e la Regione veneto s’impegnano, ciascuno per quanto di competenza, a favorire, anche attraverso apposite convenzioni, il coordinamento tra gli organismi coinvolti. Per quanto riguarda la formazione professionale ed il lavoro, il Ministero della Giustizia e la Regione del Veneto, tenuto conto anche delle indicazioni contenute nella L. 845/78, nella L. 9/99 s’impegnano a: individuare congiuntamente le attività di formazione professionale rivolte ai soggetti ristretti negli istituti Penitenziari del Veneto. al fine di predisporre il piano annuale degli interventi. Gli interventi programmati daranno luogo a certificazioni di competenza e ad azioni di monitoraggio svolte in collaborazione tra i soggetti interessati; sostenere finanziariamente gli Enti Locali interessati da una elevata presenza di detenuti in fase di dismissione dagli istituti penitenziari, di condannati e soggetti in misura alternativa o sostitutiva, con procedimenti penali, misure cautelari o alternative, sanzioni sostitutive, nella programmazione e realizzazione di interventi:
Utilizzare le informazioni dei Centri per l’Impiego e sulla domanda di professionalità espressa dalle realtà produtive presenti sul teritorio al fine di attivare un servizio di orientamento al lavoro a favore dei detenuti, ex detenuti e soggetti in misura alternativa alla detenzione; favorire, atraverso una costante collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, la presenza di offertà formativa a livelo di istruzione elementare, media e secondaria, di formazione professionale e di specifici corsi di alfabetizzazione per detenuti immigrati; promuovere, in colaborazione con i Centri per l’Impiego, l’avviamento al lavoro dei detenuti attraverso pergetti sperimentali diretti a verificare nuove professionalità e nuove forme imprenditoriali, cooperative di lavoro e l’istituzione di borse di formazione-lavoro; promuovere commesse di lavoro per i detenuti da parte degli enti pubblici territoriali e dei privati utilizzando tutte le agevolazioni previste dalle leggi in materia e da ultimo dalla legge 193 del 22-giugno-2000, per favorire l’imprese che assumono detenuti ed ex detenuti e soggetti in misura alternativa; garantire attraverso una stretta integrazione tra servizi sociosanitari territoriali, Centri di Servizio Sociale per Adulti e Uffici di Servizio Sociale per Minorenni, una rete territoriale di sostegno per i soggetti ammessi alle misure alternative o sostitutive, minori messi alla prova, dimittendi, dimessi, liberi vigilati, promuovendo le iniziative pubbliche e private in favore dell’esecuzione penale all’esterno; promuovere e sostenere progetti individuali per detenuti avviati al lavoro esterno o interno.
Iniziative culturali sportive e ricreative
Il Ministero della Giustizia e la Regione del Veneto si impegnano a:
Il Ministero della Giustizia e la Regione del Veneto, considerato il ruolo importante che ha l’esecuzione penale all’esterno per il reinserimento sociale dei condannati, recepiscono la Raccomandazione del Consiglio d’Europa n.(92)16 del 19.10.92 e, ciascuno per quanto di competenza, si impegnano a: promuovere la realizzazione di Istituti a custodia attenuata o per il regime di semilibertà, separati dagli altri Istituti penitenziari;
Attività di riparazione del danno
Attività di mediazione
Il Ministero della Giustizia e la Regione concordano sulla necessità di porre maggiore attenzione alle problematiche relative alle vittime del reato. La Regione si impegna, con la partecipazione degli Enti Locali, a promuovere e realizzare, in collaborazione anche con i Tribunali di Sorveglianza, il Giudice di pace, il Volontariato, il Terzo Settore, i centri di Servizio Sociale Adulti, l’Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni, azioni di riconciliazione tra attori e vittime di reato, di riparazione del danno, avvalendosi del Volontariato, del Privato Sociale, del Terzo Settore, anche attraverso attività gratuite a favore della collettività da parte dei soggetti in affidamento in prova al Servizio Sociale. La Regione e gli Enti Locali con la partecipazione dei CSSA, si impegna inoltre a garantire la promozione di adeguate forme di assistenza alle vittime dei reati e ai loro familiari in collaborazione con altri Enti pubblici e privati, favorendo l’istituzione di sportelli di sostegno alle vittime dei reati. Il Ministero della Giustizia e la Regione Veneto, recependo la Raccomandazione n.(99)19 del Consiglio d’Europa e la Dichiarazione delle Nazioni Unite di Vienna - Aprile 2000, sull’importanza dello sviluppo di metodi non giudiziari di intervento penale, s’impegnano a favorire in accordo con gli Enti locali interessati l’istituzione di uffici per l’attività di Mediazione.
La specificità della problematica relativa alla devianza minorile rende necessario prevedere interventi differenziati ed ulteriori rispetto agli adulti. il Ministero della Giustizia e la Regione del Veneto s’impegnano a:
sostenere progetti sperimentali sulla mediazione penale minorile; garantire parità di trattamento ai minori stranieri, ed adeguata assistenza sanitaria e sociale anche ai minori immigrati irregolari; favorire, per i minori con precedenti penali, misure cautelari o alternative, sanzioni sostitutive, pene detentive e misure di sicurezza in corso, l’accesso ai percorsi di scolarizzazione ed alfabetizzazione, anche oltre il periodo del procedimento penale, modulando i corsi scolastici secondo le necessità, lingue e culture di appartenenza dei fruitori, e assicurare, compatibilmente con le risorse disponibili, la presenza di un mediatore culturale durante le lezioni.
Formazione scolastica e professionale rivolta ai minori
Formazione e aggiornamento del personale
Il Ministero della Giustizia e la Regione Veneto si impegnano a:
Strumenti di comunicazione, coordinamento, attuazione, verifica e controllo
Il Ministero della Giustizia e la Regione del Veneto si impegnano a:
La commissione permanente potrà avvalersi di altri organismi istituzionali ed in particolare di un Osservatorio regionale sulla condizione della popolazione detenuta ed in esecuzione penale esterna. La Regione del Veneto si impegna a istituire una Segreteria Tecnica Regionale che supporti la Commissione sopra specificata nell’attuazione del presente Protocollo e a istituire, l’intesa con il Ministero della Giustizia un Osservatorio Regionale sulla condizione della popolazione condannata, (detenuta e in esecuzione penale esterna). Il Ministero della Giustizia e la Regione Veneto si impegnano ad effettuare verifiche annuali delle iniziative assunte in attuazione del presente protocollo.
Il Ministero della Giustizia, nella persona del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Presidente Giovanni Tinebra, la Regione del Veneto, nella persona dell’Assessore alle Politiche Sociali, Volontariato e Non Profit Antonio De Poli, sottoscrivono il presente, Protocollo, con il quale si impegnano all’esecuzione di tutti gli atti consequenziali a quanto in premessa dichiarato.
Venezia, 8 Aprile 2003
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